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Document L:2008:051:FULL
Official Journal of the European Union, L 51, 26 February 2008
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 51, 26 febbraio 2008
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 51, 26 febbraio 2008
ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/157/CE |
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2008/158/CE |
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Commissione |
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2008/159/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
26.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 168/2008 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
72,2 |
MA |
49,3 |
|
TN |
125,1 |
|
TR |
91,2 |
|
ZZ |
84,5 |
|
0707 00 05 |
JO |
190,5 |
MA |
64,7 |
|
TR |
174,4 |
|
ZZ |
143,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
68,8 |
TR |
141,5 |
|
ZZ |
105,2 |
|
0709 90 80 |
EG |
396,9 |
ZZ |
396,9 |
|
0805 10 20 |
AR |
69,8 |
EG |
47,9 |
|
IL |
58,1 |
|
MA |
53,7 |
|
TN |
49,6 |
|
TR |
93,7 |
|
ZA |
57,8 |
|
ZZ |
61,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
113,6 |
MA |
107,1 |
|
ZZ |
110,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
82,4 |
IL |
80,7 |
|
MA |
130,6 |
|
PK |
43,5 |
|
TR |
78,0 |
|
ZZ |
83,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
48,9 |
EG |
85,4 |
|
IL |
112,0 |
|
MA |
114,0 |
|
TR |
117,3 |
|
UY |
52,4 |
|
ZA |
79,7 |
|
ZZ |
87,1 |
|
0808 10 80 |
CL |
63,5 |
CN |
83,3 |
|
MK |
42,4 |
|
US |
108,3 |
|
UY |
77,0 |
|
ZA |
106,7 |
|
ZZ |
80,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
95,1 |
CN |
73,7 |
|
US |
123,2 |
|
ZA |
104,0 |
|
ZZ |
99,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
26.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 169/2008 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2008
che esclude, per il 2008, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
viste le relazioni presentate da Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia,
visto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e la registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca. |
(2) |
Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico sono state fissate per il 2008 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 29, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca e di taluni obblighi di registrazione quando le catture di merluzzo bianco sono inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione. |
(4) |
Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del CSTEP, è opportuno escludere le sottodivisioni 27 e 28.2, per il 2008, dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e dei suddetti obblighi di registrazione. |
(5) |
Al fine di garantire la presa in conto delle informazioni più recenti trasmesse dagli Stati membri e di consentire che il parere scientifico si basi sui dati più accurati, non è stato possibile rispettare la scadenza fissata all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007 per la decisione finale in merito alla necessità di escludere le sottodivisioni interessate. |
(6) |
I regolamenti (CE) n. 1098/2007 e (CE) n. 1404/2007 si applicano dal 1o gennaio 2008. Per garantire coerenza con i suddetti regolamenti occorre che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere da tale data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, e l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
(2) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
26.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione con la Repubblica di Turchia e che abroga la decisione 2006/35/CE
(2008/157/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all’assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all’istituzione di un partenariato per l’adesione (1), in particolare l’articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 390/2001 prevede che il Consiglio decida a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione, da sottoporre alla Turchia, nonché i successivi adeguamenti significativi ad esso applicabili. |
(2) |
Su tale base il Consiglio ha adottato nel 2001 e nel 2003 un partenariato per l’adesione con la Turchia (2). |
(3) |
La raccomandazione sulla Turchia presentata dalla Commissione nel 2004 insisteva sul fatto che l’Unione europea dovesse continuare a controllare il processo di riforme politiche e che nel 2005 dovesse essere proposta una versione riveduta del partenariato per l’adesione. A seguito di ciò, il Consiglio ha adottato un partenariato riveduto nel febbraio 2006 (3). |
(4) |
Nel dicembre 2004 il Consiglio europeo ha concluso che l’Unione europea avrebbe continuato a seguire con attenzione i progressi registrati a livello di riforme politiche sulla base delle priorità relative al processo di riforma contenute nel partenariato per l’adesione. |
(5) |
Il 3 ottobre 2005 gli Stati membri hanno avviato con la Turchia i negoziati per la sua adesione all’Unione europea. L’avanzamento dei negoziati dipenderà dai progressi compiuti dalla Turchia nei preparativi per l’adesione, progressi che saranno misurati, tra l’altro, rispetto all’attuazione del partenariato per l’adesione, che sarà oggetto di verifiche periodiche. |
(6) |
Nella comunicazione sulla strategia di allargamento e sulle sfide principali per il periodo 2006-2007, la Commissione indicava che i partenariati sarebbero stati aggiornati alla fine del 2007. |
(7) |
L’11 dicembre 2006 il Consiglio conveniva che gli Stati membri nell’ambito della Conferenza intergovernativa non avrebbero deciso di aprire i negoziati su otto capitoli in cui rientrano i settori politici interessati dalle restrizioni imposte dalla Turchia nei confronti della Repubblica di Cipro, né avrebbero deciso di chiudere provvisoriamente nessun capitolo fino a quando la Commissione non avesse verificato il rispetto da parte della Turchia degli impegni connessi al protocollo aggiuntivo. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (4), adottato dal Consiglio il 17 luglio 2006, costituisce il nuovo quadro per l’assistenza finanziaria ai paesi in fase di preadesione. |
(9) |
È pertanto opportuno adottare un partenariato per l’adesione riveduto, che aggiorni il partenariato attuale onde definire le nuove priorità per gli ulteriori interventi in base alle conclusioni della relazione del 2007 sui preparativi della Turchia per un’ulteriore integrazione nell’Unione europea. |
(10) |
Al fine di prepararsi all’adesione, la Turchia dovrebbe mettere a punto un programma che indichi la tabella di marcia e le misure specifiche con cui realizzare le priorità stabilite dal partenariato per l’adesione. |
(11) |
La decisione 2006/35/CE dovrebbe essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2001, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione della Turchia sono riportati nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
L’attuazione del partenariato per l’adesione è esaminata e monitorata in seno agli organi istituiti nel quadro dell’accordo di associazione e dal Consiglio sulla base delle relazioni annuali presentate dalla Commissione.
Articolo 3
La decisione 2006/35/CE è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione ha effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 58 del 28.2.2001, pag. 1.
(2) Decisione 2001/235/CE (GU L 85 del 24.3.2001, pag. 13) e decisione 2003/398/CE (GU L 145 del 12.6.2003, pag. 40).
(3) Decisione 2006/35/CE (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 34).
(4) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
ALLEGATO
TURCHIA: PARTENARIATO PER L’ADESIONE 2007
1. INTRODUZIONE
Riunitosi a Lussemburgo nel dicembre 1997, il Consiglio europeo ha stabilito che il partenariato per l’adesione costituisce l’elemento fondamentale della strategia rafforzata di preadesione, che attiva in un quadro unico tutte le forme di assistenza ai paesi candidati. Ciò consente alla Comunità di adeguare gli interventi di assistenza alle speciali esigenze dei singoli paesi candidati, aiutando questi ultimi a superare i problemi specifici in vista dell’adesione.
Il primo partenariato per l’adesione con la Turchia è stato adottato dal Consiglio nel marzo 2001. Nel documento di strategia sull’allargamento dell’ottobre 2002, la Commissione ha indicato che avrebbe proposto una nuova versione del partenariato per l’adesione della Turchia. Nel marzo 2003, la Commissione ha quindi presentato un partenariato per l’adesione riveduto, che il Consiglio ha adottato nel maggio dello stesso anno. Nella sua raccomandazione dell’ottobre 2004, la Commissione ha proposto che, per assicurare la sostenibilità e l’irreversibilità del processo di riforma politica, l’Unione europea continuasse a controllare attentamente i progressi in materia di riforme politiche. Nel 2005 la Commissione ha proposto in particolare l’adozione di un partenariato per l’adesione riveduto, adottato dal Consiglio nel gennaio 2006. Poiché la prassi vuole che i partenariati siano aggiornati ogni due anni a seguito dei progressi previsti nell’attuare le loro priorità a breve termine, la Commissione propone di rinnovare il partenariato per l’adesione.
La Turchia dovrebbe mettere a punto un programma che indichi la tabella di marcia e le misure specifiche con cui realizzare le priorità previste dal partenariato per l’adesione.
Il partenariato per l’adesione riveduto costituisce la base per una serie di strumenti politici/finanziari che verranno utilizzati per aiutare la Turchia a prepararsi all’adesione. In particolare, il partenariato per l’adesione riveduto costituirà la base delle riforme politiche future e funzionerà come metro per misurare i progressi in materia.
2. PRINCIPI
Le principali priorità individuate per la Turchia riguardano la sua capacità di rispettare i criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e le condizioni del quadro di negoziazione adottato dal Consiglio il 3 ottobre 2005.
3. PRIORITÀ
Le priorità di cui al presente partenariato per l’adesione sono state scelte in base al presupposto realistico che la Turchia possa conseguirle od ottenere risultati sostanziali nei prossimi anni. Viene fatta una distinzione tra priorità a breve termine, che dovrebbero essere realizzate in uno o due anni, e priorità a medio termine, che dovrebbero essere realizzate in tre o quattro anni. Le priorità riguardano tanto la legislazione quanto la sua attuazione.
Nel partenariato per l’adesione riveduto vengono definiti i settori prioritari per i preparativi all’adesione della Turchia. Nel lungo periodo, la Turchia dovrà comunque risolvere tutte le questioni indicate nelle relazioni sui progressi conseguiti, consolidando in particolare il processo di riforma politica per garantirne l’irreversibilità e l’attuazione uniforme in tutto il paese, a tutti i livelli dell’amministrazione. È inoltre importante che la Turchia rispetti gli impegni di ravvicinamento legislativo e di attuazione dell’acquis assunti nell’ambito dell’accordo di associazione, dell’unione doganale e di altre decisioni pertinenti del consiglio di associazione CE-Turchia, ad esempio quelle riguardanti il regime commerciale per i prodotti agricoli.
3.1. PRIORITÀ A BREVE TERMINE
Dialogo politico
Democrazia e stato di diritto
Pubblica amministrazione
— |
Proseguire la riforma della pubblica amministrazione e della politica del personale al fine di garantire maggiore efficienza, responsabilità e trasparenza. |
— |
Potenziare le amministrazioni locali attraverso la riforma dell’amministrazione centrale e la devoluzione dei poteri alle amministrazioni locali, cui devono essere fornite risorse adeguate. |
— |
Applicare la legislazione necessaria per creare un sistema di mediatore del tutto operativo. |
— |
Adottare e applicare la legislazione sulla Corte dei conti. |
Controllo civile delle forze di sicurezza
— |
Intensificare gli sforzi di allineamento del controllo civile delle forze armate in linea con la prassi consolidata degli Stati membri dell’Unione europea. Impedire le ingerenze dei militari nelle questioni politiche e garantire il pieno esercizio delle funzioni di sorveglianza in materia di sicurezza da parte delle autorità civili, incluso per quanto riguarda la formulazione della strategia di sicurezza nazionale e relativa attuazione. |
— |
Adottare provvedimenti volti ad aumentare la responsabilità e la trasparenza nella gestione delle questioni in materia di sicurezza. |
— |
Conferire al Parlamento pieni poteri di controllo sulle politiche militare e di difesa e su tutte le relative spese, anche tramite revisioni contabili esterne. |
— |
Limitare le competenze dei tribunali militari ai compiti militari dei membri delle forze armate. |
Sistema giudiziario
— |
Prendere altre misure, compresa la formazione, per garantire che le autorità giudiziarie interpretino la legislazione sui diritti umani e sulle libertà fondamentali conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e all’articolo 90 della Costituzione turca. |
— |
Garantire l’indipendenza del settore giudiziario dalle altre istituzioni di Stato, specie per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura e il sistema di controllo. Garantire, in particolare, che il Consiglio superiore della magistratura rappresenti l’intero sistema giudiziario. |
— |
Migliorare l’efficienza della magistratura, in particolare attraverso il potenziamento delle capacità istituzionali e l’adozione di un nuovo codice di procedura civile. |
— |
Proseguire l’istituzione di tribunali d’appello regionali intermedi. |
Politica di lotta alla corruzione
— |
Elaborare una strategia globale anticorruzione, inclusa la lotta alla corruzione ad alto livello, e creare un organo centrale incaricato di sorvegliarne l’attuazione, anche attraverso l’istituzione di dati statistici. Migliorare il coordinamento fra tutte le istituzioni coinvolte. |
— |
Garantire l’attuazione del regolamento relativo al codice di condotta dei funzionari pubblici ed estensione del campo di applicazione dello stesso a funzionari di nomina elettiva, magistrati, professori universitari e militari. |
— |
Limitare le immunità concesse a politici e funzionari pubblici, in linea con le migliori prassi europee, e migliorare la legislazione sulla trasparenza nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali. |
Diritti umani e tutela delle minoranze
Rispetto della legislazione internazionale in materia di diritti umani
— |
Ratificare il protocollo facoltativo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che prevede l’istituzione di un sistema indipendente di controllo delle strutture di detenzione. |
Corte europea dei diritti dell’uomo
— |
Rispettare la CEDU e garantire la piena esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. |
— |
Modificare il codice di procedura penale per garantire il diritto ad un nuovo processo conformemente alle pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. |
Promozione e applicazione dei diritti umani
— |
Creare un ente nazionale per i diritti umani indipendente e dotato di mezzi adeguati, conformemente ai principi delle Nazioni Unite in materia. Controllare i casi di violazione dei diritti umani, anche attraverso dati statistici. |
— |
Continuare a formare le autorità incaricate dell’applicazione della legge in materia di diritti umani e tecniche investigative. |
Diritti civili e politici
Prevenzione della tortura e dei maltrattamenti
— |
Garantire l’attuazione delle misure adottate nel quadro della politica di «tolleranza zero» in materia di tortura e maltrattamenti, conformemente alla CEDU e alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura. |
— |
Garantire l’attuazione in tutto il paese del protocollo di Istanbul, migliorando in particolare le perizie mediche. |
— |
Intensificare la lotta contro l’impunità. Garantire che i giudici procuratori svolgano indagini rapide ed efficaci sulle presunte violazioni in modo che i colpevoli siano individuati e puniti dai tribunali. |
Accesso alla giustizia
— |
Prendere ulteriori provvedimenti per garantire un’assistenza legale adeguata e un servizio professionale di interpretariato. |
Libertà di espressione
— |
Al fine di assicurare il pieno rispetto della libertà di espressione, rivedere e attuare la legislazione sulla libertà di espressione, compresa la libertà di stampa, conformemente alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. |
— |
Risolvere la situazione dei cittadini perseguiti o condannati per espressione non violenta di opinione. |
Libertà di riunione e di associazione
— |
Proseguire l’attuazione di tutte le riforme relative alla libertà di associazione e di riunione pacifica conformemente alla CEDU e alla relativa giurisprudenza. Attuare misure volte a prevenire l’uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine. |
— |
Allinearsi alle migliori prassi degli Stati membri dell’UE per quanto riguarda la legislazione sui partiti politici. |
Organizzazioni della società civile
— |
Promuovere ulteriormente lo sviluppo della società civile turca e il suo coinvolgimento nell’elaborazione delle politiche pubbliche. |
— |
Agevolare e incoraggiare una comunicazione e una collaborazione aperte tra tutti i settori della società civile turca e i partner europei. |
Libertà di religione
— |
Prendere le misure necessarie affinché si instauri un clima di tolleranza che favorisca concretamente il pieno rispetto della libertà di religione. |
In conformità della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo:
— |
rivedere e attuare la legislazione sulle fondazioni; |
— |
interpretare e applicare la legislazione vigente in attesa dell’adozione e dell’attuazione della nuova legge sulle fondazioni; |
— |
garantire alle comunità religiose non musulmane la facoltà di acquisire la personalità giuridica e di esercitare i loro diritti; |
— |
garantire la possibilità di seguire un’istruzione religiosa alle minoranze non musulmane, compresa la formazione del clero; |
— |
garantire un pari trattamento ai cittadini turchi e stranieri per quanto riguarda la possibilità di esercitare il diritto alla libertà di religione partecipando alla vita delle comunità religiose organizzate; |
— |
adottare leggi che tutelino da azioni giudiziarie e condanne ripetute chi si rifiuta di prestare il servizio militare per motivi di coscienza o di religione. |
Diritti economici e sociali
Diritti delle donne
— |
Proseguire le misure volte ad applicare la legislazione vigente sui diritti delle donne e contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne, compresi i delitti d’onore. Garantire la formazione specializzata di giudici e pubblici ministeri, delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, delle amministrazioni comunali e di altre istituzioni competenti in materia e intensificare gli sforzi per predisporre alloggi protetti per le donne che rischiano di subire violenze in tutti i principali comuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. |
— |
Sensibilizzare maggiormente la popolazione, e in particolare gli uomini, alle questioni di genere; promuovere il ruolo delle donne nella società, anche assicurando pari accesso all’istruzione, al mercato del lavoro e alla vita politica e sociale; sostenere lo sviluppo delle organizzazioni femminili per conseguire questi obiettivi. |
Diritti dei bambini
— |
Dare piena attuazione alla legge sulla protezione dell’infanzia e promuovere i diritti del bambino in linea con le norme dell’UE e internazionali. |
— |
Impegnarsi ulteriormente per affrontare il problema del lavoro minorile e della povertà infantile e migliorare la situazione dei bambini di strada. |
Diritti dei lavoratori e sindacati
— |
Garantire il rispetto di tutti i diritti sindacali conformemente alle norme dell’UE e alle pertinenti convenzioni dell’OIL, specie per quanto riguarda il diritto di organizzazione, il diritto di sciopero e il diritto di negoziazione collettiva. |
— |
Intensificare ulteriormente il dialogo sociale; facilitare e incoraggiare la collaborazione con i partner dell’UE. |
Politiche antidiscriminazione
— |
Garantire a tutti, di diritto e di fatto, senza discriminazioni e indipendentemente da lingua, opinioni politiche, sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale, il pieno godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. |
— |
Rivedere ulteriormente i programmi di studio e i libri di testo per eliminare il linguaggio discriminatorio. |
Diritti delle minoranze, diritti culturali e tutela delle minoranze
— |
Garantire la diversità culturale e promuovere il rispetto e la tutela delle minoranze in conformità della CEDU, dei principi sanciti dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali e delle migliori prassi degli Stati membri. |
— |
Garantire la protezione giuridica delle minoranze, in particolare per quanto riguarda l’esercizio pacifico dei diritti di proprietà di cui al protocollo n. 1 della CEDU. |
Diritti culturali
— |
Agevolare l’accesso effettivo a trasmissioni radiotelevisive in lingue diverse dal turco, abolendo in particolare le restrizioni giuridiche che ancora sussistono. |
— |
Adottare provvedimenti appropriati di sostegno all’insegnamento di lingue diverse dal turco. |
Situazione nell’Est e nel Sud-Est del paese
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Elaborare un approccio generale alla riduzione delle disparità regionali per migliorare, in particolare, la situazione del Sud-Est della Turchia e le opportunità economiche, sociali e culturali di tutti i cittadini turchi, compresi quelli di origine curda. |
— |
Smantellare il sistema di sorveglianza dei villaggi nel Sud-Est del paese. |
— |
Bonificare il territorio dalle mine. |
Sfollati interni
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Continuare ad adottare misure che facilitino il rientro degli sfollati interni nei luoghi di origine, conformemente alle raccomandazioni del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
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Proseguire l’applicazione della legge sul risarcimento delle perdite causate da atti di terrorismo e sulla lotta contro il terrorismo. Garantire un risarcimento equo e tempestivo delle vittime. |
Questioni regionali e obblighi in campo internazionale
Cipro
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Sostenere attivamente gli sforzi tesi ad attuare il processo concordato dell’8 luglio in vista di una soluzione globale e praticabile della questione cipriota nell’ambito dell’ONU e conformemente ai principi sui quali si fonda l’UE, incluse iniziative concrete volte a contribuire ad un clima propizio a detta soluzione globale. |
— |
Dare piena attuazione al protocollo che adatta l’accordo di Ankara in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri dell’UE, compresa l’abolizione di tutte le restrizioni in vigore applicate alle imbarcazioni che battono bandiera cipriota e alle imbarcazioni utilizzate per gli scambi commerciali con Cipro (1). |
— |
Adottare misure concrete volte a normalizzare prima possibile le relazioni bilaterali fra la Turchia e tutti gli Stati membri dell’UE, compresa la Repubblica di Cipro (1). |
Soluzione pacifica delle vertenze frontaliere
— |
Intensificare gli sforzi volti a risolvere le vertenze frontaliere pendenti, conformemente al principio di soluzione pacifica delle controversie previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, facendo eventualmente appello alla Corte internazionale di giustizia. |
— |
Impegnarsi inequivocabilmente a mantenere relazioni di buon vicinato, eliminare tutte le fonti di attrito con i vicini e astenersi da qualsiasi minaccia o azione che possa influire negativamente sul processo di soluzione pacifica delle vertenze frontaliere. |
Obblighi previsti dall’accordo di associazione
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Garantire l’attuazione degli impegni assunti nel quadro dell’accordo di associazione, compresa l’unione doganale. |
Criteri economici
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Continuare ad attuare politiche fiscali e monetarie adeguate onde prendere le misure necessarie per preservare stabilità e prevedibilità macroeconomiche. Applicare un regime previdenziale sostenibile ed efficace. |
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Migliorare ulteriormente il coordinamento della politica economica fra le diverse istituzioni e i diversi settori onde fornire all’economia un quadro di politica economica coerente e sostenibile. |
— |
Portare avanti la privatizzazione delle imprese di Stato. |
— |
Proseguire la liberalizzazione del mercato e della riforma dei prezzi, in particolare per quanto riguarda i settori dell’energia e dell’agricoltura. |
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Correggere gli squilibri del mercato del lavoro. Migliorare a tal fine gli incentivi e la flessibilità sul mercato del lavoro per innalzare i tassi di partecipazione e di occupazione; aumentare l’impegno a favore dell’istruzione e della formazione professionale per favorire il passaggio dall’agricoltura a un’economia imperniata sui servizi. |
— |
Migliorare il clima imprenditoriale, in particolare il funzionamento dei tribunali commerciali, e tutelare l’indipendenza delle autorità di regolamentazione del mercato; migliorare le procedure fallimentari per eliminare gli ostacoli all’uscita dal mercato. |
— |
Individuare e applicare misure in grado di affrontare la questione dell’economia sommersa. |
Capacità di assumersi gli obblighi che comporta l’adesione
Capitolo 1: Libera circolazione delle merci
— |
Abolire i requisiti relativi alle autorizzazioni e alle licenze d’importazione, nonché i requisiti eccessivi applicati ai certificati per i prodotti diversi dagli autoveicoli usati. |
— |
Presentare alla Commissione un piano per l’abolizione delle autorizzazioni d’importazione relative agli autoveicoli usati. |
— |
Individuare tutte le misure non conformi agli articoli da 28 a 30 del trattato CE, elaborare un piano per la loro abolizione e introdurre la clausola del riconoscimento reciproco nell’ordinamento giuridico turco. |
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Affrontare la questione in sospeso della protezione regolamentare dei dati per i prodotti farmaceutici. |
Capitolo 3: Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
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Presentare una strategia dettagliata che comprenda un calendario di tutte le misure connesse all’allineamento legislativo e alla capacità istituzionale necessarie per raggiungere la conformità con l’acquis contemplato da questo capitolo. |
— |
Proseguire l’allineamento con l’acquis sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, stabilendo in particolare una procedura di riconoscimento professionale diversa da quella del riconoscimento accademico e adottando i requisiti minimi in materia di formazione di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2). |
— |
Avviare l’allineamento all’acquis in materia di servizi postali. |
Capitolo 4: Libera circolazione dei capitali
— |
Continuare a eliminare le restrizioni che ostacolano gli investimenti esteri diretti originari dell’Unione europea. |
— |
Iniziare ad allineare all’acquis la legislazione sui sistemi di pagamento. |
Capitolo 5: Appalti pubblici
— |
Affidare a un’organizzazione competente in materia di appalti il compito di garantire una politica coerente e di dirigerne l’attuazione. |
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Presentare una strategia globale che comprenda tutte le riforme in termini di allineamento legislativo e di sviluppo della capacità istituzionale necessarie per raggiungere la conformità con l’acquis. |
Capitolo 6: Diritto delle società
— |
Adottare il nuovo codice commerciale. |
Capitolo 7: Diritto di proprietà intellettuale
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Migliorare la capacità della polizia, delle dogane e degli organi giudiziari di applicare i diritti di proprietà intellettuale, anche attraverso un maggiore coordinamento tra questi organi. |
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Combattere, in particolare, la contraffazione dei marchi commerciali e la pirateria. |
Capitolo 8: Politica della concorrenza
— |
Adottare una legge sugli aiuti di Stato conforme ai requisiti dell’acquis e creare un’autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato, indipendente dal punto di vista operativo, in grado di adempiere gli impegni esistenti in materia di trasparenza. |
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Ultimare e adottare il programma nazionale di ristrutturazione del settore siderurgico in linea con i requisiti dell’UE. |
Capitolo 9: Servizi finanziari
— |
Proseguire l’allineamento con i nuovi requisiti patrimoniali per gli istituti di credito e le società d’investimento e con le altre direttive connesse (sistema di garanzia dei depositi, liquidazione e risanamento, conglomerati finanziari, conti bancari). |
— |
Potenziare le norme prudenziali e di controllo nel settore bancario e nel settore finanziario non bancario. Creare un’autorità indipendente di regolamentazione e di controllo nel settore assicurativo e pensionistico. |
Capitolo 10: Società dell’informazione e media
— |
Adottare una nuova legge sulle comunicazioni elettroniche allineata al contesto normativo attuale dell’UE. |
— |
Portare a termine l’adozione e l’applicazione delle «condizioni di partenza» principali per il quadro normativo UE del 2002. |
— |
Proseguire l’allineamento della legislazione nell’ambito della politica audiovisiva, in particolare per quanto riguarda la direttiva «Televisione senza frontiere». |
Capitolo 11: Agricoltura e sviluppo rurale
— |
Creare un’agenzia IPARD (Strumento di assistenza preadesione per la componente Sviluppo rurale) accreditata in conformità dei requisiti UE. |
— |
Abolire le restrizioni al commercio di carni bovine, animali vivi della specie bovina e prodotti derivati. |
Capitolo 12: Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria
— |
Adottare una legge quadro sui prodotti alimentari, sui mangimi e sulle questioni veterinarie che sia conforme ai requisiti UE e consenta il recepimento totale dell’acquis. |
— |
Garantire l’operatività del sistema per l’identificazione e la registrazione dei bovini e dei loro spostamenti in conformità dell’acquis UE e avviare l’attuazione di un sistema adeguato per individuare gli spostamenti di ovini e caprini. |
— |
Prendere le misure necessarie affinché la regione Tracia sia riconosciuta dall’Organizzazione mondiale per la salute animale come zona immune da afta epizootica grazie alla vaccinazione. |
— |
Classificare tutti gli stabilimenti agroalimentari per categoria basandosi sull’acquis UE ed elaborare un programma nazionale per il loro ammodernamento. |
Capitolo 13: Pesca
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Potenziare le strutture amministrative creando, in particolare, un’unità centrale competente per tutte le questioni inerenti alla pesca. Adoperarsi con particolare impegno per potenziare i servizi di ispezione e controllo nel settore della pesca. |
— |
Adottare la legge riveduta sulla pesca in conformità dei requisiti UE, incluso in materia di gestione delle risorse e della flotta nonché di ispezione e controllo. |
Capitolo 14: Politica dei trasporti
— |
Adottare la legge quadro sulle ferrovie per aprire progressivamente il mercato turco del trasporto ferroviario e separare le competenze di gestione delle infrastrutture e di prestazione dei servizi. |
— |
Proseguire l’allineamento e l’attuazione nel settore marittimo con particolare attenzione alla prevenzione effettiva dell’inquinamento. Potenziare ulteriormente l’amministrazione marittima migliorando, tra l’altro, il livello di sicurezza della flotta turca e l’applicazione dell’acquis sulla sicurezza marittima. |
— |
In materia di aviazione, cercare una soluzione tecnica che assicuri la comunicazione necessaria per garantire un livello adeguato di sicurezza aerea nella regione del Mediterraneo sudorientale. |
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Avviare un processo di riconoscimento della «designazione comunitaria» e definire una strategia chiara per il progressivo allineamento con l’acquis sul cielo unico europeo. |
— |
Garantire l’allineamento con e l’attuazione delle disposizioni e specifiche pertinenti della dichiarazione politica della Conferenza europea dell’aviazione civile in materia di sicurezza dell’aviazione civile. |
Capitolo 15: Energia
— |
Proseguire l’allineamento con e l’attuazione dell’acquis sul mercato interno del gas e dell’energia elettrica e sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica, anche in prospettiva di un’eventuale adesione al trattato che istituisce la Comunità dell’energia. Garantire l’applicazione di regole eque e non discriminatorie per il trasporto del gas. |
— |
Continuare a sviluppare le capacità delle diverse autorità di regolamentazione e garantirne l’indipendenza. |
— |
Rafforzare la capacità amministrativa e proseguire l’allineamento nel settore dell’efficienza energetica, promuovere la cogenerazione ad alto rendimento e sviluppare l’energia rinnovabile per i trasporti, l’energia elettrica e gli impianti di riscaldamento/raffreddamento, inclusa la fissazione di obiettivi e incentivi appropriati e ambiziosi. |
— |
Aderire alla Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. |
Capitolo 16: Fiscalità
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Prendere misure concrete per ridurre considerevolmente la tassazione discriminatoria dei prodotti alcolici, del tabacco importato e delle sigarette importate e presentare un calendario ben preciso, concordato con la Commissione, per la rapida abolizione della tassazione discriminatoria ancora in vigore. |
— |
Proseguire l’allineamento dell’IVA e delle accise, specie per quanto riguarda la struttura e le aliquote applicate. |
— |
Continuare a potenziare e a modernizzare l’amministrazione fiscale, compreso il settore informatico, onde migliorare la conformità, aumentare il gettito fiscale e ridurre l’economia sommersa. |
Capitolo 18: Statistiche
— |
Comunicare per tempo i principali indicatori dei conti nazionali in conformità del SEC 95. |
— |
Allineare la metodologia e la struttura organizzativa per la raccolta delle informazioni onde fornire statistiche agricole conformi ai requisiti UE. |
— |
Completare il registro delle imprese. |
Capitolo 19: Politica sociale e occupazione
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Creare condizioni favorevoli ad un effettivo dialogo sociale a tutti i livelli, adottando in particolare una nuova legislazione che abolisca le disposizioni restrittive sulle attività dei sindacati e garantisca il rispetto dei diritti sindacali. |
— |
Eseguire un’analisi del lavoro non dichiarato in Turchia ed elaborare un piano per affrontare il problema nell’ambito di un piano d’azione globale per l’applicazione dell’acquis a vantaggio dell’intera forza lavoro. |
— |
Concludere i lavori sul memorandum congiunto sull’inclusione e sul documento comune di valutazione riguardante le priorità per la politica di occupazione e procedere attivamente al follow-up di entrambi. |
Capitolo 20: Politica delle imprese e politica industriale
— |
Adottare una strategia globale riveduta di politica industriale. |
Capitolo 22: Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali
— |
Potenziare le strutture istituzionali e rafforzare la capacità amministrativa in materia di programmazione, preparazione dei progetti, monitoraggio, valutazione, gestione e controllo finanziario, segnatamente a livello dei ministeri competenti, onde attuare i programmi preadesione dell’UE per preparare l’attuazione della politica di coesione della Comunità. |
Capitolo 23: Sistema giudiziario e diritti fondamentali
— |
Adoperarsi con maggiore impegno per allineare la legislazione turca con l’acquis sulla protezione dei dati personali e istituire un’autorità di vigilanza indipendente in questo settore. |
— |
Per le altre priorità, si veda la sezione Criteri politici. |
Capitolo 24: Giustizia, libertà e sicurezza
— |
Proseguire il consolidamento di tutte le autorità incaricate dell’applicazione della legge e allinearne lo statuto e le modalità di funzionamento alle norme europee, anche promuovendo la cooperazione tra le diverse autorità. Adottare un codice etico e creare un sistema indipendente ed efficace di gestione delle denunce, onde garantire una maggiore responsabilità di tutti gli organi incaricati dell’applicazione della legge. |
— |
Proseguire l’attuazione del piano d’azione nazionale in materia di migrazione e di asilo (anche attraverso l’adozione di una tabella di marcia); migliorare la capacità di lottare contro l’immigrazione clandestina in linea con le norme internazionali. |
— |
Concludere urgentemente un accordo di riammissione con l’UE. |
— |
Proseguire i preparativi per l’adozione di una legge globale sull’asilo in linea con l’acquis, compresa la creazione di un’autorità competente in materia. |
— |
Proseguire l’attuazione del piano d’azione nazionale per la gestione integrata delle frontiere, anche mediante la definizione di una tabella di marcia dettagliata. Occorre creare l’autorità incaricata dell’applicazione della nuova legge sulle frontiere. |
— |
Attuare la strategia nazionale sulla criminalità organizzata. Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di droga, la tratta di esseri umani, le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro. |
Capitolo 26: Istruzione e cultura
— |
Rafforzare la capacità amministrativa dell’agenzia nazionale «Apprendimento permanente e gioventù in azione» affinché possa far fronte al carico di lavoro in aumento. |
Capitolo 27: Ambiente
— |
Adottare una strategia globale per il recepimento, l’attuazione e l’applicazione graduali dell’acquis, compresi piani, con tappe e date ben definite, volti a creare la capacità amministrativa necessaria a livello nazionale, regionale e locale e a stanziare mezzi finanziari sufficienti. |
— |
Proseguire il recepimento, l’attuazione e l’applicazione dell’acquis, in particolare la legislazione orizzontale e quadro riguardante, ad esempio, la valutazione d’impatto ambientale, compresi gli aspetti transfrontalieri, e il rafforzamento della capacità amministrativa. |
— |
Adottare il piano nazionale di gestione dei rifiuti. |
Capitolo 28: Tutela dei consumatori e della salute
— |
Proseguire l’allineamento con l’acquis sui consumatori e sulla salute, anche per quanto riguarda il sangue, i tessuti, le cellule e il tabacco, predisporre strutture amministrative adeguate e garantire una capacità di applicazione sufficiente. |
— |
Rafforzare la capacità dei tribunali, anche attraverso la formazione, per garantire un’interpretazione coerente della legislazione sui consumatori. |
Capitolo 29: Unione doganale
— |
Allineare la legislazione relativa alle zone franche con l’acquis pertinente, in particolare per quanto riguarda le norme relative ai controlli doganali e ai controlli fiscali. |
— |
Migliorare la capacità di applicazione dell’amministrazione doganale, specie per quanto riguarda la lotta al commercio illegale e alla contraffazione. Proseguire i preparativi all’interconnettività dei sistemi informatici con l’Unione europea. |
— |
Abolire l’esenzione dai dazi doganali per le merci contemplate dall’unione doganale vendute nei negozi duty-free ai viaggiatori che entrano in Turchia. |
Capitolo 30: Relazioni esterne
— |
—Allinearsi con la posizione dell’UE nell’Organizzazione mondiale del commercio, per quanto riguarda l’agenda di Doha per lo sviluppo, e nell’OCSE. |
— |
Completare l’allineamento con il sistema di preferenze generalizzate (SPG) della Comunità europea. |
— |
Continuare ad impegnarsi per la conclusione degli accordi di libero scambio ancora in sospeso con i paesi terzi, in conformità dell’acquis. |
Capitolo 31: Politica estera, di sicurezza e di difesa
— |
Proseguire l’allineamento con le posizioni comuni, le dichiarazioni e le iniziative dell’UE nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC). |
— |
Allineare le politiche relative ai paesi terzi e le posizioni in seno alle organizzazioni internazionali con le politiche e le posizioni dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’adesione di tutti gli Stati membri dell’UE alle organizzazioni e agli accordi pertinenti, per esempio Wassenaar. |
Capitolo 32: Controllo finanziario
— |
Adottare un documento di strategia sul sistema di controllo finanziario interno pubblico (PIFC) e il relativo diritto derivato. |
— |
Adottare la legislazione pendente per garantire il funzionamento della Corte dei conti turca in linea con le norme e gli orientamenti dell’Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI). |
— |
Creare una struttura di coordinamento antifrode indipendente dal punto di vista operativo per la tutela degli interessi finanziari dell’UE. |
3.2. PRIORITÀ A MEDIO TERMINE
Criteri economici
— |
Portare a termine il programma di privatizzazione. |
— |
Garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche. |
— |
Continuare a migliorare il livello generale di istruzione e salute, con un’attenzione particolare ai giovani e alle donne. |
— |
Potenziare le infrastrutture del paese, specie nei settori dell’energia e dei trasporti, per aumentare la competitività generale dell’economia. |
Capacità di assumersi gli obblighi che comporta l’adesione
Capitolo 2: Libera circolazione dei lavoratori
— |
Assicurare ai servizi pubblici di collocamento la capacità necessaria per partecipare alla rete EURES (Servizi europei per l’occupazione). |
— |
Continuare a potenziare le strutture amministrative, specialmente a fini di coordinamento dei regimi previdenziali. |
Capitolo 3: Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
— |
Eliminare ulteriormente le restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi transfrontalieri. |
— |
Proseguire l’allineamento con l’acquis sui servizi postali. |
— |
Proseguire l’allineamento con l’acquis sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, preparando in particolare l’abolizione dei requisiti di nazionalità. |
Capitolo 5: Appalti pubblici
— |
Attuare la strategia in materia di appalti pubblici. |
— |
Promuovere l’impiego di strumenti elettronici nelle procedure di appalto. |
Capitolo 6: Diritto delle società
— |
Adottare un quadro di informazione finanziaria generale per la contabilità e revisione aziendale in linea con le norme dell’UE. |
— |
Potenziare gli obblighi in materia di informazione. In particolare, adottare una disposizione generale che obblighi le società a classificare gli stati finanziari per soggetto giuridico e gli stati finanziari consolidati oggetto di revisione contabile e a renderli accessibili al pubblico. |
Capitolo 7: Diritto di proprietà intellettuale
— |
Proseguire l’allineamento e garantire l’effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. |
Capitolo 8: Politica della concorrenza
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Allineare il diritto derivato sugli aiuti di Stato. |
— |
Garantire la trasparenza in materia di aiuti di Stato conformemente agli impegni bilaterali esistenti. Informare la Comunità di tutti i regimi di aiuti in vigore e notificare preventivamente i singoli aiuti che si intende concedere. |
Capitolo 10: Società dell’informazione e media
— |
Proseguire il recepimento e l’applicazione dell’acquis nel settore delle comunicazioni elettroniche e preparare la liberalizzazione totale dei mercati. |
— |
Proseguire l’allineamento con l’acquis sul settore audiovisivo e rafforzare l’indipendenza e la capacità amministrativa dell’autorità di regolamentazione. |
Capitolo 11: Agricoltura e sviluppo rurale
— |
Continuare a sviluppare il sistema di identificazione dei terreni e il sistema nazionale di registrazione degli agricoltori per preparare i controlli sulle terre agricole. |
— |
Iniziare a preparare azioni pilota relative all’ambiente e allo spazio rurale in previsione della futura applicazione di misure agroambientali. |
Capitolo 12: Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria
— |
Adottare misure di lotta contro le malattie degli animali ed elaborare piani di eradicazione quando ciò sia giustificato dalla situazione zoosanitaria. |
— |
Potenziare i laboratori e le capacità di controllo nei settori veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, specie per quanto riguarda i laboratori di riferimento, le prove sui residui (compresi i piani di controllo) e le procedure di campionamento. |
— |
Allineare la legislazione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sui sottoprodotti di origine animale e iniziare a predisporre il necessario sistema di raccolta e trattamento. |
Capitolo 13: Pesca
— |
Predisporre un sistema affidabile di valutazione degli stock onde fornire informazioni precise sulle risorse marine. |
— |
Adeguare il registro delle navi da pesca ai requisiti dell’UE. |
Capitolo 14: Politica dei trasporti
— |
Proseguire l’allineamento legislativo e amministrativo all’acquis sui trasporti, specie per quanto riguarda i trasporti stradali e la sicurezza aerea. |
— |
Migliorare la capacità di applicare l’acquis dell’UE, comprese le misure di controllo, in conformità delle norme UE. |
Capitolo 15: Energia
— |
Creare un mercato interno dell’energia competitivo, conformemente alle direttive sull’energia elettrica e sul gas. Potenziare ulteriormente le strutture amministrative e normative necessarie per un mercato dell’energia competitivo e funzionale. |
— |
Adottare una legge nucleare che garantisca un alto livello di sicurezza nucleare in conformità delle norme UE. |
Capitolo 16: Fiscalità
— |
Proseguire l’allineamento delle accise e dell’IVA, specialmente per quanto concerne le detrazioni, le esenzioni, i regimi speciali, i rimborsi e l’applicazione di aliquote ridotte. |
Capitolo 18: Statistiche
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Rafforzare il ruolo di coordinamento e migliorare la capacità amministrativa di Turkstat di accelerare la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati. |
Capitolo 19: Politica sociale e occupazione
— |
Proseguire il recepimento dell’acquis e potenziare le relative strutture amministrative e di applicazione, compresi gli ispettorati del lavoro, in collaborazione con le parti sociali. |
— |
Migliorare la capacità di valutare e monitorare l’andamento del mercato del lavoro e gli sviluppi sociali e affrontare i problemi strutturali. |
Capitolo 21: Reti transeuropee
— |
Privilegiare i progetti individuati dalla valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporto (TINA) e i progetti di interesse comune elencati negli orientamenti della Comunità europea nel settore delle reti transeuropee dell’energia. |
Capitolo 22: Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali
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Sviluppare, a livello centrale, regionale e locale, la capacità amministrativa per l’eventuale attuazione della futura politica di coesione della Comunità. |
Capitolo 24: Giustizia, libertà e sicurezza
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Accelerare i tempi per la creazione di un sistema integrato di gestione delle frontiere in linea con l’acquis, basato su uno stretto coordinamento fra agenzie e sulla professionalità del personale e che comprenda, fra l’altro, un meccanismo di pre-screening onde individuare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale alla frontiera. |
— |
Proseguire l’allineamento all’acquis in materia di asilo, eliminando in particolare la riserva geografica rispetto alla convenzione di Ginevra e rafforzando le misure di protezione, sostegno sociale e integrazione dei rifugiati. |
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Garantire la compatibilità della legislazione turca con l’acquis sulle questioni civili e rafforzare la capacità dell’apparato giudiziario di applicare l’acquis. |
Capitolo 27: Ambiente
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Proseguire il recepimento e l’attuazione dell’acquis relativo alla legislazione quadro, alle convenzioni internazionali sull’ambiente e alla legislazione in materia di protezione della natura, qualità dell’acqua, prodotti chimici, inquinamento industriale, gestione dei rischi e gestione dei rifiuti. |
— |
Proseguire l’integrazione dei requisiti ambientali nelle altre politiche settoriali. |
Capitolo 28: Tutela dei consumatori e della salute
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Garantire un alto livello di protezione attraverso l’applicazione effettiva delle norme sulla tutela dei consumatori e il coinvolgimento delle organizzazioni di consumatori. |
— |
Sviluppare presso le comunità servizi alternativi al ricovero in istituto per problemi di salute mentale e stanziare mezzi finanziari sufficienti per l’assistenza psichiatrica. |
Capitolo 29: Unione doganale
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Completare l’allineamento della legislazione doganale per quanto riguarda i beni e la tecnologia a duplice uso, i precursori e le merci contraffatte e usurpative. |
Capitolo 32: Controllo finanziario
— |
Allineare il codice penale turco con la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee («convenzione PIF») e con i relativi protocolli. |
4. PROGRAMMAZIONE
L’assistenza finanziaria relativa alle priorità individuate nel partenariato per l’adesione sarà messa a disposizione mediante due strumenti finanziari: i programmi adottati prima e nel corso del 2006 saranno attuati in conformità del regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all’assistenza finanziaria preadesione per la Turchia (3). I programmi e i progetti adottati dal 2007 in poi saranno attuati in conformità del regolamento (CE) n. 1085/2006. Nell’ambito di entrambi gli strumenti, la Commissione ha adottato/adotterà decisioni di finanziamento, seguite da accordi di finanziamento sottoscritti tra la Commissione e la Turchia. Gli accordi di finanziamento fungeranno da base giuridica per l’attuazione dei programmi concreti.
La Turchia può inoltre beneficiare di finanziamenti nell’ambito dei programmi plurinazionali e orizzontali.
5. CONDIZIONI
L’assistenza comunitaria per il finanziamento di progetti attraverso gli strumenti di preadesione è subordinata al rispetto da parte della Turchia degli impegni sottoscritti nel quadro degli accordi CE-Turchia, tra cui la decisione n. 1/95 relativa all’unione doganale ed altre decisioni, alla realizzazione di ulteriori progressi concreti verso l’effettiva realizzazione dei criteri di Copenaghen e in particolare alla registrazione di progressi per quanto riguarda le priorità specifiche di cui al presente partenariato per l’adesione riveduto.
Qualora tali condizioni generali non dovessero essere rispettate, il Consiglio potrebbe decidere di sospendere l’assistenza finanziaria ai sensi del regolamento (CE) n. 2500/2001 o dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1085/2006. I singoli programmi annuali contengono inoltre condizioni specifiche. Le decisioni di finanziamento saranno seguite dalla firma di un accordo di finanziamento con la Turchia.
6. MONITORAGGIO
Il livello di attuazione del partenariato per l’adesione sarà valutato utilizzando, se del caso, i meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo di associazione e tramite le relazioni della Commissione sui progressi registrati.
L’esame del conseguimento delle priorità del partenariato per l’adesione e dei progressi registrati a livello di ravvicinamento, attuazione e rispetto delle legislazioni può avvenire in seno ai sottocomitati previsti dall’accordo di associazione. Il comitato di associazione esaminerà gli sviluppi complessivi, i progressi compiuti e i problemi incontrati nel conseguimento delle priorità del partenariato per l’adesione, nonché questioni più specifiche sottoposte dai sottocomitati.
Il monitoraggio dei programmi di assistenza finanziaria preadesione è realizzato congiuntamente da Turchia e Commissione attraverso un comitato di controllo comitato misto di monitoraggio JMC/IPA. Per garantire l’efficacia del monitoraggio, i progetti che beneficiano di un finanziamento a titolo di un accordo di finanziamento devono contenere indicatori verificabili e misurabili che permettano di valutare i risultati. Il monitoraggio basato su tali indicatori aiuterà la Commissione, il comitato di controllo JMC/IPA e la Turchia a riorientare, eventualmente, i programmi e a elaborare nuovi programmi. Il comitato di controllo JMC/IPA garantisce la compatibilità delle azioni finanziate dai programmi preadesione con il partenariato per l’adesione.
Il partenariato per l’adesione continuerà ad essere adeguato, all’occorrenza, conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2001.
(1) Cfr. inoltre la dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri del 21 settembre 2005.
(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2007 (GU L 320, del 6.12.2007, pag. 3).
(3) GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1085/2006.
26.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE
(2008/158/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell’allegato della predetta decisione. |
(2) |
Con la decisione 2007/127/CE, l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE, che era stata prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall’articolo 1 della decisione 2003/112/CE (5), fino al 20 febbraio 2005 dall’articolo 1 della decisione 2004/157/CE (6), fino al 20 febbraio 2006 dall’articolo 1 della decisione 2005/139/CE (7) e fino al 20 febbraio 2007 dall’articolo 1 della decisione 2006/114/CE (8), è stata prorogata di un ulteriore periodo di dodici mesi fino al 20 febbraio 2008. |
(3) |
Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. |
(4) |
È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione delle misure, |
DECIDE:
Articolo 1
Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2009. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.
La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 4/2007 (GU L 25 del 30.1.2008, pag. 11).
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376. Accordo interno modificato da ultimo dall’accordo interno del 10 aprile 2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48).
(4) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/127/CE (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 23).
(5) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.
(6) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.
(7) GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28.
(8) GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26.
ALLEGATO
Bruxelles, …
L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell’accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.
Con lettera del 19 febbraio 2002, l’Unione europeal’ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni tenute ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e di adottare «misure appropriate» ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.
Con lettere del 19 febbraio 2003, 19 febbraio 2004, 18 febbraio 2005, 15 febbraio 2006 e 21 febbraio 2007, l’Unione europeal’ha informata della sua decisione di non revocare l’applicazione delle «misure appropriate» e di prorogare il periodo di applicazione di tali misure, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, 20 febbraio 2005, 20 febbraio 2006, 20 febbraio 2007 e 20 febbraio 2008.
Dodici mesi dopo, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi di rilievo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.
Di conseguenza, l’Unione europea non ritiene possibile revocare le misure appropriate e ha deciso di prorogarne l’applicazione fino al 20 febbraio 2009. La posizione dell’Unione europea sarà costantemente riesaminata, anche sulla base di un’approfondita valutazione della situazione al termine dell’iniziativa SADC per lo Zimbabwe e delle prossime elezioni.
L’Unione europea mette ancora una volta in rilevo che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure.
L’Unione europea tiene a ribadire che l’applicazione di misure appropriate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE non osta al dialogo politico di cui all’articolo 8 dell’accordo.
In considerazione di quanto precede, l’Unione europea sottolinea ancora una volta l’importanza della futura cooperazione CE-Zimbabwe e conferma la sua intenzione di continuare ad avvalersi dell’attuale programmazione del 10o FES per proseguire il dialogo e progredire rapidamente verso una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.
Distinti saluti.
Per la Commissione
Per il Consiglio
Commissione
26.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2008
che modifica la decisione 2007/683/CE relativa all’approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici in alcune zone dell’Ungheria
[notificata con il numero C(2008) 675]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(2008/159/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/683/CE della Commissione (2) è stata adottata come una delle misure destinate a combattere la peste suina classica. |
(2) |
La Slovacchia ha informato la Commissione circa l’evoluzione recente della patologia nei suini selvatici in alcune zone che confinano con l’Ungheria. |
(3) |
L’Ungheria ha comunicato alla Commissione che, data la situazione epidemiologica, le misure indicate nel piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici devono essere estese ad alcune zone della contea di Pest in Ungheria. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 2007/683/CE. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo dell’allegato alla decisione 2007/683/CE è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
(2) GU L 281 del 25.10.2007, pag. 27.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Zone in cui si applica il piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici:
Territorio della contea di Nógrád e territorio della contea di Pest situato a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell’autostrada E 71.»
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
26.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/23 |
POSIZIONE COMUNE 2008/160/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2008
concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/139/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (1). Tali misure (restrizioni all’ammissione) sono state prorogate dalla posizione comune 2004/179/PESC del Consiglio (2), del 23 febbraio 2004. Esse cessano il 27 febbraio 2008. |
(2) |
Il 26 agosto 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/622/PESC (3) che modifica la posizione comune 2004/179/PESC con cui ha esteso le restrizioni all’ammissione alle persone responsabili di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova. |
(3) |
Sebbene siano stati avviati negoziati sulle modifiche della Costituzione, non si sono riscontrati progressi sostanziali nella situazione del conflitto transdnestriano nella Repubblica moldova. |
(4) |
L’UE ribadisce il suo impegno a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di una soluzione pacifica del conflitto, nel pieno rispetto dell’integrità territoriale della Repubblica moldova e nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). |
(5) |
L’UE ritiene inaccettabile che la dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova persista nelle sue posizioni e non sia intenzionata a impegnarsi pienamente negli sforzi tesi a raggiungere una soluzione pacifica e globale del conflitto transdnestriano. |
(6) |
In base ad un riesame della posizione comune 2004/179/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive per altri dodici mesi. Il Consiglio ritiene opportuno togliere sei persone dagli elenchi di cui all’allegato I e aggiungerne altre sei agli elenchi di cui agli allegati I e II. |
(7) |
A fini di chiarezza, le misure restrittive dovrebbero essere consolidate in un unico atto normativo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili:
i) |
di ostacolare i progressi per giungere ad una soluzione pacifica del conflitto transdnestriano nella Repubblica moldova, elencate nell’allegato I; |
ii) |
di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell’allegato II. |
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
i) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione internazionale intergovernativa; |
ii) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
iii) |
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
iv) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l’OSCE.
5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica moldova.
7. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I e II, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 2
Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche degli elenchi riportati negli allegati I e II.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto il 27 febbraio 2008 e si applica fino al 27 febbraio 2009. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 60.
(2) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 68. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/121/PESC (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 31).
(3) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 47.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto i)
1. |
SMIRNOV, Igor Nikolayevich, «Presidente», nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50No0337530. |
2. |
SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del presidente e «Presidente del Comitato doganale statale», nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk, Kharkovskaya Oblast o a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50No00337016. |
3. |
SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del presidente e «Consulente del Comitato doganale statale», «Membro del Soviet supremo», nato l’8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60No1907537. |
4. |
MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, «Membro del Soviet Supremo», «Rappresentante speciale del Soviet supremo per le relazioni interparlamentari», nato il 15 ottobre 1942 a Teya, Grigoriopolsky rayon, Repubblica Moldova. Ex passaporto sovietico n. 8BM724835. |
5. |
LITSKAI, Valery Anatolyevich, «Ministro degli affari esteri», nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51No0076099, rilasciato il 9 agosto 2000. |
6. |
KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, «Ministro della difesa», nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa. |
7. |
ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, «Ministro della sicurezza dello Stato», nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo. |
8. |
KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, «Vicepresidente», nato il 24 ottobre 1958 a Wroclaw, Polonia. Passaporto russo. |
9. |
BALALA, Viktor Alekseyevich, ex «Ministro della giustizia», nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina. |
10. |
ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, «Procuratore della Transdnestria», nato nel 1948 a Kamenka, Repubblica Moldova. |
11. |
GUDYMO, Oleg Andreyevich, «Membro del Soviet supremo», «Presidente del Comitato per la sicurezza, la difesa e il mantenimento della pace del Soviet supremo», ex «Viceministro della sicurezza», nato l’11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakhstan. Passaporto russo n. 51No0592094. |
12. |
KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, «Ministro dell’interno», nato il 14 aprile 1970 a Dauriya, Zabaykalskyi rayon, Chitinskaya oblast, Federazione russa. |
13. |
ATAMANIUK, Vladimir, «Viceministro della difesa». |
ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto ii)
1. |
URSKAYA, Galina Vasilyevna, «Ministro della giustizia», nata il 10 dicembre 1957 nel villaggio di Pyatiletka, Brianskyi rayon, Brianskaya oblast, Federazione russa. |
2. |
MAZUR, Igor Leonidovich, «Capo dell’amministrazione pubblica di Dubossary Rayon», nato il 29 gennaio 1967 a Dubossary, Repubblica moldova. |
3. |
PLATONOV, Yuri Mikhailovich, noto come Yury PLATONOV, «Capo dell’amministrazione pubblica di Rybnitsa Rayon e della città di Rybnitsa», nato il 16 gennaio 1948 a Klimkovo, Poddorsky rayon, Novgorodskaya oblast. Passaporto russo n. 51No0527002, rilasciato dall’Ambasciata russa di Chisinau il 4 maggio 2001. |
4. |
CHERBULENKO, Alla Viktorovna, «Vicecapo dell’amministrazione pubblica di Rybnitsa», incaricata della pubblica istruzione. |
5. |
KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, «Capo dell’amministrazione pubblica di Bender», nato il 16 febbraio 1950 a Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Repubblica moldova. |
6. |
KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, «Capo dell’amministrazione pubblica di Tiraspol», nato il 24 maggio 1948, Komsomolsk na Amure, Habarovsky kray, Federazione russa. |
Rettifiche
26.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/26 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 dell'11 maggio 2006 )
A pagina 7, dell'allegato, nota (2), codice NC 2008 79 19 nella terza colonna:
anziché:
«2008 79 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti»;
leggi:
«2008 70 19: 25,6 EUR + 4,2/100 kg/netti».
26.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/26 |
Regolamento (CE) n. 838/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 dell'8 giugno 2006 )
Pagina 4, allegato, lettera b):
1) |
titolo dell'ultima voce «Tariff item numbers (1)»:
|
2) |
colonna «Altri termini e condizioni»:
|
3) |
nota (1), codice NC 2008 79 19 nella terza colonna:
|