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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 204, 04 agosto 2007


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 204

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
4 agosto 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 931/2007 della Commissione, del 3 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 932/2007 della Commissione, del 3 agosto 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 in ordine al sottocontingente II di importazione di frumento tenero dal Canada

3

 

*

Regolamento (CE) n. 933/2007 della Commissione, del 3 agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

5

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

 

2007/550/GAI

 

*

Bilancio 2008 per l'Europol

7

 

*

Decisione del Consiglio 2007/551/PESC/GAI, del 23 luglio 2007, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007)

16

Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007)

18

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004)

26

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004)

26

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004)

26

 

*

Rettifica della decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 157 del 30.4.2004, rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004)

26

 

*

Rettifica della decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 157 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004)

27

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004)

27

 

*

Rettifica della decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 157 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004)

27

 

*

Rettifica della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004)

27

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 158 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004)

28

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004)

28

 

*

Rettifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (Versione codificata) (GU L 158 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004)

28

 

*

Rettifica della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004)

28

 

*

Rettifica della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 159 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004)

29

 

*

Rettifica della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004)

29

 

*

Rettifica della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004)

29

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004)

29

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 200 del 7.6.2004)

30

 

*

Rettifica della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 200 del 7.6.2004)

30

 

*

Rettifica della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 167 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 201 del 7.6.004)

30

 

*

Rettifica della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 201 del 7.6.2004)

30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO (CE) N. 931/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

26,0

TR

22,6

XK

19,8

XS

15,7

ZZ

21,0

0707 00 05

TR

98,8

ZZ

98,8

0709 90 70

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

58,2

UY

54,0

ZA

65,0

ZZ

59,1

0806 10 10

EG

157,1

MA

121,8

ΜΚ

44,5

TR

136,2

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

67,1

BR

97,3

CL

76,7

CN

65,8

NZ

93,1

US

101,4

UY

67,3

ZA

85,3

ZZ

81,8

0808 20 50

AR

63,5

CL

69,9

NZ

154,7

TR

146,4

ZA

90,4

ZZ

105,0

0809 20 95

CA

324,1

TR

290,5

US

386,4

ZZ

333,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

149,7

ZZ

149,7

0809 40 05

IL

110,1

ZZ

110,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/3


REGOLAMENTO (CE) N. 932/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 in ordine al sottocontingente II di importazione di frumento tenero dal Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo concluso tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), approvato con la decisione 2007/444/CE (3), prevede un aumento di 853 tonnellate del contingente tariffario di importazione di frumento tenero dal Canada. È pertanto opportuno aumentare di 853 tonnellate il sottocontingente II di importazione di frumento tenero dal Canada, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (4).

(2)

Il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti oltre le ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007, che rientrano nel sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002, è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 421/2007 della Commissione, del 18 aprile 2007, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 aprile 2007 al 16 aprile 2007 nell’ambito del sottocontingente II del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (5). Con l’aumento di 853 tonnellate del contingente tariffario di frumento tenero per il Canada la sospensione suddetta sarà levata alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(3)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2375/2002 e (CE) n. 421/2007.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È aperto un contingente tariffario di 2 989 240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta.»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 853 tonnellate per il Canada;».

Articolo 2

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 421/2007, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

(3)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70).

(5)  GU L 102 del 19.4.2007, pag. 11.


4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/5


REGOLAMENTO (CE) N. 933/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 17 luglio 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 400/2007 (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 98).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

La voce «Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data di nascita: (a) 6.4.1961; (b) 4.6.1961. Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Altre informazioni: stabilito in Germania.» è sostituita dal seguente:

«Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data di nascita: (a) 6.4.1961, (b) 4.6.1961. Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Altre informazioni: (a) passaporto ruandese scaduto il 10 settembre 2004; (b) risiede a Neuffen, Germania.»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/7


Bilancio 2008 per l'Europol (1)

(2007/550/GAI)

Europol

Titolo

Capitolo

Articolo

Denominazione

Risultato dell’esecuzione 2006

(EUR)

Bilancio 2007

(EUR)

Bilancio 2008

(EUR)

Osservazioni

1

ENTRATE

 

 

 

 

10

Contributi

 

 

 

 

100

Contributi degli Stati membri

49 217 487

55 296 331

51 374 870

Dell’importo relativo al 2008, 9 586 000 EUR saranno sollecitati solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione (fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario).

101

Saldo dell’esercizio finanziario t-2

8 247 515

9 472 669

9 193 630

 

 

Totale capitolo 10

57 465 002

64 769 000

60 568 500

 

11

Altre entrate

 

 

 

 

110

Interessi

1 152 640

1 000 000

1 150 000

 

111

Gettito delle imposte versate dal personale dell’Europol

1 904 979

2 025 000

2 102 500

 

112

Varie

207 157

100 000

100 000

 

 

Totale capitolo 11

3 264 776

3 125 000

3 352 500

 

12

Finanziamento da parte di terzi

 

 

 

 

121

Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate

p.m.

p.m.

Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

122

Altri finanziamenti da parte di terzi

p.m.

p.m.

Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 322). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

 

Totale capitolo 12

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 1

60 729 778

67 894 000

63 921 000

 

2

PERSONALE

 

 

 

 

20

Costi inerenti agli stipendi

 

 

 

Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.

200

Personale dell'Europol

33 253 444

39 406 000

42 106 000

 

201

Agenti locali

524 759

550 000

655 000

 

202

Adeguamento delle retribuzioni

640 000

380 000

 

 

Totale capitolo 20

33 778 203

40 596 000

43 141 000

 

21

Altri costi inerenti al personale

 

 

 

 

210

Assunzioni

343 726

314 000

490 000

 

211

Formazione del personale dell’Europol

322 603

525 000

460 000

 

 

Totale capitolo 21

666 329

839 000

950 000

 

 

TOTALE TITOLO 2

34 444 531

41 435 000

44 091 000

Di tale importo, 5 586 milioni di EUR saranno sollecitati solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Tale importo comprende 380 000 EUR previsti per adeguamenti salariali e 286 000 EUR per attuare il progetto di decisione del Consiglio. Cfr. articolo 100 e allegato C.

3

ALTRE SPESE

 

 

 

 

30

Costi inerenti alle attività

 

 

 

 

300

Riunioni

633 947

870 000

710 000

 

301

Traduzioni

467 823

749 000

500 000

 

302

Stampa

124 723

260 000

160 000

 

303

Viaggi

1 018 425

1 170 000

1 085 000

 

304

Studi, consulenze (diversi da ICT)

82 173

110 000

550 000

 

305

Formazione specialistica

26 655

85 000

65 000

Il presente articolo era in precedenza riferito alla voce «Formazione». La dicitura è stata modificata al fine di evitare confusioni tra l'articolo presente e l'articolo 211.

306

Apparecchiature tecniche

3 710

10 000

5 000

 

307

Sussidi operativi

58 668

150 000

150 000

 

 

Totale capitolo 30

2 416 124

3 404 000

3 225 000

 

31

Supporto generale

 

 

 

 

310

Costi di costruzione

831 202

1 100 000

860 000

 

311

Autoveicoli

129 803

225 000

250 000

 

314

Documentazione e fonti di pubblico accesso

239 277

400 000

280 000

 

315

Sussidi

467 327

550 000

480 000

 

316

Altri acquisti

130 355

210 000

100 000

 

317

Altre spese di funzionamento

404 232

450 000

450 000

 

318

Nuovo edificio

220 000

520 000 EUR per spese di funzionamento relative al nuovo edificio sono stati ripartiti fra il capitolo 30 (510 000 EUR) ed il capitolo 21, formazione (10 000 EUR).

 

Totale capitolo 31

2 202 196

3 155 000

2 420 000

 

32

Spese finanziate da terzi

 

 

 

 

321

Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate

p.m.

p.m.

Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. Il presente articolo contempla le spese inerenti ai progetti finanziati in base ai programmi dell’UE.

322

Spese finanziate da ulteriori terzi

p.m.

p.m.

Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 122). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

 

Totale capitolo 32

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 3

4 618 320

6 559 000

5 645 000

Di tale importo, 1 milione di EUR sarà sollecitato solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Cfr. articolo 100 e allegato C. Tale importo comprende 250 000 EUR per il programma della nuova sede centrale, in particolare le consulenze relative alla parte Tempest.

4

ORGANI ED ORGANISMI

 

 

 

 

40

Costi inerenti agli stipendi

 

 

 

Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.

400

Personale dell'Europol

799 488

900 000

960 000

 

401

Agenti locali

p.m.

p.m.

 

402

Adeguamento delle retribuzioni

15 000

10 000

 

 

Totale capitolo 40

799 488

915 000

970 000

 

41

Altre spese di funzionamento

 

 

 

 

410

Consiglio di amministrazione

1 550 562

2 145 000

1 835 000

 

411

Autorità di controllo comune

397 259

970 000

600 000

 

412

Spese per i ricorsi

p.m.

p.m.

Un fondo spese per i ricorsi è previsto nei bilanci 2004 e 2005. L’ammontare versato nel fondo (attualmente pari a 170 000 EUR) viene rivisto annualmente.

413

Controllore finanziario

6 587

8 000

10 000

 

414

Comitato di controllo comune

40 360

52 000

45 000

 

415

Task force dei capi di polizia

26 068

100 000

100 000

 

 

Totale capitolo 41

2 020 835

3 275 000

2 590 000

 

 

TOTALE TITOLO 4

2 820 323

4 190 000

3 560 000

Di tale importo, 1 milione di EUR sarà sollecitato solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Detto importo comprende inoltre 10 000 EUR previsti per adeguamenti retributivi. Cfr. articolo 100 e allegato C.

6

ICT (compreso TECS)

 

 

 

 

62

ICT

 

 

 

 

620

Tecnologie dell’informazione

2 468 140

2 900 000

4 900 000

 

621

Tecnologie delle comunicazioni

4 694 832

7 735 000

3 030 000

 

622

Consulenze

1 832 272

1 970 000

1 615 000

 

623

Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza

1 711 849

3 005 000

985 000

 

624

Sistema di informazione

1 356

100 000

95 000

 

 

Totale capitolo 62

10 708 450

15 710 000

10 625 000

 

 

TOTALE TITOLO 6

10 708 450

15 710 000

10 625 000

Di tale importo, 2 milioni di EUR saranno sollecitati solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Cfr. articolo 100 e allegato C. Tale importo comprende 600 000 EUR previsti per consulenze in relazione al progetto OASIS nel 2008.

 

TOTALE ENTRATE, SEZIONE A

60 729 778

67 894 000

63 921 000

 

 

TOTALE SPESE, SEZIONE A

52 591 623

67 894 000

63 921 000

 

 

SALDO

8 138 155

 


Stato ospitante

Titolo

Capitolo

Articolo

Denominazione

Risultato dell’esecuzione 2006

(EUR)

Bilancio 2007

(EUR)

Bilancio 2008

(EUR)

Osservazioni

7

ENTRATE (STATO OSPITANTE)

 

 

 

 

70

Contributi

 

 

 

 

700

Contributi dello Stato ospitante, sicurezza

2 139 109

2 242 742

2 412 872

Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l’Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

701

Contributi dello Stato ospitante, edifici

p.m.

p.m.

p.m.

Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 810). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l’Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

702

Saldo dell’esercizio finanziario t-2

247 891

217 258

111 128

 

 

Totale capitolo 70

2 387 000

2 460 000

2 524 000

 

71

Altre entrate

 

 

 

 

711

Varie

p.m.

p.m.

 

 

Totale capitolo 71

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 7

2 387 000

2 460 000

2 524 000

 

8

SPESE (STATO OSPITANTE)

 

 

 

 

80

Sicurezza

 

 

 

 

800

Spese di sicurezza

2 289 928

2 460 000

2 524 000

Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l’Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

 

Totale capitolo 80

2 289 928

2 460 000

2 524 000

 

81

Costi di costruzione

 

 

 

 

810

Spese relative all’immobile, Stato ospitante

p.m.

p.m.

Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l’Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

 

Totale capitolo 81

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 8

2 289 928

2 460 000

2 524 000

 

 

TOTALE ENTRATE, SEZIONE C

2 387 000

2 460 000

2 524 000

 

 

TOTALE SPESE, SEZIONE C

2 289 928

2 460 000

2 524 000

 

 

SALDO, SEZIONE C

97 072

 

Nota: in seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2006 possono differire dalla somma dei singoli importi.


(1)  Adottato dal Consiglio il 28 giugno 2007.


ALLEGATO A

Tabella dell’organico per il 2008

Titolo 2 —   Europol

Grado

Bilancio 2007

Nuovi posti/riassegnazioni 2008

Bilancio 2008

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

18

+2

20

5

63

–2

61

6

74

9

83

7

105

3

108

8

81

12

93

9

44

1

45

10

11 (1)

1

2

3

12 (1)

5

5

13 (1)

Totale

398

27 (2)

425


Titolo 4 —   Organismi e organi

Grado

Bilancio 2007

Nuovi posti/riassegnazioni 2008

Progetto di bilancio 2008

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

2

2

8

2

2

9

10

11 (3)

12 (3)

13 (3)

Totale

8

8


Bilancio complessivo 2008

Grado

Bilancio 2007

Nuovi posti/riassegnazioni 2008

Bilancio 2008

Totale

406

27

433


(1)  I posti in questi gradi saranno occupati da agenti locali, nel rispetto dello statuto del personale.

(2)  Compresi un agente di primo livello, un agente di secondo livello e un assistente amministrativo previsti per l'esecuzione del progetto di decisione del Consiglio relativa all'Europol [COM 2006 (2006 817) def.]. I fondi necessari per tali posti saranno sollecitati solo previa decisione unanime del consiglio di amministrazione. Cfr. allegato C e articolo 100. 14 posti sono peraltro previsti per il dipartimento IMT, per i quali i finanziamenti necessari sono stati reperiti nell’ambito del titolo 6.

(3)  I posti in questi gradi saranno occupati da agenti locali, nel rispetto dello statuto del personale.


ALLEGATO B

Contributi degli Stati membri

Bilancio 2008

 

RNL 2006

(milioni di EUR)

Quota RNL 2006

25 Stati membri

(%)

Saldo 2006

(EUR)

Quota RNL 2006

27 Stati membri

(%)

Contributi prima dell'adeguamento 2006

(EUR)

Contributi dopo l'adeguamento 2006

(EUR)

 

a

b

c

d

e

f = e – c

Austria

247 989

2,24

205 655

2,22

1 344 840

1 139 185

Belgio

312 897

2,82

259 484

2,80

1 696 838

1 437 354

Cipro

13 582

0,12

11 263

0,12

73 653

62 390

Repubblica ceca

99 486

0,90

82 503

0,89

539 513

457 010

Danimarca

209 902

1,89

174 071

1,88

1 138 298

964 227

Estonia

9 856

0,09

8 173

0,09

53 446

45 273

Finlandia

161 356

1,46

133 812

1,44

875 033

741 221

Francia

1 761 262

15,89

1 460 605

15,75

9 551 312

8 090 708

Germania

2 281 027

20,58

1 891 643

20,39

12 369 994

10 478 351

Grecia

189 394

1,71

157 063

1,69

1 027 082

870 019

Ungheria

90 650

0,82

75 175

0,81

491 593

416 418

Irlanda

141 674

1,28

117 489

1,27

768 296

650 806

Italia

1 445 450

13,04

1 198 703

12,92

7 838 665

6 639 962

Lettonia

12 994

0,12

10 776

0,12

70 466

59 690

Lituania

21 014

0,19

17 426

0,19

113 956

96 530

Lussemburgo

25 644

0,23

21 266

0,23

139 067

117 801

Malta

4 584

0,04

3 802

0,04

24 860

21 058

Paesi Bassi

486 511

4,39

403 460

4,35

2 638 343

2 234 883

Polonia

239 828

2,16

198 888

2,14

1 300 583

1 101 695

Portogallo

142 905

1,29

118 510

1,28

774 973

656 463

Slovacchia

39 400

0,36

32 674

0,35

213 666

180 992

Slovenia

29 294

0,26

24 294

0,26

158 863

134 570

Spagna

900 331

8,12

746 639

8,05

4 882 489

4 135 850

Svezia

307 861

2,78

255 307

2,75

1 669 528

1 414 220

Regno Unito

1 911 200

17,24

1 584 947

17,09

10 364 425

8 779 478

Totale parziale 1

11 086 088

100,00

9 193 630

99,11

60 119 781

50 926 151

Bulgaria

23 366

0,00

0,21

126 716

126 716

Romania

75 973

0,00

0,68

412 002

412 002

Totale parziale 2

99 340

0,00

0,89

538 719

538 719

Totale generale

11 185 428

100,00

9 193 630

100,00

60 658 500

51 374 870

 

Saldo 2006

9 193 630

Altre entrate 2008

3 352 500

Totale entrate

63 921 000

Nota Le cifre per i contributi dell'esercizio 2008 sono meramente indicative e saranno corrette conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in ragione della differenza tra il contributo versato per il 2006 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2006. Tali correzioni verranno apportate al momento della richiesta dei contributi per il 2008, anteriormente al 1o dicembre 2007.

Le cifre dell’RNL utilizzate per la Bulgaria e la Romania sono quelle rese note dalla DG Bilancio della Commissione europea nel 2005 durante la riunione di primavera del consiglio ECOFIN. La fonte di dette cifre differisce da quella degli altri 25 Stati membri poiché al momento dell'elaborazione del progetto di bilancio preliminare della CE non erano disponibili le cifre dell'RNL aggiornate per la Bulgaria e la Romania. Qualsiasi discordanza tra le cifre dell’RNL impiegate per il calcolo sopraindicato e le cifre effettive dell'RNL per il 2006 sarà corretta al momento di sollecitare il bilancio 2010.


ALLEGATO C

Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all’approvazione unanime del consiglio di amministrazione

 

Importo

(EUR)

Titolo 2

5 586 000 (1)

Titolo 3

1 000 000 (2)

Titolo 4

1 000 000 (3)

Titolo 6

2 000 000 (4)

Totale

9 586 000


(1)  Tale importo comprende 380 000 EUR per adeguamenti retributivi e 286 000 EUR destinati ai tre posti supplementari previsti per attuare il progetto di decisione del Consiglio.

(2)  Tale importo comprende 250 000 EUR per consulenze relative a Tempest nel quadro del programma della nuova sede centrale.

(3)  Tale importo comprende 10 000 EUR previsti per adeguamenti retributivi.

(4)  Tale importo comprende 600 000 EUR previsti per consulenze relative al progetto OASIS nel 2008.


4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO 2007/551/PESC/GAI

del 23 luglio 2007

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS), concluso il 19 ottobre 2006 (1), scade il 31 luglio 2007 salvo proroga mediante consenso scritto di entrambe le parti.

(2)

Il 22 febbraio 2007, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo a lungo termine relativo alla stessa materia. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un nuovo accordo.

(3)

In una lettera di accompagnamento del nuovo accordo, il DHS ha offerto garanzie circa la protezione dei dati PNR trasferiti dall'Unione europea per i voli passeggeri a destinazione degli Stati Uniti o in provenienza dagli stessi.

(4)

Il DHS e l'Unione europea riesamineranno periodicamente, tramite una persona specificatamente designata a tal fine, l'attuazione delle garanzie contenute nella lettera di accompagnamento, affinché le parti possano porre in atto quanto ritenuto necessario alla luce di tale riesame.

(5)

È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(6)

L'articolo 9 dell'accordo dispone che l'accordo sarà applicabile in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. Gli Stati membri dovrebbero quindi dare effetto alle sue disposizioni a decorrere da tale data in conformità della normativa nazionale vigente. Una dichiarazione a tal fine sarà resa all'atto della firma dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo, la lettera di accompagnamento del DHS e la lettera di risposta dell'UE sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 9 dell'accordo, le disposizioni di quest'ultimo si applicano su base provvisoria in conformità della normativa nazionale vigente, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore. La dichiarazione allegata relativa all'applicazione provvisoria dev'essere resa all'atto della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 298 del 27.10.2006, pag. 29.


Dichiarazione a nome dell'Unione europea relativa all'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007)

«Il presente accordo, che non deroga alla legislazione dell'UE o dei suoi Stati membri, né la modifica, sarà attuato, in attesa della sua entrata in vigore, a titolo provvisorio in buona fede dagli Stati membri nel quadro delle loro attuali legislazioni nazionali».


Nota per il lettore: «Le versioni linguistiche dell'accordo, ad eccezione della versione in lingua inglese, non sono state ancora approvate dalle Parti. Queste altre versioni linguistiche, una volta approvate, faranno ugualmente fede».

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007)

L'UNIONE EUROPEA

e

GLI STATI UNITI D'AMERICA,

DESIDEROSI di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e la criminalità transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;

RICONOSCENDO che la condivisione delle informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale e che, in tale contesto, l'uso dei dati PNR costituisce uno strumento importante;

RICONOSCENDO che, ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica e dell'applicazione della legge, dovrebbero essere stabilite norme sul trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei al DHS;

RICONOSCENDO l’importanza di prevenire e combattere il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata;

RICONOSCENDO che la legislazione e la politica statunitensi ed europee in materia di vita privata hanno una base comune e che eventuali differenze nell'attuazione di tali principi non dovrebbero costituire un ostacolo alla cooperazione tra Stati Uniti ed Unione europea;

VISTE le convenzioni internazionali, le leggi e i regolamenti statunitensi che impongono a ciascun vettore aereo che effettua voli passeggeri nell'ambito di un servizio estero di trasporto aereo da e per gli Stati Uniti di mettere a disposizione del DHS i dati PNR nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze del vettore aereo (di seguito «sistemi di prenotazione»), nonché i requisiti analoghi vigenti nell'UE;

VISTI l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, il correlato diritto alla protezione dei dati di carattere personale;

PRESO ATTO dei precedenti accordi relativi al PNR tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 28 maggio 2004, e tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, del 19 ottobre 2006;

VISTE le pertinenti disposizioni della legge del 2001 sulla sicurezza dei trasporti aerei, della legge del 2002 sulla sicurezza nazionale, della legge del 2004 sulla riforma dei servizi d'informazione e sulla prevenzione del terrorismo, del decreto 13388 in materia di cooperazione antiterrorismo tra le agenzie governative statunitensi, nonché della legge del 1974 sulla tutela della vita privata e delle leggi del 2002 sulla libertà d'informazione e sull'e-government;

CONSTATANDO che l'Unione europea dovrebbe assicurare che i vettori aerei dotati di sistemi di prenotazione situati nell'Unione europea mettano a disposizione del DHS i dati PNR e si conformino ai requisiti tecnici necessari per tali trasferimenti come specificato dal DHS;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali futuri discussioni o negoziati tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, o tra una delle due parti e uno Stato terzo, in merito al trattamento e al trasferimento dei dati PNR o di una qualsiasi altra forma di dati;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato transatlantico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

(1)

In base alle garanzie di salvaguardia del PNR illustrate nella lettera del DHS (lettera del DHS), l'Unione europea garantirà che i vettori aerei che effettuano voli passeggeri nell'ambito di un servizio estero di trasporto aereo da e per gli Stati Uniti d'America mettano a disposizione i dati PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione, come richiesto dal DHS.

(2)

Il DHS passerà immediatamente a un sistema «push» di trasmissione dati da parte di tali vettori aerei entro il 1o gennaio 2008 per tutti i vettori aerei che hanno posto in essere un analogo sistema conforme ai requisiti tecnici da esso fissati. Per i vettori aerei che non utilizzano siffatto sistema, rimarrà in vigore quello attuale finché non siano passati ad un sistema conforme ai requisiti tecnici del DHS. Di conseguenza, il DHS accederà al PNR per via elettronica dai sistemi di prenotazione dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea fintanto che non sarà stato istituito un sistema soddisfacente che consenta ai vettori aerei di trasmettere tali dati.

(3)

Il DHS tratta i dati PNR ricevuti e i titolari dei dati interessati da tale trattamento in conformità delle leggi statunitensi applicabili, agli obblighi costituzionali e senza discriminazioni illegittime, in particolare in base alla cittadinanza e al paese di residenza. Nella lettera del DHS sono illustrate queste ed altre salvaguardie.

(4)

Il DHS e l'UE procederanno ad una verifica periodica dell'attuazione del presente accordo, della lettera del DHS e delle politiche e pratiche dell'UE e degli USA in materia di PNR, al fine di assicurare l'efficacia dei rispettivi sistemi in termini di funzionamento e di tutela della vita privata.

(5)

Con il presente accordo, il DHS si aspetta che non gli venga chiesto di prendere, nel suo sistema PNR, misure di protezione dei dati più severe di quelle applicate dalle autorità europee per i sistemi PNR nazionali. Il DHS non chiede alle autorità europee di adottare nei loro sistemi PNR misure di protezione dei dati più severe di quelle applicate dagli USA per il proprio sistema PNR. Il DHS si riserva il diritto, qualora le sue aspettative siano disattese, di sospendere le pertinenti disposizioni della sua lettera avviando nel contempo consultazioni con l'UE per giungere a una soluzione rapida e soddisfacente. Qualora nell’Unione europea o in uno o più Stati membri sia applicato un sistema PNR in forza del quale i vettori aerei siano tenuti a mettere a disposizione delle autorità i dati PNR delle persone il cui itinerario di viaggio preveda un volo da o per l’Unione europea, il DHS, unicamente su una base di reciprocità, promuove attivamente la cooperazione delle compagnie aeree rientranti nella sua giurisdizione.

(6)

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si ritiene che il DHS assicuri un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dall'Unione europea. Parallelamente, l'UE non interferirà nelle relazioni tra Stati Uniti e paesi terzi per lo scambio di informazioni sui passeggeri per motivi di protezione dei dati.

(7)

Gli USA e l'UE collaboreranno con le parti interessate dell'industria aeronautica per favorire una maggiore visibilità degli avvisi informativi sui sistemi PNR (comprese le pratiche di rettifica e raccolta) destinati ai viaggiatori ed incoraggeranno le compagnie aeree ad inserire rinvii a tali avvisi e includerne il testo nel contratto di trasporto ufficiale.

(8)

Il solo mezzo di ricorso qualora l'UE stabilisce che gli USA hanno violato il presente accordo è la denuncia dello stesso e la revoca del riconoscimento di adeguatezza di cui al punto 6). Il solo mezzo di ricorso qualora gli USA stabiliscano che l'UE ha violato il presente accordo è la denuncia dello stesso e la revoca della lettera del DHS.

(9)

Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Il presente accordo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. Ciascuna parte può denunciare o sospendere il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica. In tal caso, l’accordo cesserà di avere effetto trenta (30) giorni dalla data di notifica all'altra parte, a meno che una delle parti ritenga essenziale ai fini della sicurezza nazionale o per gli interessi della sicurezza interna un periodo di preavviso inferiore. Il presente accordo ed eventuali obblighi da esso derivanti scadrà e cesserà di avere effetto sette anni dopo la data della firma, a meno che le parti non stabiliscano di comune accordo di sostituirlo.

Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alle leggi degli Stati Uniti d'America o dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. Il presente accordo non crea né conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, pubblici o privati.

Il presente accordo è redatto in due originali in lingua inglese. Esso è redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e le parti approvano tali versioni linguistiche. Una volta approvate, le versioni in tali lingue fanno ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007. Fatto a Washington, addì 26 luglio 2007.

Per l'Unione europea

Per gli Stati Uniti d’America


TRADUZIONE

Luis AMADO

Presidente del Consiglio dell'Unione europea

Rue de la Loi, 175

1048 Bruxelles

Belgio

In risposta all'indagine dell'Unione europea e per ribadire l'importanza che riveste per il governo degli Stati Uniti la tutela della vita privata del cittadino, la presente lettera intende chiarire come il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) tratti la raccolta, l'uso e la conservazione dei codici di prenotazione (PNR). Nessuna delle linee di condotta ivi specificate crea né conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, pubblici o privati, o mezzi di ricorso diversi da quelli specificati nell'accordo tra l'UE e gli USA sul trattamento e sul trasferimento dei PNR da parte dei vettori aerei al DHS firmato nel luglio 2007 (di seguito l'«accordo»). La presente lettera fornisce invece le garanzie e riflette le linee di condotta applicate dal DHS ai dati PNR ricavati dai voli tra USA e Unione europea (PNR dell'UE) in conformità della legislazione statunitense.

I.   Finalità d'uso del PNR

Il DHS utilizza i PNR dell'UE esclusivamente al fine di prevenire e combattere: 1) il terrorismo e i reati connessi; 2) altri reati gravi, inclusa la criminalità organizzata, di carattere transnazionale; e 3) la fuga in caso di ordine di arresto o custodia per i reati suddetti. Il PNR può essere utilizzato se necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata o di altre persone o in qualsiasi procedimento giudiziario penale o secondo quanto altrimenti previsto dalla legge. Il DHS notificherà all'UE l'approvazione di qualsiasi norma legislativa statunitense che incida concretamente sulle dichiarazioni di cui alla presente lettera.

II.   Condivisione del PNR

Il DHS condivide i dati PNR dell'UE solo per le finalità di cui al punto I.

Il DHS tratta i dati PNR dell'UE come sensibili e riservati in conformità della legislazione statunitense e, a sua discrezione, li fornisce ad altre autorità governative nazionali preposte all'applicazione della legge, alla pubblica sicurezza o al controterrorismo per fornire sostegno nei casi connessi con il controterrorismo, la criminalità transnazionale e la pubblica sicurezza (minacce, fughe, persone fisiche e rotte interessate) che stanno esaminando o su cui stanno indagando secondo la legge e conformemente alle intese scritte e alla legislazione statunitense sullo scambio d'informazioni tra autorità governative statunitensi. L'accesso è strettamente e accuratamente limitato ai casi suddetti in funzione della loro natura.

I dati PNR dell'UE sono oggetto di scambio con altre autorità governative di paesi terzi soltanto previo esame degli usi previsti dal destinatario e della sua capacità di proteggere le informazioni. Fatta eccezione per le situazioni di emergenza, siffatti scambi di dati sono soggetti a intese esplicite tra le parti che contemplano disposizioni a tutela dei dati personali analoghe a quelle applicate dal DHS ai dati PNR dell'UE, secondo quanto descritto nel secondo capoverso del presente punto.

III.   Categorie di informazioni raccolte

Il DHS può ricavare la maggior parte degli elementi di dati contenuti nel PNR dall'esame del biglietto aereo di un passeggero e di altri documenti di viaggio come gli compete di norma per i controlli di frontiera, ma la possibilità di ricevere tali dati per via elettronica accresce notevolmente la capacità del DHS di concentrare le proprie risorse su problemi ad alto rischio, facilitando e salvaguardando così il viaggio bona fide.

Categorie di dati PNR dell'UE raccolti:

1)

codice PNR di identificazione della pratica;

2)

data di prenotazione/emissione del biglietto;

3)

data/e prevista/e di viaggio;

4)

nome(i);

5)

informazioni disponibili sui viaggiatori abituali «frequent flyer» e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe, ecc.);

6)

altri nomi che compaiono nel PNR, incluso il numero di viaggiatori ivi inseriti;

7)

tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull'originatore);

8)

tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa);

9)

itinerario di viaggio per lo specifico PNR;

10)

agenzia/agente di viaggio;

11)

informazioni sul code share (codici comuni);

12)

informazioni scisse/divise;

13)

status di viaggio del passeggero (incluse conferme e status del check-in);

14)

dati sull'emissione del biglietto, inclusi numero, biglietti di solo andata e dati ATFQ;

15)

tutte le informazioni relative al bagaglio;

16)

informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;

17)

osservazioni generali comprese le informazioni OSI, SSI e SSR;

18)

informazioni APIS eventualmente assunte;

19)

cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai numeri da 1 a 18.

Nella misura in cui i dati PNR dell'UE sensibili (ossia i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale), come specificato dai codici e termini PNR che il DHS ha individuato in consultazione con la Commissione europea, sono inclusi tra le suddette categorie di dati PNR dell'UE, il DHS si serve di un sistema automatizzato che filtra i codici e termini PNR sensibili e non fa uso di queste informazioni. A meno che non abbia accesso ai dati in casi eccezionali, come descritto qui di seguito, il DHS cancella immediatamente i dati PNR dell'UE sensibili.

Se è necessario, in casi eccezionali in cui è in pericolo o seriamente minacciata la vita della persona interessata o di altre persone, i funzionari del DHS possono chiedere e utilizzare informazioni contenute nel PNR dell'UE diverse da quelle elencate qui sopra, tra cui i dati sensibili. In tale circostanza, il DHS manterrà un log di accesso ai dati PNR dell'UE sensibili e cancellerà i dati entro 30 giorni una volta che sia stato raggiunto lo scopo per il quale vi ha avuto accesso e se la legge non stabilisce che siano conservati. Il DHS notificherà di norma entro 48 ore alla Commissione europea (DG Giustizia, libertà e sicurezza) che ha avuto accesso ai dati, compresi i dati sensibili.

IV.   Accesso e rettifica

Il DHS ha preso la decisione politica di estendere le protezioni amministrative della legge sulla vita privata ai dati PNR conservati negli ATS indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di residenza della persona interessata, inclusi i dati relativi a cittadini europei. In conformità della legislazione USA, il DHS mantiene anche un sistema accessibile ai singoli, indipendentemente dalla loro cittadinanza, o dal loro paese di residenza, per offrire una possibilità di rettifica alle persone che cercano di avere informazioni sul PNR o di apportarvi correzioni. Al riguardo si può consultare il sito web DHS (www.dhs.gov).

Inoltre, i PNR forniti da singole persone o a loro nome sono accessibili alle stesse conformemente alla legge USA sulla vita privata e alla legge USA sulla libertà di informazione (FOIA). Quest'ultima consente a ciascuno (indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di residenza) l'accesso ai registri dell'agenzia federale USA, a meno che una deroga stabilita ai sensi della stessa legge vieti la divulgazione di siffatti registri (o parte di essi). Il DHS non rivela dati PNR al pubblico, fuorché alle persone interessate o ai loro rappresentanti conformemente alla legislazione USA. Richieste di accesso a informazioni ricollegabili ad una persona specifica contenute nel PNR e fornite dal richiedente possono essere presentate al FOIA/PA Unit, Office of Field Operations, U.S. Customs and Border Protection, Room 5.5-C, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20229 [Tel. (202) 344-1850 e fax (202) 344-2791].

In talune circostanze eccezionali, il DHS può avvalersi della facoltà attribuitagli dalla FOIA di rifiutare la divulgazione dell'insieme o di parte dei dati PNR a un richiedente principale o di rinviarla, a norma del titolo 5, sezione 552, lettera b), del codice degli Stati Uniti. Ai sensi della suddetta legge, ogni richiedente ha la facoltà di impugnare, per via amministrativa o giudiziaria, la decisione di rifiuto del DHS di comunicare le informazioni richieste.

V.   Attuazione

Ai sensi della legislazione statunitense, sono previste misure amministrative, civili e penali di attuazione per le violazioni delle norme USA in materia di vita privata e per la divulgazione non autorizzata di dati. Le pertinenti disposizioni includono, tra l'altro, il titolo 18, sezione 641 e 1030 del codice degli Stati Uniti e il titolo 19, sezione 103, punto 34 del codice dei regolamenti federali, ma non si limitano a ciò.

VI.   Avviso

Il DHS ha fornito informazioni al pubblico interessato circa il trattamento dei dati PNR attraverso pubblicazioni nel registro federale e nel suo sito web. Esso fornirà inoltre alle compagnie aeree un modello di avviso concernente le prassi di raccolta e di rettifica dei dati PNR destinato alla diffusione. Il DHS e l'UE coopereranno con le parti interessate dell'industria aeronautica per promuovere una maggiore visibilità dell'avviso in questione.

VII.   Conservazione dei dati

Il DHS conserva i dati PNR dell'UE in una base dati analitica attiva per sette anni, periodo dopo il quale i dati diventano dormienti e cessano di essere operativi. I dati dormienti saranno conservati per otto anni e vi si potrà accedere soltanto con l'approvazione di un alto funzionario del DHS designato dal segretario alla sicurezza interna e soltanto in relazione a un caso, una minaccia o un rischio identificabili. Si prevede che i dati PNR dell'UE siano cancellati alla fine di tale periodo; il DHS e l'UE, nel contesto di future discussioni, vaglieranno se e quando distruggere i dati PNR raccolti conformemente alla presente lettera. I dati che riguardano un caso o un'indagine particolare possono essere conservati in una base dati attiva fino all'archiviazione del caso e dell'indagine. È intenzione del DHS verificare l'effetto di tali norme di conservazione su operazioni e indagini sulla scorta dell'esperienza acquisita nei prossimi sette anni. Il DHS discuterà i risultati di questa verifica con l'UE.

I suddetti periodi di conservazione si applicano anche ai dati PNR dell'UE raccolti in base agli accordi tra l'UE e gli USA del 28 maggio 2004 e del 19 ottobre 2006.

VIII.   Trasmissione

Alla luce dei recenti negoziati, è chiaro che il DHS è pronto a passare il più rapidamente possibile ad un sistema «push» di trasmissione dei dati PNR al DHS da parte delle compagnie aeree che effettuano voli tra l'UE e gli USA. Tredici compagnie aeree hanno già adottato questa impostazione. La responsabilità di avviare la transizione al sistema «push» spetta ai vettori che devono mettere a disposizione risorse per la migrazione dei loro sistemi e collaborare con il DHS per conformarsi ai requisiti tecnici fissati da quest'ultimo. Il DHS passerà immediatamente a siffatto sistema di trasmissione dati da parte di tali vettori aerei entro il 1o gennaio 2008 per tutti i vettori che hanno posto in essere un sistema conforme a tutti i requisiti tecnici da esso fissati. Per i vettori aerei che non utilizzano siffatto sistema, rimarrà in vigore quello attuale finché non siano passati ad un sistema conforme ai requisiti tecnici fissati dal DHS per la trasmissione dei dati PNR. La transizione a un sistema «push» tuttavia non conferisce alle compagnie discrezionalità circa il momento e le modalità della trasmissione o il tipo di dati da trasmettere. In base alla legislazione statunitense, tale decisione spetta al DHS.

In circostanze normali, il DHS riceverà una trasmissione iniziale di dati PNR 72 ore prima di una partenza prevista e in seguito riceverà le modifiche necessarie per garantire l'accuratezza dei dati. Assicurare che le decisioni siano prese in base a dati tempestivi e completi costituisce la più essenziale salvaguardia per la protezione dei dati personali e il DHS collabora con i singoli vettori perché integrino questo concetto nei loro sistemi «push». Il DHS può chiedere i PNR anteriormente alle 72 ore che precedono la partenza prevista del volo qualora ci siano indicazioni secondo cui è necessario un accesso tempestivo per aiutare a rispondere ad una minaccia specifica che grava su un volo, una serie di voli o una rotta o ad altre circostanze connesse con gli scopi di cui al punto I. Nell'esercitare questa discrezionalità, il DHS agirà giudiziosamente e secondo criteri di proporzionalità.

IX.   Reciprocità

Durante i recenti negoziati, abbiamo convenuto che il DHS si aspetta che non gli venga chiesto di prendere, nel suo sistema PNR, misure di protezione dei dati più severe di quelle applicate dalle autorità europee per i sistemi PNR nazionali. Il DHS non chiede alle autorità europee di adottare nei loro sistemi PNR misure di protezione dei dati più severe di quelle applicate dagli USA per il proprio sistema PNR. Il DHS si riversa il diritto, qualora le sue aspettative siano disattese, di sospendere le pertinenti disposizioni della sua lettera avviando nel contempo consultazioni con l'UE per giungere ad una soluzione rapida e soddisfacente. Qualora nell'Unione europea o in uno o più Stati membri sia applicato un sistema di informazione sui passeggeri delle compagnie aeree in forza del quale i vettori aerei siano tenuti a mettere a disposizione delle autorità i dati PNR delle persone il cui itinerario di viaggio preveda un volo tra gli USA e l'Unione europea, il DHS, unicamente su una base di reciprocità, intende promuovere attivamente la cooperazione delle compagnie aeree rientranti nella sua giurisdizione.

Per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria, il DHS incoraggerà il trasferimento di informazioni analitiche provenienti dai dati PNR da parte delle competenti autorità USA alle autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri interessati e, se del caso, all'Europol e all'Eurojust. Il DHS si aspetta che l'UE e gli Stati membri incoraggino nello stesso modo le loro autorità competenti a fornire informazioni analitiche provenienti dai dati PNR al DHS e alle altre autorità statunitensi interessate.

X.   Verifica

Il DHS e l'UE procederanno a una verifica periodica dell'attuazione dell'accordo, della presente lettera, delle politiche e pratiche degli USA e dell'UE in materia di PNR e di tutti i casi di accesso ai dati sensibili, per contribuire all'efficacia delle nostre pratiche di trattamento dei dati PNR in termini di funzionamento e di tutela della vita privata. Nella verifica, l'UE sarà rappresentata dal Commissario competente per la giustizia, la libertà e la sicurezza e il DHS sarà rappresentato dal segretario alla sicurezza interna, oppure da funzionari reciprocamente accettabili che le parti convengano di designare. L'UE e il DHS determineranno di concerto le modalità dettagliate delle verifiche.

Gli USA raccoglieranno informazioni circa i sistemi PNR degli Stati membri come parte della verifica periodica e i rappresentanti degli Stati membri che mantengono sistemi PNR saranno invitati a partecipare alle discussioni.

Confidiamo che questa spiegazione vi sia stata utile per comprendere come trattiamo i dati PNR dell'UE.

 

TRADUZIONE

Segretario Michael Chertoff

Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

Washington DC 20528

Ringraziamo sentitamente per la Vostra lettera alla presidenza del Consiglio e alla Commissione in cui si spiega come il DHS tratterà i dati PNR.

Le garanzie contenute nella lettera inviata all'Unione europea consentono a quest'ultima di ritenere che, ai fini dell'accordo internazionale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sul trattamento e sul trasferimento dei dati PNR firmato nel luglio 2007, il DHS assicuri un livello di protezione dei dati adeguato.

In base a questa constatazione, l'UE prenderà tutte le misure necessarie per scoraggiare le organizzazioni internazionali o i paesi terzi dall'interferire con i trasferimenti di dati PNR dell'UE agli Stati Uniti. L'UE e gli Stati membri incoraggeranno altresì le loro autorità competenti a fornire informazioni analitiche provenienti dai dati PNR al DHS e alle altre autorità statunitensi interessate.

Auspichiamo di lavorare con Voi e con l'industria aeronautica per garantire che i passeggeri siano informati sul modo in cui i governi possono fare uso delle informazioni che li riguardano.

 


Rettifiche

4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/26


Rettifica del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 226 del 25 giugno 2004 )

Nel regolamento (CE) n. 852/2004 il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/26


Rettifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 226 del 25 giugno 2004 )

Nel regolamento (CE) n. 853/2004 il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/26


Rettifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 226 del 25 giugno 2004 )

Nel regolamento (CE) n. 854/2004 il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/26


Rettifica della decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 , rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 195 del 2 giugno 2004 )

Nella decisione n. 845/2004/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/27


Rettifica della decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 195 del 2 giugno 2004 )

Nella decisione n. 846/2004/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/27


Rettifica del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 195 del 2 giugno 2004 )

Nel regolamento (CE) n. 847/2004 il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/27


Rettifica della decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 195 del 2 giugno 2004 )

Nella decisione n. 848/2004/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

IT

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L 204/27


Rettifica della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 195 del 2 giugno 2004 )

Nella direttiva 2004/48/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/28


Rettifica del regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 158 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 229 del 29 giugno 2004 )

Nel regolamento (CE) n. 849/2004 il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/28


Rettifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 158 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 229 del 29 giugno 2004 )

Nel regolamento (CE) n. 850/2004 il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/28


Rettifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (Versione codificata)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 158 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 229 del 29 giugno 2004 )

Nella direttiva 2004/37/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/28


Rettifica della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 158 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 229 del 29 giugno 2004 )

Nella direttiva 2004/38/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/29


Rettifica della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 159 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 184 del 24 maggio 2004 )

Nella direttiva 2004/40/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/29


Rettifica della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 164 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 220 del 21 giugno 2004 )

Nella direttiva 2004/49/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/29


Rettifica della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 164 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 220 del 21 giugno 2004 )

Nella direttiva 2004/50/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/29


Rettifica del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 165 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191 del 28 maggio 2004 )

Nel regolamento (CE) n. 882/2004 il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/30


Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004 )

Nel regolamento (CE) n. 883/2004 il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/30


Rettifica della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004 )

Nella direttiva 2004/52/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/30


Rettifica della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201 del 7 giugno 2004 )

Nella decisione n. 884/2004/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


4.8.2007   

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L 204/30


Rettifica della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 del 30 aprile 2004 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201 del 7 giugno 2004 )

Nella direttiva 2004/54/CE il luogo della firma va letto come segue:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004».


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