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Document L:2006:279:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 279, 11 ottobre 2006


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 279

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
11 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1491/2006 del Consiglio, del 10 ottobre 2006, concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1492/2006 della Commissione, del 10 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1493/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006, relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle acque CE, nelle acque della Norvegia e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1494/2006 della Commissione, del 10 ottobre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1495/2006 della Commissione, del 10 ottobre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1496/2006 della Commissione, del 10 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1475/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1497/2006 della Commissione, del 10 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1428/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1498/2006 della Commissione, del 10 ottobre 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1499/2006 della Commissione, del 10 ottobre 2006, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1500/2006 della Commissione, del 10 ottobre 2006, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1501/2006 della Commissione, del 10 ottobre 2006, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

20

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2006, che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, delle loro uova e dei loro gameti a fini d’allevamento nella Comunità europea [notificata con il numero C(2006) 4361]  ( 1 )

24

 

*

Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2006, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2005, 1o settembre 2005, 1o ottobre 2005, 1o novembre 2005, 1o dicembre 2005 e 1o gennaio 2006 alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2006 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2006

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 17 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau (2), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato.

(2)

Il protocollo vigente è stato approvato con il regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio (3), quale modificato in virtù dell’accordo approvato con il regolamento (CE) n. 829/2004 del Consiglio (4). In attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, le parti contraenti hanno deciso di prorogare di un anno il protocollo, mediante accordo in forma di scambio di lettere.

(3)

È nell’interesse della Comunità approvare tale proroga.

(4)

Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 (5).

Articolo 2

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

pesca di gamberetti:

Italia

1 776 TSL tonnellate di stazza lorda

Spagna

1 421 TSL

Portogallo

1 066 TSL

Grecia

137 TSL

b)

pesca di pesci/cefalopodi:

Spagna

3 143 TSL

Italia

786 TSL

Grecia

471 TSL

c)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

20 unità

Francia

19 unità

Italia

1 unità

d)

pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

21 unità

Francia

5 unità

Portogallo

4 unità.

2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (6).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. HEINÄLUOMA


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34. Accordo modificato da ultimo dal protocollo relativo al periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35).

(3)  GU L 40 del 12.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 25.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 9.

(6)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1492/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

72,1

096

43,7

999

57,9

0707 00 05

052

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

86,0

999

86,0

0805 50 10

052

55,5

388

61,7

524

56,2

528

58,0

999

57,9

0806 10 10

052

99,0

096

48,4

400

178,4

624

137,8

999

115,9

0808 10 80

388

82,9

400

103,3

508

74,9

512

79,2

720

74,9

800

149,8

804

99,7

999

95,0

0808 20 50

052

114,0

720

56,3

999

85,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2006

relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle acque CE, nelle acque della Norvegia e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

34

Stato membro

Regno Unito

Stock

HER/1/2.

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque CE, acque della Norvegia e acque internazionali delle zone CIEM I e II

Data

18 settembre 2006


11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 16.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dall'11 ottobre 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

22,21

5,20

1701 11 90 (1)

22,21

10,43

1701 12 10 (1)

22,21

5,01

1701 12 90 (1)

22,21

10,00

1701 91 00 (2)

31,41

9,53

1701 99 10 (2)

31,41

5,01

1701 99 90 (2)

31,41

5,01

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1495/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dall'11 ottobre 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

V02

EUR/100 pcs

0,8

0105 11 19 9000

V02

EUR/100 pcs

0,8

0105 11 91 9000

V02

EUR/100 pcs

0,8

0105 11 99 9000

V02

EUR/100 pcs

0,8

0105 12 00 9000

V02

EUR/100 pcs

1,6

0105 19 20 9000

V02

EUR/100 pcs

1,6

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

31,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

31,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

31,0

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V02

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, della Romania e degli Stati Uniti d'America.

V03

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1496/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1475/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1475/2006 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 6 ottobre 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006 della Commissione.

(2)

Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1475/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1475/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 45.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali applicabili a decorrere dall’11 ottobre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,36 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,36 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,36 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,36 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2648

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,48

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,48

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,48

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2648

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


11.10.2006   

IT

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L 279/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1428/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1428/2006 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 29 settembre 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)

Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1428/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1428/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 46.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dall’11 ottobre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,48

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,48

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2648

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,48

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2648

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2648

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2648 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,48

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2648

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


11.10.2006   

IT

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L 279/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1498/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 settembre 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1433/2006 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1433/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1433/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 58.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dall'11 ottobre 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

26,48

26,48


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


11.10.2006   

IT

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L 279/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1499/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 ottobre 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 2006 possono essere presentate domande di titoli per 4 055,544 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).


11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2006 (GU L 252 del 15.9.2006, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 ottobre 2006 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

75,2

14

01

102,0

5

02

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

194,0

33

01

201,3

30

02

259,0

12

03

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

149,6

19

01

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

121,5

12

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

218,0

24

01

253,5

13

03

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

209,7

23

01


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»


11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1501/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione, nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Detti prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3), e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1342/2006 (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1342/2006 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(5)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(6)  GU L 249 del 13.9.2006, pag. 7.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dall’11 ottobre 2006

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

61,0

B03

EUR/100 kg peso netto

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

84,7

B03

EUR/100 kg peso netto

49,8

EG

EUR/100 kg peso netto

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

50,8

B03

EUR/100 kg peso netto

29,9

EG

EUR/100 kg peso netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Bulgaria e della Romania ().

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11).

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48).

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18).

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28).

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione di prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Bulgaria e della Romania ().

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

(8)  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la mancata fissazione di una restituzione all’esportazione per la Bulgaria e la Romania non va intesa come una restituzione differenziata.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2006

che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, delle loro uova e dei loro gameti a fini d’allevamento nella Comunità europea

[notificata con il numero C(2006) 4361]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/680/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (2) stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di pesci vivi nonché loro uova e gameti a fini d’allevamento nella Comunità.

(2)

Nel marzo 2006 gli esperti veterinari della Comunità hanno compiuto un’ispezione sul posto in Albania per verificare il rispetto della decisione 2003/858/CE.

(3)

I dati rilevati in occasione di detta ispezione dimostrano che l’Albania non è in grado di fornire le necessarie garanzie di polizia sanitaria per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di pesci vivi nonché loro uova e gameti a fini d’allevamento.

(4)

Giacché le suddette importazioni potrebbero mettere gravemente a repentaglio la situazione sanitaria della fauna acquatica nella Comunità è opportuno rimuovere l’Albania dall’elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi nonché loro uova e gameti a fini d’allevamento nella Comunità di cui all’allegato I della decisione 2003/858/CE.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/858/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2003/858/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/742/CE (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 71).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, loro uova e loro gameti a fini d’allevamento nella Comunità europea (CE)

Stato

Territorio

Osservazioni (1)

Codice ISO

Denominazione

Codice

Descrizione

AU

Australia

 

 

 

BG

Bulgaria

 

 

 

BR

Brasile

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CA

Canada

 

 

 

CG

Congo

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CL

Cile

 

 

 

CN

Cina

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CO

Colombia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

HR

Croazia

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

JP

Giappone

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

LK

Sri Lanka

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

MK (2)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

MY

Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

NZ

Nuova Zelanda

 

 

 

RU

Russia

 

 

 

SG

Singapore

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TH

Tailandia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TR

Turchia

 

 

 

TW

Taiwan

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

US

Stati Uniti

 

 

 

ZA

Sudafrica

 

 

 


(1)  La casella vuota indica l’assenza di limitazioni. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un’osservazione, ad esempio “solo uova”.

(2)  Codice provvisorio il quale non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che verrà attribuita una volta conclusi i negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»


11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2006

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2005, 1o settembre 2005, 1o ottobre 2005, 1o novembre 2005, 1o dicembre 2005 e 1o gennaio 2006 alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2006/681/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti in forza del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (2), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, il regolamento (CE, Euratom) n. 351/2006 del Consiglio (3) fissa i coefficienti correttori applicabili, con efficacia dal 1o luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio.

(2)

In conformità all’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, a decorrere dal 1o agosto 2005, 1o settembre 2005, 1o ottobre 2005, 1o novembre 2005, 1o dicembre 2005 e 1o gennaio 2006, alcuni di detti coefficienti correttori dal momento che, in base ai dati statistici di cui dispone la Commissione, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, si è rivelata, in alcuni paesi terzi, superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

A decorrere dal 1o agosto 2005, 1o settembre 2005, 1o ottobre 2005, 1o novembre 2005, 1o dicembre 2005 e 1o gennaio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7.

(3)  GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Sedi di servizio

Coefficienti correttori agosto 2005

Guyana

60,6

Niger

97,1

Romania

60,9

Yemen

72,5

Zimbabwe

56,4


Sedi di servizio

Coefficienti correttori settembre 2005

Guinea

61,6

Sierra Leone

78,2

Zimbabwe

43,5


Sedi di servizio

Coefficienti correttori ottobre 2005

Barbados

134,5

Lesotho

74,0

Nigeria

93,2

Zimbabwe

55,2


Sedi di servizio

Coefficienti correttori novembre 2005

Benin

97,5

Cambogia

70,6

Gambia

56,6

Guinea

63,7

Indonesia

82,8

Nicaragua

70,0

Repubblica dominicana

78,1

Senegal

82,2

Serbia e Montenegro

65,0

Turchia

97,9

Ucraina

107,8

Vietnam

56,7

Zimbabwe

28,9


Sedi di servizio

Coefficienti correttori dicembre 2005

Costa Rica

75,7

Haiti

102,0

Giamaica

96,1

Mozambico

69,4

Siria

70,4

Zimbabwe

32,5


Sedi di servizio

Coefficienti correttori gennaio 2006

Argentina

64,4

Etiopia

86,0

Giordania

82,1

Romania

61,1

Sudan

50,1

Siria

72,2

Venezuela

70,6

Zambia

82,6

Zimbabwe

34,0


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