EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:274:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 274, 05 ottobre 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 274

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
5 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1466/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1467/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1469/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1470/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1471/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 settembre 2006, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1466/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

83,7

096

17,5

999

50,6

0707 00 05

052

114,4

999

114,4

0709 90 70

052

79,3

999

79,3

0805 50 10

052

41,8

388

64,1

524

51,8

528

57,0

999

53,7

0806 10 10

052

78,4

400

151,0

624

137,8

999

122,4

0808 10 80

388

86,2

400

89,7

508

76,2

512

87,5

720

74,9

800

154,7

804

101,1

999

95,8

0808 20 50

052

83,2

388

80,3

720

56,9

999

73,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che un elenco di paesi terzi, in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni, sia fissato nella parte C dell’allegato II di detto regolamento.

(3)

L’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(4)

Da informazioni fornite dal Regno Unito sulle Isole Vergini britanniche sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tale paese non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere le Isole Vergini britanniche nell’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

(5)

A fini di chiarezza è opportuno sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE

Irlanda

MT

Malta

SE

Svezia

UK

Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a)

DK

Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;

b)

ES

Spagna, comprese le Isole Baleari, le Isole Canarie, Ceuta e Melilla;

c)

FR

Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

d)

GI

Gibilterra;

e)

PT

Portogallo, comprese le Isole Azzorre e Madeira;

f)

Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD

Andorra

CH

Svizzera

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvegia

SM

San Marino

VA

Città del Vaticano

PARTE C

AC

Isola Ascension

AE

Emirati arabi uniti

AG

Antigua e Barbuda

AN

Antille olandesi

AR

Argentina

AU

Australia

AW

Aruba

BA

Bosnia-Erzegovina

BB

Barbados

BG

Bulgaria

BH

Bahrein

BL

Bielorussia

BM

Bermuda

CA

Canada

CL

Cile

FJ

Figi

FK

Isole Falkland

HK

Hong Kong

HR

Croazia

JM

Giamaica

JP

Giappone

KN

Saint Kitts e Nevis

KY

Isole Cayman

MS

Montserrat

MU

Mauritius

MX

Messico

NC

Nuova Caledonia

NZ

Nuova Zelanda

PF

Polinesia francese

PM

Saint-Pierre e Miquelon

RO

Romania

RU

Federazione russa

SG

Singapore

SH

Sant’Elena

TT

Trinidad e Tobago

TW

Taiwan

US

Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam)

VC

Saint Vincent e Grenadine

VG

Isole Vergini britanniche

VU

Vanuatu

WF

Wallis e Futuna

YT

Mayotte»


5.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1468/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un’applicazione armonizzata delle norme concernenti il periodo di messa in mora e le condizioni per il ritiro del quantitativo di riferimento individuale o per la revoca del riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (2), occorre chiarire le pertinenti disposizioni. Inoltre, ai fini di una più agevole gestione da parte degli Stati membri, è necessario adeguare i termini stabiliti in detti articoli.

(2)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 595/2004 stabilisce come tenere conto del tenore di grassi nel latte ai fini del conteggio definitivo dei quantitativi. L’esperienza ha mostrato che alcuni produttori che dispongono di un tenore di grassi di riferimento molto elevato e non rappresentativo della reale consistenza della loro mandria da latte né della produzione lattiera possono beneficiare di una correzione significativa in funzione del tenore di grassi. Per evitare un uso scorretto di tale meccanismo di correzione occorre quindi stabilire un limite alla correzione negativa in funzione del tenore di grassi. È tuttavia opportuno applicare tale disposizione a partire dal periodo di dodici mesi, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, che inizia il 1o aprile 2007, in modo che le nuove disposizioni non incidano sui quantitativi di latte commercializzati nel periodo di dodici mesi in corso.

(3)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1406/2006, il prelievo dovuto dovrà essere versato dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre di ogni anno. Occorre pertanto modificare il termine stabilito dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 595/2004 per il versamento e la dichiarazione dell’importo dovuto al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(4)

L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 595/2004 prevede una versione aggiornata del questionario di cui all'allegato I del medesimo regolamento, debitamente compilato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, da trasmettere alla Commissione anteriormente al 1o dicembre, al 1o marzo, al 1o giugno e al 1o settembre di ogni anno. Tali aggiornamenti possono portare ad una modifica dell’importo del prelievo dovuto. Occorre quindi stabilire in che modo vadano dichiarati gli importi modificati dovuti al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(5)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori per la ridistribuzione del prelievo in eccesso, fondandosi su uno o più criteri oggettivi. L’esperienza ha mostrato che gli Stati membri hanno bisogno di maggiore chiarezza e flessibilità per la definizione delle categorie prioritarie.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri versano il prelievo al FEAGA entro il limite del 99 % dell'importo dovuto. Qualora il rimanente 1 % non sia integralmente necessario per far fronte a casi di bancarotta o di assoluta impossibilità dei produttori a pagare il prelievo, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad utilizzare l’importo restante in conformità con i criteri per la distribuzione del prelievo in eccesso previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(7)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 595/2004, il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione la contabilità relativa alla produzione lattiero-casearia, nella quale sono indicati anche i prodotti che non sono stati venduti o trasferiti. Questi requisiti in materia di contabilità sono ritenuti sproporzionati per alcuni piccoli venditori diretti che producono quantitativi marginali inferiori a 5 000 kg di equivalente latte. È dunque opportuno esonerare tali produttori dall’obbligo di registrare nella contabilità il latte o i prodotti lattiero-caseari non venduti o trasferiti.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 595/2004.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue:

1)

all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 15 giugno, nei quindici giorni successivi gli Stati membri intimano all’acquirente di presentare detta dichiarazione entro quindici giorni. Qualora alla fine di tale periodo non sia stata presentata alcuna dichiarazione, gli Stati membri revocano il riconoscimento o impongono il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.

Il paragrafo 3 del presente articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.»;

2)

all'articolo 10, paragrafo 1, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

«Se in applicazione del terzo comma il quantitativo di latte consegnato dal produttore risulta inferiore, dopo l’adeguamento, al 75 % del quantitativo effettivo di latte consegnato e se il tenore di riferimento di grassi di cui dispone il produttore è superiore al 4,5 %, il conteggio individuale è effettuato sulla base del 75 % del quantitativo effettivo consegnato.»;

3)

all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 15 giugno, nei quindici giorni successivi gli Stati membri intimano al produttore di presentare detta dichiarazione entro quindici giorni. Se al termine di tale periodo non viene presentata alcuna dichiarazione, il quantitativo di riferimento per le vendite dirette del produttore di cui trattasi viene conferito alla riserva nazionale. Il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo rimane d'applicazione durante il periodo di messa in mora.»;

4)

l'articolo 15 è modificato come segue:

a)

nei paragrafi 1 e 2 la parola «settembre» è sostituita da «ottobre»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri dichiarano al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1788/2003 insieme alle spese dichiarate a titolo del mese di novembre di ogni anno.

Se gli Stati membri trasmettono, a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, una versione aggiornata del questionario di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, gli importi modificati che ne risultano sono dichiarati al FEAGA al più tardi insieme alle spese dichiarate a titolo del mese precedente quello in cui è trasmesso il questionario.»;

5)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso

1.   Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi:

a)

il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;

b)

l’ubicazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (3);

c)

la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;

d)

il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

e)

il quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale;

f)

altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della Commissione.

2.   La ridistribuzione del prelievo in eccesso è ultimata entro quindici mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.

6)

è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Utilizzazione dell’1 % del prelievo che non deve essere versato al FEAGA

Se in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003 l’1 % del prelievo che non deve essere versato al FEAGA è superiore all’importo necessario a far fronte ai casi di bancarotta o di assoluta impossibilità di alcuni produttori a pagare il prelievo, gli Stati membri possono utilizzare l’importo in eccesso in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento.»;

7)

all'articolo 24, paragrafo 6, il primo comma è sostituito da quanto segue:

«Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, sono indicati, mese per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di latte o di prodotti lattiero-caseari.

I produttori il cui quantitativo individuale di riferimento per le vendite dirette è di 5 000 kg o più registrano anche il latte e i prodotti lattiero-caseari che non sono stati venduti o trasferiti.

Gli Stati membri possono stabilire norme più dettagliate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 8).

(2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80


5.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1469/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1434/2006 della Commissione (3).

(2)

L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CE) n. 1434/2006 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a diminuire le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1785/2003, e soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 (4), fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1434/2006 sono modificate conformemente agli importi ripresi nell'allegato del presente regolamento, per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 60.

(4)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

31,74

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

27,20

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

27,20

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

40,81

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

31,74

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

27,20

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

27,20

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

36,27

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

29,47

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

34,01

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

26,07

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

5,67

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

36,27

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

36,27

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

36,27

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

36,27

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

35,54

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

27,20

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

35,54

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

27,20

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

27,20

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

35,54

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

27,20

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

37,24

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

25,84

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

27,20

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


5.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 2, 3 e 4 ottobre 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 presentate il 2, 3 e 4 ottobre 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1263/2006 (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 6).


5.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 settembre 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1432/2006 della Commissione (3).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1432/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1432/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 54.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 5 ottobre 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,014

2,014

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

2,267

2,267

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,447

1,447

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1,700

1,700

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

2,267

2,267

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,029

2,029

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

2,267

2,267

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

5.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/15


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 20 settembre 2006

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2006/667/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140,

considerando quanto segue:

A norma degli articoli 5 e 7, in combinato disposto con l'articolo 47 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, e in seguito alle dimissioni della signora Verica TRSTENJAK, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 31 agosto 2007,

DECIDONO:

Articolo 1

Il signor Miro PREK è nominato giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee a decorrere dalla data del giuramento e fino al 31 agosto 2007.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2006.

Il presidente

E. KOSONEN


Top