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Document L:2006:250:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 250, 14 settembre 2006


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 250

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
14 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1347/2006 della Commissione, del 13 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1348/2006 della Commissione, del 13 settembre 2006, che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1349/2006 della Commissione, del 13 settembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 990/2006 per quanto concerne i quantitativi oggetto delle gare permanenti per l’esportazione di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1350/2006 della Commissione, del 13 settembre 2006, che propone un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1351/2006 della Commissione, del 13 settembre 2006, che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003

34

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

78,3

999

78,3

0707 00 05

052

89,0

999

89,0

0709 90 70

052

100,0

999

100,0

0805 50 10

388

70,1

524

48,9

528

54,9

999

58,0

0806 10 10

052

70,4

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

119,4

0808 10 80

388

86,0

400

91,7

508

75,9

512

81,8

800

133,7

804

96,4

999

94,3

0808 20 50

052

115,4

388

96,0

720

60,3

999

90,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,4

999

115,4

0809 40 05

052

86,8

066

51,0

098

37,5

624

127,2

999

75,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2006

che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la decisione 2005/914/CE del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3),

visto il regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione per l’apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, come previsto dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella settimana dal 4 all’8 settembre 2006 sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4343.

(2)

La Commissione deve pertanto stabilire un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile e informare eventualmente gli Stati membri che il massimale di cui trattasi è raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 4 all’8 settembre 2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 333 del 20.12.2005, pag. 44.

(4)  GU L 342 del 24.12.2005, pag. 26.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 4 all’8 settembre 2006

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

100

 

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

100

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

100

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagne 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 4 all’8 settembre 2006

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 4 all’8 settembre 2006

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto

Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 4 all’8 settembre 2006

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 


Campagna 2006

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 4 all’8 settembre 2006

Limite

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 


14.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1349/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 990/2006 per quanto concerne i quantitativi oggetto delle gare permanenti per l’esportazione di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 990/2006 della Commissione (2) ha aperto gare permanenti per l’esportazione di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

(2)

Per alcune di tali gare l’accettazione delle offerte ha avuto come effetto, in alcuni Stati membri, di esaurire la quasi totalità dei quantitativi messi a disposizione degli operatori economici. Tenuto conto della forte domanda constatata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, è opportuno rendere disponibili nuovi quantitativi negli Stati membri in questione, autorizzando gli organismi di intervento interessati ad aumentare i quantitativi messi in gara ai fini dell’esportazione. Gli aumenti di cui sopra riguardano:

il frumento tenero, fino a concorrenza di 300 000 t in Ungheria,

l’orzo fino a concorrenza di 41 294 t nella Repubblica ceca, di 20 636 t in Slovacchia, di 17 997 t in Ungheria.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 990/2006.

(4)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 990/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 179 dell’1.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1138/2006 (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 15).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro

Quantitativi messi a disposizione per la vendita sui mercati esterni

(tonnellate)

Organismo di intervento

Nome e indirizzo

Frumento tenero

Orzo

Segala

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

65 863

191 294

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 87 16 67 – 222 87 14 03

Fax (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tel. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk e pah@dffe.dk

Deutschland

0

0

300 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845-3704

Fax 1 (49-228) 6845-3985

Fax 2 (49-228) 6845-3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tel. (372) 737 12 00

Fax (372) 737 12 01

E-mail: pria@pria.ee

Elláda

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Tel. (30-210) 212 47 87 e 212 47 54

Fax (30-210) 212 47 91

E-mail: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel. (34-91) 347 47 65

Fax (34-91) 347 48 38

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tel. (33-1) 44 18 22 29 e 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 e 44 18 20 80

E-mail: m.meizels@onigc.fr e f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division, Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. (353-53) 916 34 00

Fax (353-53) 914 28 43

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel. (39) 06 49 49 97 55

Fax (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Tel. (371) 702 78 93

Fax (371) 702 78 92

E-mail: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

50 000

The Lithuanian Agricultural and Food

Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tel. (370-5) 268 50 49

Fax (370-5) 268 50 61

E-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Telex 2 537 AGRIM LU

Magyarország

1 300 000

97 997

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31) 475 35 54 86

Fax (31) 475 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-mail: referat10@ama.gv.at

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel.

(351) 217 51 85 00

(351) 213 84 60 00

Fax

(351) 213 84 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 580 76 52

Fax (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Slovensko

66 487

20 636

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. (421-2) 58 243 271

Fax (421-2) 53 412 665

E-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.

(358-9) 16001

Fax

(358-9) 16 05 27 72

(358-9) 16 05 27 78

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tel. (46-3) 615 50 00

Fax (46-3) 619 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 226 58 82

Fax (44-191) 226 58 24

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

“—”

:

non ci sono scorte di intervento per tale cereale in questo Stato membro.»


14.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1350/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2006

che propone un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 9 e l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 4 novembre 2005, alla Commissione è pervenuta una denuncia presentata conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi che non sono membri della Comunità europea («il regolamento di base») da parte di Eurometaux («il denunciante») a nome di un produttore che rappresenta una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno.

(2)

La denuncia conteneva elementi atti a dimostrare l’esistenza di pratiche di dumping per alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e il conseguente pregiudizio materiale, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3)

Il 17 dicembre 2005, è stato aperto il procedimento con la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunciante, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori di cui è noto l’interesse e i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(5)

Il produttore all’origine della denuncia, l’altro produttore comunitario, i produttori/esportatori, gli importatori e un’associazione di esportatori hanno reso note le loro osservazioni. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere ascoltate.

(6)

Per consentire ai produttori/esportatori cinesi di chiedere, se lo desiderano, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari formulari di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Due imprese hanno richiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, ovvero il TI, qualora dall’inchiesta fosse emersa una mancata conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM. Altre due imprese hanno chiesto soltanto il TI.

(7)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha indicato che, per quanto riguarda gli esportatori/produttori della RPC, si sarebbe potuto far ricorso al campionamento nell’ambito dell’inchiesta. Undici imprese hanno espresso il loro accordo per il campionamento; tuttavia, dal momento che soltanto 4 imprese hanno fatto richiesta di TEM o TI, si è deciso di non procedere al campionamento.

(8)

La Commissione ha inviato dei questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte da un produttore comunitario, 3 importatori non collegati, 4 produttori esportatori della RPC, 13 aziende collegate nella Comunità e un produttore nel paese di riferimento, gli Stati Uniti d’America («USA»).

(9)

La Commissione ha accolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

Plansee Metall GmbH, Reutte, Austria.

b)

Produttori esportatori nella RPC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd, Zibo,

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd, Baoji,

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd, Beijing,

Beijing Tungsten & Molybdenum Material Factory, Beijing.

c)

Aziende collegate nella RPC

Weldstone (Shanghai) Industrial Products Co. Ltd, Shanghai,

Beijing Advanced Materials Co. Ltd, Beijing,

Beijing General Mining & Metallurgical Corporation, Beijing.

d)

Aziende collegate nella Comunità

Weldstone GmbH, Wilnsdorf, Germania,

Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG, Buseck, Germania,

Binzel Benelux B.V.B.A., Gent, Belgio,

Binzel France S.A.R.L., Strasbourg, Francia,

Alexander Binzel (UK) Ltd, Warrington, UK.

(10)

Vista l’esigenza di determinare un valore normale per i produttori/esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, è stata effettuata una verifica per determinare un valore normale in base ai dati di un paese di riferimento, in questo caso gli USA, presso la sede della seguente azienda:

Produttore nel paese di riferimento, gli USA

Osram Sylvania, Towanda.

3.   Periodo dell’inchiesta

(11)

L’inchiesta relativa al dumping e al relativo pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2001 fino alla fine del periodo d’inchiesta («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di elettrodi di tungsteno («ET»), comprese le barre e i profilati di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura. Di norma il prodotto è identificato con i codici NC ex 8101 95 00 ed ex 8515 90 90.

(13)

Il prodotto in esame è utilizzato nelle operazioni di saldatura e in procedure analoghe, compresa la saldatura ad arco in atmosfera inerte, la saldatura a getto di plasma e il taglio e la spruzzatura a caldo. Gli ET sono utilizzati in tutta una serie di settori industriali quali l’edilizia, le costruzioni navali, la produzione di automobili, l’ingegneria nucleare, chimica e navale, l’industria aerospaziale nonché gli oleodotti e i gasdotti. In base alle caratteristiche e alle possibilità di sostituzione dei vari tipi di prodotto, da un punto di vista dell’utilizzatore, si ritiene che tutti gli elettrodi di tungsteno costituiscano un produtto unico ai fini del presente procedimento.

2.   Prodotto simile

(14)

L’inchiesta ha dimostrato che le caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche di base degli ET prodotti e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità, degli ET prodotti e venduti nel mercato interno cinese e degli ET importati nella Comunità dalla RPC, nonché di quelli prodotti e venduti negli USA, sono le stesse e che la destinazione dei prodotti è la medesima.

(15)

Si conclude pertanto a titolo provvisorio che tutti i prodotti sono analoghi a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(16)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori che risultano conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(17)

Per comodità di riferimento, si riportano qui di seguito e in forma sintetica i criteri in questione:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza interferenze significative da parte del governo;

2)

le imprese possiedono una serie di documenti contabili, soggetti a revisione contabile indipendente, conforme alle norme internazionali e che sono d’applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

le conversioni valutarie vengono effettuate ai tassi di mercato.

(18)

Due produttori/esportatori della RPC hanno chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato il modello TEM per i produttori esportatori entro i termini. La Commissione ha chiesto e verificato presso le sedi delle aziende in questione tutte le informazioni ritenute necessarie, contenute nelle richieste di TEM.

(19)

Dall’inchiesta è emerso che la richiesta di TEM è stata respinta nel caso di un’azienda. Le risposte dell’azienda corrispondenti a ciascuno dei cinque criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base dimostravano che l’azienda in questione non rispettava i requisiti corrispondenti a due dei citati criteri. La contabilità dell’azienda non rispecchiava la situazione finanziaria reale, dal momento che alcune transazioni erano iscritte come contabilità patrimoniale, mentre altre non lo erano. Questa circostanza, assieme al fatto che i responsabili della verifica contabile non avessero espresso riserve in merito a tale pratica, costituiva una chiara violazione delle norme contabili internazionali.

(20)

Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in merito alle risultanze di cui sopra. Sono pervenute osservazioni da un produttore/esportatore che ha chiesto il TEM.

(21)

Basandosi su quanto indicato, è stato concesso il TEM a un produttore esportatore di ET della RPC:

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

2.   Trattamento individuale (TI)

(22)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, ai paesi cui si riferisce detto articolo, viene applicato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, a meno che gli esportatori non siano in grado di dimostrare, conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, che i prezzi all’esportazione e i quantitativi dei prodotti esportati, nonché le condizioni di vendita, siano determinati liberamente, che i tassi di cambio corrispondono ai tassi di mercato e che l’ingerenza dello Stato non sia tale da consentire di aggirare i provvedimenti qualora si concedano agli esportatori aliquote diverse.

(23)

Il produttore esportatore cui non è stato possibile concedere il TEM ha chiesto anche il TI, nel caso in cui non gli fosse concesso il TEM. Dalle informazioni disponibili risulta che l’azienda risponde a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(24)

Due altri produttori/esportatori, che non avevano richiesto il TEM, hanno richiesto soltanto il TI. In entrambi i casi le aziende avevano venduto prodotti durante il PI a clienti indipendenti nella Comunità e hanno collaborato all’inchiesta. Da questa risulta che nel caso di un’azienda sono soddisfatti tutti i requisiti per il TI di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre l’altra azienda non rispettava il terzo criterio per il TI, dal momento che si trattava di un’azienda a capitale di stato e pertanto non in grado di prendere decisioni indipendenti, fra cui la definizione dei prezzi all’esportazione e dei quantitativi esportati senza l’ingerenza statale.

(25)

Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai seguenti produttori/esportatori della RPC:

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd,

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

3.   Valore normale

a)   Determinazione del valore normale per il produttore esportatore della RPC cui è stato concesso il TEM

(26)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha stabilito innanzitutto, per il produttore esportatore interessato, se le sue vendite complessive di ET sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il loro volume complessivo è risultato pari ad almeno il 5 % del volume delle esportazioni nella Comunità.

(27)

Dal momento che sono state considerate rappresentative le vendite complessive sul mercato interno del produttore/esportatore, la Commissione ha successivamente identificato i tipi di ET venduti sul mercato interno che risultavano identici o direttamente paragonabili ai tipi di ET venduti per l'esportazione nella Comunità.

(28)

Per ciascun tipo di ET, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di ET sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno durante il PI corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di materiale di tipo comparabile a quello esportato nella Comunità.

(29)

È stato inoltre considerato se le vendite di ciascun tipo di prodotto, effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative, potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti nel mercato interno.

(30)

Il volume di vendite remunerative per tutti i tipi di ET risulta inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quei tipi di prodotti e pertanto si ritiene che il volume delle vendite dei prodotti in questione sia insufficiente a garantire che il prezzo sul mercato interno possa essere considerato una base per la determinazione del valore normale.

(31)

Pertanto, dal momento che i prezzi applicati sul mercato interno per tutti i tipi di prodotti venduti dal produttore/esportatore in questione non potevano essere utilizzati, è stato necessario far ricorso a un valore normale costruito.

(32)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato quindi costruito aggiungendo ai costi di produzione dei prodotti esportati un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per gli utili. A tal fine la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno dal produttore/esportatore fossero attendibili.

(33)

Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state ritenute attendibili dal momento che il volume totale delle vendite interne dell’azienda interessata risultava rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l’esportazione nella Comunità. Per quanto riguarda i profitti, nessuno dei prodotti esportati è stato venduto sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali e il produttore/esportatore in questione non produce prodotti diversi dagli ET. Non è stato possibile utilizzare i dati relativi agli altri produttori cinesi poiché a nessun altro produttore della RPC è stato concesso il TEM. Gli utili sono stati quindi definiti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. In questo contesto va osservato che gli ET vengono prodotti da pochi paesi. Non sono disponibili informazioni circa i produttori giapponesi, sia per i prodotti in questione che per prodotti analoghi, e non è stato possibile usare dati corrispondenti per il produttore statunitense. In mancanza di una base ragionevole di qualsiasi altro tipo si è deciso di usare il margine di utile realizzato in passato dall’industria comunitaria, prima che l’impatto delle importazioni provenienti dalla Cina influenzassero il mercato. Va osservato peraltro che il margine di utile è in linea col profitto medio relativo al prodotto in questione realizzato da uno dei produttori esportatori cui è stato concesso il TI.

b)   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato concesso il TEM

i)   Paese di riferimento

(34)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, deve essere determinato in base ai prezzi o al valore costruito praticati in un paese di riferimento.

(35)

Nell’avviso di apertura del procedimento, la Commissione ha annunciato l’intenzione di scegliere gli Stati Uniti d’America come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Nessuna delle parti interessate si è dichiarata contraria alla proposta.

(36)

Oltre alla CE e alla RPC, il prodotto in questione viene fabbricato soltanto da alcuni produttori negli Stati Uniti e in Giappone. La Commissione ha pertanto chiesto la collaborazione dei produttori giapponesi noti e dell'unico produttore statunitense.

(37)

Soltanto il produttore statunitense si è dichiarato d’accordo a collaborare. Gli è stato quindi inviato un questionario e i dati comunicati nella risposta sono stati immediatamente verificati. È risultato che il produttore in questione realizzava vendite sul mercato interno e notevoli importazioni di prodotti provenienti dalla Cina, mentre importava soltanto quantitativi molto limitati di prodotti giapponesi da immettere sul mercato statunitense. Appare quindi evidente che i prodotti cinesi e statunitensi sono in concorrenza sul mercato statunitense.

(38)

In base a quanto precede, si conclude in via provvisoria che gli Stati Uniti costituiscono la scelta più opportuna e ragionevole in qualità di paese di riferimento, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

ii)   Valore normale

(39)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento.

(40)

La Commissione ha valutato se per ciascun tipo dei prodotti interessati venduto in quantità rappresentative nel mercato interno del paese di riferimento fosse possibile stabilire che il prodotto era stato venduto nell’ambito di normali transazioni commerciali conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, nel periodo oggetto dell’inchiesta.

(41)

Se volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a prezzo netto, equivalente o superiore ai costi di produzione calcolati, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, e nel caso in cui il prezzo medio ponderato per il prodotto in questione risultasse equivalente o superiore ai costi di produzione, il valore normale veniva basato sul prezzo praticato sul mercato interno. Il prezzo in questione veniva calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di prodotti di quel tipo sul mercato interno durante il PI, senza tener conto degli utili.

(42)

Se il volume delle vendite remunerative di un prodotto rappresentava l’80 % o una percentuale inferiore del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, o nel caso in cui la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto risultasse inferiore ai costi di produzione, il valore normale veniva basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto, a condizione che le vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume di vendite totali per quel tipo di prodotto.

(43)

Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto risultava inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite per quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto fosse insufficiente e che quindi il prezzo sul mercato interno non potesse essere utilizzato come base per la determinazione del valore normale.

(44)

Per il 90 % circa dei vari tipi di prodotti, il valore normale è stato quindi definito sulla base dei prezzi di vendita nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di riferimento.

(45)

Nei casi in cui per definire il valore normale non è stato possibile utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno per un determinato tipo di prodotto venduto dal produttore nel paese di riferimento, si è dovuto applicare un altro metodo. A tal fine la Commissione ha utilizzato un valore normale costruito, conformemente a quanto disposto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato calcolato sommando ai costi di produzione del paese di riferimento un importo ragionevole per le SGAV e un ragionevole margine di profitto. Le SGAV e i profitti sono stati definiti conformemente a quanto disposto nell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Le SGAV utilizzate sono state quelle relative a tutte le vendite sul mercato interno di prodotti analoghi effettuate dal produttore stesso e il margine di profitto è stato quello rappresentato dalla media ponderata sulla base delle vendite interne nel corso di normali operazioni commerciali.

(46)

Il valore normale è stato adattato a seconda delle necessità per prendere in considerazione le differenze nelle spese di trasporto e imballaggio, in modo da garantire un raffronto equo fra gli ET esportati nella Comunità dai produttori della RPC.

4.   Prezzi all’esportazione

(47)

In tutti i casi in cui il prodotto è stato esportato verso acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato definito conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire sulla base dei prezzi all’esportazione effettivamente corrisposti o pagabili.

(48)

Per quanto riguarda il produttore cui è stato concesso il TEM, tutte le esportazioni nella Comunità sono state effettuate tramite importatori collegati e successivamente rivendute nella Comunità a società collegate o meno. Il prezzo all’esportazione è stato stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell’importazione fino alla rivendita, nonché di un margine ragionevole per le SGAV e i profitti. A questo proposito sono state prese in considerazione le spese SGAV delle società collegate. Il margine di profitto è stato definito in base alle informazioni disponibili provenienti da importatori indipendenti che hanno collaborato all’inchiesta.

5.   Confronto

(49)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello di franco fabbrica. Per garantire un confronto equo fra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Su tale base e in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili, sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tener conto dei diversi costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, spese relative all’imballaggio, spese di credito e commissioni bancarie.

6.   Margini di dumping

a)   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM

(50)

Per la società cui è stato concesso il TEM, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all’esportazione medio ponderato per il tipo di prodotto in questione, conformemente a quanto stabilito all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(51)

Su questa base i margini di dumping provvisori ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

25,9 %

b)   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TI

(52)

Per le società cui è stato concesso il TI, il valore normale medio ponderato definito per il paese di riferimento è stato confrontato con il prezzo medio ponderato all’esportazione nella Comunità, secondo quanto disposto all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(53)

I margini di dumping provvisori medi ponderati, espressi come percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

138,6 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

128,4 %

c)   Per tutti gli altri produttori esportatori

(54)

Per poter calcolare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC, la Commissione ha in primo luogo determinato il loro livello di collaborazione. A questo proposito si ricorda che 11 produttori esportatori della RPC hanno espresso la volontà di essere inseriti nel campione fornendo dati relativi, fra l’altro, alle esportazioni verso la Comunità del prodotto interessato. Si ricorda inoltre che entrambi i codici NC indicati nell’avviso di apertura sono ex codici, di modo che comprendono anche prodotti diversi dal prodotto interessato. Peraltro l’inchiesta ha dimostrato che la maggior parte degli esportatori che collaborano nella RPC dichiarano esportazioni di ET basandosi sul codice nazionale cinese delle tariffe, che comprende anche diversi altri prodotti. Si ritiene quindi che, in mancanza di statistiche accurate delle importazioni, i dati forniti nei questionari costituiscano elementi più adeguati relativi alle importazioni nella Comunità dei prodotti interessati originari della RPC. È stato effettuato un raffronto fra le quantità totali esportate indicate nelle 11 risposte ai questionari e la stima indicata nella denuncia, a seguito del quale è risultato che il volume delle importazioni indicato nei questionari era maggiore. Su tale base si è stabilito che il livello di cooperazione era elevato.

(55)

Il margine di dumping è stato quindi definito al livello determinato per la società collaborante cui non è stato concesso il TEM/TI, vale a dire 204,9 %.

(56)

Su tale base il livello nazionale di dumping è stato provvisoriamente fissato a 204,9 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(57)

L’inchiesta ha stabilito che il prodotto viene fabbricato da due produttori nella Comunità. Il produttore all’origine della denuncia ha collaborato pienamente all’inchiesta, mentre l’altro produttore ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa e ha fornito dati generali relativi alla produzione e alle vendite. Dal momento che soltanto una società ha compilato il questionario, tutti i dati riferiti all’industria comunitaria saranno presentati in maniera indicizzata, ovvero verrà indicata una gamma di dati, in modo da tutelare la riservatezza.

(58)

Il volume della produzione comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato quindi calcolato a titolo provvisorio sommando la produzione della società comunitaria collaborante al volume della produzione dell’altra società, sulla base dei dati forniti da quest’ultima. Su tale base, la produzione totale comunitaria durante il PI si colloca nella gamma 40-50 TM.

2.   Definizione di industria comunitaria

(59)

La produzione del produttore comunitario che ha collaborato all’inchiesta rappresenta oltre il 50 % degli elettrodi di tungsteno prodotti nella Comunità. Si ritiene quindi che la società rappresenti l’industria comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   Consumo nella Comunità

(60)

Il consumo nella Comunità è stato calcolato sulla base del volume delle vendite dei produttori comunitari conosciuti, aggiungendovi le importazioni. Per il periodo dal 2001 al 2004 il volume delle importazioni è stato calcolato basandosi sulla denuncia, non disponendo di statistiche affidabili sulle importazioni, come indicato prima. Durante il PI, il volume delle importazioni è stato basato sul quantitativo totale delle esportazioni degli 11 produttori/esportatori della RPC che hanno fornito i dati al fine di essere inseriti nel campione e che si ritiene rappresentino il volume totale delle esportazioni. Le importazioni da altri paesi terzi rappresentano quantitativi trascurabili. I dati hanno dimostrato che la domanda relativa al prodotto in questione nella Comunità è aumentata del 50 % nel periodo in esame.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Consumo comunitario (kg)

107 000

120 000

116 000

135 000

161 000

Indice 2001 = 100

100

112

108

126

150

4.   Importazioni nella Comunità dal paese interessato

a)   Quota di mercato ed entità delle importazioni in questione

(61)

Il volume delle importazioni dalla Cina si basa sui dati che figurano nella denuncia e nei questionari relativi al PI, per i motivi indicati precedentemente.

(62)

In termini di volume e quota di mercato, l’evoluzione delle importazioni è stata la seguente:

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (kg)

23 968

62 760

67 628

84 915

122 603

Indice 2001 = 100

100

262

282

354

512

Quota di mercato RPC

22,4 %

52,3 %

58,3 %

62,9 %

76,2 %

(63)

Se il consumo di elettrodi di tungsteno è aumentato del 50 % nel periodo in esame, le importazioni dal paese interessato sono aumentate di oltre il 400 % nel corso del medesimo periodo. Pertanto, la quota di mercato della RPC durante il periodo in esame è passata dal 22,4 % al 76,2 %.

b)   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

(64)

La seguente tabella illustra l’evoluzione della media dei prezzi all’importazione dalla RPC. Nel periodo in esame i prezzi sono diminuiti del 12 %, malgrado un aumento registrato nel 2005 e dovuto all’aumento dei prezzi della principale materia prima.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Prezzi delle importazioni dalla RPC EUR/kg

37

37

28

24

33

Indice 2001 = 100

100

100

75

63

88

(65)

Per quanto riguarda il prezzo di vendita nella Comunità del prodotto interessato durante il PI, è stato effettuato un confronto fra i prezzi dell’industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori nella RPC. I prezzi di vendita dell’industria comunitaria erano quelli praticati ad acquirenti indipendenti, con un eventuale adeguamento franco fabbrica, vale a dire escludendo le spese di trasporto nella Comunità e dopo deduzione di eventuali sconti e riduzioni. I prezzi in questione sono stati confrontati ai prezzi di vendita praticati dagli esportatori/produttori cinesi, al netto di sconti, adeguati se del caso per considerarli franco frontiera comunitaria con l’adattamento relativo ai costi di sdoganamento e ai costi.

(66)

Dal confronto è emerso che durante il PI le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell’industria comunitaria, con una differenza, espressa in percentuale rispetto a questi ultimi, dell’ordine del 40 %.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(67)

Conformemente a quanto disposto all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, sull’industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori economici e degli indicatori che hanno influito sulla situazione di detta industria a partire dal 2001 fino al PI. Come indicato prima, per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda un’unica società, la maggior parte degli indicatori sono presentati in forma indicizzata ovvero nell’ambito di una gamma variabile.

a)   Produzione, capacità di produzione e capacità di utilizzazione

(68)

L’evoluzione della produzione, della capacità di produzione e della capacità di utilizzazione dell’industria comunitaria è stata la seguente:

 

2001

2002

2003

2004

PI

Produzione 2001 = 100

100

83

75

59

40

Capacità 2001 = 100

100

100

100

100

100

Capacità di utilizzazione 2001 = 100

100

83

75

59

40

(69)

Malgrado un incremento della domanda, fra il 2001 e il PI la produzione dell’industria comunitaria è fortemente diminuita, per una percentuale dell’ordine del 60 %.

(70)

La capacità di produzione è rimasta stabile, il che significa che la capacità di utilizzazione ha registrato la stessa tendenza alla diminuzione della produzione.

b)   Scorte

(71)

I dati indicati nella tabella qui di seguito rappresentano il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Scorte 2001 = 100

100

116

127

137

131

(72)

Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 31 %, rispecchiando le sempre crescenti difficoltà di smaltimento dei prodotti sul mercato comunitario.

c)   Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella Comunità

(73)

Nella tabella qui di seguito sono riportati i dati relativi alle vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume vendite sul mercato comunitario 2001 = 100

100

77

65

67

48

Quote di mercato 2001 = 100

100

69

60

53

32

Prezzi di vendita medi 2001 = 100

100

87

76

85

113

(74)

I volumi delle vendite dell’industria comunitaria si sono ridotti di oltre il 50 % nel periodo in esame. Al tempo stesso, i consumi comunitari sono aumentati del 50 %, mentre la quota di mercato dell’industria comunitaria si è ridotta ulteriormente, dell’ordine del 70 %, nel corso del quinquennio in esame.

(75)

Risulta quindi che l’industria comunitaria non ha potuto partecipare alla crescita del mercato risultante dall’aumento dei consumi comunitari.

(76)

I prezzi medi alla vendita per acquirenti non collegati nel mercato comunitario hanno registrato una flessione fino al 2003, seguita da un aumento di quasi il 12 % fra il 2003 e il 2004 e da un ulteriore aumento del 30 % fra il 2004 e il 2005. La flessione dei prezzi registrata fino al 2003 deve essere considerata alla luce dei tentativi dell’industria comunitaria di concorrere con le importazioni oggetto di dumping. Nel 2003 i prezzi hanno registrato una flessione non più sostenibile ed è stato necessario aumentarli nel 2004. Peraltro l’evoluzione dei prezzi delle materie prime, che fra il 2004 e il 2005 hanno registrato un notevole aumento, di oltre il 100 %, ha ulteriormente favorito un aumento dei prezzi nel 2005. Tuttavia l’aumento dei prezzi di vendita nell’industria comunitaria ha rispecchiato l’aumento dei costi solo in misura limitata.

d)   Utili e flusso di cassa

(77)

Il livello degli utili e il flusso di cassa derivati dalla vendita di elettrodi di tungsteno da parte dell’industria comunitaria sono fortemente negativi. I dati che figurano qui di seguito sono riportati sotto forma di gamma di percentuali per motivi di riservatezza.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Margine di utile

Dallo 0 % al 10 %

Dallo 0 % al – 10 %

Dal – 10 % al – 20 %

Dal – 10 % al – 20 %

Dal – 10 % al – 20 %

(78)

Gli utili si sono ridotti significativamente durante il periodo in esame. Il livello più basso è stato raggiunto nel 2003, dopo di che c’è stato un leggero miglioramento, connesso in parte agli sforzi di razionalizzazione dell’industria comunitaria e all’aumento dei prezzi.

(79)

Anche il flusso di cassa si è ridotto nel periodo in esame, contemporaneamente alla riduzione degli utili. La riduzione del livello assoluto del flusso di cassa negativo alla fine del periodo è dovuta soltanto alla riduzione del volume della produzione e delle vendite.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Flusso di cassa (‘000 EUR)

Da 100 a 200

Da – 100 a 0

Da – 200 a – 300

Da – 200 a – 300

Da – 100 a – 200

e)   Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(80)

All’inizio del periodo in esame, l’industria comunitaria ha registrato livelli significativi di investimenti, principalmente a causa dell’acquisto di nuovi macchinari per migliorare la produzione, giustificati dalle prestazioni generalmente soddisfacenti degli elettrodi di tungsteno e di altri prodotti di tungsteno fino al periodo 2000/2001. Alla fine del periodo in esame, tuttavia, gli investimenti erano quasi del tutto cessati.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Investimenti 2001 = 100

100

33

33

0

3

(81)

Gli utili degli investimenti provenienti dalla produzione e dalle vendite del prodotto simile, indicati sotto forma di gamma di percentuali per motivi di riservatezza, sono negativi e sono diminuiti drasticamente durante il periodo in esame, rispecchiando la tendenza citata per la redditività delle vendite.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Utili degli investimenti

Dal 20 % al 30 %

Dallo 0 % al – 10 %

Dal – 20 % al – 30 %

Dal – 10 % al – 20 %

Dal – 10 % al – 20 %

(82)

La capacità dell’industria comunitaria di reperire capitali non risultava seriamente compromessa durante il periodo in esame, dal momento che il prodotto simile rappresenta soltanto una piccola parte dell’attività totale del gruppo.

f)   Occupazione, produttività e salari

(83)

Nella seguente tabella è riportata l’evoluzione dell’occupazione, della produttività e dei costi salariali nell’industria comunitaria:

 

2001

2002

2003

2004

PI

Numero di dipendenti 2001 = 100

100

91

64

45

32

Produttività (TM/dipendente) 2001 = 100

100

92

119

130

127

Costo del lavoro per dipendente 2001 = 100

100

97

107

106

100

(84)

L’industria comunitaria ha ridotto sensibilmente il numero dei dipendenti fra il 2001 e il PI. La situazione era imputabile sia a un declino della produzione sia agli sforzi compiuti dall’industria comunitaria per razionalizzare la produzione e migliorare la produttività. I risultati del processo di razionalizzazione dell’industria comunitaria si sono rispecchiati anche nella produttività che nel periodo in esame ha registrato una notevole tendenza all’aumento.

(85)

La media dei salari è rimasta stabile durante il periodo in esame.

g)   Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(86)

I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. I margini in questione sono nettamente al di sopra della soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

(87)

L’industria comunitaria non deve riprendersi dalle conseguenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamento, non essendo state effettuate in passato inchieste in merito.

6.   Conclusioni in merito al pregiudizio

(88)

Si ricorda che fra il 2001 e il PI, il volume delle importazioni oggetto di dumping per il prodotto interessato e provenienti dalla RPC è aumentato di oltre il 400 %, fino a raggiungere una quota di mercato pari al 76,2 % alla fine del periodo in esame. Nel corso del PI, inoltre, i prezzi alla vendita dell'industria comunitaria sono stati notevolmente sottoquotati a causa dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping per il prodotto interessato. Considerando una media ponderata, la sottoquotazione del prezzo è stata dell'ordine del 40 %.

(89)

Al tempo stesso, mentre si registravano aumenti dei consumi comunitari dell'ordine del 50 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria si riduceva di oltre il 50 %. La quota di mercato ha registrato una flessione dell'ordine del 68 % e dal momento che non era assolutamente possibile ripercuotere sugli acquirenti l’aumento generale dei prezzi delle materie prime, il risultato è stato una situazione di redditività fortemente negativa.

(90)

Conseguentemente, durante il periodo in esame la situazione dell’industria comunitaria si è notevolmente deteriorata. La produzione è diminuita del 60 %, come pure la capacità di utilizzazione, fino a raggiungere un livello molto basso durante il PI. I livelli delle scorte sono aumentati del 31 %.

(91)

Malgrado i notevoli investimenti dell’industria comunitaria nella prima parte del periodo in esame e i continui sforzi per incrementare la produttività e la competitività, la redditività, il flusso di cassa e gli utili degli investimenti sono diminuiti notevolmente, fino a raggiungere livelli fortemente negativi.

(92)

Il deteriorarsi della situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame è inoltre confermato da un’evoluzione negativa dell’occupazione e degli investimenti.

(93)

Tenuto conto di quanto esposto prima, si conclude in via provvisoria che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

E.   NESSO CAUSALE

1.   Osservazione preliminare

(94)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato valutato l’eventuale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Impatto delle importazioni dalla RPC

(95)

Il notevole aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, dell’ordine del 400 %, registrato fra il 2001 e il PI, nonché della quota di mercato del mercato comunitario, passata dal 22,4 % al 76,2 %, ha coinciso con la deteriorazione della situazione economica dell'industria comunitaria. Sia la produzione sia la capacità di utilizzazione si sono fortemente ridotte e le scorte finali sono aumentate del 31 %, il tutto in un contesto di espansione del mercato comunitario. Il volume delle vendite dell'industria comunitaria e le quote di mercato si sono ridotte sensibilmente e al tempo stesso si è registrato un notevole aumento del volume delle importazioni e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping. Inoltre i prezzi delle importazioni oggetto di dumping si sono mantenuti notevolmente più bassi di quelli dell’industria comunitaria, esercitando quindi una forte pressione al ribasso sui prezzi comunitari in un momento in cui il costo delle materie prime registrava un aumento di oltre il 100 %. L’inchiesta ha dimostrato che l’industria comunitaria non era in grado di ripercuotere sugli acquirenti l’aumento dei costi, a causa della forte pressione sui prezzi esercitata dal notevole volume di prodotti oggetto di dumping importati dalla RPC. Questa situazione ha comportato una notevole diminuzione della redditività, degli utili degli investimenti e del flusso di cassa.

(96)

Si conclude quindi in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, il cui volume e quota di mercato sono aumentati significativamente a partire dal 2001, sulla base di prezzi di dumping, ha svolto un ruolo determinante nella perdita di quote di mercato da parte dell'industria comunitaria e nella conseguente evoluzione negativa della redditività.

3.   Impatto di altri fattori

a)   Importazioni da altri paesi terzi

(97)

Oltre alla RPC non vi sono stati durante il periodo in esame esportatori significativi del prodotto nel mercato comunitario. L’inchiesta ha dimostrato che il mercato principale dei produttori statunitensi e giapponesi rimanenti era rappresentato dal rispettivo mercato interno. Informazioni affidabili su altre importazioni di prodotti simili sono estremamente limitate e pertanto non è possibile stimare i quantitativi venduti sul mercato comunitario, qualora ve ne siano. In mancanza della dimostrazione che vi siano effettivamente importazioni da altri paesi terzi, si ritiene che l'eventuale volume di queste importazioni sia trascurabile. Si suppone quindi che le importazioni provenienti da altri paesi terzi non abbiano avuto alcuna rilevanza per il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

b)   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria

(98)

Si è valutato se le esportazioni al di fuori della Comunità avessero meno contribuito al pregiudizio subito durante il periodo in esame. Le esportazioni al di fuori della Comunità hanno rappresentato circa la metà delle vendite dell’industria comunitaria per il prodotto simile, durante il periodo esaminato. Le esportazioni sono diminuite di circa il 66 % fra il 2001 e il PI e rappresentavano il 41 % del totale delle vendite dell’industria alla fine del PI. Il motivo principale della perdita dei mercati d’esportazione, in particolare il mercato statunitense, è stata la sempre maggiore concorrenza dei produttori cinesi sui mercati mondiali. In questo contesto va osservato che, a motivo di un comportamento simile da parte dei produttori cinesi sul mercato statunitense, uno dei due produttori di elettrodi di tungsteno degli Stati Uniti ha dovuto cessare la produzione.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume vendite sui mercati extracomunitari 2001 = 100

100

87

85

49

34

Prezzi medi alla vendita sui mercati extracomunitari 2001 = 100

100

83

71

93

120

(99)

Per quanto riguarda gli indicatori per i quali non è possibile operare una distinzione fra Comunità e mercati d'esportazione, quali produzione, tasso di utilizzazione, investimenti e occupazione, si è giunti alla conclusione che l'evoluzione negativa andava chiaramente oltre ciò che poteva essere attribuito alla riduzione delle esportazioni. Pertanto l'evoluzione negativa degli indicatori in questione deve essere considerata al tempo stesso una ripercussione della riduzione delle vendite sul mercato comunitario e, in misura minore, anche una conseguenza della riduzione delle vendite all’esportazione. Quest’evoluzione va anche presa in considerazione alla luce della notevole evoluzione del mercato comunitario verificatasi durante il periodo in esame.

(100)

Per quanto riguarda la redditività, il flusso di cassa e il rendimento degli investimenti, l’evoluzione negativa va attribuita principalmente al fatto che l’industria comunitaria è stata costretta a un basso indice di utilizzazione a causa dell’evoluzione negativa del volume delle vendite, sia a livello comunitario che a livello di esportazioni, come indicato prima. Peraltro il prezzo di vendita dell’industria comunitaria era sottoposto a pressioni a causa delle importazioni oggetto di dumping, il che rappresentava un ulteriore contributo all’impatto negativo sugli indicatori. A questo proposito va osservato che l’evoluzione dei prezzi unitari di vendita nei mercati di esportazione è stata molto più favorevole di quella dei prezzi all’interno del territorio comunitario. In effetti nel corso dello stesso periodo il prezzo medio di vendita nei mercati di esportazione è aumentato del 20 %, il che fa pensare che la pressione sui prezzi fosse inferiore su quei mercati rispetto al mercato comunitario. La redditività delle esportazioni risultava quindi maggiore, sebbene non sufficiente, rispetto alle vendite sul mercato comunitario, malgrado l'impatto negativo della riduzione dei prezzi e della concorrenza delle esportazioni cinesi sui mercati dei paesi terzi. L'industria comunitaria è inoltre riuscita a controllare e addirittura a ridurre i costi delle materie non prime. Pertanto, l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria apparentemente ha avuto conseguenze più limitate per quanto riguarda la redditività, il flusso di cassa e gli utili sugli investimenti rispetto all'evoluzione delle quote di mercato e dei prezzi sul mercato comunitario.

(101)

Tenuto conto di ciò, la Commissione non esclude la possibilità che l’evoluzione negativa delle vendite all’esportazione abbia potuto incidere sulla situazione economica generale dell’industria comunitaria. Tuttavia, l’analisi precedente ha confermato che il deterioramento delle esportazioni non poteva avere un’incidenza tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

c)   Altri produttori comunitari

(102)

Le vendite dell’unico altro produttore comunitario hanno accusato una forte diminuzione, dell’ordine del 54 %, fra il 2001 e il PI. In base alle informazioni disponibili risulta che l’altro produttore comunitario si trova nella stessa situazione dell’industria comunitaria. Si conclude quindi in via provvisoria che le vendite in questione non potevano causare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

d)   Aumento dei prezzi delle materie prime

(103)

Uno degli esportatori ha sostenuto che il pregiudizio è stato causato principalmente dall’aumento dei prezzi della materia prima di base, il paratungstato di ammonio («PTA»). In effetti i prezzi del PTA sono aumentati di oltre il 100 % alla fine del periodo in esame, vale a dire nel 2005.

(104)

A questo proposito, va osservato che il deteriorarsi della situazione dell’industria comunitaria ha coinciso con l’aumento delle importazioni cinesi, fra il 2001 e il 2005, e non si è verificato alla fine del periodo in esame.

(105)

L’aumento dei prezzi delle materie prime si è peraltro verificato soltanto nel 2005, anno in cui i prezzi dell’industria comunitaria effettivamente sono aumentati in misura maggiore (33 %) dei costi di produzione (30 %).

 

2001

2002

2003

2004

PI

Costo unitario totale per tonnellata 2001 = 100

100

95

88

97

126

Prezzi unitari di vendita 2001 = 100

100

87

76

85

113

(106)

La successione degli eventi suggerisce che, sebbene l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia contribuito all'aumento generale dei costi, che ha superato l'aumento dei prezzi di vendita nel periodo in esame, le materie prime non costituivano un elemento cruciale che poteva giustificare il deteriorarsi della situazione finanziaria dell’industria comunitaria, imputabile piuttosto all’aumento medio dei costi determinato dalla perdita delle quote di mercato e dal conseguente basso tasso di utilizzo, come indicato precedentemente.

(107)

L’industria comunitaria non poteva inoltre aumentare i rispettivi prezzi di vendita in maniera tale da compensare l’aumento dei costi. Questa mancata flessibilità dei prezzi era causata dall’improvviso aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, a prezzi notevolmente sottoquotati rispetto a quelli dell’industria comunitaria. In queste circostanze si deve concludere che l’industria comunitaria è stata sottoposta a forti pressioni sui prezzi a causa delle importazioni oggetto di dumping e pertanto ha avuto soltanto possibilità limitate di compensare l’aumento dei costi aumentando i prezzi alla vendita.

(108)

Va infine osservato che l’aumento dei prezzi delle materie prime ha interessato tutti gli operatori del mercato, ivi compresi i produttori/esportatori cinesi. Per questo motivo non può essere considerato un fattore che abbia causato particolare pregiudizio all’industria comunitaria.

(109)

In base a quanto esposto prima si conclude che l'aumento dei prezzi delle materie prime di per sé non è tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(110)

Il pregiudizio subito dall’industria comunitaria è rappresentato per lo più da una perdita del volume delle vendite e delle quote di mercato, elementi che hanno un impatto negativo sulla redditività. La conseguente depressione dei prezzi e la perdita di economie di scala dovute a una bassa capacità di utilizzazione hanno comportato un andamento negativo della redditività ad un livello insostenibile, causando notevoli perdite finanziarie all’industria comunitaria.

(111)

Il deteriorarsi della maggior parte degli indicatori di pregiudizio dell’industria comunitaria è coinciso con un forte aumento del volume delle importazioni e delle quote di mercato da parte della RPC, nonché con una notevole e conseguente sottoquotazione dei prezzi.

(112)

Sebbene l’inchiesta abbia dimostrato che non è possibile escludere che l’evoluzione negativa delle esportazioni dell’industria comunitaria verso i paesi extracomunitari possa aver contribuito al pregiudizio, l’effetto potenziale di questa evoluzione non è tale da interrompere il nesso causale fra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(113)

Peraltro, sebbene i prezzi delle materie prime abbiano subito un aumento senza precedenti nel corso del PI, questo elemento ha interessato tutti gli operatori del mercato. L'evoluzione nel tempo degli indicatori di pregiudizio non suggerisce inoltre che sia stata questa la causa principale del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(114)

Si conclude pertanto che le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC abbiano determinato un pregiudizio grave per l'industria comunitaria, conformemente a quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Considerazioni generali

(115)

Conformemente a quanto disposto all’articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se esistessero motivi validi per concludere che l’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dal paese in questione sarebbe stata contraria all’interesse della Comunità. La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori, agli operatori del settore e agli utilizzatori industriali citati nella denuncia. Tre importatori hanno risposto al questionario.

(116)

Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato all’inchiesta, sono state raggiunte le seguenti conclusioni.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(117)

Si ricorda che l’industria comunitaria è composta da un produttore, con impianti di produzione in Austria, la cui redditività si è deteriorata in maniera significativa durante il periodo in esame, con un conseguente impatto negativo sull’occupazione e gli investimenti.

(118)

In mancanza di misure antidumping è probabile che, a seguito della pressione sui prezzi determinata dalle importazioni oggetto di dumping, la mancanza di redditività di questo tipo di attività costringerà l’industria comunitaria a cessare la produzione di elettrodi di tungsteno, che hanno un’importanza cruciale per diversi settori ad alta tecnologia.

(119)

Va inoltre osservato che la linea di produzione per gli elettrodi di tungsteno veniva utilizzata anche per altri profilati, vale a dire barre di molibdeno, fili per saldatura e fili per apporto in goccia, nonché elettrodi per la fusione del vetro. Questi prodotti condividono con gli elettrodi di tungsteno alcuni dei costi di produzione fissi. Poiché la produzione di elettrodi di tungsteno si è ridotta del 60 % durante il periodo in esame, si è registrato un impatto negativo non solo sui costi di produzione degli elettrodi di tungsteno, ma anche sui costi di produzione degli altri profilati prodotti dall’industria comunitaria.

(120)

La situazione va considerata in un contesto mondiale di aumento della domanda per il prodotto interessato che, qualora venissero imposte delle misure, consentirebbe all'industria comunitaria di aumentare le vendite, migliorare la redditività e garantire in tal modo la vitalità economica di questo settore industriale.

(121)

Si conclude pertanto che l’adozione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

3.   Concorrenza ed effetti di distorsione sugli scambi

(122)

Un produttore esportatore e un’associazione di esportatori hanno sostenuto che, vista l’apparente mancanza di importazioni provenienti da altri paesi, l’applicazione di dazi comporterebbe l’eliminazione dei produttori esportatori cinesi dal mercato comunitario, il che indebolirebbe notevolmente la concorrenza e rafforzerebbe la posizione già dominante dell'industria comunitaria.

(123)

Sembra tuttavia più probabile che, qualora vengano imposti provvedimenti, almeno alcuni degli esportatori produttori interessati continueranno a vendere il prodotto sul mercato comunitario, applicando comunque prezzi non pregiudizievoli, dal momento che possiedono una solida base tecnologica e una forte presenza sul mercato comunitario. D’altra parte, qualora non vengano adottate misure antidumping, non si può escludere che l’industria comunitaria cessi la produzione di elettrodi di tungsteno nel territorio comunitario, rafforzando quindi la posizione dei produttori esportatori di questo prodotto e indebolendo la concorrenza sul mercato comunitario.

(124)

A questo proposito si ricorda che i produttori comunitari sono due, il che consente un certo grado di concorrenza sia sul mercato comunitario, che per quanto riguarda le esportazioni.

(125)

Si ricorda inoltre che l’obiettivo delle misure antidumping non è quello di impedire l’accesso al mercato comunitario agli esportatori dei paesi terzi, ma piuttosto di ristabilire condizioni di parità che sono venute a mancare a motivo di pratiche commerciali sleali.

4.   Interesse degli utilizzatori

(126)

Tutti gli utilizzatori citati nella denuncia, attivi nei settori aerospaziale, nucleare, marittimo, automobilistico, chimico e ingegneristico, hanno ricevuto dei questionari. Alla Commissione non sono pervenute risposte né dagli utilizzatori interessati, né da associazioni rappresentative.

(127)

Si ricorre alla saldatura al tungsteno quando è particolarmente importante ottenere saldature di elevata qualità (fra l’altro nell’industria aerospaziale, navale, nucleare e chimica). Dalle informazioni disponibili si deduce che la qualità e l’affidabilità sono i criteri principali per gli utilizzatori e che il costo degli elettrodi non incide in misura significativa rispetto al valore del prodotto finale.

(128)

Dal momento che gli utilizzatori del prodotto in questione non hanno dimostrato alcun interesse durante l’inchiesta, si può concludere in via provvisoria che l’eventuale imposizione di provvedimenti antidumping probabilmente non inciderà in misura notevole sulla loro situazione.

5.   Interesse degli importatori/commercianti indipendenti nella Comunità

(129)

Uno degli importatori ha collaborato all’inchiesta completando il questionario, mentre altri due importatori hanno collaborato soltanto in parte. I tre importatori in questione rappresentano circa il 30 % del totale delle importazioni del prodotto nella Comunità durante il PI. Per quanto riguarda l’importatore che ha collaborato all’inchiesta, il prodotto in questione rappresenta circa l’85 % del suo volume d’affari.

(130)

Qualora vengano applicate misure antidumping, non si può escludere che il livello delle importazioni dal paese interessato diminuisca, con ripercussioni sulla situazione economica degli importatori. Tuttavia, le conseguenze per gli importatori di un eventuale aumento dei prezzi delle importazioni del prodotto potrebbe soltanto ristabilire un normale livello di concorrenza con i produttori comunitari, senza impedire agli importatori di vendere il prodotto. Inoltre per gli utilizzatori la parte esigua rappresentata dai costi del prodotto, rispetto al costo totale, dovrebbe facilitare per gli importatori la ripercussione di un eventuale aumento dei prezzi sugli acquirenti. Pertanto si conclude in via provvisoria che l’adozione di misure antidumping non dovrebbe avere gravi conseguenze negative per gli importatori nella Comunità.

6.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(131)

A seguito dell’imposizione di provvedimenti antidumping, si può ipotizzare che l’industria comunitaria recuperi le vendite e le quote di mercato perdute e migliori la propria redditività. Visto il deteriorarsi della situazione dell’industria comunitaria, esiste un elevato rischio che, in mancanza di misure adeguate, l’industria sia costretta a cessare la produzione e a licenziare i dipendenti. Dato che il prodotto in questione viene utilizzato nei settori ad alta tecnologia per i quali il costo degli elettrodi non incide in maniera significativa rispetto al valore del prodotto finito, l'impatto delle misure antidumping sulla situazione degli importatori/commercianti e degli acquirenti dovrebbe essere soltanto marginale.

(132)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non imporre dazi antidumping sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della RPC.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(133)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio risultante e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie onde impedire un ulteriore pregiudizio dell'industria comunitaria causato dalle importazioni oggetto di dumping.

(134)

Le misure dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni, senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i suoi costi di produzione e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe ragionevolmente essere realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, vale a dire escludendo la presenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per tale calcolo ci si è basati su un margine di utile, al lordo delle imposte, pari all’8 % del fatturato, sulla base degli utili ottenuti prima della presenza delle importazioni oggetto di dumping. Su questa base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto aggiungendo ai costi di produzione il margine di utile dell’8 % indicato prima. Un tipo di prodotto esportato dalla RPC durante il PI non è stato prodotto e venduto dall’industria comunitaria nel corso del PI. Nel calcolare un livello di prezzi sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni, è stato preso in considerazione il rapporto di prezzo fra questo e altri tipi di prodotti esportati dai produttori cinesi.

(135)

Il livello dell’aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all’importazione medio ponderato e il prezzo medio non pregiudizievole per un prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario.

(136)

Nel fare questo confronto, è stato effettuato un adeguamento per tener conto delle operazioni realizzate dagli importatori, vale a dire, imballaggio stoccaggio, controllo qualità, marchiatura e, in alcuni casi, lavorazione degli elettrodi, al fine di rendere i prodotti importati paragonabili a quelli venduti dall'industria comunitaria.

(137)

Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all’importazione.

(138)

I margini medi ponderati provvisori di pregiudizio per le imprese cui è stato concesso il TI o il TEM erano i seguenti:

Società

Margine di pregiudizio provvisorio

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

53,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

46,9 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

35,0 %

(139)

Si ricorda che, per il calcolo del livello nazionale di eliminazione del pregiudizio applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC, vi è stato un elevato livello di collaborazione. Pertanto, il margine di pregiudizio è stato calcolato basandosi sul livello di eliminazione dello stesso, determinato per la società che ha collaborato all’inchiesta cui non è stato concesso il TEM/TI, vale a dire l’86,8 %.

2.   Misure provvisorie

(140)

Alla luce di quanto precede, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping provvisori fissati a livello di margine determinato, che tuttavia non dovrebbero essere più elevati del margine di pregiudizio calcolato precedentemente.

(141)

Le aliquote di dazio antidumping applicabili alle singole società, indicate nel presente regolamento, sono state definite in base ai risultati dell’inchiesta relativi alle società in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre imprese») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e realizzati dalle imprese in questione e conseguentemente dalle persone giuridiche specifiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa il cui nominativo e indirizzo non sia espressamente citato nella parte operativa del presente documento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(142)

Eventuali richieste di applicazioni di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, a seguito di una modifica della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione (3) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno o le esportazioni, connesse, ad esempio, al cambiamento di ragione sociale o di entità produttive o di vendita. Se del caso la Commissione, dopo consultazione del comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(143)

Alla luce di quanto precede, si propongono i seguenti dazi provvisori:

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

25,9 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

46,9 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

35,0 %

Tutte le altre imprese

86,8 %

3.   Monitoraggio speciale

(144)

Per minimizzare i rischi di elusione del dazio dovuti all’elevata differenza fra i dazi e in particolare il fatto che è risultato che uno dei produttori/esportatori della RPC che ha collaborato all'inchiesta, per il quale è stato proposto un dazio individuale, ha esportato nella Comunità anche elettrodi di tungsteno prodotti da un'azienda a capitale di Stato che ha collaborato all'inchiesta e alla quale non è stato possibile concedere il TI, si ritiene che occorrono in questo caso speciali provvedimenti per garantire un'applicazione equa dei dazi antidumping. Soltanto le importazioni del prodotto in questione fabbricato dal produttore/esportatore possono beneficiare del margine di dumping specifico calcolato per il produttore in questione. Le misure particolari sono le seguenti:

(145)

Presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme ai requisiti indicati nell’allegato al presente regolamento. Le importazioni che non siano corredate da detta fattura devono essere soggette ai dazi antidumping residui applicabili alle altre imprese.

(146)

Si ricorda che, qualora le esportazioni delle società che beneficiano di dazi antidumping individuali più bassi aumentino significativamente il volume delle esportazioni dopo l’imposizione delle misure antidumping, detto aumento del volume delle esportazioni deve essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’imposizione di misure conformemente a quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e purché siano rispettate le condizioni, si può avviare un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si può fra l’altro esaminare l'opportunità di eliminare i dazi individuali e la successiva imposizione di dazi a livello nazionale.

H.   DISPOSIZIONI FINALI

(147)

Ai fini di una buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate, che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura, possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere ascoltate. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione di dazi antidumping in forza del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno (ivi comprese barre e profilati per elettrodi), diversi da quelli ottenute mediante sinterizzazione, tagliati o meno, classificati con i codici NC ex 8101 95 00 e 8515 90 90 (codici TARIC 8101950010 e 8515909010) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili sul prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

25,9 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

46,9 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

35,0 %

A756

Tutte le altre imprese

86,8 %

A999

3.   L’applicazione di dazi individuali specifici per le imprese citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica il dazio valido per tutte le altre imprese.

4.   L’immissione per la libera circolazione nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al versamento di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate delle principali circostanze e considerazioni sulla base delle quali è stato adottato il presente regolamento, possono inoltre presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione alla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In forza dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 322 del 17.12.2005, pag. 12.

(3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione B, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve comprendere una dichiarazione firmata da un funzionario della società, formulata secondo il seguente schema:

1)

nominativo e qualifica del funzionario della società che ha rilasciato la fattura commerciale;

2)

dichiarazione seguente: «Il sottoscritto dichiara che [indicazione del quantitativo] di elettrodi di tungsteno venduti per esportazione nella Comunità europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato dalla [nome e indirizzo della società] [codice aggiuntivo TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Dichiara inoltre che le informazioni che figurano sulla fattura sono complete e corrispondono a verità».

Data e firma


14.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2006

che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 149 000 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4767) per la campagna 2006/2007.

(2)

I quantitativi richiesti in data lunedì 11 settembre 2006, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando un coefficiente unico di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d’importazione relative al contingente di granturco «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data lunedì 11 settembre 2006 conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 2,85706 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1024/2006 (GU L 184 del 6.7.2006, pag. 7).


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