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Document L:2006:213:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 213, 03 agosto 2006


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    ISSN 1725-258X

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 213

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    49o anno
    3 agosto 2006


    Sommario

     

    I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

    pagina

     

     

    Regolamento (CE) n. 1181/2006 della Commissione, del 2 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    1

     

     

    Regolamento (CE) n. 1182/2006 della Commissione, del 2 agosto 2006, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del sottocontingente tariffario II per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

    3

     

     

    II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

     

     

    Commissione

     

    *

    Decisione della Commissione, del 20 luglio 2006, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE nel periodo 2005-2007 [notificata con il numero C(2006) 3274]

    4

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

    3.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 2 agosto 2006

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

    (2)

    In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0707 00 05

    052

    55,4

    388

    52,4

    524

    46,9

    999

    51,6

    0709 90 70

    052

    68,1

    999

    68,1

    0805 50 10

    388

    86,4

    524

    65,3

    528

    54,3

    999

    68,7

    0806 10 10

    052

    102,5

    204

    173,6

    220

    207,0

    508

    55,0

    512

    56,7

    999

    119,0

    0808 10 80

    388

    89,1

    400

    105,8

    508

    80,5

    512

    87,0

    524

    66,4

    528

    115,5

    720

    85,0

    804

    99,3

    999

    91,1

    0808 20 50

    052

    104,0

    388

    96,4

    512

    81,5

    528

    73,7

    720

    31,1

    804

    176,9

    999

    93,9

    0809 20 95

    052

    327,0

    400

    282,9

    404

    286,9

    999

    298,9

    0809 30 10, 0809 30 90

    052

    120,3

    999

    120,3

    0809 40 05

    093

    60,0

    098

    63,2

    624

    124,3

    999

    82,5


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


    3.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 2 agosto 2006

    recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del sottocontingente tariffario II per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuo di 2 988 387 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

    (2)

    L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato in 38 000 tonnellate il quantitativo del sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124) per l’anno 2006.

    (3)

    I quantitativi richiesti entro le ore 13 di lunedì 31 luglio 2006 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano la quantità disponibile. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni domanda di titolo d’importazione per il sottocontingente tariffario II per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta presentata entro le ore 13 di lunedì 31 luglio 2006 (ora di Bruxelles) e trasmessa alla Commissione secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002 è soddisfatta a concorrenza del 6,6787 % dei quantitativi richiesti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51).


    II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

    Commissione

    3.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/4


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 luglio 2006

    concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE nel periodo 2005-2007

    [notificata con il numero C(2006) 3274]

    (2006/534/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE gli Stati membri sono tenuti a redigere le relazioni sull’attuazione della direttiva sulla base di un questionario o di uno schema elaborati dalla Commissione.

    (2)

    Gli Stati membri hanno stilato la relazione sull’attuazione della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004 secondo quanto stabilito dalla decisione 2002/529/CE della Commissione (2).

    (3)

    La seconda relazione deve riguardare il periodo 1o gennaio 2005-31 dicembre 2007.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri utilizzano il questionario allegato alla presente decisione per redigere la relazione relativa al periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, che devono presentare alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

    (2)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 57.

    (3)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ALLEGATO

    Questionario relativo all’attuazione della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (periodo 2005-2007)

    Istruzioni per le risposte

     

    Le risposte devono essere il più possibile sintetiche e precise.

     

    Le informazioni presentate, in particolare riguardo al numero di impianti e alle misure adottate, possono comprendere dati rappresentativi, a condizione che siano sufficienti a dimostrare la conformità alle prescrizioni della direttiva.

     

    Nelle relazioni che riguardano periodi antecedenti alle date stabilite all’articolo 4 della direttiva 1999/13/CE le informazioni sugli impianti esistenti dovrebbero basarsi sulle migliori stime disponibili riferite ai periodi in questione.

     

    Se la situazione è invariata è possibile fare semplicemente riferimento a risposte precedenti; questa soluzione non è evidentemente possibile per gli Stati membri che presentano la relazione per la prima volta. In caso di nuovi sviluppi, è necessario ricorrere ad una nuova risposta.

    1.   Descrizione generale

    Quali sono i principali elementi della normativa nazionale necessari per istituire un sistema di autorizzazione o di registrazione che assicuri l’osservanza delle disposizioni della direttiva? Descrivere le modifiche apportate alla normativa nazionale durante il periodo cui si riferisce la relazione riguardanti la direttiva 1999/13/CE.

    2.   Impianti che rientrano nel campo di applicazione

    Per ciascuna delle venti voci dell’allegato II A, fornire una stima del numero di impianti che rientrano nelle categorie di seguito indicate (gli Stati membri la cui legislazione nazionale prevede una differente categorizzazione settoriale possono usarla nel rispondere alla presente domanda):

    tutti gli impianti esistenti disciplinati dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva in funzione alla fine del periodo cui si riferisce la relazione,

    tutti gli impianti registrati o autorizzati dall’autorità competente durante il periodo cui si riferisce la relazione,

    degli impianti di cui al trattino precedente, indicare quanti sono stati autorizzati o registrati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (risposta facoltativa),

    quanti di questi impianti sono disciplinati anche dalla direttiva IPPC? (risposta facoltativa).

    3.   Obblighi fondamentali del gestore

    Quali disposizioni amministrative, in senso lato, sono state adottate per consentire alle autorità competenti di garantire che gli impianti funzionino in conformità dei principi generali di cui all’articolo 5?

    4.   Impianti esistenti

    Quanti impianti esistenti sono autorizzati o registrati secondo il piano di riduzione di cui all’allegato II B, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3?

    5.   Tutti gli impianti

    5.1.

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali deroghe all’applicazione dei valori limite per le emissioni diffuse:

    sono state concesse deroghe?

    in caso affermativo, come si dimostra per ogni singolo impianto interessato che non era tecnicamente ed economicamente possibile raggiungere il valore limite?

    come si garantisce che sono esclusi rischi gravi per la salute umana o per l’ambiente?

    5.2.

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), le attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento possono essere dispensate dai controlli di cui all’allegato II A, qualora tale possibilità sia esplicitamente menzionata in detto allegato:

    quanti gestori si sono avvalsi di tale possibilità e per quanti impianti?

    come si è dimostrato che il piano di riduzione di cui all’allegato II B non costituiva un’opzione tecnicamente ed economicamente fattibile?

    come comprova il gestore il ricorso alle migliori tecniche disponibili per i diversi impianti?

    6.   Piani nazionali

    6.1.

    Lo Stato membro ha deciso di definire e attuare un piano nazionale ai sensi dell’articolo 6 [cfr. decisione 2000/541/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, concernente i criteri di valutazione dei piani nazionali in conformità dell’articolo 6 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio (1)]?

    6.2.

    Quanti impianti sono stati inclusi nel piano nazionale? Qual è l’obiettivo di riduzione delle emissioni che il piano nazionale consentirà di raggiungere? Qual è il livello attuale delle emissioni generate complessivamente dagli impianti inclusi nel piano nazionale? Qual è il risultato rispetto all’eventuale obiettivo intermedio di riduzione previsto per il periodo cui si riferisce la relazione?

    7.   Sostituzione

    In che misura si è tenuto conto delle linee guida fornite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, in sede di autorizzazione e di formulazione di regole generali vincolanti (cfr. articolo 7, paragrafo 2)?

    8.   Controllo

    8.1.

    Con riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, se lo Stato membro ha introdotto l’obbligo per il gestore dell’impianto di fornire una volta all’anno alla competente autorità dati che consentano di verificare la conformità alla direttiva, quanti sono i gestori che non hanno fornito tali dati e per quanti impianti? Quali provvedimenti ha adottato l’autorità competente per garantire che questa informazione sia fornita quanto prima?

    8.2.

    Con riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, se lo Stato membro ha introdotto l’obbligo per il gestore dell’impianto di fornire «su richiesta» dell’autorità competente dati che le consentano di verificare la conformità alla direttiva, quanti sono i gestori che hanno fornito tali dati e per quanti impianti?

    8.3.

    Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, e con riferimento all’articolo 8, paragrafo 3, quanti degli impianti sono sottoposti a misurazioni periodiche non continue con frequenza superiore ad un anno?

    9.   Violazioni

    Con riferimento all’articolo 10:

    quanti gestori hanno commesso violazioni accertate alla direttiva?

    quali provvedimenti sono adottati per garantire un «tempestivo» ripristino della conformità, conformemente all’articolo 10, lettera a)?

    quante volte l’autorità competente ha sospeso o revocato l’autorizzazione per mancata conformità ai sensi dell’articolo 10, lettera b)?

    10.   Rispetto dei valori limite di emissione

    10.1.

    Descrivere brevemente le pratiche per assicurare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori di emissione diffusa e ai valori limite di emissione totale. Fornire esempi delle misure applicate durante il periodo in esame per assicurare il rispetto dei valori limite.

    10.2.

    Quali sono in termini generali le pratiche più comuni adottate per le ispezioni periodiche in loco da parte delle autorità competenti? Se non sono effettuate ispezioni, come verificano le autorità competenti le informazioni fornite dal gestore?

    11.   Piano di riduzione

    11.1.

    Qual è la procedura per assicurare che il piano di riduzione proposto dal gestore corrisponda il più possibile alle emissioni che sarebbero state prodotte se fossero stati applicati i valori limite di emissione stabiliti nell’allegato II della direttiva? Fornire informazioni circa l’esperienza maturata con l’applicazione del piano di riduzione.

    11.2.

    Rispondere alle seguenti domande se è stato seguito il piano di riduzione proposto dall’allegato II B, punto 2.

    11.2.1.

    Quali pratiche e procedure si applicano per calcolare le emissioni annue di riferimento?

    11.2.2.

    Quali pratiche e procedure si applicano per calcolare la cosiddetta «emissione bersaglio»?

    11.2.3.

    Quali pratiche e procedure si applicano per assicurare la conformità rispetto all’emissione bersaglio?

    Le risposte possono essere fornite in forma breve e riassuntiva.

    12.   Piano di gestione dei solventi

    Con riferimento all’articolo 9, quali prove di conformità ha fornito il gestore (piano di gestione dei solventi o altre analoghe)?

    13.   Accesso del pubblico all’informazione

    In termini generali quali prassi sono in uso per assicurare l’applicazione dell’articolo 12 sull’accesso del pubblico all’informazione?

    14.   Rapporto con altri strumenti comunitari

    Come giudicano gli Stati membri l’efficacia della direttiva, anche rispetto ad altri strumenti comunitari in materia di ambiente?


    (1)  GU L 230 del 12.9.2000, pag. 16.


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