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Document L:2005:332:FULL
Official Journal of the European Union, L 332, 19 December 2005
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 332, 19 dicembre 2005
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 332, 19 dicembre 2005
ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 332 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
19.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 332/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 ottobre 2005
relativa alla firma di un protocollo dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, al fine di tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2005/891/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 133 e 181a, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Repubblica di Corea al fine di adeguare l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro (1), per tener conto dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri all’Unione europea. |
(2) |
Tali negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. |
(3) |
Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, |
DECIDE:
Articolo unico
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
D. ALEXANDER
(1) GU L 90 del 30.3.2001, pag. 46.
PROTOCOLLO
dell’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall’altro, al fine di tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito denominati gli «Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA, rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COREA
dall’altra,
CONSIDERANDO che l’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall’altro, in appresso denominato «accordo quadro», è stato firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2001;
CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e il relativo atto è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004;
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2003, l’adesione all’accordo quadro dei nuovi Stati membri dell’UE deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo di detto accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti dell’accordo quadro e rispettivamente adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri, del testo dell’accordo, della dichiarazione congiunta sul dialogo politico e delle dichiarazioni unilaterali.
Articolo 2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo quadro.
Articolo 3
1. Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea per conto degli Stati membri e dalla Repubblica di Corea, secondo le rispettive procedure.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate il completamento delle procedure di cui al precedente paragrafo.
Articolo 4
Le notifiche effettuate a norma dell’articolo 3 sono trasmesse, rispettivamente, al ministero degli Affari esteri e del commercio estero della Repubblica di Corea e al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 5
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 6
Il testo dell’accordo quadro, inclusa la dichiarazione comune sul dialogo politico e le dichiarazioni unilaterali, è redatto nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo en Bruselas, el dieciséis de noviembre de dos mil cinco.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili v Bruselu dne šestnáctého listopadu dva tisíce pět níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol i Bruxelles, den sekstende november to tusind og fem.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten November zweitausendfünf.
SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud kahe tuhande viienda aasta novembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol at Brussels, on the sixteenth day of November in the year two thousand and five.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole à Bruxelles, le seize novembre deux mille cinq.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo a Bruxelles, il sedici novembre duemilacinque.
TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo protokolu Briselē, divi tūkstoši piektā gada sešpadsmitajā novembrī.
TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Protokolą du tūkstančiai penktų metų lapkričio šešioliktą dieną Briuselyje.
FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak Brüsszelben, a kettőezer-ötödik év november havának tizenhatodik napján aláírták ezt a jegyzőkönyvet.
B' XIEHDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji hawn taħt iffirmati iffirmaw dan il-Protokoll fi Brussel fis-sittax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħamsa.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend te Brussel, de zestiende november tweeduizend vijf.
W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani Pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Protokołem w Brukseli, dnia szesnastego listopada roku dwa tysiące piątego.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo‐assinados assinaram o presente Protocolo em Bruxelas, em dezasseis de Novembro de dois mil e cinco.
NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol v Bruseli šestnásteho novembra dvetisícpäť.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol v Bruslju, dne šestnajstega novembra leta dva tisoč pet.
TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaviisi.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll i Bryssel den sextonde november tjugohundrafem.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por la República de Corea
Za Korejskou republiku
For Republikken Korea
Für die Republik Korea
Korea Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Κορέας
For the Republic of Korea
Pour la République de Corée
Per la Repubblica di Corea
Korejas Republikas vārdā
Korėjos Respublikos vardu
A Koreai Köztársaság részéről
Għar-Repubblíka tal-Korea
Voor de Republiek Korea
W imieniu Republiki Korei
Pela República da Coreia
Za Kórejskú republiku
Za Republiko Korejo
Korean tasavallan puolesta
På Republiken Koreas vägnar
ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRO
Il testo dell'accordo redatto in 11 lingue ufficiali dell'Unione europea (danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco) è stato pubblicato nella GU L 90 del 30.3.2004, pag. 46. Il testo nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese è pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale.