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Document L:2005:332:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 332, 19 dicembre 2005


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    ISSN 1725-258X

    Gazzetta ufficiale

    dell’Unione europea

    L 332

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    48o anno
    19 dicembre 2005


    Sommario

     

    II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

    pagina

     

     

    Consiglio

     

    *

    Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2005, relativa alla firma di un protocollo dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, al fine di tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    1

    Protocollo dell’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall’altro, al fine di tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

    2

    Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro

    7

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

    Consiglio

    19.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 332/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 3 ottobre 2005

    relativa alla firma di un protocollo dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, al fine di tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    (2005/891/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 133 e 181a, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 3 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Repubblica di Corea al fine di adeguare l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro (1), per tener conto dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri all’Unione europea.

    (2)

    Tali negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

    (3)

    Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. ALEXANDER


    (1)  GU L 90 del 30.3.2001, pag. 46.


    PROTOCOLLO

    dell’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall’altro, al fine di tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L’IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    di seguito denominati gli «Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

    LA COMUNITÀ EUROPEA, rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DI COREA

    dall’altra,

    CONSIDERANDO che l’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall’altro, in appresso denominato «accordo quadro», è stato firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2001;

    CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e il relativo atto è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004;

    CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2003, l’adesione all’accordo quadro dei nuovi Stati membri dell’UE deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo di detto accordo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti dell’accordo quadro e rispettivamente adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri, del testo dell’accordo, della dichiarazione congiunta sul dialogo politico e delle dichiarazioni unilaterali.

    Articolo 2

    Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo quadro.

    Articolo 3

    1.   Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea per conto degli Stati membri e dalla Repubblica di Corea, secondo le rispettive procedure.

    2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate il completamento delle procedure di cui al precedente paragrafo.

    Articolo 4

    Le notifiche effettuate a norma dell’articolo 3 sono trasmesse, rispettivamente, al ministero degli Affari esteri e del commercio estero della Repubblica di Corea e al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Articolo 6

    Il testo dell’accordo quadro, inclusa la dichiarazione comune sul dialogo politico e le dichiarazioni unilaterali, è redatto nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali.

    EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo en Bruselas, el dieciséis de noviembre de dos mil cinco.

    NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili v Bruselu dne šestnáctého listopadu dva tisíce pět níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

    TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol i Bruxelles, den sekstende november to tusind og fem.

    ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten November zweitausendfünf.

    SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud kahe tuhande viienda aasta novembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

    ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

    IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol at Brussels, on the sixteenth day of November in the year two thousand and five.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole à Bruxelles, le seize novembre deux mille cinq.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo a Bruxelles, il sedici novembre duemilacinque.

    TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo protokolu Briselē, divi tūkstoši piektā gada sešpadsmitajā novembrī.

    TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Protokolą du tūkstančiai penktų metų lapkričio šešioliktą dieną Briuselyje.

    FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak Brüsszelben, a kettőezer-ötödik év november havának tizenhatodik napján aláírták ezt a jegyzőkönyvet.

    B' XIEHDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji hawn taħt iffirmati iffirmaw dan il-Protokoll fi Brussel fis-sittax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħamsa.

    TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend te Brussel, de zestiende november tweeduizend vijf.

    W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani Pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Protokołem w Brukseli, dnia szesnastego listopada roku dwa tysiące piątego.

    EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo‐assinados assinaram o presente Protocolo em Bruxelas, em dezasseis de Novembro de dois mil e cinco.

    NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol v Bruseli šestnásteho novembra dvetisícpäť.

    V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol v Bruslju, dne šestnajstega novembra leta dva tisoč pet.

    TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaviisi.

    TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll i Bryssel den sextonde november tjugohundrafem.

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    Por los Estados miembros

    Za členské státy

    For medlemsstaterne

    Für die Mitgliedstaaten

    Liikmesriikide nimel

    Για τα κράτη μέλη

    For the Member States

    Pour les États membres

    Per gli Stati membri

    Dalībvalstu vārdā

    Valstybių narių vardu

    A tagállamok részéről

    Għall-Istati Membri

    Voor de lidstaten

    W imieniu Państw Członkowskich

    Pelos Estados-Membros

    Za členské štáty

    Za države članice

    Jäsenvaltioiden puolesta

    På medlemsstaternas vägnar

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    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    Por la República de Corea

    Za Korejskou republiku

    For Republikken Korea

    Für die Republik Korea

    Korea Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Κορέας

    For the Republic of Korea

    Pour la République de Corée

    Per la Repubblica di Corea

    Korejas Republikas vārdā

    Korėjos Respublikos vardu

    A Koreai Köztársaság részéről

    Għar-Repubblíka tal-Korea

    Voor de Republiek Korea

    W imieniu Republiki Korei

    Pela República da Coreia

    Za Kórejskú republiku

    Za Republiko Korejo

    Korean tasavallan puolesta

    På Republiken Koreas vägnar

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    ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRO

    Il testo dell'accordo redatto in 11 lingue ufficiali dell'Unione europea (danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco) è stato pubblicato nella GU L 90 del 30.3.2004, pag. 46. Il testo nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese è pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale.


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