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Document L:2005:318:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 318, 06 dicembre 2005


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    ISSN 1725-258X

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 318

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    48o anno
    6 dicembre 2005


    Sommario

     

    I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

    pagina

     

     

    Regolamento (CE) n. 1979/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    1

     

    *

    Regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli oligoelementi e di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti ( 1 )

    3

     

    *

    Regolamento (CE) n. 1981/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1o gennaio 2006

    4

     

    *

    Regolamento (CE) n. 1982/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio a decorrere dal 1o gennaio 2006

    8

     

     

    Regolamento (CE) n. 1983/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    12

     

     

    Regolamento (CE) n. 1984/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

    14

     

    *

    Direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato ( 1 )

    16

     

    *

    Direttiva 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio ( 1 )

    19

     

     

    II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

     

     

    Consiglio

     

    *

    Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2005, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

    25

     

     

    Commissione

     

    *

    Decisione n. 1/2005 del Comitato misto CE-Andorra, del 10 ottobre 2005

    26

     

     

    Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

     

    *

    Azione comune 2005/868/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2005, che modifica l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) per quanto riguarda l’istituzione di un progetto di assistenza tecnica relativo al miglioramento della catena dei pagamenti del ministero della Difesa nella RDC

    29

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1979/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2005

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

    (2)

    In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    052

    57,6

    204

    35,9

    212

    74,2

    999

    55,9

    0707 00 05

    052

    122,3

    204

    44,6

    220

    147,3

    999

    104,7

    0709 90 70

    052

    118,7

    204

    119,6

    999

    119,2

    0805 10 20

    052

    83,0

    382

    31,4

    388

    37,6

    524

    38,5

    999

    47,6

    0805 20 10

    204

    63,3

    624

    79,3

    999

    71,3

    0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

    052

    73,3

    624

    99,6

    999

    86,5

    0805 50 10

    052

    65,7

    220

    47,3

    999

    56,5

    0808 10 80

    052

    78,2

    388

    68,7

    400

    107,6

    404

    93,8

    720

    88,7

    999

    87,4

    0808 20 50

    052

    101,8

    400

    92,7

    404

    53,2

    720

    49,3

    999

    74,3


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2005

    che modifica le condizioni per l’autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli oligoelementi e di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell’alimentazione degli animali (2) stabilisce un tenore massimo di piombo nell’ossido di zinco e il regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l’autorizzazione permanente e l’autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell’alimentazione degli animali (3) stabilisce un tenore massimo di piombo nella clinoptilolite di origine vulcanica.

    (2)

    La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (4), modificata dalla direttiva 2005/87/CE della Commissione (5) ha stabilito livelli massimi di piombo per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, compreso l’ossido di zinco, e per gli additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, compresa la clinoptilolite di origine vulcanica. Poiché, per ragioni di chiarezza, le norme che disciplinano le sostanze indesiderabili dovrebbero essere raccolte in un unico testo, è necessario sopprimere i riferimenti corrispondenti dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 2148/2004.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Nel regolamento (CE) n. 1334/2003 i termini «tenore massimo di piombo: 600 mg/kg» sono soppressi dalla voce dell’allegato concernente lo zinco.

    2.   Nel regolamento (CE) n. 2148/2004 i termini «tenore massimo di piombo: 80 mg/kg» sono soppressi dalla voce dell’allegato concernente la clinoptilolite di origine vulcanica.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva 2005/87/CE della Commissione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

    (2)  GU L 187 del 26.7.2003, pag.11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2003 (GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22).

    (3)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.

    (4)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

    (5)  Cfr. la pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.


    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 1981/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2005

    recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1o gennaio 2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

    visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione (1) ha aperto contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi e ha fissato le relative modalità di gestione.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1864/2004 ha previsto alcune misure transitorie atte a consentire agli importatori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») di beneficiare dei contingenti. Le misure suddette sono intese a garantire che sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri e ad adeguare i quantitativi che possono essere oggetto di domande di titoli da parte di importatori tradizionali dei nuovi Stati membri, in modo da consentire a tali importatori di beneficiare del sistema.

    (3)

    Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente alla loro adesione all’Unione europea, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario di importazione per le conserve di funghi del genere Agaricus dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

    (4)

    Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e deve lasciare impregiudicato l’esito dei negoziati in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   A decorrere dal 1o gennaio 2006 è aperto un contingente tariffario autonomo di 1 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) recante il numero d’ordine 09.4075, di seguito denominato il «contingente autonomo», per le importazioni comunitarie di conserve di funghi del genere Agaricus dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

    2.   Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell’ambito del contingente autonomo è del 12 % per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici 2003 10 20 e 2003 10 30.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, alla gestione del contingente autonomo si applica il regolamento (CE) n. 1864/2004.

    Tuttavia le disposizioni dell’articolo 1, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5, dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 7, dell’articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1864/2004 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.

    Articolo 3

    La validità dei titoli d’importazione rilasciati nell’ambito del contingente autonomo (di seguito «titoli») è limitata al 31 marzo 2006.

    I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato I.

    Articolo 4

    1.   Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate nell’allegato II.

    2.   Le domande di titoli presentate da un singolo importatore tradizionale non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 9 % del contingente autonomo.

    3.   Le domande di titoli presentate da un singolo nuovo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore all’1 % del contingente autonomo.

    Articolo 5

    Il contingente autonomo è ripartito come segue:

    95 % per gli importatori tradizionali,

    5 % per i nuovi importatori.

    Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all’altra categoria.

    Articolo 6

    1.   Il settimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli.

    2.   I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.

    3.   La Commissione, qualora, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, constati che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell’articolo 5, stabilisce, mediante regolamento, un coefficiente uniforme di riduzione per le domande di cui trattasi.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 9).


    ALLEGATO I

    Diciture di cui all’articolo 3

    :

    in spagnolo

    :

    Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1981/2005 y válido únicamente hasta el 31 de marzo de 2006

    :

    in ceco

    :

    licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1981/2005 a platná pouze do 31. března 2006

    :

    in danese

    :

    licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1981/2005 og kun gyldig til den 31. marts 2006

    :

    in tedesco

    :

    Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1981/2005 erteilt und nur bis zum 31. März 2006 gültig

    :

    in estone

    :

    määruse (EÜ) nr 1981/2005 kohaselt väljastatud litsents, mis kehtib 31. märtsini 2006

    :

    in greco

    :

    πιστοποιητικό που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1981/2005 και ισχύει μόνο έως τις 31 Μαρτίου 2006

    :

    in inglese

    :

    licence issued under Regulation (EC) No 1981/2005 and valid only until 31 March 2006

    :

    in francese

    :

    certificat émis au titre du règlement (CE) no 1981/2005 et valable seulement jusqu'au 31 mars 2006

    :

    in italiano

    :

    domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1981/2005 e valida soltanto fino al 31 marzo 2006

    :

    in lettone

    :

    atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1981/2005 un ir derīga tikai līdz 2006. gada 31. martam

    :

    in lituano

    :

    licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1981/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2006 m. kovo 31 d.

    :

    in ungherese

    :

    az 1981/2005/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. március 31-ig érvényes

    :

    in maltese

    :

    liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 1981/2005 u valida biss sal 31 ta' Marzu 2006

    :

    in olandese

    :

    overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1981/2005 afgegeven certificaat dat slechts tot en met 31 maart 2006 geldig is

    :

    in polacco

    :

    pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1981/2005 i ważne wyłącznie do 31 marca 2006 r.

    :

    in portoghese

    :

    certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1981/2005 e eficaz somente até 31 de Março de 2006

    :

    in slovacco

    :

    licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1981/2005 a platná len do 31. marca 2006

    :

    in sloveno

    :

    dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1981/2005 in veljavno samo do 31. marca 2006

    :

    in finlandese

    :

    asetuksen (EY) N:o 1981/2005 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään maaliskuuta 2006

    :

    in svedese

    :

    Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 1981/2005, giltig endast till och med den 31 mars 2006.


    ALLEGATO II

    Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1

    :

    in spagnolo

    :

    Solicitud de certificado presentada en virtud del Reglamento (CE) no 1981/2005

    :

    in ceco

    :

    žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1981/2005

    :

    in danese

    :

    licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1981/2005

    :

    in tedesco

    :

    Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1981/2005

    :

    in estone

    :

    määruse (EÜ) nr 1981/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

    :

    in greco

    :

    αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1981/2005

    :

    in inglese

    :

    licence application under Regulation (EC) No 1981/2005

    :

    in francese

    :

    demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1981/2005

    :

    in italiano

    :

    domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1981/2005

    :

    in lettone

    :

    licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1981/2005

    :

    in lituano

    :

    prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1981/2005

    :

    in ungherese

    :

    az 1981/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

    :

    in maltese

    :

    applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 1981/2005

    :

    in olandese

    :

    overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1981/2005 ingediende certificaataanvraag

    :

    in polacco

    :

    wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1981/2005

    :

    in portoghese

    :

    pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1981/2005

    :

    in slovacco

    :

    žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1981/2005

    :

    in sloveno

    :

    dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1981/2005

    :

    in finlandese

    :

    asetuksen (EY) N:o 1981/2005 mukainen todistushakemus

    :

    in svedese

    :

    Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1981/2005.


    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 1982/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2005

    recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio a decorrere dal 1o gennaio 2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

    visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (1) ha fissato le modalità di gestione dei contingenti tariffari e ha istituito un regime di certificati d’origine per l’aglio importato dai paesi terzi.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 228/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 565/2002 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (2), ha stabilito alcune misure atte a consentire agli importatori di tali paesi (di seguito «nuovi Stati membri») di beneficiare del regolamento (CE) n. 565/2002. Le misure suddette sono intese a garantire che sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri e ad adeguare la nozione di quantitativi di riferimento, in modo da consentire a tali importatori di beneficiare del sistema.

    (3)

    Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente alla loro adesione all’Unione europea, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario di importazione per l’aglio fresco o refrigerato del codice NC 0703 20 00.

    (4)

    Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e deve lasciare impregiudicato l’esito dei negoziati in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   A decorrere dal 1o gennaio 2006 è aperto un contingente tariffario autonomo di 4 400 tonnellate, recante il numero d’ordine 09.4066, di seguito «contingente autonomo», per le importazioni comunitarie di aglio, fresco o refrigerato, del codice NC 0703 20 00.

    2.   Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell’ambito del contingente autonomo è del 9,6 %.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, alla gestione del contingente autonomo si applicano i regolamenti (CE) n. 565/2002 e (CE) n. 228/2004.

    Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 1, dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.

    Articolo 3

    La validità dei titoli d’importazione rilasciati a titolo del contingente autonomo, di seguito «titoli», è limitata al 31 marzo 2006.

    I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato I.

    Articolo 4

    1.   Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate nell’allegato II.

    2.   Le domande di titoli presentate da un singolo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del contingente autonomo.

    Articolo 5

    Il contingente autonomo è ripartito come segue:

    70 % per gli importatori tradizionali,

    30 % per i nuovi importatori.

    Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all’altra categoria.

    Articolo 6

    1.   Il settimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli.

    2.   I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.

    3.   La Commissione, qualora, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, constati che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell’articolo 5, stabilisce, mediante regolamento, un coefficiente uniforme di riduzione per le domande di cui trattasi.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).

    (2)  GU L 39 dell’11.2.2004, pag. 10.


    ALLEGATO I

    Diciture di cui all’articolo 3

    :

    in spagnolo

    :

    Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1982/2005 y válido únicamente hasta el 31 de marzo de 2006

    :

    in ceco

    :

    licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1982/2005 a platná pouze do 31. března 2006

    :

    in danese

    :

    licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1982/2005 og kun gyldig til den 31. marts 2006

    :

    in tedesco

    :

    Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1982/2005 erteilt und nur bis zum 31. März 2006 gültig

    :

    in estone

    :

    määruse (EÜ) nr 1982/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 31. märtsini 2006

    :

    in greco

    :

    πιστοποιητικό που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1982/2005 και ισχύει μόνον έως τις 31 Μαρτίου 2006

    :

    in inglese

    :

    licence issued pursuant to Regulation (EC) No 1982/2005 and valid only until 31 March 2006

    :

    in francese

    :

    certificat émis au titre du règlement (CE) no 1982/2005 et valable seulement jusqu'au 31 mars 2006

    :

    in italiano

    :

    Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1982/2005 e valida soltanto fino al 31 marzo 2006

    :

    in lettone

    :

    licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1982/2005 un ir derīga tikai līdz 2006. gada 31. martam

    :

    in lituano

    :

    licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1982/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2006 m. kovo 31 d.

    :

    in ungherese

    :

    az 1982/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2006. március 31-ig érvényes

    :

    in maltese

    :

    liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 1982/2005 u valida biss sal-31 ta' Marzu 2006

    :

    in olandese

    :

    Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1982/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 31 maart 2006

    :

    in polacco

    :

    pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1982/2005 i ważne wyłącznie do dnia 31 marca 2006 r.

    :

    in portoghese

    :

    certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1982/2005 e eficaz somente até 31 de Março de 2006

    :

    in slovacco

    :

    licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1982/2005 a platná len do 31. marca 2006

    :

    in sloveno

    :

    dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1982/2005 in veljavno samo do 31. marca 2006

    :

    in finlandese

    :

    asetuksen (EY) N:o 1982/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään maaliskuuta 2006

    :

    in svedese

    :

    Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1982/2005, giltig endast till och med den 31 mars 2006.


    ALLEGATO II

    Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1

    :

    in spagnolo

    :

    Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1982/2005

    :

    in ceco

    :

    žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1982/2005

    :

    in danese

    :

    licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1982/2005

    :

    in tedesco

    :

    Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1982/2005

    :

    in estone

    :

    määruse (EÜ) nr 1982/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

    :

    in greco

    :

    αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1982/2005

    :

    in inglese

    :

    licence application pursuant to Regulation (EC) No 1982/2005

    :

    in francese

    :

    demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1982/2005

    :

    in italiano

    :

    domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1982/2005

    :

    in lettone

    :

    licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1982/2005

    :

    in lituano

    :

    prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1982/2005

    :

    in ungherese

    :

    az 1982/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

    :

    in maltese

    :

    applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 1982/2005

    :

    in olandese

    :

    Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1982/2005 ingediende certificaataanvraag

    :

    in polacco

    :

    wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1982/2005

    :

    in portoghese

    :

    pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1982/2005

    :

    in slovacco

    :

    žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1982/2005

    :

    in sloveno

    :

    dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1982/2005

    :

    in finlandese

    :

    asetuksen (EY) N:o 1982/2005 mukainen todistushakemus

    :

    in svedese

    :

    Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1982/2005.


    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 1983/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2005

    che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 novembre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1928/2005 della Commissione (2).

    (2)

    L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1928/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1928/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

    (2)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 42.


    ALLEGATO

    Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 6 dicembre 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

    Codice NC

    Denominazione

    Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

    In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

    Altri

    1701 99 10

    Zucchero bianco

    34,12

    34,12


    (1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/14


    REGOLAMENTO (CE) N. 1984/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2005

    che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

    (2)

    È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

    (3)

    A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

    (4)

    Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

    (5)

    Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 7 al 20 dicembre 2005.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

    (2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

    (3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

    (4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

    (5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


    ALLEGATO

    (EUR/100 pezzi)

    Periodo: dal 7 al 20 dicembre 2005

    Prezzi comunitari alla produzione

    Garofani a fiore singolo

    (standard)

    Garofani a fiore multiplo

    (spray)

    Rose a fiore grande

    Rose a fiore piccolo

     

    13,22

    12,44

    37,43

    13,27

    Prezzi comunitari all’importazione

    Garofani a fiore singolo

    (standard)

    Garofani a fiore multiplo

    (spray)

    Rose a fiore grande

    Rose a fiore piccolo

    Giordania


    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/16


    DIRETTIVA 2005/86/CE DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2005

    che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi stabiliti nell'allegato I della medesima.

    (2)

    All'atto dell'adozione della direttiva 2002/32/CE, la Commissione ha dichiarato che le disposizioni contemplate nell'allegato I della direttiva sarebbero state riesaminate sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsiasi diluizione dei prodotti contaminati e non conformi destinati all'alimentazione degli animali.

    (3)

    Il 2 febbraio 2005, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato, su richiesta della Commissione, un parere relativo al canfene clorurato quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.

    (4)

    Il canfene clorurato è un insetticida non sistemico che non è più utilizzato in molte parti del mondo. Le miscele di canfene clorurato hanno una composizione complessa e sono stati identificati almeno 202 congeneri diversi. A causa della sua persistenza e delle proprietà chimiche, il canfene clorurato è ancora riscontrabile nell'ambiente.

    (5)

    Mentre alcuni congeneri, come i CHB 32, costituenti essenziali delle miscele tecniche, sono soggetti ad una biotrasformazione relativamente veloce, altri congeneri come i CHB 26, 50 e 62 sono più persistenti e presentano un notevole bioaccumulo nella catena alimentare. I congeneri CH 26, 50 e 62 possono servire da indicatori della contaminazione di canfene clorurato. La presenza di CHB 32 è un indicatore di una recente contaminazione e potrebbe essere inclusa nei programmi di monitoraggio per individuare eventuali prassi fraudolente.

    (6)

    Le principali fonti d’esposizione al canfene clorurato nell’alimentazione degli animali sono l’olio di pesce e la farina di pesce. I mangimi per pesci, in particolare per le specie carnivore, possono contenere quantità considerevoli di farina di pesce e olio di pesce. Per gli altri animali, l’utilizzo di farina di pesce è esiguo e quindi la loro esposizione attraverso il mangime è minore.

    (7)

    I pesci sono più sensibili alla tossicità del canfene clorurato. L’assorbimento del canfene clorurato nei tessuti commestibili del pesce grasso è molto alto rispetto a quello di altri animali di allevamento. Il pesce, in particolare le specie ricche di lipidi, costituiscono la principale fonte di esposizione umana, mentre le altre fonti sono meno importanti.

    (8)

    È opportuno sostituire l’attuale tenore massimo generale di canfene clorurato in tutti i mangimi con un tenore massimo di canfene clorurato nell'olio di pesce, nella farina di pesce e nei mangimi per pesci, al fine di garantire che questi prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e degli animali. La sicurezza dei mangimi è stata migliorata con la notevole riduzione del tenore per gli alimenti per pesci somministrati direttamente ai pesci e sarà migliorata ulteriormente con un controllo mirato dell’applicazione del tenore nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali che costituiscono la fonte principale di esposizione al canfene clorurato.

    (9)

    L’attuale tenore massimo generale per il canfene clorurato non riflette gli attuali livelli di normale contaminazione di fondo nell’olio di pesce. È opportuno stabilire un livello massimo per l’olio di pesce prendendo in considerazione i livelli di base senza mettere in pericolo la salute pubblica e la salute degli animali. Tale livello massimo va riveduto alla luce della necessaria applicazione su scala più ampia dei procedimenti di decontaminazione.

    (10)

    Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/32/CE.

    (11)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).


    ALLEGATO

    L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato sostituendo la linea 19, Canfene clorurato (toxafene) con la dicitura seguente:

    Sostanze indesiderabili

    Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    «19.

    Canfene clorurato (toxafene) — somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (1)

    Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce

    0,02

    Olio di pesce (2)

    0,2

    Mangimi per pesci (2)

    0,05


    (1)  Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso “CHB” o “Parlar #”

    :

    CHB 26

    :

    2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octoclorobornano

    :

    CHB 50

    :

    2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonaclorobornano

    :

    CHB 62

    :

    2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.

    (2)  I tenori saranno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i contenuti massimi.»


    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/19


    DIRETTIVA 2005/87/CE DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2005

    che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi stabiliti nell’allegato I della medesima.

    (2)

    All’atto dell’adozione della direttiva 2002/32/CE la Commissione ha dichiarato che le disposizioni stabilite nell’allegato I della direttiva dovevano essere riesaminate sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsiasi diluizione dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali contaminati e non conformi.

    (3)

    Il 2 giugno 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo al piombo quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.

    (4)

    La contaminazione degli alimenti con il piombo è un questione di salute pubblica. Il piombo si accumula in certa misura nel tessuto dei reni e del fegato, i tessuti dei muscoli contengono quantità residue di piombo molto basse e il passaggio nel latte è limitato. Pertanto gli alimenti di origine animale non costituiscono una fonte importante di esposizione umana al piombo.

    (5)

    I bovini e gli ovini sembrano le specie animali più sensibili all’acuta tossicità del piombo. Sono state registrate singole intossicazioni, dovute all’ingerimento di alimenti provenienti da aree inquinate o all’ingerimento accidentale di fonti di piombo. I livelli registrati nelle materie prime per mangimi commercializzate nell’Unione europea non causano tuttavia sintomi clinici di tossicità.

    (6)

    Le attuali norme giuridiche relative al piombo nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono generalmente intese a garantire che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e la salute degli animali o non abbiano conseguenze dannose per la produzione animale.

    (7)

    I bovini e gli ovini sembrano essere le specie animali più sensibili e il foraggio verde è una componente essenziale della loro razione giornaliera; è importante effettuare una revisione in vista di un’eventuale ulteriore riduzione del livello massimo di piombo nel foraggio verde.

    (8)

    Inoltre, è opportuno stabilire un livello massimo del piombo per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale degli oligoelementi, degli agenti leganti e antiagglomeranti e per le premiscele. Il livello massimo stabilito per le premiscele tiene conto degli additivi con il livello massimo di piombo e non della sensibilità al piombo delle diverse specie animali. Per proteggere la salute pubblica e quella degli animali, il produttore di premiscele è tenuto quindi a garantire, oltre al rispetto dei livelli massimi per premiscele, che le istruzioni per l’uso delle premiscele siano conformi ai livelli massimi fissati per i mangimi complementari e i mangimi completi.

    (9)

    Il 22 settembre 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo al fluoro quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.

    (10)

    Il fluoruro si accumula particolarmente nei tessuti calcificanti. L’assorbimento nei tessuti commestibili, tra cui il latte e le uova, è invece limitato. Le concentrazioni di fluoruro negli alimenti di origine animale contribuiscono quindi solo marginalmente all’esposizione umana.

    (11)

    Nell’Unione europea i livelli del fluoruro nei pascoli, nell’erba e nei mangimi composti sono generalmente bassi e perciò l’esposizione degli animali al fluoruro è generalmente inferiore al livello che causa effetti nocivi. Tuttavia, in determinate aree geografiche e in particolare nelle vicinanze di siti industriali con forti emissioni di fluoruro, l’esposizione eccessiva al fluoro provoca anomalie ai denti ed alle ossa.

    (12)

    Le attuali norme giuridiche relative al fluoro nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono intese a garantire che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e la salute degli animali o non abbiano conseguenze dannose per la produzione animale.

    (13)

    Il procedimento di estrazione utilizzato influisce fortemente sul risultato analitico ed è quindi opportuno determinare la procedura di estrazione. Possono essere utilizzati procedimenti equivalenti con un’efficacia d’estrazione che risulti equivalente.

    (14)

    Il livello del fluoro in crostacei marini come il krill marino va modificato per tenere conto delle nuove tecniche di lavorazione volte a migliorare la qualità nutritiva e a ridurre la perdita di biomassa che determina anch’essa livelli più alti di fluoro nel prodotto finale.

    (15)

    La direttiva 84/547/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1984, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (3) stabilisce un tenore massimo per il fluoro nella vermiculite (E 561). Il campo d’applicazione della direttiva 2002/32/CE prevede la possibilità di stabilire livelli massimi di sostanze indesiderabili negli additivi per mangimi e le norme che disciplinano le sostanze indesiderabili vanno raccolte in un testo unico per ottenere una maggiore chiarezza.

    (16)

    Il 2 giugno 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo al cadmio quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali.

    (17)

    La contaminazione degli alimenti con il cadmio è una questione di salute pubblica. L’accumulo di cadmio nei tessuti animali dipende dalla concentrazione nella dieta e dalla durata di esposizione. La durata di vita relativamente breve di animali come il pollame e i suini da ingrasso rende minimo il rischio di concentrazioni indesiderabili di cadmio nei tessuti commestibili di questi animali. I ruminanti e i cavalli possono invece essere esposti per tutta la vita al cadmio presente nei pascoli. In diverse regioni ciò può portare ad un accumulo indesiderabile di cadmio soprattutto nei reni.

    (18)

    Il cadmio è tossico per tutte le specie animali. Nella maggior parte delle specie di animali domestici, compresi i suini che sono considerati la specie più sensibile, è improbabile che si manifestino sintomi clinici evidenti se la concentrazione di cadmio nella dieta resta inferiore a 5 mg/kg.

    (19)

    Le attuali norme giuridiche relative al cadmio nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono intese a garantire che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e la salute degli animali o non abbiano conseguenze dannose per la produzione animale.

    (20)

    Attualmente non esiste un tenore massimo per il mangime degli animali da compagnia e per le materie prime per mangimi di origine minerale diversi dai fosfati. Occorre fissare un livello massimo per questi prodotti destinati all’alimentazione degli animali. L’attuale livello massimo del cadmio per il mangime per pesci va modificato per tener conto degli sviluppi recenti realizzati nell’elaborazione di mangimi per pesci contenenti una proporzione più elevata di olio di pesce e di farina di pesce. Inoltre, occorre stabilire un livello massimo del cadmio per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale degli oligoelementi, degli agenti leganti e antiagglomeranti e per le premiscele. Il livello massimo stabilito per le premiscele tiene conto degli additivi con il livello massimo di cadmio e non della sensibilità al cadmio delle diverse specie animali. Come previsto nell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003, per proteggere la salute pubblica e la salute degli animali, il produttore di premiscele è tenuto a garantire, oltre al rispetto dei livelli massimi per premiscele, che le istruzioni per l’uso delle premiscele siano conformi ai livelli massimi fissati per i mangimi complementari e i mangimi completi.

    (21)

    Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/32/CEE e la decisione 84/547/CEE.

    (22)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Fatte salve le altre condizioni indicate nella direttiva 70/524/CEE relative all’autorizzazione dell’additivo vermiculite, appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti e dei coagulanti, il contenuto massimo di fluoro deve essere conforme a quanto stabilito nell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

    (2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

    (3)  GU L 297 del 15.11.1984, pag. 40.


    ALLEGATO

    L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come segue.

    1)

    La riga 2, piombo, è sostituita dal testo seguente:

    Sostanze indesiderabili

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    «2.

    Piombo (1)

    Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

    10

    – foraggio verde (2)

    30 (3)

    – fosfati e alghe marine calcaree

    15

    – carbonato di calcio

    20

    – lieviti

    5

    Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

    100

    – ossido di zinco

    400 (3)

    – ossido manganoso, carbonato di ferro, carbonato di rame

    200 (3)

    Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, ad eccezione di:

    30 (3)

    – clinoptilolite di origine vulcanica

    60 (3)

    Premiscele

    200 (3)

    Mangimi complementari, ad eccezione di:

    10

    – mangimi minerali

    15

    Mangimi completi

    5

    2)

    La riga 3, fluoro, è sostituita dal testo seguente:

    Sostanze indesiderabili

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    «3.

    Fluoro (4)

    Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

    150

    – mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino

    500

    – crostacei marini come il krill marino

    3 000

    – fosfati

    2 000

    – carbonato di calcio

    350

    – ossido di magnesio

    600

    – alghe marine calcaree

    1 000

    Vermiculite (E 561)

    3 000 (5)

    Mangimi complementari

     

    – contenenti ≤ 4 % fosforo

    500

    – contenenti > 4 % fosforo

    125 per 1 % fosforo

    Mangimi completi, ad eccezione di:

    150

    – mangimi completi per bovini, ovini e caprini

     

    – – durante l’allattamento

    30

    – – altri

    50

    – mangimi completi per suini

    100

    – mangimi completi per pollame

    350

    – mangimi completi per pulcini

    250

    3)

    La riga 6, cadmio, è sostituita dal testo seguente:

    Sostanze indesiderabili

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    «6.

    Cadmio (4)

    Materie prime per mangimi di origine vegetale

    1

    Materie prime per mangimi di origine animale

    2

    Materie prime per mangimi di origine minerale

    2

    – fosfati

    10

    Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

    10

    – ossido di rame, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato

    30 (7)

    Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

    2

    Premiscele

    15 (7)

    Mangimi minerali

     

    – contenenti ≤ 7 % fosforo

    5

    – contenenti ≥ 7 % fosforo

    0,75 per 1 % fosforo, con un massimo di 7,5

    Alimenti composti per animali di compagnia

    2

    Altri mangimi complementari

    0,5

    Mangimi completi per bovini, ovini e caprini e mangimi per pesci, ad eccezione di:

    1

    – mangimi completi per animali da compagnia

    2

    – mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti e altri mangimi completi

    0,5


    (1)  I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

    (2)  Il foraggio verde comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc.

    (3)  I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

    (4)  I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido idroclorico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

    (5)  I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

    (6)  I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del cadmio, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

    (7)  I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»


    II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

    Consiglio

    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/25


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 1o dicembre 2005

    che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

    (2005/866/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

    vista la raccomandazione BCE/2005/10 della Banca centrale europea, del 26 ottobre 2005, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'eurosistema è verificata da revisori esterni indipendenti, proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.

    (2)

    Il mandato degli attuali revisori esterni della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland è scaduto e non sarà rinnovato. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

    (3)

    La Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ha selezionato Deloitte & Touche come propri revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 e la BCE ritiene che essi posseggano i requisiti necessari per la nomina.

    (4)

    Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il mandato di tali revisori esterni sia di tre anni e possa essere prorogato.

    (5)

    È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nella decisione 1999/70/CE, all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Deloitte & Touche sono accettati come revisori esterni della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, per un periodo di tre anni prorogabile.»

    Articolo 2

    La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. MICHAEL


    (1)  GU C 277 del 10.11.2005, pag. 30.

    (2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/512/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 20).


    Commissione

    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/26


    DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO CE-ANDORRA

    del 10 ottobre 2005

    (2005/867/CE)

    IL COMITATO MISTO,

    visto l’accordo in forma di uno scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (1), firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990, in particolare l’articolo 17,

    visto il protocollo sulle questioni veterinarie complementare all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (2), firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997, in particolare l’articolo 2,

    considerando quanto segue:

    Nella riunione svoltasi ad Andorra il 25 e 26 gennaio 2005, il sottogruppo veterinario del comitato misto CE-Andorra, istituito conformemente all’articolo 2 del protocollo sulle questioni veterinarie, complementare all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, ha raccomandato l'approvazione di un elenco supplementare di disposizioni comunitarie in materia veterinaria, che dovranno essere applicate da Andorra, in aggiunta alla normativa veterinaria della Comunità fissata nelle decisioni n. 2/1999 (3), n. 1/2001 (4) e n. 2/2003 (5) del comitato misto CE-Andorra. Il recepimento e l’applicazione da parte di Andorra della normativa veterinaria comunitaria, fissata in questo elenco, avverrà entro 18 mesi dalla data di adozione della presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   Andorra si impegna a recepire e ad applicare le disposizioni comunitarie stabilite nell’allegato della presente decisione entro 18 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

    2.   Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6), Andorra è tenuta a recepire e ad applicare le sole disposizioni relative alla sicurezza alimentare. La partecipazione di Andorra al sistema di allarme rapido, stabilito dall’articolo 50, paragrafo 6, dello stesso regolamento, viene avviata dalla data di recepimento nella legislazione di Andorra e di applicazione delle misure citate.

    3.   Andorra trasmette alla Commissione e all’autorità competente degli Stati membri gli elenchi dei centri approvati a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7).

    4.   Gli stabilimenti di Andorra sono soggetti alle ispezioni comunitarie analogamente a quelli della Comunità, a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004. Andorra presenta per approvazione i suoi piani ufficiali di controlli, previsti al titolo V dello stesso regolamento, al sottogruppo veterinario istituito a norma dell’articolo 2 del protocollo sulle questioni veterinarie. Ulteriori aggiornamenti del piano in questione sono notificati ed approvati dalla Commissione che informa gli Stati membri nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    5.   Andorra conclude un accordo con la Francia e la Spagna per quanto concerne i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e l’applicazione del provvedimento di isolamento sotto controllo ufficiale, previsto al terzo comma, lettera b), dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8). Per applicare il provvedimento di cui all’articolo 15 dello stesso regolamento, Andorra utilizza i laboratori designati dalla decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (9). Andorra è tolta dalla sezione 2 e inserita nella sezione 1 della parte B dell’allegato II di tale regolamento.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2005.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

    Per il Comitato misto

    Il presidente

    Juli MINOVES


    (1)  GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

    (2)  GU L 148 del 6.6.1997, pag. 16.

    (3)  GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84.

    (4)  GU L 33 del 2.2.2002, pag. 35.

    (5)  GU L 269 del 21.10.2003, pag. 28.

    (6)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

    (7)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (8)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4).

    (9)  GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/656/CE (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 63).


    ALLEGATO

    I riferimenti a questi testi fondamentali vanno intesi come comprensivi di riferimenti a tutti gli emendamenti e alle modalità di esecuzione

    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi generali e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1).

    Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2).

    Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3).

    Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

    Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai contolli intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5).

    Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio (6).

    Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (7).

    Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie bovina e caprina e che emenda il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (8).

    Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (9).


    (1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (6)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

    (7)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

    (8)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

    (9)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.


    Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

    6.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/29


    AZIONE COMUNE 2005/868/PESC DEL CONSIGLIO

    del 1o dicembre 2005

    che modifica l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) per quanto riguarda l’istituzione di un progetto di assistenza tecnica relativo al miglioramento della catena dei pagamenti del ministero della Difesa nella RDC

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 25, terzo comma, l’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In seguito ad un invito ufficiale del governo della RDC in data 26 aprile 2005, il Consiglio ha adottato, il 2 maggio 2005, l’azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (1), denominata «EUSEC RD Congo».

    (2)

    La missione EUSEC RD Congo è volta ad apportare un sostegno concreto in materia di integrazione dell’esercito congolese e di buon governo in materia di sicurezza, compreso in materia di controllo e di gestione finanziaria e di bilancio, di status della funzione militare, di formazione, di aggiudicazione degli appalti pubblici, di contabilità e di sorveglianza finanziaria. L’articolo 2 di detta azione comune prevede che la missione EUSEC RD Congo individui e contribuisca all’elaborazione dei vari progetti e delle differenti opzioni cui l’Unione europea e/o gli Stati membri potranno decidere di dare un sostegno in tale settore.

    (3)

    In seguito ad una richiesta del governo congolese in data 19 luglio 2005 in materia di sostegno tecnico e logistico in vista dell’ammodernamento del sistema di gestione del personale e delle finanze delle Forze armate della RDC, la missione EUSEC RD Congo ha elaborato un progetto di programma di assistenza tecnica volto in particolare ad ammodernare la catena dei pagamenti del ministero della Difesa nella RDC.

    (4)

    Il segretario generale/alto rappresentante ha comunicato al governo congolese, con lettera in data 11 novembre 2005, l’intenzione dell’Unione europea di istituire il progetto di assistenza tecnica volto ad ammodernare detta catena dei pagamenti.

    (5)

    Il 21 novembre 2005, il Consiglio ha approvato il concetto generale relativo all’istituzione di un progetto di assistenza tecnica relativo all’ammodernamento di detta catena dei pagamenti. Il progetto dovrebbe essere stabilito come un’entità distinta nel quadro della missione EUSEC RD Congo.

    (6)

    Il progetto di catena dei pagamenti si colloca nel mandato e negli obiettivi della missione EUSEC RD Congo, missione a carattere civile, ma, tenuto conto della struttura e delle modalità di esecuzione del progetto, come pure del numero di persone e dei finanziamenti richiesti, occorre modificare l’azione comune 2005/355/PESC.

    (7)

    Occorrerebbe che paesi terzi partecipassero al progetto conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

    (8)

    Il personale impiegato nella RDC nel quadro del progetto relativo all’ammodernamento della catena dei pagamenti beneficerà delle disposizioni relative allo statuto del personale in vigore per il personale già impiegato nella missione EUSEC RD Congo.

    (9)

    Il progetto sarà condotto nel contesto di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ledere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune quali figurano all’articolo 11 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    L’azione comune 2005/355/PESC è modificata come segue.

    1)

    All’articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

    «Nel quadro del mandato descritto al primo comma e nell’ambito della missione è istituito un progetto di assistenza tecnica relativo all’ammodernamento della catena dei pagamenti del ministero della Difesa nella RDC, qui di seguito “progetto di catena dei pagamenti”, per assolvere le funzioni definite nel concetto generale relativo al progetto.»

    2)

    All’articolo 3, è aggiunta la seguente lettera:

    «c)

    una squadra incaricata del progetto di catena dei pagamenti composta di:

    un capo progetto, di base a Kinshasa, nominato dal capomissione e posto sotto la sua autorità,

    una divisione “consulenza, perizia e realizzazione”, di base a Kinshasa, composta di personale non distaccato presso i comandi delle brigate integrate, compreso un gruppo mobile di esperti che partecipano al controllo del personale militare delle brigate integrate, e

    esperti distaccati presso i comandi delle brigate integrate.»

    3)

    È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 8 bis

    Partecipazione di paesi terzi al progetto di catena dei pagamenti

    1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’UE e il quadro istituzionale unico della stessa, paesi terzi possono essere invitati a contribuire al progetto di catena dei pagamenti, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione contro i rischi gravi, le indennità e le spese di viaggio per e dalla RDC e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti del progetto di catena dei pagamenti.

    2.   I paesi terzi che apportano un contributo al progetto hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri dell’UE.

    3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

    4.   Le modalità precise concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo concluso in conformità della procedura di cui all’articolo 24 del trattato. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest’ultima. Se l’UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito del progetto di catena dei pagamenti.»

    4)

    È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 9 bis

    Disposizioni speciali relative al finanziamento del progetto di catena dei pagamenti

    1.   Per il periodo fino al 15 febbraio 2006, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    le spese operative legate al progetto di catena dei pagamenti sono finanziate esclusivamente con contributi di Stati membri, il cui elenco è riportato in allegato, ognuno per l’importo ivi figurante. L’importo di riferimento finanziario è di 900 000 EUR.

    Le spese seguenti sono, inter alia, finanziate mediante detti contributi:

    spese di personale (indennità giornaliere ed indennità speciali, retribuzioni e copertura sociale del personale assunto localmente, spese per assistenza sanitaria, viaggi aerei e indennità di spostamento nella RDC e nella regione, viaggi aerei ufficiali),

    spese per l’istituzione ed il funzionamento (noleggio/acquisto e uso di veicoli, acquisto di attrezzature informatiche e manutenzione, attrezzature di telecomunicazione e manutenzione, affitto di uffici e servizi connessi, materiale per ufficio, attrezzature varie, servizi di sicurezza, spese di rappresentanza, spese di trasporto aereo),

    costi amministrativi, compresi i costi di audit e le spese bancarie;

    b)

    fatto salvo il carattere civile della missione, gli Stati membri contributori elencati in allegato possono, ai fini della presente azione comune, in vista delle richieste di contributo, della raccolta e della gestione dei fondi corrispondenti, della relativa utilizzazione e controllo e degli accordi amministrativi necessari, avvalersi in particolare del personale del meccanismo previsto dalla decisione 2004/197/PESC (2), a titolo eccezionale, fino al 15 febbraio 2006 e, visto che il progetto sarà finanziato conformemente al paragrafo 2, a partire dal 16 febbraio 2006. Il bilancio di tale meccanismo non sarà pregiudicato;

    c)

    le previsioni di entrate e spese sono stabilite in un bilancio del progetto di catena di pagamenti in vista del finanziamento del periodo fino al 15 febbraio 2006;

    d)

    in nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o del segretario generale del Consiglio o del meccanismo di cui alla precedente lettera b) può essere impegnata da uno Stato membro contributore elencato in allegato a seguito del ricorso a tale meccanismo.

    2.   Per il periodo dal 16 febbraio al 2 maggio 2006, le spese operative legate al progetto di catena dei pagamenti sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea secondo le disposizioni seguenti:

    a)

    l’importo di riferimento finanziario è pari a 940 000 EUR;

    b)

    le spese sono amministrate conformemente alle procedure e alle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, con l’eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d’appalto;

    c)

    il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del contratto menzionato all’articolo 5;

    d)

    le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.

    5)

    È aggiunto il seguente allegato:

    «ALLEGATO

    Elenco dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a)

    Belgio

    175 000 EUR

    Francia

    175 000 EUR

    Lussemburgo

    50 000 EUR

    Paesi Bassi

    150 000 EUR

    Regno Unito

    175 000 EUR

    Svezia

    175 000 EUR».

    Articolo 2

    La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Articolo 3

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20.

    (2)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).»


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