This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document L:2005:315:FULL
Official Journal of the European Union, L 315, 01 December 2005
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 315, 01 dicembre 2005
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 315, 01 dicembre 2005
ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
Commissione |
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [notificata con il numero C(2005) 4580] ( 1 ) |
|
|
* |
|
|
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1958/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
50,9 |
204 |
30,1 |
|
999 |
40,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
138,0 |
204 |
51,4 |
|
999 |
94,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
119,0 |
204 |
79,5 |
|
999 |
99,3 |
|
0805 20 10 |
204 |
57,3 |
624 |
79,3 |
|
999 |
68,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
72,0 |
624 |
107,8 |
|
999 |
89,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
65,9 |
220 |
47,3 |
|
999 |
56,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
68,7 |
400 |
94,4 |
|
404 |
89,9 |
|
720 |
63,0 |
|
999 |
79,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
73,0 |
400 |
92,7 |
|
720 |
49,3 |
|
999 |
71,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1959/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o dicembre 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o dicembre 2005
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
35,00 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
56,16 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
56,16 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
35,00 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 15.11.2005-29.11.2005
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 20,29 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 28,74 EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1960/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,547 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1961/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2005
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento. |
(2) |
L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).
ALLEGATO
Rubrica |
Designazione delle merci |
Livello dei valori unitari/100 kg netto |
|||||||
Merci, varietà, codici NC |
EUR LTL SEK |
CYP LVL GBP |
CZK MTL |
DKK PLN |
EEK SIT |
HUF SKK |
|||
1.10 |
Patate di primizia 0701 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
1.30 |
Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19 |
23,69 |
13,59 |
689,00 |
176,73 |
370,67 |
5 959,69 |
||
81,80 |
16,49 |
10,17 |
92,76 |
5 674,47 |
911,00 |
||||
224,22 |
16,19 |
|
|
|
|
||||
1.40 |
Agli 0703 20 00 |
154,28 |
88,48 |
4 487,06 |
1 150,93 |
2 413,95 |
38 812,09 |
||
532,70 |
107,39 |
66,23 |
604,10 |
36 954,57 |
5 932,82 |
||||
1 460,21 |
105,43 |
|
|
|
|
||||
1.50 |
Porri ex 0703 90 00 |
70,37 |
40,36 |
2 046,64 |
524,96 |
1 101,05 |
17 702,98 |
||
242,97 |
48,98 |
30,21 |
275,54 |
16 855,73 |
2 706,08 |
||||
666,03 |
48,09 |
|
|
|
|
||||
1.60 |
Cavolfiori 0704 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.80 |
Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10 |
56,64 |
32,48 |
1 647,32 |
422,53 |
886,22 |
14 248,92 |
||
195,57 |
39,43 |
24,32 |
221,78 |
13 566,98 |
2 178,09 |
||||
536,08 |
38,71 |
|
|
|
|
||||
1.90 |
Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
1.100 |
Cavoli cinesi ex 0704 90 90 |
104,01 |
59,65 |
3 025,03 |
775,91 |
1 627,40 |
26 165,80 |
||
359,13 |
72,40 |
44,65 |
407,26 |
24 913,52 |
3 999,70 |
||||
984,42 |
71,08 |
|
|
|
|
||||
1.110 |
Lattughe a cappuccio 0705 11 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.130 |
Carote ex 0706 10 00 |
30,30 |
17,38 |
881,25 |
226,04 |
474,09 |
7 622,57 |
||
104,62 |
21,09 |
13,01 |
118,64 |
7 257,76 |
1 165,19 |
||||
286,78 |
20,71 |
|
|
|
|
||||
1.140 |
Ravanelli ex 0706 90 90 |
117,45 |
67,36 |
3 415,92 |
876,18 |
1 837,69 |
29 546,90 |
||
405,53 |
81,76 |
50,42 |
459,89 |
28 132,80 |
4 516,54 |
||||
1 111,63 |
80,27 |
|
|
|
|
||||
1.160 |
Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00 |
464,53 |
266,41 |
13 510,30 |
3 465,37 |
7 268,27 |
116 861,01 |
||
1 603,92 |
323,36 |
199,42 |
1 818,90 |
111 268,10 |
17 863,38 |
||||
4 396,61 |
317,46 |
|
|
|
|
||||
1.170 |
Fagioli: |
|
|
|
|
|
|
||
1.170.1 |
|
119,30 |
68,42 |
3 469,71 |
889,98 |
1 866,63 |
30 012,23 |
||
411,92 |
83,04 |
51,22 |
467,13 |
28 575,86 |
4 587,67 |
||||
1 129,14 |
81,53 |
|
|
|
|
||||
1.170.2 |
|
151,09 |
86,65 |
4 394,30 |
1 127,13 |
2 364,04 |
38 009,71 |
||
521,68 |
105,17 |
64,86 |
591,61 |
36 190,59 |
5 810,17 |
||||
1 430,02 |
103,25 |
|
|
|
|
||||
1.180 |
Fave ex 0708 90 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.190 |
Carciofi 0709 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.200 |
Asparagi: |
|
|
|
|
|
|
||
1.200.1 |
|
235,65 |
135,15 |
6 853,78 |
1 757,98 |
3 687,19 |
59 283,63 |
||
813,67 |
164,04 |
101,17 |
922,73 |
56 446,35 |
9 062,10 |
||||
2 230,40 |
161,05 |
|
|
|
|
||||
1.200.2 |
|
498,74 |
286,03 |
14 505,47 |
3 720,63 |
7 803,65 |
125 469,03 |
||
1 722,06 |
347,18 |
214,11 |
1 952,88 |
119 464,15 |
19 179,20 |
||||
4 720,46 |
340,84 |
|
|
|
|
||||
1.210 |
Melanzane 0709 30 00 |
106,53 |
61,09 |
3 098,32 |
794,71 |
1 666,83 |
26 799,75 |
||
367,83 |
74,16 |
45,73 |
417,13 |
25 517,13 |
4 096,61 |
||||
1 008,27 |
72,80 |
|
|
|
|
||||
1.220 |
Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 |
138,52 |
79,44 |
4 028,72 |
1 033,36 |
2 167,37 |
34 847,48 |
||
478,28 |
96,42 |
59,47 |
542,39 |
33 179,70 |
5 326,79 |
||||
1 311,05 |
94,66 |
|
|
|
|
||||
1.230 |
Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10 |
334,34 |
191,74 |
9 723,94 |
2 494,18 |
5 231,28 |
84 109,91 |
||
1 154,41 |
232,73 |
143,53 |
1 309,14 |
80 084,46 |
12 857,04 |
||||
3 164,43 |
228,49 |
|
|
|
|
||||
1.240 |
Peperoni 0709 60 10 |
133,88 |
76,78 |
3 893,74 |
998,74 |
2 094,75 |
33 679,97 |
||
462,26 |
93,19 |
57,47 |
524,22 |
32 068,06 |
5 148,32 |
||||
1 267,13 |
91,49 |
|
|
|
|
||||
1.250 |
Finocchi 0709 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.270 |
Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10 |
83,07 |
47,64 |
2 416,07 |
619,72 |
1 299,80 |
20 898,47 |
||
286,83 |
57,83 |
35,66 |
325,28 |
19 898,28 |
3 194,54 |
||||
786,25 |
56,77 |
|
|
|
|
||||
2.10 |
Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.30 |
Ananas, freschi ex 0804 30 00 |
46,27 |
26,54 |
1 345,72 |
345,18 |
723,97 |
11 640,19 |
||
159,76 |
32,21 |
19,86 |
181,18 |
11 083,10 |
1 779,32 |
||||
437,93 |
31,62 |
|
|
|
|
||||
2.40 |
Avocadi, freschi ex 0804 40 00 |
161,39 |
92,56 |
4 693,85 |
1 203,97 |
2 525,20 |
40 600,76 |
||
557,25 |
112,34 |
69,28 |
631,94 |
38 657,63 |
6 206,23 |
||||
1 527,50 |
110,29 |
|
|
|
|
||||
2.50 |
Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.60 |
Arance dolci, fresche: |
|
|
|
|
|
|
||
2.60.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |
|
|
|
|
|
|
||
2.70.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.4 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.85 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90 |
107,37 |
61,58 |
3 122,81 |
801,00 |
1 680,01 |
27 011,60 |
||
370,73 |
74,74 |
46,09 |
420,43 |
25 718,84 |
4 128,99 |
||||
1 016,24 |
73,38 |
|
|
|
|
||||
2.90 |
Pompelmi e pomeli, freschi: |
|
|
|
|
|
|
||
2.90.1 |
|
73,57 |
42,19 |
2 139,76 |
548,84 |
1 151,15 |
18 508,41 |
||
254,03 |
51,21 |
31,58 |
288,08 |
17 622,61 |
2 829,20 |
||||
696,33 |
50,28 |
|
|
|
|
||||
2.90.2 |
|
82,20 |
47,14 |
2 390,81 |
613,24 |
1 286,21 |
20 679,93 |
||
283,83 |
57,22 |
35,29 |
321,88 |
19 690,20 |
3 161,14 |
||||
778,03 |
56,18 |
|
|
|
|
||||
2.100 |
Uva da tavola 0806 10 10 |
208,65 |
119,66 |
6 068,25 |
1 556,50 |
3 264,59 |
52 488,95 |
||
720,41 |
145,24 |
89,57 |
816,97 |
49 976,86 |
8 023,46 |
||||
1 974,77 |
142,59 |
|
|
|
|
||||
2.110 |
Cocomeri 0807 11 00 |
40,20 |
23,05 |
1 169,18 |
299,89 |
628,99 |
10 113,11 |
||
138,80 |
27,98 |
17,26 |
157,41 |
9 629,11 |
1 545,89 |
||||
380,48 |
27,47 |
|
|
|
|
||||
2.120 |
Meloni: |
|
|
|
|
|
|
||
2.120.1 |
|
53,41 |
30,63 |
1 553,28 |
398,41 |
835,63 |
13 435,55 |
||
184,40 |
37,18 |
22,93 |
209,12 |
12 792,53 |
2 053,76 |
||||
505,48 |
36,50 |
|
|
|
|
||||
2.120.2 |
|
88,07 |
50,51 |
2 561,37 |
656,99 |
1 377,96 |
22 155,24 |
||
304,08 |
61,30 |
37,81 |
344,84 |
21 094,90 |
3 386,65 |
||||
833,54 |
60,19 |
|
|
|
|
||||
2.140 |
Pere: |
|
|
|
|
|
|
||
2.140.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.140.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.150 |
Albicocche 0809 10 00 |
359,79 |
206,34 |
10 464,00 |
2 684,00 |
5 629,42 |
90 511,19 |
||
1 242,27 |
250,45 |
154,46 |
1 408,78 |
86 179,37 |
13 835,54 |
||||
3 405,26 |
245,88 |
|
|
|
|
||||
2.160 |
Ciliege 0809 20 95 0809 20 05 |
882,30 |
506,00 |
25 660,81 |
6 581,96 |
13 805,00 |
221 960,21 |
||
3 046,41 |
614,17 |
378,77 |
3 454,73 |
211 337,32 |
33 928,85 |
||||
8 350,70 |
602,96 |
|
|
|
|
||||
2.170 |
Pesche 0809 30 90 |
178,74 |
102,51 |
5 198,44 |
1 333,39 |
2 796,65 |
44 965,29 |
||
617,15 |
124,42 |
76,73 |
699,87 |
42 813,28 |
6 873,40 |
||||
1 691,71 |
122,15 |
|
|
|
|
||||
2.180 |
Pesche noci ex 0809 30 10 |
377,00 |
216,21 |
10 964,59 |
2 812,40 |
5 898,73 |
94 841,24 |
||
1 301,70 |
262,43 |
161,84 |
1 476,17 |
90 302,19 |
14 497,44 |
||||
3 568,17 |
257,64 |
|
|
|
|
||||
2.190 |
Prugne 0809 40 05 |
343,34 |
196,91 |
9 985,69 |
2 561,31 |
5 372,10 |
86 373,99 |
||
1 185,48 |
239,00 |
147,40 |
1 344,38 |
82 240,18 |
13 203,13 |
||||
3 249,61 |
234,64 |
|
|
|
|
||||
2.200 |
Fragole 0810 10 00 |
425,49 |
244,02 |
12 374,96 |
3 174,16 |
6 657,47 |
107 040,57 |
||
1 469,13 |
296,18 |
182,66 |
1 666,05 |
101 917,67 |
16 362,23 |
||||
4 027,14 |
290,78 |
|
|
|
|
||||
2.205 |
Lamponi 0810 20 10 |
915,45 |
525,01 |
26 625,01 |
6 829,27 |
14 323,71 |
230 300,31 |
||
3 160,87 |
637,25 |
393,00 |
3 584,54 |
219 278,27 |
35 203,71 |
||||
8 664,48 |
625,62 |
|
|
|
|
||||
2.210 |
Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30 |
1 455,44 |
834,69 |
42 330,02 |
10 857,58 |
22 772,69 |
366 145,04 |
||
5 025,34 |
1 013,13 |
624,82 |
5 698,92 |
348 621,54 |
55 968,95 |
||||
13 775,30 |
994,65 |
|
|
|
|
||||
2.220 |
Kiwis («Actinidia chinensis Planch».) 0810 50 00 |
129,54 |
74,29 |
3 767,53 |
966,37 |
2 026,85 |
32 588,28 |
||
447,27 |
90,17 |
55,61 |
507,23 |
31 028,62 |
4 981,45 |
||||
1 226,05 |
88,53 |
|
|
|
|
||||
2.230 |
Melagrane ex 0810 90 95 |
189,30 |
108,56 |
5 505,51 |
1 412,16 |
2 961,85 |
47 621,45 |
||
653,60 |
131,77 |
81,27 |
741,21 |
45 342,31 |
7 279,42 |
||||
1 791,64 |
129,37 |
|
|
|
|
||||
2.240 |
Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95 |
183,70 |
105,35 |
5 342,71 |
1 370,40 |
2 874,27 |
46 213,21 |
||
634,28 |
127,87 |
78,86 |
719,29 |
44 001,47 |
7 064,15 |
||||
1 738,66 |
125,54 |
|
|
|
|
||||
2.250 |
Litchi ex 0810 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1962/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1o e il 16 giugno 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
A partire dal 17 giugno 2005, il regolamento (CE) n. 909/2005 della Commissione, del 16 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), non prevede più restituzioni alle esportazioni per le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3). |
(2) |
A norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a ricorrere ad una procedura secondo la quale il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione applicabile ai prodotti imbarcati mensilmente nell’ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 del medesimo regolamento è l’ultimo giorno del mese. Non è pertanto possibile determinare il tasso di restituzione applicabile alle consegne di latte e di prodotti lattiero-caseari effettuate secondo tale procedura dal 1o al 16 giugno 2005. |
(3) |
Il diritto alle restituzioni per le consegne effettuate secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 909/2005, deve restare impregiudicato. Per determinare il tasso di restituzione applicabile, occorre pertanto stabilire la data da prendere in considerazione a tale fine, in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, effettuate dal 1o al 16 giugno 2005 secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del suddetto regolamento, il giorno preso in considerazione è il 16 giugno 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 154 del 17.6.2005, pag. 10.
(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1963/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(2) |
L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(3) |
L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi. |
(4) |
Nella settimana dal 21 al 25 novembre 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India. |
(5) |
La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 21 al 25 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP–INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005 |
Limite |
Barbados |
100 |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
100 |
|
Figi |
100 |
|
Guiana |
100 |
|
India |
100 |
|
Costa d'Avorio |
100 |
|
Giamaica |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
100 |
|
Maurizio |
100 |
|
Mozambico |
0 |
Raggiunto |
S. Cristoforo e Nevis |
100 |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzania |
100 |
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
Zambia |
100 |
|
Zimbabwe |
100 |
Raggiunto |
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005 |
Limite |
India |
100 |
|
ACP |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005 |
Limite |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
Cuba |
100 |
|
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2005
relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
[notificata con il numero C(2005) 4580]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/849/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 maggio 2002, è stata conclusa una convenzione multilaterale, di seguito “convenzione”, tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e altri Stati associati. La convenzione è stata allegata alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2), con la quale la Commissione ha fissato la data a partire dalla quale gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati che hanno firmato la convenzione e che vi sono soggetti. La convenzione è stata successivamente estesa ad altri paesi con l’adozione dell’addendum n. 1. |
(2) |
Il 26 maggio 2005, gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera hanno firmato l’addendum n. 2 alla convenzione, con il quale la convenzione è stata estesa all’ufficio nazionale di assicurazione di Andorra. L’addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra e che sono soggetti all’addendum. |
(3) |
Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 72/166/CEE tra gli Stati membri e Andorra, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A partire dal 1o gennaio 2006, gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra e che sono soggetti all’addendum n. 2 del 26 maggio 2005 alla convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati.
Articolo 2
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).
(2) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 23.
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2005
che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada
[notificata con il numero C(2005) 4526]
(I testi in lingua spagnola, greca, italiana, maltese e portoghese sono i soli facenti fede)
(2005/850/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, i tuberi-seme di patata originari del Canada non possono essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, secondo la medesima direttiva, si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi. |
(2) |
La decisione 2003/61/CE della Commissione (2) autorizza una deroga per l’importazione di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, subordinatamente a condizioni specifiche. |
(3) |
Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga. |
(4) |
La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la medesima continua ad applicarsi. |
(5) |
Le deroghe previste nella decisione 2003/61/CE dovrebbero essere estese ai nuovi Stati membri in cui esistono condizioni climatiche simili a quelle citate nella decisione. |
(6) |
La decisione 2003/61/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/61/CE è modificata come segue:
1) |
All’articolo 1, paragrafo 1, le parole «La Grecia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna» sono sostituite da «La Grecia, la Spagna, l’Italia, Cipro, Malta e il Portogallo». |
2) |
All’articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue:
|
3) |
All’articolo 8 vanno aggiunti i seguenti porti:
|
4) |
All’articolo 10, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che usufruisce della presente deroga comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno in cui l’importazione ha luogo, le informazioni utili ai fini dell’organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati.» |
5) |
All’articolo 14, il secondo e terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti: «Anteriormente al 1o giugno di ogni anno in cui ha luogo l’importazione, gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi (partite di tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all’articolo 10. Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità dell’articolo 10, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o giugno di ogni anno». |
6) |
All’articolo 15, il «31 marzo 2005» è sostituito da «31 marzo 2008». |
Articolo 2
La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).
(2) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 31.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/20 |
DECISIONE 2005/851/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2005
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione. |
(2) |
A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 23 febbraio 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi. |
(3) |
L’accordo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
ACCORDO
tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
L’UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
IL CANADA,
dall’altra,
in appresso denominate «le parti»,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi. |
(2) |
Il Consiglio europeo riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha convenuto le modalità di consultazione e di cooperazione fra l’Unione europea e il Canada nella gestione delle crisi. |
(3) |
L’Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. Il Canada può accettare l’invito dell’Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l’Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dal Canada. |
(4) |
Se l’Unione europea decide di intraprendere un’operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, il Canada può esprimere l’intenzione di principio di partecipare all’operazione. |
(5) |
Le condizioni generali per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale eventuale partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione. |
(6) |
Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l’autonomia decisionale dell’Unione europea né la natura specifica delle decisioni del Canada di partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Decisioni relative alla partecipazione
1. In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare il Canada a partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, e una volta che il Canada ha deciso in linea di principio di partecipare, il Canada informa l’Unione europea in merito al contributo proposto.
2. Se l’Unione europea ha deciso di intraprendere un’operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, il Canada informa l’Unione europea dell’eventuale intenzione di partecipare all’operazione e successivamente fornisce indicazioni circa il contributo previsto.
3. La valutazione da parte dell’Unione europea del contributo del Canada è condotta in consultazione con il Canada.
4. L’Unione europea comunica tempestivamente al Canada per iscritto il risultato della valutazione per assicurarne la partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.
Articolo 2
Contesto
1. Il Canada aderisce all’azione comune con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’UE condurrà un’operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di modificare o di prorogare il mandato dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. La partecipazione del Canada ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.
Articolo 3
Status del personale e delle forze
1. Lo status del personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi da parte del Canada è disciplinato dall’accordo sullo status della missione/delle forze, ove esista, concluso tra l’Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l’operazione è condotta.
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra le autorità competenti per i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Canada.
3. Senza pregiudizio dell’accordo sullo status della missione/delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Canada esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi.
4. Senza pregiudizio dell’accordo sullo status della missione/delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Canada è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla sua partecipazione ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale.
5. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, il Canada, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione/delle forze, ove esista, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. Il Canada si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa il Canada, e a farlo al momento di firmare il presente accordo. Un modello di tale dichiarazione è riportato nell’allegato del presente accordo.
7. L’Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia alle richieste di indennizzo nei confronti del Canada, qualora esso partecipi a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, e a farlo al momento di firmare il presente accordo. Un modello di tale dichiarazione è riportato nell’allegato del presente accordo.
Articolo 4
Informazioni classificate
1. Il Canada garantisce che il personale canadese, nel trattare le informazioni classificate dell’UE nel quadro di un’operazione di gestione di una crisi diretta dall’UE, osservi i principi fondamentali e le norme minime stabiliti dalle norme di sicurezza del Consiglio contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (1). Il Canada garantisce inoltre che il personale canadese osservi gli ulteriori orientamenti sulle informazioni classificate dell’UE formulati nei suoi confronti dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione militare della crisi o il capomissione dell’UE nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, fatti salvi l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2.
2. Qualora l’UE riceva informazioni classificate dal Canada, dette informazioni formano oggetto di una protezione pertinente alla loro classificazione e corrispondente agli standard stabiliti dalle norme previste per le informazioni classificate dell’UE.
3. Qualora l’UE e il Canada abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI
Articolo 5
Personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi
1. Il Canada garantisce che il personale da esso distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:
a) |
all’azione comune e alle successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo; |
b) |
al piano operativo; |
c) |
alle misure di attuazione. |
2. Il Canada informa a tempo debito il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.
3. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione secondo quanto ritenuto necessario dalla competente autorità canadese ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del Canada. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.
Articolo 6
Catena di comando
1. Il personale distaccato dal Canada conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, senza pregiudizio del paragrafo 2.
2. Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, il quale esercita tale autorità attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il capomissione guida l’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.
5. Il Canada ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.
6. Il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal Canada per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali riguardanti l’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.
8. La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione del Canada, sempreché tale Stato partecipi ancora all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi alla data di adozione della decisione sulla conclusione dell’operazione.
Articolo 7
Aspetti finanziari
Fatto salvo l’articolo 8, il Canada sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne quelli soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.
Articolo 8
Contributo al bilancio operativo
1. Fatto salvo il paragrafo 3, il Canada contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.
2. Qualsiasi contributo finanziario del Canada al bilancio operativo è l’importo inferiore tra le due alternative seguenti:
a) |
la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; oppure |
b) |
la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione. |
3. L’Unione europea esonera in linea di principio il Canada dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile di una crisi quando decide che la partecipazione del Canada all’operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione.
4. Se del caso, è concluso un accordo tra il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi del Canada sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi del Canada al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:
a) |
l’importo in questione; |
b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; |
c) |
la procedura di audit. |
5. Nonostante i paragrafi 1 e 2, il Canada non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI
Articolo 9
Partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi
1. Il Canada garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:
a) |
all’azione comune e alle successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo; |
b) |
al piano operativo; |
c) |
alle misure di attuazione. |
2. Il Canada informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.
Articolo 10
Catena di comando
1. Il personale distaccato dal Canada conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, fatto salvo il paragrafo 2.
2. L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante dell’operazione dell’UE può delegare i suoi poteri.
4. Il Canada ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti, in conformità degli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.
5. Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione del Canada, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo del Canada.
6. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dal Canada per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.
Articolo 11
Aspetti finanziari
Fatto salvo l’articolo 12, il Canada sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (2).
Articolo 12
Contributi ai costi comuni
1. Il Canada contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, fatto salvo il paragrafo 3.
2. Qualsiasi contributo finanziario del Canada ai costi comuni è l’importo inferiore tra le due alternative seguenti:
a) |
la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure |
b) |
la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione. |
Nel calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), se il Canada fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dal Canada e il totale del personale partecipante all’operazione.
3. L’Unione europea esonera in linea di principio il Canada dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando decide che la partecipazione del Canada all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione.
4. Se del caso, è firmato un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, da un lato, e le autorità amministrative competenti del Canada, dall’altro. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:
a) |
l’importo in questione; |
b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; |
c) |
la procedura di audit. |
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Disposizioni di attuazione del presente accordo
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti del Canada.
Articolo 14
Inadempienza
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.
Articolo 15
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 16
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è riesaminato entro il 1o giugno 2008 e successivamente almeno ogni tre anni.
3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì ventiquattro novembre duemilacinque, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
(1) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).
(2) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).
ALLEGATO
TESTO DELLE DICHIARAZIONI
Dichiarazione degli Stati membri dell’UE
Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano un’azione comune dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa il Canada cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare su base reciproca nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Canada per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale provenienti dal Canada nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure |
— |
risultino dall’uso di mezzi appartenenti al Canada, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dal Canada nell’utilizzare detti mezzi. |
Dichiarazione del Canada:
Il Canada, che si associa all’azione comune dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare su base reciproca nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure |
— |
risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi. |
1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/27 |
DECISIONE 2005/852/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2005
per la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista l’azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (1), in particolare l’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel passato l’Ucraina possedeva un esteso complesso industriale militare, deteneva il terzo maggiore arsenale di armi nucleari del mondo ed è servita da base per le riserve strategiche di armi e munizioni dell’URSS. |
(2) |
Secondo alcune stime, l’Ucraina detiene ancora ben 7 milioni di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e 2 milioni di tonnellate di munizioni, gran parte delle quali risalgono alle guerre mondiali. Questi enormi quantitativi di SALW e munizioni non solo rappresentano una forte eccedenza rispetto ai livelli attuali delle forze armate ucraine, ma includono anche un gran numero di munizioni inutilizzabili e pericolose. |
(3) |
Il piano d’azione UE-Ucraina è stato adottato dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina il 21 febbraio 2005 e esorta le due parti ad affrontare insieme le minacce per la sicurezza, la sanità pubblica e l’ambiente poste dalle scorte ucraine di vecchie munizioni, tra cui le mine antipersona. |
(4) |
L’Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento (NAMSA) sta gestendo, nell’ambito del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), un progetto dodicennale per la distruzione di 1,5 milioni di SALW eccedentarie e di 133 000 tonnellate di munizioni convenzionali da eseguirsi in quattro fasi. |
(5) |
Secondo l’Unione europea un contributo finanziario alla prima fase di questo progetto aiuterebbe l’Ucraina a ridurre i rischi legati all’accumulazione di ingenti quantitativi di SALW e munizioni e renderebbe il loro livello più consono all’attuale entità delle forze armate ucraine. |
(6) |
Il 18 maggio 2005 il Parlamento dell’Ucraina ha ratificato la convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa). |
(7) |
L’Unione europea intende quindi fornire assistenza finanziaria all’Ucraina a norma del titolo II dell’azione comune 2002/589/PESC. A tale assistenza finanziaria sarà assicurata un’adeguata visibilità, anche attraverso appropriate misure adottate dalla NAMSA, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L’Unione europea sostiene la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina.
2. A tal fine l’Unione europea fornisce assistenza finanziaria alla NAMSA durante la prima fase del suo progetto dodicennale inteso alla smilitarizzazione di 400 000 SALW, di 15 000 tonnellate di munizioni convenzionali e di 1 000 MANPADs.
3. Il contributo dell’Unione europea serve a finanziare:
— |
l’acquisto e l’installazione del sistema di riduzione dell’inquinamento per l’inceneritore di rifiuti esplosivi, |
— |
la demilitarizzazione di armi, |
— |
l’acquisto di due fornaci per la fusione delle armi, |
— |
l’acquisto e l’installazione di seghe a nastro manovrate a distanza per tagliare ordigni esplosivi, |
— |
l’acquisto di una pressa idraulica, |
— |
fino al 7 % dei costi diretti del progetto. |
4. La NAMSA si occupa della fornitura, dell’installazione e dell’attivazione delle necessarie apparecchiature di demilitarizzazione e di altro tipo provenienti da aziende o enti governativi situati nei paesi NATO o da quelli ammissibili nel quadro del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), oltre che da enti analoghi degli Stati membri dell’UE e dell’Ucraina. Se del caso, i contratti per la fornitura delle apparecchiature includono disposizioni relative alla formazione da impartire agli operatori delle apparecchiature ucraini, in Ucraina o nel paese di approvvigionamento delle apparecchiature.
Articolo 2
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è pari a 1 000 000 EUR, da finanziare attraverso il bilancio generale dell’Unione europea del 2006.
2. Per l’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con la NAMSA sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’Unione europea, che assume la forma di un aiuto non rimborsabile. L’accordo di finanziamento specifico che deve essere concluso dispone che la NAMSA assicura la visibilità del contributo europeo in funzione della sua entità.
3. La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell’UE di cui al presente articolo. A tal fine alla Commissione è affidato il compito di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione cui fa riferimento il presente articolo.
4. La spesa finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole comunitarie applicabili alle questioni di bilancio, salvo che eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.
Articolo 3
La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile dell’attuazione della presente decisione e riferisce in merito al Consiglio. La Commissione è pienamente associata a tali compiti e, in particolare, fornirà informazioni sull’attuazione degli aspetti finanziari. Dette informazioni si baseranno su relazioni periodiche che la NAMSA deve presentare nell’ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 4
La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione. Essa cessa di produrre effetti dodici mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. JOHNSON
(1) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.