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Document L:2005:315:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 315, 01 dicembre 2005


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 315

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
1 dicembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1958/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1959/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o dicembre 2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1960/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1961/2005 della Commissione, del 29 novembre 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1962/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1o e il 16 giugno 2005

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1963/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [notificata con il numero C(2005) 4580]  ( 1 )

16

 

*

Decisione della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2005) 4526]

18

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/851/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

20

Accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

21

 

*

Decisione 2005/852/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2005, per la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1958/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

50,9

204

30,1

999

40,5

0707 00 05

052

138,0

204

51,4

999

94,7

0709 90 70

052

119,0

204

79,5

999

99,3

0805 20 10

204

57,3

624

79,3

999

68,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,0

624

107,8

999

89,9

0805 50 10

052

65,9

220

47,3

999

56,6

0808 10 80

388

68,7

400

94,4

404

89,9

720

63,0

999

79,0

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

49,3

999

71,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1959/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o dicembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o dicembre 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

35,00

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

56,16

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

56,16

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

35,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.11.2005-29.11.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

128,96 (3)

64,10

181,40

171,40

151,40

94,73

Premio sul Golfo (EUR/t)

17,90

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

35,82

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 20,29 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 28,74 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1960/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,547 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1961/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

23,69

13,59

689,00

176,73

370,67

5 959,69

81,80

16,49

10,17

92,76

5 674,47

911,00

224,22

16,19

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

154,28

88,48

4 487,06

1 150,93

2 413,95

38 812,09

532,70

107,39

66,23

604,10

36 954,57

5 932,82

1 460,21

105,43

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

70,37

40,36

2 046,64

524,96

1 101,05

17 702,98

242,97

48,98

30,21

275,54

16 855,73

2 706,08

666,03

48,09

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

56,64

32,48

1 647,32

422,53

886,22

14 248,92

195,57

39,43

24,32

221,78

13 566,98

2 178,09

536,08

38,71

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

104,01

59,65

3 025,03

775,91

1 627,40

26 165,80

359,13

72,40

44,65

407,26

24 913,52

3 999,70

984,42

71,08

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

30,30

17,38

881,25

226,04

474,09

7 622,57

104,62

21,09

13,01

118,64

7 257,76

1 165,19

286,78

20,71

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

117,45

67,36

3 415,92

876,18

1 837,69

29 546,90

405,53

81,76

50,42

459,89

28 132,80

4 516,54

1 111,63

80,27

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

464,53

266,41

13 510,30

3 465,37

7 268,27

116 861,01

1 603,92

323,36

199,42

1 818,90

111 268,10

17 863,38

4 396,61

317,46

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

119,30

68,42

3 469,71

889,98

1 866,63

30 012,23

411,92

83,04

51,22

467,13

28 575,86

4 587,67

1 129,14

81,53

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,65

4 394,30

1 127,13

2 364,04

38 009,71

521,68

105,17

64,86

591,61

36 190,59

5 810,17

1 430,02

103,25

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

235,65

135,15

6 853,78

1 757,98

3 687,19

59 283,63

813,67

164,04

101,17

922,73

56 446,35

9 062,10

2 230,40

161,05

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

498,74

286,03

14 505,47

3 720,63

7 803,65

125 469,03

1 722,06

347,18

214,11

1 952,88

119 464,15

19 179,20

4 720,46

340,84

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

106,53

61,09

3 098,32

794,71

1 666,83

26 799,75

367,83

74,16

45,73

417,13

25 517,13

4 096,61

1 008,27

72,80

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

138,52

79,44

4 028,72

1 033,36

2 167,37

34 847,48

478,28

96,42

59,47

542,39

33 179,70

5 326,79

1 311,05

94,66

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

334,34

191,74

9 723,94

2 494,18

5 231,28

84 109,91

1 154,41

232,73

143,53

1 309,14

80 084,46

12 857,04

3 164,43

228,49

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

133,88

76,78

3 893,74

998,74

2 094,75

33 679,97

462,26

93,19

57,47

524,22

32 068,06

5 148,32

1 267,13

91,49

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

83,07

47,64

2 416,07

619,72

1 299,80

20 898,47

286,83

57,83

35,66

325,28

19 898,28

3 194,54

786,25

56,77

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

46,27

26,54

1 345,72

345,18

723,97

11 640,19

159,76

32,21

19,86

181,18

11 083,10

1 779,32

437,93

31,62

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

161,39

92,56

4 693,85

1 203,97

2 525,20

40 600,76

557,25

112,34

69,28

631,94

38 657,63

6 206,23

1 527,50

110,29

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

107,37

61,58

3 122,81

801,00

1 680,01

27 011,60

370,73

74,74

46,09

420,43

25 718,84

4 128,99

1 016,24

73,38

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

73,57

42,19

2 139,76

548,84

1 151,15

18 508,41

254,03

51,21

31,58

288,08

17 622,61

2 829,20

696,33

50,28

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

82,20

47,14

2 390,81

613,24

1 286,21

20 679,93

283,83

57,22

35,29

321,88

19 690,20

3 161,14

778,03

56,18

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

208,65

119,66

6 068,25

1 556,50

3 264,59

52 488,95

720,41

145,24

89,57

816,97

49 976,86

8 023,46

1 974,77

142,59

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

40,20

23,05

1 169,18

299,89

628,99

10 113,11

138,80

27,98

17,26

157,41

9 629,11

1 545,89

380,48

27,47

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,41

30,63

1 553,28

398,41

835,63

13 435,55

184,40

37,18

22,93

209,12

12 792,53

2 053,76

505,48

36,50

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

88,07

50,51

2 561,37

656,99

1 377,96

22 155,24

304,08

61,30

37,81

344,84

21 094,90

3 386,65

833,54

60,19

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

359,79

206,34

10 464,00

2 684,00

5 629,42

90 511,19

1 242,27

250,45

154,46

1 408,78

86 179,37

13 835,54

3 405,26

245,88

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

882,30

506,00

25 660,81

6 581,96

13 805,00

221 960,21

3 046,41

614,17

378,77

3 454,73

211 337,32

33 928,85

8 350,70

602,96

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

178,74

102,51

5 198,44

1 333,39

2 796,65

44 965,29

617,15

124,42

76,73

699,87

42 813,28

6 873,40

1 691,71

122,15

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

377,00

216,21

10 964,59

2 812,40

5 898,73

94 841,24

1 301,70

262,43

161,84

1 476,17

90 302,19

14 497,44

3 568,17

257,64

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

343,34

196,91

9 985,69

2 561,31

5 372,10

86 373,99

1 185,48

239,00

147,40

1 344,38

82 240,18

13 203,13

3 249,61

234,64

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

425,49

244,02

12 374,96

3 174,16

6 657,47

107 040,57

1 469,13

296,18

182,66

1 666,05

101 917,67

16 362,23

4 027,14

290,78

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

915,45

525,01

26 625,01

6 829,27

14 323,71

230 300,31

3 160,87

637,25

393,00

3 584,54

219 278,27

35 203,71

8 664,48

625,62

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 455,44

834,69

42 330,02

10 857,58

22 772,69

366 145,04

5 025,34

1 013,13

624,82

5 698,92

348 621,54

55 968,95

13 775,30

994,65

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

129,54

74,29

3 767,53

966,37

2 026,85

32 588,28

447,27

90,17

55,61

507,23

31 028,62

4 981,45

1 226,05

88,53

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

189,30

108,56

5 505,51

1 412,16

2 961,85

47 621,45

653,60

131,77

81,27

741,21

45 342,31

7 279,42

1 791,64

129,37

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

183,70

105,35

5 342,71

1 370,40

2 874,27

46 213,21

634,28

127,87

78,86

719,29

44 001,47

7 064,15

1 738,66

125,54

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1962/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1o e il 16 giugno 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A partire dal 17 giugno 2005, il regolamento (CE) n. 909/2005 della Commissione, del 16 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), non prevede più restituzioni alle esportazioni per le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3).

(2)

A norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a ricorrere ad una procedura secondo la quale il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione applicabile ai prodotti imbarcati mensilmente nell’ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 del medesimo regolamento è l’ultimo giorno del mese. Non è pertanto possibile determinare il tasso di restituzione applicabile alle consegne di latte e di prodotti lattiero-caseari effettuate secondo tale procedura dal 1o al 16 giugno 2005.

(3)

Il diritto alle restituzioni per le consegne effettuate secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 909/2005, deve restare impregiudicato. Per determinare il tasso di restituzione applicabile, occorre pertanto stabilire la data da prendere in considerazione a tale fine, in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, effettuate dal 1o al 16 giugno 2005 secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del suddetto regolamento, il giorno preso in considerazione è il 16 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 154 del 17.6.2005, pag. 10.

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).


1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1963/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 21 al 25 novembre 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 21 al 25 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP–INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2005

relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

[notificata con il numero C(2005) 4580]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2002, è stata conclusa una convenzione multilaterale, di seguito “convenzione”, tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e altri Stati associati. La convenzione è stata allegata alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2), con la quale la Commissione ha fissato la data a partire dalla quale gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati che hanno firmato la convenzione e che vi sono soggetti. La convenzione è stata successivamente estesa ad altri paesi con l’adozione dell’addendum n. 1.

(2)

Il 26 maggio 2005, gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera hanno firmato l’addendum n. 2 alla convenzione, con il quale la convenzione è stata estesa all’ufficio nazionale di assicurazione di Andorra. L’addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra e che sono soggetti all’addendum.

(3)

Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 72/166/CEE tra gli Stati membri e Andorra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1o gennaio 2006, gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra e che sono soggetti all’addendum n. 2 del 26 maggio 2005 alla convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).

(2)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 23.


1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2005

che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada

[notificata con il numero C(2005) 4526]

(I testi in lingua spagnola, greca, italiana, maltese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2005/850/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, i tuberi-seme di patata originari del Canada non possono essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, secondo la medesima direttiva, si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2003/61/CE della Commissione (2) autorizza una deroga per l’importazione di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, subordinatamente a condizioni specifiche.

(3)

Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga.

(4)

La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la medesima continua ad applicarsi.

(5)

Le deroghe previste nella decisione 2003/61/CE dovrebbero essere estese ai nuovi Stati membri in cui esistono condizioni climatiche simili a quelle citate nella decisione.

(6)

La decisione 2003/61/CE va quindi modificata di conseguenza.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/61/CE è modificata come segue:

1)

All’articolo 1, paragrafo 1, le parole «La Grecia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna» sono sostituite da «La Grecia, la Spagna, l’Italia, Cipro, Malta e il Portogallo».

2)

All’articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue:

«c)

per le campagne di commercializzazione delle patate dal 1o febbraio 2003 al 31 marzo 2003, dal 1o dicembre 2003 al 31 marzo 2004, dal 1o dicembre 2004 al 31 marzo 2005, dal 1o dicembre 2005 al 31 marzo 2006, dal 1o dicembre 2006 al 31 marzo 2007 e dal 1o dicembre 2007 al 31 marzo 2008.»

3)

All’articolo 8 vanno aggiunti i seguenti porti:

«k)

Lemesos

l)

Larnaca

m)

Marsaxlokk

n)

Valletta

o)

Sines.»

4)

All’articolo 10, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che usufruisce della presente deroga comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno in cui l’importazione ha luogo, le informazioni utili ai fini dell’organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati.»

5)

All’articolo 14, il secondo e terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Anteriormente al 1o giugno di ogni anno in cui ha luogo l’importazione, gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi (partite di tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all’articolo 10.

Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità dell’articolo 10, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o giugno di ogni anno».

6)

All’articolo 15, il «31 marzo 2005» è sostituito da «31 marzo 2008».

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).

(2)  GU L 23 del 28.1.2003, pag. 31.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/20


DECISIONE 2005/851/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(2)

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 23 febbraio 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi.

(3)

L’accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


ACCORDO

tra l’Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL CANADA,

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

(2)

Il Consiglio europeo riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha convenuto le modalità di consultazione e di cooperazione fra l’Unione europea e il Canada nella gestione delle crisi.

(3)

L’Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. Il Canada può accettare l’invito dell’Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l’Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dal Canada.

(4)

Se l’Unione europea decide di intraprendere un’operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, il Canada può esprimere l’intenzione di principio di partecipare all’operazione.

(5)

Le condizioni generali per la partecipazione del Canada alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale eventuale partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(6)

Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l’autonomia decisionale dell’Unione europea né la natura specifica delle decisioni del Canada di partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare il Canada a partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, e una volta che il Canada ha deciso in linea di principio di partecipare, il Canada informa l’Unione europea in merito al contributo proposto.

2.   Se l’Unione europea ha deciso di intraprendere un’operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, il Canada informa l’Unione europea dell’eventuale intenzione di partecipare all’operazione e successivamente fornisce indicazioni circa il contributo previsto.

3.   La valutazione da parte dell’Unione europea del contributo del Canada è condotta in consultazione con il Canada.

4.   L’Unione europea comunica tempestivamente al Canada per iscritto il risultato della valutazione per assicurarne la partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   Il Canada aderisce all’azione comune con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’UE condurrà un’operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di modificare o di prorogare il mandato dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   La partecipazione del Canada ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi da parte del Canada è disciplinato dall’accordo sullo status della missione/delle forze, ove esista, concluso tra l’Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l’operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra le autorità competenti per i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Canada.

3.   Senza pregiudizio dell’accordo sullo status della missione/delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Canada esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi.

4.   Senza pregiudizio dell’accordo sullo status della missione/delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Canada è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla sua partecipazione ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale.

5.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, il Canada, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione/delle forze, ove esista, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   Il Canada si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa il Canada, e a farlo al momento di firmare il presente accordo. Un modello di tale dichiarazione è riportato nell’allegato del presente accordo.

7.   L’Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia alle richieste di indennizzo nei confronti del Canada, qualora esso partecipi a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, e a farlo al momento di firmare il presente accordo. Un modello di tale dichiarazione è riportato nell’allegato del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   Il Canada garantisce che il personale canadese, nel trattare le informazioni classificate dell’UE nel quadro di un’operazione di gestione di una crisi diretta dall’UE, osservi i principi fondamentali e le norme minime stabiliti dalle norme di sicurezza del Consiglio contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (1). Il Canada garantisce inoltre che il personale canadese osservi gli ulteriori orientamenti sulle informazioni classificate dell’UE formulati nei suoi confronti dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione militare della crisi o il capomissione dell’UE nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, fatti salvi l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2.

2.   Qualora l’UE riceva informazioni classificate dal Canada, dette informazioni formano oggetto di una protezione pertinente alla loro classificazione e corrispondente agli standard stabiliti dalle norme previste per le informazioni classificate dell’UE.

3.   Qualora l’UE e il Canada abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi

1.   Il Canada garantisce che il personale da esso distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

a)

all’azione comune e alle successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il Canada informa a tempo debito il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

3.   Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione secondo quanto ritenuto necessario dalla competente autorità canadese ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del Canada. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dal Canada conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, senza pregiudizio del paragrafo 2.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi, il quale esercita tale autorità attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4.   Il capomissione guida l’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il Canada ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

6.   Il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal Canada per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali riguardanti l’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

8.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione del Canada, sempreché tale Stato partecipi ancora all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi alla data di adozione della decisione sulla conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

Fatto salvo l’articolo 8, il Canada sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne quelli soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il Canada contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Qualsiasi contributo finanziario del Canada al bilancio operativo è l’importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a)

la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3.   L’Unione europea esonera in linea di principio il Canada dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile di una crisi quando decide che la partecipazione del Canada all’operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione.

4.   Se del caso, è concluso un accordo tra il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi del Canada sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi del Canada al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

5.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, il Canada non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi

1.   Il Canada garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

all’azione comune e alle successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il Canada informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dal Canada conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, fatto salvo il paragrafo 2.

2.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante dell’operazione dell’UE può delegare i suoi poteri.

4.   Il Canada ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti, in conformità degli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

5.   Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione del Canada, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo del Canada.

6.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dal Canada per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 11

Aspetti finanziari

Fatto salvo l’articolo 12, il Canada sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (2).

Articolo 12

Contributi ai costi comuni

1.   Il Canada contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, fatto salvo il paragrafo 3.

2.   Qualsiasi contributo finanziario del Canada ai costi comuni è l’importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a)

la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Nel calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), se il Canada fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dal Canada e il totale del personale partecipante all’operazione.

3.   L’Unione europea esonera in linea di principio il Canada dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando decide che la partecipazione del Canada all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione.

4.   Se del caso, è firmato un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, da un lato, e le autorità amministrative competenti del Canada, dall’altro. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione del presente accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti del Canada.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è riesaminato entro il 1o giugno 2008 e successivamente almeno ogni tre anni.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì ventiquattro novembre duemilacinque, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


(1)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(2)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).

ALLEGATO

TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Dichiarazione degli Stati membri dell’UE

Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano un’azione comune dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa il Canada cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare su base reciproca nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Canada per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dal Canada nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti al Canada, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dal Canada nell’utilizzare detti mezzi.

Dichiarazione del Canada:

Il Canada, che si associa all’azione comune dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare su base reciproca nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.


1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/27


DECISIONE 2005/852/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

per la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l’azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (1), in particolare l’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel passato l’Ucraina possedeva un esteso complesso industriale militare, deteneva il terzo maggiore arsenale di armi nucleari del mondo ed è servita da base per le riserve strategiche di armi e munizioni dell’URSS.

(2)

Secondo alcune stime, l’Ucraina detiene ancora ben 7 milioni di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e 2 milioni di tonnellate di munizioni, gran parte delle quali risalgono alle guerre mondiali. Questi enormi quantitativi di SALW e munizioni non solo rappresentano una forte eccedenza rispetto ai livelli attuali delle forze armate ucraine, ma includono anche un gran numero di munizioni inutilizzabili e pericolose.

(3)

Il piano d’azione UE-Ucraina è stato adottato dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina il 21 febbraio 2005 e esorta le due parti ad affrontare insieme le minacce per la sicurezza, la sanità pubblica e l’ambiente poste dalle scorte ucraine di vecchie munizioni, tra cui le mine antipersona.

(4)

L’Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento (NAMSA) sta gestendo, nell’ambito del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), un progetto dodicennale per la distruzione di 1,5 milioni di SALW eccedentarie e di 133 000 tonnellate di munizioni convenzionali da eseguirsi in quattro fasi.

(5)

Secondo l’Unione europea un contributo finanziario alla prima fase di questo progetto aiuterebbe l’Ucraina a ridurre i rischi legati all’accumulazione di ingenti quantitativi di SALW e munizioni e renderebbe il loro livello più consono all’attuale entità delle forze armate ucraine.

(6)

Il 18 maggio 2005 il Parlamento dell’Ucraina ha ratificato la convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa).

(7)

L’Unione europea intende quindi fornire assistenza finanziaria all’Ucraina a norma del titolo II dell’azione comune 2002/589/PESC. A tale assistenza finanziaria sarà assicurata un’adeguata visibilità, anche attraverso appropriate misure adottate dalla NAMSA,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L’Unione europea sostiene la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina.

2.   A tal fine l’Unione europea fornisce assistenza finanziaria alla NAMSA durante la prima fase del suo progetto dodicennale inteso alla smilitarizzazione di 400 000 SALW, di 15 000 tonnellate di munizioni convenzionali e di 1 000 MANPADs.

3.   Il contributo dell’Unione europea serve a finanziare:

l’acquisto e l’installazione del sistema di riduzione dell’inquinamento per l’inceneritore di rifiuti esplosivi,

la demilitarizzazione di armi,

l’acquisto di due fornaci per la fusione delle armi,

l’acquisto e l’installazione di seghe a nastro manovrate a distanza per tagliare ordigni esplosivi,

l’acquisto di una pressa idraulica,

fino al 7 % dei costi diretti del progetto.

4.   La NAMSA si occupa della fornitura, dell’installazione e dell’attivazione delle necessarie apparecchiature di demilitarizzazione e di altro tipo provenienti da aziende o enti governativi situati nei paesi NATO o da quelli ammissibili nel quadro del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), oltre che da enti analoghi degli Stati membri dell’UE e dell’Ucraina. Se del caso, i contratti per la fornitura delle apparecchiature includono disposizioni relative alla formazione da impartire agli operatori delle apparecchiature ucraini, in Ucraina o nel paese di approvvigionamento delle apparecchiature.

Articolo 2

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è pari a 1 000 000 EUR, da finanziare attraverso il bilancio generale dell’Unione europea del 2006.

2.   Per l’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con la NAMSA sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’Unione europea, che assume la forma di un aiuto non rimborsabile. L’accordo di finanziamento specifico che deve essere concluso dispone che la NAMSA assicura la visibilità del contributo europeo in funzione della sua entità.

3.   La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell’UE di cui al presente articolo. A tal fine alla Commissione è affidato il compito di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione cui fa riferimento il presente articolo.

4.   La spesa finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole comunitarie applicabili alle questioni di bilancio, salvo che eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

Articolo 3

La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile dell’attuazione della presente decisione e riferisce in merito al Consiglio. La Commissione è pienamente associata a tali compiti e, in particolare, fornirà informazioni sull’attuazione degli aspetti finanziari. Dette informazioni si baseranno su relazioni periodiche che la NAMSA deve presentare nell’ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione. Essa cessa di produrre effetti dodici mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JOHNSON


(1)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.


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