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Document L:2005:207:FULL
Official Journal of the European Union, L 207, 10 August 2005
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 207, 10 agosto 2005
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 207, 10 agosto 2005
ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2005, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea MON 863) geneticamente modificato tollerante alla diabrotica del mais [notificata con il numero C(2005) 2950] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
10.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2005 DEL CONSIGLIO
del 3 agosto 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i sugarelli, le sogliole e le navi che praticano attività di pesca illegali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 (2) stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in acque dove sono imposti limiti di cattura. |
(2) |
Nel settembre 2004, la commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha adottato una raccomandazione in cui propone di aumentare per il 2004 le possibilità di pesca dell’aringa di 10 000 tonnellate nell’unità di gestione 3 per assegnare alla Finlandia ulteriori possibilità di pesca dell’aringa pari a 8 199 tonnellate. La raccomandazione non è stata recepita nella legislazione comunitaria. Di conseguenza, la Finlandia ha superato di 7 856 il contingente assegnatole nel 2004, non essendole state assegnate le tonnellate supplementari. Nel regolamento (CE) n. 776/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), il contingente di aringhe della Finlandia per il 2005 è stato ridotto di 7 856 tonnellate a causa di uno sfruttamento eccessivo. Il contingente finlandese per le aringhe nelle sottodivisioni 30-31 dovrebbe pertanto essere aumentato di 7 856 tonnellate, in quanto la riduzione è intervenuta per il mancato recepimento nella legislazione comunitaria della raccomandazione dell’IBSFC. Questa modifica non aumenterà la quota di aringhe che la Finlandia è autorizzata a pescare nel 2005. |
(3) |
Il totale ammissibile di catture (TAC) adottato per lo sgombro nelle zone di gestione IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb, al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione. |
(4) |
Il TAC adottato per il sugarello nelle zone di gestione Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb, al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione. |
(5) |
Alla luce dei nuovi pareri scientifici, il TAC per la sogliola può essere aumentato a 900 tonnellate nelle zone di gestione IIIa, IIIb, c, d (acque CE). Il TAC dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Per consentire la pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli dopo il trasporto dal porto di sbarco, nel 2005 dovrebbero essere adottati provvedimenti complementari. |
(7) |
In base al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2005, le parti possono pescare 50 000 tonnellate delle loro rispettive quote di aringhe del Mare del Nord nelle acque delle altre parti delle divisioni IVa e IVb. Tali quantitativi possono essere aumentati, se richiesto, fino a 10 000 tonnellate. Con lettere del 29 giugno 2005, la Norvegia ha chiesto tale aumento. Il 20 luglio 2005, la Comunità ha presentato una richiesta analoga. È opportuno pertanto attuare tali cambiamenti nella normativa comunitaria. |
(8) |
Nel maggio 2005, la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione che invita a inserire un certo numero di pescherecci nell’elenco dei pescherecci di cui è certo che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Nel febbraio 2004, è stata adottata una raccomandazione sui provvedimenti da prendere nei confronti di tali pescherecci. È opportuno far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell’ordinamento giuridico della Comunità. |
(9) |
Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.
(3) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 7.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:
1) |
Nell’allegato IA: La voce relativa alla specie Aringa nella sottodivisione 30-31 è sostituita dalla seguente:
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2) |
Nell’allegato IB:
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3) |
Nell’allegato III:
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(1) Sbarcato in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).
(2) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) |
CE |
60 000» |
(3) Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, VIa (a nord di 56° 30′ N), Iva, VIId, e, f, h.
(4) Di cui 1 002 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 2 763 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56° 30′ N) nel corso di tutto l’anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe, f, h, e/o nella divisione CIEM IVa.
(5) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
|
IVa (acque CE) MAC/*04A-C |
Germania |
4 175 |
Spagna |
0 |
Francia |
2 784 |
Irlanda |
13 918 |
Paesi Bassi |
6 089 |
Regno Unito |
38 274 |
CE |
65 240 |
Norvegia |
8 500 |
Isole Færøer |
1 002 () |
() A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.» |
(6) A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.»
(7) Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.
(8) Nell’ambito di un contingente totale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.»
(9) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).»
10.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
096 |
23,8 |
999 |
23,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
70,8 |
999 |
70,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
78,8 |
999 |
78,8 |
|
0805 50 10 |
388 |
64,1 |
524 |
54,6 |
|
528 |
63,3 |
|
999 |
60,7 |
|
0806 10 10 |
052 |
83,8 |
204 |
57,3 |
|
220 |
120,9 |
|
624 |
164,6 |
|
999 |
106,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
75,5 |
400 |
66,3 |
|
508 |
66,5 |
|
512 |
58,8 |
|
528 |
66,4 |
|
720 |
41,4 |
|
804 |
71,4 |
|
999 |
63,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
108,7 |
388 |
61,2 |
|
512 |
13,1 |
|
999 |
61,0 |
|
0809 20 95 |
052 |
320,1 |
400 |
294,2 |
|
404 |
269,6 |
|
999 |
294,6 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
101,8 |
999 |
101,8 |
|
0809 40 05 |
508 |
43,6 |
624 |
63,2 |
|
999 |
53,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
10.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1302/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 30 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco. |
(3) |
La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 84 757 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia. |
(4) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1060/2005. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1060/2005 è modificato come segue:
L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 114 757 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 18.
(4) Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
10.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/13 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2005
relativo al divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM II, IV (acque CE) per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Francia |
Stock |
SOL/24. |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
II, IV (acque CE) |
Data |
12 luglio 2005 |
10.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/15 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1304/2005 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2005
relativo al divieto di pesca del melù nelle zone CIEM Vb (acque delle isole Færøer) per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Francia |
Stock |
WHB/05B-F. |
Specie |
Melù (Micromesistius poutassou) |
Zona |
Vb (acque delle isole Færøer) |
Data |
12 luglio 2005 |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
10.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2005
relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea MON 863) geneticamente modificato tollerante alla diabrotica del mais
[notificata con il numero C(2005) 2950]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/608/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma,
sentita l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, l’immissione in commercio di un prodotto costituito da o contenente un organismo geneticamente modificato o una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata all’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro, a norma della procedura stabilita da detta direttiva. |
(2) |
La Monsanto S.A. ha presentato alla competente autorità tedesca una notifica relativa all’immissione in commercio di due tipi di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON 863 e l’ibrido MON 863 × MON 810). |
(3) |
La notifica riguarda l’importazione e l’uso secondo le modalità di qualunque altro tipo di granturco, compresa l’alimentazione animale ma non umana, ad eccezione della coltivazione nella Comunità delle varietà derivate dall’evento di trasformazione MON 863 e degli ibridi MON 863 × MON 810. |
(4) |
Seguendo la procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2001/18/CE, l’autorità competente della Germania ha elaborato una relazione di valutazione, che ha successivamente trasmesso alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Secondo detta relazione di valutazione, non sono emersi motivi che giustifichino un rifiuto dell’autorizzazione all’immissione in commercio del granturco MON 863 e del granturco MON 863 × MON 810, purché si rispettino determinate condizioni. |
(5) |
Le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni all’immissione in commercio di tale prodotto. |
(6) |
Il parere adottato il 2 aprile 2004 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), ha concluso che, sulla base dei dati forniti, non emergono motivi per ritenere che il granturco Zea mays L. linea MON 863 possa avere un effetto negativo sulla salute umana e animale o sull’ambiente nel contesto dell’uso proposto. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre stabilito che la portata del piano di monitoraggio fornito dal notificante è conforme agli usi previsti per il MON 863. |
(7) |
Per quanto riguarda l’ibrido MON 863 × MON 810, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha ritenuto scientificamente valida l’utilizzazione dei dati riguardanti rispettivamente le linee MON 863 e MON 810 per valutare la sicurezza dell’ibrido MON 863 × MON 810, ma per completare tale valutazione ha ritenuto necessaria la ricerca di dati di conferma mediante uno studio subcronico dell’ibrido di granturco sui ratti della durata di novanta giorni. Pertanto è stata portata a termine solo la valutazione di sicurezza della linea di granturco MON 863. |
(8) |
Da un esame di ciascuna obiezione presentata alla luce della direttiva 2001/18/CE, delle informazioni fornite nella notifica e del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare non emergono motivi per ritenere che l’immissione in commercio del granturco Zea mays L. linea MON 863 avrà effetti negativi sulla salute umana e animale o sull’ambiente. |
(9) |
Un identificatore unico deve essere assegnato al granturco MON 863 ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (3) e del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4). |
(10) |
Tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi geneticamente modificati presenti in prodotti sono esenti dagli obblighi di etichettatura e di tracciabilità in conformità dei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (5). |
(11) |
Sulla base del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, non è necessario istituire condizioni specifiche per gli usi previsti ai fini della manipolazione e confezione del prodotto o misure di protezione di particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche. |
(12) |
Prima dell’immissione in commercio del prodotto si applicano tutte le misure necessarie per garantirne l’etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi di detta immissione in commercio, garantendo la possibilità di effettuare verifiche con una metodologia appropriata di rilevamento. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE; la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6), la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Autorizzazione
Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1829/2003, le competenti autorità tedesche rilasciano l’autorizzazione scritta all’immissione in commercio, ai sensi della presente decisione, del prodotto identificato all’articolo 2, notificato dalla Monsanto Europe S.A. (riferimento C/DE/02/9).
A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione indica specificamente le condizioni a cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.
Articolo 2
Prodotto
1. Gli organismi geneticamente modificati da immettere in commercio come tali o come ingredienti di altro prodotto (di seguito «il prodotto»), sono costituiti da semi di granturco (Zea mays L.), resistenti alla diabrotica del mais (Diabrotica spp.), derivati dalla linea cellulare di coltura di Zea mays AT824 (ottenuta a partire da embrioni immaturi di una linea inbred AT di granturco), trasformata utilizzando la tecnologia di accelerazione delle particelle con un frammento di restrizione del DNA MluI isolato dal plasmide PV-ZMIR13.
Il prodotto contiene le seguenti sequenze di DNA in due cassette:
a) |
cassetta 1: un gene cry3Bb1 modificato derivato dalla sottospecie kumamotoensis del Bacillus thuringiensis, che conferisce resistenza alla diabrotica del mais (Diabrotica spp.), regolato dal promotore 4AS1 proveniente dal virus mosaico del cavolfiore, dall’attivatore di traduzione wtCAB del grano (Triticum aestivum), dall’attivatore di trascrizione ract1, introne del gene dell’actina 1 del riso (Oryza sativa) e dalle sequenze di terminazione tahsp 17 3’ del grano; |
b) |
cassetta 2: il gene nptII dell’E. coli, che conferisce resistenza agli aminoglicosidi, comprese la kanamicina e la neomicina, regolato dal virus mosaico del cavolfiore 35S come promotore e dalle sequenze di terminazione NOS 3’ dell’Agrobacterium tumefaciens e da un frammento del gene ble non funzionale dell’E. coli. |
2. L’autorizzazione riguarda semi di progenie derivanti da incroci della linea di granturco MON 863 con qualsiasi granturco ottenuto con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.
Articolo 3
Condizioni di immissione in commercio
Il prodotto può essere usato come qualsiasi altro granturco, eccetto che per la coltura e l’impiego come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:
a) |
l’autorizzazione deve avere una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione; |
b) |
l’identificatore unico del prodotto è MON-ØØ863-5; |
c) |
fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità campioni di controllo positivi e negativi del prodotto, o il suo materiale genetico o il materiale di riferimento; |
d) |
fatti salvi i requisiti specifici di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene granturco geneticamente modificato MON 863» deve figurare su un’etichetta o in un documento che correda il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino un limite al di sotto del quale tale informazione non sia richiesta; |
e) |
fino a quando il prodotto non è autorizzato ad essere immesso in commercio a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un’etichetta o in un documento che correda il prodotto. |
Articolo 4
Monitoraggio
1. Durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto a garantire che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto sia messo in atto e applicato.
2. Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso, comprese le misure di gestione opportune da adottare in caso di disseminazione accidentale di semi.
3. Il titolare presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio.
4. Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato, ove necessario e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, viene aggiornato dal titolare dell’autorizzazione e/o dall’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio.
5. Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:
a) |
le reti di monitoraggio, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per il monitoraggio del prodotto; |
b) |
i membri di tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione tali informazioni prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. |
Articolo 5
Applicabilità
La presente decisione è applicata a decorrere dalla data di applicazione di una decisione comunitaria che autorizzi l’immissione in commercio del prodotto di cui all’articolo 1 come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 e comprenda un metodo di rilevamento di tale prodotto, convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.
Articolo 6
Destinatario
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).
(2) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(3) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(4) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.
(5) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
10.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2005
recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia
[notificata con il numero C(2005) 2985]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(2005/609/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2005/240/CE della Commissione (2) sono stati autorizzati in Polonia tre metodi di classificazione delle carcasse di suino. |
(2) |
Il governo della Polonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare modifiche nella descrizione di due degli apparecchi. |
(3) |
Dall’esame della suddetta richiesta risultano soddisfatte le condizioni per autorizzare modifiche nella descrizione degli apparecchi di cui trattasi. |
(4) |
La decisione 2005/240/CE deve essere quindi modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2005/240/CE è modificato come segue:
1) |
Il testo del punto 2 della parte 2 è sostituito dal testo seguente:
|
2) |
Il testo del punto 2 della parte 3 è sostituito dal testo seguente:
|
Articolo 2
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 74 del 19.3.2005, pag. 62.