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Document L:2004:218:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 218, 18 giugno 2004


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 218

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
18 giugno 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1122/2004 della Commissione, del 17 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1123/2004 della Commissione, del 17 giugno 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d’obiettivo

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1124/2004 della Commissione, del 17 giugno 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1125/2004 della Commissione, del 17 giugno 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1126/2004 della Commissione, del 17 giugno 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1127/2004 della Commissione, del 17 giugno 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1128/2004 della Commissione, del 17 giugno 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1089/2004

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1129/2004 della Commissione, del 17 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1130/2004 della Commissione, del 17 giugno 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1005/2004

19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

70,4

999

70,4

0707 00 05

052

111,0

096

99,3

999

105,2

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

388

61,5

508

53,3

528

58,8

999

57,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,8

400

110,0

508

68,7

512

73,2

524

42,8

528

65,0

720

76,6

804

98,9

999

77,4

0809 10 00

052

257,0

624

221,0

999

239,0

0809 20 95

052

387,8

400

369,9

999

378,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

624

175,1

999

155,2

0809 40 05

052

102,5

624

225,5

999

164,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d’obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regime di aiuti per il cotone (3) dispone che la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione in corso è determinata anteriormente al 15 giugno di detta campagna.

(2)

L’articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la produzione effettiva sia stabilita tenendo conto segnatamente dei quantitativi per i quali è stato chiesto l’aiuto.

(3)

L’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 precisa le condizioni da rispettare affinché il quantitativo prodotto di cotone non sgranato sia contabilizzato come produzione effettiva.

(4)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità greche hanno riconosciuto ammissibili all’aiuto 1 006 248 tonnellate di cotone non sgranato.

(5)

Un quantitativo di 1 019 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2004, non è stato riconosciuto ammissibile all’aiuto dalle autorità greche comporta, secondo le informazioni comunicate da dette autorità, 335,7 tonnellate provenienti da 137,4 ettari che non sono stati dichiarati conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001, 291,7 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e 391,6 tonnellate che non sono di qualità sana, leale e mercantile, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(6)

Di conseguenza, un quantitativo di 1 006 248 tonnellate deve essere considerato come produzione effettiva greca di cotone non sgranato per la campagna 2003/2004.

(7)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità spagnole hanno riconosciuto ammissibili all’aiuto 305 394 tonnellate di cotone non sgranato.

(8)

Un quantitativo di 834 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2004, non è stato riconosciuto ammissibile all’aiuto dalle autorità spagnole comporta, secondo le informazioni comunicate da dette autorità, 779 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, 56 tonnellate che non risultano di qualità sana, leale e mercantile conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento e 22 tonnellate per le quali non sono state rispettate le norme concernenti il contratto di cui all’articolo 11 di detto regolamento.

(9)

L’esclusione dalla produzione effettiva delle 22 tonnellate di cotone non sgranato a causa dell’inosservanza delle norme concernenti il contratto non è giustificata. Inoltre tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere aggiunto al quantitativo di 305 394 tonnellate.

(10)

Ne consegue che, in considerazione del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, un quantitativo di 305 417 tonnellate deve essere considerato come produzione effettiva spagnola di cotone non sgranato per la campagna 2003/2004.

(11)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità portoghesi hanno riconosciuto ammissibili all’aiuto 632 tonnellate di cotone non sgranato ottenute da superfici seminate in Portogallo. Tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere considerato come produzione effettiva portoghese di cotone non sgranato per la campagna 2003/2004.

(12)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia superi 1 031 000 tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento venga ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito.

(13)

Per la campagna 2003/2004, il superamento del quantitativo nazionale garantito si verifica in Spagna e in Grecia. La riduzione del prezzo di obiettivo per tali paesi deve essere stabilita in base alla percentuale di superamento del rispettivo quantitativo nazionale garantito.

(14)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione del prezzo di obiettivo per ciascuno Stato membro interessato deve essere pari al 50 % della percentuale di superamento del rispettivo quantitativo nazionale garantito.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a:

1 006 248 tonnellate per la Grecia,

305 417 tonnellate per la Spagna,

632 tonnellate per il Portogallo.

2.   L’importo di cui è ridotto il prezzo di obiettivo per la campagna di commercializzazione 2003/2004 è fissato a:

15,201 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Grecia,

12,012 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Spagna,

0 EUR/100 kg di cotone non sgranato per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).

(2)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5)

Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78).

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004 (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 8).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 18 giugno 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (1)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– eall'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

2,164

2,164

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

2,164

2,164

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

1,623

1,623

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

1,623

1,623

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– altre (incluso allo stato naturale)

2,164

2,164

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

2,164

2,164

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

2,164

2,164

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(2)  La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(3)  Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

(4)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

EUR/t

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

6

1o term.

7

2o term.

8

3o term.

9

4o term.

10

5o term.

11

6o term.

12

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

+9

–10

–10

–10

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 48,535 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4).


18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1089/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1089/2004 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1089/2004, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 1089/2004 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 209 del 11.6.2004, pag. 5.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 18 GIUGNO 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 91 00

S00

EUR/100 kg

43,06 (1)

1701 11 90 99 10

S00

EUR/100 kg

41,76 (1)

1701 12 90 91 00

S00

EUR/100 kg

43,06 (1)

1701 12 90 99 10

S00

EUR/100 kg

41,76 (1)

1701 91 00 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4681

1701 99 10 91 00

S00

EUR/100 kg

46,81

1701 99 10 99 10

S00

EUR/100 kg

45,40

1701 99 10 99 50

S00

EUR/100 kg

45,40

1701 99 90 91 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4681

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1129/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4)

Poiché le aggiudicazioni permanenti relative alle restituzioni all’esportazione di riso per la campagna in corso sono ormai concluse, non è più necessario procedere alla fissazione di restituzioni di diritto comune per il prodotto di cui trattasi. Occorre tenerne conto al momento della fissazione delle restituzioni. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5)

Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6)

La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10)

Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è sospeso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)  GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura EUR/t

Ammontare delle restituzioni (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

EUR/t

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

EUR/t

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

EUR/t

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

EUR/t

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 e 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

EUR/t

1006 40 00 9000

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


(1)  La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12) si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01

0 t,

Insieme delle destinazioni R02 e R03

0 t,

Destinazioni 021 e 023

0 t,

Destinazioni 066

0 t,

Destinazione A97

0 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1005/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria e della Romania, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 11 al 17 giugno 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1005/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 28.


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