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Official Journal of the European Union, L 204, 09 June 2004
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 204, 09 giugno 2004
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 204, 09 giugno 2004
ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
9.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'8 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
69,9 |
999 |
69,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
120,2 |
999 |
120,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
97,2 |
999 |
97,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
48,0 |
382 |
55,2 |
|
388 |
69,8 |
|
508 |
50,2 |
|
528 |
56,0 |
|
999 |
55,8 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
86,9 |
400 |
110,5 |
|
404 |
106,7 |
|
508 |
72,1 |
|
512 |
69,4 |
|
524 |
38,6 |
|
528 |
69,4 |
|
720 |
78,1 |
|
804 |
105,2 |
|
809 |
92,8 |
|
999 |
83,0 |
|
0809 10 00 |
052 |
208,2 |
624 |
287,4 |
|
999 |
247,8 |
|
0809 20 95 |
052 |
380,1 |
068 |
171,2 |
|
400 |
337,6 |
|
999 |
296,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
9.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2004 DELLA COMMISSIONE
dell’8 giugno 2004
recante deroga al regolamento (CE) n. 1431/94 per quanto riguarda la validità dei titoli d’importazione nel settore delle carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (2) disciplina la validità dei titoli d’importazione. |
(2) |
La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici (3) ha sospeso fino al 15 agosto 2004. le importazioni di diversi prodotti del settore del pollame in provenienza da vari paesi, tra cui la Thailandia. Questo provvedimento ha probabilmente precluso ad alcuni operatori l’uso dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 per le importazioni provenienti dalla Thailandia. Di conseguenza, la durata di validità dei titoli in questione deve essere prorogata fino al 30 settembre 2004. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1431/94, la validità dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 per i prodotti del gruppo n. 2 provenienti dalla Thailandia è prorogata al 30 settembre 2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) JGU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001,pag. 24).
(3) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59.