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Document L:2004:204:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 204, 09 giugno 2004


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    ISSN 1725-258X

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 204

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    47o anno
    9 giugno 2004


    Sommario

     

    I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

    pagina

     

     

    Regolamento (CE) n. 1080/2004 della Commissione, dell'8 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    1

     

    *

    Regolamento (CE) n. 1081/2004 della Commissione dell’8 giugno 2004 recante deroga al regolamento (CE) n. 1431/94 per quanto riguarda la validità dei titoli d’importazione nel settore delle carni di pollame

    3

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

    9.6.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 204/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2004 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 giugno 2004

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

    (2)

    In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2004.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura


    (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, dell'8 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    052

    69,9

    999

    69,9

    0707 00 05

    052

    120,2

    999

    120,2

    0709 90 70

    052

    97,2

    999

    97,2

    0805 50 10

    052

    48,0

    382

    55,2

    388

    69,8

    508

    50,2

    528

    56,0

    999

    55,8

    0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

    388

    86,9

    400

    110,5

    404

    106,7

    508

    72,1

    512

    69,4

    524

    38,6

    528

    69,4

    720

    78,1

    804

    105,2

    809

    92,8

    999

    83,0

    0809 10 00

    052

    208,2

    624

    287,4

    999

    247,8

    0809 20 95

    052

    380,1

    068

    171,2

    400

    337,6

    999

    296,3


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


    9.6.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 204/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2004 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 giugno 2004

    recante deroga al regolamento (CE) n. 1431/94 per quanto riguarda la validità dei titoli d’importazione nel settore delle carni di pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (2) disciplina la validità dei titoli d’importazione.

    (2)

    La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici (3) ha sospeso fino al 15 agosto 2004. le importazioni di diversi prodotti del settore del pollame in provenienza da vari paesi, tra cui la Thailandia. Questo provvedimento ha probabilmente precluso ad alcuni operatori l’uso dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 per le importazioni provenienti dalla Thailandia. Di conseguenza, la durata di validità dei titoli in questione deve essere prorogata fino al 30 settembre 2004.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1431/94, la validità dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 per i prodotti del gruppo n. 2 provenienti dalla Thailandia è prorogata al 30 settembre 2004.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  JGU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001,pag. 24).

    (3)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59.


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