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Document L:2004:174:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 174, 08 maggio 2004


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 174

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
8 maggio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 952/2004 della Commissione, del 7 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 953/2004 della Commissione, del 7 maggio 2004, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o giugno al 31 agosto 2004

3

 

 

 

*

Avviso ai lettori

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/1


REGOLAMENTO (CE) N. 952/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

110,9

204

65,7

212

110,8

999

95,8

0707 00 05

052

94,6

999

94,6

0709 90 70

052

93,7

204

51,3

999

72,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

42,8

204

42,6

220

36,2

400

42,3

624

58,4

999

44,5

0805 50 10

388

67,9

528

68,5

999

68,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,0

400

110,4

404

104,6

508

72,5

512

76,4

524

72,1

528

73,0

720

79,7

804

105,6

999

86,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


8.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/3


REGOLAMENTO (CE) N. 953/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2004

relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o giugno al 31 agosto 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 3 e 4 maggio 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dell'Argentina.

(2)

È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 3 e 4 maggio 2004 e trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o giugno al 31 agosto 2004 e presentate dopo il 4 maggio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.


ALLEGATO I

Origine dei prodotti

Percentuale di attribuzione

Cina

Paesi terzi diversi da Cina e Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

14,418 %

100,000 %

X

nuovi importatori

[articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

0,795 %

9,376 %

X

«X»

:

Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


ALLEGATO II

Origine dei prodotti

Date

Cina

Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

31.8.2004

nuovi importatori

[articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

31.8.2004

5.7.2004


8.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/s3


AVVISO AI LETTORI

Un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi degli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati prima dell’adesione sarà pubblicata in lingua estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ceca. I volumi di tale edizione appariranno progressivamente tra il 1o maggio e la fine del 2004.

In tali condizioni e in attesa della pubblicazione di tali volumi, la versione elettronica dei testi è disponibile su EUR-Lex.

L’indirizzo del sito EUR-Lex è: http://europa.eu.int/eur-lex/it/accession.html


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