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Document JOL_2011_344_R_0001_01

2011/885/UE: Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2011 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
Protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti

GU L 344 del 28.12.2011, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

(2011/885/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (1) («accordo di partenariato»).

(2)

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo di partenariato è giunto a scadenza il 15 giugno 2011.

(3)

L’Unione ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau («Guinea-Bissau») un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau in materia di pesca («protocollo»).

(4)

Al termine dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 giugno 2011.

(5)

Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’UE, l’articolo 14 del protocollo prevede l’applicazione del protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 16 giugno 2011.

(6)

È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio il protocollo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo («protocollo»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 16 giugno 2011, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49.


PROTOCOLLO

concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A decorrere dal 16 giugno 2011 e per un periodo di un anno, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono così fissate:

crostacei e specie demersali:

a)

navi da traino congelatrici per la pesca dei gamberetti: 4 400 tsl all’anno;

b)

navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi: 4 400 tsl all’anno,

specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982):

c)

tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari: 23 unità;

d)

tonniere con lenze e canne: 14 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.   A norma dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nei relativi allegati.

Articolo 2

Contropartita finanziaria e contributo specifico – Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1 del protocollo, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 7 milioni di EUR.

2.   Tuttavia, in caso di miglioramento dell’utilizzo delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente protocollo da parte delle navi dell’UE, l’Unione concederà alla Guinea-Bissau un importo finanziario supplementare proporzionato al suddetto aumento, nei limiti delle possibilità di pesca fissate dal presente protocollo e a concorrenza di un massimo di 1 milione di EUR all’anno. Le parti convengono, in sede di commissione mista ed entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente protocollo, di determinare il periodo di riferimento, l’indice di base e i meccanismi specifici di pagamento.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del presente protocollo.

4.   Il pagamento da parte dell’Unione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 15 marzo 2012.

5.   Fatto salvo l’articolo 8 del presente protocollo, la destinazione di bilancio della contropartita finanziaria è stabilita nell’ambito della legge finanziaria della Guinea-Bissau ed è pertanto di esclusiva competenza delle autorità di tale Stato.

6.   All’importo di cui al paragrafo 1 va aggiunto un contributo specifico dell’Unione pari a 500 000 EUR all’anno e destinato all’organizzazione di un sistema sanitario e fitosanitario per i prodotti della pesca. Le parti, tuttavia, in caso di necessità possono decidere di destinare una parte di questo contributo specifico anche al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca della Guinea-Bissau. Tale contributo è gestito secondo le disposizioni previste all’articolo 3 del presente protocollo.

7.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 del presente protocollo, il pagamento del contributo specifico di cui al paragrafo 6 è effettuato entro il 15 marzo 2012.

8.   I pagamenti previsti nel presente articolo sono versati su un conto unico del tesoro pubblico, aperto presso la Banca centrale di Guinea-Bissau, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal ministero.

Articolo 3

Contributo specifico a favore del miglioramento delle condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca e al monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca

1.   Il contributo specifico dell’Unione, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, contribuisce, in particolare, a sostenere l’adeguamento alle norme sanitarie del settore della pesca e, se necessario, alla politica di monitoraggio, controllo e sorveglianza della Guinea-Bissau.

2.   La gestione dell’importo corrispondente ricade sotto la responsabilità della Guinea-Bissau e si basa sull’individuazione, fatta di comune accordo dalle parti, delle iniziative da realizzare e della relativa programmazione annuale.

3.   Fatta salva l’identificazione degli obiettivi fatta dalle parti e in conformità agli articoli 8 e 9 del protocollo, le parti convengono di concentrare la loro attenzione su:

a)

l’insieme delle azioni dirette a migliorare le condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca, compreso il rafforzamento dell’autorità competente, l’adeguamento alle norme del CIPA (ISO 9000), la formazione degli agenti nonché l’adeguamento del quadro giuridico necessario; e, se del caso,

b)

l’insieme delle azioni di sostegno al monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca, inclusa la sorveglianza delle acque della Guinea-Bissau con mezzi marittimi e aerei, l’attuazione di un sistema di monitoraggio via satellite (VMS) delle navi da pesca, il miglioramento del quadro giuridico nonché la sua applicazione per quanto riguarda le infrazioni.

4.   Una relazione annuale dettagliata è presentata per approvazione alla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

5.   L’Unione si riserva tuttavia il diritto di sospendere il pagamento del contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, fin dal primo anno di entrata in vigore del protocollo, in caso di controversie sulla programmazione delle azioni o quando i risultati ottenuti, salvo circostanze eccezionali, non sono conformi alla programmazione.

Articolo 4

Cooperazione scientifica

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca della Guinea-Bissau sulla base dei principi di una gestione sostenibile, in particolare promuovendo la cooperazione in materia di pesca responsabile a livello della sottoregione e segnatamente nell’ambito della Commissione subregionale della pesca (CSRP).

2.   Nel periodo di applicazione del protocollo le parti coopereranno per approfondire alcuni aspetti riguardanti l’evoluzione dello stato delle risorse nelle zone di pesca della Guinea-Bissau. A tal fine viene organizzata, almeno una volta all’anno, una riunione del comitato scientifico congiunto conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo. Ulteriori riunioni del suddetto comitato scientifico misto possono essere convocate su richiesta di una delle parti o qualora se ne presenti la necessità nell’ambito del presente protocollo.

3.   Le parti, sulla base delle conclusioni della riunione annuale del comitato scientifico e delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) e di tutte le altre organizzazioni regionali o internazionali in materia, di cui le parti sono membri o in cui sono rappresentate, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 10 dell’accordo per adottare, se del caso e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 5

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica mista annuale, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea-Bissau. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, viene maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1.

2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca fissate all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l’articolo 8 del presente protocollo, l’Unione europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria nel caso in cui non sia possibile utilizzare alcuna delle possibilità di pesca previste dal protocollo medesimo.

3.   Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate in sede di riunione scientifica mista annuale per quanto riguarda la gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4.   Le revisioni delle possibilità di pesca previste ai paragrafi 1, 2 e 3 sono decise di comune accordo dalle parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.   Nel caso in cui le navi dell’UE siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 del presente protocollo, l’Unione consulterà la Guinea-Bissau per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti possono condurre campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, previo parere del comitato scientifico misto di cui all’articolo 4 dell’accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni e altri parametri pertinenti.

3.   Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi.

4.   Se le parti giungono alla conclusione che le campagne di pesca sperimentale hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alle navi dell’UE per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 5 dello stesso e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. La contropartita finanziaria sarà maggiorata conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 5 del presente protocollo.

5.   Le catture realizzate nell’ambito della pesca esplorativa sono di proprietà dell’armatore. È vietato catturare specie di taglia non regolamentare e specie di cui la normativa della Guinea-Bissau non autorizza la pesca, la conservazione a bordo e la commercializzazione.

Articolo 7

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1.   L’Unione europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria e del contributo specifico di cui all’articolo 2 del presente protocollo qualora:

a)

circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea-Bissau; o

b)

l’Unione europea constati nella Guinea-Bissau una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

La decisione di sospensione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle parti e a condizione che l’Unione europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria e del contributo specifico di cui all’articolo 2 del presente protocollo riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3.   Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell’UE possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria a norma dell’articolo 2. In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 8

Contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della politica settoriale di pesca della Guinea-Bissau

1.   La contropartita finanziaria, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, contribuisce, a concorrenza del 35 % del suo importo, vale a dire 2 450 000 EUR, allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle sue acque.

2.   La gestione dell’importo corrispondente rientra nella responsabilità della Guinea-Bissau e si basa sull’individuazione, fatta di comune accordo dalle parti, delle iniziative da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in particolare per quanto riguarda la corretta gestione delle risorse alieutiche, il rafforzamento della ricerca scientifica e della capacità di controllo delle autorità competenti della Guinea-Bissau e il miglioramento delle condizioni di produzione dei prodotti della pesca.

3.   Fatti salvi gli obiettivi definiti dalle parti e coerentemente con le priorità della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca della Guinea-Bissau, nonché al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore, le parti convengono di dedicare particolare attenzione ai seguenti settori di intervento: il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, la ricerca scientifica e la gestione delle zone di pesca.

Articolo 9

Modalità di attuazione del sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, all’entrata in vigore del presente protocollo l’Unione europea e il ministero concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo:

a)

gli orientamenti annuali per l’attuazione delle priorità della politica della pesca della Guinea-Bissau ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all’articolo 8, paragrafo 2;

b)

gli obiettivi annuali da raggiungere nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti, su base annuale. L’allegato III indica gli elementi di base concernenti gli obiettivi e gli indicatori di risultato da prendere in considerazione nell’ambito del protocollo.

2.   Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle parti in sede di commissione mista.

3.   La ripartizione stabilita dalla Guinea-Bissau del contributo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente protocollo è comunicata all’Unione europea al momento dell’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori di valutazione.

4.   Tale ripartizione è comunicata dal ministero all’Unione europea entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo.

5.   La relazione annuale sull’attuazione delle azioni programmate e finanziate, sui risultati ottenuti e sulle eventuali difficoltà constatate, è presentata per approvazione alla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

6.   L’Unione europea si riserva il diritto di adeguare o sospendere il pagamento dell’importo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, qualora la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione della politica della pesca lo giustifichi e previa consultazione nell’ambito della commissione mista.

Articolo 10

Integrazione economica degli operatori dell’Unione nel settore della pesca in Guinea-Bissau

1.   Le parti si impegnano a promuovere l’integrazione economica degli operatori dell’Unione nell’insieme della filiera della pesca in Guinea-Bissau.

2.   Le parti si impegnano in particolare a promuovere la costituzione di associazioni temporanee fra operatori dell’Unione e operatori della Guinea-Bissau ai fini dello sfruttamento in comune delle risorse alieutiche della zona economica esclusiva della Guinea-Bissau.

3.   Per associazione temporanea di imprese si intende qualsiasi associazione fondata su un contratto stabilito per una durata limitata fra armatori dell’Unione e persone fisiche o giuridiche della Guinea-Bissau al fine dell’esercizio dell’attività di pesca o dello sfruttamento congiunto dei contingenti della Guinea-Bissau per mezzo di una o più navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea e della ripartizione degli utili o delle perdite in termini di costi dell’attività economica intrapresa di concerto.

4.   La Guinea-Bissau concede l’autorizzazione necessaria affinché le associazioni temporanee di imprese, costituite ai fini dello sfruttamento delle risorse alieutiche del mare, possano operare nelle sue zone di pesca.

5.   Le navi dell’UE che hanno deciso di costituire associazioni temporanee di imprese nell’ambito del protocollo in vigore, per le categorie di pesca di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente protocollo, saranno dispensate dal pagamento dei canoni delle licenze. Inoltre, a decorrere dal terzo anno dall’entrata in vigore del protocollo, la Guinea-Bissau metterà a disposizione appositi contributi finanziari per la costituzione di dette associazioni temporanee di imprese. L’importo globale di tali contributi non potrà superare il 20 % dell’importo totale dei canoni pagati dagli armatori nell’ambito del presente protocollo.

6.   La Commissione mista stabilirà le modalità finanziarie e tecniche che permettono l’attuazione di tali contributi e la promozione delle associazioni temporanee di imprese, nell’ambito del protocollo in vigore.

Articolo 11

Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione in sede di commissione mista, se una delle parti commette una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici quali previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

2.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma inoltre oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista, se necessario convocata in seduta straordinaria.

3.   L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

4.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

5.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 12

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancata attuazione degli impegni della Guinea-Bissau per una pesca responsabile e sostenibile

Fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del presente protocollo, qualora la Guinea-Bissau non rispetti il suo impegno ad attuare una pesca responsabile e sostenibile, in particolare tramite il rispetto dei piani di gestione della pesca annuale definiti dal suo governo, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa secondo il disposto dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4.

Articolo 13

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, in caso di mancata esecuzione da parte dell’Unione europea dei pagamenti di cui all’articolo 2, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti della Guinea-Bissau notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità competenti della Guinea-Bissau possono sospendere l’applicazione del presente protocollo. Esse ne informano senza indugio la Commissione europea.

L’applicazione del presente protocollo riprende non appena siano stati effettuati i pagamenti in questione.

Articolo 14

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e i suoi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   Essi si applicano in via provvisoria a decorrere dal 16 giugno 2011.

3.   Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di un anno a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria. Le parti si impegnano ad avviare quanto prima negoziati per concludere un nuovo protocollo volto a sostituire il presente protocollo alla data della sua scadenza. Le parti si adopereranno per concludere tali negoziati entro un termine massimo di nove mesi, ossia entro il 15 marzo 2012.

Съставено в Брюксел на двадесети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa dvadsiateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne dvajsetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Гвинея Бисау

Por la República de Guinea-Bissau

Za Republiku Guinea-Bissau

For Republikken Guinea-Bissau

Für die Republik Guinea-Bissau

Guinea-Bissau Vabariigi nimel

Για την Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισσάου

For the Republic of Guinea-Bissau

Pour la République de Guinée-Bissau

Per la Repubblica di Guinea-Bissau

Gvinejas-Bisavas Republikas vārdā –

Bisau Gvinėjos Respublikos vardu

A Bissau-guineai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Ginea Bissaw

Voor de Republiek Guinee-Bissau

W imieniu Republiki Gwinei Bissau

Pela República da Guiné-Bissau

Pentru Republica Guineea-Bissau

Za Guinejsko-bissauskú republiku

Za Republiko Gvinejo Bissau

Guinea-Bissaun tasavallan puolesta

För Republiken Guinea-Bissau

Image

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UE NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

SEZIONE 1

Disposizioni generali applicabili a tutte le navi

1.   Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Guinea-Bissau. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Guinea-Bissau, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Guinea-Bissau nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione.

3.   Le navi dell’UE che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Guinea-Bissau. La domanda di licenza reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

4.   Le autorità competenti dell’Unione presentano al ministero, per il tramite della delegazione dell’Unione europea in Guinea-Bissau, almeno venti giorni lavorativi prima della data di validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo.

5.   Le domande sono presentate al ministero su formulari forniti a questo scopo dal governo della Guinea-Bissau redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1. Le autorità della Guinea-Bissau adottano tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca.

6.   Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza nonché dell’importo previsto al capo VII, paragrafo 13,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.   Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità della Guinea-Bissau.

8.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9.   Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal ministero, tramite la delegazione dell’Unione europea nella Guinea-Bissau, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al paragrafo 6.

10.   Se gli uffici della delegazione dell’Unione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione dell’Unione europea.

11.   La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12.   Tuttavia, su richiesta dell’Unione europea e in caso di provata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone. Tuttavia, se il tonnellaggio di stazza lorda (tsl) della nave sostitutiva è superiore a quello della nave da sostituire, la differenza del canone è pagata pro rata temporis.

13.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero tramite la delegazione dell’Unione europea.

14.   La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero. Ogni trasferimento di licenza è notificato alla delegazione dell’Unione europea in Guinea-Bissau.

15.   La licenza deve essere sempre conservata a bordo, fatto salvo quanto previsto al capo I, sezione 2, paragrafo 1.

16.   Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della licenza cartacea con un equivalente elettronico come l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

17.   Le parti si impegnano, nell’ambito della commissione mista, a sostituire nel presente protocollo qualsiasi riferimento espresso in «tsl» con «GT» e a modificare, di conseguenza, tutte le relative disposizioni. Tale sostituzione sarà preceduta da opportune consultazioni tecniche tra le parti.

SEZIONE 2

Disposizioni applicabili alle navi tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

1.   La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. L’Unione europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità della Guinea-Bissau subito dopo essere stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità della Guinea-Bissau, la nave è iscritta dall’autorità competente della Guinea-Bissau in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca nonché alla delegazione dell’Unione europea in Guinea-Bissau. In questo caso la delegazione dell’Unione europea invia all’armatore una copia conforme di tale elenco, che viene conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima da parte dell’autorità competente della Guinea-Bissau.

2.   Le licenze hanno una durata di validità di un anno.

3.   I canoni vengono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

4.   Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali degli importi forfettari secondo la corrispondente scheda tecnica.

5.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno in corso è adottato dalla Commissione europea entro il 15 giugno dell’anno successivo, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), per il tramite della delegazione dell’Unione europea.

6.   Detto computo viene comunicato contemporaneamente al ministero e agli armatori.

7.   L’eventuale pagamento supplementare sarà effettuato dagli armatori alle autorità nazionali competenti della Guinea-Bissau entro il 31 luglio 2012, sul conto previsto alla sezione 1, paragrafo 7.

8.   Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all’importo dell’anticipo di cui al paragrafo 3, l’importo residuo corrispondente non è rimborsato all’armatore.

SEZIONE 3

Disposizioni speciali per i pescherecci da traino

1.   Oltre ai documenti menzionati alla sezione 1, paragrafo 6, del presente capo, ogni domanda di licenza per le navi di cui alla presente sezione deve essere corredata da:

una copia autenticata del documento rilasciato dallo Stato membro che attesta la stazza della nave in tsl, e

l’attestato di conformità rilasciato dal ministero successivamente all’ispezione tecnica della nave effettuata in conformità al capo VIII, paragrafo 3.2.

2.   In caso di domanda di una nuova licenza per una nave che ne ha già ottenuta una nell’ambito del presente protocollo e le cui caratteristiche tecniche restano immutate, tale domanda sarà presentata al ministero, per il tramite della delegazione dell’Unione europea a Bissau, corredata unicamente dalla prova del pagamento del canone per i periodi richiesti nonché dell’importo previsto al capo VII, paragrafo 13. Il ministero autorizza la nuova licenza facendo figurare una nuova menzione relativa alla prima domanda di licenza presentata nell’ambito del protocollo in vigore.

3.   Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento ai periodi annuali così definiti:

:

primo periodo

:

dal 16 giugno 2011 al 31 dicembre 2011,

:

secondo periodo

:

dal 1o gennaio 2012 al 15 giugno 2012.

4.   La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

5.   Un trimestre corrisponde a uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1o gennaio, il 1o aprile, il 1o luglio o il 1o ottobre, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo, che andranno rispettivamente dal 16 giugno 2011 al 30 settembre 2011 e dal 1o aprile 2012 al 15 giugno 2012.

6.   Le licenze hanno validità annuale, semestrale o trimestrale e sono rinnovabili.

7.   La licenza deve essere sempre conservata a bordo.

8.   I canoni vengono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

CAPO II

ZONE DI PESCA

Le navi dell’UE di cui all’articolo 1 del presente protocollo sono autorizzate a esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

CAPO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE PER LE NAVI AUTORIZZATE A PESCARE NELLE ACQUE DELLA GUINEA BISSAU

1.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell’UE è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e l’uscita dalla stessa,

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e un trasbordo,

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e uno sbarco in Guinea-Bissau.

2.   Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell’ambito dell’accordo devono notificare le loro catture al ministero, secondo le modalità di seguito indicate.

2.1.

Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse al ministero via fax, posta o posta elettronica, con copia alla Commissione europea, tramite la delegazione dell’Unione in Guinea-Bissau, alla fine di ogni bordata e, in ogni caso, prima che la nave lasci le zone di pesca della Guinea-Bissau. Quando la trasmissione avviene per posta elettronica, ognuno dei due destinatari invia subito alla nave conferma di ricezione per via elettronica con copia reciproca. Nel caso delle navi tonniere, tali dichiarazioni sono inviate alla fine di ogni campagna.

2.2.

Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse via fax o per posta elettronica durante un periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capo I, sezione 2, paragrafo 2, per le navi tonniere e della sezione 3, paragrafo 3, per i pescherecci da traino, sono trasmessi al ministero entro quarantacinque giorni dalla fine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono trasmesse alla delegazione dell’Unione in Guinea-Bissau.

2.3.

Le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque della Guinea-Bissau le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori ZEE Guinea-Bissau».

2.4.

I pescherecci da traino dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario il cui modello figura nell’appendice 3, indicando i totali catturati per specie e per mese di calendario o frazione di quest’ultimo.

2.5.

I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.

3.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave in questione fino all’espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Guinea-Bissau e, in caso di recidiva, di non rinnovare la licenza. La Commissione europea ne è informata.

Le parti si accordano per introdurre un sistema di scambio elettronico di tali informazioni.

CAPO IV

CATTURE ACCESSORIE

Il livello di catture accessorie per ognuno dei tipi di pesca previsti nell’ambito del protocollo è stabilito conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau ed è precisato nelle schede tecniche per ognuna di queste categorie.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

Gli armatori che beneficiano delle licenze di pesca previste dall’accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea-Bissau e al miglioramento del mercato del lavoro, alle condizioni e nei limiti seguenti:

1.

Ciascun armatore di una nave da traino si impegna ad assumere:

tre marittimi-pescatori per le navi di stazza inferiore a 250 tsl,

quattro marittimi-pescatori per le navi di stazza compresa tra 250 e 400 tsl,

cinque marittimi-pescatori per le navi di stazza compresa tra 400 e 650 tsl,

sei marittimi-pescatori per le navi di stazza superiore a 650 tsl.

2.

Gli armatori si adopereranno per imbarcare marittimi supplementari della Guinea-Bissau.

3.

Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi per il tramite dei loro rappresentanti.

4.

L’armatore o un suo rappresentante comunica al ministero i nomi dei marittimi della Guinea-Bissau imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

5.

La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6.

I contratti di lavoro dei marittimi della Guinea-Bissau, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra il rappresentante o i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il ministero. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione in caso di decesso, malattia e infortuni.

7.

Il salario dei marittimi della Guinea-Bissau è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità della Guinea-Bissau. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi della Guinea-Bissau non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi della Guinea-Bissau e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8.

I marittimi ingaggiati dalle navi dell’UE sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

9.

In caso di mancato imbarco di marittimi della Guinea-Bissau per ragioni diverse da quelle contemplate al paragrafo precedente, gli armatori delle navi dell’UE in questione sono tenuti a versare quanto prima, per la campagna di pesca, un importo forfettario equivalente ai salari dei marittimi non imbarcati.

10.

Tale importo sarà versato su un conto specifico precedentemente indicato dalle autorità competenti della Guinea-Bissau e permetterà di finanziare le strutture pubbliche di formazione professionale nel settore della pesca.

CAPO VI

MISURE TECNICHE

1.   Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

2.   Per quanto riguarda i pescherecci da traino, le misure specifiche figurano in ognuna delle schede tecniche corrispondenti.

3.   La chiusura delle attività di pesca o di un tipo di pesca per motivi di riposo biologico è applicata dalla Guinea-Bissau in modo non discriminatorio a tutte le navi che partecipano alle suddette attività, siano esse nazionali, dell’UE o battenti bandiera di un paese terzo.

4.   Sulla base di una analisi di impatto e se ciò si rivelasse necessario, le parti si accordano in sede di commissione mista sulle eventuali misure correttive da applicare in materia di riposo biologico.

5.   Nel caso in cui la Guinea-Bissau fosse indotta ad adottare misure urgenti comportanti una chiusura di pesca oltre a quella o quelle menzionate al paragrafo 3, o una proroga della chiusura prevista, è convocata una riunione della commissione mista per valutare l’impatto dell’applicazione di queste misure alle navi dell’UE.

6.   Se l’applicazione dei paragrafi 4 e 5 comporta un aumento del periodo o dei periodi di chiusura delle attività di pesca, le parti si consultano, in sede di commissione mista, allo scopo di adeguare il livello della contropartita finanziaria in funzione della riduzione delle possibilità di pesca che le suddette misure comportano per l’Unione.

CAPO VII

OSSERVATORI A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO

1.   Le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori designati dalla Guinea-Bissau alle condizioni precisate di seguito.

1.1.   Ogni peschereccio da traino prende a bordo un osservatore designato dal ministero responsabile per la pesca. In tal caso il porto d’imbarco è fissato di comune accordo dal ministero responsabile per la pesca e dagli armatori o dai loro rappresentanti.

1.2.   Il ministero predispone l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3.   Il ministero comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio della licenza, il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi.

2.   Il tempo di presenza a bordo dell’osservatore è stabilito dal ministero, senza che esso superi, di norma, il tempo necessario per svolgere i compiti ad esso assegnati. Il ministero ne informa l’armatore o il suo rappresentante all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.   Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità della Guinea-Bissau.

4.   L’imbarco dell’osservatore avviene, all’inizio della prima bordata, in un porto della Guinea-Bissau e, in caso di rinnovo della licenza, in un porto scelto dall’armatore.

5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti previsti per l’imbarco degli osservatori.

6.   In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore della Guinea-Bissau esce dalla zona di pesca di quest’ultima, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.   Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8.   All’osservatore è riservato a bordo lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Guinea-Bissau, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5.

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Guinea-Bissau riportati nel giornale di bordo;

8.6.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.7.

comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie conservate a bordo.

9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11.   Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1.

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

11.3.

redige un rapporto di attività che viene trasmesso alle autorità competenti della Guinea-Bissau. Dette autorità, dopo averlo esaminato ed entro una settimana, ne inviano una copia alla delegazione dell’Unione europea a Bissau.

12.   Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore redige un reapporto di attività che viene trasmessa alle autorità competenti della Guinea-Bissau con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma la suddetta relazione in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto della struttura della nave.

Per contribuire a coprire le spese derivanti dalla presenza a bordo dell’osservatore, l’armatore versa alle autorità della Guinea-Bissau, assieme al pagamento del canone, un importo di 12 EUR per tsl all’anno, pro rata temporis, per ogni nave che esercita attività di pesca nelle acque della Guinea-Bissau.

14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del ministero.

CAPO VIII

OSSERVATORI A BORDO DELLE NAVI TONNIERE

Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca.

CAPO IX

MONITORAGGIO

1.   A norma del capo I, sezione 2, paragrafo 1, l’Unione europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità della Guinea-Bissau preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono iscritte nell’elenco menzionato nel paragrafo che precede, subito dopo la ricezione della notifica del pagamento dell’anticipo di cui al capo I, sezione 2, paragrafo 3, del presente allegato. In questo caso, una copia conforme dell’elenco delle navi tonniere è inviata all’armatore e viene conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima da parte dell’autorità competente della Guinea-Bissau.

3.   Ispezioni tecniche dei pescherecci da traino

3.1.   Una volta all’anno, nonché dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca che implichi l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, i pescherecci da traino dell’UE devono presentarsi in un porto della Guinea-Bissau per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro quarantotto ore dall’arrivo in porto della nave.

3.2.   Al comandante della nave risultata conforme è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza; la validità dell’attestato è automaticamente prorogata per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell’anno, per una durata non superiore a un anno. Tale attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave.

3.3.   L’ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l’equipaggio.

3.4.   Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Guinea-Bissau. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.

3.5.   In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino all’adempimento di tali obblighi da parte dell’armatore.

4.   Entrata e uscita dalla zona

 

Tutte le navi dell’UE che svolgono attività di pesca nella zona della Guinea-Bissau in virtù dell’accordo comunicano alla radiostazione del ministero responsabile per la pesca la data e l’ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

 

L’indicativo di chiamata, le frequenze operative e gli orari sono comunicati agli armatori dal ministero responsabile per la pesca al momento del rilascio della licenza.

 

In caso di impossibilità di utilizzare tale stazione radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione, quali il telex, il fax (n. 20.11.57, n. 20.19.57, n. 20.69.50) o il telegramma.

4.1.   Le navi dell’UE notificano al ministero, con almeno ventiquattr’ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o uscire dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. Per le navi tonniere tale termine è ridotto a sei ore.

4.2.   Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica.

4.3.   Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il ministero è considerata come una nave sprovvista di licenza.

4.4.   Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo di posta elettronica, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

5.   Procedure di controllo

5.1.   I comandanti delle navi dell’UE impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

5.2.   La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

5.3.   Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

6.   Fermo

6.1.   Il ministero, entro un termine massimo di quarantotto ore, informa la Commissione europea, attraverso la sua delegazione in Guinea-Bissau, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell’UE nelle zone di pesca della Guinea-Bissau.

6.2.   Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

7.   Verbale di fermo

7.1.   L’autorità competente dello Stato costiero compila un verbale di accertamento che deve essere firmato dal comandante della nave.

7.2.   Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

7.3.   Conformemente alla disposizioni della normativa vigente, il comandante può essere obbligato a condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità competenti.

8.   Riunione di informazione in caso di fermo

8.1.   Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne quelle dirette a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni e su richiesta della parte interessata dell’Unione, una riunione di informazione tra la Commissione europea e il ministero, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2.   Nel corso di tale riunione, le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9.   Risoluzione del fermo

9.1.   Prima di avviare un procedimento giudiziario si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro giorni lavorativi dal fermo.

9.2.   In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.

9.3.   Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dal ministero una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

9.4.   La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, il saldo residuo è sbloccato dal ministero.

9.5.   Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente paragrafo 9.3 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

10.   Seguito dato alle procedure di fermo

Tutte le informazioni relative alle infrazioni commesse dalle navi dell’UE sono regolarmente comunicate alla Commissione tramite la delegazione dell’Unione europea.

11.   Trasbordi

11.1.   Le navi dell’UE che intendono trasbordare catture nelle acque della Guinea-Bissau effettuano tale operazione nella rada dei porti di tale Stato.

11.2.   Gli armatori di tali navi comunicano al ministero, con almeno ventiquattr’ore di anticipo, le seguenti informazioni:

nome delle navi che effettuano il trasbordo,

nome del cargo vettore,

quantitativo di ogni specie da trasbordare,

data del trasbordo.

11.3.   Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

11.4.   Nella zona di pesca della Guinea-Bissau è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti paragrafi. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente della Guinea-Bissau.

12.   I comandanti delle navi dell’UE impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Guinea-Bissau consentono e agevolano agli ispettori di tale paese il controllo delle suddette operazioni. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

CAPO X

SORVEGLIANZA DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE

Le parti si accordano, in sede di commissione mista, per definire le modalità di sorveglianza via satellite dei pescherecci dell’UE che pescano nell’ambito dell’accordo, quando sussistono le condizioni tecniche.

Appendici

1— Formulario di domanda di licenza di armamento per la pesca

2— Statistiche relative alle catture e allo sforzo di pesca

3— Giornale di bordo delle navi tonniere

Appendice 1

Modulo di domanda di licenza di armamento per la pesca

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Appendice 2

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Appendice 3

GIORNALE DI BORDO DELLE NAVI TONNIERE

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ALLEGATO II

SCHEDA 1 — CATEGORIA DI PESCA 1:   NAVI DA TRAINO CONGELATRICI PER LA PESCA DI PESCI E CEFALOPODI

1.   

Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino a un azimut di 268°.

2.   

Attrezzo autorizzato

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.

Sono autorizzati i buttafuori.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l’utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto a ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.

È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm

4.   

Riposo biologico

In conformità alla normativa della Guinea-Bissau.

In caso di assenza di disposizioni nella normativa della Guinea-Bissau, il periodo di riposo è concordato dalle parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico misto.

5.   

Catture accessorie

In conformità alla normativa della Guinea-Bissau.

Le navi adibite alla pesca di pesci non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % e cefalopodi in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo.

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo.

Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità alla normativa della Guinea-Bissau.

Le parti si consultano nell’ambito della commissione mista per modificare, se del caso, il tasso di cattura autorizzato.

6.   

Stazza autorizzata/Canoni

Stazza autorizzata (tsl) all’anno

4 400

Canoni annui in EUR per tsl

229 EUR/tls/anno

Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

7.   

Osservazioni

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo.


SCHEDA 2 — CATEGORIA DI PESCA 2:   NAVI DA TRAINO PER LA PESCA DEI GAMBERETTI

1.   

Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino a un azimut di 268°.

2.   

Attrezzo autorizzato

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.

Sono autorizzati i buttafuori.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l’utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto a ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.

È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm.

La Guinea-Bissau si impegna a modificare la sua legislazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo al fine di applicare una dimensione di maglia di 50 mm, conforme alle normative esistenti nella sottoregione, dimensione che si applicherà a tutte le flotte che pescano crostacei e operano nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

4.   

Riposo biologico

In conformità alla normativa della Guinea-Bissau.

In caso di assenza di disposizioni nella normativa della Guinea-Bissau, il periodo di riposo è concordato dalle parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico misto.

5.   

Catture accessorie

In conformità alla normativa della Guinea-Bissau.

Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo cefalopodi e pesci in quantità superiore al 50 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo.

Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità alla normativa della Guinea-Bissau.

6.   

Stazza autorizzata/Canoni

Stazza autorizzata (tsl) all’anno

4 400

Canoni annui in EUR per tsl

307 EUR/tls/anno

Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

7.   

Osservazioni

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo.


SCHEDA 3 — CATEGORIA DI PESCA 3:   TONNIERE CON LENZE E CANNE

1.   

Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino a un azimut di 268°.

Le navi tonniere con lenze e canne sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

2.   

Attrezzo autorizzato e misure tecniche

Canne

Rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm

Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

3.   

Catture accessorie

In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus).

4.   

Stazza autorizzata/Canoni

Canone per tonnellata pescata

25 EUR/tonnellata

Canone forfettario annuo

500 EUR per 20 tonnellate

Numero di navi autorizzate a pescare

14

5.   

Osservazioni

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo.


SCHEDA 4 — CATEGORIA DI PESCA 4:   TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI

1.   

Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino a un azimut di 268°.

2.   

Attrezzo autorizzato e misure tecniche

Sciabica + palangaro di superficie

Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

Norme raccomandate dall’ICCAT

4.   

Catture accessorie

In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus).

5.   

Stazza autorizzata/Canoni

Canone per tonnellata catturata

35 EUR/tonnellata

Canone forfettario annuo

3 150 EUR per 90 tonnellate

Numero di navi autorizzate a pescare

23

6.   

Osservazioni

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo.

ALLEGATO III

Elementi di base concernenti obiettivi e indicatori di risultato da prendere in considerazione nell’ambito degli articoli 3, 8 e 9 del protocollo

Assi strategici e obiettivi

Indicatori

1.   

Miglioramento delle condizioni sanitarie per lo sviluppo del settore della pesca

Preparazione per ottenere l’autorizzazione all’esportazione

Elaborazione e adozione da parte del Parlamento di una normativa concernente le condizioni minime di igiene e di salubrità applicabili alle navi industriali, alle piroghe e alle imprese di pesca e relativa applicazione

Autorità competente in carica

CIPA adeguato alle norme (ISO 9000)

Laboratorio in grado di effettuare le analisi microbiologiche e chimiche

Adozione e inserimento nella normativa di un piano di sorveglianza e di analisi dei gamberetti (PNVAR 2008)

Numero di ispettori sanitari formati

Numero di agenti sanitari e del ministero della pesca formati alle norme igieniche

Concessione dell’autorizzazione ad esportare verso l’Unione europea

1.1.

Ammodernamento e adeguamento alle norme sanitarie della flotta industriale e della flotta artigianale

Numero di navi industriali messe a norma

Numero di piroghe di legno sostituite da piroghe realizzate con materiali idonei (in valore assoluto e in %)

Numero di piroghe dotate di sistemi di refrigerazione

Aumento dei punti di sbarco

Imbarcazioni artigianali e per la pesca costiera adeguate alle norme sanitarie (in valore assoluto e in %)

1.2.

Sviluppo delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle portuali

Riabilitazione del porto di Bissau ed estensione del porto di pesca

Riabilitazione del mercato ittico del porto per lo sbarco delle catture della pesca artigianale e industriale

Adeguamento alle norme internazionali del porto di Bissau (ratifica della Convenzione SOLAS)

Rimozione dei relitti nel porto

1.3.

Promozione dei prodotti della pesca (condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti sbarcati e trasformati)

Sistema di ispezione dei prodotti della pesca adeguato e operativo

Sensibilizzazione degli operatori alle norme igieniche (numero di formazioni organizzate e numero di persone formate)

Laboratorio di analisi operativo

Numero di siti attrezzati per lo sbarco e la trasformazione artigianale

Promozione di partenariati tecnici e commerciali con operatori privati stranieri

Avvio del marchio di qualità ecologica dei prodotti della Guinea-Bissau

2.   

Miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza della zona di pesca

Miglioramento del quadro giuridico

Adozione dell’accordo fra il ministero della pesca e il ministero della difesa sulla sorveglianza e il controllo

Adozione e attuazione del piano nazionale di monitoraggio, controllo e sorveglianza

2.1.

Rafforzamento dell’azione di monitoraggio, controllo e sorveglianza

Creazione di un corpo operativo di controllori giurati indipendenti (numero di persone assunte e formate) e relativo stanziamento di bilancio iscritto nella legge finanziaria

Numero dei giorni di sorveglianza in mare: 250 giorni/anno alla fine della durata del protocollo

Numero di ispezioni in porto e in mare

Numero di ispezioni aeree

Numero di bollettini statistici pubblicati

Tasso di copertura radar

Tasso di copertura VMS dell’intera flotta

Attuazione di un programma di formazione sulle tecniche di sorveglianza (numero di ore di formazione, numero di tecnici formati ecc.)

2.2.

Controllo delle operazioni di fermo delle navi

Miglioramento della trasparenza del sistema dei fermi, delle sanzioni e dei pagamenti delle ammende

Miglioramento della normativa sul pagamento delle ammende e introduzione del divieto di imposizione di sanzioni non finanziarie

Miglioramento del sistema di riscossione delle ammende

Pubblicazione delle statistiche annuali delle ammende riscosse

Elaborazione di una lista nera delle navi sanzionate

Elaborazione e pubblicazione annuale di statistiche relative alle sanzioni

Pubblicazione della relazione annuale del FISCAP

3.   

Miglioramento della gestione delle attività di pesca

Gestione dello sforzo di pesca per i gamberetti e cefalopodi

Mantenimento nel 2007 degli accordi esistenti con paesi terzi e con l’Unione europea. Tuttavia, in caso di mancato utilizzo delle possibilità di pesca concesse a paesi terzi alla data del 1o gennaio 2007, tali possibilità non dovranno essere trasferite al 2008 e agli esercizi successivi.

Non sarà concessa alcuna possibilità di pesca ai noli.

Abbandono definitivo e denuncia formale di qualsiasi accordo con società o associazioni/imprese europee entro un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo.

3.1.

Ammodernamento e potenziamento della ricerca alieutica

Potenziamento delle capacità di ricerca del CIPA

3.2.

Miglioramento delle conoscenze in campo alieutico

Uscita in mare effettuata annualmente a fini di studio e statistici

Numero di stock sottoposti a valutazione

Numero di programmi di ricerca

Numero di raccomandazioni formulate e applicate sullo stato delle principali risorse (con particolare riguardo alle misure di fermo e di conservazione per gli stock eccessivamente sfruttati)

Valutazione dello sforzo di pesca annuale per le specie che formano oggetto di un piano di sviluppo

Messa a punto di un sistema di gestione dello sforzo di pesca (banca dati, strumenti di controllo statistico, messa in rete dei servizi incaricati della gestione della flotta, pubblicazione di bollettini statistici ecc.)

3.3.

Sviluppo controllato delle attività di pesca

Adozione del piano annuale di gestione della pesca industriale entro l’inizio dell’anno in questione

Adozione e attuazione di un piano di gestione delle risorse oggetto di sfruttamento eccessivo

Tenuta di uno schedario della flotta nella ZEE, inclusa la pesca artigianale

Numero di piani di sviluppo elaborati, attuati e sottoposti a valutazione

3.4.

Miglioramento dell’efficacia dei servizi tecnici del ministero della pesca e dell’economia marittima e dei servizi coinvolti nella gestione del settore

Potenziamento delle capacità amministrative

Elaborazione e applicazione di un programma di formazione e di riqualificazione professionale (numero di agenti formati, numero di ore di formazione ecc.)

Potenziamento dei meccanismi di coordinamento, concertazione e cooperazione con i partner

Potenziamento del sistema di raccolta dati e di controllo statistico delle attività di pesca

3.5.

Potenziamento del sistema di gestione delle licenze e di sorveglianza delle navi

Numero di ore di formazione per i tecnici

Numero di tecnici formati

Messa in rete dei servizi e delle statistiche


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