Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_071_R_0018_01_REG_2006_2013_18

    Rettifica del regolamento (CE) n. 2013/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane ( GU L 384 del 29.12.2006 )

    GU L 71 del 10.3.2007, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 71/18


    Rettifica del regolamento (CE) n. 2013/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 384 del 29 dicembre 2006 )

    A pagina 13, il considerando 4 va letto come segue:

    «(4)

    Occorre tener conto del fatto che il settore della banana ha una grande rilevanza socioeconomica nelle regioni ultraperiferiche, contribuisce all'obiettivo della coesione economica e sociale, genera reddito e occupazione, dinamizza attività economiche a monte e a valle e assicura la conservazione dell'equilibrio paesaggistico, il che favorisce lo sviluppo turistico».

    A pagina 14, il considerando 10 va letto come segue:

    «(10)

    Nella conversione verso il sostegno ai produttori assumono un ruolo prioritario le azioni in materia d'informazione e di infrastrutture mirate allo sviluppo rurale; al riguardo occorre puntare su un adeguamento della produzione e della commercializzazione della banana a diversi standard di qualità e di produzione, come quelli della produzione biologica o delle varietà locali. Le banane possono essere commercializzate in quanto prodotto tipico locale nel contesto del turismo esistente in dette zone, il che permette di legare i consumatori alle rispettive varietà di banane in quanto prodotto identificabile.»

    A pagina 17, articolo 3 [modifiche al regolamento (CE) n. 247/2006], punto 2 (nuovo articolo 24 bis),

    anziché:

    «1.   Entro il 15 marzo 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di modifiche al loro programma complessivo per rispondere ai cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (1).

    2.   […]

    leggi:

    «1.   Entro il 15 marzo 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di modifiche al loro programma complessivo per rispondere ai cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (2).

    2.   […]


    (1)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.»,

    (2)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13.».


    Top