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Document JOL_2006_143_R_0001_01

2006/356/CE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006 , relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

GU L 143 del 30.5.2006, p. 1–179 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 143/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

(2006/356/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea il 17 giugno 2002 a Lussemburgo, fatta salva la sua eventuale conclusione a una data successiva.

(2)

L’accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità europea, l’accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all’atto finale.

2.   I testi di cui al paragrafo 1 fanno parte della presente decisione.

Articolo 2

1.   La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e di Comitato di associazione è stabilita dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti dei trattati.

2.   A norma dell’articolo 75 dell’accordo euromediterraneo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il Comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.

3.   La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea viene presa, a seconda dei casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persona(e) abilitata(e) a depositare l’atto di notifica di cui all’articolo 91 dell’accordo a nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso denominata «Libano»,

dall’altra,

CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all’origine della vicinanza e dell’interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e il Libano;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e il Libano desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l’importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell’uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell’associazione;

CONSIDERANDO i recenti sviluppi politici ed economici nel continente europeo e in Medio Oriente, che conferiscono responsabilità comuni in termini di stabilità, sicurezza e prosperità della regione euromediterranea;

CONSIDERANDO l’importanza che la Comunità e il Libano attribuiscono al libero scambio, garantito dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) e dagli altri accordi multilaterali allegati all’accordo che istituisce l’OMC;

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale del Libano e della Comunità e la necessità di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Libano;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito del titolo IV, parte III, del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notificano al Libano di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e del Libano;

CONSAPEVOLI dell’importanza del presente accordo, basato sulla reciprocità degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO instaurare un dialogo politico costante sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire sostegno al processo di ricostruzione economica, di riforma, di adeguamento e di sviluppo sociale del Libano;

DESIDERANDO instaurare, mantenere e intensificare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e audiovisivo per migliorare la comprensione reciproca;

PERSUASI che il presente accordo creerà un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, segnatamente per quanto riguarda il commercio e gli investimenti, fattori indispensabili per il buon esito del programma di ricostruzione e di ristrutturazione economica e per l’ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall’altra.

2.   Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di intensificare le relazioni in tutti i settori giudicati pertinenti a tale dialogo;

b)

creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;

c)

promuovere gli scambi e lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, onde favorire lo sviluppo e la prosperità del Libano e dei suoi abitanti;

d)

promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario;

e)

promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1.   Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.

2.   Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:

a)

facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di reciproco interesse;

b)

permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell’altra;

c)

promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea, segnatamente in Medio Oriente;

d)

promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione. Il dialogo cercherà di trovare nuove forme di cooperazione per il conseguimento di obiettivi comuni.

Articolo 5

1.   Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:

a)

a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del Consiglio di associazione;

b)

a livello di alti funzionari del Libano, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra;

c)

attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d)

all’occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.

2.   Si istituirà un dialogo politico tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PRINCIPI DI BASE

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Libano istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati «GATT».

CAPITOLO 1

Prodotti industriali

Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 8

I prodotti originari del Libano sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.

Articolo 9

1.   I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all’importazione in Libano dei prodotti originari della Comunità sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all’88 % del dazio di base,

dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 76 % del dazio di base,

dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 64 % del dazio di base,

dopo otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 52 % del dazio di base,

dopo nove anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,

dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 28 % del dazio di base,

dopo undici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 16 % del dazio di base,

dopo dodici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri residui vengono aboliti.

2.   In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 può essere riveduto di comune accordo dal Comitato d’associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, il Libano può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

3.   Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde all’aliquota di cui all’articolo 19.

Articolo 10

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 11

1.   Il Libano può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.

2.   Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.

3.   I dazi doganali all’importazione applicabili in Libano ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % della media annuale delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate negli ultimi tre anni per il quale siano disponibili dati statistici.

4.   Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

5.   Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall’abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

6.   Il Libano informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell’adozione di tali misure, il Libano presenta al Comitato un calendario per l’abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

7.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare il Libano a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione.

CAPITOLO 2

Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati

Articolo 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, nonché ai prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 13

La Comunità e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati nell’interesse di entrambe le parti.

Articolo 14

1.   Ai prodotti agricoli originari del Libano elencati nel protocollo 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2.   Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo 2 importati in Libano si applicano le disposizioni ivi contenute.

3.   Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo 3.

Articolo 15

1.   La Comunità e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo, onde determinare le misure che la Comunità e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione del presente accordo conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 13.

2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e il Libano esaminano regolarmente nell’ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto, in modo ordinato e su base reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 16

1.   Qualora, a seguito dell’attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all’attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.

2.   La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell’altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest’ultima.

3.   Qualora la Comunità o il Libano, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell’altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4.   L’altra parte può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione su qualsiasi modifica del regime previsto dall’accordo.

Articolo 17

1.   Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell’applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

2.   Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora risulti a una parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una parte verso l’altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, da parte dell’altra, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell’accordo.

CAPITOLO 3

Disposizioni comuni

Articolo 18

1.   Salvo disposizione contraria del presente accordo, la Comunità e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all’importazione o all’esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Negli scambi tra la Comunità e il Libano non si introducono nuove restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né altre misure di effetto equivalente.

3.   Le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra il Libano e la Comunità sono abolite a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.

4.   La Comunità e il Libano non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri di effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Articolo 19

1.   Per ciascun prodotto, l’aliquota di base rispetto alla quale si devono operare le riduzioni successive di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è quella effettivamente applicata nei confronti della Comunità il giorno della conclusione dei negoziati.

2.   Qualora il Libano dovesse aderire all’OMC, le aliquote applicabili alle importazioni tra le parti sarebbero quelle consolidate in sede di OMC o le aliquote inferiori, effettivamente applicate, in vigore al momento dell’adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all’adesione all’OMC, si applicherà il dazio ridotto.

3.   Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta il giorno dopo la conclusione dei negoziati.

4.   Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il giorno della conclusione dei negoziati.

Articolo 20

I prodotti originari del Libano non beneficiano, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Articolo 21

1.   Le parti evitano di introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte.

2.   I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 22

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall’accordo.

2.   Nell’ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Libano.

Articolo 23

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.

Articolo 24

1.   Fatto salvo l’articolo 35, si applica tra le parti l’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

2.   In attesa che vengano adottate le norme di cui all’articolo 35, paragrafo 2, se una parte rileva l’esistenza di sovvenzioni negli scambi con l’altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 25

1.   Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l’articolo XIX del GATT 1994, l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia e la pertinente legislazione interna.

2.   Prima di procedere, la parte che intende applicare misure di salvaguardia nella forma definita dalle norme internazionali fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Le parti avviano immediatamente consultazioni nell’ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall’inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende prendere dette misure è autorizzata ad applicare l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

3.   Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

4.   Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l’obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 26

1.   Qualora l’osservanza dell’articolo 18, paragrafo 4, comporti:

a)

la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione o misure di effetto equivalente;

o

b)

una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2.   Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato di associazione non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

Articolo 27

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 28

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

Articolo 29

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Libano si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale libanese.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 30

1.   Il trattamento concesso tra le parti per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi si basa sui rispettivi impegni e sugli altri obblighi a norma dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Questa disposizione entra in vigore a decorrere dall’adesione effettiva del Libano all’OMC.

2.   Il Libano s’impegna a fornire alla Comunità europea e ai suoi Stati membri, non appena sarà pronto, l’elenco definitivo degli impegni specifici in materia di servizi compilato ai sensi dell’articolo XX del GATS.

3.   Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un «accordo di integrazione economica» ai sensi dell’articolo V del GATS.

4.   L’obiettivo di cui al paragrafo 3 viene esaminato dal Consiglio di associazione dopo un anno dall’entrata in vigore del presente accordo.

5.   Tra la data di entrata in vigore del presente accordo e l’adesione del Libano all’OMC, le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di prestatori della Comunità e del Libano più discriminatorie rispetto alla situazione esistente il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.

6.   Ai fini del presente titolo:

a)

per «prestatori di servizi» di una parte si intendono tutte le persone giuridiche o fisiche che intendono fornire o forniscono servizi;

b)

per «persona giuridica» si intende una società o una consociata costituita a norma delle leggi di uno Stato membro della Comunità o del Libano che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o del Libano. Tuttavia, una persona giuridica che abbia unicamente la sede legale sul territorio della Comunità o del Libano viene considerata una persona giuridica della Comunità o del Libano solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia della Comunità o del Libano;

c)

per «consociata» si intende una persona giuridica effettivamente controllata da un’altra persona giuridica;

d)

per «persona fisica» si intende una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità o del Libano in conformità delle rispettive legislazioni nazionali.

TITOLO IV

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 31

Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34, la Comunità, da una parte, e il Libano, dall’altra, evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo nel quale viene investito il capitale.

Articolo 32

I pagamenti correnti relativi alla circolazione di beni, persone, servizi e capitali nell’ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.

Articolo 33

1.   Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e del Libano, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l’applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all’ammissione dei titoli nei mercati finanziari.

2.   Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all’estero di investimenti effettuati in Libano da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Libano e degli utili derivanti da tali investimenti.

Articolo 34

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all’accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l’altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l’abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2

Concorrenza e altre questioni economiche

Articolo 35

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Libano:

a)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali;

b)

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell’intero territorio della Comunità o del Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.

2.   Le parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza e si scambiano informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza. Il Comitato di associazione adotta le norme di cooperazione necessarie per applicare il paragrafo 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

3.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’altra parte, la Comunità o il Libano possono prendere misure adeguate previa consultazione nell’ambito del Comitato di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione

Articolo 36

Gli Stati membri e il Libano adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Libano rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 37

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e il Libano in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all’esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 38

1.   A norma del presente articolo e dell’allegato 2, le parti assicurano un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2.   L’attuazione del presente articolo e dell’allegato 2 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell’una o dell’altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 39

1.   Le parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione delle commesse pubbliche.

2.   Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

Articolo 40

Obiettivi

1.   Le parti definiscono di comune accordo le strategie e le procedure necessarie per la cooperazione nei settori di cui al presente titolo.

2.   Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.

3.   La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale del Libano.

Articolo 41

Campo di applicazione

1.   La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell’economia libanese in generale e degli scambi tra il Libano e la Comunità in particolare.

2.   La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e del Libano, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

3.   Nell’attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si darà particolare importanza alla tutela dell’ambiente e all’equilibrio ecologico.

4.   Le parti possono decidere di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 42

Metodi e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a)

un dialogo economico regolare tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;

b)

scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;

c)

consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;

d)

iniziative congiunte quali seminari e incontri di lavoro;

e)

assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

f)

divulgazione di informazioni sulla cooperazione.

Articolo 43

Istruzione e formazione

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

individuare gli strumenti più efficaci per migliorare in modo tangibile la situazione dell’istruzione e della formazione, specie per quanto riguarda la formazione professionale;

b)

favorire i contatti tra le agenzie specializzate nelle iniziative comuni e gli scambi di esperienze e di competenze, in particolare gli scambi di giovani e gli scambi tra università o altri istituti d’insegnamento, al fine di ravvicinare le diverse culture;

c)

agevolare in particolare l’accesso della popolazione femminile all’istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale.

Articolo 44

Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

favorire l’instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

l’accesso del Libano ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi,

la partecipazione del Libano alle reti di cooperazione decentrata,

la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;

b)

consolidare la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico del Libano;

c)

stimolare l’innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how;

d)

definire le modalità di un’eventuale partecipazione del Libano ai programmi quadro europei per la ricerca.

Articolo 45

Ambiente

1.   La cooperazione fra le parti mira a prevenire il degrado dell’ambiente, a controllare l’inquinamento e a garantire l’impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.

2.   La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

a)

qualità delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell’inquinamento del mare;

b)

gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici;

c)

salinizzazione;

d)

gestione ambientale delle zone costiere sensibili;

e)

educazione e sensibilizzazione ambientale;

f)

uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d’informazione e gli studi sull’impatto ambientale;

g)

impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;

h)

impatto dell’agricoltura sulla qualità del suolo e dell’acqua;

i)

conservazione del suolo;

j)

gestione razionale delle risorse idriche;

k)

attività congiunte di ricerca e monitoraggio, programmi e progetti comuni.

Articolo 46

Cooperazione industriale

Si promuoveranno in particolare:

a)

la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l’accesso del Libano alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese;

b)

l’ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato del Libano (compresa l’industria agroalimentare);

c)

la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata per stimolare l’espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati nazionale e di esportazione;

d)

lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale del Libano attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;

e)

un migliore accesso ai mercati dei capitali per finanziare investimenti produttivi;

f)

lo sviluppo delle PMI migliorando in particolare:

i contatti tra le imprese, anche attraverso le reti e gli strumenti comunitari per la promozione della cooperazione e del partenariato industriale,

l’accesso al credito per finanziare gli investimenti,

la disponibilità delle informazioni e dei servizi di sostegno,

le risorse umane al fine di promuovere l’innovazione e l’avvio di progetti e di attività economici.

Articolo 47

Promozione e tutela degli investimenti

1.   La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso il Libano, in particolare:

a)

predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilità di investimento e i canali d’informazione sulla normativa in materia;

b)

fornendo informazioni sui regimi europei d’investimento (assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali, assicurazioni sugli investimenti, ecc.) connessi agli investimenti all’estero e facendo in modo che il Libano possa usufruirne più agevolmente;

c)

valutando l’opportunità di creare joint venture (specie a livello delle piccole e medie imprese), nonché, se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e il Libano;

d)

istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti;

e)

creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte del Libano e degli Stati membri, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

2.   La cooperazione può estendersi anche all’elaborazione e all’attuazione di progetti che dimostrino l’effettiva acquisizione e l’impiego delle tecnologie di base, l’uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di posti di lavoro nel paese.

Articolo 48

Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità

Le parti collaborano al fine di:

a)

ridurre le differenze in termini di normalizzazione, di metrologia, di controllo della qualità e di valutazione della conformità;

b)

potenziare i laboratori libanesi;

c)

negoziare accordi di reciproco riconoscimento quando sussistano le necessarie condizioni;

d)

potenziare le istituzioni libanesi responsabili della normalizzazione, della qualità e della proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 49

Ravvicinamento delle legislazioni

Le parti fanno quanto in loro potere per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l’attuazione del presente accordo.

Articolo 50

Servizi finanziari

Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, in particolare:

a)

sviluppare i mercati finanziari in Libano;

b)

migliorare i sistemi contabili, di audit, di vigilanza e di regolamentazione dei settori finanziari e la sorveglianza finanziaria in Libano.

Articolo 51

Agricoltura e pesca

La cooperazione si prefigge di:

a)

sostenere le politiche volte a diversificare la produzione;

b)

ridurre la dipendenza alimentare;

c)

promuovere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente;

d)

moltiplicare i contatti tra imprese, gruppi e organizzazioni professionali di entrambe le parti;

e)

fornire assistenza e formazione tecnica, sostegno alla ricerca agronomica, consulenze, inquadramento agricolo e formazione tecnica agli operatori del settore agricolo;

f)

armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie;

g)

promuovere lo sviluppo rurale integrato, potenziando in particolare i servizi di base e sviluppando le attività economiche collaterali, specie nelle regioni dove si sono eliminate le colture illecite;

h)

avviare una cooperazione tra le diverse zone rurali, nonché scambi di esperienze e di know-how in materia di sviluppo rurale;

i)

sviluppare la pesca marittima e l’acquacoltura;

j)

sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione;

k)

sviluppare le risorse idriche agricole;

l)

sviluppare il settore forestale, specie per quanto riguarda il rimboschimento, la prevenzione degli incendi, i pascoli boschivi e la lotta contro la desertificazione;

m)

sviluppare la meccanizzazione agricola e le cooperative di servizi agricoli;

n)

potenziare il sistema di credito agricolo.

Articolo 52

Trasporti

La cooperazione si prefigge:

a)

la ristrutturazione e l’ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse;

b)

la definizione e l’applicazione di standard di funzionamento e di sicurezza paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;

c)

l’adeguamento alle norme comunitarie delle attrezzature tecniche per il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;

d)

il miglioramento del transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti, degli aeroporti, del controllo del traffico marittimo e aereo, delle ferrovie e dei dispositivi di ausilio alla navigazione;

e)

la riorganizzazione e la ristrutturazione del trasporto di massa, compresi i trasporti pubblici.

Articolo 53

Società dell’informazione e telecomunicazioni

1.   Le parti riconoscono che le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della società moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la società dell’informazione in espansione.

2.   La cooperazione tra le parti in questo settore prevede:

a)

un dialogo sui diversi aspetti della società dell’informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;

b)

scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

c)

la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi;

d)

la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell’informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell’informazione;

e)

la partecipazione delle organizzazioni libanesi a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità già stabilite;

f)

l’interconnessione fra le reti e l’interoperatività dei servizi telematici della Comunità e del Libano;

g)

un dialogo finalizzato alla cooperazione normativa in materia di servizi internazionali, compresi gli aspetti inerenti alla protezione dei dati e della privacy.

Articolo 54

Energia

Gli aspetti prioritari della cooperazione sono i seguenti:

a)

promozione delle energie rinnovabili;

b)

promozione del risparmio energetico e dell’efficienza energetica;

c)

ricerca applicata relativa alle reti di banche dati che collegano gli operatori economici e sociali delle parti;

d)

sostegno per l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea.

Articolo 55

Turismo

La cooperazione punta a:

a)

promuovere gli investimenti nel settore del turismo;

b)

migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;

c)

promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo;

d)

sottolineare l’importanza del patrimonio culturale per il turismo;

e)

assicurare che venga adeguatamente mantenuta l’interazione tra turismo e ambiente;

f)

rendere il turismo più concorrenziale migliorando gli standard e la professionalità;

g)

intensificare gli scambi di informazioni;

h)

migliorare la formazione per quanto riguarda la gestione e gli altri aspetti dell’attività alberghiera;

i)

organizzare scambi di esperienze per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, segnatamente attraverso la divulgazione delle informazioni, le mostre, i congressi e le pubblicazioni in questo settore.

Articolo 56

Cooperazione doganale

1.   Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali.

2.   La cooperazione riguarda in particolare:

a)

la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;

b)

la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e del Libano;

c)

gli scambi di informazioni tra esperti e la formazione professionale;

d)

l’assistenza tecnica eventualmente necessaria.

3.   Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 57

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione in questo settore si prefigge di armonizzare le metodologie delle parti e di utilizzare i dati, comprese le banche dati, in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all’elaborazione di statistiche.

Articolo 58

Tutela dei consumatori

La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunità e del Libano, e in particolare di:

a)

migliorare la compatibilità delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio;

b)

istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido);

c)

organizzare scambi di informazioni e di esperti;

d)

attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.

Articolo 59

Cooperazione volta a potenziare le istituzioni e lo Stato di diritto

Le parti ribadiscono l’importanza dello Stato di diritto e di un corretto funzionamento delle istituzioni amministrative a tutti i livelli, in particolare di quelle incaricate di applicare la legge e dell’apparato giudiziario. Un sistema giudiziario indipendente ed efficiente e una professione qualificata sono condizioni indispensabili al riguardo.

Articolo 60

Riciclaggio del denaro

1.   Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.

2.   La cooperazione nel settore comprende in particolare un’assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all’istituzione e all’applicazione di norme efficaci, conformi agli standard internazionali, per combattere il riciclaggio del denaro.

Articolo 61

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata

1.   Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, segnatamente nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; corruzione; falsificazione di strumenti finanziari; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; auto rubate.

2.   Le parti collaborano strettamente per creare meccanismi e istituire norme appropriate.

3.   Nell’ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l’efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure atte a conseguire questi obiettivi.

Articolo 62

Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un’impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2.   Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano sui cinque principi di base enunciati nel 1998 nella sessione speciale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS).

3.   La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell’impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le parti possono concordare l’inclusione di altri settori.

TITOLO VI

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO 1

Dialogo e cooperazione nel settore sociale

Articolo 63

Le parti concordano i metodi di cooperazione nei settori contemplati dal presente titolo.

Articolo 64

1.   Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.

2.   Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l’integrazione sociale dei cittadini del Libano e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3.   Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

a)

alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

b)

all’emigrazione;

c)

all’immigrazione clandestina;

d)

ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini del Libano e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l’eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 65

1.   Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse, volti in particolare a:

a)

migliorare le condizioni di vita, specialmente nelle zone più povere e in quelle dove risiedono gli sfollati;

b)

promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, segnatamente attraverso l’istruzione e i mezzi di comunicazione;

c)

sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

d)

migliorare il regime previdenziale e mutualistico;

e)

potenziare il sistema sanitario attraverso la cooperazione in materia di pubblica sanità e di prevenzione, di sicurezza sanitaria, di formazione medica e di gestione;

f)

attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani libanesi ed europei, operatori del settore giovanile, giovani rappresentanti delle ONG e altri esperti in materia di giovani residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

2.   Le parti avviano un dialogo su tutte le questioni di comune interesse, segnatamente i problemi sociali quali la disoccupazione, l’inserimento dei disabili, la parità di trattamento fra uomini e donne, i rapporti di lavoro, la formazione professionale, la sicurezza e la salute sul lavoro.

Articolo 66

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

CAPITOLO 2

Cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e l’informazione

Articolo 67

1.   Le parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:

a)

la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (monumenti, siti, opere d’arte, libri rari e manoscritti, ecc.);

b)

gli scambi di mostre d’arte e di artisti;

c)

la formazione degli operatori culturali.

2.   La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le parti si adoperano per favorire la partecipazione libanese alle iniziative comunitarie in questo campo.

3.   Le parti convengono di estendere al Libano i programmi culturali della Comunità e degli Stati membri, nonché le altre attività di comune interesse.

4.   Le parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.

5.   Nel definire i progetti e i programmi di cooperazione e le attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani, alle tecniche di espressione personale, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio, alla diffusione della cultura e alla comunicazione scritta o audiovisiva.

6.   La cooperazione si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 42.

CAPITOLO 3

Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell’immigrazione clandestina

Articolo 68

1.   Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine:

a)

ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Libano su richiesta di quest’ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali;

b)

il Libano accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest’ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.

Gli Stati membri e il Libano forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità.

2.   Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

3.   Per quanto riguarda il Libano, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformità del sistema giuridico libanese e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.

Articolo 69

1.   Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, le parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione.

2.   Al Libano viene fornita un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica per applicare questi accordi.

Articolo 70

Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l’immigrazione clandestina.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 71

1.   Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione del Libano una cooperazione finanziaria da attuare secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

2.   Una volta entrato in vigore il presente accordo, le procedure in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.

3.   Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:

a)

promozione delle riforme finalizzate all’ammodernamento dell’economia;

b)

ricostruzione e ammodernamento delle infrastrutture economiche;

c)

promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

d)

adeguamento alle ripercussioni sull’economia libanese della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, segnatamente l’industria;

e)

misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale, in particolare la riforma del regime previdenziale.

Articolo 72

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità libanesi e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali del Libano volte a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all’accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione.

Articolo 73

Per garantire l’adozione di un’impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall’attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l’andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e il Libano nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 74

1.   È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

2.   Il Consiglio di associazione esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 75

1.   Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo libanese, dall’altra.

2.   I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3.   Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell’Unione europea e da un membro del governo libanese, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 76

1.   Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha la facoltà di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

2.   Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

3.   Le sue decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 77

1.   Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato dell’attuazione del presente accordo.

2.   Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.

Articolo 78

1.   Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo libanese, dall’altra.

2.   Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.   Di norma, il Comitato di associazione si riunisce a turno nella Comunità e in Libano.

Articolo 79

1.   Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell’accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

2.   Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che prendono le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 80

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l’attuazione del presente accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.

Articolo 81

Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte libanese.

Articolo 82

1.   Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

2.   Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3.   Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4.   Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 83

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 84

1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a)

il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

b)

il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Libano non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società libanesi.

Articolo 85

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l’effetto:

a)

di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

b)

di impedire l’adozione o l’applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l’evasione fiscale;

c)

di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 86

1.   Le parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’accordo.

2.   Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può prendere le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti.

3.   Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le parti decidono inoltre che dette misure verranno prese in conformità del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.

Le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.

Articolo 87

Gli allegati 1 e 2 e i protocolli da 1 a 5 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 88

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono il Libano, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall’altra.

Articolo 89

1.   L’accordo è concluso per un periodo illimitato.

2.   Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 90

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio del Libano, dall’altra.

Articolo 91

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua araba, danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 92

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

3.   A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese e l’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e il Libano, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

Articolo 93

Accordo interinale

Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell’accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità ed il Libano, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini dei titoli II e IV del presente accordo e dei relativi allegati 1 e 2 e protocolli da 1 a 5, la data di entrata in vigore dell’accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli, allegati e protocolli.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del SA di cui agli articoli 7 e 12

ALLEGATO 2

proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 38

PROTOCOLLO 1

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all’articolo 14, paragrafo 1

PROTOCOLLO 2

relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 2

PROTOCOLLO 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 3

ALLEGATO 1

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dal Libano

ALLEGATO 2

relativo al regime applicabile alle importazioni nel Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

PROTOCOLLO 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO 5

relativo all’assistenza amministrativa reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del SA di cui agli articoli 7 e 12

Codice SA

2905 43

(mannitolo)

Codice SA

2905 44

(sorbitolo)

Codice SA

2905 45

(glicerolo)

Voce SA

3301

(oli essenziali)

Codice SA

3302 10

(sostanze odorifere)

Voci SA

da 3501 a 3505

(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)

Codice SA

3809 10

(agenti d’apprettatura o di finitura)

Voce SA

3823

(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)

Codice SA

3824 60

(sorbitolo non classificato altrove)

Voci SA

da 4101 a 4103

(cuoio e pelli)

Voce SA

4301

(pelli da pellicceria gregge)

Voci SA

da 5001 a 5003

(seta greggia e cascami di seta)

Voci SA

da 5101 a 5103

(lana e peli di animali)

Voci SA

da 5201 a 5203

(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)

Voce SA

5301

(lino greggio)

Voce SA

5302

(canapa greggia)

ALLEGATO 2

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 38

1.

Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, il Libano ratificherà le revisioni delle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale, di cui gli Stati membri e il Libano sono parti o che gli Stati membri applicano de facto:

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979),

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (riveduta a Parigi nel 1971 e modificata nel 1979),

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979).

2.

Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, il Libano aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali, di cui gli Stati membri sono parti o che gli Stati membri applicano de facto:

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),

protocollo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989),

trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994),

convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991),

accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (TRIPs, Marrakech 1994).

Le parti faranno il possibile per ratificare quanto prima le seguenti convenzioni multilaterali:

trattato OMPI sui diritti d’autore (Ginevra, 1996),

trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).

3.

Il Consiglio di associazione può decidere di estendere l’applicazione del paragrafo 1 ad altre convenzioni multilaterali in questo campo.

PROTOCOLLO 1

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all’articolo 14, paragrafo 1

1.

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Repubblica libanese, si applicano le seguenti condizioni.

2.

I prodotti agricoli non elencati nel presente protocollo, originari della Repubblica libanese, vengono importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

3.

Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

 

A

B

C

D

E

F

Codice NC 2002

Designazione delle merci (1)

Riduzione del dazio doganale NPF (2)

Contingente tariffario

Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario della colonna B (2)

Aumento annuale

Disposizioni specifiche

(%)

(peso netto in t)

(%)

(quantitativo)

(peso netto in t)

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento

0

 

 

0701 90 50

Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 31 maggio

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1o giugno al 31 luglio

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1o ottobre al 31 dicembre

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

100

5 000

60

illimitato

1 000

 (2)

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

100

illimitato

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Carciofi, freschi o refrigerati

100

illimitato

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

100

illimitato

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Olive, conservate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Arance, fresche o secche

60

illimitato

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

60

illimitato

 

 

 

 (2)

0805 50

Limoni e limette, freschi o secchi

40

illimitato

 

 

 (2)

ex 0806

Uve, fresche o secche, escluse le uve fresche da tavola, dal 1o ottobre al 30 aprile e dal 1o giugno all’11 luglio diverse dalle uve da tavola della varietà Emperor (vitis vinifera cv)

100

illimitato

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Uve fresche da tavola, dal 1o ottobre al 30 aprile e dal 1o giugno all’11 luglio diverse dalle uve da tavola della varietà Emperor (vitis vinifera cv)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Mele, fresche

100

10 000

60

illimitato

 (2)

0808 20

Pere e cotogne, fresche

100

illimitato

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Albicocche, fresche

100

5 000

60

illimitato

 (2)

0809 20

Ciliegie, fresche

100

5 000

60

illimitato

 (2)

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Prugne e prugnole, fresche, dal 1o settembre al 30 aprile

100

illimitato

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Prugne e prugnole, fresche, dal 1o maggio al 31 agosto

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Olio d’oliva

100

1 000

 (5)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

0

 

2002

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

100

illimitato

 

 

 

 (2)

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

0

 


(1)  Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2)  La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(3)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 1 a 13 del regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35) e le successive modifiche].

(4)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 71) e le successive modifiche].

(5)  Questa concessione si applica alle importazioni di olio d’oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità.

PROTOCOLLO 2

relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 2

1.

Alle importazioni nella Repubblica libanese dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicano le seguenti condizioni.

2.

I tassi di riduzione indicati nella colonna B per il dazio doganale della colonna A non si applicano né ai dazi minimi né alle accise di cui alla colonna C.

 

A

B

C

Codice doganale libanese

Designazione delle merci (1)

Dazio doganale attualmente in vigore

Riduzione del dazio doganale della colonna A a decorrere dal quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo

Disposizioni specifiche

(%)

(%)

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

5

100

 

0102

Animali vivi della specie bovina

esenzione

esenzione

 

0103

Animali vivi della specie suina

5

100

 

0104 10

Animali vivi della specie ovina

esenzione

esenzione

 

0104 20

Animali vivi della specie caprina

5

100

 

0105 11

Galli e galline di peso inferiore o uguale a 185 g

5

100

 

0105 12

Tacchini vivi, di peso inferiore o uguale a 185 g

5

100

 

0105 19

Altri volatili, vivi, di peso inferiore o uguale a 185 g

5

100

 

0105 92

Galli e galline, vivi, di peso inferiore o uguale a 2 000 g

70

20

Dazio minimo: 2 250 LBP/kg netti

0105 93

Galli e galline, vivi, di peso superiore a 2 000 g

70

20

Dazio minimo: 2 250 LBP/kg netti

0105 99

Altri volatili (anatre, oche, tacchini e tacchine, faraone), vivi

5

100

 

0106

Altri animali vivi

5

100

 

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

5

100

 

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

5

100

 

0203

Carni della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

5

100

 

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

5

100

 

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

5

100

 

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

5

100

 

0207 11

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

70

20

Dazio minimo: 4 200 LBP/kg netti

0207 12

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, di galli e di galline, intere, congelate

70

20

Dazio minimo: 4 200 LBP/kg netti

0207 13

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, di galli e di galline, pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 9 000 LBP/kg netti

0207 14

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, di galli e di galline, pezzi e frattaglie, congelati

70

20

Dazio minimo: 9 000 LBP/kg netti

0207 24

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, di tacchini, intere, fresche o refrigerate

5

100

 

0207 25

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, di tacchini, intere, congelate

5

100

 

0207 26

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, di tacchini, pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 2 100 LBP/kg netti

0207 27

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di tacchini, pezzi e frattaglie, congelati

70

20

Dazio minimo: 2 100 LBP/kg netti

0207 32

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, intere, fresche o refrigerate

5

100

 

0207 33

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, intere, congelate

5

100

 

0207 34

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, fegati freschi, freschi o refrigerati

5

100

 

0207 35

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, altre, fresche o refrigerate

5

100

 

0207 36

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, altre, congelate

5

100

 

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

5

100

 

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

5

100

 

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

5

100

 

0401 10 10

Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1 %

70

30

Dazio minimo: 700 LBP/l + accisa 25 LBP/l

0401 10 90

altri, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1 %

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0401 20 10

Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

70

30

Dazio minimo: 700 LBP/l + accisa 25 LBP/l

0401 20 90

altri, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0401 30 10

Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 6 %

70

30

Dazio minimo: LBP 700/l + accisa 25 LBP/l

0401 30 90

altri, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 6 %

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0402 10

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0402 21

Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0402 29

Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 1,5 %, altri

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0402 91

Latte e crema di latte, esclusi quelli in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0402 99 10

Latte e crema di latte, esclusi quelli in polvere, in granuli o in altre forme solide, in forma liquida, non concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

70

30

Dazio minimo: 700 LBP/l + accisa 25 LBP/l

0402 99 90

altri

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

ex 0403 10

Iogurt non aromatizzati

70

43

Dazio minimo LBP 1 000/kg semilordi + accisa 25 LBP/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Dazio minimo: 4 000 LBP/kg semilordi

ex 0403 90 90

Altri prodotti non aromatizzati della voce 0403

20

30

Accisa 25 LBP

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0404 10

Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

5

100

 

0404 90

Altri prodotti diversi dal siero di latte, costituiti di componenti naturali del latte, non nominati né compresi altrove

5

100

 

0405 10

Burro

esenzione

esenzione

 

0405 90

Altri grassi e oli derivati dal latte

esenzione

esenzione

 

0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

70

30

Dazio minimo: 2 500 LBP/kg semilordi

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

0406 40

Formaggi a pasta erborinata

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

ex 0406 90

Kashkaval

35

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

ex 0406 90

Altri formaggi, escluso il Kashkaval

35

20

Questa concessione si applicherà sin dall’entrata in vigore (anno 1) del presente accordo

0407 00 10

Uova fresche di galline

50

25

Dazio minimo: 100 LBP/unità

0407 00 90

Uova di altri volatili

20

25

 

0408 11

Tuorli essiccati

5

100

 

0408 19

Tuorli, esclusi quelli essiccati

5

100

 

0408 91

Uova di altri volatili, esclusi i tuorli, sgusciate, essiccate

5

100

 

0408 99

Uova di altri volatili, esclusi i tuorli, sgusciate, escluse quelle essiccate

5

100

 

0409 00

Miele naturale

35

25

Dazio minimo: 8 000 LBP/kg netti

0410 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

5

100

 

0504 00

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

esenzione

esenzione

 

0511 10

Sperma di tori

5

100

 

0511 91

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

esenzione

esenzione

 

0511 99

Altri prodotti di origine animale, non nominati altrove

esenzione

esenzione

 

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

5

100

 

0602 10

Talee senza radici e marze

5

100

 

0602 20

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

5

100

 

0602 30

Rododendri e azalee, anche innestati

30

100

Il dazio doganale attualmente applicato, indicato nella colonna A, sarà ridotto al 5 % a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo

0602 40

Rosai, anche innestati

5

100

 

0602 90 10

altri, alberi da bosco, piante decorative in vasi singoli di diametro superiore a 5 cm

30

100

Il dazio doganale attualmente applicato, indicato nella colonna A, sarà ridotto al 5 % a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo

0602 90 90

altre

5

100

 

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

70

25

Il dazio doganale attualmente applicato, indicato nella colonna A, sarà ridotto al 30 % a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

70

25

Il dazio doganale attualmente applicato, indicato nella colonna A, sarà ridotto al 30 % a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo

0701 10

Patate da semina, fresche o refrigerate

5

100

 

0701 90

Patate, escluse le patate da semina, fresche o refrigerate

70

20

Dazio minimo: 550 LBP/kg lordi

0702 00

Pomodori, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 750 LBP/kg lordi

0703 10 10

Cipolle da semina, fresche o refrigerate

5

100

 

0703 10 90

altri, scalogni, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi

0703 20

Agli, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi

0703 90

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

25

25

 

0704 10

Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 300 LBP/kg lordi

0704 20

Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

25

25

 

0704 90

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, esclusi i cavolfiori e i cavoletti di Bruxelles

70

20

Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi

0705 11

Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate

25

25

 

0705 19

Altre lattughe, fresche o refrigerate

70

20

Dazio minimo: 300 LBP/unità

0705 21

Cicorie Witloof, fresche o refrigerate

25

25

 

0705 29

Altre cicorie, fresche o refrigerate

25

25

 

0706 10

Carote e navoni, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 300 LBP/kg lordi

0706 90 10

Ravanelli

70

20

Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi

0706 90 90

altri, freschi o refrigerati

25

25

 

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 600 LBP/kg lordi

0708 10

Piselli, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 550 LBP/kg lordi

0708 20

Fagioli, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0708 90

altri legumi, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi

0709 10

Carciofi, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi

0709 20

Asparagi, freschi o refrigerati

25

25

 

0709 30

Melanzane, fresche o refrigerate

70

20

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0709 40

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

25

25

 

0709 51

Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus

25

25

 

0709 52

Tartufi, freschi o refrigerati

25

25

 

0709 59

Altri funghi e tartufi

25

25

 

0709 60

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi

0709 70

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi

0709 90 10

Olive, fresche o refrigerate

70

20

Dazio minimo: 1 200 LBP/kg lordi

0709 90 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 400 LBP/kg lordi

0709 90 30

Malva, fresca o refrigerata

70

20

Dazio minimo: 300 LBP LBP/kg lordi

0709 90 40

Portulaca, prezzemolo, rucola, coriandolo, freschi o refrigerati

70

20

Dazio minimo: 750 LBP/kg lordi

0709 90 50

Bietole da costa (foglie cinesi), fresche o refrigerate

70

20

Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi

0709 90 90

Altri ortaggi, freschi e refrigerati

25

25

 

0710 10

Patate, congelate

70

20

Dazio minimo: 1 200 LBP/kg lordi

0710 21

Piselli, congelati

35

25

 

0710 22

Fagioli, congelati

35

25

 

0710 29

Altri legumi, congelati

35

25

 

0710 30

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), congelati

35

25

 

0710 80

Altri ortaggi o legumi, congelati

35

25

 

0710 90

Miscele di ortaggi o di legumi, congelate

35

25

 

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, escluso il granturco dolce

5

100

 

0712 20

Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

25

25

 

0712 31

Funghi del genere Agaricus, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

25

25

 

0712 32

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

25

25

 

0712 33

Tremelle (Tremella spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

25

25

 

0712 39

altri funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

25

25

 

0712 90 10

Granturco dolce destinato alla semina

5

100

 

0712 90 90

altri ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati

25

25

 

0713

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

esenzione

esenzione

 

0714 10

Radici di manioca

5

100

 

0714 20

Patate dolci

5

100

 

0714 90 10

Taro

25

25

Dazio minimo: 300 LBP/kg lordi

0714 90 90

Altre radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina e midollo della palma a sago

5

100

 

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

5

100

 

0802 11

Mandorle, con guscio

70

20

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0802 12

Mandorle, sgusciate

5

100

 

0802 21

Nocciole, con guscio

5

100

 

0802 22

Nocciole, sgusciate

5

100

 

0802 31

Noci comuni, con guscio

5

100

 

0802 32

Noci comuni, sgusciate

5

100

 

0802 40

Castagne e marroni

5

100

 

0802 50

Pistacchi

5

100

 

0802 90 10

Noci di pecàn

70

20

Dazio minimo: 15 000 LBP/kg netti

0802 90 90

altre noci

5

100

 

0803 00

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate

70

20

Dazio minimo: 1 000 LBP/kg semilordi

0804 10

Datteri, freschi o secchi

5

100

 

0804 20 10

Fichi, freschi

70

20

Dazio minimo: 400 LBP/kg lordi

0804 20 90

Fichi, secchi

5

100

 

0804 30

Ananassi, freschi o secchi

70

20

Dazio minimo: 2 000 LBP/kg lordi

0804 40

Avocadi, freschi o secchi

70

20

Dazio minimo: 2 000 LBP/kg lordi

0804 50

Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

70

20

Dazio minimo: 2 000 LBP/kg lordi

0805

Agrumi, freschi o secchi

70

20

Dazio minimo: 400 LBP/kg lordi

0806 10

Uve, fresche

70

20

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0806 20

Uve, secche

5

100

 

0807 11

Cocomeri, freschi

70

20

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0807 19

Altri meloni, freschi

70

20

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0807 20

Papaie, fresche

70

20

Dazio minimo: 2 000 LBP/kg lordi

0808 10

Mele, fresche

70

20

Dazio minimo: 800 LBP/kg lordi

0808 20

Pere e cotogne, fresche

70

20

Dazio minimo: 800 LBP/kg lordi

0809 10

Albicocche, fresche

70

20

Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi

0809 20

Ciliegie, fresche

70

20

Dazio minimo: 800 LBP/kg lordi

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche

70

20

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0809 40

Prugne e prugnole, fresche

70

20

Dazio minimo: 400 LBP/kg lordi

0810 10

Fragole, fresche

70

20

Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

5

100

 

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

5

100

 

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium», freschi

5

100

 

0810 50

Kiwi, freschi

70

20

Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi

0810 60

Durian

25

25

 

0810 90 10

Litchi, frutti della passione, annone squamose, cachi

70

20

Dazio minimo: 5 000 LBP/kg lordi

0810 90 20

Nespole

70

20

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0810 90 30

Melagrane

70

20

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0810 90 40

Giuggiole

45

25

Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi

0810 90 90

Altre frutta, fresche

25

25

 

0811 10

Fragole, congelate

70

20

Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi

0811 20

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, congelati

70

20

Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi

0811 90

Altre frutta e noci, congelate

70

20

Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi

0812

Frutta temporaneamente conservate, ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

5

100

 

0813 10

Albicocche, secche

15

25

 

0813 20

Prugne, secche

25

25

 

0813 30

Mele, secche

25

25

 

0813 40

Altre frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806

25

25

 

0813 50

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 08

25

25

 

0814 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione

5

100

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

5

100

 

0902

Tè, anche aromatizzato

5

100

 

0904

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati

5

100

 

0905 00

Vaniglia

5

100

 

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

5

100

 

0907 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

5

100

 

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

5

100

 

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

5

100

 

0910 10

Zenzero

5

100

 

0910 20

Zafferano

5

100

 

0910 30

Curcuma

5

100

 

0910 40 10

Timo

70

20

Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi

0910 40 90

Foglie di alloro

5

100

 

0910 50

Curry

5

100

 

0910 91

altre spezie, miscugli di cui alla nota 1 b) del capitolo 9

5

100

 

0910 99

altre spezie, diverse dai miscugli di cui alla nota 1 b) del capitolo 9

5

100

 

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

esenzione

 

1002 00

Segala

esenzione

esenzione

 

1003 00

Orzo

esenzione

esenzione

 

1004 00

Avena

esenzione

esenzione

 

1005 10

Granturco, destinato alla semina

5

100

 

1005 90

Granturco, escluso quello destinato alla semina

esenzione

esenzione

 

1006

Riso

5

100

 

1007 00

Sorgo da granella

5

100

 

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

5

100

 

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

esenzione

esenzione

 

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

esenzione

esenzione

 

1103 11

Semole e semolini di frumento (grano)

esenzione

esenzione

 

1103 13

Semole e semolini di granturco

5

100

 

1103 19

Semole e semolini di altri cereali

5

100

 

1103 20

Agglomerati in forma di pellets

5

100

 

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

5

100

 

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

5

100

 

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

5

100

 

1107

Malto, anche torrefatto

esenzione

esenzione

 

1108

Amidi e fecole; inulina

5

100

 

1109 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

esenzione

esenzione

 

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

esenzione

esenzione

 

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

esenzione

esenzione

 

1203 00

Copra

esenzione

esenzione

 

1204 00

Semi di lino, anche frantumati

esenzione

esenzione

 

1205 00

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

esenzione

esenzione

 

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

esenzione

esenzione

 

1207 10

Noci e mandorle di palmisti

esenzione

esenzione

 

1207 20

Semi di cotone

esenzione

esenzione

 

1207 30

Semi di ricino

esenzione

esenzione

 

1207 40

Semi di sesamo

5

100

 

1207 50

Semi di senapa

esenzione

esenzione

 

1207 60

Semi di cartamo

esenzione

esenzione

 

1207 91

Semi di papavero nero o bianco

esenzione

esenzione

 

1207 99

altri semi

esenzione

esenzione

 

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

esenzione

esenzione

 

1209

Semi, frutti e spore da sementa

5

100

 

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

esenzione

esenzione

 

1211 10

Radici di liquirizia

5

100

 

1211 20

Radici di ginseng

5

100

 

1211 30

Coca (foglie di)

5

100

 

1211 40

Paglia di papavero

5

100

 

1211 90 10

Menta fresca

70

20

Dazio minimo: 750 LBP/kg lordi

1211 90 90

altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

5

100

 

1212 10

Carrube, compresi i semi di carrube

5

100

 

1212 30

Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne

5

100

 

1212 91

Barbabietole da zucchero

5

100

 

1212 99

altri

5

100

 

1213 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

5

100

 

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

5

100

 

1301 10

Gomma lacca

5

100

 

1301 20

Gomma arabica

5

100

 

1301 90

altre gomme lacca e gomme

esenzione

esenzione

 

1302 11

Oppio

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1302 39

altri

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1504 10

Oli di fegato di pesci e loro frazioni

esenzione

esenzione

 

1504 20

Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1504 30

Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1507 10

Olio greggio, anche depurato delle mucillagini, ma non modificato chimicamente

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1507 90

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1508 10

Olio di arachide greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1508 90

Olio di arachide, escluso quello greggio, e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

70

0

Dazio minimo: 6 000 LBP/l

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

15

0

 

1511 10

Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1511 90

Olio di palma, escluso l’olio greggio, e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1512 11

Oli di girasole o di cartamo greggi e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1512 19

Oli di girasole o di cartamo, esclusi quelli greggi, e loro frazioni

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1512 21

Olio di cotone greggio e sue frazioni, anche depurati del gossipolo

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1512 29

Olio di cotone, esclusi quelli greggi, e sue frazioni

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1513 11

Olio di cocco (olio di copra), greggio, e sue frazioni

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1513 19

Olio di cocco (olio di copra), escluso quello greggio, e sue frazioni

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1513 21

Oli di palmisti o di babassù, greggi, e loro frazioni

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1513 29

Oli di palmisti o di babassù, esclusi quelli greggi, e loro frazioni

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1514 11

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, greggi, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1514 19

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, esclusi quelli greggi, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1514 91

altri oli di ravizzone, di colza o di senapa, greggi, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1514 99

altri oli di ravizzone, di colza o di senapa, esclusi quelli greggi, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1515 11

Olio di lino greggio e sue frazioni

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1515 19

Olio di lino, escluso quello greggio, e sue frazioni

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1515 21

Olio di granturco greggio e sue frazioni

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1515 29

Olio di granturco, escluso quello greggio, e sue frazioni

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1515 30

Olio di ricino e sue frazioni

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1515 40

Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1515 50

Olio di sesamo e sue frazioni

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1515 90 10

Oli di bay e di jojoba e loro frazioni

esenzione

esenzione

 

1515 90 90

altri oli

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

ex 1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

15

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 10

Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 20

altre carni di fegato di qualsiasi animale

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 31 10

altre preparazioni e conserve di carni di fegato, di tacchino, in contenitori a tenuta stagna

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 31 90

altre preparazioni e conserve di carni di fegato, di tacchino, altre

35

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 32 10

altre preparazioni e conserve di carni di fegato, di galli e di galline, in contenitori a tenuta stagna

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 32 90

altre preparazioni e conserve di carni di fegato, di galli e di galline, altre

35

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 39 10

altre preparazioni e conserve di carni di fegato, altre, in contenitori a tenuta stagna

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 39 90

altre preparazioni e conserve di carni di fegato, altre, altre

35

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 41

altre preparazioni e conserve di carni della specie suina, prosciutti e loro pezzi

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 42

altre preparazioni e conserve di carni della specie suina, spalle e loro pezzi

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 49

altre preparazioni e conserve di carni della specie suina, compresi i miscugli

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 50

altre preparazioni e conserve di carni della specie bovina

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1602 90

altre preparazioni e conserve di carni, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

5

100

 

1702 11

Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

5

100

 

1702 19

Lattosio e sciroppo di lattosio, altri

5

100

 

1702 20

Zucchero e sciroppo d’acero

5

100

 

1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

5

100

 

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

5

100

 

1702 60

altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

5

100

 

1702 90 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

5

100

 

1703 10 10

Melassi di canna depurati

5

100

 

1703 10 90

altri melassi di canna

esenzione

esenzione

 

1703 90 10

Melassi depurati, diversi dai melassi di canna

5

100

 

1703 90 90

Melassi non depurati, diversi dai melassi di canna

esenzione

esenzione

 

1801 00

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

esenzione

esenzione

 

1802 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

5

100

 

1904 30

Bulgur di grano

10

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2001 10

Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

70

30

Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi

2001 90 10

Olive preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico

70

20

Dazio minimo: 6 000 LBP/kg lordi

ex 2001 90 90

altri ortaggi e legumi preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi il granturco dolce, gli ignami e i cuori di palma

70

30

Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi

2002 10

Pomodori interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico

70

20

Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi

2002 90 10

Succhi di pomodoro concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

 

2002 90 90

altri

35

25

 

2003 10

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico

35

30

 

2003 90

altri funghi e tartufi

35

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

ex 2004 10

Patate, preparate o conservate ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate, escluse le patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi

70

43

Dazio minimo: 1 200 LBP/kg lordi

2004 90 10

Miscugli di ortaggi e legumi. Pomodori interi o in pezzi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati

70

43

Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi

ex 2004 90 90

altri, compresi i miscugli, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, escluso il granturco dolce

35

43

 

2005 10

Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

5

100

 

ex 2005 20

Patate, preparate o conservate ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, escluse le patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi

70

43

Dazio minimo: 1 200 LBP/kg lordi

2005 40

Piselli, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

35

25

 

2005 51

Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

35

25

 

2005 59

altri fagioli, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

35

25

 

2005 60

Asparagi, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

35

25

 

2005 70

Olive, preparate o conservate ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate

70

20

Dazio minimo: 6 000 LBP/kg lordi

2005 90 10

Cetrioli, cetriolini, melanzane, navoni, cipolle, cavolfiori, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

70

20

Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi

2005 90 90

altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

35

25

 

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

30

25

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2007 10

Confetture, gelatine, marmellate, ecc., preparazioni omogeneizzate

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2007 91

Confetture, gelatine, marmellate ecc., di agrumi

40

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2007 99 10

Puree concentrate denominate «dibs»

40

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2007 99 20

Puree di guaiave e di manghi, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 3 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2007 99 30

Puree di banane, fragole e albicocche, in imballaggi di contenuto netto non inferiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2007 99 90

altre confetture, gelatine, marmellate, ecc.

40

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

ex 2008 11

Arachidi, escluso il burro di arachidi

30

50

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2008 19

altre frutta a guscio ed altri semi, compresi i miscugli, altrimenti preparati o conservati

30

25

 

2008 20

Ananassi, altrimenti preparati o conservati

30

25

 

2008 30

Agrumi, altrimenti preparati o conservati

30

25

 

2008 40

Pere, altrimenti preparate o conservate

30

25

 

2008 50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

30

25

 

2008 60

Ciliegie, altrimenti preparate o conservate

30

25

 

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate

30

25

 

2008 80

Fragole, altrimenti preparate o conservate

30

25

 

2008 92

Miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19, altrimenti preparati o conservati

30

25

 

ex 2008 99

altri, altrimenti preparati o conservati, esclusi il granturco dolce, gli ignami, le patate dolci, ecc.

30

30

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 11 10

Succhi di arancia congelati, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 11 90

Succhi di arancia congelati, altri

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 12

Succhi di arancia non congelati, di un valore Brix non superiore a 20

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 19 10

Succhi di arancia, diversi da quelli congelati, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 19 90

Succhi di arancia non congelati, altri

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 21

Succhi di pompelmo di un valore Brix non superiore a 20

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 29 10

Succhi di pompelmo, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 29 90

Succhi di pompelmo, altri

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 31

Succhi di qualsiasi altro agrume, di un valore Brix non superiore a 20

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 39 10

Succhi di qualsiasi altro agrume, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 39 90

Succhi di qualsiasi altro agrume, altri

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 41

Succhi di ananasso, di un valore Brix non superiore a 20

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 49 10

Succhi di ananasso, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 49 90

Succhi di ananasso, altri

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 50

Succhi di pomodoro

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 61

Succhi di uva, di un valore Brix non superiore a 20

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 69 10

Succhi di uva, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 69 90

Succhi di uva, altri

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 71

Succhi di mela, di un valore Brix non superiore a 20

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 79 10

Succhi di mela, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 79 90

Succhi di mela, altri

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 80 10

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 80 90

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, altri

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 90 10

Miscugli di succhi, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg

5

100

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2009 90 90

Miscugli di succhi, altri

40

30

Accisa: 25 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2106 90 30

Miscugli di timo e di altri prodotti commestibili

70

20

Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi

2204 10

Vini spumanti

15

25

Accisa: 200 LBP/l

ex 2204 21

Vini di qualità in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

70

50

Accisa: 200 LBP/l

ex 2204 21

Vini, diversi dai vini di qualità, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

70

20

Accisa: 200 LBP/l

2204 29

Vini in recipienti di capacità superiore a 2 litri

70

20

Accisa: 200 LBP/l

2204 30

altri mosti di uva

5

100

Accisa: 200 LBP/l

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

15

100

Accisa: 200 LBP/l

La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo

2209 00 10

Aceto di vino e aceto di mele

70

20

Dazio minimo: 1 000 LBP/l

2209 00 90

altri aceti

5

100

 

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

5

100

 

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

5

100

 

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

5

100

 

2304 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

5

100

 

2305 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide

5

100

 

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

5

100

 

2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

5

100

 

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

5

100

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

5

100

 

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

esenzione

esenzione

Accisa: 48 % ad valorem


(1)  Fatte salve le regole di applicazione della nomenclatura combinata libanese, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici doganali libanesi. Qualora siano menzionati codici «ex», l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

PROTOCOLLO 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 3

Articolo 1

Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari del Libano si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 1 del presente protocollo.

Articolo 2

1.   Alle importazioni in Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 2 del presente protocollo.

2.   Per lo smantellamento tariffario a norma del paragrafo 1 si applica il calendario di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente accordo, salvo diverse disposizioni dell’allegato 2 del presente protocollo.

Articolo 3

Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall’entrata in vigore dell’accordo sul dazio di base definito all’articolo 19 del presente accordo.

Articolo 4

1.   I dazi doganali applicati conformemente agli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e il Libano, vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

2.   Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunità, le riduzioni di cui al paragrafo 1 vengono calcolate rispetto all’elemento agricolo del dazio, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi riscossi su questi prodotti agricoli di base.

3.   La riduzione di cui al paragrafo 1, l’elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal Consiglio di associazione.

Articolo 5

La Comunità europea e il Libano si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO 1

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari del Libano

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

ELENCO 1

Codice NC 2002

Designazione delle merci

Dazi applicabili

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0 %

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

 

0502 10 00

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0 %

0502 90 00

altri

0 %

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0 %

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

 

0505 10

Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine:

 

0505 10 10

– –

Gregge

0 %

0505 10 90

– –

altre

0 %

0505 90 00

altri

0 %

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

 

0506 10 00

Osseina e ossa acidulate

0 %

0506 90 00

altri

0 %

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

 

0507 10 00

Avorio; polveri e cascami d’avorio

0 %

0507 90 00

altri

0 %

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0 %

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

 

0509 00 10

Gregge

0 %

0509 00 90

altre

0 %

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0 %

0903 00 00

Mate

0 %

1212 20 00

Alghe

0 %

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

1302 12 00

– –

di liquirizia

0 %

1302 13 00

– –

di luppolo

0 %

1302 14 00

– –

di piretro o di radici delle piante da rotenone

0 %

 

– –

altri

 

1302 19 30

– – –

Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

0 %

1302 19 91

– – – –

altri, medicinali

0 %

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

 

1302 20 10

– –

Allo stato secco

0 %

1302 20 90

– –

altri

0 %

1302 31 00

– –

Agar-agar

0 %

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

0 %

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

 

1401 10 00

Bambù

0 %

1401 20 00

Canne d’India

0 %

1401 90 00

altre

0 %

1402 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

0 %

1403 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

0 %

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

1404 10 00

Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

0 %

1404 20 00

Linters di cotone

0 %

1404 90 00

altri

0 %

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

 

1505 00 10

Grasso di lana greggio

0 %

1505 00 90

altri

0 %

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0 %

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

1515 90 15

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0 %

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

0 %

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

0 %

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

1518 00 10

Linossina

0 %

 

altri:

 

1518 00 91

– –

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

0 %

 

– –

altri:

 

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

0 %

1518 00 99

– – –

altri

0 %

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0 %

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

 

1521 10 00

Cere vegetali

0 %

1521 90

altri

 

1521 90 10

– –

Spermaceti, anche raffinati o colorati

0 %

 

– –

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate

 

1521 90 91

– –

Gregge

0 %

1521 90 99

– – –

altri

0 %

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

1522 00 10

Degras

0 %

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito:

 

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

0 %

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco:

 

1704 90

altri:

 

1704 90 10

– –

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

0 %

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

 

1803 10 00

non sgrassata

0 %

1803 20 00

completamente o parzialmente sgrassata

0 %

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0 %

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0 %

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

1806 10 15

– –

non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio

0 %

1901 90 91

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

0 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

0 %

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

0 %

 

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:

 

2008 91 00

– –

Cuori di palma

0 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

2101 11

– –

Estratti, essenze e concentrati:

 

2101 11 11

– – –

con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

0 %

2101 11 19

– – –

altri

0 %

2101 12

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

2101 12 92

– – –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

0 %

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

 

2101 20 20

– –

Estratti, essenze e concentrati:

0 %

 

– –

Preparazioni:

 

2101 20 92

– – –

a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate

0 %

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

– –

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

2101 30 11

– – –

Cicoria torrefatta

0 %

 

– –

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

2101 30 91

– – –

di cicoria torrefatta

0 %

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

 

2102 10

Lieviti vivi:

 

2102 10 10

– –

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

0 %

 

– –

Lieviti di panificazione

 

2102 10 31

– – –

secchi

0 %

2102 10 39

– – –

altri

0 %

2102 10 90

– –

altri

0 %

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

– –

Lieviti morti:

 

2102 20 11

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

0 %

2102 20 19

– – –

altri

0 %

2102 20 90

– –

altri

0 %

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

0 %

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

2103 10 00

Salsa di soia

0 %

2103 20 00

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

0 %

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

 

2103 30 10

– –

Farina di senapa

0 %

2103 30 90

– –

Senapa preparata

0 %

2103 90

altri:

 

2103 90 10

– –

«Chutney» di mango liquido

0 %

2103 90 30

– –

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

0 %

2103 90 90

– –

altri

0 %

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

 

2104 10 10

– –

secchi o disseccati

0 %

2104 10 90

– –

altri

0 %

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

0 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

2106 10 20

– –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0 %

2106 90

altre:

 

 

– –

altre:

 

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0 %

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

 

2201 10

Acque minerali e acque gassate

 

 

– –

Acque minerali naturali

 

2201 10 11

– – –

senza diossido di carbonio

0 %

2201 10 19

– – –

altre

0 %

2201 10 90

– –

altre

0 %

2201 90 00

altre

0 %

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

0 %

2202 90

altre:

 

2202 90 10

– –

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

0 %

2203 00

Birra di malto:

 

 

in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:

 

2203 00 01

– –

presentata in bottiglie

0 %

2203 00 09

– –

altra

0 %

2203 00 10

in recipienti di capacità superiore a 10 litri

0 %

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

 

 

– –

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

2208 20 12

– – –

Cognac

0 %

2208 20 14

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –

Grappa

0 %

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

altri

0 %

 

– –

presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

2208 20 40

– – –

Distillato greggio

0 %

2208 20 62

– – – –

Cognac

0 %

2208 20 64

– – – –

Armagnac

0 %

2208 20 86

– – – –

Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

altri

0 %

2208 30

Whisky:

 

 

– –

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

 

2208 30 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 19

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– –

Whisky detto «Scotch»:

 

 

– – –

Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

 

2208 30 32

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 38

– – – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– – –

Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

2208 30 52

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 58

– – – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– – –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

2208 30 72

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 78

– – – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– – –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

2208 30 82

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 88

– – – –

superiore a 2 litri

0 %

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

– –

Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

2208 50 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 50 19

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– –

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità

 

2208 50 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 50 99

– – –

superiore a 2 litri

0 %

2208 60

Vodka:

 

 

– –

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

2208 60 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 60 19

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

 

2208 60 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 60 99

– – –

superiore a 2 litri

0 %

2208 70

Liquori:

 

2208 70 10

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 70 90

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

0 %

2208 90

altri:

 

 

– –

Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

2208 90 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 90 19

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– –

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:

 

2208 90 33

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 90 38

– – –

superiore a 2 litri

0 %

2208 90 41

– – – –

Ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

altre

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

Korn

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

altre

0 %

2208 90 69

– – – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

0 %

2208 90 71

– – – – –

di frutta

0 %

2208 90 74

– – – –

altre

0 %

2208 90 78

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

0 %

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

0 %

2402 20

Sigarette contenenti tabacco

 

2402 20 10

– –

contenenti garofano

0 %

2402 20 90

– –

altre

0 %

2402 90 00

altri

0 %

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

 

2403 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

0 %

2403 10 90

– –

altri

0 %

2403 91 00

– –

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

0 %

2403 99

– –

altri

 

2403 99 10

– – –

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

0 %

2403 99 90

– – –

altri

0 %

2905 45 00

– –

Glicerolo

0 %

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

 

3301 90

altri:

 

3301 90 10

– –

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0 %

 

– –

Oleoresine d’estrazione

 

3301 90 21

– – –

di liquirizia e luppolo

0 %

3301 90 30

– – –

altre

0 %

3301 90 90

– –

altri

0 %

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

3302 10 10

– –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0 %

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0 %

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

 

3501 10

Caseine

 

3501 10 10 (1)

– –

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

0 %

3501 10 50 (1)

– –

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

0 %

3501 10 90

altre

0 %

3501 90

– –

altri

 

3501 90 90

– – –

altri

0 %

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

 

3823 11 00

– –

Acido stearico

0 %

3823 12 00

– –

Acido oleico

0 %

3823 13 00

– –

Acidi grassi del tallolio

0 %

3823 19

– –

altri

 

3823 19 10

– – –

Acidi grassi distillati

0 %

3823 19 30

– – –

Distillato d’acidi grassi

0 %

3823 19 90

– – –

altri

0 %

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

0 %

ELENCO 2

Codice NC 2002

Designazione delle merci

Dazi applicabili %

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403 10

Iogurt

 

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0 %

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

0 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0 %

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

0 %

0403 90

altri:

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0 %

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0 %

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

0 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0 %

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0 %

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

0 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0 %

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %.

0 %

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dai prodotti della sottovoce 1704 90 10

0 %

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse dai prodotti della sottovoce 1806 10 15

0 %

1904 90 10

altre preparazioni alimentari ottenute da cereali

0 %

1904 90 80

0 %

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

0 %

2005 20 10

Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0 %

2008 99 85

Granturco, escluso il granturco dolce

0 %

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0 %

2106 10 80

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

0 %

2106 90 20

0 %

2106 90 98

0 %

ELENCO 3

Codice NC 2002

Designazione delle merci

Dazi applicabili (2)

0710 40 00

Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato

0 % + E.A.

0711 90 30

Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato

0 % + E.A.

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

0 % + E.A.

1517 10 10

Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90 10

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

0 % + E.A.

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi quelli del codice NC 1901 90 91

0 % + E.A.

ex 1902

Paste alimentari, escluse le paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

0 % + E.A.

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0 % + E.A.

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, diversi dai prodotti del codice 1904 90

0 % + E.A.

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

0 % + E.A.

2001 90

altri

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

0 % + E.A.

2004 10

Patate

 

– –

altre

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 % + E.A.

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti

0 % + E.A.

2101 12 98

Preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Preparazioni a base di tè o di mate

2101 30 19

Altri succedanei torrefatti del caffè

2101 30 99

– – –

altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

0 % + E.A.

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

0 % + E.A.

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

E.A.

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

E.A.

2208 40

Rum e tafia

E.A.

2208 90 91

2208 90 99

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

E.A.

2905 43 00

Mannitolo

0 % + E.A.

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

0 % + E.A.

3302 10 29

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli; altre preparazioni a base di sostanze odorifere

0 % + E.A.

ex 3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati del codice NC 3505 10 50

0 % + E.A.

3505 20

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

0 % + E.A.

3809 10

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee

0 % + E.A.

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

0 % + E.A.


(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993‚ pag. 71) e successive modifiche].

(2)  E.A.: elemento agricolo di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18).

ALLEGATO 2

relativo al regime applicabile alle importazioni nel Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

Codice doganale libanese

Designazione delle merci (1)

A

B

C

Dazio doganale attualmente applicato

Riduzione del dazio doganale della colonna A (2)

Disposizioni specifiche

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

ex 0403 10

Iogurt:

70 %

passa al 40 %

Dazio minimo 1 000 LBP/kg semilordi + accisa 25 LBP/l

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 0403 90

altri:

 

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 0403 90 90

– – –

altri

20 %

30 %

Accisa 25 LBP/l

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

5 %

100 %

 

0501 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

5 %

100 %

 

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

 

 

 

0502 10

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0 %

già allo 0 %

 

0502 90

altri

0 %

già allo 0 %

 

0503 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0 %

già allo 0 %

 

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

 

 

 

0505 10

Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine

0 %

già allo 0 %

 

0505 90

altri

0 %

già allo 0 %

 

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

 

 

 

0506 10

Osseina e ossa acidulate

0 %

già allo 0 %

 

0506 90

altre

0 %

già allo 0 %

 

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

 

 

 

0507 10

Avorio; polveri e cascami d’avorio

5 %

100 %

 

0507 90

altri

5 %

100 %

 

0508 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

5 %

100 %

 

0509 00

Spugne naturali di origine animale

5 %

100 %

 

0510 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0 %

già allo 0 %

 

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

0710 40

Granturco dolce

35 %

passa al 20 %

 

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

ex 0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

5 %

un’unica riduzione del 100 % il quinto anno

 

– – –

Granturco dolce

0903 00

Mate

5 %

100 %

 

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

1212 20

Alghe

5 %

un’unica riduzione del 100 % il quinto anno

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

1302 12

– –

di liquirizia

5 %

100 %

 

1302 13

– –

di luppolo

0 %

già allo 0 %

 

1302 14

– –

di piretro o di radici delle piante da rotenone

5 %

100 %

 

1302 19

– –

altri

0 %

già allo 0 %

 

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

0 %

già allo 0 %

 

1302 31

– –

Agar-agar

5 %

100 %

 

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

0 %

già allo 0 %

 

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

 

 

 

1401 10

Bambù

0 %

già allo 0 %

 

1401 20

Canne d’India

0 %

già allo 0 %

 

1401 90 10

– –

Rafia

0 %

già allo 0 %

 

1401 90 90

– – –

altri

5 %

100 %

 

1402 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:

 

 

 

1402 00 10

– – –

capoc

0 %

già allo 0 %

 

1402 00 90

– – –

altre

5 %

100 %

 

1403 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

0 %

già allo 0 %

 

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

1404 10

Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia:

 

 

 

1404 10 10

– – –

Foglie di henna o henna sotto forma di polvere

5 %

100 %

 

1404 10 90

– – –

altre

0 %

già allo 0 %

 

1404 20

Linters di cotone

5 %

100 %

 

1404 90

altri

5 %

100 %

 

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0 %

già allo 0 %

 

1506 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

5 %

100 %

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

ex 1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

15 %

30 %

 

– –

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

15 %

30 %

 

1517 90

altre

15 %

30 %

 

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

 

 

 

1518 00 10

– – –

Oli epossidati

0 %

già allo 0 %

 

1518 00 90

– – –

altri:

5 %

100 %

 

1520 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0 %

già allo 0 %

 

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

 

 

 

1521 10

Cere vegetali

5 %

100 %

 

1521 90

altre

5 %

100 %

 

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

0 %

già allo 0 %

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

1702 50

Fruttosio chimicamente puro

5 %

un’unica riduzione del 100 % il quinto anno

 

1702 90 10

altri, compreso lo zucchero invertito:

25 %

passa al 15 %

 

– –

Miele artificiale, anche misto con miele naturale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

20 %

30 %

 

1704 90

altri

20 %

30 %

 

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

 

 

 

1803 10

non sgrassata

5 %

100 %

 

1803 20

completamente o parzialmente sgrassata

5 %

100 %

 

1804 00

Burro, grasso e olio di cacao

0 %

già allo 0 %

 

1805 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

5 %

100 %

 

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

20 %

30 %

 

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

20 %

30 %

 

1806 31

– –

ripiene

20 %

30 %

 

1806 32

– –

non ripiene

20 %

30 %

 

1806 90

altri

20 %

30 %

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

1901 10

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

5 %

100 %

 

1901 20

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

10 %

30 %

 

1901 90

altri

5 %

100 %

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

1902 11

– –

contenenti uova

5 %

100 %

 

1902 19

– –

altre:

 

 

 

1902 19 10

– – –

Pasta di patate modellata

5 %

100 %

 

1902 19 90

– – –

altre

5 %

100 %

 

1902 20

Paste alimentari, anche non cotte o altrimenti preparate

5 %

100 %

 

1902 30

altre paste alimentari

5 %

100 %

 

1902 40

Cuscus

5 %

100 %

 

1903 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

5 %

100 %

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

10 %

30 %

 

1904 20

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

10 %

30 %

 

1904 90

altri

10 %

30 %

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

1905 10

Pane croccante detto «Knäckebrot»

20 %

30 %

 

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

20 %

30 %

 

1905 30

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:

 

 

 

1905 31

– –

Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

20 %

30 %

 

1905 32

– –

Cialde e cialdini

20 %

30 %

 

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

20 %

30 %

 

1905 90

altri:

 

 

 

1905 90 10

– – –

Capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti

0 %

già allo 0 %

 

1905 90 90

– – –

altri

20 %

30 %

 

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

 

2001 90

altri:

70 %

30 %

Dazio minimo 1 000 LBP/kg lordi

ex 2001 90 90

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

 

– –

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

ex 2004 10

Patate:

70 %

passa al 40 %

Dazio minimo 1 200 LBP/kg lordi

– –

altre

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

ex 2004 90 90

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

35 %

passa al 20 %

 

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

ex 2005 20

Patate:

70 %

passa al 40 %

Dazio minimo 1 200 LBP/kg lordi

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

35 %

passa al 20 %

 

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

ex 2008 11

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

30 %

passa al 15 %

 

– – –

Burro di arachidi

2008 91

– –

Cuori di palma

30 %

passa al 15 %

 

ex 2008 99

– –

altri:

30 %

30 %

 

– – – – –

Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

 

2101 11

– –

Estratti, essenze e concentrati

5 %

100 %

 

2101 12

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

5 %

100 %

 

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

5 %

100 %

 

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

5 %

100 %

 

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

 

 

 

2102 10

Lieviti vivi

5 %

100 %

 

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

5 %

100 %

 

2102 30

Lieviti in polvere preparati

5 %

100 %

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

2103 10

Salsa di soia

5 %

100 %

 

2103 20

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

35 %

passa al 20 %

 

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata

5 %

100 %

 

2103 90

altri

5 %

100 %

 

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

 

2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

5 %

100 %

 

2104 20

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

5 %

100 %

 

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

40 %

passa al 20 %

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

5 %

100 %

 

2106 90

altre:

 

 

 

2106 90 10

– – –

Preparazioni non alcoliche dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

5 %

100 %

 

2106 90 20

– – –

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

5 %

100 %

 

2106 90 90

– –

altri

5 %

100 %

 

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

 

 

2201 10

Acque minerali e acque gassate

25 %

passa al 15 %

Accisa 25 LBP/l

2201 90

altre

25 %

passa al 15 %

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

2202 10

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

20 %

30 %

Accisa 25 LBP/l

2202 90

altre

20 %

30 %

Accisa 25 LBP/l

2203

Birra di malto

40 %

passa al 25 %

Accisa LBP 60/l

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

 

 

2205 10

presentato in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

15 %

100 %

Accisa LBP 200/l

2205 90

altri

15 %

100 %

Accisa LBP 200/l

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

 

 

2207 10

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

15 %

100 %

Accisa LBP 200/l

2207 20

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

15 %

100 %

Accisa LBP 150/l

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce

15 %

100 %

Accisa LBP 200/l

2208 30

Whisky:

 

 

 

2208 30 10

– – –

con titolo alcolometrico uguale o superiore a 50°, condizionato per la vendita al minuto in bottiglie, fiaschette e simili di capacità non superiore a 5 litri

15 %

100 %

Accisa LBP 400/l

2208 30 20

– – –

con titolo alcolometrico uguale o superiore a 60° o more, presentato in recipienti di capacità uguale o superiore a 200 litri

15 %

100 %

Accisa LBP 400/l

2208 30 90

– – –

altri

15 %

100 %

Accisa LBP 400/l

2208 40

Rum e tafia

15 %

100 %

Accisa LBP 400/l

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

15 %

100 %

Accisa LBP 400/l

2208 60

Vodka

15 %

100 %

Accisa LBP 400/l

2208 70

Liquori

15 %

100 %

Accisa LBP 400/l

2208 90

altri:

 

 

 

2208 90 10

– – –

Alcole etilico

15 %

100 %

Accisa LBP 200/l

2208 90 20

– – –

Arak di uva

70 %

30 %

Accisa LBP 200/l

2208 90 90

– – –

altri

15 %

100 %

Accisa LBP 400/l

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

 

2402 10

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

8 %

0 %

Accisa 48 %

2402 20

Sigarette contenenti tabacco

90 %

0 %

Accisa 48 %

2402 90

altri

90 %

0 %

Accisa 48 %

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

8 %

0 %

Accisa 48 %

2403 91

– –

altri tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

90 %

0 %

Accisa 48 %

2403 99

– –

altri

90 %

0 %

Accisa 48 %

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

altri alcoli poliidrici:

 

 

 

2905 43

– –

Mannitolo

5 %

100 %

 

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

5 %

100 %

 

2905 45

– –

Glicerolo

5 %

100 %

 

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

3301 90

altri:

 

 

 

3301 90 10

– – –

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0 %

già allo 0 %

 

3301 90 20

– – –

Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione

5 %

100 %

 

3301 90 30

– – – –

Acque distillate di rose e di fiori d’arancio

70 %

30 %

Dazio minimo 5 000 LBP/l

3301 90 90

– – –

altri

5 %

100 %

 

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

5 %

100 %

 

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

3501 10

Caseine:

0 %

già allo 0 %

 

3501 90

altri:

 

 

 

3501 90 10

– – –

Colle di caseina

5 %

100 %

 

3501 90 90

– – –

altri

0 %

già allo 0 %

 

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati

5 %

100 %

 

3505 20

Colle

5 %

100 %

 

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

3809 10

a base di sostanze amidacee

0 %

già allo 0 %

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

 

 

 

3823 11

– –

Acido stearico

0 %

già allo 0 %

 

3823 12

– –

Acido oleico

0 %

già allo 0 %

 

3823 13

– –

Acidi grassi del tallolio

0 %

già allo 0 %

 

3823 19

– –

altri:

 

 

 

3823 19 10

– – –

altri acidi grassi contenenti, in peso, 85 % o più di acido

0 %

già allo 0 %

 

3823 19 20

– – –

Oli acidi di raffinazione, escluso l’olio d’oliva

0 %

già allo 0 %

 

3823 19 90

– – –

altri

0 %

già allo 0 %

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

5 %

100 %

 


(1)  Fatte salve le regole di applicazione della nomenclatura doganale libanese, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata del codice doganale libanese. Qualora siano menzionati codici «ex», l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2)  La riduzione del dazio doganale A indicata nella colonna B non si applica né al dazio minimo né all’accisa della colonna C.

PROTOCOLLO 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I —   DISPOSIZIONI GENERALI

— Articolo 1

Definizioni

TITOLO II —   DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

— Articolo 2

Requisiti di carattere generale

— Articolo 3

Cumulo bilaterale dell’origine

— Articolo 4

Cumulo diagonale dell’origine

— Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

— Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

— Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

— Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

— Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

— Articolo 10

Assortimenti

— Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III —   REQUISITI TERRITORIALI

— Articolo 12

Principio della territorialità

— Articolo 13

Trasporto diretto

— Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV —   RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI

— Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V —   PROVA DELL’ORIGINE

— Articolo 16

Requisiti di carattere generale

— Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

— Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

— Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

— Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

— Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

— Articolo 22

Esportatore autorizzato

— Articolo 23

Validità della prova dell’origine

— Articolo 24

Presentazione della prova dell’origine

— Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

— Articolo 26

Esonero dalla prova dell’origine

— Articolo 27

Documenti giustificativi

— Articolo 28

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

— Articolo 29

Discordanze ed errori formali

— Articolo 30

Importi espressi in euro

TITOLO VI —   METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

— Articolo 31

Assistenza reciproca

— Articolo 32

Controllo delle prove dell’origine

— Articolo 33

Composizione delle controversie

— Articolo 34

Sanzioni

— Articolo 35

Zone franche

TITOLO VII —   CEUTA E MELILLA

— Articolo 36

Applicazione del protocollo

— Articolo 37

Condizioni particolari

TITOLO VIII —   DISPOSIZIONI FINALI

— Articolo 38

Modifiche del protocollo

— Articolo 39

Attuazione del protocollo

— Articolo 40

Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

— Allegato I

Note introduttive all’elenco dell’allegato II

— Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

— Allegato IIa

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, possa avere il carattere di prodotto originario

— Allegato III

Elenco dei prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, elencati per capitoli e voci SA

— Allegato IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

— Allegato V

Dichiarazione su fattura

— Allegato VI

Dichiarazioni comuni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Libano — nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Libano;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i prodotti;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.   Ai fini dell’applicazione dell’accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo bilaterale dell’origine

1.   I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Libano si considerano materiali originari del Libano. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.

2.   I materiali originari del Libano incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.

Articolo 4

Cumulo diagonale dell’origine

1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari di uno dei paesi firmatari di un accordo euromediterraneo di associazione ai sensi degli accordi tra la Comunità e il Libano e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità o in Libano, si considerano originari della Comunità o del Libano. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Questo paragrafo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell’allegato III del presente protocollo.

2.   I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o del Libano unicamente se il valore aggiunto nella Comunità o in Libano supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell’origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Libano.

3.   Il cumulo di cui al presente articolo si può applicare solo se ai materiali utilizzati è stato riconosciuto il carattere originario mediante l’applicazione di norme d’origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunità e il Libano si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.

4.   Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreché sia stata fissata una data per l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Libano:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Libano, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie rime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o il Libano abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Libano;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Libano;

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano;

e

e)

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall’accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti elencati nell’allegato IIa si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato IIa.

Il presente paragrafo si applica per i tre anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b)

le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c)

i)

il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d)

l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o del Libano;

f)

il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Libano su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Libano, fatto salvo l’articolo 4.

2.   Le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Libano verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Libano, fatto salvo l’articolo 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e il Libano o attraverso i territori degli altri paesi di cui all’articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Libano.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all’uscita dal paese di transito;

oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

una descrizione esatta dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito;

oppure,

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari diversi da quelli di cui all’articolo 4 spediti per un’esposizione in un altro paese e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Libano beneficiano, all’importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Libano nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

b)

l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Libano;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;

d)

dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o del Libano o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Libano, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Libano ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell’articolo 9, e ai prodotti degli assortimenti definiti ai sensi dell’articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.

7.   Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo il Libano può chiedere che siano previste la restituzione o l’esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano;

b)

ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all’articolo 6 del presente accordo.

TITOLO V

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Libano e i prodotti originari del Libano importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IV;

oppure

b)

nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato V, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della CE o del Libano se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Libano o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce:

a)

se non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure

b)

se viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «…».

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «....».

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Libano, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Libano. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22;

oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Libano o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del paese d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese d’esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell’origine

1.   La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell’origine

Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione del presente accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell’origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Libano o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Libano, rilasciati o compilati nella Comunità o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Libano in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, in conformità di norme d’origine identiche alle norme del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

1.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

2.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese d’esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.   Gli importi nella moneta nazionale del paese d’esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d’esportazione e comunicati ai paesi d’importazione tramite la Commissione europea.

2.   Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d’importazione, quest’ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d’esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, il paese d’importazione riconosce l’importo notificato dal paese in questione.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

4.   Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della CE e del Libano vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Libano. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e del Libano si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il fac-simile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Libano si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Controllo delle prove dell’origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, del Libano o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.

La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1.   La Comunità e il Libano prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Libano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del protocollo

1.   L’espressione «la Comunità» utilizzata nell’articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari del Libano importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Libano riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’articolo 37.

Articolo 37

Condizioni particolari

1.   Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, si considerano:

1)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari del Libano o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1;

2)

prodotti originari del Libano:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Libano;

b)

i prodotti ottenuti in Libano nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Libano» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 39

Applicazione del protocollo

La Comunità e il Libano adottano le misure necessarie all’attuazione del presente protocollo.

Articolo 40

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell’entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o del Libano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II

Nota 1:

L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1.

Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.

Le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Libano.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l’impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l’espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

3.4.

Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

Nota 4:

4.1.

Quando viene utilizzata nell’elenco, l’espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.

Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1.

Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta,

lana,

peli grossolani di animali,

peli fini di animali,

crine di cavallo,

cotone,

carta e materiali per la fabbricazione della carta,

lino,

canapa,

iuta ed altre fibre tessili liberiane,

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

filamenti sintetici,

filamenti artificiali,

filamenti conduttori elettrici,

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

altre fibre sintetiche in fiocco,

fibre artificiali in fiocco di viscosa,

altre fibre artificiali in fiocco,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l’uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

ij)

isomerizzazione;

k)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);

n)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

p)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari,

e

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

 

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti,

e

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti,

e

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti,

e

tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

e

tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1,

e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

 

contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti,

e

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2004 e ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore di tutti le frutta a guscio e i semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

 

farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208,

e

in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208,

e

in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2301

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari,

e

tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è originario

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati è originario

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2524

Fibre di amianto

Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2905

Alcolati metallici di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri:

 

 

– –

Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

L’origine del prodotto nella sua classificazione iniziale è mantenuta

 

ex capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianammide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

e

i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell’olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

i seguenti prodotti della presente voce:

– –

leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –

acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– –

solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– –

scambiatori di ioni

– –

composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –

ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –

acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –

acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

oli di flemma e di Dippel

– –

miscele di sali aventi differenti anioni

– –

paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri:

 

 

– –

prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 e ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex 4017

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4107, 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

 

ex 4114

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

 

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4503

Lavori in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

filati di iuta,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

filati di cocco,

materiali chimici o paste tessili,

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

feltri all’ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

o

materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

il filato di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506,

o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina,

o

materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

o

materiali per la fabbricazione della carta

 

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

di feltro all’ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

o

materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506,

o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali,

fibre naturali,

o

fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

 

 

elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

 

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

 

altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

i materiali seguenti:

filati di politetrafluoroetilene (8),

filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica,

filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

monofilati di politetrafluoroetilene (8),

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex 6210 e ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

o

materiali chimici o paste tessili

 

altri:

 

 

– –

ricamati

Fabbricazione da filati semplici, grezzi (9)  (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (9)  (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

Fabbricazione a partire da (7)  (9):

fibre naturali,

o

materiali chimici o paste tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7003, ex 7004 e ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving),

e

lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7102, ex 7103 e ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

 

ex 7107, ex 7109 e ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d’opera

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

e

il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altre

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e 8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– –

inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e i tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Articoli di orologeria, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 e ex 9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 9601 e ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

capitolo 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 


(1)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.

(4)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  L’uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

Allegato IIa

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, possa avere il carattere di prodotto originario

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

ex 0904,

ex 0905,

ex 0906,

ex 0907,

ex 0908,

ex 0909 e

ex 0910

Spezie miste

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 55 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 1512

Olio di girasole

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 1904

Preparazioni alimentari ottenute per soffiatura o tostatura del granturco

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2005

Ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi gli ortaggi e i legumi omogeneizzati, le patate, i fagioli, gli asparagi e le olive

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2008

Arachidi, nocciole, pistacchi, noci di acagiù e altre noci, tostati, compresi i miscugli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

Fabbricazione a partire da semiprodotti di ferro o di acciai non legati della voce 7207

 

ex 8504

Ballast per lampade o tubi a scarica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8506

Pile e batterie di pile elettriche diverse da quelle al diossido di manganese, all’ossido di mercurio, all’ossido di argento, al litio e a zinco-aria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8507

Accumulatori elettrici al piombo, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici diversi dai termostati e dai manostati; stabilizzatori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ALLEGATO III

Prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, elencati per capitoli e voci SA

Capitolo 1

 

Capitolo 2

 

Capitolo 3

 

da 0401 a 0402

 

ex 0403 —

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

da 0404 a 0410

 

0504

 

0511

 

Capitolo 6

 

da 0701 a 0709

 

ex 0710 —

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

ex 0711 —

Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

da 0712 a 0714

 

Capitolo 8

 

ex Capitolo 9 —

Caffè, tè e spezie, escluso il mate della voce 0903

Capitolo 10

 

Capitolo 11

 

Capitolo 12

 

ex 1302 —

Sostanze pectiche

da 1501 a 1514

 

ex 1515 —

Altri grassi ed oli vegetali (esclusi l’olio di jojoba e le sue frazioni) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516 —

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

ex 1517 e ex 1518 —

Margarina, margarina burrificata e altri grassi commestibili preparati

ex 1522 —

Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluso il degras

Capitolo 16

 

1701

 

ex 1702 —

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, esclusi quelli delle sottovoci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10

1703

 

1801 e 1802

 

ex 1902 —

Paste alimentari ripiene contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

ex 2001 —

Cetrioli e cetriolini, cipolle, «Chutney» di manghi, frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, funghi e olive, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

2002 e 2003

 

ex 2004 —

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le patate sotto forma di farina o semolino e i fiocchi di granturco dolce

ex 2005 —

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i prodotti a base di patate e di granturco dolce

2006 e 2007

 

ex 2008 —

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi il burro di arachidi, i cuori di palma, il granturco, gli ignami, le patate dolci e le parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, le foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre parti commestibili simili di piante

2009

 

ex 2106 —

Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o colorati

2204

 

2206

 

ex 2207 —

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati nel presente elenco

ex 2208 —

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati nel presente elenco

2209

 

Capitolo 23

 

2401

 

4501

 

5301 e 5302

 

ALLEGATO IV

Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

Istruzioni per la stampa

1.

Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità pubbliche degli Stati membri della CE e del Libano possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO V

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev’essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … Ursprungswaren … (2) sind.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. …) (1) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione araba

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 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell’esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione dev’essere scritto in modo leggibile)


(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore dev’essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 37 del protocollo, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Cfr. articolo 21, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al periodo transitorio per il rilascio o la compilazione dei documenti relativi alla prova dell’origine

1.

Nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del presente accordo, le competenti autorità doganali della Comunità e del Libano accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell’ambito dell’accordo di cooperazione firmato il 3 maggio 1977.

2.

Le competenti autorità della Comunità e del Libano accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformità del protocollo 4, titolo VI, del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1.

Il Libano accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1.

Il Libano accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

PROTOCOLLO 5

relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a)

«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative adottate dalla Comunità o dal Libano che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c)

«autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;

d)

«dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

e)

«operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Nei settori di loro competenza, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.

2.   L’assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

3.   L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l’altra parte,

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni,

merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,

persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,

mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per:

fornire tutti i documenti,

e

notificare tutte le decisioni

che rientrano nell’ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

autorità richiedente;

b)

misura richiesta;

c)

oggetto e motivo della domanda;

d)

disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;

f)

una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

4.   Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.   Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall’autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest’ultima non possa agire autonomamente.

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte contraente interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di fornire assistenza

1.   L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza nell’ambito del presente accordo:

a)

possa pregiudicare la sovranità del Libano o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;

b)

possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

c)

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L’autorità interpellata può rinviare l’assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un’inchiesta, un’azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per determinare se l’assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può esigere.

3.   Qualora dovesse sollecitare un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l’autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3.   L’impiego, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d’appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1.   L’attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Libano e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l’attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,

sono ritenute complementari con gli accordi sull’assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano,

e

non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.   Le parti contraenti si consultano nell’ambito del (Comitato ad hoc) istituito dal Consiglio di associazione a norma dell’articolo 12 dell’accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all’applicabilità del presente protocollo.


ATTO FINALE

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL’IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata «Libano»,

dall’altra,

riuniti a Lussemburgo il diciassette giugno duemiladue per la firma dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo»,

l’accordo,

gli allegati 1 e 2:

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 12

ALLEGATO 2

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 38

e i protocolli da 1 a 5:

PROTOCOLLO 1

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all’art. 14, paragrafo 1

PROTOCOLLO 2

relativo al regime applicabile all’importazione in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all’art. 14, paragrafo 2

PROTOCOLLO 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all’art. 14, paragrafo 3

ALLEGATO 1

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Libano

ALLEGATO 2

relativo al regime applicabile all’importazione in Libano dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

PROTOCOLLO 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO 5

relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e del Libano hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al preambolo dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 3 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 14 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 27 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 28 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 35 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 38 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 47 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 60 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa ai lavoratori (articolo 65 dell’accordo)

Dichiarazione comune relativa all’articolo 67 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 86 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa ai visti

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 35 dell’accordo

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al preambolo dell’accordo

Le parti riconoscono che le misure di adeguamento e di ristrutturazione dell’economia libanese prese nell’ambito della liberalizzazione degli scambi tra di esse possono incidere sulle risorse di bilancio e sul ritmo della ricostruzione del Libano.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 3 dell’accordo

Le parti ribadiscono l’intenzione di contribuire ad una soluzione equa, globale e duratura del conflitto in Medio Oriente.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 14 dell’accordo

Le parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell’interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 27 dell’accordo

Le parti ribadiscono l’intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti tossici; la Comunità europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 28 dell’accordo

Considerati i tempi necessari per creare zone di libero scambio tra il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunità s’impegna ad esaminare con favore le eventuali richieste di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 35 dell’accordo

L’avvio della cooperazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, è subordinata all’entrata in vigore di una legge libanese sulla concorrenza e all’entrata in funzione dell’autorità responsabile della sua applicazione.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 38 dell’accordo

Le parti convengono che, ai sensi dell’accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d’autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

Le disposizioni dell’articolo 38 non possono essere interpretate come un obbligo per le parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all’allegato 2.

La Comunità fornisce alla Repubblica libanese l’assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 38.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 47 dell’accordo

Le parti riconoscono la necessità di modernizzare il settore produttivo libanese per adeguarlo maggiormente alla situazione dell’economia internazionale ed europea.

La Comunità potrà aiutare il Libano ad attuare un programma di sostegno nei settori industriali che devono essere ristrutturati e ammodernati onde sormontare le difficoltà che potrebbe comportare la liberalizzazione degli scambi, in particolare lo smantellamento tariffario.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 60 dell’accordo

Le parti convengono che le norme stabilite dalla task force Azione finanziaria (FATF) rientrano nelle norme internazionali di cui al paragrafo 2.

Dichiarazione comune relativa ai lavoratori (articolo 65 dell’accordo)

Le parti riaffermano l’importanza che attribuiscono all’equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul loro territorio. Gli Stati membri si dichiarano disposti a negoziare, qualora il Libano ne faccia richiesta, accordi bilaterali relativi alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento e ai diritti previdenziali dei lavoratori libanesi legalmente occupati nei loro territori.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 67 dell’accordo

Le parti dichiarano che riserveranno particolare attenzione alla protezione, alla conservazione e al restauro di siti e monumenti.

Esse decidono di collaborare per riportare in Libano gli elementi del suo patrimonio culturale usciti illegalmente dal paese dal 1974 in poi.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 86 dell’accordo

a)

Ai fini della corretta interpretazione e dell’applicazione pratica dell’accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all’articolo 86 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell’accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell’accordo consiste:

in una denuncia dell’accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure

nell’inosservanza dell’elemento essenziale dell’accordo di cui all’articolo 2.

b)

Le parti convengono che per «misure appropriate» di cui all’articolo 86 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell’articolo 86, l’altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

Dichiarazione comune relativa ai visti

Le parti decidono di agevolare e di accelerare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all’attuazione dell’accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potrà eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell’altra parte.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

La Comunità fa presente che l’unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 35 dell’accordo

La Comunità dichiara che, nell’ambito dell’articolo 35, paragrafo 1, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.


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