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Document JOL_2005_232_R_0042_01

    2005/638/: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio
    Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio

    GU L 232 del 8.9.2005, p. 42–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 168M del 21.6.2006, p. 220–240 (MT)

    8.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 232/42


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 luglio 2005

    relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio

    (2005/638/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

    (2)

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo.

    (3)

    Nel periodo 1995-2001, il commercio di determinati prodotti di acciaio è stato disciplinato da accordi tra le parti, mentre nel 2002, nel 2003 e fino al 19 novembre 2004 tali scambi sono stati oggetto di intese specifiche. Il 19 novembre 2004, è stato concluso un altro accordo valido fino al 31 dicembre 2004. Le parti hanno poi negoziato un nuovo accordo valido fino al 31 dicembre 2006.

    (4)

    È opportuno approvare l'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.

    Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. BROWN


    (1)  GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso «la Comunità»,

    da una parte, e

    IL GOVERNO DELL'UCRAINA,

    dall'altra,

    in appresso «le parti»,

    CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in appresso «l'APC», è entrato in vigore il 1omarzo 1998;

    CONSIDERANDO che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo del commercio di prodotti di acciaio tra la Comunità e l'Ucraina;

    CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo;

    CONSIDERANDO che il presente accordo corrisponde alla definizione dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC;

    TENENDO PRESENTI il processo di adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità all'integrazione dell'Ucraina nel sistema commerciale internazionale;

    CONSIDERANDO che il commercio di determinati prodotti di acciaio è stato disciplinato nel periodo 1995-2001 da accordi tra le parti, negli anni 2002, 2003 e 2004 da intese specifiche e dal novembre 2004 da un accordo che occorre sostituire con un nuovo accordo;

    CONSIDERANDO che le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare completamente, non appena sussistano le condizioni necessarie, il commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo;

    CONSIDERANDO che l'accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull'acciaio in conformità del protocollo 22, paragrafo 2, dell'APC,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1.   Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I originari dell'Ucraina e della Comunità.

    2.   Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II può essere assoggettato a limiti quantitativi.

    3.   Il commercio dei prodotti di acciaio non ripresi nell'allegato II non è soggetto a limiti quantitativi.

    4.   Le disposizioni pertinenti dell'APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.

    Articolo 2

    1.   Le parti decidono di instaurare e di mantenere, per tutta la durata del presente accordo, un regime quantitativo che fissi i limiti indicati nell'allegato III per le esportazioni ucraine nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

    2.   Le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare integralmente il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II purché sussistano le condizioni necessarie.

    3.   Le parti decidono che, dal 1ogennaio 2005 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II saranno detratte dai limiti quantitativi indicati nell'allegato III.

    4.   Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato III quando l'impossibilità per l'industria comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato II. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell'esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato III.

    5.   Ciascuna delle parti può chiedere, in qualsiasi momento, consultazioni in merito:

    ai livelli dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III, in caso di deterioramento o di miglioramento sostanziale delle condizioni per i prodotti di cui all'allegato II;

    alla possibilità di trasferire i quantitativi non utilizzati di cui all'allegato III da un gruppo di prodotti ad un altro.

    Articolo 3

    1.   Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all'allegato II sono soggette alla presentazione di un'autorizzazione di importazione, rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità dell'Ucraina, e di una prova dell'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

    2.   Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all'allegato II non sono soggette ai limiti quantitativi indicati nell'allegato III purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

    3.   I limiti quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 10 % del limite quantitativo fissato nell'allegato III per un dato gruppo di prodotti per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Se intende avvalersi della presente disposizione, l'Ucraina ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 marzo.

    4.   Con l'accordo di entrambe le parti, si può trasferire fino al 15 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti ad uno o più altri gruppi. Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire una sola riduzione nel corso di un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato III, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, l'Ucraina ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 maggio.

    Articolo 4

    1.   Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione:

    le autorità della Comunità notificano alle competenti autorità ucraine entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni di importazione rilasciate nel corso del mese precedente;

    le competenti autorità ucraine notificano alle autorità della Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

    2.   In caso di notevoli divergenze ciascuna parte può richiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che saranno avviate senza indugio.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo le parti decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni, in particolare mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci. Le parti convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

    4.   Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, può chiedere consultazioni con l'altra parte che saranno avviate senza indugio.

    5.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, il governo dell'Ucraina prende tutte le misure cautelari necessarie per far sì che i limiti quantitativi concordati al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 3 vengano adeguati, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

    6.   Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, la Comunità ha il diritto, se esistono prove sufficienti che i prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo originari dell'Ucraina sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti di cui all'allegato III.

    7.   Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3 la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

    8.   Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.

    Articolo 5

    1.   I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

    2.   Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei fornitori tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

    3.   Il governo dell'Ucraina si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

    4.   Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, e fatte salve le consultazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, qualora le licenze rilasciate dalle autorità ucraine abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità ucraine possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all'allegato II purché non superino i quantitativi indicati nell'allegato III.

    Articolo 6

    1.   Se uno dei prodotti di cui all'allegato II viene importato dall'Ucraina nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce all'Ucraina tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

    2.   Se nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1 non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

    3.   Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 19 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

    Articolo 7

    1.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). Le modifiche della nomenclatura combinata introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all'allegato II e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi indicati nell'allegato III.

    2.   L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata al governo dell'Ucraina e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

    Articolo 8

    1.   Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni di importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati statistici completi sui prodotti di cui all'allegato II tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni di importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3 nonché le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni dei prodotti in questione.

    2.   Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

    Articolo 9

    1.   Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

    2.   Quando il presente accordo prevede l'avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.

    3.   A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

    ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte;

    se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni;

    le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta;

    si deve cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

    Articolo 10

    1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempreché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4.

    2.   Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche del presente accordo che devono essere approvate dall'altra parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate.

    3.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti dal presente accordo sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.

    4.   Qualora l'Ucraina dovesse aderire all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà risolto e i limiti quantitativi saranno aboliti a decorrere dalla data di adesione.

    5.   La Comunità si riserva il diritto di prendere, in qualsiasi momento, le misure del caso fra cui, qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui agli articoli precedenti o qualora il presente accordo sia denunciato da una delle parti, il ripristino di un sistema di contingenti autonomi per le esportazioni dall'Ucraina dei prodotti di cui all'allegato II.

    6.   Gli allegati I, II e III, le dichiarazioni 1, 2, 3 e 4, il verbale concordato e il protocollo A allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 11

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Hecho en Bruselas, el

    V Bruselu dne

    Udfærdiget i Bruxelles den

    Geschehen zu Brüssel am

    Brüsselis

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

    Done at Brussels,

    Fait à Bruxelles, le

    Fatto a Bruxelles, addi'

    Briselē,

    Priimta Briuselyje

    Kelt Brüsszelben,

    Magħmul fi Brussel,

    Gedaan te Brussel,

    Sporządzono w Brukseli, dnia

    Feito em Bruxelas,

    V Bruseli

    V Bruslju,

    Tehty Brysselissä

    Utfärdat i Bryssel den

    Вчiнено в м.

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    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    За Eвропейське Спивтоварiство

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    Por el Gobierno de Ucrania

    Za vládu Ukrajiny

    For Ukraines regering

    Für die Regierung der Ukraine

    Ukraina valitsuse nimel

    Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας

    For the Government of Ukraine

    Pour le gouvernement ukrainien

    Per il governo dell'Ucraina

    Ukrainas valdības vārdā

    Ukrainos Vyriausybės vardu

    Ukrajna kormánya részéről

    Għall-Gvern ta' l-Ukrajna

    Voor de regering van Oekraïne

    W imieniu Rządu Ukrainy

    Pelo Governo da Ucrânia

    Za vládu Ukrajiny

    Za Vlado Ukrajine

    Ukrainan hallituksen puolesta

    För Ukrainas regering

    За Уряд Украйнi

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    ALLEGATO I

     

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    7211238010

     

    7211238091

     

    7211290010

     

    7211900011

     

    7212101000

     

    7212109011

     

    7212200011

     

    7212300011

     

    7212402010

     

    7212402091

     

    7212408011

     

    7212502011

     

    7212503011

     

    7212504011

     

    7212506111

     

    7212506911

     

    7212509013

     

    7212600011

     

    7212600091

     

    7213100000

     

    7213200000

     

    7213911000

     

    7213912000

     

    7213914100

     

    7213914900

     

    7213917000

     

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    7213991000

     

    7213999000

     

    7214200000

     

    7214300000

     

    7214911000

     

    7214919000

     

    7214991000

     

    7214993100

     

    7214993900

     

    7214995000

     

    7214997100

     

    7214997900

     

    7214999500

     

    7215900010

     

    7216100000

     

    7216210000

     

    7216220000

     

    7216311010

     

    7216311090

     

    7216319000

     

    7216321100

     

    7216321900

     

    7216329100

     

    7216329900

     

    7216331000

     

    7216339000

     

    7216401000

     

    7216409000

     

    7216501000

     

    7216509100

     

    7216509900

     

    7216990010

     

    7218100000

     

    7218911000

     

    7218918000

     

    7218991100

     

    7218992000

     

    7219110000

     

    7219121000

     

    7219129000

     

    7219131000

     

    7219139000

     

    7219141000

     

    7219149000

     

    7219211000

     

    7219219000

     

    7219221000

     

    7219229000

     

    7219230000

     

    7219240000

     

    7219310000

     

    7219321000

     

    7219329000

     

    7219331000

     

    7219339000

     

    7219341000

     

    7219349000

     

    7219351000

     

    7219359000

     

    7219900010

     

    7220110000

     

    7220120000

     

    7220202110

     

    7220202910

     

    7220204110

     

    7220204910

     

    7220208110

     

    7220208910

     

    7220900011

     

    7220900031

     

    7221001000

     

    7221009000

     

    7222111100

     

    7222111900

     

    7222118100

     

    7222118900

     

    7222191000

     

    7222199000

     

    7222309710

     

    7222401000

     

    7222409010

     

    7224100000

     

    7224900200

     

    7224900300

     

    7224900500

     

    7224900700

     

    7224901400

     

    7224903100

     

    7224903800

     

    7225110000

     

    7225191000

     

    7225199000

     

    7225200010

     

    7225300000

     

    7225401230

     

    7225401290

     

    7225404000

     

    7225406000

     

    7225409000

     

    7225500000

     

    7225910010

     

    7225920010

     

    7225990010

     

    7226110010

     

    7226191000

     

    7226198010

     

    7226200010

     

    7226912000

     

    7226919100

     

    7226919900

     

    7226920010

     

    7226930010

     

    7226940010

     

    7226990010

     

    7227100000

     

    7227200000

     

    7227901000

     

    7227905000

     

    7227909500

     

    7228102000

     

    7228201010

     

    7228201091

     

    7228209110

     

    7228209190

     

    7228302000

     

    7228304100

     

    7228304900

     

    7228306100

     

    7228306900

     

    7228307000

     

    7228308900

     

    7228602010

     

    7228608010

     

    7228701000

     

    7228709010

     

    7228800010

     

    7228800090

     

    7301100000

     

    7302102100

     

    7302102300

     

    7302102900

     

    7302104000

     

    7302105000

     

    7302109000

     

    7302400000

    ALLEGATO II

    SA Prodotti laminati piatti

    SA1. (Arrotolati)

     

    7208100000

     

    7208250000

     

    7208260000

     

    7208270000

     

    7208360000

     

    7208370010

     

    7208370090

     

    7208380010

     

    7208380090

     

    7208390010

     

    7208390090

     

    7211140010

     

    7211190010

     

    7219110000

     

    7219121000

     

    7219129000

     

    7219131000

     

    7219139000

     

    7219141000

     

    7219149000

     

    7225200010

     

    7225301000

     

    7225309000

    SA2. (Lamiera pesante)

     

    7208400010

     

    7208512010

     

    7208512091

     

    7208512093

     

    7208512097

     

    7208512098

     

    7208519110

     

    7208519190

     

    7208519810

     

    7208519891

     

    7208519899

     

    7208529110

     

    7208529190

     

    7208521000

     

    7208529900

     

    7208531000

     

    7211130000

     

    7225401230

     

    7225404000

     

    7225406000

     

    7225990010

    SA3. (Altri prodotti laminati piatti)

     

    7208400090

     

    7208539000

     

    7208540000

     

    7208900010

     

    7209150000

     

    7209161000

     

    7209169000

     

    7209171000

     

    7209179000

     

    7209181000

     

    7209189100

     

    7209189900

     

    7209250000

     

    7209261000

     

    7209269000

     

    7209271000

     

    7209279000

     

    7209281000

     

    7209289000

     

    7209900010

     

    7210110010

     

    7210122010

     

    7210128010

     

    7210200010

     

    7210300010

     

    7210410010

     

    7210490010

     

    7210500010

     

    7210610010

     

    7210690010

     

    7210701010

     

    7210708010

     

    7210903010

     

    7210904010

     

    7210908091

     

    7211140090

     

    7211190090

     

    7211232010

     

    7211233010

     

    7211233091

     

    7211238010

     

    7211238091

     

    7211290010

     

    7211900011

     

    7212101000

     

    7212109011

     

    7212200011

     

    7212300011

     

    7212402010

     

    7212402091

     

    7212408011

     

    7212502011

     

    7212503011

     

    7212504011

     

    7212506111

     

    7212506911

     

    7212509013

     

    7212600011

     

    7212600091

     

    7219211000

     

    7219219000

     

    7219221000

     

    7219229000

     

    7219230000

     

    7219240000

     

    7219310000

     

    7219321000

     

    7219329000

     

    7219331000

     

    7219339000

     

    7219341000

     

    7219349000

     

    7219351000

     

    7219359000

     

    7225401290

     

    7225409000

    SB Prodotti lunghi

    SB1. (Barre)

     

    7207198010

     

    7207208010

     

    7216311010

     

    7216311090

     

    7216319000

     

    7216321100

     

    7216321900

     

    7216329100

     

    7216329900

     

    7216331000

     

    7216339000

    SB2. (Vergella)

     

    7213100000

     

    7213200000

     

    7213911000

     

    7213912000

     

    7213914100

     

    7213914900

     

    7213917000

     

    7213919000

     

    7213991000

     

    7213999000

     

    7221001000

     

    7221009000

     

    7227100000

     

    7227200000

     

    7227901000

     

    7227905000

     

    7227909500

    SB3. Altri prodotti lunghi)

     

    7207191210

     

    7207191291

     

    7207191299

     

    7207205200

     

    7214200000

     

    7214300000

     

    7214911000

     

    7214919000

     

    7214991000

     

    7214993100

     

    7214993900

     

    7214995000

     

    7214997110

     

    7214997190

     

    7214997910

     

    7214997990

     

    7214999510

     

    7214999590

     

    7215900010

     

    7216100000

     

    7216210000

     

    7216220000

     

    7216401000

     

    7216409000

     

    7216501000

     

    7216509100

     

    7216509900

     

    7216990010

     

    7218992000

     

    7222111100

     

    7222111900

     

    7222118110

     

    7222118190

     

    7222118910

     

    7222118990

     

    7222191000

     

    7222199000

     

    7222309710

     

    7222401000

     

    7222409010

     

    7224900289

     

    7224903100

     

    7224903800

     

    7228102000

     

    7228201010

     

    7228201091

     

    7228209110

     

    7228209190

     

    7228302000

     

    7228304100

     

    7228304900

     

    7228306100

     

    7228306900

     

    7228307000

     

    7228308900

     

    7228602010

     

    7228608010

     

    7228701000

     

    7228709010

     

    7228800010

     

    7228800090

     

    7301100000

    ALLEGATO III

    LIMITI QUANTITATIVI

    (in tonnellate)

    Prodotti

    2005

    2006

    SA. Prodotti laminati piatti

    SA1. Arrotolati

    150 000

    153 750

    SA2. Lamiera pesante

    348 000

    356 700

    SA3. Altri prodotti laminati piatti

    97 000

    99 425

    SB. Prodotti lunghi

    SB1. Barre

    30 000

    30 750

    SB2. Vergella

    125 000

    128 125

    SB3. Altri prodotti lunghi

    230 000

    235 750

    Nota: SA e SB sono «categorie».

    SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 e SB3 sono «gruppi di prodotti».

    VERBALE CONCORDATO

    Nell'ambito del presente accordo, le parti concordano quanto segue:

    nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità;

    in attesa che si trovi una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità il governo dell'Ucraina collabora evitando di rilasciare licenze di esportazione tali da aggravare i problemi dovuti ad una variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali;

    il governo dell'Ucraina tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali.

    DICHIARAZIONE N. 1

    Nel quadro del presente accordo, in particolare dell'articolo 3, le parti confermano che il presente accordo non modifica i sistemi esistenti per l'importazione e i dazi nei confronti dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II dell'accordo destinati a determinate categorie di navi, barche o altre imbarcazioni o alle piattaforme di perforazione o di produzione a fini di costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione e delle merci destinate ad attrezzare dette navi, barche o altre imbarcazioni.

    DICHIARAZIONE N. 2

    Le parti decidono di non applicare restrizioni quantitative, dazi doganali, tasse o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE.

    L'Ucraina, tuttavia, applica un'imposta di 30 EUR/t sulle esportazioni di cascami di ferro. I limiti quantitativi indicati nell'allegato III del presente accordo tengono conto di tale imposta, che l'Ucraina s'impegna a non aumentare. Se poi l'Ucraina dovesse ridurre o abolire l'imposta su tutte le esportazioni di cascami di ferro, i limiti quantitativi indicati nell'allegato III sarebbero aumentati fino a un massimo del 43 %. L'aumento dei limiti quantitativi sarebbe direttamente proporzionale alla riduzione dell'imposta.

    Qualora l'imposta di 30 EUR sulle esportazioni di determinati tipi di cascami di ferro, ad esempio i rottami frantumati, dovesse essere abolita o ridotta, le parti avvieranno immediatamente consultazioni per valutare l'aumento dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III.

    DICHIARAZIONE N. 3

    Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale del commercio di prodotti di acciaio. In tale contesto, le parti intendono abolire le restrizioni quantitative dopo l'adesione dell'Ucraina all'OMC. Le parti riconoscono inoltre che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta delle autorità ucraine la Comunità fornisce assistenza tecnica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per aiutare l'Ucraina ad adottare e applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate nella Comunità. Tale assistenza viene specificata nel quadro di progetti di cui le parti definiscono di comune accordo gli obiettivi, i mezzi e il calendario.

    DICHIARAZIONE N. 4

    L'Ucraina dichiara che, qualora gli operatori ucraini dovessero aprire nella Comunità centri di servizi per l'ulteriore lavorazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II importati dall'Ucraina, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III. In tal caso, la Commissione esaminerà la richiesta di aumento e le parti avvieranno prima possibile consultazioni in merito.

    PROTOCOLLO A

    TITOLO I

    CLASSIFICAZIONE

    Articolo 1

    1.   Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

    2.   Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare le autorità competenti dell'Ucraina di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione.

    Tale comunicazione comprende:

    a)

    una descrizione dei prodotti;

    b)

    i codici NC corrispondenti;

    c)

    i motivi della decisione.

    3.   Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione di qualsiasi prodotto contemplato dall'accordo, le autorità comunitarie competenti concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

    4.   Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione di un prodotto contemplato dall'accordo si applica a una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso.

    5.   Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le autorità competenti dell'Ucraina e della Comunità abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dall'accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 9 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

    TITOLO II

    ORIGINE

    Articolo 2

    1.   I prodotti originari dell'Ucraina ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dall'accordo previa presentazione di un certificato di origine ucraina conforme al modello allegato al presente protocollo.

    2.   Il certificato di origine viene autenticato dagli organismi ucraini autorizzati se i prodotti in causa possono essere considerati originari dell'Ucraina.

    Articolo 3

    Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi ucraini sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

    Articolo 4

    La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per lo svolgimento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

    TITOLO III

    SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI

    SEZIONE I

    Esportazione

    Articolo 5

    Le autorità governative competenti dell'Ucraina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dall'Ucraina di prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi indicati nell'allegato III dell'accordo.

    Articolo 6

    1.   Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

    2.   Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato III dell'accordo.

    Articolo 7

    Le autorità comunitarie competenti devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

    Articolo 8

    1.   Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

    2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

    Articolo 9

    L'importatore deve presentare la licenza di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza.

    SEZIONE II

    Importazione

    Articolo 10

    L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di acciaio a cui si applicano limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di importazione.

    Articolo 11

    1.   Le autorità comunitarie competenti rilasciano l'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 10 entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

    2.   Le autorizzazioni di importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

    3.   Le autorità comunitarie competenti annullano l'autorizzazione di importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata. Se tuttavia le autorità comunitarie competenti vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti sono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il prodotto.

    Articolo 12

    Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell'Ucraina superano i limiti di cui all'allegato III dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni di importazione per quanto riguarda i prodotti cui si applica il limite quantitativo in questione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità dell'Ucraina e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

    TITOLO IV

    FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

    Articolo 13

    1.   La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

    Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità comunitarie competenti accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

    2.   Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

    Detto numero è composto sai seguenti elementi:

    due lettere che indicano il paese esportatore:

    UA

    =

    Ucraina,

    due lettere che indicano lo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento:

    BE

    =

    Belgio

    CZ

    =

    Repubblica ceca

    DK

    =

    Danimarca

    DE

    =

    Repubblica federale di Germania

    EE

    =

    Estonia

    EL

    =

    Grecia

    ES

    =

    Spagna

    FR

    =

    Francia

    IE

    =

    Irlanda

    IT

    =

    Italia

    CY

    =

    Cipro

    LV

    =

    Lettonia

    LT

    =

    Lituania

    LU

    =

    Lussemburgo

    HU

    =

    Ungheria

    MT

    =

    Malta

    NL

    =

    Paesi Bassi

    AT

    =

    Austria

    PL

    =

    Polonia

    PT

    =

    Portogallo

    SI

    =

    Slovenia

    SK

    =

    Slovacchia;

    FI

    =

    Finlandia

    SE

    =

    Svezia

    GB

    =

    Regno Unito,

    un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 5 per il 2005,

    un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

    un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

    Articolo 14

    La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

    Articolo 15

    1.   In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative ucraine competenti per il rilascio delle licenze o agli organismi ucraini autorizzati a rilasciare certificati di origine a norma della legislazione ucraina per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

    2.   I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

    TITOLO V

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 16

    Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

    Articolo 17

    Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

    Articolo 18

    Le autorità ucraine competenti trasmettono alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità ucraine competenti autorizzate a rilasciare e verificare le licenze di esportazione e i certificati di origine unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. Le autorità ucraine competenti informano la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

    Articolo 19

    1.   Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità comunitarie competenti nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

    2.   In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità ucraine competenti indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

    3.   Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori dei certificati di origine di cui all'articolo 2.

    4.   I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

    Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

    5.   Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le autorità ucraine competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.

    6.   Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

    Articolo 20

    1.   Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 19 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o dell'Ucraina risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

    2.   A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità ucraine competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. Le autorità competenti dell'Ucraina comunicano alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

    3.   Previo accordo tra le parti, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.

    4.   Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e dell'Ucraina si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione delle disposizioni dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra l'Ucraina e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio dell'Ucraina prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.

    5.   Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti dell'Ucraina o della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

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