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Document JOL_2005_196_R_0026_01

    2005/531/,: Decisione del Parlamento europeo, del 12 aprile 2005, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, Sezione I — Parlamento europeo
    Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, Sezione I — Parlamento europeo

    GU L 196 del 27.7.2005, p. 26–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 196/26


    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 12 aprile 2005

    sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, Sezione I — Parlamento europeo

    (2005/531/CE, Euratom)

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (1),

    visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2003 (C6-0015/2005),

    vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2003 (2), accompagnata dalle risposte delle istituzioni,

    vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità nonché la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (3),

    visti l'articolo 275 del trattato CE e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

    visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

    visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

    visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5),

    visti l'articolo 71, l'articolo 74, paragrafo 3, e l'allegato V del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0063/2005),

    A.

    considerando che al punto 9.15 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003 la Corte dei conti ha concluso, per quanto concerne il Parlamento europeo, che «le operazioni sottoposte a audit erano, sostanzialmente, legittime e regolari»,

    B.

    considerando che il regolamento finanziario del 25 giugno 2002 e il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 sono applicabili dal 1o gennaio 2003 per quanto concerne le norme procedurali che disciplinano la procedura di discarico,

    C.

    considerando che il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 stabilisce che il discarico venga dato al presidente anziché al segretario generale,

    1.

    concede il discarico al suo presidente per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2003;

    2.

    esprime le sue osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;

    3.

    incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Mediatore, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

    Il presidente

    Josep BORRELL FONTELLES

    Il segretario generale

    Julian PRIESTLEY


    (1)  GU L 54 del 28.2.2003, pag. 1.

    (2)  GU C 293 del 30.11.2004, pag. 1.

    (3)  GU C 294 del 30.11.2004, pag. 99.

    (4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (5)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.


    RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, Sezione I — Parlamento europeo

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (1),

    visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2003 (C6-0015/2005),

    vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2003 (2), accompagnata dalle risposte delle istituzioni,

    vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità nonché la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (3),

    visti l'articolo 275 del trattato CE e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

    visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

    visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

    visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5),

    visti l'articolo 71, l'articolo 74, paragrafo 3, e l'allegato V del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0063/2005),

    A.

    considerando che al punto 9.15 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003 la Corte dei conti ha concluso, per quanto concerne il Parlamento europeo, che «le operazioni sottoposte a audit erano, sostanzialmente, legittime e regolari»,

    B.

    considerando che il regolamento finanziario del 25 giugno 2002 e il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 sono applicabili dal 1o gennaio 2003 per quanto concerne le norme procedurali che disciplinano la procedura di discarico,

    C.

    considerando che il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 stabilisce che il discarico venga dato al presidente anziché al segretario generale,

    D.

    considerando che occorre assicurare il seguito della sua risoluzione del 21 aprile 2004 (6) sul discarico per l'esercizio 2002 e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle sue raccomandazioni,

    1.   prende atto delle cifre con le quali i conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2003 sono stati chiusi, ossia:

    (in EUR)

    Utilizzazione degli stanziamenti

    Stanziamenti per l'esercizio 2003

    Stanziamenti riportati dall'esercizio 2002

    Stanziamenti 2003

    Stanziamenti da entrate con destinazione specifica

    Articolo 9, paragrafi 1 e 4 del regolamento finanziario (7)

    Articolo 9, paragrafi 2 e 5 del regolamento finanziario (7)

    Stanziamenti disponibili

    1 086 644 375

    34 878 401

    100 300 973

    3 302 900

    Impegni contratti

    1 075 556 058

    29 685 828

    Pagamenti effettuati

    862 078 203

    3 248 540

    88 288 685

    3 302 900

    Stanziamenti riportati al 2004

    Articolo 9 del regolamento finanziario (8)

    213 477 855

    Articolo 10 del regolamento finanziario (8)

    5 192 573

    Stanziamenti annullati

    11 088 317

    12 012 288

    Bilancio finanziario al 31 dicembre 2003: 1 407 572 773

    2.   constata che nel 2003 il 98,98 % degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Parlamento sono stati impegnati con un tasso di annullamento dell'1,02 % e che, come negli esercizi precedenti, si è raggiunto un livello molto elevato di esecuzione del bilancio;

    3.   ricorda tuttavia (senza rimettere in questione la politica consolidata del Parlamento di acquistare anziché affittare gli edifici che occupa) che questo elevato livello di esecuzione è in parte attribuibile alla pratica regolare, dal 1992, del «ramassage» (storno di recupero) che consiste nel trasferire tutti gli stanziamenti disponibili a fine anno alle linee di bilancio relative agli edifici, in particolare per effettuare versamenti anticipati di capitale onde ridurre i futuri pagamenti di interessi;

    4.   riconosce che la maggior parte del programma di acquisizioni immobiliari del Parlamento è già stata completata; esorta nondimeno l'autorità di bilancio ad assicurare previsioni di bilancio ottimali, curando che gli importi iscritti nel progetto di bilancio rispecchino le necessità reali del Parlamento, anziché ricorrere sistematicamente a storni di notevole entità a partire da linee di bilancio estranee al suddetto programma;

    5.   ritiene che i rimborsi in capitale concernenti gli edifici dovrebbero essere decisi nel quadro della strategia di bilancio in una linea di bilancio distinta, in sede di fissazione del bilancio nel corso dell'esercizio N –1;

    6.   ritiene che gli ordinatori delegati debbano essere invitati a precisare, nelle loro relazioni di attività annuali, i motivi della disponibilità di stanziamenti alle voci di bilancio di loro competenza a fini di «recupero»;

    7.   prende atto che nel 2003 il Parlamento europeo ha ricevuto entrate per un importo di EUR 98 545 334 (2002: EUR 67 256 006);

    Presentazione e contenuto dei conti e analisi della gestione finanziaria che accompagna i conti

    8.

    prende atto che l'analisi della gestione finanziaria che accompagna i conti 2003 fornisce un quadro utile dei principali eventi finanziari dell'esercizio in esame nonché una breve sintesi delle relazioni di attività elaborate dai direttori generali;

    9.

    si compiace della pubblicazione, sul sito intranet della Direzione generale delle Finanze, della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'esercizio 2003; si compiace inoltre della proposta del segretario generale di elaborare ogni anno un documento, che dovrà essere breve, accessibile e attraente, destinato a fornire al pubblico maggiori informazioni sulla gestione di bilancio al Parlamento (9);

    Seguito dato alla risoluzione sul discarico 2002

    10.

    ringrazia il segretario generale per aver fornito, in tempo utile prima dell'inizio del successivo ciclo di discarico, le relazioni richieste nella risoluzione del 21 aprile 2004 sul discarico per l'esercizio 2002;

    11.

    ricorda che l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario impone alle istituzioni di adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico del Parlamento; ritiene che tale obbligo si debba applicare anche al Parlamento stesso e, a fortiori, agli organi che lo compongono;

    12.

    sottolinea l'importanza che attribuisce all'applicazione dei principi di buona governance a livello sia politico che amministrativo;

    Applicazione del nuovo regolamento finanziario

    13.

    sottolinea che nel 2003 l'attività di gestione dell'istituzione è stata in gran parte finalizzata all'adeguamento ai nuovi requisiti del regolamento finanziario, all'introduzione di sistemi, metodologie e metodi di lavoro nuovi, alla messa a punto di programmi di formazione e alla definizione di nuove linee di responsabilità; constata che la Corte ha apprezzato l'efficienza con cui il Parlamento ha creato le nuove strutture;

    14.

    ricorda i principi chiave delle riforme finanziarie intraprese nel 2003, segnatamente il decentramento e l'assunzione della piena responsabilità da parte dei dipartimenti ordinatori, da un lato, e, dall'altro, la soppressione della funzione centralizzata del controllo finanziario e la creazione di un servizio finanziario centrale e di un revisore interno;

    15.

    osserva che, stando all'esperienza iniziale, la rigorosa applicazione dei termini del nuovo regolamento finanziario ad un'istituzione come il Parlamento, che deve gestire solo un bilancio amministrativo, è vista come all'origine, in alcuni casi, di sistemi e circuiti finanziari eccessivamente complessi;

    16.

    ritiene che questa visione dimostri la necessità di ulteriori progressi nello sviluppo di un quadro di controllo basato sulla fissazione di obiettivi, sull'individuazione dei rischi per il conseguimento di tali obiettivi e sulla messa a punto di controlli per far fronte a tali rischi; raccomanda che le autorità del Parlamento pongano in evidenza e correggano le carenze in occasione della prossima revisione del regolamento finanziario;

    17.

    ricorda che nel dicembre 2002 il Parlamento ha adottato i documenti di base necessari all'applicazione del nuovo regolamento finanziario, tra cui le nuove norme interne relative all'esecuzione del bilancio, le carte dei compiti dei servizi di audit interno, degli ordinatori e del contabile, le norme minime di controllo interno e un codice deontologico specifico per il personale incaricato della verifica ex ante, e ha adattato alle nuove norme il sistema informatico utilizzato nella gestione delle entrate e delle spese di bilancio (FINORD);

    18.

    prende tuttavia atto dell'osservazione formulata dalla Corte secondo cui, se gli ordinatori non sono riusciti ad instaurare sistemi di controllo pienamente operativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento finanziario (1o gennaio 2003), il Parlamento è comunque riuscito nel corso del 2003 a cominciare ad applicare nuove «norme minime di controllo interno» (NMCI), un «servizio finanziario centrale» e una funzione di audit interno (10);

    19.

    rinvia — con riferimento alla critica della Corte quanto all'assenza di controlli ex post — alla risposta del Parlamento secondo cui l'esigenza di una verifica ex post pienamente sviluppata sarà valutata sulla base di un'autovalutazione più evoluta del rischio e del controllo da parte degli ordinatori interessati (11);

    20.

    prende atto con preoccupazione dell'osservazione della Corte, secondo cui l'applicazione di talune norme di controllo interno, tra cui l'individuazione delle funzioni sensibili e la segnalazione di irregolarità, era soltanto all'inizio (12);

    21.

    osserva che, con la transizione ai controlli finanziari decentrati, la necessità di assicurare la continuità delle operazioni e un'adeguata supervisione della funzione di controllo ex ante ha comportato un considerevole aumento del personale assegnato a compiti di controllo ex ante;

    22.

    riconosce, in conclusione, che la transizione in un breve arco di tempo da un'impostazione fortemente centralizzata ad un'impostazione decentrata per quanto concerne le procedure di controllo interno ha rappresentato una grande sfida nel 2003; osserva con soddisfazione che, tra le istituzioni più piccole, il Parlamento, grazie agli sforzi della sua amministrazione, è stato uno dei pochi a riuscire ad adottare in tempo utile i testi sussidiari necessari per l'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario il 1o gennaio 2003;

    Relazioni di attività annuali

    23.

    sottolinea che il 2003 è stato il primo esercizio per il quale i direttori generali erano tenuti a elaborare relazioni di attività annuali e che il segretario generale ha trasmesso tali relazioni, unitamente a una dichiarazione firmata, al presidente e alla commissione per il contro dei bilanci; osserva che in tale dichiarazione il segretario generale ha dato un'assicurazione ragionevole che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

    24.

    osserva che nessuno degli ordinatori delegati ha formulato riserve nella sua dichiarazione, ma che due relazioni di attività contenevano osservazioni concernenti i) la carenza di personale qualificato nel settore della gestione finanziaria (DG Informazione) e ii) la necessità di modificare la regolamentazione per adeguare taluni aspetti delle indennità dei deputati al regolamento finanziario e di trovare una soluzione per quanto riguarda il regime di finanziamento dei gruppi politici (DG Finanze);

    25.

    prende inoltre atto che nella sua dichiarazione il segretario generale ha riconosciuto che le relazioni trasmesse a quella data (16 marzo 2004) dal revisore interno nell'ambito del suo esame del quadro di controllo interno segnalavano la presenza di carenze da affrontare nel breve termine;

    26.

    prende atto con soddisfazione che la dichiarazione del segretario generale è accompagnata da un piano d'azione dettagliato destinato a porre rimedio alle lacune individuate nelle relazioni di attività;

    27.

    invita il segretario generale a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci, nell'ambito del seguito dato alla presente risoluzione, in merito ai progressi realizzati nell'attuazione delle misure figuranti nel piano d'azione allegato alla sua dichiarazione per l'esercizio finanziario 2003;

    28.

    osserva che le varie relazioni di attività sono molte diverse in termini di portata, lunghezza, forma e grado di integrazione delle informazioni provenienti dai servizi che compongono le direzioni generali in questione; invita il segretario generale, come proposto dalla Corte dei conti al punto 9.16 della relazione annuale 2003, ad armonizzare in futuro la presentazione e la struttura delle relazioni di attività onde consentire una maggiore comparabilità tra le direzioni generali; osserva tuttavia che la difficoltà di assumere personale debitamente qualificato nel settore finanziario è un tema comune a diverse relazioni di attività;

    29.

    prende atto dell'osservazione della Corte (punto 9.16 della relazione annuale 2003) secondo cui le relazioni annuali di attività dovrebbero fornire informazioni più dettagliate sui risultati dei controlli svolti;

    30.

    osserva, sulla base dei rapporti di attività per il 2003, che ai fini di una migliore comprensione del valore reale delle dichiarazioni firmate dagli ordinatori sarebbe auspicabile, negli anni a venire, adottare un modello normalizzato che operi una chiara distinzione tra le questioni che richiedono una «osservazione» del direttore generale (senza rimettere in questione la sua dichiarazione di affidabilità) e altre questioni più gravi che giustificano una «riserva»;

    Audit interno

    31.

    ricorda che la relazione annuale del revisore interno come pure la dichiarazione e le relazioni di attività del segretario generale e dei direttori generali rappresentano un elemento importante della valutazione effettuata sia dalla Corte dei conti che dall'autorità di discarico del Parlamento;

    32.

    osserva che il concetto di controllo interno è d'ora in poi considerato riferirsi alla garanzia di un'assicurazione ragionevole quanto al conseguimento dei principali obiettivi in materia di controllo, segnatamente:

    il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari e delle decisioni in vigore,

    l'economia, l'efficacia e l'efficienza delle operazioni,

    l'individuazione e la gestione dei rischi,

    la prevenzione e la scoperta di frodi ed errori,

    la tenuta di registri contabili di qualità e l'archiviazione dei dati pertinenti;

    33.

    ritiene che l'Amministrazione debba dare priorità all'attuazione delle raccomandazioni formulate dal revisore interno, sulla base del suo esame del quadro di controllo interno nel 2003, per quanto concerne i settori seguenti:

    necessità di assicurare l'adeguatezza, in termini sia numerici che di livello di qualifica, del personale responsabile dell'avvio di impegni e dei controlli ex ante,

    necessità di porre particolare enfasi sulle esigenze di formazione del personale con responsabilità in materia di gestione finanziaria e di controllo in tutti i servizi,

    programmazione delle attività e gestione dei rischi,

    strumenti di monitoraggio e di comunicazione,

    designazione di un unico interlocutore centrale al quale i servizi ordinatori potrebbero, all'occorrenza, rivolgere richieste di consulenza e pareri, specie in materia di appalti,

    elaborazione, da parte di tutti i servizi, di una documentazione relativa alle procedure interne di controllo e di gestione, e comunicazione di tali documenti al personale,

    misure volte ad assicurare il rispetto delle regole che disciplinano gli appalti e le sovvenzioni,

    introduzione di un codice di condotta per il ricorso ai consulenti esterni e miglioramenti della definizione della natura dei compiti contrattuali,

    compilazione di elenchi dei posti sensibili (ad esempio, funzionari che lavorano a stretto contatto con i fornitori), unitamente all'elaborazione di precisi orientamenti concernenti la definizione e individuazione di tali posti,

    elaborazione a livello centrale, da parte dei servizi del Parlamento, e aggiornamento regolare di contratti tipo che comprendano garanzie quanto alla posizione giuridica e finanziaria del Parlamento, da utilizzare nel quadro delle operazioni con i fornitori;

    Governance e quadro regolamentare

    34.

    ribadisce la posizione espressa nelle risoluzioni dell'8 aprile 2003 (13) e del 21 aprile 2004, secondo cui «il campo di applicazione della procedura di discarico non dovrebbe coprire unicamente l'attività di gestione del segretario generale e dell'amministrazione del Parlamento, ma anche le decisioni adottate dagli organi direttivi, ossia il presidente, l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti»;

    35.

    incarica l'Ufficio di presidenza e la commissione competente di rispondere alla richiesta formulata nei paragrafi 16 e 17 della risoluzione del 21 aprile 2004 riguardante l'elaborazione di proposte volte a definire con precisione il contenuto concreto della responsabilità politica che incombe ai membri degli organi direttivi del Parlamento europeo relativamente all'esercizio di competenze e alla presa di decisioni che comportano un'incidenza finanziaria significativa;

    36.

    ricorda i paragrafi da 11 a 17 della risoluzione del 21 aprile 2004 concernenti la responsabilità degli organi direttivi del Parlamento; sottolinea inoltre che questa è la prima relazione di discarico, in conformità del nuovo regolamento, indirizzata alla sua autorità politica e non a quella semplicemente amministrativa; è fermamente intenzionato a migliorare in futuro la comunicazione e il dialogo tra la sua commissione per il controllo dei bilanci e i membri dell'Ufficio di presidenza e i Questori;

    37.

    sottolinea che la gestione finanziaria del Parlamento è attualmente esaminata nel contesto di un numero crescente di organi, procedure e meccanismi di controllo che comprendono la relazione sul discarico del Parlamento europeo, le relazioni dell'amministrazione in risposta a tale relazione, la procedura annuale di bilancio, le relazioni annuali e settoriali del revisore interno, il comitato di controllo delle revisioni contabili, la Corte dei conti, l'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie, le relazioni dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta anti-frode) e le relazioni di attività dei direttori generali, con i conseguenti rischi di sovrapposizione e ripetizione;

    38.

    si chiede se il grado di analisi e la complessità del dispositivo di controllo attualmente esistente siano del tutto proporzionati, se si considera la condizione della Corte dei conti secondo cui nel campo delle spese amministrative il rischio è, nel complesso, limitato (14);

    39.

    ritiene che un processo di consolidamento e riordino delle procedure di controllo potrebbe risultare opportuno a tempo debito; chiede al suo segretario generale di presentare una relazione sulle possibilità di sintetizzare tutti i vari apporti in materia di controllo in modo che si possano trarre conclusioni chiare;

    40.

    chiede al segretario generale di garantire che venga attuata una strategia globale di gestione e analisi dei rischi, così da assicurare una sana gestione finanziaria e amministrativa;

    Gruppi politici (esame dei conti e delle procedure — linea di bilancio 3701)

    41.

    ricorda che il punto 2.7.3 del regolamento (15) relativo all'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 3701 prevede che l'Ufficio di presidenza e la commissione per il controllo dei bilanci esaminino i conti annuali certificati dei gruppi politici secondo le competenze loro assegnate dal regolamento del Parlamento;

    42.

    ribadisce che i gruppi politici sono indipendentemente responsabili della gestione e dell'utilizzazione della loro quota del bilancio del Parlamento e che la sfera di competenza del servizio di audit interno dell'istituzione non si estende alle condizioni di utilizzo degli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 3701 (all'incirca il 3 % del bilancio totale del Parlamento);

    43.

    prende atto delle difficoltà incontrate dal Parlamento nell'applicare alcune delle nuove disposizioni del regolamento finanziario a un bilancio essenzialmente amministrativo e osserva che tali difficoltà si manifestano anche a livello di gruppi politici; riconosce tuttavia che sono stati compiuti sforzi per adeguare nella misura del possibile le regole che disciplinano l'utilizzazione della voce 3701 ai requisiti del regolamento finanziario;

    44.

    prende atto che i gruppi politici e l'amministrazione hanno costituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare la situazione specifica dei bilanci dei gruppi politici rispetto alle disposizioni del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione; li incoraggia ad utilizzare tale struttura, se del caso, come occasione regolare di contatto con l'amministrazione per poter seguire l'evoluzione delle riforme finanziarie e contabili;

    45.

    si compiace della decisione dei gruppi politici di pubblicare le loro regole finanziarie interne sul sito web del Parlamento e insiste affinché tale decisione trovi rapida attuazione; invita l'Ufficio di presidenza a trovare un'idonea soluzione affinché le relazioni e i conti dei deputati non iscritti possano essere messi a disposizione al fine di essere esaminati in modo trasparente, secondo modalità largamente comparabili alla procedura già seguita dai gruppi politici;

    46.

    prende atto che, nel 2003, gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 3701 sono stati ripartiti conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 febbraio 2003 nel modo seguente:

    (in EUR)

    Totale disponibile

    37 948 000

    Membri non iscritti

    1 224 035

    Importo disponibile per i gruppi

    36 723 965

    Gruppo

    Numero di membri

    Totale assegnato 1/1/2003

    Riporti dal 2002

    Spese nel 2003

    Tasso di utilizzazione %

    Riporti al 2004

    PPE

    232

    13 966 693

    4 775 841

    16 245 714

    116,32

    2 726 654

    PSE

    175

    10 666 548

    4 573 736

    12 540 087

    117,56

    3 154 599

    ELDR

    54

    3 348 157

    1 079 435

    3 354 625

    100,19

    1 088 560

    Verts/ALE

    45

    2 881 352

    952 607

    2 945 673

    102,23

    980 067

    GUE/NGL

    50

    3 234 999

    1 081 653

    3 583 515

    110,77

    1 093 911

    UEN

    22

    1 443 719

    383 067

    1 459 137

    101,07

    369 109

    EDD

    17

    1 182 497

    465 517

    1 225 090

    103,60

    533 015

    TOTALE

    595

    36 723 965

    13 311 856

    41 353 841

    112,61

    9 945 915

    47.

    prende atto della proposta del segretario generale concernente in primo luogo lo sviluppo di modelli normalizzati per le lettere di incarico ai revisori esterni dei gruppi e, in secondo luogo, l'inclusione, nella lettera del presidente di gruppo che accompagna i conti di ciascun gruppo, di informazioni supplementari che potrebbero assumere la forma di una relazione di attività annuale standardizzata riguardante l'esecuzione del bilancio del gruppo nell'esercizio in questione (16); invita l'Ufficio di presidenza a tenere conto di tali suggerimenti in occasione della prossima revisione delle regole relative all'utilizzazione degli stanziamenti iscritti alla voce 3701;

    Indennità dei deputati

    48.

    ricorda che, nell'attesa dell'adozione di uno statuto unico per i deputati del Parlamento europeo, tutti i deputati ricevono:

    un'indennità di base versata dai loro parlamenti o governi nazionali il cui importo è identico a quello dell'indennità parlamentare nazionale e che è assoggettata alla normativa fiscale del paese interessato;

    indennità versate direttamente dal Parlamento europeo, sulla base della regolamentazione approvata dai Questori e dall'Ufficio di presidenza, a copertura delle spese sostenute nell'esercizio del mandato parlamentare;

    49.

    richiama l'attenzione sull'accresciuta disparità tra le remunerazioni dopo l'allargamento e sull'urgente necessità di trovare una soluzione che garantisca un trattamento equo per tutti i deputati e che rispetti le loro legislazioni e disposizioni nazionali;

    50.

    appoggia a tale proposito l'iniziativa presa dall'attuale Presidenza dell'Unione europea di pervenire ad un accordo sullo statuto dei deputati, introducendo una remunerazione unica per i deputati al Parlamento europeo;

    51.

    prende atto dell'intenzione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento di portare avanti i contatti con il Consiglio nella prospettiva di giungere a un accordo su uno statuto unico dei deputati; esorta tutte le parti a pervenire a una conclusione nei tempi più brevi, per poter così porre fine alle congetture e all'incertezza che circondano le remunerazioni parlamentari;

    52.

    deplora gli scarsi progressi realizzati successivamente all'ultima relazione sul discarico per quanto concerne il riesame e la riforma del sistema delle indennità dei deputati; ricorda una decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 maggio 2003, che affronta in parte la questione, ma è collegata all'adozione di uno statuto comune per i deputati; ritiene che anche in assenza di uno statuto comune dovrebbe essere possibile concepire un sistema che sia chiaro, trasparente ed equo;

    53.

    ritiene che i deputati che rimborsano volontariamente all'amministrazione indennità o parti di indennità corrispondenti a un'eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute o che desiderano soltanto il rimborso delle spese effettive, ad esempio, nel caso delle spese di viaggio, debbano farlo sulla base di disposizioni chiaramente definite nella regolamentazione concernente le spese e le indennità dei deputati;

    Indennità per spese generali

    54.

    chiede ai Questori di esaminare le regole generali per il rimborso delle indennità allo scopo di determinare se siano necessarie modifiche per consentire un'utilizzazione ottimale delle nuove capacità in materia di TI;

    Indennità di assistenza parlamentare

    55.

    prende atto che il 13 dicembre 2004 l'Ufficio di presidenza ha approvato alcuni emendamenti alle regole che disciplinano le indennità di segreteria (17) che sono volti, tra l'altro, ad assicurare una maggiore coerenza tra tali regole e le disposizioni del regolamento finanziario;

    56.

    sottolinea che l'articolo 79 del regolamento finanziario e gli articoli 98 e 104 delle modalità di esecuzione (18) relative alla liquidazione delle spese impongono all'ordinatore di verificare l'esistenza dei diritti di un creditore sulla base di una documentazione giustificativa; ricorda all'Amministrazione che dovrebbe insistere sulla presentazione delle fatture o delle parcelle quale requisito per effettuare pagamenti sulla base di contratti di prestazione di servizi (articolo 14, paragrafo 6, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo);

    57.

    chiede all'Ufficio di presidenza di presentare, tenuto conto dei risultati dei lavori del gruppo di lavoro parlamentare, norme che rendano più trasparente l'impiego, da parte dei deputati, dell'indennità di segreteria; sottolinea tuttavia che in tale contesto è necessario tener conto dei fondamenti della libertà contrattuale;

    58.

    deplora che la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 dicembre 2004 modifichi il contenuto dell'articolo 14, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettera d), della regolamentazione concernente le spese e le indennità dei deputati (quale stabilita dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 9 febbraio 2004) in modo tale che le disposizioni che disciplinano gli obblighi contrattuali e in materia di sicurezza sociale degli assistenti e delle persone che lavorano con contratti di prestazione di servizi continuano a mancare di chiarezza; invita l'Ufficio di presidenza a rivedere il testo adottato il 13 dicembre 2004;

    Indennità di viaggio

    59.

    ricorda che il 28 maggio 2003 l'Ufficio di presidenza ha adottato un progetto concernente una serie di nuove norme relative al pagamento delle spese e indennità dei deputati che prevede il rimborso delle spese di viaggio sulla base dei costi effettivi, con riserva dell'entrata in vigore di uno statuto dei deputati;

    60.

    ricorda che su talune tratte i costi effettivi sono talvolta più elevati dei massimali stabiliti dall'Amministrazione, a causa della mancanza di compagnie aeree concorrenti su tali linee, e insiste sulla necessità che in questi casi vengano rimborsati i costi effettivi;

    Regime pensionistico integrativo volontario

    61.

    prende atto che, stando all'ultima valutazione attuariale rivista, in data 31 dicembre 2003, gli oneri futuri del fondo a tale data superavano le attività di EUR 41 795 982 e il livello di finanziamento attuariale alla fine del 2003 era del 76,4 % (19);

    62.

    ricorda che, secondo la Corte dei conti, vi è la necessità di stabilire, nell'ambito del regime, norme chiare per definire le obbligazioni e le responsabilità del Parlamento europeo e dei beneficiari del regime qualora una futura valutazione attuariale indicasse un deficit (20); ritiene necessario chiarire con precisione la natura della responsabilità del Parlamento rispetto a futuri obblighi finanziari legati al fondo pensioni; ritiene inoltre che i contributi dei deputati al fondo debbano provenire da una fonte personale e non essere prelevati sul sistema delle indennità parlamentari;

    63.

    prende atto della risposta dell'Amministrazione, secondo la quale saranno sottoposte all'Ufficio di presidenza proposte volte a definire le competenze e le responsabilità rispettive del Parlamento e della ASBL di diritto lussemburghese gestita da un consiglio di amministrazione eletto (21);

    64.

    osserva inoltre che il livello di finanziamento richiesto per il fondo sarà accertato sulla base dei risultati della valutazione attuariale che verrà effettuata all'inizio del 2005; ritiene comunque che, non appena approvato lo statuto dei deputati, si dovrebbe introdurre un nuovo strumento pensionistico distinto, uguale per tutti i deputati, e che a decorrere da quella data tutti i contributi del bilancio del Parlamento a favore di un fondo pensionistico volontario dovrebbero cessare;

    65.

    esprime preoccupazione per la posizione adottata dalla Corte dei conti, secondo la quale se si vuole mantenere l'attuale regime è necessario stabilire al più presto una base giuridica adeguata (diversa da una decisione dell'Ufficio di presidenza); inoltre, sempre secondo la Corte, il contributo del Parlamento al regime di pensione complementare dovrebbe basarsi su un atto legislativo di diritto derivato adottato ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 5, del trattato (22);

    Appalti

    66.

    ricorda che il regolamento finanziario e le modalità di esecuzione entrate in vigore il 1o gennaio 2003 hanno modificato le procedure applicabili alla programmazione, alla pubblicazione ed all'attribuzione dei contratti di appalto, oltre ad avere abolito la CCAC (Commissione consultiva per gli acquisti e i contratti), la cui consultazione era obbligatoria per i contratti di importo superiore a EUR 50 000;

    67.

    osserva che, anziché consultare la CCAC, gli ordinatori del Parlamento possono rivolgersi su base facoltativa al gruppo di consulenza interservizi sugli appalti pubblici (GIAP); constata inoltre che, in sostituzione della relazione annuale della CCAC sulle attività in materia di appalti, il segretario generale — in risposta a precedenti risoluzioni sul discarico — ha presentato una relazione basata sui dati forniti dagli ordinatori che contiene le seguenti informazioni sui contratti conclusi nel 2003:

    Tipo di contratto

    Numero

    Percentuale

    Importo in EUR

    Percentuale

    Servizi

    118

    53 %

    304 647 212

    65 %

    Forniture

    57

    25 %

    11 810 813

    2 %

    Lavori

    41

    18 %

    21 502 447

    5 %

    Edifici

    8

    4 %

    131 531 314

    28 %

    TOTALE

    224

    100 %

    469 491 786

    100 %

    Tipo di procedura

    Numero

    Percentuale

    Importo in EUR

    Percentuale

    Importo medio in EUR

    Aperta

    70

    32 %

    312 467 812

    92 %

    4 463 826

    Ristretta

    78

    36 %

    5 856 513

    2 %

    75 084

    Negoziata

    68

    32 %

    19 636 147

    6 %

    288 767

    TOTALE

    216

    100 %

    337 960 472

    100 %

    1 564 632

    68.

    si compiace che nel 2003 una percentuale significativa dei contratti sia stata conclusa secondo una procedura aperta;

    69.

    prende atto che il revisore interno sta svolgendo un controllo, che interessa l'intera istituzione, sul processo di aggiudicazione degli appalti, e che si prevede che la relazione finale sia disponibile nella prima metà del 2005; incarica il suo segretario generale di informare la commissione per il controllo dei bilanci del contenuto della relazione nelle debite forme, una volta concluso il processo di consultazione interna;

    70.

    incoraggia l'Amministrazione nei suoi sforzi volti a costituire una base di dati concernente gli appalti che, stando alla relazione del segretario generale (23), sarà operativa alla fine del 2005;

    71.

    prende atto con soddisfazione che per i contratti di importo superiore a EUR 50 000 il numero e il valore delle procedure negoziate nel 2003 si è ridotto in misura molto significativa rispetto ai corrispondenti dati per il 2002;

    72.

    prende atto delle preoccupazioni dell'Amministrazione nei seguenti settori:

    la soglia di EUR 1 050 per gli appalti aperti alla concorrenza (contratti di modesto valore), che comporta un onere di gestione eccessivo;

    il ricorso all'e-procurement (scambi di informazioni concernenti i bandi di gara per via elettronica) entro la scadenza stabilita dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), tenuto conto della necessità di garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati elettronici;

    73.

    si attende che le sue commissioni competenti tengano conto di tali elementi proponendo emendamenti, ove necessario, nel contesto delle future revisioni del regolamento finanziario, delle relative modalità di esecuzione e del regolamento del Parlamento per quanto concerne l'esecuzione del bilancio dell'istituzione;

    Edifici

    74.

    prende atto che l'annosa disputa tra Parlamento e autorità francesi sul prezzo d'acquisto finale dell'edificio LOW a Strasburgo è stata risolta alla fine del 2003 e che l'acquisto ha avuto luogo nel 2004;

    75.

    ricorda che la mancanza di un luogo di lavoro unico comporta costi supplementari considerevoli per il bilancio del Parlamento; sottolinea che il costo della presenza del Parlamento europeo in tre paesi è stimato a più di 200 milioni di EUR all'anno;

    Il caso della cassa dei deputati

    76.

    prende atto che la procedura prevista dall'articolo 22 dello statuto è stata avviata al fine di definire le responsabilità in relazione alla discrepanza di BEF 4 136 125 tra la situazione di cassa e i conti corrispondenti nel 1982 (25); prende atto che il consiglio di disciplina si è riunito per la prima volta il 17 marzo 2003 e ha nel frattempo concluso i lavori; incarica il suo segretario generale di tenere informata la commissione competente di ogni ulteriore sviluppo;

    Ambiente

    77.

    constata con soddisfazione che una revisione globale della politica ambientale interna del Parlamento, condotta da consulenti specializzati in gestione ambientale (EMAS), sarà sottoposta tra breve all'Ufficio di presidenza con l'obiettivo ultimo di introdurre un sistema di gestione ambientale all'interno dell'istituzione (26); incarica il segretario generale di pubblicare la relazione dei consulenti sul sito web del Parlamento, una volta che sia stata discussa in sede di Ufficio di presidenza;

    78.

    rileva che molti documenti ufficiali sono tuttora distribuiti ai deputati in più copie cartacee nonostante siano disponibili in linea; chiede ai Questori di trovare un equilibrio ecologico per quanto concerne la disponibilità dei documenti su supporto cartaceo;

    79.

    chiede l'introduzione di un sistema di firma elettronica che consenta ai deputati di apporre la loro firma a documenti come gli emendamenti e le interrogazioni parlamentari senza dover ricorrere alla trasmissione di documenti cartacei;

    80.

    esorta l'Ufficio di presidenza ad adottare tutte le misure del caso per accelerare l'assunzione del personale linguistico onde assicurare il diritto di tutti i deputati di esprimersi nella propria lingua materna, garantendo l'interpretazione da e verso la loro rispettiva lingua;

    81.

    ricorda che, nella sua decisione del 23 gennaio 2004 concernente la denuncia n. 260/2003 a carico del Parlamento europeo, il Mediatore europeo ha constatato un caso di cattiva amministrazione in quanto il Parlamento ha mancato di adottare misure appropriate per promuovere il rispetto delle regole interne riguardanti il fumo;

    82.

    osserva che, malgrado l'Ufficio di presidenza abbia adottato il 13 luglio 2004 norme riviste concernenti il fumo, queste ultime non sono state pienamente applicate, con il risultato che il Parlamento rischia un'ulteriore constatazione di cattiva amministrazione da parte del Mediatore; invita l'Ufficio di presidenza ad adottare misure urgenti per ridurre il livello del fumo nei locali dell'Istituzione e per proteggere la salute di tutti gli utenti dei suoi edifici;

    83.

    sottolinea che tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo giuridico di assicurare ai loro dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro; osserva che l'eccezione prevista dalle regole dell'Ufficio di presidenza (27), che autorizza il fumo negli uffici, determina un livello inaccettabile di inquinamento interno dovuto al fumo che si propaga negli edifici e nei corridoi, con un conseguente rischio per la salute degli occupanti di tali edifici; osserva che gli edifici dell'istituzione nei tre luoghi di lavoro sono soggetti alle disposizioni nazionali in materia di salute e sicurezza; chiede ai Questori di designare uno spazio fumatori chiaramente indicato e ben ventilato, in modo da ridurre gli inconvenienti per i non fumatori;

    84.

    incarica il suo segretario generale di condurre un'inchiesta sull'atteggiamento del personale nei tre luoghi di lavoro per accertare se una maggioranza degli agenti del Parlamento desidera un'introduzione anticipata prima della scadenza del 2007 del divieto di fumare in tutti gli edifici che accolgono uffici del Parlamento;

    85.

    prende atto delle informazioni fornite dal segretario generale sulle possibilità di dotare gli emicicli e le sale di riunione delle commissioni di tecnologia senza fili per i computer e altri dispositivi connessi (28); prende atto della messa in guardia, figurante nella nota del segretario generale, quanto ai rischi sanitari potenziali qualora il livello di radiazioni elettromagnetiche generate dalle trasmissioni senza fili superi determinati limiti; chiede un'ulteriore relazione sugli aspetti sanitari connessi alla tecnologia senza fili entro il 1o luglio 2005.

    86.

    accoglie con soddisfazione la notizia che a partire da aprile e maggio 2005 in tutti gli uffici dei deputati sarà possibile un accesso supplementare a Internet, la qual cosa migliorerà nettamente la situazione rispetto al problema di accesso con computer Mac; sottolinea comunque che bisognerebbe far di più per consentire agli utenti di altri noti sistemi di collegarsi alla rete intranet del Parlamento;

    87.

    chiede che venga effettuata a intervalli regolari un'approfondita analisi sotto il profilo della sicurezza, dei sistemi operativi, delle reti, delle connessioni, dell'hardware e del software del Parlamento europeo per garantire la sicurezza del suo «e-environment».


    (1)  GU L 54 del 28.2.2003, pag. 1.

    (2)  GU C 293 del 30.11.2004, pag. 1.

    (3)  GU C 294 del 30.11.2004, pag. 99.

    (4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (5)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

    (6)  GU L 330 del 4.11.2004, pag. 160.

    (7)  Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

    (8)  Regolamento finanziario del 25 giugno 2002.

    (9)  Risposta del segretario generale al paragrafo 9 della risoluzione del Parlamento del 21.4.2004.

    (10)  Relazione 2003 della Corte dei conti, punti 9.7 e 9.8.

    (11)  Risposta al punto 9.9, della relazione 2003 della Corte dei conti.

    (12)  Relazione 2003 della Corte dei conti, punto 9.8.

    (13)  GU L 148 del 16.6.2003, pag. 62.

    (14)  Relazione 2003 della Corte dei conti, punto 9.6.

    (15)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del 30.6.2003.

    (16)  Risposta del segretario generale al paragrafo 42 della risoluzione del Parlamento del 21.4.2004.

    (17)  Articoli da 14 a 16 della regolamentazione che disciplina le spese e le indennità dei membri (PE 113.116).

    (18)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

    (19)  Fonte: Fondo pensioni ASBL — relazione e conti annuali 2003.

    (20)  Corte dei conti, relazione 2002, punto 9.20, e parere n. 5/99, punto 22.

    (21)  Corte dei conti, relazione 2003, tabella 9.3.

    (22)  Corte dei conti, relazione 2002, punti 9.17 e 9.18.

    (23)  Relazione del segretario generale sui contratti conclusi nel 2003.

    (24)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

    (25)  Fonte: domanda 40, questionario PE 338.137.

    (26)  Risposta del segretario generale al paragrafo 69 della risoluzione del Parlamento del 21.4.2004.

    (27)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del 13.7.2004.

    (28)  Fonte: lettera del 21.8.2003 in risposta al paragrafo 22 della risoluzione sul bilancio del 14.5.2003.


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