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Document JOL_2003_179_R_0001_01
2003/507/EC: Council Decision of 13 June 2003 on the accession of the European Community, to the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone
2003/507/CE: Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico
2003/507/CE: Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico
GU L 179 del 17.7.2003, p. 1–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
2003/507/CE: Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 17/07/2003 pag. 0001 - 0002
Decisione del Consiglio del 13 giugno 2003 relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (2003/507/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) L'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico provocano danni inaccettabili per l'ambiente e la salute umana nella Comunità europea. (2) Il 30 novembre 1999 l'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ha adottato il protocollo relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico ("protocollo di Göteborg"). Il protocollo fissa - per ciascuno Stato parte della convenzione - livelli di emissione massimi autorizzati per i quattro principali inquinanti precursori responsabili dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione o dell'ozono troposferico, ossia biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili (COV) e l'ammoniaca. Questi valori massimi devono essere raggiunti entro l'anno 2010. (3) L'integrale applicazione del protocollo di Göteborg aiuterà a raggiungere gli obiettivi della Comunità in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. (4) La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici(3) fissa i limiti nazionali vincolanti di emissione che dovranno essere raggiunti al più tardi entro il 2010, limiti che sono, per ciascuno Stato membro pari o più ambiziosi di quelli previsti dal protocollo di Göteborg. (5) La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione(4) stabilisce nuovi valori limite per le emissioni provenienti da tale settore, che sono coerenti con quelli stabiliti dal protocollo di Göteborg. (6) Di conseguenza, la Comunità dovrebbe aderire al protocollo di Göteborg, DECIDE: Articolo 1 L'adesione della Comunità al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico è approvata in nome della Comunità. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 16 del protocollo. Articolo 3 La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou (1) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 74. (2) Parere del 4 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella GU). (3) GU L 309 del 27.11.01, pag. 22. (4) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.