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Document JOL_2003_107_R_0036_01

2003/299/CE: Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo - Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo - Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

GU L 107 del 30.4.2003, p. 36–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0299

2003/299/CE: Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 107 del 30/04/2003 pag. 0036 - 0039


Decisione del Consiglio

del 14 aprile 2003

relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/299/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra(1) (in seguito denominato l'"accordo europeo"), prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica slovacca devono esaminare, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.

(3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 98/638/CE(2).

(4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2434/2000 del 17 ottobre 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca(3). Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

(5) Negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo si sono conclusi il 3 maggio 2000 e il 25 giugno 2002.

(6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (in seguito denominato "il protocollo").

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(4), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date delle dichiarazioni in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2434/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e a procedere alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, i regimi previsti negli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituiscono quelli previsti negli allegati XI e XII, di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2434/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nella quarta colonna dell'allegato A(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1o luglio 2002.

Articolo 5

La possibilità di beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di vino di cui all'allegato della presente decisione e all'allegato C del protocollo è subordinata alla presentazione di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 conformemente a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi(6).

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(7) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2434/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Giannitsis

(1) GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

(2) GU L 306 del 16.11.1998, pag. 2.

(3) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2380/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 117).

(7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Repubblica slovacca (di cui all'articolo 4)

>SPAZIO PER TABELLA>

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