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Document JOL_2003_102_R_0060_01
2003/286/EC: Council Decision of 8 April 2003 on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the Parties on new mutual agricultural concessions - Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the Parties on new mutual agricultural concessions
2003/286/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo - Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
2003/286/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo - Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
GU L 102 del 24.4.2003, p. 60–81
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
2003/286/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 24/04/2003 pag. 0060 - 0064
Decisione del Consiglio dell'8 aprile 2003 relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2003/286/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra(1), prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli. (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Bulgaria esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Bulgaria sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 1999/278/CE(2). (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria(3). Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo. (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Bulgaria si sono conclusi il 18 ottobre 2002. (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in prosieguo denominato "il protocollo"). (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(4), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme. (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5). (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2290/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità al fine di impegnare la Comunità, e procede alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo. Articolo 3 1. Al momento in cui la presente decisione ha effetto, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce il regime previsto negli allegati X e XI, di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra. 2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Articolo 4 1. La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste nell'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2290/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi di cui alla quarta colonna dell'allegato A(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1o luglio 2002. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(6) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 6 Il regolamento (CE) n. 2290/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo. Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Drys (1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3. (2) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1. (3) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1. (4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11). (5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1). ALLEGATO Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Bulgaria (di cui all'articolo 4) >SPAZIO PER TABELLA>