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Document JOL_2002_349_R_0043_01

    2002/999/CE: Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006 - Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006

    GU L 349 del 24.12.2002, p. 43–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    32002D0999

    2002/999/CE: Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006

    Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/2002 pag. 0043 - 0044


    Decisione del Consiglio

    dell'11 dicembre 2002

    relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2006

    (2002/999/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(1),

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, la Comunità e la Repubblica del Senegal hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.

    (2) In seguito a tali negoziati, il 25 giugno 2002 è stato siglato un nuovo protocollo.

    (3) Grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal per il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2006.

    (4) Per garantire che riprendano rapidamente le attività di pesca da parte delle navi comunitarie, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere, il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1o luglio 2002. Occorre pertanto firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.

    (5) Occorre definire il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca, i loro obblighi di notifica delle catture nonché l'obbligo per gli armatori comunitari di sbarcare il tonno in Senegal, obbligo previsto dal punto C dell'allegato del protocollo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvata a nome della Comunità la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo compreso tra il 1o luglio 2002 e il 30 giugno 2006.

    Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono allegati alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

    Articolo 3

    Gli armatori comunitari ottemperano all'obbligo di sbarco diretto, per le tonniere congelatrici con reti a circuizione, previsto dal punto C, c) dell'allegato del protocollo in base al seguente criterio di ripartizione:

    - tonniere battenti bandiera francese: 44 %,

    - tonniere battenti bandiera spagnola: 56 %.

    Articolo 4

    Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito della presente decisione notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Senegal secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione(2).

    Articolo 5

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. Pedersen

    (1) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17.

    (2) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

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