This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document JOL_2002_244_R_0029_01
2002/749/EC: Council Decision of 20 November 2001 on the conclusion of the Agreements in the form of an Exchange of Letters between the European Community and, of the one part, Barbados, Belize, the Republic of the Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, the Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Suriname, Saint Christopher and Nevis, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe and, of the other part, the Republic of India on the guaranteed prices for cane sugar for the 2000/2001 delivery period - Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Barbados, Belize, the Republic of the Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, the Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Suriname, Saint Christopher and Nevis, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe on the guaranteed prices for cane sugar for the 2000/2001 delivery period - Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of India on the guaranteed prices for cane sugar for the 2000/01 delivery period
2002/749/CE: Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01 - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01 - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01
2002/749/CE: Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01 - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01 - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01
GU L 244 del 12.9.2002, p. 29–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Decisione del Consiglio del 20 novembre 2001 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01 (2002/749/CE)
Gazzetta ufficiale n. L 244 del 12/09/2002 pag. 0029 - 0029
Decisione del Consiglio del 20 novembre 2001 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01 (2002/749/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE(1), e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India(2) è garantita, in conformità dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero. (2) È opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01, DECIDE: Articolo 1 Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica di Suriname, Saint Christopher e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01. Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck (1) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46. (2) GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.