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Document JOL_1995_191_R_FR_0029_028

Decisione del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica, a seguito dell'ampliamento della Comunità, gli accordi in forma di scambio di lettere recanti adattamento dei quantitativi previsti negli accordi di autolimitazione conclusi dalla Comunità europea con l'Australia e la Nuova Zelanda rispettivamente sul commercio di carni ovine e caprine
Accordo in forma di scambio di lettere recante adattamento, a seguito dell'ampliamento della Comunità, dei quantitativi previsti nell'accordo di autolimitazione concluso fra la Comunità e l'Australia sul commercio di carni ovine e caprine
Accordo in forma di scambio di lettere recante adattamento, a seguito dell'ampliamento della Comunità, dei quantitativi previsti nell'accordo di autolimitazione concluso fra la Comunità e la Nuova Zelanda sul commercio di carni ovine e caprine

GU L 191 del 12.8.1995, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31995D0327

95/327/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica, a seguito dell' ampliamento della Comunità, gli accordi in forma di scambio di lettere recanti adattamento dei quantitativi previsti negli accordi di autolimitazione conclusi dalla Comunità europea con l' Australia e la Nuova Zelanda rispettivamente sul commercio di carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 12/08/1995 pag. 0029 - 0029


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1995 che modifica, a seguito dell'ampliamento della Comunità, gli accordi in forma di scambio di lettere recanti adattamento dei quantitativi previsti negli accordi di autolimitazione conclusi dalla Comunità europea con l'Australia e la Nuova Zelanda rispettivamente sul commercio di carni ovine e caprine (95/327/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi di autolimitazione conclusi dalla Comunità europea con l'Australia e la Nuova Zelanda sul commercio delle carni ovine e caprine prevedono, in caso di adesione di nuovi Stati membri, l'adattamento dei quantitativi che possono essere importati nel quadro di tale regime;

considerando che la Commissione si è consultata con i due paesi interessati su un adattamento, per i primi sei mesi del 1995, dei quantitativi stabiliti negli accordi sotto forma di scambio di lettere del 1994 concernenti la proroga dell'adattamento degli accordi di autolimitazione principali,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità europea, gli accordi in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e l'Australia e la Nuova Zelanda rispettivamente recanti adattamento dei quantitativi previsti negli accordi di autolimitazione sul commercio delle carni ovine e caprine a seguito dell'ampliamento della Comunità.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a sottoscrivere gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

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