Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1993_161_R_0001_030

Regolamento (CEE) n. 1737/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda
Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

GU L 161 del 2.7.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31993R1737

Regolamento (CEE) n. 1737/93 del Consiglio del 24 giugno 1993 relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 02/07/1993 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0027


REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/93 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda concernente la pesca, firmato il 2 maggio 1992, prevede tra l'altro che venga concluso quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 1992, un accordo in materia di pesca;

considerando che la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda hanno negoziato e siglato un accordo sui reciproci rapporti in materia di pesca;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Islanda.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

Top