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Document JOL_1990_084_R_0001_006

    Regolamento (CEE) n. 714/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, riguardante l'applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1 marzo 1990
    Decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1 mano 1990

    GU L 84 del 30.3.1990, p. 1–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    31990R0714

    REGOLAMENTO (CEE) N. 714/90 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 riguardante l' applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1990 -

    Gazzetta ufficiale n. L 084 del 30/03/1990 pag. 0001


    REGOLAMENTO (CEE) N. 714/90 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 riguardante l'applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1990

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, scade il 28 febbraio 1990;

    considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non potrà entrare in vigore a tale data;

    considerando che il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE ha adottato, in applicazione della delega conferitagli con decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE e a norma dell'articolo 291, terzo comma della terza convenzione ACP-CEE, le misure transitorie necessarie applicabili a decorrere dal 1o marzo 1990 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione;

    considerando che è necessario applicare la suddetta decisione nella Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1o marzo 1990 è applicabile nella Comunità fino al 28 febbraio 1991 al massimo, fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli prese dalla Comunità per l'importazione di prodotti agricoli e di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP.

    Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. COLLINS

    (1) CU n. C 44 del 24. 2. 1990, pag. 37.

    (2) GU n. C 68 del 19. 3. 1990.

    DECISIONE N. 2/90 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 27 febbraio 1990 relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere del 1o marzo 1990

    IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE,

    vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in particolare l'articolo 291, terzo comma,

    vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP- CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al Comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l'adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE.

    considerando la necessità di prendere, come misure transitorie valide fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, i provvedimenti necessari per mantenere in vigore le disposizioni pertinenti della terza convenzione ACP- CEE oppure per applicare anticipatamente determinate disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Rimangono applicabili dopo il 28 febbraio 1990 le seguenti disposizioni della terza convenzione ACP-CEE, nonché gli atti di applicazione che ne derivano:

    a) le disposizioni generali sulla cooperazione ACP-CEE, relative agli obiettivi e agli orientamenti della convenzione nei principali settori della cooperazione, nonché ai principi che disciplinano gli strumenti della cooperazione, contenute nella parte prima, capitoli 2 e 3;

    b)le disposizioni relative ai settori di cooperazione, che figurano nella parte seconda;

    c)fatto salvo l'articolo 5, secondo comma della presente decisione, le disposizioni relative al sistema per la stabilizzazione dei proventi da esportazione, di cui alla parte terza, titolo II, capitolo 1;

    d)le disposizioni relative ai prodotti minerari contenute nella parte terza, titolo II, capitolo 3; tuttavia, le richieste di contributo finanziario in virtù di questo capitolo devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1990;

    e)le disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica contenute nella parte terza, titolo III, nonché nell'allegato XXXI;

    f)le disposizioni relative agli investimenti, ai movimenti di capitali, allo stabilimento ed ai servizi, di cui alla parte terza, titolo IV;

    g)le disposizioni relative ai paesi meno progrediti, interclusi e insulari contenute nella parte terza, titolo V;

    h)le disposizioni finali contenute nella parte quinta, esclusi gli articoli 285, 286 e 290 e l'articolo 291, primo e secondo comma;

    i)le disposizioni relative ai privilegi e immunità oggetto del protocollo n. 3.

    Articolo 2

    1. Vengono applicate anticipatamente dal 1o marzo 1990 le seguenti disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE:

    a) le disposizioni generali della cooperazione ACP-CEE relative agli obiettivi e ai principi della cooperazione nonché le disposizioni relative alle istituzioni di cui alla parte prima, capitoli 1 e 5, e alla parte quarta, nonché al protocollo n. 2;

    b)le disposizioni relative alla cooperazione commerciale di cui alla parte terza, titolo I;

    c)l'articolo 364, relativo all'adesione della Namibia;

    d)le disposizioni relative alla definizione del concetto di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, contenute nel protocollo n. 1, nonché negli allegati che vi si riferiscono;

    e)le disposizioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 178, di cui al protocollo n. 4;

    f)le disposizioni relative alle banane, di cui al protocollo n. 5;

    g)le disposizioni relative al rum di cui al protocollo n. 6;

    h)le disposizioni relative alla carne bovina, di cui al protocollo n. 7 e relativi allegati;

    i)le disposizioni relative ai prodotti rilevanti del trattato CECA, di cui al protocollo n. 9.

    2. A decorrere dal 1o marzo 1990, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano tra la Comunità e qualsiasi nuovo Stato ACP firmatario della quarta convenzione ACP-CEE.

    3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), d), f), g), h) e i) sono oggetto degli allegati della presente decisione.

    Articolo 3

    Il comitato di cooperazione industriale è abilitato ad esercitare le competenze necessarie al fine di:

    - garantire la continuità nel funzionamento del Centro per lo sviluppo industriale fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE;

    -preparare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e, in particolare, costituire il consiglio consultivo e il consiglio di amministrazione di cui alla parte seconda, titolo V.

    Articolo 4

    Il sottocomitato di cooperazione per lo sviluppo agricolo e rurale è abilitato ad esercitare, sotto l'autorità del Comitato degli ambasciatori, le competenze necessarie per garantire la continuità nel funzionamento del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale, fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE.

    Articolo 5

    Il sistema par la stabilizzazione dei proventi da esportazione, di cui alla terza convenzione ACP-CEE, continua ad essere applicato in condizioni identiche a quelle ivi stabilite.

    L'articolo 156 di detta convenzione rimane in vigore fatta eccezione per la validità, che è prorogata fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE.

    Articolo 6

    L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica e del sistema di aiuto a progetti e programmi ai sensi della terza convenzione ACP-CEE prosegue in condizioni identiche a quelle previste dalla convenzione suddetta.

    In deroga all'articolo 178, paragrafo 2 e all'articolo 205, paragrafo 3 della terza convenzione ACP-CEE, il termine ivi fissato per i finanziamenti Sysmin, gli aiuti di urgenza e gli aiuti ai rifugiati e ai rimpatriati viene differito sino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE. Fatto salvo l'articolo 1, lettera d) della presente decisione, la Comunità è autorizzata a prorogare i propri impegni fino a questa data.

    Articolo 7

    Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità hanno l'obbligo, ciascuno per quanto lo riguarda, di disporre i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente decisione.

    Articolo 8

    La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 1990.

    Essa è applicabile fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che si riferiscono ai medesimi settori, ma comunque fino al 28 febbraio 1991 e non oltre, salvo proroga decisa di comune accordo.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1990.

    A nome del Consiglio dei ministri ACP-CEE

    Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE

    Il Presidente

    J. CAMPBELL

    ALLEGATI I (QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE) TERZA PARTE GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

    TITOLO I

    COOPERAZIONE COMMERCIALE

    Capitolo 1

    Regime generale degli scambi

    Articolo 167

    1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro.

    2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità, e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le parti contraenti.

    3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte seconda della presente convenzione. Articolo 168

    1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

    2. a) I prodotti originari degli Stati ACP:

    - enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato, o che sono

    -soggetti, all'atto dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

    sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti:

    i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;

    ii)per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.

    b)Se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole che non sono soggette ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP.

    c)Nonostante quanto precede, la Comunità esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificità della cooperazione ACP-CEE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, possibilmente entro quattro mesi, e comunque non oltre sei mesi, dalla loro presentazione.

    Nel contesto della lettera a), punto ii), la Comunità decide, in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in via di sviluppo. Essa tiene conto delle possibilità offerte dal mercato fuori stagione.

    d)Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.

    Se però, nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunità:

    -sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a);

    -modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune; essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.

    e)Se la Comunità intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi. Articolo 169

    1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

    2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.

    La Comunità informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti. Articolo 170

    1. L'articolo 169 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità publica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e delle vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

    2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.

    Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all'articolo 12, secondo comma per trovare una soluzione soddisfacente.

    3. Le disposizioni riguardanti i movimenti di rifiuti pericolosi e radioattivi figurano nella parte seconda, titolo I della convenzione. Articolo 171

    Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non può essere più favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri della Comunità. Articolo 172

    Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri.

    Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, per trovare una soluzione soddisfacente. Articolo 173

    1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.

    2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri.

    3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei ministri le più ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci. Articolo 174

    1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non sono tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

    2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.

    b)Nonostante le disposizioni specifiche della presente convenzione, la Comunità non opera alcuna discriminazione tra gli Stati ACP in campo commerciale.

    c)Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari paesi ACP né a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo. Articolo 175

    A meno che vi abbia già proceduto in applicazione delle precedenti convenzioni ACP-CEE, ciascuna parte contraente trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore. Articolo 176

    1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di «prodotti originari» ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1.

    2. Il Consiglio dei ministri può decidere qualsiasi modifica del protocollo n. 1.

    3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di «prodotti originari», ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione. Articolo 177

    1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà che rischino di deteriorare un settore d'attività della Comunità o di una regione della stessa, la Comunità può autorizzare lo Stato membro interessato o prendere essa stessa misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri.

    2. La Comunità ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali. La Comunità si astiene dal ricorrere a misure di salvaguardia di effetto equivalente.

    3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

    4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni in questione degli Stati ACP nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo. Articolo 178

    1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 177, paragrafo 1.

    2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazione.

    3. Tuttavia le consultazioni preliminari di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri possono prendere conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, se particolari circostanze rendono necessarie tali decisioni.

    4. Per facilitare l'esame dei fatti che possono perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.

    5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

    6. Le consultazioni preliminari così come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente al protocollo n. 4. Articolo 179

    Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia. Articolo 180

    In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari. Articolo 181

    Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale e doganale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.

    Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni ai sensi degli articoli da 167 a 180, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 12, in particolare nei casi seguenti:

    1) se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;

    2)se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei ministri;

    3)se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci;

    4)se la Comunità o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformità dell'articolo 177, possono essere avviate consultazioni al riguardo in sede di Consiglio dei ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 177, paragrafo 3. Tali consultazioni devono concludersi entro un termine di tre mesi.

    Capitolo 2

    Impegni speciali per il rum e le banane

    Articolo 182

    Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 167, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti delle sottovoci 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 della nomenclatura combinata - rum, arak, tafia - originari degli Stati ACP è disciplinata dal protocollo n. 6. Articolo 183

    Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n. 5. Articolo 184

    Il presente capitolo ed i protocolli n. 5 e 6 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

    Capitolo 3

    Scambi di servizi

    Articolo 185

    1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli scambi di servizi per lo sviluppo delle economie degli Stati ACP, a motivo del ruolo sempre più importante che svolge questo settore nel commercio internazionale e del suo notevole potenziale di crescita.

    2. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che l'obiettivo a lungo termine da raggiungere in questo settore è la liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi, nel rispetto degli obiettivi delle politiche nazionali degli Stati ACP e tenendo in debita considerazione il livello di sviluppo di questi ultimi.

    3. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono inoltre che sarà opportuno e necessario sviluppare la cooperazione in questo settore quando saranno noti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali.

    4. Pertanto, le parti contraenti negozieranno modifiche o complementi alla presente convenzione per tener conto dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali in corso in senso al GATT e per avvantaggiarsene.

    5. Al termine dei negoziati di cui al paragrafo 4, che si svolgeranno nell'ambito del Consiglio dei ministri, quest'ultimo può adottare modifiche al presente capitolo.

    ALLEGATO II (QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE) PROTOCOLLO N. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    TITOLO I

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 1

    Criteri d'origine

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione in materia di cooperazione commerciale, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP i prodotti interamente ottenuti o sufficientemente trasformati in tali Stati. Articolo 2

    Prodotti interamente ottenuti

    1. Sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori d'oltremare definiti nell'allegato III, in appresso denominati PTOM:

    a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani;

    b)i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;

    c)gli animali vivi che vi sono nati e allevati;

    d)i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

    e)i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;

    f)i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

    g)i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

    h)gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti;

    i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;

    j)le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i). 2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto alle navi:

    - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro, in uno Stato ACP o in un PTOM;

    -che battono bandiera di uno Stato membro, di uno Stato ACP o di un PTOM;

    -che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM o ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati o PTOM, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % a Stati parti della convenzione, a collettività pubbliche o a cittadini di detti Stati o di un PTOM;

    -il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, laddove uno Stato ACP offra alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità non accetti tale offerta, lo Stato ACP interessato può noleggiare o prendere in locazione navi di paesi terzi per intraprendere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva e chiedere che dette navi siano trattate come «sue navi» ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

    La Comunità riconosce le navi noleggiate o prese in locazione dallo Stato ACP come «sue navi» a condizione che:

    - la Comunità non si sia avvalsa della possibilità di negoziare un accordo di pesca con lo Stato ACP interessato;

    -l'equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM;

    -il contratto di nolo o di locazione sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento alla parte ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante. 4. Le espressioni «Stati ACP», «Comunità» e «paesi e territori» comprendono anche le acque territoriali.

    Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori cui appartengono, purché rispondano alle condizioni enunciate nel paragrafo 2. Articolo 3

    Prodotti sufficientemente trasformati

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    Nel presente protocollo, con i termini «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» qui di seguito denominato «sistema armonizzato».

    Con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce.

    2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 1.

    a) Quando nell'elenco di cui all'allegato II si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni deve corrispondere al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei materiali dei paesi terzi importati nella Comunità, negli Stati ACP o nei PTOM.

    b)Nell'elenco di cui all'allegato II per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora esso non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

    Qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del precedente comma.

    c)Nell'elenco di cui all'allegato II per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

    d)Per «valore in dogana» si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce:

    a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

    b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

    c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;

    ii)le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;

    d)l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    e) i)la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM;

    ii)la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;

    f)la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;

    g)il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

    h)la macellazione degli animali. Articolo 4

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunità, o di un PTOM, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonché i materiali o prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi. Articolo 5

    Tolleranza in valore

    In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari a condizione che il loro valore complessivo non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale e fatte salve le condizioni definite nell'allegato I, nota 4.4. Articolo 6

    Cumulo

    1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio.

    2. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei PTOM costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP.

    3. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate come effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.

    4. I paragrafi 2 e 3 si applicano a qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata negli Stati ACP, ivi comprese le operazioni elencate nell'articolo 3, paragrafo 3. Articolo 7

    Attribuzione dell'origine

    I prodotti originari costituiti da materiali interamente ottenuti o sufficientemente trasformati in due o più Stati ACP sono considerati prodotti originari dello Stato ACP in cui sono stati sottoposti all'ultima lavorazione o trasformazione, purché tale lavorazione o trasformazione sia andata oltre le operazioni insufficienti elencate nell'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) o una combinazione di esse. Articolo 8

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio e un veicolo e che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato. Articolo 9

    Assortimenti

    Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 10

    Trasporto diretto

    1. Il regime preferenziale previsto dalle disposizioni della convenzione in materia di cooperazione commerciale si applica soltanto ai prodotti o materiali che sono trasportati tra il territorio degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM senza attraversare altri territori. Tuttavia il trasporto delle merci che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché le merci stesse siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarle nel loro stato.

    2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali:

    a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario di esportazione, che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o

    b)di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:

    - un'esatta descrizione delle merci;

    -la data dello scarico o ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;

    -la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; o

    c)in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio. Articolo 11

    Continuità territoriale

    Le condizioni enunciate nel presente titolo concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nella Comunità, negli Stati ACP o nei PTOM.

    Se merci originarie esportate dalla Comunità, dagli Stati ACP o dai PTOM verso un altro paese vi ritornano, esse sono considerate come non originarie a meno che si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

    - le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate, e

    -esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie a conservarle tali e quali, durante la loro permanenza in detto paese o nel corso dell'esportazione.

    TITOLO II

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 12

    Certificato di circolazione delle merci EUR. 1

    1. La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello si trova nell'allegato IV del presente protocollo.

    2. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione della presente convenzione.

    3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo e che viene compilato conformemente al protocollo stesso.

    Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

    4. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

    5. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per i prodotti da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

    6. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate «prodotti originari» ai sensi del presente protocollo.

    7. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

    8. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla designazione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte non riempita deve essere annullata a tratti di penna.

    9. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci deve essere indicata nella parte del certificato riservata alla dogana.

    10. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 13

    Rilascio a posteriori del certificato EUR. 1

    1. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sulla domanda l'esportatore deve:

    - indicare il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui il certificato si riferisce;

    -attestare che non è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 al momento dell'esportazione di detti prodotti, e precisarne i motivi.

    3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

    I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFOELGENDE», «NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT», «EKDOTHEN EK TON YSTERON», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI». Articolo 14

    Rilascio di un duplicato del certificato EUR. 1

    In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.

    Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: «DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ANTIGRAFO», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA». Articolo 15

    Certificati sostitutivi

    Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti in qualsiasi momento da uno o più altri certificati EUR. 1, purché la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci. Articolo 16

    Validità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1

    1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui i prodotti sono presentati.

    2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

    3. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine. Articolo 17

    Procedura di transito

    Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP o in un PTOM diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:

    - la dicitura «transito»;

    -il nome del paese di transito;

    -il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 25;

    -la data di tali attestazioni. Articolo 18

    Esposizioni

    1. I prodotti spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un PTOM, e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciuti originari di uno Stato ACP e purché sia fornita alle autorità doganali dello Stato d'importazione la prova che:

    a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

    b)detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità;

    c)i prodotti sono stati spediti nella Comunità durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

    d)dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

    2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura dei prodotti e sulle condizioni in cui essi sono stati esposti.

    3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto controllo della dogana. Articolo 19

    Presentazione dei certificati

    Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione. Articolo 20

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nei capitoli 84 o 85 del sistema armonizzato, è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorità, esso è considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 21

    Formulario EUR. 2

    1. In degora all'articolo 12, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2 820 ecu, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo è fornita dal formulario EUR. 2, il cui modello si trova all'allegato V del presente protocollo, che deve essere compilato dall'esportatore.

    2. Sino al 30 aprile 1991, l'ecu da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è il controvalore in quella moneta nazionale dell'ecu in vigore alla data del 1o ottobre 1988. Per ciascun biennio successivo esso sarà il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.

    3. Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ecu di cui al presente articolo nonché all'articolo 22, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunità al comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non comportare una diminuzione dei valori limite espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro.

    4. Se il prodotto è fatturato nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato.

    5. Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni sotto forma di lettere, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico.

    6. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali. Articolo 22

    Esenzioni dalla prova d'origine

    1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.

    2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    Inoltre, il valore globale dei prodotti non deve superare 200 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 565 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 23

    Procedura d'informazione ai fini del cumulo

    1. Quando, ai fini del rilasci di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 6, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati materiali provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM, prende in considerazione le dichiarazioni che, conformemente al modello di cui all'allegato VI A o B, l'esportatore dello Stato o PTOM di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti materiali o su un suo allegato.

    2. Per ciascuna spedizione di materiali il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolletta di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata per consentirne l'individuazione.

    3. Le dichiarazioni dei fornitori relative ai materiali che hanno acquisito carattere originario a titolo preferenziale sono presentate nella forma prescritta nell'allegato VI A.

    4. Le dichiarazioni dei fornitori relative ai materiali che hanno costituito oggetto di lavorazioni o trasformazioni negli Stati ACP, nei PTOM o nella Comunità senza aver acquisito carattere originario a titolo preferenziale sono presentate nella forma prescritta nell'allegato VI B.

    5. Le dichiarazioni dei fornitori possono essere redatte su un formulario prestampato.

    6. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire determinate condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.

    7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi degli articoli 20 e 21 del protocollo n. 1 della terza convenzione ACP-CEE restano valide. Articolo 24

    Discordanze

    L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1, sul formulario EUR. 2 o sulla dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 23 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del documento se è debitamente accertato che il certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il formulario EUR. 2 o la dichiarazione del fornitore corrisponde alle merci presentate.

    TITOLO III

    METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 25

    Trasmissione dei timbri

    Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonché dei formulari EUR. 2.

    A decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e i formulari EUR. 2 sono accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale.

    La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

    I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e i formulari EUR. 2 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione prima di tale data sono accettati conformemente alla legislazione comunitaria. Articolo 26

    Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e dei formulari EUR. 2

    1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sulla esattezza delle informazioni riguardanti la reale origine delle merci in questione.

    2. Ai fini di una corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati membri, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto e delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2, nonché e dell'autenticità e dell' esattezza delle schede d'informazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

    Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei PTOM interessati.

    3. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

    4. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 i documenti commerciali utili o copia degli stessi e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.

    5. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di sei mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile ai prodotti realmente esportati, e se questi possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

    6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indicazioni di possibili violazioni delle dispozioni del presente protocollo, di propria iniziativa o a richiesta della Comunità lo Stato ACP effettua le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di dichiarare e prevenire siffatte violazioni; lo Stato ACP interessato può invitare a tal fine la Comunità a partecipare a dette inchieste.

    Qualora della procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indicazioni di possibili violazioni delle disposizioni del presente protocollo, i prodotti possono essere ammessi come prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1 soltanto dopo l'espletamento delle procedure di cooperazione amministrativa previste nel presente protocollo eventualmente messe in atto, compresa in particolare la procedura di verifica.

    7. Le contestazioni che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o che creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 30.

    8. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato. Articolo 27

    Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

    1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

    2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo. Oppure, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di produrre una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

    Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno due anni.

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 390R0714.13. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali del paese d'importazione. Essi devono indicare con certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.

    4. A fini di controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a due anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale status dei materiali.

    5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile allo scopo di accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

    6. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e i formulari EUR. 2 rilasciati o redatti in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

    7. In caso di contestazioni relative alle dichiarazioni dei fornitori o alle schede di informazione si applica la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 7. Articolo 28

    Sanzioni

    Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente informazioni inesatte. Articolo 29

    Zone franche

    Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o ad una dichiarazione del fornitore le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a conservarle inalterate. Articolo 30

    Comitato di cooperazione doganale

    1. È istituito un comitato di cooperazione doganale in seguito denominato «comitato», incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

    2. Il comitato esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei ministri i provvedimenti del caso.

    3. Alle condizioni precisate all'articolo 31, il comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo.

    4. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri nell'ambito dell'articolo 34.

    5. Il comitato è composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione responsabili dei problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP responsabili dei problemi doganali, dall'altro. Il comitato può, se necessario, ricorrere ad esperti appropriati. Articolo 31

    Deroghe

    1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

    Prima che gli Stati ACP adiscano il comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunità in merito alla loro richiesta di deroga, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2.

    La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati ACP debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare gravi pregiudizi ad un'industria comunitaria già stabilita.

    2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato di cooperazione doganale, lo Stato ACP richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, mediante il formulario che figura nell'allegato IX del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

    - designazione del prodotto finito,

    -natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi,

    -natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, o ivi trasformati,

    -processo di fabbricazione,

    -valore aggiunto,

    -personale impiegato nell'impresa interessata,

    -volume delle esportazioni previste nella Comunità,

    -altre possibilità d'approvvigionamento in materie prime,

    -giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento,

    -altre osservazioni.

    Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali proroghe.

    Il comitato può modificare il formulario.

    3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

    a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati;

    b)dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività;

    c)dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un'industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive.

    4. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme in materia di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema.

    5. Inoltre, le richieste di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato o insulare saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

    a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere;

    b)della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP interessato e delle sue difficoltà. 6. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP mantengono relazioni particolari, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.

    7. Salvi restando i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati ACP interessati è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno Stato o più Stati membri della medesima.

    8. Le deroghe relative alle conserve di tonno sono concesse automaticamente entro i limiti di un contingente annuo di 1 500 tonnellate nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della convenzione e il 31 dicembre 1992 e di 2 500 tonnellate all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1993.

    Le richieste di deroga sono inoltrate dagli Stati ACP, tenendo conto del suddetto contingente, al comitato di cooperazione doganale, che autorizza le deroghe mediante decisione. Al di là di tale contingente si applica la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7.

    9. Il comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione intervenga al più presto, comunque non oltre sessanta giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al compresidente CEE del comitato. Se entro detto termine la Comunità non comunica agli Stati ACP la sua posizione in merito alla richiesta, quest'ultima si considera accettata. In mancanza di decisione del comitato, il Comitato degli ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui è adito.

    10. a) Le deroghe hanno validità per un periodo che è stabilito dal comitato e che sarà di norma di cinque anni.

    b)La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

    In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 9. Sono prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

    c)Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b) il comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga ove appaia un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

    TITOLO IV

    ISOLE CANARIE, CEUTA E MELILLA

    Articolo 32

    Condizioni particolari

    1. Il termine «Comunità» utilizzato nel presente protocollo non comprende le isole Canarie, Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla.

    2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.

    3. Quando prodotti interamente ottenuti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità costituiscono oggetto di lavorazione o di trasformazioni negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP.

    4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.

    5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d).

    6. Le isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate un territorio unico.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 33

    Prodotti petroliferi

    I prodotti riportati nell'allegato VIII sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa. Articolo 34

    Revisione delle norme d'origine

    Conformemente al disposto dell'articolo 176 della convenzione, il Consiglio dei ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

    Il Consiglio dei ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.

    Le decisioni prese vengono attuate quanto prima. Articolo 35

    Richieste di deroghe

    Le parti contraenti convengono di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi richiesta di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione. Articolo 36

    Allegati

    Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Articolo 37

    Esecuzione del protocollo

    La Comunità e gli Stati ACP prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

    ALLEGATO I

    NOTE

    Introduzione

    Queste note si applicano, se del caso, a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, anche se non soggetti a condizioni particolari specificate nell'elenco dell'allegato II, ma soggetti invece semplicemente alla regola di cambiamento della voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

    Nota 1:

    1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Se in taluni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna 2.

    1.2.Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    1.3.Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

    Nota 2:

    2.1.Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio od operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

    2.2.Per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, elemento, materia prima materiale, componente, parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

    2.3.Per «prodotto» s'intende il prodotto ottenuto anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

    2.4.Per «merci» si intendono sia i «materiali» che i «prodotti».

    Nota 3:

    3.1.Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se una voce o parte di voce citata nell'elenco è soggetta alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella colonna 3.

    3.2.La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

    3.3.Quando una regola prevede che materiali di qualsiasi voce possano essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2.

    3.4.Se un prodotto che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco viene utilizzato come materiali nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

    Ad esempio (1): Un motore della voce 8407 è fabbricato in un paese determinato, con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 7224. La regola applicabile ai motori della voce 8407 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    Se la fucinatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce 7224. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 8407, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto o meno nello stesso impianto industriale del motore. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati.

    3.5.Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono osservate, il prodotto finito non è originario se l'operazione eseguita è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

    3.6.L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle norme di origine, è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimento di articoli classificati in base alla regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità da prendere in considerazione è quella di ciascuno degli articoli degli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605.

    Ne consegue pertanto che:

    - quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, scondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

    -quando una partita consiste di vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le norme di origine ogni prodotto va considerato singolarmente;

    -quando, conformemente alla regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto contenuto ai fini della classificazione, detto imballaggio è in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

    Nota 4:

    4.1.La regola che figura nell'elenco rappresenta il livello minimo di lavorazione o trasformazione richiesta per cui l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    4.2.Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

    Ad esempio (1): La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro oppure entrambi.

    Pertanto, se una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

    Ad esempio (1): La regola applicabile alle macchine da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zig-zag» siano prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

    4.3.Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

    Ad esempio (1): La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce evidentemente l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    Ad esempio (1): Nel caso di un articolo fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa unicamente essere ottenuto a partire da filati non originari, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti» anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibre.

    4.4.Se una regola dell'elenco indica due o più percentuali per il valore massimo di materiali non originari di cui è ammesso l'uso, tali percentuali non sono cumulabili. Il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali cui si riferiscono.

    Questa nota si applica anche alla tolleranza di valore di cui all'articolo 5.

    Nota 5:

    5.1.Nell'elenco, con i termini «fibre naturali» s'intendono tutte le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente la filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, i termini «fibre naturali» comprendono le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.

    5.2.I termini «fibre naturali» comprendono crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché lana, peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, cotone delle voci da 5201 a 5203 e altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    5.3.Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    5.4.Nell'elenco, con i termini «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco delle voci da 5501 a 5507.

    Nota 6:

    6.1.Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che formano oggetto nell'elenco di un rinvio alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte nella colonna 3 dell'elenco non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato nella loro fabbricazione che globalmente rappresenti 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

    6.2.Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    - seta,

    - lana,

    - peli grossolani,

    - peli fini,

    - crini,

    - cotone,

    - materiali per la fabbricazione della carta e carta,

    - lino,

    - canapa,

    - iuta ed altre fibre tessili liberiane,

    - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

    - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

    - filamenti sintetici,

    - filamenti artificiali,

    - fibre sintetiche in fiocco,

    - fibre artificiali in fiocco.

    Ad esempio (1): Un filato della voce 5206 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono l'impiego di sostanze chimiche non originarie) possono essere usate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato.

    Ad esempio (1): Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò possono essere utilizzati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto filati sintetici che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di fibre in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o filati di lana che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di fibre naturali) o una combinazione di questi due tipi di filati.

    Ad esempio (1): Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è considerata come un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

    Ad esempio (1): Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 allora, ovviamente, sono stati utilizzati due diversi materiali tessili e la superficie tessile «tufted» è quindi un «prodotto misto».

    Ad esempio (1): Un tappeto «tufted» fabbricato a partire da filati artificiali e filati di cotone e con dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili. I materiali non originari utilizzati in uno stadio di lavorazione successivo a quello previsto dalla regola possono essere utilizzati a condizione che il loro peso globale non ecceda il 10 % del peso del tappeto. Perciò i filati artificiali e il dorso di iuta possono essere importati in questo stadio di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.

    6.3.Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche riverstiti» questa tolleranza viene portata al 20 % per tali filati.

    6.4.Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un nastro consistente in un'anima di lamina di alluminio, oppure un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.

    Nota 7:

    7.1.Nel caso dei prodotti tessili confezionati corredati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, le guarnizioni e gli accessori tessili che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per i prodotti confezionati in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati.

    Le guarnizioni e gli accessori tessili interessati sono quelli classificati nei capitoli da 50 a 63. Le stoffe da fodera o da controfodera non sono considerate guarnizioni né accessori.

    7.2.Le guarnizioni, gli accessori e gli altri prodotti utilizzati che contengano materiali tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3, anche se non rientrano nella sfera della nota 4.3.

    7.3.Conformemente alla nota 4.3, le guarnizioni, gli accessori o altri prodotti non originari che non contengano materiali tessili possono in ogni caso essere utilizzati liberamente qualora essi non possano essere ottenuti a partire dai materiali elencati nella colonna 3 dell'elenco.

    Ad esempio (1): Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

    7.4.Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO OTTENUTO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Numero della

    voce del SA

    Designazione delle merci

    Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i

    materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

    (1)

    (2)

    (3)

    0201

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o regriferate della voce 0201

    0206

    Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207

    da 0302

    a 0305

    Pesci, esclusi i pesci vivi

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari

    0402

    da 0404

    a 0406

    Latte e latticini

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    Fabbricazione in cui:

    - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,

    -i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e

    -il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407

    (1) (2) (3) ex 0502

    Setole di maiale o di cinghiale, preparate

    Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

    ex 0506

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

    da 0710

    a 0713

    Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti

    Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari

    ex 0710

    Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato

    Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

    ex 0711

    Granturco dolce, temporaneamente conservato

    Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

    0811

    Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    - con aggiunta di zuccheri

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altre

    Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

    Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

    0813

    Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

    Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

    0814

    Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

    Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

    ex capitolo 11

    Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti

    Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari

    ex 1106

    Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713

    Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    1501

    Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:

    - grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

    - altri

    Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

    1502

    Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:

    - grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506

    - altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    - frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504

    - altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari

    ex 1505

    Lanolina raffinata

    Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

    1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    - frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506

    - altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

    exda 1507

    a 1515

    Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    - frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba

    Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

    - altri, esclusi:

    - olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;

    -oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

    ex 1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati

    Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari

    ex 1517

    Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

    ex 1519

    Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519

    1601

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

    Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

    1603

    Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

    Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari

    1605

    Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

    Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

    ex 1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

    - maltosio e fruttosio chimicamente puri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702

    -altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

    ex 1703

    Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

    Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali dei capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:

    - estratti di malto

    Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

    - altri

    Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

    Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:

    - non contenenti cacao

    Fabbricazione in cui:

    - tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo «Zea indurata», il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e

    -il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - contenenti cacao

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola prodotti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

    Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

    Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari

    2003

    Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

    Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari

    2004 e

    2005

    Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati

    Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari

    2006

    Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

    - frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata

    Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

    -frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

    Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri

    Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2101

    Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati

    Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria

    ex 2103

    - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

    Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate

    -Senapa preparata

    Fabbricazione a partire da farina di senapa

    ex 2104

    -Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

    -Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati

    ex 2106

    Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

    Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

    ex 2204

    Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole

    Fabbricazione a partire da altri mosti di uva

    2205,

    ex 2207,

    ex 2208

    ed

    ex 2209

    I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva

    ex 2208

    Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol

    Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2303

    Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

    Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario

    ex 2306

    Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

    Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

    ex 2403

    Tabacco da fumo

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

    ex 2504

    Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

    Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

    ex 2515

    Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

    ex 2516

    Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

    ex 2518

    Dolomite calcinata

    Calcinazione della dolomite non calcinata

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 2519

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

    ex 2520

    Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2524

    Fibre di amianto naturali

    Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

    ex 2525

    Mica in polvere

    Triturazione della mica o dei residui di mica

    ex 2530

    Terre coloranti, calcinate o polverizzate

    Calcinazione o triturazione di terre coloranti

    ex 2707

    Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

    Questi prodotti sono compresi nell'allegato VIII

    da 2709

    a 2715

    Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali

    Questi prodotti sono compresi nell'allegato VIII

    ex capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2811

    Triossido di zolfo

    Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

    ex 2833

    Solfato di alluminio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 29

    Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2901

    Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

    Questi prodotti sono compresi nell'allegato VIII

    ex 2902

    Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili

    Questi prodotti sono compresi nell'allegato VIII

    ex 2905

    Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2932

    - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 2932

    (segue)

    - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2934

    Altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 30

    Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3002

    Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

    - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri:

    - sangue umano

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    -sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    -frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    -emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1)

    (2)

    (3)

    3003

    e

    3004

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006)

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 31

    Concimi; esclusi quelli delle voci ex 3103 e ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3103

    Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati

    Macinazione e polverizzazione di fosfati alluminocalcici naturali trattati termicamente

    ex 3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

    - nitrato di sodio

    - calciocianammide

    - solfato di potassio

    - solfato di potassio e di magnesio

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3201

    Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati

    Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

    3205

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (2) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1)

    (2)

    (3)

    ex capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3403

    Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi

    Questi prodotti sono compresi nell'allegato VIII

    ex3404

    Cere artificiali e cere preparate:

    - a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici

    Questi prodotti sono compresi nell'allegato VIII

    - altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:

    - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

    -gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,

    -i materiali della voce 3404.

    Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

    - eteri ed esteri di amido

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505

    - altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108

    ex 3507

    Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 37

    Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1)

    (2)

    (3)

    3701

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702

    3702

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702

    3704

    Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

    ex capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3801

    - Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    -Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3803

    Tallol raffinato

    Raffinazione di tallol greggio

    ex 3805

    Essenza di trementina al solfato, depurata

    Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

    ex 3806

    Gomme esteri

    Fabbricazione a partire da acidi resinici

    ex 3807

    Pece nera (pece di catrame vegetale)

    Distillazione del catrame di legno

    da 3808

    a 3814,

    da 3818

    a 3820,

    3822

    e

    Prodotti vari delle industrie chimiche:

    -Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811

    Questi prodotti sono compresi nell'allegato VIII

    3823

    -i seguenti prodotti della voce 3823:

    - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

    -acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

    -sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905

    -solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

    -scambiatori di ioni

    -composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

    -ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1)

    (2)

    (3)

    da 3808

    a 3814,

    da 3818

    a 3820,

    3822 e

    3823

    (segue)

    - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

    -acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici

    -oli di flemma e l'olio di Dippel

    -miscele di sali aventi differenti anioni

    -paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

    -altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 3901

    a 3915

    Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica:

    - prodotti addizionali omopolimerizzati

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

    - altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

    da 3916

    a 3921

    Semilavorati di plastica:

    - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri:

    -prodotti addizionali omopolimerizzati

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

    -altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

    da 3922

    a 3926

    Articoli di plastica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 4001

    Lastre «crêpe» di gomma per suole

    Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

    4005

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    4012

    Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

    ex 4017

    Articoli in gomma indurita

    Fabbricazione a partire da gomma indurita

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 4102

    Pelli gregge di ovini, senza vello

    Slanatura di pelli di ovini

    da 4104

    a 4107

    Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109

    Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

    o

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

    4109

    Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati

    Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

    - tavole, croci e manufatti simili

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

    - altri

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

    ex 4403

    Legno semplicemente squadrato

    Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

    ex 4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

    Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina

    ex 4408

    Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

    Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

    ex 4409

    - Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina

    Levigatura o incollatura, con giunture a spina

    - Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

    exda 4410

    a 4413

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste e modanature

    ex4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

    ex4416

    Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

    Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

    ex 4418

    - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

    -Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

    ex 4421

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

    (1)

    (2)

    (3)

    4503

    Articoli in sughero naturale

    Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

    ex 4811

    Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

    Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

    4816

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    Fabbricazione in cui:

    - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 4818

    Carta igienica

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

    ex 4819

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 4820

    Blocchi di carta da lettere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

    4909

    Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

    4910

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

    - calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

    ex 5003

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

    Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

    da 5501

    a 5507

    Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

    Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

    excapitoli

    da 50 a 55

    Filati e filamenti

    Fabbricazione a partire da (1):

    - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    -materiali chimici o paste tessili, o

    -materiali per la fabbricazione della carta

    (1)

    (2)

    (3)

    ex capitoli

    da 50 a 55

    (segue)

    Tessuti:

    - elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

    - altri

    Fabbricazione a partire da (1):

    - fibre naturali,

    -filati di cocco,

    -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    -materiali chimici, o paste tessili, o

    -carta

    o

    Stampa o tintura accompagnate da almeno una operazione di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione a partire da (1):

    - fibre naturali,

    - filati di cocco,

    - materiali chimici o paste tessili,

    -materiali per la fabbricazione della carta

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

    - feltri all'ago

    Fabbricazione a partire da (1):

    - fibre naturali, o

    -materiali chimici o paste tessili

    Tuttavia:

    -il filato di polipropilene della voce 5402

    -le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o

    -i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri

    Fabbricazione a partire da (1):

    - fibre naturali,

    - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

    -materiali chimici o paste tessili

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

    -fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

    (1)

    (2)

    (3)

    5604

    (segue)

    - altri

    Fabbricazione a partire da (1):

    - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    -materiali chimici, o paste tessili, o

    -materiali per la fabbricazione della carta

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    Fabbricazione a partire da (1):

    -fibre naturali,

    -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    -materiali chimici o paste tessili, o

    -materiali per la fabbricazione della carta

    5606

    Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

    Fabbricazione a partire da (1):

    -fibre naturali,

    -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    -materiali chimici, o paste tessili, o

    -materiali per la fabbricazione della carta

    capitolo 57

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

    - di feltro ad ago

    Fabbricazione a partire da (1):

    -fibre naturali, o

    -materiali chimici o paste tessili

    Tuttavia:

    -i filati di polipropilene della voce 5402,

    -le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o

    -i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - di altri feltri

    Fabbricazione a partire da (1):

    -fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    -materiali chimici o paste tessili

    -di altri materiali tessili

    Fabbricazione a partire da (1):

    -filati di cocco,

    -filati di filamenti sintetici o artificiali,

    -fibre naturali, o

    -fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 390R0714.2(1)

    (2)

    (3)

    ex capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:

    - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

    - altri

    Fabbricazione a partire da (1):

    -fibre naturali,

    -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    -materiali chimici o paste tessili,

    o

    Stampa o tintura accompagnate da almeno una operazione di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5901

    Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria

    Fabbricazione a partire da filati

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

    -contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da filati

    - altri

    Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Fabbricazione a partire da filati

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati

    Fabbricazione a partire da filati (1)

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

    -impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

    Fabbricazione a partire da filati

    (1)

    (2)

    (3)

    5905

    (segue)

    - altri

    Fabbricazione a partire da (1):

    - filati di cocco,

    -fibre naturali,

    -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

    -materiali chimici o paste tessili,

    o

    Stampa o tintura accompagnate da almeno una operazione di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

    -tessuti a maglia

    Fabbricazione a partire da (1):

    -fibre naturali,

    -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

    -materiali chimici o paste tessili

    -altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da materiali chimici

    - altri

    Fabbricazione a partire da filati

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    Fabbricazione a partire da filati

    ex 5908

    Reticelle ad incandescenza impregnate

    Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia

    da 5909

    a 5911

    Manufatti tessili per usi industriali:

    -dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

    Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

    - altri

    Fabbricazione a partire da (1):

    - filati di cocco,

    -fibre naturali,

    -fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

    -materiali chimici o paste tessili

    capitolo 60

    Stoffe a maglia

    Fabbricazione a partire da (1):

    -fibre naturali,

    -fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    -materiali chimici o paste tessili

    (1)

    (2)

    (3)

    capitolo 61

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

    -ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Fabbricazione a partire da filati (1)

    - altri

    Fabbricazione a partire da (2):

    -fibre naturali,

    -fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    -materiali chimici o paste tessili

    ex capitolo 62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

    Fabbricazione a partire da filati (1)

    ex6202,

    ex6204,

    ex6206,

    ex6209,

    ex6217

    Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (1)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

    ex6210,

    ex6216,

    ex6217

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati (1)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

    6213

    e

    6214

    Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

    -ricamati

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

    - altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)

    da 6301

    a 6304

    Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

    -in feltro, non tessuti

    Fabbricazione a partire da (2):

    -fibre naturali, o

    -materiali chimici o paste tessili

    - altri:

    - ricamati

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)

    (1)

    (2)

    (3)

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

    Fabbricazione a partire da (1):

    - fibre naturali,

    -fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    -materiali chimici o paste tessili

    6306

    Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:

    -non tessuti

    Fabbricazione a partire da (1):

    -fibre naturali, o

    -materiali chimici o paste tessili

    -altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (2)

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

    da 6401

    a 6405

    Calzature

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

    6503

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (2)

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (2)

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 6803

    Lavori di ardesia naturale o agglomerata

    Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

    ex 6812

    Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    Fabbricazione a partire da amianto lavorato, in fibre, o da miscele a base di amianto od a base di amianto e carbonato di magnesio

    ex 6814

    Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

    Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

    7006

    Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

    (1)

    (2)

    (3)

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

    7008

    Vetri isolanti a pareti multiple

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

    7009

    Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

    o

    Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

    ex 7019

    Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

    Fabbricazione a partire da:

    - stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e

    -lana di vetro

    ex7102,

    ex7103 e

    ex7104

    Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

    Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

    7106,

    7108 e

    7110

    Metalli preziosi:

    -greggi

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110

    o

    Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

    o

    Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

    -semilavorati o in polvere

    Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

    ex 7107,

    ex 7109 e

    ex 7111

    Metalli comuniricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

    7116

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7117

    Minuterie di fantasia

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1)

    (2)

    (3)

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

    da 7208

    a 7216

    Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

    ex7218,

    da 7219

    a 7222

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

    7223

    Fili di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

    ex7224,

    da 7225

    a 7227

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224

    7228

    Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224

    7229

    Fili di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

    ex 7301

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7203

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

    7304,

    7305 e

    7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

    ex 7315

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex7322

    Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1)

    (2)

    (3)

    ex capitolo 74

    Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 7403

    Leghe di rame, gregge

    Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami

    ex capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7602; la regola per la voce ex 7601 è specificata in appresso

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 7601

    -Leghe di alluminio, gregge

    Fabbricazione a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami

    -Alluminio raffinato (ISO n. AL 99,99)

    Fabbricazione a partire da alluminio non legato (ISO n. AL 99,8)

    ex capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7801

    Piombo greggio:

    - Piombo raffinato

    Fabbricazione a partire da piombo d'opera

    - altri

    Fabbricazione in cui:

    - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

    ex capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso

    Fabbricazione in cui:

    - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7901

    Zinco greggio

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

    (1)

    (2)

    (3)

    ex capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8001

    Stagno greggio

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

    ex capitolo 81

    Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

    (1) (2) (3) ex 8306

    Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci per i quali le relative regole figurano in appresso: 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    -entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    -entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, il cui valore non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8403

    e

    ex8404

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8406

    Turbine a vapore

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

    -entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, il cui valore non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8412

    Altri motori e macchine motrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8413

    Pompe volumetriche rotative

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, il cui valore non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1) (2) (3) ex 8414

    Ventilatori e simili, per usi industriali

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    ex 8419

    Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8423

    Apparecchi e strumenti per pescare, comprese la basculle e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8425

    a 8428

    Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1) (2) (3) 8429

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

    - rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8430

    Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8431

    Parti di ricambio per rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8439

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8441

    Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8444

    a 8447

    Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8448

    Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8452

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

    -macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

    -il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

    (1) (2) (3) 8452

    (segue)

    - altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8456

    a 8466

    Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8469

    a 8472

    Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8482

    Cuscinetti a sfere od a rulli

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8485

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 85

    Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8522, da 8523 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8548

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8501

    Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1) (2) (3) ex 8522

    Parti ed accessori di apparecchi cinematografici per la registrazione e la riproduzione del suono per pellicole di 16 mm o più

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8523

    Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8524

    Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

    -matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    8528

    Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    (1) (2) (3) 8535

    e

    8536

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8541

    Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8542

    Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8546

    Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8548

    Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1) (2) (3) da 8601

    a 8607

    Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8608

    Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8609

    Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    excapitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8710

    Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    ex8712

    Biciclette senza cuscinetti a sfere

    Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714

    8715

    Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1) (2) (3) 8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8803

    Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8804

    Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori:

    - rotochutes

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804

    - altri

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8805

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 89

    Navi, battelli ed altri natanti

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

    ex capitolo 90

    Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9006, ex 9014, da 9015 a 9020 e da 9024 a 9033

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9001

    Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9002

    Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9004

    Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    (1) (2) (3) ex9006

    Apparecchi fotografici, esclusi i seguenti apparecchi:

    -Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa

    -Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati

    -Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

    -Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

    -altri apparecchi fotografici:

    - con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

    -altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

    -altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex9014

    Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9015

    Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9016

    Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9017

    Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex9018

    Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018

    9019

    Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9020

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9024

    Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9026

    Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9027

    Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9028

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9029

    Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9030

    Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9031

    Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9032

    Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9033

    Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    excapitolo 91

    Orologeria; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso:

    da 9101 a 9105 e da 9110 a 9113

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 9101

    a 9105

    Orologeria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9110

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9111

    Casse per orologi e loro parti

    Fabbricazione in cui:

    - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9112

    Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

    Fabbricazione in cui:

    -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    -entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9113

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

    -di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    - altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 92

    Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 93

    Armi, munizioni e loro parti ed accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex9401

    e

    ex9403

    Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²

    Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:

    - il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e

    -tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

    9405

    Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9406

    Costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex9502

    Bambole con motori elettrici

    Fabbricazione in cui il motore elettrico utilizzato è originario e in cui tutti gli altri materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    9503

    Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

    Fabbricazione in cui:

    - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

    -purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9506

    Teste di mazze da golf

    Fabbricazione a partire da sbozzi

    ex 9507

    Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:

    - Ami montati con esca artificiale, lenze per la pesca, ivi compresi i terminali

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex9601

    e

    ex9602

    Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

    Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

    ex 9603

    Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9605

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

    Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    Fabbricazione in cui:

    -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

    -purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609:

    -Penne stilografiche ed altre penne con pennino

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

    Fabbricazione in cui:

    - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

    -purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9614

    Pipe, comprese le teste di pipe

    Fabbricazione a partire da sbozzi

    ALLEGATO III

    Ai sensi del presente protocollo per «paesi e territori» si intendono i paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea, elencati in appresso:

    (Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione).

    1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

    - Groenlandia

    2.Territori d'oltremare della Repubblica francese:

    - Nuova Caledonia e dipendenze

    - Polinesia francese

    - Terre australi ed antartiche francesi

    - Isole Wallis e Futuna

    3.Collettività territoriali della Repubblica francese:

    - Mayotte

    - Saint-Pierre e Miquelon

    4.Paesi d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi:

    - Aruba

    - Antille olandesi:

    - Bonaire

    - Curaçao

    - Saba

    - Saint Eustatius

    - Saint Martin

    5.Paesi e territori d'oltremare del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:

    - Anguilla

    - Isole Cayman

    - Isole Falkland

    - Isole Sandwich australi e dipendenze

    - Montserrat

    - Pitcairn

    - Sant'Elena e dipendenze

    - Territorio britannico dell'Antartide

    - Territorio britannico dell'Oceano indiano

    - Isole Turks e Caicos

    - Isole Vergini britanniche

    ALLEGATO IV

    FORMULARIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

    1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente convenzione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

    2.Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    3.Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

    4.I formulari il cui modello figura nell'allegato 4 della decisione n. 1/89 del Consiglio dei ministri ACP-CEE possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.

    CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

    3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

    EUR.1 N. A 000.000

    Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

    2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

    e

    (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

    4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

    5.Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

    6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

    7. Osservazioni

    8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

    9. Massa

    lorda (kg) o

    altra misura

    (l, m³, ecc.)

    10. Fatture

    (indicazione

    facoltativa)

    11. VISTO DELLA DOGANA

    Dichiarazione certificata conforme

    Documento d'esportazione (2)

    modello n. ....................

    del

    Ufficio doganale

    Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

    A , addì ....................

    Timbro

    12.DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

    Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

    Fatto a , addì ............................

    (Firma)

    (Firma)

    (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

    (2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

    13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

    14. RISULTATO DEL CONTROLLO

    Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

    O

    è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

    O

    non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).

    È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

    Fatto a , addì .................................

    Fatto a , addì ..................................

    Timbro

    Timbro

    (Firma)

    (Firma)

    (1) Segnare con una X la menzione applicabile.

    NOTE

    1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

    2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

    3.Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

    DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

    3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

    EUR.1 N. A 000.000

    Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

    2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli

    scambi preferenziali tra

    e

    (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

    4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

    5.Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

    6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

    7. Osservazioni

    8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

    9. Masa

    lorda (kg) o

    altra misura

    (l, m³, ecc.)

    10. Fatture

    (indicazione

    facoltativa)

    (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

    DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

    lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

    DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

    PRECISOle circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

    PRESENTOi seguenti documenti giustificativi (1):

    M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

    CHIEDOil rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

    Fatto a

    , addì

    (Firma)

    (1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi al prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

    ALLEGATO V

    FORMULARIO EUR. 2

    1. Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nel presente allegato, è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatta la presente convenzione ed in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

    2.Il formulario EUR. 2 è costituito da un unico foglio del formato di mm 210 × 148. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g/m².

    3.Gli Stati d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

    4.I formulari il cui modello figura nell'allegato 5 della decisione n. 1/89 del Consiglio dei ministri ACP-CEE possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.

    FORMULARIO EUR.2 N.

    1

    Formulario utilizzato negli scambi preferenziali

    tra (1) ................................................ e

    2

    Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

    3

    Dichiarazione dell'esportatore

    lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.

    4

    Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)

    5

    Luogo e data

    6

    Firma dell'esportatore

    7

    Osservazioni (2)

    8

    Paese d'origine (3)

    9

    Paese di destinazione (4)

    10

    Massa lorda (kg)

    11

    Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci

    12

    Amministrazione o servizio del paese d'e

    sportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore

    (1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

    (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

    (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

    (4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

    (RECTO)

    Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

    13

    Richiesta di controllo

    14

    Risultato del controllo

    Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (5)()

    Il controllo effettuato ha permesso di constatare (1)

    O

    che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.

    O

    che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le

    osservazioni qui allegate.

    Fatto a

    , addì

    Timbro

    19

    Fatto a

    , addì

    Timbro

    19

    (Firma)

    (Firma)

    (1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

    (5)() Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

    Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

    1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

    2.L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.

    3.Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

    4.L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

    (VERSO)

    ALLEGATO VI A

    DICHIARAZIONE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL'AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

    Io sottocritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura (1)

    sono state prodotte in (2)

    e sono conformi alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra la Comunità europee e gli Stati ACP.

    Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

    (3)

    (4)

    (6)

    Nota

    Il testo all'interno del riquadro, opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

    ALLEGATO VI B

    DICHIARAZIONE PER PRODOTTI CHE NON HANNO CARATTERE ORIGINARIO NELL'AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

    Io sottoscritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura ................................................ (1) sono state prodotte in ................................................. (2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non hanno origine comunitaria per gli scambi preferenziali:

    (3)

    (4)

    (6)

    (7)

    Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

    (8)

    (9)

    (10)

    Nota:

    Il testo all'interno del riquadro, opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

    ALLEGATO VII

    SCHEDA DI INFORMAZIONE

    1. Occorre utilizzare il formulario di scheda di informazione il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatta la presente convenzione in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, esse devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

    2.La scheda di informazione deve essere di formato A4 (mm 210 × 297); è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g/m².

    3.Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

    COMUNITÀ EUROPEE

    1. Speditore (1)

    SCHEDA DI INFORMAZIONE

    per ottenere un

    CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

    come previsto dalle disposizioni relative agli

    scambi tra

    2. Destinatario (1)

    LA COMUNITÀ

    ECONOMICA EUROPEA

    e

    GLI STATI ACP

    3. Trasformatore (1)

    4. Stato ove sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni

    6. Ufficio di dogana d'importazione (2)

    5. Per uso ufficiale

    7. Documento d'importazione (2)

    modello n. ............

    serie

    del

    MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO

    8. Marche, numeri, numero

    e natura dei colli

    9.Voce doganale e designazione delle merci

    10. Quantità (3)

    11. Valore (4)

    MERCI IMPORTATE UTILIZZATE

    12. Voce doganale e designazione delle merci

    13.Paese

    d'origine

    14. Quantità(3)

    15. Valore (2)(6)

    16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate

    17. Osservazioni

    18. VISTO DELLA DOGANA

    Dichiarazione certificata conforme

    Documento:

    modello n. ...........................

    19.DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE

    Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano

    sulla presente scheda sono esatte

    Fatto a , addì

    Ufficio doganale

    Addì

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 390R0714.3

    (Firma)

    Timbro

    dell'ufficio

    (Firma)

    (1) (2) (3) (4) (6) Per le note vedi a tergo.

    RICHIESTA DI CONTROLLO

    RISULTATO DEL CONTROLLO

    Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda di informazione.

    Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:

    a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (5)().

    b)non risponde ai requisiti d'autenticità e di esattezza prescritti (vedi osservazioni allegate) (5)().

    Fatto a .........................., addì

    Fatto a .........................., addì

    Timbro

    dell'ufficio

    Timbro

    dell'ufficio

    (Firma del funzionario)

    (Firma del funzionario)

    (5)() Cancellare la menzione inutile.

    NOTE DELLA PAGINA 1

    (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

    (2) Menzione facoltativa.

    (3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.

    (4)Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

    (6)Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

    ALLEGATO VIII

    ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

    Voce SA

    Designazione dei prodotti

    ex 2707

    Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    da2709 a 2715

    Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

    ex 2901

    Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    ex 2902

    Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    ex 3403

    Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

    ex 3404

    Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)

    ex 3811

    Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    FORMULARIO DELLA RICHIESTA DI DEROGA

    ALLEGATO IX

    1. Denominazione commerciale del prodotto finito

    1.1.Classificazione doganale (voce SA)

    2. Volume annuo previsto delle esportazioni nella Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altra unità)

    3.Denominazione commerciale dei materiali impiegati originari di paesi terzi

    Classificazione doganale (voce SA)

    4.Volume annuo previsto dei materiali impiegati originari di paesi terzi

    5.Valore dei materiali impiegati originari di paesi terzi

    6.Valore franco fabbrica del prodotto finito

    7.Origine dei materiali provenienti da paesi terzi

    8.Motivi per i quali la norma d'origine non può essere soddisfatta per il prodotto finito

    9.Denominazione commerciale dei materiali da impiegare originari di paesi ACP, della CEE o di PTOM

    10.Volume annuo previsto dei materiali impiegati originari di paesi ACP, della CEE o di PTOM

    11.Valore dei materiali da impiegare originari di paesi ACP, della CEE o di PTOM

    13.Durata della deroga richiesta

    dal .......................................... al ..........................................

    12.Lavorazioni o trasformazioni effettuate (senza conseguimento dell'origine) nella CEE o nei PTOM sui materiali provenienti da paesi terzi

    14.Descrizione dettagliata delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in paesi ACP

    15.Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata

    16.Valore degli investimenti realizzati/previsti

    17.Personale in organico/previsto

    18.Valore aggiunto a seguito delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in paesi ACP

    18.1.Manodopera

    18.2.Spese generali

    18.3.Altri

    20.Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga

    19.Altre fonti d'approvvigionamento prevedibili per i materiali impiegati

    21.Osservazioni

    NOTE

    1. Se le caselle previste nel formulario non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso occorre indicare «cfr. allegato» nella corrispondente casella.

    2.Se possibile occorre unire al formulario campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali impiegati.

    3.Per ogni prodotto oggetto della richiesta deve essere compilato un formulario.

    Caselle 3, 4, 5, 7: Per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non compreso negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM.

    Casella 12:Se materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità o nei PTOM senza conseguire l'origine, prima che vengano sottoposti ad una nuova trasformazione nello Stato ACP che chiede la deroga occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuato nella Comunità o nei PTOM.

    Casella 13:Le date da indicare sono quella di inizio e di fine del periodo nel quale i certificati EUR. 1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

    Casella 18:Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo del valore aggiunto per unità di prodotto.

    Casella 20:Indicare gli investimenti o la diversificazione delle fonti d'approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

    Casella 20:Se esistono fonti alternative di approvvigionamento in materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

    (1) Il presente esempio ha un semplice valore indicativo e non è giuridicamente vincolante.(1) Il presente esempio ha un semplice valore indicativo e non è giuridicamente vincolante.(1) Il presente esempio ha un semplice valore indicativo e non è giuridicamente vincolante.(1) Il presente esempio ha un semplice valore indicativo e non è giuridicamente vincolante.(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colarare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

    (2) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Vedi nota introduttiva n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

    (2)Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6.

    (2)Vedi nota introduttiva n. 7, relativa a guarnizioni ed accessori di tessuti.(1) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: «. . . descritte in questa fattura e contrassegnate . . . . . . . . . . sono state prodotte . . . . . . . . . .».

    - Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine «fattura».

    (2) Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Laddove si tratti di un ACP/PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il (i) certificato(i) EUR. 1 o EUR. 2 in questione, fornendo il numero del (dei) certificato(i) o del (dei) formulario(ri) in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

    (3) Luogo e data.

    (4) Nome e funzione nella società.

    (6) Firma.(1) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: « . . . descritte in questa fattura e contrassegnate .............................. sono state prodotte .............................. ».

    -Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine «fattura».

    (2)Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM.

    (3)La descrizione deve essere fornita in tutti i casi. Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da consentire la classificazione tariffaria delle merci considerate.

    (4)Indicare il valore in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto.

    (6)Indicare il paese d'origine unicamente nei casi in cui sia richiesto. L'origine da fornire deve essere un'origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l'origine di «paese terzo».

    (7)Da aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni (nella Comunità) (Stato membro) (Stato ACP) (PTOM) . . .» con una descrizione delle operazioni effettuate qualora tale informazione sia richiesta.

    (8)Luogo e data.

    (9)Nome e funzione nella società.

    (10)Firma.

    ALLEGATO III (QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE) PROTOCOLLO N. 5 relativo alle banane La Comunità e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul mantenimento dei vantaggi di cui beneficiano i fornitori tradizionali conformemente agli impegni di cui all'articolo 1 del presente protocollo e convengono sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione. Articolo 1

    Per le esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato ACP è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.

    Articolo 2

    Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunità si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo è perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunità. Esse vengono attuate a tutti i livelli, dalla produzione al consumo, e riguardano in particolare i settori seguenti:

    - miglioramento delle condizioni di produzione e della qualità grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamente,

    -trasporto e stoccaggio interni,

    -commercializzazione e promozione commerciale. Articolo 3

    Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare, allo scopo di suggerire soluzioni. Articolo 4

    Qualora gli Stati ACP produttori di banane decidano di creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunità apporterà il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le sono presentate per appoggiare le attività di detta organizzazione che rientrano nel quadro delle azioni regionali in materia di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

    ALLEGATO IV (QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE) PROTOCOLLO N. 6 relativo al rum Articolo 1

    Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti delle voci 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 della nomenclatura combinata originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra i vari Stati membri. Articolo 2

    a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 167 e in deroga all'articolo 168, paragrafo 1 della convenzione, la Comunità fissa ogni anno, fino al 31 dicembre 1995, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali.

    Tali quantitativi sono così fissati:

    - fino al 31 dicembre 1993, in base ai quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati, nel periodo fino al 31 dicembre 1992, di un tasso d'aumento annuo del 37 % sul mercato del Regno Unito e del 27 % sugli altri mercati della Comunità.

    Tuttavia, il volume del quantitativo annuo non sarà in nessun caso inferiore a 172 000 ettolitri di alcole puro;

    -per il 1994 e il 1995, il volume del contingente globale sarà pari ogni volta a quello dell'anno precedente, maggiorato di 20 000 ettolitri di alcole puro.

    b)Per quanto riguarda il regime applicabile a decorrere dal 1996, anteriormente al 1o febbraio 1995 la Comunità fisserà, in base ad una relazione che la Commissione trasmetterà al Consiglio anteriormente al 1o febbraio 1994, le modalità della prevista soppressione del contingente tariffario comunitario, tenendo conto a tal fine della situazione e delle prospettive del mercato comunitario del rum e delle esportazioni degli Stati ACP.

    c)Laddove l'applicazione della lettera a) ostacolasse lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità, quest'ultima prenderà opportuni provvedimenti per ovviare a tale situazione.

    d)La Comunità si impegna a procedere ad un nuovo esame del tasso d'aumento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum subisse un notevole incremento nella Comunità stessa.

    e)La Comunità si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste dalla lettera c).

    f)La Comunità si dichiara inoltre disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum sul mercato della Comunità. Articolo 3

    Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo di lavoro paritetico incaricato di seguire costantemente i problemi specifici eventualmente sollevati dall'applicazione del presente protocollo. Articolo 4

    A richiesta degli Stati ACP la Comunità, nel quadro delle disposizioni del titolo X della seconda parte della convenzione, aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sul mercato della Comunità.

    ALLEGATO V (QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE) PROTOCOLLO N. 7 relativo alle carni bovine La Comunità e gli Stati ACP convengono le seguenti misure speciali intese a consentire agli Stati ACP esportatori tradizionali di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e a garantire così un certo livello di reddito ai loro produttori. Articolo 1

    Entro i limiti indicati all'articolo 2, i dazi all'importazione diversi dai dazi doganali applicati alle carni bovine originarie degli Stati ACP sono ridotti del 90 %. Articolo 2

    Fatto salvo l'articolo 4 la riduzione dei dazi all'importazione prevista all'articolo 1 si applica, per anno civile e per paese, ai seguenti quantitativi espressi in carni bovine disossate:

    Botswana: 18 916 tonnellate

    Kenia: 142 tonnellate

    Madagascar: 7 579 tonnellate

    Swaziland: 3 363 tonnellate

    Zimbabwe: 9 100 tonnellate

    Articolo 3

    Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione delle esportazioni dovuta a calamità quali la siccità, i cicloni o le malattie degli animali, la Comunità è disposta a prevedere adeguate misure affinché i quantitativi non esportati in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente o nell'anno successivo. Articolo 4

    Se, nel corso di un dato anno, uno degli Stati ACP di cui all'articolo 2 non è in grado di fornire il quantitativo totale autorizzato e non desidera beneficiare delle misure indicate all'articolo 3 la Commissione può ridistribuire il quantitativo mancante tra gli altri Stati ACP interessati. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1o ottobre di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non è in grado di fornire la totalità del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea non modifica i quantitativi iniziali. Articolo 5

    Il presente protocollo sarà attuato nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il che non dovrà tuttavia pregiudicare gli impegni assunti dalla Comunità a titolo del presente protocollo. Articolo 6

    In caso di applicazione della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 177, paragrafo 1 della convenzione nel settore delle carni bovine, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire di mantenere il volume di esportazione degli Stati ACP verso la Comunità a un livello compatibile con gli impegni assunti a titolo del presente protocollo.

    ALLEGATO VI (QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE) PROTOCOLLO N. 9 relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio Articolo 1

    Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente. Articolo 2

    I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni della terza parte, titolo I, capitolo 1 della convenzione. Articolo 3

    Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunità può prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1. Articolo 4

    Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 lo richieda. Articolo 5

    Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della convenzione si applicano anche al presente protocollo. Articolo 6

    Il presente protocollo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone dell'acciaio.

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