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Document JOL_1988_358_R_0007_016

    Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1 novembre 1987-31 dicembre 1990, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco
    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1 novembre 1987 - 31 dicembre 1990, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco

    GU L 358 del 27.12.1988, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    31988D0644

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1990, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario del Marocco (88/644/CEE) -

    Gazzetta ufficiale n. L 358 del 27/12/1988 pag. 0007


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1990, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco (88/644/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco(1), entrato in vigore in data 1o novembre 1978, in particolare l'allegato B di detto accordo,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1990, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario del Marocco,

    DECIDE :

    Articolo 1 L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1990, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario del Marocco, è approvato a nome della Comunità.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità.

    Articolo 3 La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Per il ConsiglioIl PresidenteV. PAPANDREOU (1)GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

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