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Document JOL_1987_077_R_0006_018

Regolamento (CEE) n. 758/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987)
Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987)

GU L 77 del 19.3.1987, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31987R0758

Regolamento (CEE) n. 758/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987)

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 19/03/1987 pag. 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 758/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (1) è stato firmato il 27 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1o novembre 1978;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987).

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

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