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Document JOL_1982_197_R_0003_004

Regolamento (CEE) n. 1773/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983

GU L 197 del 6.7.1982, p. 3–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

31982R1773

Regolamento (CEE) n. 1773/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo alla conclusione dell' accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell' Uganda, la Repubblica del Surinam, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 06/07/1982 pag. 0003


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/82 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1982

relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP, in appresso denominato « protocollo », allegato alla seconda convenzione ACP-CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del protocollo è garantita, in conformità del suo articolo 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

considerando che è opportuno approvare l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e gli Stati indicati nel protocollo sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.

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