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Document JOL_1982_197_R_0003_004
Council Regulation (EEC) No 1773/82 of 30 June 1982 on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and Barbados, Belize, the People's Republic of the Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Democratic Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, Mauritius, the Republic of Surinam, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda and the Republic of Zimbabwe on the guaranteed prices for cane sugar for the 1982/83 delivery period #Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and Barbados, Belize, the People's Republic of the Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Democratic Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, Mauritius, the Republic of Surinam, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda and the Republic of Zimbabwe on the guaranteed prices for cane sugar for the 1982/83 delivery period
Regolamento (CEE) n. 1773/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983
Regolamento (CEE) n. 1773/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983
GU L 197 del 6.7.1982, p. 3–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Regolamento (CEE) n. 1773/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo alla conclusione dell' accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell' Uganda, la Repubblica del Surinam, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 06/07/1982 pag. 0003
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/82 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1982 relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP, in appresso denominato « protocollo », allegato alla seconda convenzione ACP-CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando che l'applicazione del protocollo è garantita, in conformità del suo articolo 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero; considerando che è opportuno approvare l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e gli Stati indicati nel protocollo sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1982/1983. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT (1) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.