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Document JOL_1978_266_R_0001_003

    Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto
    Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto
    Protocollo n. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria
    Protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 266 del 27.9.1978, p. 1–103 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    31978R2213

    Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto

    Gazzetta ufficiale n. L 266 del 27/09/1978 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 6 pag. 0127
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 11 pag. 0130
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 6 pag. 0127
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 10 pag. 0003
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0003


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2213/78 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 1978 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che è opportuno concludere l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

    Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 51 dell'accordo (2).

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1978.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. ERTL (1)GU n. C 133 del 6.6.1977, pag. 52. (2)La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.

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