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Document JOL_1974_355_R_0011_006
Regulation (EEC) No 3306/74 of the Council of 19 December 1974 on the application of Decision No 4/74 of the EEC/Switzerland Joint Committee suspending the application of Article 23 (1) of Protocol No 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation #Decision No 4/74 of the Joint Committee of 2 December 1974 suspending the application of Article 23 (1) of Protocol No 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Regolamento (CEE) n. 3306/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, riguardante l'applicazione della decisione n. 4/74 del Comitato misto CEE - Svizzera, che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 4/74 del Comitato misto, del 2 dicembre 1974, che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Regolamento (CEE) n. 3306/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, riguardante l'applicazione della decisione n. 4/74 del Comitato misto CEE - Svizzera, che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 4/74 del Comitato misto, del 2 dicembre 1974, che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 355 del 31.12.1974, p. 11–12
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Decisione n. 4/74 del Comitato misto CEE-Svizzera, del 2 dicembre 1974, che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 31/12/1974 pag. 0012
DECISIONE N. 4/74 DEL COMITATO MISTO del 2 dicembre 1974 che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28, considerando che l'attuale testo dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3, stabilisce che i prodotti non originari, messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, non possano fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, a decorrere dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie e stato ridotto nella Comunità e in Svizzera al 40% del dazio di base; considerando che l'applicazione delle predette disposizioni, che per la maggioranza dei prodotti interverrebbe il 1 gennaio 1975, causerebbe notevoli difficoltà nonché un ulteriore aumento dei compiti delle amministrazioni doganali, soprattutto a causa delle differenze esistenti tra i regimi tariffari applicabili ai prodotti messi in opera; considerando che e pertanto opportuno sospendere per un anno l'applicazione di dette disposizioni, DECIDE: Articolo 1 L'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 è sospesa fino al 31 dicembre 1975. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1975. Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974. Per il Comitato misto Il Presidente R. de KERGORLAY