Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1974_355_R_0011_006

    Regolamento (CEE) n. 3306/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, riguardante l'applicazione della decisione n. 4/74 del Comitato misto CEE - Svizzera, che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
    Decisione n. 4/74 del Comitato misto, del 2 dicembre 1974, che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 355 del 31.12.1974, p. 11–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    21974D1231(06)

    Decisione n. 4/74 del Comitato misto CEE-Svizzera, del 2 dicembre 1974, che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Gazzetta ufficiale n. L 355 del 31/12/1974 pag. 0012


    DECISIONE N. 4/74 DEL COMITATO MISTO del 2 dicembre 1974 che sospende l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

    visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

    considerando che l'attuale testo dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3, stabilisce che i prodotti non originari, messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, non possano fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, a decorrere dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie e stato ridotto nella Comunità e in Svizzera al 40% del dazio di base;

    considerando che l'applicazione delle predette disposizioni, che per la maggioranza dei prodotti interverrebbe il 1 gennaio 1975, causerebbe notevoli difficoltà nonché un ulteriore aumento dei compiti delle amministrazioni doganali, soprattutto a causa delle differenze esistenti tra i regimi tariffari applicabili ai prodotti messi in opera;

    considerando che e pertanto opportuno sospendere per un anno l'applicazione di dette disposizioni,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del protocollo n. 3 è sospesa fino al 31 dicembre 1975.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1975.

    Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

    Per il Comitato misto

    Il Presidente

    R. de KERGORLAY

    Top