This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document JOC_2002_262_E_0406_01
Proposal for a Council Decision relating to the conclusion of an Additional Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part, to take account of the outcome of the negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions (COM(2002) 363 final — 2002/0145(ACC))
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni agricole reciproche [COM(2002) 363 def. — 2002/0145(ACC)]
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni agricole reciproche [COM(2002) 363 def. — 2002/0145(ACC)]
GU C 262E del 29.10.2002, p. 406–420
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni agricole reciproche /* COM/2002/0363 def. - ACC 2002/0145 */
Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0406 - 0420
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni agricole reciproche (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale e orientale. 2. Il fondamento giuridico dei negoziati con la Polonia, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Polonia esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole della politica agraria del paese associato. 3. A norma del mandato del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini tanto di esportazioni quanto di importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base sono stati condotti i negoziati tra le parti, che si sono conclusi il 26 settembre 2000. 4. In esito ai negoziati tra la Commissione e la Repubblica di Polonia in merito ad ulteriori concessioni agricole è prevista la piena ed immediata liberalizzazione delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli nonché delle esportazioni di tali prodotti dalla Comunità verso la Repubblica di Polonia. Inoltre sono state ampliate le possibilità di prevedere concessioni all'interno di contingenti tariffari rispetto alle concessioni reciproche attuali. Grazie al nuovo accordo saranno esentati dai dazi doganali circa i due terzi degli scambi bilaterali di prodotti agricoli. 5. I risultati degli adeguamenti decisi con la Polonia devono essere inseriti in un nuovo protocollo addizionale dell'accordo europeo, costituito dal presente "protocollo riguardante nuove concessioni agricole reciproche". Nel protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo sono previsti per la prima volta miglioramenti al regime agricolo preferenziale dell'accordo europeo [1]. [1] GU L 27 del 30.1.2002, pag. 3. 6. Per consentire l'entrata in vigore delle nuove concessioni al 1° gennaio 2001, il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio [2] del 22 dicembre 2000 prevede una rapida attuazione degli adeguamenti, per iniziativa autonoma e in via transitoria. La Repubblica di Polonia ha, da parte sua, adottato tutte le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per consentire una rapida e contemporanea attuazione degli impegni assunti a seguito dei negoziati. [2] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7. 7. Il presente protocollo sostituisce le suddette misure autonome e transitorie dalla data della sua entrata in vigore. 8. Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, una dichiarazione a verbale del Consiglio prevede che la Commissione terrà debitamente conto, in sede di negoziati, degli interessi delle esportazioni comunitarie in questo campo. I negoziati sul miglioramento degli scambi bilaterali sono attualmente in corso. I risultati di questi negoziati verranno ripresi nella decisione del consiglio di associazione, secondo le diverse procedure stabilite nel protocollo 3 dell'accordo europeo. 2002/0145 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni agricole reciproche IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 133 e dell'articolo 300, paragrafi 2 e 3, vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C del, pag. considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [4], in prosieguo "l'accordo europeo con la Polonia", prevede concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Polonia. L'articolo 20, paragrafo 5 di detto accordo prevede che la Comunità e la Polonia esaminino la possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. La Comunità è stata autorizzata ad avviare negoziati per ulteriori concessioni agricolo reciproche, nel contesto degli accordi fra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale e orientale. [4] GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2. (2) L'esito di detti negoziati fra la Commissione e la Polonia, relativi a nuove concessioni agricole sono contenuti in un protocollo aggiuntivo, in prosieguo "il protocollo agricolo". Detto protocollo deve essere approvato al fine di formalizzare, attraverso un accordo internazionale, l'ulteriore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli fra la Comunità e la Polonia. (3) Con il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio del 22 dicembre 2000 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 [5], la Comunità ha adottato, preventivamente all'adozione del protocollo agricolo, misure autonome e transitorie intese a garantire una rapida e contemporanea attuazione del protocollo, sostituendo gli allegati VIIIa, VIIIb, Xa, Xb e Xc dell'accordo europeo fra la Comunità e la Polonia. [5] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7. (4) Opportune misure devono essere adottate per assicurare una transizione armoniosa dal sistema preferenziale applicato a norma del regolamento (CE) n. 2851/2000 a quello di cui al protocollo agricolo. (5) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2851/2000 gli allegati A(a) e A(b) di tale regolamento devono essere sostituiti con i corrispondenti allegati del protocollo agricolo e i rispettivi numeri d'ordine dei contingenti devono essere mantenuti. Occorre inoltre assicurare che le disposizioni di gestione delle concessioni di cui al regolamento (CE) n. 2851/2000 siano applicabili anche alle concessioni di cui al protocollo agricolo. (6) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giungo 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6], [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il "Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni agricole reciproche". Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione adotta modalità dettagliate di applicazione della presente decisione con la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1766/92 [7] del Consiglio o, se necessario, da altro comitato istituito da regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. [7] GU L 181 del 1.7.1992, pag. 2. 2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. Articolo 4 1. Gli allegati A(a) e A(b) del regolamento (CE) n. 2851/2000 sono sostituiti dagli allegati A (a) e A (b) del protocollo allegato alla presente decisione. I numeri d'ordine della colonna 1 dell'allegato A(b) di detto regolamento restano applicabili agli stessi prodotti elencati all'allegato A(b) del protocollo. 2. L'articolo 1, paragrafo 4 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2851/2000 si applicano per analogia alle concessioni di cui al protocollo allegato alla presente decisione. 3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo allegato alla presente decisione Articolo 5 Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI COMMERCIALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA, PER TENER CONTO DEI RISULTATI DEI NEGOZIATI TRA LE PARTI RIGUARDANTI NUOVE CONCESSIONI AGRICOLE RECIPROCHE LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità", da una parte, e LA REPUBBLICA DI POLONIA, dall'altra, CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, (in appresso denominato "l'accordo europeo") è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1994 [8]; [8] GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2. CONSIDERANDO che nel protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo sono previsti per la prima volta miglioramenti al regime agricolo preferenziale dell'accordo europeo [9]; [9] GU L 27 del 30.1.2002, pag. 3. CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Polonia devono esaminare, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni agricole; che su questa base sono stati condotti e conclusi negoziati tra le parti; CONSIDERANDO che, - da una parte, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2851/2000 [10], di applicare in via provvisoria dal 1° gennaio 2001 le concessioni della Comunità europea derivanti dai negoziati per la conclusione del presente protocollo e, [10] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7. - dall'altra, il governo della Repubblica di Polonia ha adottato le disposizioni legislative per applicare dal 1° gennaio 2001 le equivalenti concessioni della Polonia; CONSIDERANDO che dette concessioni saranno sostituite dalle concessioni previste nel presente protocollo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, HANNO DECISO di definire, di comune accordo, gli adeguamenti da apportare agli aspetti commerciali dell'accordo europeo relativi al settore agricolo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: LA COMUNITÀ EUROPEA: IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA: I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Polonia, definito negli allegati A(a) e A(b), e il regime applicabile all'importazione in Polonia di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo, sostituiscono quelli definiti negli allegati VIIIa, VIIIb, IX, Xa, Xb, Xc e XI dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo [11]. [11] GU L 27 del 30.1.2002, pag. 3. Articolo 2 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo europeo. Articolo 3 La Comunità e la Repubblica di Polonia provvedono ad approvare il presente protocollo secondo le rispettive procedure. Le Parti adottano le misure necessarie per la sua esecuzione. Articolo 4 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3 ad opera delle Parti contraenti. Articolo 5 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e polacca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, Per la Comunità europea Per la Repubblica di Polonia Allegati relativi al nuovo regime commerciale preferenziale tra la Comunità e la Polonia ALLEGATO A(a) I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Polonia di seguito elencati sono aboliti >SPAZIO PER TABELLA> (1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione del 12.10.1999 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1). ALLEGATO A(b) Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nel presente allegato, originari della Polonia, sono soggette alle condizioni in appresso indicate. ( >SPAZIO PER TABELLA> NPF = dazio della nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. (2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna. (3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora le importazioni totali di bovini nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo. (4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. (5) La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio. (6) Esclusi i filetti presentati separatamente. (7) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione. (8) In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate). (9) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio. (10) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato. (11) Coefficiente di conversione in carne fresca = 2,14, purché il tenore di carne sia > 60 %. (12) Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata. (13) Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata. (14) Per questi codici NC si applicano le seguenti concessioni applicabili alle mele importate incluse o escluse dal contingente tariffario: - Cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° gennaio al 14 febbraio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata. - Tre aliquote addizionali (14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata. - Due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata. - Cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata. (15) L'iscrizione in tale sottovoce è sottoposta ai requisiti stabiliti nelle pertinenti disposizioni comunitarie (cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche). ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b) Regime dei prezzi minimi all'importazione applicabili ad alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione 1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione e originari della Polonia sono stabiliti nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana. 3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Polonia per consentire loro di rimediare alla situazione. 4. Su richiesta della Comunità o della Polonia, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune. 5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché possibilità di adeguare l'offerta alla domanda. ALLEGATO B(a) I dazi doganali all'importazione applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità di seguito elencati sono aboliti >SPAZIO PER TABELLA> (1) Come definiti dalla tariffa doganale polacca - Allegato del regolamento del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2000 (Dz.U. Nr. 119 Poz. 1253 del 28.12.2000). ALLEGATO B(b) Le importazioni in Polonia dei prodotti elencati nel presente allegato, originari della Comunità, sono soggette alle condizioni in appresso indicate >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata polacca (NCP), la designazione delle merci è da considerarsi indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NCP. (2) Giovenche di peso superiore a 220 kg. (3) Esclusi i filetti presentati separatamente. (4) Aliquota del dazio applicabile. Se l'aliquota del dazio NPF ad valorem applicata per questo prodotto è ridotta, anche l'aliquota di dazio preferenziale ad valorem che appare nella terza colonna sarà ridotta in proporzione. Se l'aliquota del dazio NPF minima/specifica è ridotta sino a raggiungere un livello inferiore a quello del dazio preferenziale minimo/specifico, anche quest'ultimo sarà ridotto fino allo stesso livello. (5) Prodotti per i quali l'UE non concede restituzioni all'esportazione. (6) Questa concessione nel settore delle carni suine sarà applicata dopo la revoca delle attuali restrizioni veterinarie che proibiscono l'importazione nella Comunità di determinati prodotti del settore delle carni suine originari della Polonia. (7) Nell'ambito del contingente tariffario OMC della Polonia.