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Document JOC_2002_262_E_0292_01

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE [COM(2002) 343 def. — 2002/0134(CNS)]

GU C 262E del 29.10.2002, p. 292–294 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0343

Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE /* COM/2002/0343 def. - CNS 2002/0134 */

Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0292 - 0294


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta è presentata in applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], allo scopo di incoraggiare gli operatori del comparto oleicolo ad organizzarsi, in particolare ai fini del miglioramento della qualità della produzione. A questo scopo, il suddetto articolo 4 bis dà agli Stati membri la possibilità di finanziare, avvalendosi di una quota degli aiuti alla produzione, i programmi di attività, nei settori ivi elencati, delle organizzazioni riconosciute di produttori, delle organizzazioni interprofessionali riconosciute e delle altre organizzazioni riconosciute di operatori.

[1] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

Il nuovo dispositivo dovrà essere accessibile agli interessati a partire dal 1° novembre 2002 e sostituirsi, a partire dal 1° novembre 2004, ad altri finanziamenti comunitari alimentati da trattenute sull'aiuto alla produzione previste dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Attualmente, le misure per il miglioramento qualitativo previste dall'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, sono finanziate attraverso una trattenuta obbligatoria dell'1,4 % sull'aiuto alla produzione, il che rappresenta un bilancio annuo di circa 33 milioni di euro per l'intera Comunità e riguardano attività condotte nel corso del ciclo produttivo che segue la campagna di commercializzazione con riferimento alla quale è stata operata la trattenuta. È possibile, a determinate condizioni, un contributo finanziario dello Stato membro.

Le organizzazioni di produttori e le loro unioni, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, beneficiano oggi di un prelievo obbligatorio dello 0,8 % dell'aiuto concesso ai loro soci, il che rappresenta attualmente circa 17 milioni di euro per campagna di commercializzazione per l'insieme degli Stati membri produttori. Questo sostegno è versato sotto forma di importi unitari nel corso della campagna di commercializzazione in cui è operata la trattenuta. Anche in questo caso, a determinate condizioni, è possibile un contributo finanziario nazionale.

Le dotazioni finanziarie riservate a queste due misure variano quindi in funzione del volume di produzione di ogni Stato membro e subiscono perciò grosse oscillazioni ogni anno, il che non facilita la programmazione pluriennale delle attività e non può certo incoraggiare le organizzazioni riconosciute ad impegnarsi in progetti a medio termine.

La Commissione ritiene pertanto che il massimale delle trattenute destinate al finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute debba essere fissato fin dall'inizio della campagna di commercializzazione alla quale si riferisce, indipendentemente dal volume della produzione effettiva. In considerazione dell'importanza del ruolo di tali organizzazioni in termini di miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva e delle olive alla tavola, appare necessario dare agli Stati membri la possibilità di riservare loro ingenti finanziamenti. Le differenze tra le trattenute applicate a livello di ogni singolo Stato membro non devono tuttavia essere tali da creare distorsioni sul mercato.

La Commissione propone pertanto che il massimale della trattenuta destinata al finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute, sia fissato, per Stato membro, al 3 % del risultato della moltiplicazione dell'importo unitario dell'aiuto alla produzione, in tonnellate, per il Quantitativo Nazionale Garantito. Tale limite permetterebbe di non superare un tetto massimo di spesa di 70 milioni di euro, superiore all'attuale gettito delle trattenute obbligatorie per l'insieme della Comunità, il che è compatibile con il previsto ampliamento delle attività.

Le trattenute esistenti, destinate alle misure di miglioramento della qualità e al sostegno delle organizzazioni produttori, restano in vigore fino alla fine della campagna di commercializzazione 2003/04, il che comporta un periodo transitorio nel quale coesisteranno, eventualmente, con la nuova trattenuta prevista per il finanziamento delle attività programmate dalle organizzazioni riconosciute. È quindi opportuno prevedere, per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, che il limite del 3 % si applichi al cumulo delle trattenute sull'aiuto alla produzione.

Gli Stati membri interessati dovranno tuttavia essere in grado di concentrare le risorse sulle nuove misure a favore dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute. A tal fine è previsto che per le campagne di commercializzazione 2002/03 e/o 2003/04 gli Stati membri possano ridurre o addirittura abolire le trattenute obbligatorie per il miglioramento della qualità e/o per il sostegno delle organizzazioni di produttori o delle loro unioni, purché le riduzioni siano controbilanciate da un aumento equivalente delle risorse destinate ai programmi di attività previsti dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98.

Le misure proposte riguardano il bilancio del 2003 e degli esercizi successivi e non comportano spese supplementari.

2002/0134 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Parlamento europeo [3],

[3] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [4], gli Stati membri produttori di olio d'oliva possono riservare, entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio d'oliva e/o di olive da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di attività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioni in uno o più dei settori di attività ivi elencati. A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 3, del citato regolamento è necessario fissare i suddetti limiti.

[4] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(2) Per l'efficace svolgimento di tali programmi di attività è necessario garantire la possibilità di una loro pianificazione finanziaria che prescinde dal volume della produzione annuale di olio di oliva, ed eventualmente di olive da tavola, in ciascuno Stato membro. È quindi opportuno fissare il massimale del finanziamento comunitario in funzione di parametri fissi, come l'importo unitario dell'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [5], e i quantitativi nazionali garantiti previsti a paragrafo 3 dello stesso articolo.

[5] GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(3) Per evitare distorsioni sul mercato è opportuno istituire un sistema che permetta di evitare che la somma degli importi trattenuti dagli Stati membri sull'aiuto alla produzione di olio d'oliva o di olive da tavola, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, superi il limite fissato dal presente regolamento in virtù dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98.

(4) Per favorire i programmi di attività delle organizzazione riconosciute nel corso delle campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, gli Stati membri devono essere in grado di concentrare su tali programmi le risorse ricavate dalle altre trattenute sull'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 5, paragrafo 9, e/o all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE. A tal fine, è opportuno dare la possibilità agli Stati membri di ridurre o addirittura di abolire tali trattenute purché le risorse messe a disposizione dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute subiscano un aumento equivalente. Occorre dare alla Commissione la facoltà di stabilire il periodo nel corso del quale gli Stati membri possono avvalersi di tale possibilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dalla campagna di commercializzazione 2002/03, in ciascuno Stato membro il massimale della quota dell'aiuto riservata, di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98, è pari al 3 % del risultato della moltiplicazione del suo quantitativo nazionale garantito, fissato all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, per l'importo unitario, in euro/t, dell'aiuto alla produzione fissato dal paragrafo 2 dello stesso articolo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, la percentuale del 3 % ivi indicata è ridotta, eventualmente previa applicazione dell'articolo 3 del presente regolamento, dei punti percentuali indicati nell'articolo 5, paragrafo 9 e nell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 9 e dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04 ogni Stato membro può, entro un termine da stabilirsi, ridurre le percentuali indicate ai suddetti paragrafi oppure non applicare il disposto degli stessi paragrafi, purché le corrispondenti risorse siano assegnate alla quota dell'aiuto riservata conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98.

La Commissione stabilisce il termine di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 4

Il presente regolamento in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

>SPAZIO PER TABELLA>

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