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Document JOC_2002_181_E_0312_01
Amended proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 260/68 laying down the conditions and procedure for applying the tax for the benefit of the European Communities (COM(2002) 136 final)
Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee [COM(2002) 136 def.]
Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee [COM(2002) 136 def.]
GU C 181E del 30.7.2002, p. 312–312
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee /* COM/2002/0136 def. */
Gazzetta ufficiale n. 181 E del 30/07/2002 pag. 0312 - 0312
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (presentata dalla Commissione) RELAZIONE I due progetti di regolamento che seguono hanno come scopo di evitare che i funzionari e gli agenti temporanei dei Gruppi politici interessati dalle misure particolari e temporanee per la cessazione definitiva dal servizio evadano l'imposta comunitaria. Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283, visto il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) E' necessario modificare il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000 [2], per tenere conto del regolamento [xxx] n. [xxx] del Consiglio, del , che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee, [1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. [2] GU L 326 del 22.12.2000, pag. 3. (2) E' necessario modificare il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000, per tenere conto del regolamento [yyy] n. [yyy] del Consiglio, del , che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, (3) E' necessario modificare il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n° 2804/2000, per tenere conto del regolamento [zzz] n. [zzz] del Consiglio, del , che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e di agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2 del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 sono aggiunti un sedicesimo, un diciassettesimo e un diciottesimo trattino, formulati come segue : - i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento [xxx] n. [xxx] - i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento [yyy] n. [yyy] - i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento [zzz] n. [zzz]. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente