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Document 52024XC03969

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

PUB/2024/384

GU C, C/2024/3969, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3969/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3969/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/3969

25.6.2024

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(C/2024/3969)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DI UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA ORIGINARIA DI UNO STATO MEMBRO

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

«Lenteja de Tierra de Campos»

N. UE: PGI-ES-0313-AM01 — 3.6.2024

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome del prodotto

«Lenteja de Tierra de Campos»

2.   Stato membro cui appartiene la zona geografica

Spagna

3.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

Motivi per cui la modifica o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica ordinaria» di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 La modifica è «ordinaria» ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 poiché non comporta la modifica del nome dell'indicazione geografica protetta, non rischia di alterare il legame e non introduce ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

1.   Modifica della «delimitazione della zona geografica»

Sono corretti diversi errori riguardanti una serie di comuni che costituiscono la zona geografica.

Il nome del comune Medina de Rioseco è ripetuto in diversi distretti (comarche) di Valladolid: nella Comarca Centro il comune è soppresso ed è invece mantenuto nella Comarca Tierra de Campos, alla quale appartiene.

Nella Comarca di Sahagún, della provincia di León, l'associazione intercomunale (mancomunidad) di Santa María del Monte de Cea è soppressa poiché tale associazione di fatto non esiste, mentre il comune di Santa María del Monte de Cea è mantenuto.

La modifica non incide sul documento unico.

2.   Modifica degli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica

Sono incluse le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione riguardanti la tracciabilità del prodotto e sono rivisti i metodi di controllo. Nella frase «Sono condizionate e immesse sul mercato con garanzia di origine certificata dall'etichetta che identifica la denominazione, solo (...)», il termine «la denominazione» è sostituito da «l'indicazione geografica protetta».

Per garantire la tracciabilità delle lenticchie protette dall'IGP, è aggiunto il seguente requisito: «Al momento dello stoccaggio, del trasporto e del successivo confezionamento, le lenticchie conformi al disciplinare di produzione devono essere separate da quelle non conformi.»

La modifica non incide sul documento unico.

3.   Modifica del metodo di ottenimento del prodotto

Lettera a) Nelle parcelle agricole

Al quinto comma è soppresso il requisito «(...) previste per la registrazione della parcella», in quanto le caratteristiche del suolo non sono ritenute una condizione obbligatoria per la registrazione, se non costituiscono di per sé un requisito per la coltivazione della lenticchia da soddisfare necessariamente prima della semina.

Il sesto comma è modificato per rendere più chiaro l'enunciato: «È consentito l'impiego di fertilizzanti organici per raggiungere in qualsiasi momento la percentuale di sostanza organica stabilita nel disciplinare, ad eccezione del periodo vegetativo delle lenticchie.»

Lettera b) Nei magazzini dei produttori

La frase «Lo stoccaggio è effettuato evitando di mescolare lenticchie di diverse partite» è soppressa, in quanto ciascun operatore dispone di un suo sistema di tracciabilità secondo il quale le diverse partite possono essere o meno mescolate, purché sia garantito il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Il testo relativo alle condizioni minime applicabili ai magazzini è sintetizzato facendo riferimento all'obbligo di rispettare la normativa sanitaria vigente. Lettera c) Nelle aziende di confezionamento

I termini «(...) nell'ordine seguente» sono soppressi, in quanto i processi possono essere effettuati seguendo un ordine diverso da quello indicato nel paragrafo.

Nella frase «Si separano anche i chicchi che, per diametro e spessore, sono diversi da quelli della lenticchia, come quelli del frumento, dell'orzo e dell'avena silvestre», è soppressa la parte finale «(...) come quelli del frumento, dell'orzo e dell'avena silvestre», poiché tale informazione, in cui si enumerano esempi che non escludono altri tipi di cereali, non è necessaria.

Il punto 7 «Controllo di qualità finale» è soppresso, in quanto tale attività rientra nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.

Lettera d) Commercializzazione

Il periodo di commercializzazione, che nel disciplinare vigente va dalla raccolta al 30 settembre dell'anno successivo, è esteso. La modifica permette di allungare tale periodo fino al mese di marzo del secondo anno decorrente dalla data della raccolta. Gli operatori potranno confezionare il prodotto solo durante tale periodo.

Parallelamente è eliminata la procedura di domanda relativa alla proroga di 6 mesi (fino al marzo del secondo anno) del periodo di confezionamento da parte degli operatori, unitamente all'autorizzazione necessaria da parte del Consejo Regulador.

Il motivo di questa modifica è evitare ritardi nel confezionamento del prodotto dovuti all'attesa dell'autorizzazione di proroga del periodo di commercializzazione.

Al fine di eliminare la procedura di autorizzazione attualmente prevista dal disciplinare, necessaria per prorogare in via eccezionale e un'unica volta di 6 mesi (fino al marzo del secondo anno decorrente dalla raccolta) il termine stabilito, si è dimostrato che la proroga in questione non incide sulle caratteristiche del prodotto al momento della commercializzazione.

Infine, il primo comma della lettera d) «Commercializzazione» del disciplinare di produzione è formulato come segue:

«Le lenticchie essiccate sono confezionate nel periodo compreso tra la raccolta e il mese di marzo del secondo anno decorrente da tale data.»

La modifica non incide sul documento unico.

4.   Modifica dei requisiti di etichettatura

È introdotto l'obbligo di includere il logo dell'indicazione geografica protetta tra le diciture che devono figurare in etichetta. Nel disciplinare è inoltre inserito il simbolo grafico dell'indicazione geografica protetta.

La modifica interessa il punto 3.7 del documento unico.

La modifica incide sul documento unico.

5.   Modifica della sezione «requisiti legislativi»

La sezione «requisiti legislativi» è soppressa in quanto non è più necessario menzionare tali requisiti nel disciplinare.

La modifica non interessa il documento unico.

La modifica non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Lenteja de Tierra de Campos»

N. UE: PGI-ES-0313-AM01 — 3.6.2024

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Lenteja de Tierra de Campos»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

07 - ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

08 - FRUTTA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

10 - CEREALI

11 - PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'indicazione geografica protetta riguarda i semi separati dal baccello della specie Lens culinaris ssp. Culinaris, della razza microsperma e del gruppo Europeae, destinati al consumo umano. Il tipo immesso sul mercato è denominato pardina.

CARATTERISTICHE FISICHE E MORFOLOGICHE: la pellicola di rivestimento è di color marrone o bruno, punteggiata di nero; in alcuni casi può presentare striature nere sull'intera superficie. I cotiledoni sono gialli. È tollerato un massimo del 2 % di lenticchie non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, sempre che non ne sia pregiudicato l'aspetto generale. Il calibro minimo misurato sull'asse minore corrisponde a 3,5 mm. È ammessa una percentuale massima del 4 % di lenticchie di calibro inferiore.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: le lenticchie devono presentare una superficie liscia, la pellicola e l'albume sono piuttosto teneri, l'albume è leggermente grasso, poco granuloso e farinoso. Il grado di astringenza è minimo.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione agricola delle lenticchie deve avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

La commercializzazione di lenticchie alla rinfusa è incompatibile con l'indicazione geografica protetta.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Le confezioni nelle quali le lenticchie sono vendute al consumatore devono essere munite di un'etichetta numerata indicante obbligatoriamente il simbolo UE di indicazione geografica protetta e la denominazione «Lenteja de Tierra de Campos», accompagnata dal logo dell'indicazione geografica protetta.

Il logo dell'indicazione geografica protetta è il seguente:

Image 1

Le etichette sono apposte nello stabilimento di confezionamento e in modo da non consentire un ulteriore riutilizzo successivo.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione agricola (di una superficie di 9 175 km2) è situata su una parte delle quattro province nord-occidentali della Castilla y León (León, Palencia, Valladolid e Zamora).

Le comarche che compongono tale zona geografica delimitata sono:

nella provincia di León: comarca di Esla-Campos e comarca di Sahagún;

nella provincia di Palencia: comarca di Campos, comarca di Cerrato e comarca di Saldaña-Valdavia;

nella provincia di Valladolid: comarca Centro, comarca Sud e comarca di Tierra de Campos;

nella provincia di Zamora: comarca di Benavente y Los Valles, Comarca di Campos-Pan e Comarca di Duero Bajo.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Clima l clima è arido-semiarido, con una precipitazione media annua di 464 mm, una temperatura media minima di –9,0 °C e una temperatura media massima di 18,6 °C. Il mese più freddo è gennaio e il più caldo è luglio. Il periodo delle gelate dura quasi 8 mesi e i mesi più piovosi sono maggio e novembre.

Queste caratteristiche creano condizioni ottimali di umidità per la germinazione nel periodo di semina più comune (novembre), una formazione adeguata del chicco (nel maggio successivo) nonché un'essiccazione rapida ed efficace del chicco nei mesi di giugno e luglio, epoca in cui le condizioni di temperatura e di insolazione sono maggiormente favorevoli, in coincidenza con il solstizio d'estate che ne agevola l'immagazzinamento senza proliferazione di funghi e batteri. Le basse temperature invernali consentono inoltre un controllo naturale dei parassiti.

Terreni e principali caratteristiche dei terreni della zona di produzione sono l'alta percentuale di argille, tipica della Tierra de Campos, il pH neutro o alcalino, lo scarso tenore di materia organica, valori di potassio nella norma e valori di fosforo leggermente bassi, benché superiori a quelli delle zone limitrofe. Al fine di ottenere un prodotto quanto più conforme alle caratteristiche organolettiche richieste, per quanto riguarda i terreni si fissano tenori minimi di materie organiche (prodotto meno farinoso), potassio (maggiore cremosità e prodotto meno astringente) e fosforo (pellicola meno dura, astringenza ridotta).

Geografia fisica a topografia è piatta e presenta un'altitudine media di 750 metri sul livello del mare, rilievo tipico del seminativo, senza grossi ostacoli per l'aratura, benché esposto all'erosione. Si nota un lieve aumento dell'altitudine nella zona settentrionale sino a superare i 1 000 metri per scendere poi a 650 metri nella parte sudoccidentale, nella zona del fiume Valderaduey.

Specificità del prodotto

Il materiale vegetale proviene dagli ecotipi locali adattatisi alle condizioni agroclimatiche della zona nel corso degli anni, nonché dalle varietà commerciali ottenute in passato o che si otterranno in futuro da detti ecotipi.

La varietà vegetale adoperata è rustica, resiste alla maggior parte dei parassiti e alle malattie, si adatta bene alla siccità e la sua resa è considerata media.

Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L'altitudine costituisce un fattore molto rilevante nelle caratteristiche del prodotto, dato che esiste un collegamento tra l'altitudine media della zona (750 m), inferiore a quella delle altre zone limitrofe, e alcune caratteristiche delle lenticchie, tra cui una superficie più liscia della pellicola nonché un maggior tenore di grassi e una minore astringenza.

Vi è un collegamento tra il tenore minimo di materia organica fissato per il suolo e la scarsa farinosità del prodotto, tra il tenore di potassio e una maggior cremosità e una minor astringenza delle lenticchie e tra il contenuto di fosforo e una minor durezza della pellicola, una minor astringenza e un maggior tenore di grassi.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://www.itacyl.es/calidad-diferenciada/dop-e-igp/listado-dop-agroalimentarias


(1)   GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3969/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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