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Dokument 52024XC03206
Notice of initiation of an anti-subsidy proceeding concerning imports of optical fibre cables originating in India
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India
C/2024/3163
GU C, C/2024/3206, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3206/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/3206 |
17.5.2024 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India
(C/2024/3206)
La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un pregiudizio (2) all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 4 aprile 2024 da Europacable («denunciante») per conto dell'industria dell'Unione di cavi di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.
Una versione consultabile della denuncia e l'analisi del livello di sostegno alla denuncia da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati («prodotto oggetto dell'inchiesta»).
Sono esclusi i seguenti prodotti:
i) |
cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; |
ii) |
cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. |
Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).
3. Asserzione di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario dell'India («paese interessato»), attualmente classificato con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544700010 e 8544700091). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. L'ambito della presente inchiesta è delimitato dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta di cui al punto 2.
La denuncia contiene elementi di prova sufficienti del fatto che i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo indiano.
Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l'altro, i) nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, ii) nella rinuncia della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse e iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Il denunciante ha tra l'altro asserito che esistono, ad esempio, vari sussidi, prestiti agevolati, programmi di promozione delle esportazioni, esenzioni o sgravi fiscali, regimi di esenzione e/o di rimborso dei dazi, sgravi dei dazi all'importazione e riduzioni dell'IVA, come pure un sostegno pubblico, compresa la fornitura da parte della pubblica amministrazione di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, disponibile tramite zone economiche speciali e a vari livelli subfederali (sovvenzioni statali).
Il denunciante asserisce che le misure descritte costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario da parte del governo indiano o di altre amministrazioni regionali (compresi gli enti pubblici), o di enti privati su ordine o su incarico del governo indiano, e conferiscono un vantaggio ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali sovvenzioni sarebbero specifiche in quanto limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all'andamento delle esportazioni o limitate a determinati settori e/o prodotti e/o regioni.
In conformità all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti il paese interessato e in base ai quali la Commissione apre l'inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell'inchiesta.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini sia assoluti sia di quota di mercato.
Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
Il denunciante ha stabilito un nesso di causalità tra l'aumento del pregiudizio subito dall'industria dell'UE e l'aumento dei volumi delle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione.
In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
Il governo indiano è stato invitato a prendere parte a consultazioni.
La Commissione richiama l'attenzione delle parti anche sull'inchiesta antidumping separata attualmente in corso per il medesimo prodotto (4). I produttori esportatori, l'industria dell'Unione e tutte le parti interessate a tale inchiesta antidumping sono invitati a registrarsi separatamente per la presente inchiesta e a presentare le informazioni pertinenti secondo le modalità e i termini specificati nel presente avviso, indipendentemente dalle informazioni eventualmente presentate nel contesto dell'inchiesta antidumping. Ai fini della presente inchiesta non saranno prese automaticamente in considerazione le informazioni o osservazioni presentate nel contesto dell'inchiesta antidumping; in linea di principio, per il presente procedimento le parti devono presentare separatamente tutte le informazioni relative alla presente inchiesta.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarda lo stesso periodo esaminato nella distinta inchiesta in corso (ossia il periodo compreso tra il 1o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023) («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto dell'inchiesta del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AS709_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso alla piattaforma TRON sono disponibili al punto 5.8.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità del paese interessato e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2730.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità del paese interessato.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (6).
b) Importo di sovvenzione individuale compensabile per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un importo di sovvenzione individuale compensabile. I produttori esportatori che intendono chiedere l'applicazione di tale importo devono compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2730.
La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un importo di sovvenzione individuale compensabile in conformità all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono l'applicazione di un importo di sovvenzione individuale compensabile dovrebbero tuttavia tenere presente che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale importo se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare, compresi quelli inseriti nel campione, da sottoporre all'inchiesta è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.3.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2730.
5.4. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, se ritengono di dover essere inseriti nel campione, devono inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2730.
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l'esistenza di sovvenzioni e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure compensative non sia contraria all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni relative all'interesse dell'Unione.
Le informazioni sulla valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2730. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 del regolamento di base saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all'inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono in primo luogo dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.
I produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.
Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (8).
5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.
Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:
— |
affinché un'audizione possa svolgersi prima del termine previsto per l'istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l'audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data; |
— |
dopo la fase provvisoria la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data della divulgazione provvisoria o del documento informativo e l'audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo; |
— |
nella fase definitiva la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.
5.8. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura « Sensitive » («Sensibile») (9). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni « sensibili » sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della DG Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail per le questioni relative alle sovvenzioni: TRADE-AS709-OFC-SUBSIDY@ec.europa.eu
E-mail per le questioni relative al pregiudizio: TRADE-AS709-OFC-INJURY@ec.europa.eu
6. Calendario dell’inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro 12 mesi e in ogni caso entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte non oltre nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In conformità all'articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate possono chiedere tali informazioni per iscritto entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull'esattezza dei calcoli.
Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate saranno informate per iscritto della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.
In linea di principio le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:
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le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
— |
le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l'inchiesta; |
— |
al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulle ulteriori informazioni finali. |
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:
— |
le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno essere inviate entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno essere inviate entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi siano ulteriori informazioni finali, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno essere inviate entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi.
In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno di norma limitate a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione.
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. In tal caso, la parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.
12. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W.
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave oppure un grave ritardo nella costituzione di un'industria, come stabilito dall'articolo 2, lettera d), del regolamento di base.
(3) I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(4) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India (GU C, C/2023/7638, 16.11.2023).
(5) Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell'inchiesta e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(6) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.
(7) Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(8) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.
(9) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12.4 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
☐ |
Versione «sensibile» |
☐ |
Versione «consultabile dalle parti interessate» |
(barrare la casella corrispondente) |
PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI CAVI DI FIBRE OTTICHE ORIGINARI DELL'INDIA
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.
La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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E-mail: |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società e il valore in EUR, il volume in unità e il volume in km di cavi delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'India, nel periodo dell'inchiesta, del prodotto oggetto dell'inchiesta quale definito nell'avviso di apertura.
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Km di cavi |
Valore in EUR |
Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dell’India |
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Importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta (di qualsiasi origine) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dall’India |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3206/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)