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Document 52024XC03123

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

PUB/2024/217

GU C, C/2024/3123, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3123/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3123/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/3123

14.5.2024

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(C/2024/3123)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DI UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA ORIGINARIA DI UNO STATO MEMBRO

(Regolamento (UE) n. 1151/2012)

«Carne de Ávila»

N. UE: PGI-ES-0093-AM03 - 28.2.2024

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome del prodotto

«Carne de Ávila»

2.   Stato membro cui appartiene la zona geografica

Spagna

3.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentación

4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

Motivi per cui la modifica o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica ordinaria» di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012

La modifica proposta è da considerarsi ordinaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto non prevede una modifica del nome dell'indicazione geografica protetta o dell'uso di tale nome, non rischia di annullare il legame di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per le indicazioni geografiche protette e non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

1.   Modifica redazionale ai fini della soppressione di un riferimento alla legislazione nazionale

La sezione C) «Zona geografica» del disciplinare di produzione è modificata.

La modifica consiste nell'eliminare, alla fine del testo riguardante sia la zona di produzione che la zona di trasformazione, il seguente riferimento alla legislazione nazionale: «(articolo 1 del decreto del 10 novembre 1993 recante modifica del decreto del 4 dicembre 1990)».

Motivazione

La modifica è motivata dal fatto che il riferimento normativo di cui sopra è privo di significato in tale sezione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

La modifica non interessa il documento unico.

2.   Soppressione del paragrafo riguardante la zona di trasformazione

La sezione C) «Zona geografica» del disciplinare di produzione e il punto «4. Delimitazione concisa della zona geografica» del documento unico sono modificati.

La modifica consiste nella soppressione del paragrafo relativo alla zona di trasformazione e ai territori che la compongono e nell'aggiunta, nel paragrafo relativo alla zona di produzione, delle parole «e di trasformazione del prodotto protetto dall'IGP». Il testo che ne deriva recita pertanto:

«La zona di produzione del bestiame di razza Avileña-Negra Ibérica e di trasformazione del prodotto protetto dall'IGP è costituita dalle seguenti comarcas agricole (raggruppate per provincia e comunità autonoma):

 

Comunità autonoma dell'Andalusia:

 

Córdoba: Los Pedroches, La Sierra e Campiña Baja.

 

Huelva: Sierra.

 

Jaén: Sierra Morena.

 

Siviglia: Sierra Norte.

 

Comunità autonoma di Aragona:

 

Teruel: Serranía de Albarracín e Maestrazgo.

 

Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia:

 

Ciudad Real: Montes Norte, Campo de Calatrava, Montes Sur e Pastos.

 

Guadalajara: tutte le comarcas.

 

Toledo: Talavera, Torrijos, Sagra- Toledo, La Jara, Montes de Navahermosa e Montes de los Yébenes.

 

Comunità autonoma di Castiglia e Léon:

 

Ávila: tutte le comarcas.

 

Burgos: Demanda.

 

León: La Montaña de Riaño e Sahagún.

 

Palencia: Guardo e Cervera.

 

Salamanca: tutte le comarcas.

 

Segovia: tutte le comarcas.

 

Soria: Pinares.

 

Valladolid: Centro, Sur e Sureste.

 

Zamora: Sayago e Duero Bajo.

 

Comunità autonoma di Estremadura:

 

Cáceres: tutte le comarcas.

 

Badajoz: tutte le comarcas.

 

Comunità autonoma di La Rioja: tutte le comarcas.

 

Comunità autonoma di Madrid:

 

Lozoya-Somosierra, Guadarrama, Área Metropolitana de Madrid e Sur Occidental.».

Motivazione

La modifica fa coincidere le due zone, di produzione e di trasformazione, e porta quindi all'ampliamento della zona geografica di trasformazione alle seguenti comarcas agricole, raggruppate per province e comunità autonome:

 

Comunità autonoma dell'Andalusia:

 

Córdoba: comarcas di Pedroches, La Sierra e Campiña Baja.

 

Huelva: Sierra.

 

Jaén: Sierra Morena.

 

Siviglia: Sierra Norte.

 

Comunità autonoma di Aragona:

 

Teruel: Serranía de Albarracín e Maestrazgo.

 

Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia:

 

Ciudad Real: Montes Norte, Campo de Calatrava, Montes Sur e Pastos.

 

Guadalajara: tutte le comarcas.

 

Toledo: Talavera, Torrijos, Sagra- Toledo, La Jara, Montes de Navahermosa e Montes de los Yébenes.

 

Comunità autonoma di Castiglia e Léon:

 

Burgos: Demanda.

 

León: La Montaña de Riaño e Sahagún.

 

Palencia: Guardo e Cervera.

 

Soria: Pinares.

 

Zamora: Sayago e Duero Bajo.

 

Comunità autonoma di Estremadura:

 

Cáceres: tutte le comarcas (in precedenza solo Cáceres, Trujillo, Brozas, Valencia de Alcántara, Plasencia e Hervás).

 

Badajoz: tutte le comarcas (in precedenza solo Mérida, Badajoz e Olivenza).

Comunità autonoma di La Rioja: tutte le comarcas.

I nuovi territori presentano caratteristiche comuni alle comarcas che facevano già parte della zona di trasformazione descritta nel disciplinare.

La modifica è motivata dalla necessità di far coincidere la zona di trasformazione e la zona di produzione al fine di garantire un sistema di trasformazione e produzione più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

La trasformazione comprende le operazioni di macellazione, lavorazione e sezionamento che precedono la spedizione della «Carne de Ávila». La modifica proposta fa combaciare la zona di trasformazione con quella di produzione, con il conseguente ampliamento della prima. In tal modo gli operatori potranno macellare i capi di bestiame senza doverli trasportare da una zona all'altra, riducendo così la movimentazione dei capi stessi e, di conseguenza, anche le emissioni di CO2 nella trasformazione del prodotto protetto dall'IGP. Anche i costi degli operatori ne risulteranno ridotti.

La modifica proposta contribuisce a migliorare lo sviluppo rurale, la remunerazione degli operatori e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile della futura politica agricola comune (PAC) dell'Unione, stabiliti, per il periodo successivo al 2020, nella comunicazione della Commissione, del 29 novembre 2017, dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura». Fra tali obiettivi figurano la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica delle zone agricole, silvicole e rurali, e la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sui beneficiari in forza della legislazione dell'Unione.

La comunicazione e gli obiettivi suddetti hanno portato in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2021/2117, del 2 dicembre 2021, che ha modificato i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 251/2014 e (UE) n. 228/2013 e ha introdotto nel regolamento (UE) n. 1151/2012 disposizioni miranti a garantire una maggior sostenibilità dei sistemi di produzione dei regimi di qualità in questione.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Carne de Ávila»

N. UE: PGI-ES-0093-AM03 - 28.2.2024

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome [della DOP o IGP]

«Carne de Ávila»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

I capi di bestiame idonei per fornire la carne protetta da questa IGP devono essere di razza Avileña-Negra Ibérica oppure devono provenire dal primo incrocio fra riproduttrici della razza Avileña-Negra Ibérica e maschi delle razze Charolaise e Limousine (che in Spagna sono considerate «razze insediate»).

Si distinguono diverse categorie di animali in base all'età:

 

Ternera (vitello): animale destinato al macello all'età massima di 12 mesi e che è rimasto con la madre per almeno cinque mesi;

 

Añojo (giovane bovino): animale svezzato ad almeno cinque mesi, destinato al macello ad un'età superiore a 12 mesi ed inferiore o pari a 24 mesi;

 

Novillo (vitellone): animale destinato al macello ad un'età superiore a 24 mesi ed inferiore o pari a 48 mesi.

Le carcasse che possono beneficiare dell'IGP devono figurare nel sistema di classificazione europea delle carcasse in una classe di conformazione compresa fra U+ e O e presentare uno stato di ingrassamento compreso fra 2 e 4.

La carne proveniente da questi animali è soda al tatto, leggermente umida e di consistenza tenera. Il colore è vivido, fra il rosso chiaro e il rosso porpora, con grasso di colore dal bianco al crema.

Il periodo minimo di frollatura della «Carne de Ávila» è di quattro giorni.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il bestiame è oggetto di allevamento estensivo e/o transumanza con sfruttamento dei pascoli e dei boschi locali (germogli e ghiande). La transumanza è un sistema di allevamento ancestrale in cui gli allevatori sfruttano le risorse offerte dalla natura e spostano il bestiame tra luoghi e in periodi di tempo diversi e complementari: pascoli di montagna, durante l'estate e l'autunno, e dehesas (un tradizionale sistema agrosilvopastorale in cui il bestiame è oggetto di allevamento estensivo su suoli poveri o non agricoli), popolate da lecci e querce da sughero, in inverno e primavera. Il bestiame è oggetto di allevamento estensivo con bassa densità di popolamento - compresa in media tra 0,2 e 0,4 unità di bestiame adulto per ettaro - nelle tradizionali zone di pascolo di questa razza: zone che altrimenti rimarrebbero con ogni probabilità inutilizzate. In periodi di penuria si somministrano al bestiame complementi alimentari che contengono cereali, proteaginose ed altre materie prime, sempre di origine vegetale, nonché i minerali e le vitamine necessari.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La zona geografica descritta nella sezione 4 corrisponde alla zona in cui gli animali destinati al macello nascono, sono allevati ed ingrassati, nelle stesse aziende zootecniche che praticano l'allevamento estensivo delle madri riproduttrici.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Allo scopo di assicurare l'identificazione e la tracciabilità delle carcasse, dei pezzi e delle porzioni, ogni carcassa protetta da questo nome è munita di una serie di etichette. Il sistema di etichettatura è il seguente:

1)

etichette di carcasse che contengono le informazioni specificate in appresso, tranne quelle relative al tipo di pezzo;

2)

etichette di pezzi che contengono le informazioni richieste nonché il tipo di pezzo (stinco, fesa/girello, ecc.);

3)

qualora il pezzo sia inviato in porzioni, queste sono etichettate con controetichette numerate emesse dal consiglio regolatore, per consentire il controllo della tracciabilità;

4)

oltre alle informazioni obbligatorie, le etichette «Carne de Ávila» devono contenere almeno i dati seguenti: numero di riferimento, identificatore del consiglio regolatore, identificatore ufficiale, descrizione del pezzo, data di macellazione, origine, numero di autorizzazione, località di preparazione, numero della carcassa, logotipo del consiglio regolatore «Carne de Ávila», logotipo IGP dell’Unione europea, codice a barre e nome con cui la carne di manzo è commercializzata («ternera» [vitello], «añojo» [giovane bovino] oppure «novillo» [vitellone]).

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del bestiame di razza Avileña-Negra Ibérica e di trasformazione del prodotto protetto dall'IGP è costituita dalle seguenti comarcas agricole (raggruppate per provincia e comunità autonoma):

 

Comunità autonoma dell'Andalusia:

 

Córdoba: comarcas di Pedroches, La Sierra e Campiña Baja.

 

Huelva: Sierra.

 

Jaén: Sierra Morena.

 

Siviglia: Sierra Norte.

 

Comunità autonoma di Aragona:

 

Teruel: Serranía de Albarracín e Maestrazgo.

 

Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia:

 

Ciudad Real: Montes Norte, Campo de Calatrava, Montes Sur e Pastos.

 

Guadalajara: tutte le comarcas.

 

Toledo: Talavera, Torrijos, Sagra Toledo, La Jara, Montes de Navahermosa e Montes de los Yébenes.

 

Comunità autonoma di Castiglia e Léon:

 

Ávila: tutte le comarcas.

 

Burgos: Demanda.

 

León: La Montaña de Riaño e Sahagún.

 

Palencia: Guardo e Cervera.

 

Salamanca: tutte le comarcas.

 

Segovia: tutte le comarcas.

 

Soria: Pinares.

 

Valladolid: Centro, Sur e Sureste.

 

Zamora: Sayago e Duero Bajo.

 

Comunità autonoma di Estremadura:

 

Cáceres: tutte le comarcas.

 

Badajoz: tutte le comarcas.

 

Comunità autonoma di La Rioja: tutte le comarcas.

 

Comunità autonoma di Madrid:

 

Lozoya-Somosierra, Guadarrama, Área Metropolitana de Madrid e Sur Occidental.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Paesaggio

Le zone di montagna sono caratterizzate da un terreno di topografia accidentata e complessa, che racchiude valli profonde, strette gole, ripidi pendii e vasti altipiani che si aprono talvolta su zone fortemente esposte ai venti e alle burrasche. Le zone di dehesa consistono in una vasta pianura sita ad altitudine variabile fra 300 e 1 200 metri sul livello del mare con rilievi scarsamente accentuati.

Clima

Il clima registra variazioni significative, data l'ampia diffusione della razza, le zone in cui essa si è insediata e il modo in cui il bestiame si sposta nella transumanza. Il bestiame pascola tra le dehesas, le valli e le montagne. Nelle zone montagnose le estati sono fresche, gli inverni rigidi e le gelate forti; al contrario, nelle dehesas le estati sono generalmente molto calde e secche e gli inverni miti.

Flora

Le pratiche di allevamento della razza Avileña-Negra Ibérica sono connesse al sistema della dehesa, in cui abbondano i prati, le colture, i cespugli e gli alberi.

Vi sono dehesas dedicate esclusivamente al pascolo, dehesas miste (ossia adibite sia alle colture che al pascolo) e zone di boscaglia. Nelle dehesas di solo pascolo, querce, ginepro sabina, lecci e macchie di ginepro comune costituiscono una presenza significativa; queste dehesas hanno in generale pochi alberi ma offrono vaste distese erbose. Nelle dehesas miste a colture e pascolo vegetano querce, lecci e prati e il bestiame può nutrirsi con le risorse offerte dagli alberi (ghiande e germogli) e con le stoppie.

Nelle zone erbose di montagna predominano le pinete, spesso ricoperte dalla neve durante una parte dell'anno, il che spiega la necessità di praticare la transumanza.

Specificità del prodotto

Le carni di manzo protette dall'IGP «Carne de Ávila» hanno le caratteristiche di seguito descritte.

La carne proveniente da questi animali è soda al tatto, leggermente umida e di consistenza tenera. Il colore è vivido, fra il rosso chiaro e il rosso porpora, con grasso di colore dal bianco al crema; generalmente è molto apprezzata per la morbidezza e per il sapore intenso e di qualità.

Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le riproduttrici appartengono alla razza autoctona Avileña-Negra Ibérica, che è presente da lungo tempo e si è perfettamente adattata all'allevamento nella zona geografica in questione. La presenza di questa razza nella popolazione bovina complessiva è in aumento.

Utilizzati in un primo tempo come animali da tiro, i bovini di questa razza sono diventati bovini da carne in seguito alla meccanizzazione dell'agricoltura. Altre razze da carne sono state quindi introdotte per sfruttarne i maschi riproduttori; quelle maggiormente utilizzate sono la Charolaise e la Limousine.

L'allevamento di questa razza autoctona, perfettamente adattata all'ambiente locale, costituisce il modo principale in cui è possibile sfruttare risorse naturali come flora, prati, foraggi, germogli e ghiande. Il regime alimentare variato delle madri riproduttrici e le particolarità della razza Avileña-Negra Ibérica e degli animali provenienti dal primo incrocio con razze di conformazione migliore permettono di ottenere carni dalle caratteristiche molto differenziate. Questa carne figura tra le più apprezzate, segnatamente per la sua morbidezza, la qualità e l'intensità del gusto, nonché per il colore brillante che va dal rosso chiaro al porpora. Le caratteristiche di questa carne sono essenzialmente dovute, da un lato, all'ambiente geografico e al tipo di alimentazione disponibile, reso possibile grazie al perfetto adeguamento della razza al modello di allevamento esistente nella zona geografica interessata, dall'altro alla razza.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/IGP-carne-de-avila-modific-mayor.aspx


(1)   GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3123/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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