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Document 52023XC00892
Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector, as referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
PUB/2023/1214
GU C, C/2023/892, 10.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/892/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/892 |
10.11.2023 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(C/2023/892)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
"Tarragona"
PDO-ES-A1555-AM07
Data della comunicazione: 5.9.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Aggiunta del vino arancione
Descrizione
È stato aggiunto un nuovo sottotipo di vino bianco della categoria 1 di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sull'OCM unica.
Il vino arancione è ottenuto dalle varietà bianche previste dal disciplinare; può essere inoltre utilizzata anche la varietà Xarello Rosado. Esso è prodotto mediante macerazione e successiva fermentazione del mosto d'uva con tutte le bucce, le polpe, i vinaccioli ed eventualmente il raspo.
La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non comporta alcuna modifica delle categorie di prodotti, ma solo l'introduzione di un nuovo tipo all'interno della categoria 1 già esistente. Essa non rientra in nessuna delle tipologie di modifiche di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Motivazione
Dopo essere stata effettuata per molti anni, la produzione di vino arancione della DOP "Tarragona" è stata interrotta, ma ora nuovi produttori stanno ricominciando a utilizzare questa tecnica.
2. Condizioni di produzione del vino spumante ottenuto con il metodo ancestrale
Descrizione
È stato specificato che la durata del processo di produzione, a partire dalla fermentazione, non deve essere inferiore a nove mesi quando la fermentazione destinata a rendere spumante il vino è effettuata in bottiglia.
La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Motivazione
La modifica è volta a chiarire questo aspetto importante della produzione.
3. Modifiche della descrizione organolettica
Descrizione
Sono state migliorate le descrizioni organolettiche ed è stata aggiunta quella relativa al nuovo sottotipo di vini (arancioni).
La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Motivazione
Il miglioramento delle descrizioni facilita la verifica della conformità.
4. Modifica di alcuni limiti analitici
Descrizione
Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini bianchi, rosati e rossi è stato ridotto dall'attuale 10 % vol a 9,5 % vol.
È stato inoltre modificato il tenore di zucchero previsto per i vini spumanti di qualità secchi, attualmente compreso tra 12 e 32 g/l: il nuovo intervallo è compreso tra 17 e 32 g/l.
La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Motivazione
La modifica del titolo alcolometrico è motivata dal fatto che alcune cantine producono vini a più bassa gradazione alcolica e che la legislazione europea lo consente. Il limite inferiore del tenore di zucchero nei vini spumanti secchi è stato corretto da 12 a 17 g/l conformemente all'allegato III, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
5. Modifica delle condizioni di talune menzioni di invecchiamento
Descrizione
La capacità massima dei recipienti per le menzioni "Barrica" e "Roble" è stata modificata da 330 litri a 600 litri.
La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Motivazione
La normativa nazionale relativa alle suddette menzioni prevede che i recipienti abbiano una capacità massima di 600 litri (allegato III del regio decreto 1363/2011, del 7 ottobre, recante attuazione della normativa comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e identificazione di determinati prodotti vitivinicoli), pertanto il disciplinare estende il limite consentito per allinearsi alle disposizioni di tale normativa.
6. Menzioni di etichettatura
Descrizione
È stato chiarito che la menzione obbligatoria "denominazione di origine protetta" può essere sostituita dalla menzione tradizionale "denominazione di origine".
La modifica interessa la sezione 8 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Motivazione
La modifica esplicita una possibilità già prevista dalla normativa dell'UE (articolo 119, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome o nomi da registrare
Tarragona
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
3. |
Vino liquoroso |
5. |
Vino spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
15. |
Vino ottenuto da uve appassite |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco e vino arancione
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
VINO BIANCO
Aspetto: colore giallo con tonalità da verdoline a dorate. I vini sottoposti a macerazione pellicolare presentano tonalità aranciate. Limpido e brillante, senza torbidità.
Odore: aromi primari fruttati e/o floreali. I vini invecchiati o sottoposti a macerazione pellicolare presentano aromi di frutta più matura, aromi secondari e/o terziari. Senza difetti.
Sapore: fruttato e acidulo. Senza difetti. Equilibrato tra dolce, acido e alcolico. Senza difetti.
VINO ARANCIONE
Aspetto: limpido e brillante, senza torbidità. Tonalità che vanno dal giallo intenso al giallo aranciato/ambrato.
Odore: pulito, con aromi primari, con possibili note vegetali e/o erbacee.
Sapore: franco, pulito, con un buon equilibrio di acidità e possibili note leggermente amare e/o tanniche.
* |
Tenore massimo di anidride solforosa 200 mg/l se il residuo zuccherino è <5 g/l;
tenore massimo di anidride solforosa 300 mg/l se il residuo zuccherino è ≥ 5 g/l. |
* |
I limiti analitici non specificati rispettano la normativa applicabile in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
2. Vino rosato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore rosso, dal rosa pallido al rosso ciliegia. Limpido e brillante, senza torbidità.
Olfatto: aromi primari fruttati. Senza difetti.
Sapore: fruttato e acidulo. Fresco, leggero, equilibrato.
* |
Tenore massimo di anidride solforosa 200 mg/l se il residuo zuccherino è < 5 g/l;
tenore massimo di anidride solforosa 250 mg/l se il residuo zuccherino è ≥ 5 g/l. |
* |
I limiti analitici non specificati rispettano la normativa applicabile in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
3. Vino rosso
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore rosso intenso con diverse tonalità che vanno dal violaceo nei vini giovani al rosso tostato nei vini invecchiati. Limpido e brillante, senza torbidità.
Odore: aromi primari, con aromi terziari nei vini invecchiati. Senza difetti.
Sapore: fruttato e acidulo. Giovane: fresco. "Crianza": note di invecchiamento. Senza difetti.
* |
Tenore massimo di anidride solforosa 150 mg/l se il residuo zuccherino è < 5 g/l;
tenore massimo di anidride solforosa 200 mg/l se il residuo zuccherino è ≥ 5 g/l. |
* |
L'acidità volatile dei vini rossi può superare i limiti di 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre gli 11 gradi e per ogni anno di invecchiamento, fino a un massimo di 1,2 g/l (20 mEq/l). |
* |
I limiti analitici non specificati rispettano la normativa applicabile in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
4. Vino spumante di qualità
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ OTTENUTO CON IL METODO CLASSICO
Aspetto: colore giallo o rosato. Limpido e brillante, senza torbidità. Con presenza di anidride carbonica.
Odore: aromi primari fruttati e/o floreali. Senza difetti.
Gusto: fruttato e acidulo. Senza difetti. Equilibrato tra dolce, acido e alcolico. Senza difetti.
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ OTTENUTO CON IL METODO ANCESTRALE
Aspetto: colore giallo con tonalità da verdoline a dorate nelle varietà bianche. Colore rosa, dal rosa pallido al rosso ciliegia nella varietà Trepat. Limpido e brillante, senza torbidità. Con presenza di anidride carbonica.
Odore: aromi primari e secondari. Senza difetti.
Sapore: fruttato e acidulo. Senza difetti. Equilibrato tra dolce, acido e alcolico. Senza difetti.
* |
Acidità totale massima: 6 g/l. |
* |
I limiti analitici non specificati rispettano la normativa applicabile in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
5. Vini liquorosi: Mistella, Moscato, Garnacha, Rancio
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
MISTELLA, MOSCATO, GARNACHA
Aspetto: colore giallo in tutte le tonalità nelle varietà bianche. Colore nero/marrone in tutte le tonalità nelle varietà rosse. Limpido e brillante, senza torbidità.
Odore: aromi caratteristici della varietà. Aromi terziari in caso di invecchiamento. Integrazione dell'alcol. Senza difetti.
Sapore: integrazione dell'alcol. Senza difetti.
RANCIO
Aspetto: ambrato, rosso, tostato, brillante e limpido. Senza torbidità.
Odore: aromi di frutta secca, tostata e spezie. Senza difetti.
Sapore: secco. Senza difetti.
* |
Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il residuo zuccherino è < 5 g/l;
tenore massimo di anidride solforosa 200 mg/l se il residuo zuccherino è ≥ 5 g/l. |
* |
I limiti analitici non specificati rispettano la normativa applicabile in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
6. Vino frizzante
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore giallo o rosato. Limpido e brillante, senza torbidità. Con presenza di anidride carbonica.
Odore: aromi primari fruttati e/o floreali. Senza difetti.
Sapore: fruttato e acidulo. Senza difetti. Equilibrato tra dolce, acido e alcolico. Senza difetti.
* |
I limiti analitici non specificati rispettano la normativa applicabile in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
7 |
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
7. Vino ottenuto da uve appassite: "Vimblanc"
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: se ottenuto da varietà bianche: colore giallo in tutte le tonalità; se ottenuto da varietà rosse: colore nero/marrone in tutte le tonalità. Limpido e brillante, senza torbidità.
Odore: aromi di frutta candita propri della varietà. Note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
Sapore: integrazione dell'alcol. Leggermente dolce. Senza difetti.
* |
I limiti analitici non specificati rispettano la normativa applicabile in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
35 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Pratica colturale
La pratica dell'irrigazione può essere realizzata unicamente con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'uva in circostanze in cui il regime idrico delle parcelle e le condizioni ecologiche della vite non permettano di raggiungere un livello qualitativo ottimale. È necessario accertare che la produzione e le rese ottenute siano conformi a quanto predisposto nel disciplinare. L'organismo di gestione della denominazione di origine può vietare tale pratica in una parcella specifica se ritiene che potrebbe compromettere la qualità dell'uva o determinare un'infrazione della normativa applicabile.
È dedicata alla produzione dei vini protetti esclusivamente l'uva sana con il grado di maturità necessario per ottenere vini con un titolo alcolometrico naturale pari o superiore a 10 % vol.
Pratica enologica specifica
La resa di estrazione non supera 70 litri di mosto o di vino per ogni 100 kg di vendemmia.
5.2. Rese massime
Varietà rosse
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
70 ettolitri per ettaro
Varietà bianche
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
84 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Comuni di:
|
Alcover |
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L'Aleixar |
|
L'Albiol |
|
Alforja |
|
Alió |
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Almoster |
|
Altafulla |
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L'Argentera |
|
Ascó |
|
Benissanet |
|
Les Borges del Camp |
|
Botarell |
|
Bràfim |
|
Cabra del Camp (eccetto le parcelle 13, 15, 18, 28, 29, 34, 66 e 77 del poligono 1 e le parcelle 35 e 51 del poligono 4) |
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La Canonja |
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Cambrils |
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Capafons |
|
Castellvell del Camp |
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El Catllar |
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Colldejou |
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Constantí |
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Duesaigües |
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La Febró |
|
Figuerola del Camp |
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Flix |
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Garcia (eccetto la parcella 66 del poligono 3, le parcelle 101, 105 e da 111 a 113 del poligono 6, i poligoni 7, 8, 9, 10 e 11, le parcelle da 1 a 13, da 17 a 38, 45, 133 e 134 del poligono 12, le parcelle da 70 a 102, 104, 111, da 220 a 234, 314 e 315 del poligono 13, la parcella 3 del poligono 15, la parcella 65 del poligono 22 e le parcelle da 26 a 43, da 60 a 68, da 70 a 81, 83, 84, 86, 87 e 88 del poligono 23) |
|
Els Garidells |
|
Ginestar |
|
La Masó |
|
Masllorenç |
|
Maspujols |
|
El Milà |
|
Miravet |
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Montbrió del Camp |
|
Montferri |
|
Mont-ral |
|
Mont-roig del Camp |
|
Móra d'Ebre |
|
Móra la Nova (eccetto le parcelle 69, 70, 113 e 120 del poligono 4, il poligono 5, le parcelle da 3 a 15, da 20 a 27, da 30 a 54, 56, 57, 58, 59 e da 61 a 73 del poligono 6, le parcelle 8, 9, 10, 14, 16, 24, da 30 a 46, 48, 49, 50, 56 e da 59 a 66 del poligono 7, le parcelle da 76 a 89, da 91 a 97, 99, 100, 101, 102, 105 e 106 del poligono 8, le parcelle da 38 a 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 73 e 74 del poligono 9, la parcella 8 del poligono 10 e la parcella 99 del poligono 13) |
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El Morell |
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La Nou de Gaià |
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Nulles |
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La Palma d'Ebre |
|
Els Pallaresos |
|
Perafort |
|
El Perelló |
|
El Pla de Santa Maria |
|
La Pobla de Mafumet |
|
La Pobla de Montornès |
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El Pont d'Armentera |
|
Prades |
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Puigpelat |
|
Rasquera |
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Renau |
|
Reus |
|
Riba-roja d'Ebre |
|
La Riera de Gaià |
|
Riudecanyes |
|
Riudecols |
|
Riudoms |
|
Rodonyà |
|
El Rourell |
|
Salomó |
|
Salou |
|
La Secuita |
|
La Selva del Camp |
|
Tarragona |
|
Tivissa (eccetto i poligoni 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23, le parcelle 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253 e 254 del poligono 17 e la parcella 29 del poligono 24) |
|
La Torre de l'Espanyol |
|
Torredembarra |
|
Vallmoll |
|
Valls |
|
Vespella |
|
Vilabella |
|
Vilallonga del Camp |
|
Vilanova d'Escornalbou |
|
Vila-rodona |
|
Vila-seca |
|
Vinebre |
|
Vinyols i els Arcs |
7. Varietà principale/i di uve da vino
MACABEO - VIURA
TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
Sia il tipo di suolo (caratterizzato da bassa fertilità nella zona del Camp de Tarragona e composto da materiali calcarei nella zona della riviera dell'Ebro) sia il clima si rispecchiano nella concentrazione di zuccheri e nel titolo alcolometrico effettivo. L'influenza del mare combinata con il tipo di suolo della zona del Camp de Tarragona permette la produzione di vini bianchi molto morbidi ed equilibrati. I vini presentano acidità moderata, elevato titolo alcolometrico e aromi che, in particolare nel caso dei vini rossi, si esaltano con l'invecchiamento.
I vini rossi sono decisi e aromatici, estremamente ricchi di aromi e sapori. I vini rosati sono di un color ciliegia molto brillante e presentano una concentrazione di aromi tipica del Mediterraneo. Il forte soleggiamento della zona favorisce la formazione di colori profondi, tipici dei nostri vini, in modo particolare dei vini rossi.
Nella zona della Ribera d'Ebre, i suoli calcarei e il clima con influenza continentale danno origine a vini bianchi molto brillanti. Nei vini rossi si riscontra l'armonia tra il corpo e colore della Cariñena con la ricchezza della Garnacha, le due varietà tradizionali coltivate in questa zona, in cui la grande scarsità idrica spiega il volume minore del raccolto per ettaro e il maggiore titolo alcolometrico nelle zone interne.
Il predominio delle varietà tradizionali nella produzione delle diverse categorie e tipi di vino è la ragione del loro radicamento nel territorio.
8.2. Vino spumante di qualità e frizzante
La topografia della zona della DOP "Tarragona" è semplice, essendo la maggior parte del territorio a bassa quota. La topografia della zona del Camp de Tarragona possiede due peculiarità distintive: la Serralada Prelitoral e le pianure della costa.
Le colline scoscese della Serralada Prelitoral influenzano le condizioni climatiche delle pianure della costa, dove crescono le vigne.
Il paesaggio sul quale sono piantati i vitigni è tipico della zona nella quale sono utilizzati metodi di coltivazione tradizionali.
Gli elementi caratteristici del paesaggio, che determinano un clima tipicamente mediterraneo con molte ore di soleggiamento e una relativa scarsità idrica, insieme ai tipi di suolo della zona della DO "Tarragona" (suoli non molto fertili e con bassi livelli di fosforo) sono ideali per la coltivazione di uva da cui produrre vini spumanti di qualità.
I suoli della DOP "Tarragona" (caratterizzati da bassa fertilità nella zona del Camp di Tarragona e composti da materiali calcarei nella zona della riviera dell'Ebro) danno origine a vini brillanti, aromatici ed estremamente raffinati, ideali anche per produrre vini spumanti.
Il clima mediterraneo e le lunghe ore di soleggiamento danno origine a uve che, raccolte in una fase precoce di maturazione, con un'elevata acidità e un minore titolo alcolometrico, permettono di ottenere vini base ottimi per produrre vini spumanti.
8.3. Vino liquoroso
I suoli della zona DO "Tarragona" sono caratterizzati da bassa fertilità nella zona del Camp de Tarragona e sono composti da materiali calcarei nella zona della riviera dell'Ebro. Il clima, in particolare nelle zone interne in cui la scarsità idrica è più evidente, rende l'uva di queste aree ideale per la produzione di vini liquorosi, tenuto conto dell'elevato tenore di zuccheri e del titolo alcolometrico elevato. La viticoltura locale, anche se non soggetta a pratiche speciali, si adatta alle condizioni naturali del terreno e la densità di impianto moderata consente di ottenere uve di ottima qualità in termini di acidità e titolo alcolometrico per la produzione di vini liquorosi.
Per quanto riguarda i fattori culturali e storici, si fa presente che il primo regolamento, adottato nel 1947, proteggeva solo il "Tarragona clásico", un vino liquoroso che invecchia in botti di rovere. Il "Tarragona clásico", così come il "Rancio", può essere dolce, semisecco o secco.
La protezione dei vini secchi e semidolci fu stabilita da una modifica posteriore del 1959.
Quanto sopra esposto documenta l'importanza e il legame dei vini liquorosi con il nostro territorio.
8.4. Vino ottenuto da uve appassite
Il vino ottenuto da uve appassite è stato tradizionalmente prodotto nella zona della Ribera d'Ebre. La produzione di questi vini è legata ai suoli calcarei e/o non molto fertili che consentono di ottenere uva con un elevato tenore di zuccheri come richiesto per questi vini.
Il clima, che è mediterraneo ma con influenze continentali, con estati molto calde e un grande scarsità idrica, rende l'uva di questa zona ideale per la produzione di vini ottenuti da uve appassite, tenuto conto dell'elevato tenore di zuccheri residui e del titolo alcolometrico ottimale.
Il metodo di coltivazione delle vigne, che si basa su pratiche tradizionali della zona e che tiene conto delle caratteristiche specifiche del terreno e della varietà, rende quest'area ideale per la produzione del vino ottenuto da uve appassite.
La pratica di vinificazione utilizzata per produrre il vino ottenuto da uve appassite ("vimblanc") consiste nell'essiccare l'uva, raccolta quando ha raggiunto il livello di maturazione ottimale, su dei tavoli utilizzando il metodo "sol y serena" (che prevede che l'uva sia esposta al sole durante il giorno e a temperature più fresche durante la notte). Una volta che l'uva è appassita si produce il vino senza aggiunta di alcole. L'uva essiccata (appassita) presenta una concentrazione di zuccheri molto elevata; quindi la fermentazione con il lievito si conclude velocemente, dando vita a un vino molto dolce.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
il termine "TARRAGONA" deve essere riportato in lettere maiuscole e sotto la menzione "denominazione di origine protetta", che può essere sostituita dalla menzione tradizionale "denominazione di origine".
I caratteri utilizzati per il termine "Tarragona" hanno un'altezza massima di 4 mm, mentre quelli utilizzati per la menzione "denominazione di origine protetta", o "denominazione di origine", a seconda dei casi, misurano la metà di tale dimensione.
Link al disciplinare del prodotto
https://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/Plec-de-condicions-DO-Tarragona-amb-control-de-canvis-23.pdf
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/892/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)