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Document C:2013:368:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 368, 17 dicembre 2013


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    ISSN 1977-0944

    doi:10.3000/19770944.C_2013.368.ita

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    C 368

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Comunicazioni e informazioni

    56o anno
    17 dicembre 2013


    Numero d'informazione

    Sommario

    pagina

     

    I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

     

    PARERI

     

    Consiglio

    2013/C 368/01

    Parere del Consiglio, del 10 dicembre 2013, sul programma di partenariato economico della Spagna

    1

    2013/C 368/02

    Parere del Consiglio, del 10 dicembre 2013, sul programma di partenariato economico della Francia

    4

    2013/C 368/03

    Parere del Consiglio, del 10 dicembre 2013, sul programma di partenariato economico della Slovenia

    7

     

    II   Comunicazioni

     

    COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

     

    Commissione europea

    2013/C 368/04

    Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

    9

    2013/C 368/05

    Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

    11

    2013/C 368/06

    Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7016 — MHI/MH Power Systems) ( 1 )

    12

    2013/C 368/07

    Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7073 — KKR/Arle Capital/Hilding Anders) ( 1 )

    12

     

    IV   Informazioni

     

    INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

     

    Commissione europea

    2013/C 368/08

    Tassi di cambio dell'euro

    13

     

    Mediatore europeo

    2013/C 368/09

    Relazione annuale del 2012

    14

    2013/C 368/10

    Relazione speciale al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore europeo

    15

     

    INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

    2013/C 368/11

    Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

    16

    2013/C 368/12

    Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

    16

    2013/C 368/13

    Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

    17

    2013/C 368/14

    Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

    17

     

    V   Avvisi

     

    PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

     

    Commissione europea

    2013/C 368/15

    Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7113 — PPF Group/Telefónica Czech Republic/Telefónica Slovakia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

    18

    2013/C 368/16

    Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7006 — OAO Lukoil/Lubricant Business OMV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

    19

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

     


    I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

    PARERI

    Consiglio

    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/1


    PARERE DEL CONSIGLIO

    del 10 dicembre 2013

    sul programma di partenariato economico della Spagna

    2013/C 368/01

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il patto di stabilità e crescita (PSC) è volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l’Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi. Esso si fonda sull’obiettivo della solidità delle finanze pubbliche in quanto strumento atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria e, quindi, a sostenere il conseguimento delle finalità dell’Unione in materia di crescita sostenibile e occupazione.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 473/2013 stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel contesto del patto di stabilità e crescita e del semestre europeo. Poiché le misure esclusivamente di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo, possono essere necessarie misure strategiche e riforme strutturali supplementari.

    (3)

    L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 473/2013 definisce le modalità dettagliate dei programmi di partenariato economico che devono essere presentati dagli Stati membri la cui valuta è l'euro, soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi. Stabilendo una tabella di marcia per le misure volte a contribuire ad una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo, il programma di partenariato economico dovrebbe specificare, in particolare, le principali riforme strutturali e di bilancio, segnatamente quelle riguardanti i sistemi impositivi, pensionistici e sanitari e i quadri di bilancio.

    (4)

    Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/417/CE (2) che assoggetta la Spagna a una procedura per i disavanzi eccessivi. Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha adottato una raccomandazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nell’ambito di una procedura per i disavanzi eccessivi avviata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 473/2013.

    (5)

    Il 1o ottobre 2013, entro il termine stabilito dall’articolo 9, paragrafo 3, e dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, la Spagna ha presentato alla Commissione e al Consiglio il suo programma di partenariato economico che illustra in particolare le riforme strutturali di bilancio volte a garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo. Il programma di partenariato economico comprende misure volte ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese per il 2013 che il rivolto alla Spagna con raccomandazione del Consiglio del 9 luglio (3) («raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013»). Le misure sono raggruppate in funzione dei seguenti obiettivi: i) portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita (raccomandazioni 1 e 2), ii) ripristinare l’erogazione di prestiti all’economia (raccomandazione 3), iii) contrastare la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi (raccomandazioni 4, 5 e 6), iv) promuovere la competitività e la crescita (raccomandazioni 7 e 8) e v) modernizzare la pubblica amministrazione (raccomandazione 9).

    (6)

    La Spagna intende attuare le seguenti misure strutturali di bilancio: i) monitoraggio rigoroso degli sviluppi di bilancio a livello regionale e locale, ii) creazione di un organismo di bilancio indipendente, iii) riduzione della spesa relativa alla sanità e alla pubblica amministrazione, iv) eliminazione degli arretrati commerciali nel settore pubblico, v) riduzione del livello di inerzia dei prezzi delle spese e delle entrate pubbliche, vi) sostenibilità delle pensioni, vii) semplificazione del sistema tributario e miglioramento della sua efficienza, viii) lotta contro l’economia sommersa e ix) aumento dell’efficienza della pubblica amministrazione. Se attuate correttamente, queste misure dovrebbero contribuire alla correzione duratura della situazione di disavanzo eccessivo della Spagna.

    (7)

    Il programma di partenariato economico della Spagna tiene conto anche dei progressi compiuti in termini di monitoraggio delle finanze regionali conformemente alla legge organica sulla stabilità di bilancio, al Fondo di liquidità delle regioni e al piano di pagamenti ai fornitori. Non si prospettano tuttavia misure supplementari per garantire un’applicazione più rigorosa e trasparente delle misure preventive e correttive di cui alla legge organica sulla stabilità di bilancio, tra cui la pubblicazione tempestiva delle relazioni trimestrali di valutazione dei piani economici e finanziari delle regioni e dei motivi che giustificano l’applicazione o meno di sanzioni agli enti inadempienti.

    (8)

    La creazione di un organismo di bilancio indipendente secondo i requisiti del regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche della Spagna e permettere di individuare tempestivamente le deviazioni dagli obiettivi di bilancio. L’organismo di bilancio indipendente darà inoltre consulenze sull’attivazione delle misure preventive, correttive e esecutive previste dalla legge organica sulla stabilità di bilancio nonché sulla definizione degli obiettivi di bilancio delle regioni. Occorre tuttavia rafforzare alcune disposizioni istituzionali del progetto esistente volte a garantire l’indipendenza funzionale e operativa dell'organismo di bilancio.

    (9)

    Anche se il programma di partenariato economico non prevede un’analisi sistematica delle principali voci di spesa entro marzo 2014 conformemente alla raccomandazione specifica per paese, le misure volte a razionalizzare la spesa per la sanità, la politica occupazionale (si veda anche il considerando 14 sulla lotta alla frode fiscale) e la pubblica amministrazione danno informazioni su alcune delle principali voci di spesa. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, la revisione delle prestazioni offerte e dei prezzi di riferimento dei prodotti farmaceutici e l’introduzione di una piattaforma di acquisto centralizzata per le forniture sanitarie potrebbero rendere più efficiente l’uso delle risorse pubbliche. A livello della pubblica amministrazione, le riforme dovrebbero consentire risparmi, nell’arco di tre anni, grazie all’aumento dell’efficienza globale derivante in particolare dall’eliminazione delle doppie strutture amministrative, dalla razionalizzazione delle spese generali e della cosiddetta amministrazione «istituzionale» e dalla riforma degli enti locali. Queste misure dovranno essere attuate e monitorate con rigore per ottenere i risparmi previsti. La titolarità regionale della riforma della pubblica amministrazione è inoltre fondamentale per migliorarne l’efficienza a medio termine.

    (10)

    L’attuale revisione della legge organica sulla stabilità di bilancio mira a rafforzare i poteri di monitoraggio del ministero dell’Interno per quanto riguarda la situazione di cassa e gli arretrati dei diversi livelli di governo. L’obiettivo è eliminare gli arretrati commerciali del settore pubblico ed evitare che l’accumulo di un debito commerciale metta a repentaglio la sostenibilità finanziaria della pubblica amministrazione a qualsiasi livello. Il disegno di legge rafforza quindi la disciplina di bilancio per tutti i sottosettori della pubblica amministrazione.

    (11)

    Il disegno di legge sulla deindicizzazione prevede l’interruzione dei sistemi di indicizzazione dei prezzi e delle tariffe regolamentati. Esso non contempla i meccanismi applicati alla contrattazione collettiva, agli strumenti del settore finanziario e alle pensioni; i regimi pensionistici sono oggetto di una riforma separata, di cui al considerando 12. Una volta entrata in vigore, la legge consentirà probabilmente alcuni risparmi di bilancio, contribuendo al tempo stesso a ridurre gli effetti indiretti negativi e sostenendo il potere d’acquisto e la competitività.

    (12)

    I cambiamenti introdotti di recente nel regime pensionistico e quelli previsti sono considerevoli. La proposta regolamentazione del fattore di sostenibilità e il nuovo sistema di indicizzazione delle pensioni, insieme alla riforma dei prepensionamenti adottata a marzo 2013, sono passi importanti per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e arginare il rapido aumento della spesa per le pensioni.

    (13)

    Per quanto riguarda la revisione sistematica del sistema tributario (raccomandazione 2), il programma di partenariato economico fa riferimento principalmente alle conclusioni che un gruppo di esperti presenterà nel febbraio 2014 e che saranno valutate dal governo in una fase successiva. Tale programma presenta anche misure, come la nuova tassa sul gas fluorurato, in risposta alla raccomandazione di adottare misure supplementari relative all’imposizione ambientale.

    (14)

    Il programma di partenariato economico prevede anche misure di lotta contro la frode fiscale e il lavoro non dichiarato, un piano annuale sui controlli fiscali e doganali da adottare all’inizio del 2014 e il proseguimento dell’attuazione del piano volto a contrastare le frodi a livello occupazionale e previdenziale. Questi sforzi dovrebbero procurare entrate supplementari, contribuendo quindi al risanamento di bilancio.

    (15)

    Il programma di partenariato economico rivolge notevole attenzione alle questioni connesse al mercato del lavoro, tra cui la valutazione della riforma del 2012, l’attuale riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, l’attuazione della strategia per l’imprenditoria e l’occupazione giovanile e l’istituzione di partenariati pubblico-privato nel settore dei servizi di collocamento. Mancano tuttavia piani concreti per l’ulteriore modernizzazione dei servizi pubblici per l’impiego al di là della cooperazione con organismi privati. Inoltre, il programma di partenariato economico non prevede misure volte a rafforzare ulteriormente la riforma del mercato del lavoro in seguito alla valutazione del 2012. Ciò detto, la riforma sembra aver favorito la flessibilità interna delle imprese e la moderazione salariale, limitando quindi, ceteris paribus, le perdite di posti di lavoro.

    (16)

    Anche le riforme dei mercati dei prodotti e dei servizi vanno nella giusta direzione. Il programma di partenariato economico contiene informazioni su misure quali il disegno di legge sulla garanzia dell’unità del mercato, il disegno di legge sui servizi professionali e la legge sull’imprenditorialità. Il programma di partenariato economico evidenzia inoltre le misure volte a ridurre il disavanzo tariffario nel settore dell’energia elettrica. Tali misure, che devono ancora essere completate, potrebbero contribuire a contenere l’accumulo di un debito derivante dalle tariffe dell’energia elettrica e dalle relative sopravvenienze passive per le finanze pubbliche,

    HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

    Il programma di partenariato economico della Spagna, presentato alla Commissione e al Consiglio il 1o ottobre 2013, comprende una serie di riforme strutturali di bilancio sostanzialmente adeguata, che dovrebbe sostenere una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo. Il programma di partenariato economico conferma sia il programma di riforma che il calendario delle riforme di bilancio e delle altre riforme strutturali contenute nel programma nazionale di riforma e nel programma di stabilità del 2013 e, in alcuni casi, fornisce informazioni più dettagliate sul contenuto e sulla tempistica delle misure. Finora, tuttavia, alcune raccomandazioni del Consiglio sono state sostenute solo in parte da misure concrete. Questo vale, ad esempio, per l’analisi sistematica delle principali voci di spesa per migliorare l’efficienza della spesa pubblica (raccomandazione 1). Inoltre, per quanto riguarda la revisione del sistema tributario (raccomandazione 2), il programma di partenariato economico fa riferimento principalmente alle conclusioni di un gruppo di esperti fiscali previste per febbraio 2014. In molti casi le riforme devono ancora essere adottate e/o attuate integralmente; un’attuazione rapida e totale è fondamentale per il successo del programma di partenariato economico. La Commissione ed il Consiglio verificheranno l’attuazione delle riforme nell’ambito del semestre europeo.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. ŠADŽIUS


    (1)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

    (2)  Decisione 2009/417/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 25).

    (3)  Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2013, sul programma nazionale di riforma 2013 della Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Spagna 2012-2016 (GU C 217 del 30.7.2013, pag. 81).


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/4


    PARERE DEL CONSIGLIO

    del 10 dicembre 2013

    sul programma di partenariato economico della Francia

    2013/C 368/02

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Patto di stabilità e crescita (PSC) è volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi. Esso si fonda sull'obiettivo della solidità delle finanze pubbliche in quanto strumento atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria e, quindi, a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in materia di crescita sostenibile e occupazione.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 473/2013 stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel contesto del patto di stabilità e crescita (PSC) e del semestre europeo. Poiché le misure esclusivamente di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo, possono essere necessarie misure strategiche e riforme strutturali supplementari.

    (3)

    L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 473/2013 definisce le modalità dettagliate dei programmi di partenariato economico che devono essere presentati dagli Stati membri la cui valuta è l'euro, soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi. Stabilendo una tabella di marcia per le misure volte a contribuire ad una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo, il programma di partenariato economico dovrebbe specificare in particolare le principali riforme strutturali di bilancio, segnatamente quelle riguardanti i sistemi impositivi, pensionistici e sanitari e i quadri di bilancio.

    (4)

    Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/414/CE (2), con la quale ha aperto una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Francia. Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha adottato una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nel contesto di una procedura per i disavanzi eccessivi («raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013») avviata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 473/2013. In questo contesto, è stato chiesto alla Francia di presentare un programma di partenariato economico entro il 1o ottobre 2013.

    (5)

    Il 1o ottobre 2013, entro il termine stabilito dall'articolo 9, paragrafo 3, e dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, la Francia ha presentato alla Commissione e al Consiglio il suo programma di partenariato economico che illustra in particolare le riforme strutturali di bilancio volte a garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo. Il programma di partenariato economico comprende misure volte ad attuare le raccomandazioni specifiche per il 2013 rivolte alla Francia mediante raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013 (3) («raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013») per: i) garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche (raccomandazione 1), semplificando al contempo il sistema tributario (raccomandazione 5), ii) ripristinare la competitività attraverso misure atte a ridurre i costi di produzione (raccomandazione 2), onde migliorare il contesto in cui operano le imprese (raccomandazione 3) e stimolare la concorrenza (raccomandazione 4) e iii) combattere la disoccupazione e le disuguaglianze sul mercato del lavoro (raccomandazione 6).

    (6)

    Il programma di partenariato economico è incentrato su misure che, con pochissime eccezioni, sono già state attuate o sono in fase di adozione. Si forniscono informazioni limitate sulla strategia politica del governo per il periodo fino al 2015, termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Le riforme strutturali di bilancio, previste o già varate dalla Francia, sono le seguenti: i) misure per ridurre il disavanzo pubblico, in particolare attraverso sforzi volti a contenere la crescita della spesa, ii) creazione di un Consiglio per il bilancio indipendente, iii) riforma del sistema pensionistico, iv) semplificazione del sistema fiscale e v) riduzione dei costi del lavoro. Ulteriori riforme strutturali in grado di incidere sulla crescita e sulla competitività, e quindi indirettamente sulla riduzione del disavanzo, comprendono: i) sostegno all'innovazione e alle capacità di esportazione delle imprese, ii) misure volte a rafforzare l'efficienza e la concorrenza nel settore delle industrie di rete e in alcuni settori regolamentati, iii) riforma del mercato del lavoro e iv) sostegno all'occupazione giovanile.

    (7)

    Per quanto concerne le finanze pubbliche, le misure adottate sono intese a conseguire gli obiettivi relativi al disavanzo nominale fissati nella raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, con uno specifico impegno a contenere la crescita della spesa, compresa quella per la sanità. A tal fine, nel quadro del processo in corso di revisione della spesa, sono state effettuate una serie di valutazioni delle politiche pubbliche che si sono tradotte in proposte specifiche; tuttavia i risparmi previsti non sono stati sistematicamente quantificati. Inoltre, una parte delle misure annunciate finora consiste nel limitare e/o abolire le esenzioni fiscali e sui contributi sociali, il che in realtà aumenterà la pressione fiscale, anziché ridurre la spesa. Più in generale, resta da vedere in quale misura la spending review sarà in grado di introdurre importanti riforme delle politiche governative, assicurare la copertura delle attività da parte del settore pubblico e quali saranno le modalità di prestazione dei servizi pubblici. Il governo ha inoltre avviato un riforma in materia di decentramento volta a chiarire le responsabilità del governo centrale e delle autorità locali, con l'intento di migliorare l'efficienza della spesa delle amministrazioni locali. Tuttavia, in questa fase non è chiaro se tale processo contribuirà effettivamente a razionalizzare la spesa locale e i risparmi attesi non sono stati quantificati. Oltre ai significativi risparmi fissati per il 2014, il programma di partenariato economico fornisce scarse informazioni sulle misure per razionalizzare la spesa sanitaria nel medio e lungo termine, compreso il settore dei prodotti farmaceutici, viste le previsioni di aumento di questa voce di spesa.

    (8)

    Le regole di gestione delle finanze pubbliche sono state rafforzate, in particolare attraverso la creazione di un Consiglio superiore per le finanze pubbliche Il Consiglio superiore per le finanze pubbliche, autorità indipendente per legge, rende un parere in merito allo scenario macroeconomico su cui si fondano i progetti di bilancio e i programmi di stabilità e sulla coerenza degli obiettivi di bilancio annuali con la strategia di bilancio pluriennale. Il consiglio superiore ha quindi formulato un parere sul programma di stabilità presentato dalla Francia il 30 aprile 2013, nonché sul documento programmatico di bilancio.

    (9)

    La prevista riforma delle pensioni dovrebbe contribuire alla sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico. Le misure adottate fino al 2020 sono incentrate principalmente sul fronte delle entrate e prevedono, nello specifico, l'aumento dei contributi sociali, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, aspetto su cui il Consiglio aveva messo in guardia con la raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013. Il governo si era impegnato a compensare l'impatto della prevista riforma delle pensioni sul costo del lavoro nel 2014 riducendo le imposte sulle famiglie. A partire dal 2020, per poter usufruire di una pensione completa, la durata del periodo contributivo aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 43 anni entro il 2035. La prevista riforma non risponde pienamente alla raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013 poiché si prevede che le misure contemplate riusciranno solo a dimezzare il fabbisogno di finanziamenti del sistema pensionistico entro il 2020. A tale proposito, il campo di applicazione e le regole specifiche dei regimi del pubblico impiego non sono stati oggetto di revisione. Inoltre, il fabbisogno di finanziamenti del sistema pensionistico entro il 2020 potrebbe essere anche più elevato del previsto nel caso in cui lo scenario macroeconomico sottostante la riforma risultasse essere eccessivamente ottimistico, il che, visto l'attuale andamento economico, non può essere completamente escluso. Le misure previste per tener conto delle attività lavorative usuranti avranno un impatto sul bilancio la cui entità è ancora molto incerta e ciò determina un ulteriore elemento di rischio per le prospettive finanziarie del sistema pensionistico.

    (10)

    Sono stati compiuti ulteriori sforzi di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale mediante ulteriori tagli alle agevolazioni fiscali e proposte di aumentare le imposte ambientali. Tuttavia, al di là dei provvedimenti già adottati nel 2013, il cui impatto crescerà nel 2014, il documento programmatico di bilancio non prende in esame misure per ridurre ulteriormente la distorsione a favore del debito nella tassazione delle imprese. Gli emendamenti al documento programmatico di bilancio presentati successivamente all'invio del documento alla Commissione e al Consiglio comporteranno de facto un'aliquota ancora più elevata dell'imposta societaria per le grandi imprese, in contrasto con la raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013 di ridurre le aliquote previste per legge allargando la base imponibile. Inoltre, sebbene le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto cambieranno da gennaio 2014, come deciso a dicembre 2012, il programma di partenariato economico non contiene informazioni sulle misure intese a ravvicinare le aliquote ridotte al tasso standard, come raccomandato dal Consiglio. La sospensione di un'ecotassa sugli automezzi pesanti annunciata dal governo il 29 ottobre sembra essere in contrasto con le iniziative presentate nel programma di partenariato economico volte ad aumentare le imposte ambientali.

    (11)

    Si prevede che i provvedimenti adottati dal governo per stimolare la competitività in termini di costi attenuino l'aumento del costo del lavoro legato alle misure di risanamento dei conti pubblici adottate dal 2010. In particolare, la riduzione d'imposta per favorire la competitività e l'occupazione, introdotta nel dicembre 2012, riduce in maniera significativa il costo del lavoro per i salari inferiori a 2,5 volte il salario minimo. Oltre all'impegno per controbilanciare l'impatto della prevista riforma pensionistica nel 2014, il governo ha annunciato l'imminente riforma del sistema previdenziale al fine di diversificare le entrate e ridurre l'impatto sul costo del lavoro. Tuttavia, al momento attuale non sono disponibili informazioni dettagliate in merito a questa riforma.

    (12)

    Il programma di partenariato economico propone una serie di riforme strutturali volte a favorire la crescita e la competitività e a combattere la disoccupazione. Al fine di incentivare la competitività, il governo ha adottato misure volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per i progetti innovativi e a sostenere le imprese esportatrici. Sono state avviate iniziative intese a semplificare le interazioni tra le imprese e l'amministrazione pubblica. Anche il programma di partenariato economico prevede misure mirate per stimolare la concorrenza in alcuni settori regolamentati (quali, notai, esperti contabili), ma tali provvedimenti non rispondono pienamente alle raccomandazioni specifiche rivolte al paese per il 2013, che sollecitavano l'attuazione di una riforma ambiziosa del settore dei servizi. Il programma di partenariato economico include anche una riforma del sistema ferroviario. Sebbene aspiri a migliorare l'efficienza del sistema ferroviario, questa riforma non contempla l'apertura alla concorrenza del trasporto nazionale di passeggeri. Il programma di partenariato economico presenta inoltre importanti provvedimenti per combattere la disoccupazione, che per la maggior parte erano tuttavia già noti all'epoca della raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013. La legge del 14 giugno 2013 sulla sicurezza dell'impiego, le misure specifiche a sostegno dell'occupazione giovanile e dei lavoratori più anziani, nonché la prossima riforma della formazione professionale e dell'apprendistato sono tutti sviluppi positivi per migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e aumentare così le potenzialità di crescita della Francia. Per contro, le negoziazioni su un sistema di sussidi di disoccupazione sono state rimandate sino al 2014,

    HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

    Il programma di partenariato economico della Francia, presentato alla Commissione e al Consiglio il 1o ottobre 2013, comprende una serie di riforme strutturali di bilancio che risultano parzialmente adeguate a sostenere una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo. Il programma di partenariato economico fornisce una panoramica completa delle misure adottate prima della raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013. Esso contiene inoltre informazioni sulle ulteriori riforme avviate al momento in cui il programma di partenariato economico è stato presentato. Tuttavia, questi provvedimenti saranno insufficienti per far fronte agli squilibri di bilancio e strutturali, e le informazioni fornite in merito alle ulteriori riforme programmate per dar seguito alla raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013 non sono sufficientemente dettagliate. La proposta governativa di riforma delle pensioni ridurrà il disavanzo del sistema pensionistico, ma non sarà sufficiente ad eliminarlo entro il 2020, orizzonte temporale entro cui si prevede che i regimi per i funzionari pubblici e gli impiegati in varie imprese pubbliche continueranno ad accumulare disavanzi significativi. Lo scenario macroeconomico sottostante sembra pertanto eccessivamente ottimistico. L'attuale riesame della spesa ha finora prodotto risultati piuttosto limitati e resta da vedere in quale misura si tradurrà in risparmi concreti. È altrettanto incerto se la prevista riforma di decentramento riuscirà a migliorare il coordinamento tra i livelli locali, regionali e nazionali, generando risparmi notevoli per l'intera amministrazione pubblica. Il programma di partenariato economico fornisce scarse informazioni sulle misure volte ad affrontare il previsto aumento della spesa pubblica nella sanità nel medio e lungo termine.

    Inoltre, le recenti decisioni adottate dal governo in materia fiscale sembrano porsi in contrasto con la raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013, creando incertezza circa la strategia seguita dal governo. Infine, occorre precisare le misure alla base dell'impegno del governo di ridurre il costo del lavoro. Nel complesso, se da un lato le riforme già varate rappresentano un progresso, dall'altro occorrono ulteriori sforzi di riassestamento degli squilibri di bilancio e strutturali per sostenere la correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo, nonché la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Pertanto, la Francia è invitata a fornire ulteriori informazioni nel prossimo programma nazionale di riforma e nel programma di stabilità in merito agli sforzi di riforma intesi a razionalizzare la spesa pubblica in tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, nell'ottica di realizzare risparmi supplementari e un migliore coordinamento tra il governo centrale e le amministrazioni locali. Occorre fornire maggiori delucidazioni in relazione alle misure volte a migliorare l'efficienza della spesa sanitaria e ad evitare che i previsti disavanzi dei regimi pensionistici nel pubblico impiego abbiano un impatto negativo sul disavanzo delle amministrazioni pubbliche. Sono infine necessarie maggiori informazioni in merito alle iniziative previste per ridurre ulteriormente il costo del lavoro e, più in generale, sulle riforme strutturali intese ad aumentare la capacità di adeguamento dell'economia e a stimolare la crescita potenziale. La Commissione ed il Consiglio verificheranno l'attuazione delle riforme nell'ambito del semestre europeo.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. ŠADŽIUS


    (1)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

    (2)  Decisione 2009/414/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 19).

    (3)  Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2013, sul programma nazionale di riforma 2013 della Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Francia 2012-2017 (GU C 217 del 30.7.2013, pag. 27).


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/7


    PARERE DEL CONSIGLIO

    del 10 dicembre 2013

    sul programma di partenariato economico della Slovenia

    2013/C 368/03

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il patto di stabilità e crescita (PSC) è volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi. Esso si fonda sull'obiettivo della solidità delle finanze pubbliche in quanto strumento atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria e, quindi, a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in materia di crescita sostenibile e occupazione.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel contesto del patto di stabilità e crescita e del semestre europeo. Poiché le misure esclusivamente di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo, possono essere necessarie misure strategiche e riforme strutturali supplementari.

    (3)

    L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 473/2013 definisce le modalità dettagliate dei programmi di partenariato economico che devono essere presentati dagli Stati membri che hanno come valuta l'euro soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi. Stabilendo una tabella di marcia per le misure volte a contribuire a una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo, il programma di partenariato economico dovrebbe specificare in particolare le principali riforme strutturali di bilancio, segnatamente quelle riguardanti i sistemi impositivi, pensionistici e sanitari e i quadri di bilancio.

    (4)

    Il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, con la quale ha aperto una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Slovenia. Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha adottato una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato nel contesto di una procedura per i disavanzi eccessivi avviata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 473/2013. In questo contesto, è stato chiesto alla Slovenia di presentare un programma di partenariato economico entro il 1o ottobre 2013, indicando le riforme strutturali di bilancio volte a garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo.

    (5)

    Il programma di partenariato economico presentato dalla Slovenia il 1o ottobre comprende misure intese a: rafforzare la strategia di bilancio per una correzione duratura del disavanzo eccessivo «(raccomandazione specifica per paese (di seguito «raccomandazione») 1)»; rinsaldare la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico e contenere i costi relativi all'invecchiamento della popolazione (raccomandazione 2); riformare il mercato del lavoro (raccomandazione 3); effettuare un esame della qualità delle attività del sistema bancario (raccomandazione 4); migliorare il quadro normativo delle banche e le capacità di vigilanza (raccomandazione 5); riformare le professioni regolamentate (raccomandazione 6); ridurre la durata dei procedimenti giudiziari (raccomandazione 7); rafforzare il governo societario delle imprese di proprietà dello Stato e la privatizzazione (raccomandazione 8); ristrutturare le imprese e migliorare il contesto in cui esse operano (raccomandazione 9).

    (6)

    Le misure e riforme strutturali di bilancio che la Slovenia intende attuare riguardano: i) il sistema fiscale e il rispetto dell'obbligo tributario; ii) il quadro di bilancio; iii) il sistema pensionistico; iv) le cure di lunga durata. Il pacchetto di misure è parzialmente adeguato e potrebbe contribuire a una correzione effettiva e duratura della situazione di disavanzo eccessivo. Sono tuttavia necessari ulteriori sforzi e occorre accelerare l'attuazione delle misure in alcune aree.

    (7)

    Le recenti misure strutturali per aumentare le entrate, in particolare l'applicazione di aliquote IVA più elevate e di una nuova imposta sugli immobili, dovrebbero contribuire sensibilmente (circa l'1,3 % del PIL) al risanamento delle finanze pubbliche. Questi provvedimenti non sono però accompagnati da misure strutturali sul fronte della spesa, anch'esse fondamentali per conseguire una situazione di pareggio o di eccedenza di bilancio. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, risulta prematuro effettuare una valutazione di diverse misure amministrative volte a rafforzare il rispetto dell'obbligo tributario che comunque, se applicate in modo efficace, contribuirebbero a rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

    (8)

    Le autorità elaborano al momento una revisione approfondita della legislazione su cui si fonda il quadro di bilancio conformemente al trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (UEM) e agli altri atti giuridici dell'Unione. L'iscrizione nella costituzione di una regola relativa al pareggio o all'eccedenza di bilancio e l'adozione prevista delle modalità di applicazione di tale regola, in particolare la nuova legge sulla regola di bilancio e la legge modificata sulle finanze pubbliche, dovrebbero contribuire ad ancorare la disciplina di bilancio nella legislazione nazionale.

    (9)

    In seguito all'attuazione della riforma pensionistica del dicembre 2012, i dati mensili relativi al numero di nuovi pensionati indicano un ritmo di crescita più contenuto. Sarebbe tuttavia prematuro valutare l'attuazione della seconda raccomandazione del Consiglio relativa al rafforzamento della sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico. Un gruppo di lavoro composto di esponenti del mondo accademico e funzionari della pubblica amministrazione effettua attualmente una valutazione delle conseguenze della riforma. Sulla base delle conclusioni di questa valutazione, il governo intende presentare proposte per ulteriori adeguamenti del sistema pensionistico onde garantirne la sostenibilità al di là del 2020.

    (10)

    Al fine di affrontare meglio il problema dei crescenti costi legati all'invecchiamento della popolazione, il governo ha approvato un progetto di legge sulle cure di lunga durata e sull'assistenza alla persona, istituendo un nuovo sistema di tipo assicurativo. L'adozione della nuova legge è prevista per il primo semestre del 2014. Il finanziamento del sistema obbligatorio di tipo assicurativo deve essere chiarito, ma è probabile che esso sarà alimentato da contributi obbligatori versati dalla popolazione attiva e non attiva, e non dovrebbe aumentare il tasso globale dei contributi previdenziali e assistenziali.

    (11)

    Negli ultimi mesi la Slovenia ha accelerato il ritmo delle riforme strutturali non di bilancio necessarie per l'aggiustamento degli squilibri macroeconomici. Progressi fondamentali sono in via di realizzazione nell'ambito del settore bancario. Tuttavia, le riforme fondamentali per favorire l'aggiustamento e la crescita sono ancora in fase di elaborazione e la loro applicazione subirà un ritardo significativo, in particolare per quanto riguarda le misure relative alla ristrutturazione delle imprese in sede extragiudiziale e all'istituzione di una classificazione dei beni di proprietà dello Stato.

    (12)

    Sono in corso di attuazione misure volte a stabilizzare il settore bancario, tra cui un esame approfondito della qualità delle attività e prove di stress che riguardano quasi il 70 % delle banche, che dovrebbero essere portati a termine entro la fine del 2013. A questa valutazione dovrebbe seguire una strategia globale di ristrutturazione, consolidamento e ricapitalizzazione del settore bancario, che dovrebbe comprendere anche piani per il disinvestimento delle partecipazioni dirette e indirette operate dal settore pubblico nelle banche nazionali. Un tale disinvestimento ridurrebbe notevolmente i rischi di ricomparsa di passività potenziali nei prossimi anni.

    (13)

    La riforma in corso della legge slovena sulle partecipazioni pubbliche, se ben strutturata e attuata integralmente — il che comporta rapidi progressi nella privatizzazione di alcune imprese pubbliche — potrebbe, da un lato, generare entrate e ridurre le passività potenziali delle amministrazioni pubbliche e, dall'altro, contribuire a migliorare e rendere più efficiente la gestione strategica dei beni di proprietà dello Stato, in particolare per quanto riguarda la possibilità di attrarre investitori stranieri,

    HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

    Il programma di partenariato economico che la Slovenia ha presentato alla Commissione e al Consiglio il 1o ottobre 2013 comprende una serie di riforme strutturali di bilancio che sono in parte adeguate a sostenere una correzione efficace e duratura del disavanzo eccessivo e che devono essere attuate fedelmente e integralmente per produrre i risultati previsti. Nello specifico, il programma di partenariato economico illustra alcuni progressi compiuti per rispettare gli impegni presi dalla Slovenia nel quadro del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma, al fine di attuare la riforma fiscale, rafforzare il rispetto dell'obbligo tributario e la governance di bilancio e risanare il settore bancario. La ristrutturazione del settore bancario e del settore delle imprese e la strategia di risanamento che faranno seguito alla pubblicazione dei risultati dell'esame della qualità delle attività e delle prove di stress per le banche sono misure fondamentali per infondere fiducia e attrarre investimenti esteri in Slovenia, inclusi investimenti in obbligazioni sovrane. Solo di recente sono iniziati i lavori su nuovi possibili adeguamenti del sistema pensionistico e non sono ancora disponibili informazioni sulle misure concrete previste e sul loro calendario di attuazione. Poiché quasi tutte le riforme sono ancora in corso di elaborazione, la loro rapida adozione e piena attuazione sono in generale di capitale importanza. La Slovenia è pertanto invitata a presentare ulteriori dettagli circa le riforme previste fornendo ulteriori informazioni nel quadro dei prossimi programma nazionale di riforma e programma di stabilità, che saranno oggetto di una valutazione approfondita da parte della Commissione e del Consiglio nel contesto del semestre europeo.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. ŠADŽIUS


    (1)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.


    II Comunicazioni

    COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

    Commissione europea

    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/9


    Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

    Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2013/C 368/04

    Data di adozione della decisione

    1.10.2013

    Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

    SA.37259 (13/N)

    Stato membro

    Germania

    Regione

    Nordrhein-Westfalen

    Titolo (e/o nome del beneficiario)

    Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Forschung, Innovation und Technologie des Landes NRW

    Base giuridica

    Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT)

    Tipo di misura

    Regime

    Obiettivo

    Ricerca e sviluppo

    Forma dell'aiuto

    Sovvenzione diretta

    Dotazione di bilancio

     

    Dotazione totale: 1 080 milioni di EUR

     

    Dotazione annuale: 120 milioni di EUR

    Intensità

    100 %

    Durata

    Fino al 31.12.2016

    Settore economico

    Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

    Projektträger Jülich

    Wihelm-Johnen-Strasse

    52425 Jülich

    DEUTSCHLAND

    NRW.Bank

    Johanniterstrasse 3

    48145 Münster

    DEUTSCHLAND

    Staatskanzlei NRW

    Stadttor 1

    40219 Düsseldorf

    DEUTSCHLAND

    Altre informazioni

    Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

    http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/11


    Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

    Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2013/C 368/05

    Data di adozione della decisione

    31.10.2013

    Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

    SA.37484 (13/N)

    Stato membro

    Polonia

    Regione

    Poland

    Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

    Titolo (e/o nome del beneficiario)

    Przedłużenie mapy pomocy regionalnej na lata 2007–2013 do dnia 30 czerwca 2014 r.

    Base giuridica

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

    Tipo di misura

    Regime

    Obiettivo

    Sviluppo regionale

    Forma dell'aiuto

    Altro — The notification refers to the prolongation of the existing regional aid map. All forms of aid are possible.

    Dotazione di bilancio

    Intensità

    Durata

    31.12.2013-30.6.2014

    Settore economico

    Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

    Polska/Poland

    Altre informazioni

    Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

    http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/12


    Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

    (Caso COMP/M.7016 — MHI/MH Power Systems)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2013/C 368/06

    In data 6 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

    sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

    in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7016. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/12


    Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

    (Caso COMP/M.7073 — KKR/Arle Capital/Hilding Anders)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2013/C 368/07

    In data 11 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

    sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

    in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M7073. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


    IV Informazioni

    INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

    Commissione europea

    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/13


    Tassi di cambio dell'euro (1)

    16 dicembre 2013

    2013/C 368/08

    1 euro =


     

    Moneta

    Tasso di cambio

    USD

    dollari USA

    1,3776

    JPY

    yen giapponesi

    141,87

    DKK

    corone danesi

    7,4605

    GBP

    sterline inglesi

    0,84385

    SEK

    corone svedesi

    9,0266

    CHF

    franchi svizzeri

    1,2212

    ISK

    corone islandesi

     

    NOK

    corone norvegesi

    8,4345

    BGN

    lev bulgari

    1,9558

    CZK

    corone ceche

    27,600

    HUF

    fiorini ungheresi

    299,77

    LTL

    litas lituani

    3,4528

    LVL

    lats lettoni

    0,7029

    PLN

    zloty polacchi

    4,1758

    RON

    leu rumeni

    4,4570

    TRY

    lire turche

    2,7970

    AUD

    dollari australiani

    1,5400

    CAD

    dollari canadesi

    1,4579

    HKD

    dollari di Hong Kong

    10,6815

    NZD

    dollari neozelandesi

    1,6673

    SGD

    dollari di Singapore

    1,7293

    KRW

    won sudcoreani

    1 450,66

    ZAR

    rand sudafricani

    14,2072

    CNY

    renminbi Yuan cinese

    8,3651

    HRK

    kuna croata

    7,6293

    IDR

    rupia indonesiana

    16 507,61

    MYR

    ringgit malese

    4,4626

    PHP

    peso filippino

    60,700

    RUB

    rublo russo

    45,2905

    THB

    baht thailandese

    44,125

    BRL

    real brasiliano

    3,2091

    MXN

    peso messicano

    17,8013

    INR

    rupia indiana

    85,0670


    (1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


    Mediatore europeo

    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/14


    Relazione annuale del 2012

    2013/C 368/09

    Il 12 settembre 2013, il Mediatore europeo ha presentato la sua relazione annuale per l'anno 2012 al Parlamento europeo.

    La relazione annuale e una versione più breve della stessa sono disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali alla pagina Internet del Mediatore: http://www.ombudsman.europa.eu

    Copie di queste pubblicazioni possono essere gratuitamente richieste all'Ufficio del Mediatore europeo:

    1 avenue du Président Robert Schuman

    CS 30403

    67001 Strasbourg Cedex

    FRANCE

    Tel. +33 388172313

    Fax +33 388179062

    E-mail: eo@ombudsman.europa.eu


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/15


    Relazione speciale al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore europeo (1)

    2013/C 368/10

    Nel 2013 la Mediatrice europea ha indirizzato al Parlamento europeo un rapporto speciale:

    Rapporto speciale del 12 novembre 2013 che segue l'indagine di propria iniziativa della Mediatrice europea OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex.

    Il testo delle rapporto speciale è disponibile sulla pagina web del Mediatore europeo: http://www.ombudsman.europa.eu

    Esemplari possono essere richiesti gratuitamente all'Ufficio del Mediatore europeo:

    1 avenue du Président Robert Schuman

    CS 30403

    67001 Strasbourg Cedex

    FRANCE

    Tel. +33 388172313

    Fax +33 388179062

    E-mail: eo@ombudsman.europa.eu


    (1)  Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994 del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.


    INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/16


    Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

    2013/C 368/11

    A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

    Data e ora della chiusura

    21.11.2013

    Durata

    21.11.2013-31.12.2013

    Stato membro

    Spagna

    Stock o gruppo di stock

    BUM/ATLANT

    Specie

    Marlin azzurro (Makaira nigricans)

    Zona

    Oceano Atlantico

    Tipo(i) di pescherecci

    Numero di riferimento

    72/TQ40


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/16


    Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

    2013/C 368/12

    A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

    Data e ora della chiusura

    27.11.2013

    Durata

    27.11.2013-31.12.2013

    Stato membro

    Regno Unito

    Stock o gruppo di stock

    MAC/*4A

    Specie

    Sgombro (Scomber scombrus)

    Zona

    IVa

    Tipo(i) di pescherecci

    Numero di riferimento

    73/TQ40


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/17


    Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

    2013/C 368/13

    A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

    Data e ora della chiusura

    27.11.2013

    Durata

    27.11.2013-31.12.2013

    Stato membro

    Regno Unito

    Stock o gruppo di stock

    PLE/7FG.

    Specie

    Passera di mare (Pleuronectes platessa)

    Zona

    VIIf e VIIg

    Tipo(i) di pescherecci

    Numero di riferimento

    78/TQ39


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/17


    Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

    2013/C 368/14

    A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

    Data e ora della chiusura

    27.11.2013

    Durata

    27.11.2013-31.12.2013

    Stato membro

    Regno Unito

    Stock o gruppo di stock

    MAC/*3A4BC

    Specie

    Sgombro (Scomber scombrus)

    Zona

    IIIa e IVbc

    Tipo(i) di pescherecci

    Numero di riferimento

    74/TQ40


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


    V Avvisi

    PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

    Commissione europea

    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/18


    Notifica preventiva di una concentrazione

    (Caso COMP/M.7113 — PPF Group/Telefónica Czech Republic/Telefónica Slovakia)

    Caso ammissibile alla procedura semplificata

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2013/C 368/15

    1.

    In data 9 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa PPF Group N.V. («PPF», Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’impresa Telefónica Czech Republic a.s. («Telefónica CZ», Repubblica ceca) e della sua controllata al 100 % Telefónica Slovakia s.r.o («Telefónica SK», Slovacchia) mediante acquisto di quote.

    2.

    Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

    PPF: gruppo finanziario e di investimento che opera nei seguenti settori: banche, investimenti, consulenza, immobiliare, energia, attività mineraria e vendita al dettaglio di elettronica di consumo, principalmente nell’Europa centrale e orientale e in Asia,

    Telefónica CZ: telecomunicazioni fisse e mobili e servizi connessi nella Repubblica ceca,

    Telefónica SK: telecomunicazioni mobili e servizi connessi in Slovacchia.

    3.

    A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

    4.

    La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

    Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7113 — PPF Group/Telefónica Czech Republic/Telefónica Slovakia, al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale della Concorrenza

    Protocollo Concentrazioni

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

    (2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


    17.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 368/19


    Notifica preventiva di una concentrazione

    (Caso COMP/M.7006 — OAO Lukoil/Lubricant Business OMV)

    Caso ammissibile alla procedura semplificata

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2013/C 368/16

    1.

    In data 9 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa OAO Lukoil (Federazione russa) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di parte (parti) dell’impresa OMV Aktiengesellschaft (Austria) mediante acquisto di elementi dell’attivo.

    2.

    Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

    OAO Lukoil: prospezione, sviluppo e produzione di petrolio e di gas; raffinazione, produzione e commercializzazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi,

    attivi trasferiti di OMV Aktiengesellschaft: produzione e distribuzione di lubrificanti per autoveicoli e per usi industriali a clienti non retail.

    3.

    A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

    4.

    La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

    Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7006 — OAO Lukoil/Lubricant Business OMV, al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale della Concorrenza

    Protocollo Concentrazioni

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

    (2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


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