EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2013:081:FULL
Official Journal of the European Union, C 81, 20 March 2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 81, 20 marzo 2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 81, 20 marzo 2013
ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.081.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
II Comunicazioni |
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2013/C 081/01 |
||
2013/C 081/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
|
2013/C 081/03 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 ) |
|
2013/C 081/04 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 ) |
|
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2013/C 081/05 |
||
|
V Avvisi |
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
Commissione europea |
|
2013/C 081/06 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6841 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Tulloch Homes Group Limited) ( 2 ) |
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
Commissione europea |
|
2013/C 081/07 |
||
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
|
(2) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/1 |
Comunicazione della commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di maggio 2013 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso
2013/C 81/01
Il regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione ha aperto contingenti tariffari di importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1). Non sono state presentate domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di gennaio 2013 per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande devono essere aggiunti al sottoperiodo successivo.
A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione, i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo sono comunicati dalla Commissione entro il giorno 25 dell'ultimo mese di un dato sottoperiodo.
Pertanto nell'allegato della presente comunicazione sono indicati i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di maggio 2013, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190, di cui al regolamento (UE) n. 1274/2009.
(1) GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
ALLEGATO
Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo a norma del regolamento (UE) n. 1274/2009
Origine |
Numero d'ordine |
Domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo di gennaio 2013 |
Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo di maggio 2013 (in kg) |
Antille olandesi e Aruba |
09.4189 |
16 667 000 |
|
PTOM meno sviluppati |
09.4190 |
6 667 000 |
(1) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2013/C 81/02
Data di adozione della decisione |
21.2.2013 |
|||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35985 (12/N) |
|||||
Stato membro |
Belgio |
|||||
Regione |
— |
Zone miste |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Indemnisation des dommages agricoles causés par la sécheresse du printemps 2011 |
|||||
Base giuridica |
Loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles Arrêté du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles (projet) arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages (projet) arrêté ministériel déterminant les modalités d'introduction et le mode d'examen des demandes en exécution de l'arrêté royal du … considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages (projet) circulaire relative à la gestion des dommages causés par la sécheresse de 2011 |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
— |
||||
Obiettivo |
Condizioni atmosferiche avverse |
|||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
|||||
Dotazione di bilancio |
|
|||||
Intensità |
68 % |
|||||
Durata |
Fino al 31.12.2013 |
|||||
Settore economico |
Coltivazione di cereali (tranne il riso), legumi da granella e semi oleosi, coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi, coltivazione di piante tessili |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 81/03
Data di adozione della decisione |
23.1.2013 |
|||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.29367 (12/NN) |
|||||
Stato membro |
Francia |
|||||
Regione |
— |
— |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Service d'intérêt économique général (SIEG) d'accessibilité bancaire du Livret A de la banque postale |
|||||
Base giuridica |
Article L. 221-1 et L. 518-25-1 du code monétaire et financier en vertu de la Loi de modernisation de l'économie (Loi 2008-776 du 4 août 2008) |
|||||
Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
Banque postale |
||||
Obiettivo |
Servizi di interesse economico generale |
|||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
|||||
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 1 505 milioni di EUR |
|||||
Intensità |
— |
|||||
Durata |
1.1.2009-31.12.2014 |
|||||
Settore economico |
Attività finanziarie e assicurative |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
20.11.2012 |
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33337 (12/NN) |
|
Stato membro |
Polonia |
|
Regione |
— |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Potencjalna pomoc państwa dla Polskich Linii Lotniczych LOT |
|
Base giuridica |
— |
|
Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
LOT Airlines |
Obiettivo |
— |
|
Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
|
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 400 milioni di PLN |
|
Intensità |
— |
|
Durata |
— |
|
Settore economico |
Trasporto aereo |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
20.12.2012 |
|||||||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35033 (12/N) |
|||||||||
Stato membro |
Italia |
|||||||||
Regione |
Sicilia, Calabria |
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a) |
||||||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aiuto al salvataggio dell'impresa G.D.M. SpA in A.S. |
|||||||||
Base giuridica |
|
|||||||||
Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
G.D.M. SpA in A.S. |
||||||||
Obiettivo |
Salvataggio di imprese in difficoltà, Occupazione, Sviluppo regionale |
|||||||||
Forma dell'aiuto |
Garanzia |
|||||||||
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 16,60 milioni di EUR |
|||||||||
Intensità |
100 % |
|||||||||
Durata |
6 mesi |
|||||||||
Settore economico |
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
|||||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
20.2.2013 |
||||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35697 (12/N) |
||||||
Stato membro |
Grecia |
||||||
Regione |
Thessalia |
— |
|||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου (Επέκταση Δαπέδου Στάθμευσης Αεροσκαφών και Νέος Συνδετήριος Τροχόδρομος) |
||||||
Base giuridica |
Νόμοι 3669/2008, 3614/2007, Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Α.Π. 4053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 και Α.Π. 1079/Φ.95/31.5.2011. |
||||||
Tipo di misura |
Singolo aiuto |
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Hellenic Civil Aviation Authority |
|||||
Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
||||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
||||||
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 16,30 milioni di EUR |
||||||
Intensità |
79,62 % |
||||||
Durata |
1.2.2013-13.12.2015 |
||||||
Settore economico |
Trasporto aereo |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
4.12.2012 |
|||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35703 (12/N) |
|||||
Stato membro |
Austria |
|||||
Regione |
— |
Zone miste |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Verlängerung der Beihilfenregelung „Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2011-2013“ |
|||||
Base giuridica |
Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007-2013 |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
— |
||||
Obiettivo |
Ristrutturazione di imprese in difficoltà |
|||||
Forma dell'aiuto |
Garanzia |
|||||
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 12 milioni di EUR |
|||||
Intensità |
— |
|||||
Durata |
10.10.2012-31.12.2013 |
|||||
Settore economico |
Servizi di alloggio e di ristorazione |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/8 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 81/04
Data di adozione della decisione |
12.12.2012 |
||||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35744 (12/N) |
||||||
Stato membro |
Irlanda |
||||||
Regione |
— |
— |
|||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Prolongation of the Eligible Liabilities Guarantee Scheme until 30 June 2013 |
||||||
Base giuridica |
|
||||||
Tipo di misura |
Regime |
— |
|||||
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
||||||
Forma dell'aiuto |
Garanzia |
||||||
Dotazione di bilancio |
[…] (1) |
||||||
Intensità |
— |
||||||
Durata |
1.1.2013-30.6.2013 |
||||||
Settore economico |
Attività finanziarie e assicurative |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
29.1.2013 |
|||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35944 (12/N) |
|||||
Stato membro |
Polonia |
|||||
Regione |
— |
— |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Siódme przedłużenie programu gwarancji na rzecz banków w Polsce |
|||||
Base giuridica |
|
|||||
Tipo di misura |
Regime |
— |
||||
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
|||||
Forma dell'aiuto |
Altra, garanzia — A parte le garanzie statali per le emissioni di debito bancario, il sostegno può essere concesso nelle seguenti forme: i) concessione in prestito di buoni del Tesoro; ii) vendita di buoni del Tesoro con pagamento differito; iii) vendita di buoni del Tesoro con pagamento a rate; iv) vendita di buoni del Tesoro mediante offerta a istituti finanziari specifici |
|||||
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 160 000 milioni di PLN |
|||||
Intensità |
— |
|||||
Durata |
Fino al 30.6.2013 |
|||||
Settore economico |
Attività finanziarie e assicurative |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
4.2.2013 |
|||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36051 (13/N) |
|||||
Stato membro |
Austria |
|||||
Regione |
Burgenland |
— |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Verlängerung der staatlichen Beihilfe N 670/08 — Regelung für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen für KMU im Burgenland |
|||||
Base giuridica |
Gesetz vom 24. März 1994 über Maßnahmen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG), LGBl. Nr. 33, in der Fassung des Gesetzes LBGL. Nr. 22/2008 |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
— |
||||
Obiettivo |
Salvataggio di imprese in difficoltà |
|||||
Forma dell'aiuto |
Altro |
|||||
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 3 milioni di EUR |
|||||
Intensità |
— |
|||||
Durata |
10.10.2012-31.12.2013 |
|||||
Settore economico |
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
13.2.2013 |
|||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.36063 (13/N) |
|||||
Stato membro |
Francia |
|||||
Regione |
— |
— |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Crédit d'impôt en faveur de la production phonographique |
|||||
Base giuridica |
|
|||||
Tipo di misura |
Regime |
— |
||||
Obiettivo |
Cultura |
|||||
Forma dell'aiuto |
Riduzione dell’aliquota |
|||||
Dotazione di bilancio |
|
|||||
Intensità |
30 % |
|||||
Durata |
1.1.2013-31.12.2016 |
|||||
Settore economico |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, attività creative, artistiche e d'intrattenimento |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
(1) Informazioni riservate.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/12 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 marzo 2013
2013/C 81/05
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2944 |
JPY |
yen giapponesi |
123,49 |
DKK |
corone danesi |
7,4555 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85585 |
SEK |
corone svedesi |
8,3421 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2218 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,5205 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,647 |
HUF |
fiorini ungheresi |
305,20 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7015 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1548 |
RON |
leu rumeni |
4,4060 |
TRY |
lire turche |
2,3509 |
AUD |
dollari australiani |
1,2475 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3265 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0455 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5712 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6179 |
KRW |
won sudcoreani |
1 440,51 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,9332 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0457 |
HRK |
kuna croata |
7,5887 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 580,16 |
MYR |
ringgit malese |
4,0409 |
PHP |
peso filippino |
52,675 |
RUB |
rublo russo |
39,9325 |
THB |
baht thailandese |
37,900 |
BRL |
real brasiliano |
2,5637 |
MXN |
peso messicano |
16,0453 |
INR |
rupia indiana |
70,3830 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6841 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Tulloch Homes Group Limited)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 81/06
1. |
In data 13 marzo 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», USA) e TPG LundyCo, L.P. («TPG Lundy», Isole Cayman), controllata in ultima istanza da TPG Group (USA), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Tulloch Homes Group Limited («Tulloch Homes», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6841 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Tulloch Homes Group Limited, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/14 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 81/07
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«LONZO DE CORSE»/«LONZO DE CORSE — LONZU»
N. CE: FR-PDO-0005-0994-26.04.2012
IGP ( ) DOP (X )
1. Denominazione:
«Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu».
2. Stato membro o paese terzo:
Francia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.2. |
Prodotti a base di carne (cotti, salati,affumicati, ecc.). |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Il «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» è elaborato a partire dal filetto di maiale di razza locale Nustrale, salato, asciugato e affumicato.
Le fasi di salatura, asciugatura e stagionatura hanno una durata minima di tre mesi, di cui oltre un mese è dedicato alla stagionatura (ultima fase della lavorazione del prodotto, realizzata esclusivamente in condizioni ambientali naturali, ed essenziale per conferire alla carne la sua consistenza particolare e per consentire la formazione degli aromi).
Le caratteristiche specifiche del prodotto sono le seguenti: la sua forma è lunga, la fetta si presenta di forma cilindrica - ovale, costituita dal filetto di maiale tagliato conservando il grasso di copertura. La lunghezza varia da 15 a 30 centimetri e il peso secco da 0,5 a 1,1 kg.
Si presenta sotto forma di insaccato (trippa o retina di maiale) legato con uno spago o avvolto in una rete.
La fetta, di aspetto talvolta oleoso, presenta una noce di muscolo unico di colore omogeneo dal rosso rosato al rosso, con venature di minore o maggiore intensità e uno strato superficiale di lardo dorsale di colore tra il bianco e il bianco rosato.
La proporzione grasso/parte magra nel prodotto secco è compresa fra il 25 % e il 35 %.
La consistenza del grasso è piuttosto molle. La parte magra è soda e talvolta morbida.
Essa è caratterizzata dalla presenza di aromi (sapore di prosciutto secco o di nocciola o di fungo o di bosco), da un tipico sapore salato e da una nota pepata.
Sono possibili un leggero aroma e sapore di fumo.
Le caratteristiche fisico-chimiche e biochimiche sono le seguenti (% del prodotto secco):
— |
i lipidi totali del grasso sono ≥ 89 %, |
— |
la percentuale di sale è compresa fra 6,5 % e 10 %, |
— |
i lipidi intramuscolari sono ≥ 5 %, |
— |
tracce di nitrito/nitrato, |
— |
il tasso di umidità nella parte magra è compreso fra 35 e 50 %, |
— |
l'acido oleico è ≥ 45 %. |
Il prodotto può essere commercializzato intero, a fette sotto vuoto o porzionato sotto vuoto, con un peso minimo di 200 grammi.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
Le carcasse dei maiali utilizzati per l'elaborazione del prodotto provengono da suini di razza «Nustrale» la cui età di macellazione è compresa fra 12 e 36 mesi; il peso carcassa varia dagli 85 ai 140 kg. Lo spessore del lardo è compreso fra 2,5 e 6 cm.
Le caratteristiche della razza «Nustrale», l'età avanzata al momento della macellazione, l'allevamento in libertà e la fase finale di ingrasso essenzialmente a base di castagne e/o di ghiande conferiscono alla materia prima una qualità particolare: una colorazione delle carni da rosso a rosso vivo, un carico lipidico notevole ed una qualità del grasso specifica.
— |
unicamente il filetto e il carré, |
— |
4 pezzi per suino, |
— |
rifilatura a forma di parallelepipedo, |
— |
eventuale eliminazione parziale del grasso di copertura, |
— |
peso fresco compreso fra 0,7 kg e 1,5 kg, |
— |
tutti i processi che richiedono temperature negative (congelamento, surgelamento, ...) sono vietati. |
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
Dopo lo svezzamento, gli animali sono allevati all'aperto. In questo tipo di allevamento gli animali vengono spostati sui territori silvo-pastorali le cui modalità di gestione dipendono, fra l'altro, dalla disponibilità delle risorse foraggere e delle stagioni.
Su questi pascoli sono gli animali stessi che si procurano, in parte, il nutrimento (erbe, radici, tuberi …). Le razioni di alimenti complementari sono apportate al bestiame sui territori dell'azienda zootecnica dall'allevatore entro il limite massimo di 2 chilogrammi al giorno e per animale. Gli alimenti complementari sono composti almeno per il 90 % da cereali, semi oleosi e leguminose e da loro derivati, calcolati in base al peso nella formula degli alimenti e in media ponderata, con un minimo pari al 60 % dei cereali e dei loro prodotti derivati (frumento, orzo, mais). Il mais è autorizzato in questo alimento complementare fino a quarantacinque giorni prima dell'inizio della fase finale di ingrasso.
La fase di ingrasso si effettua tra i mesi di ottobre e marzo per una durata minima di 45 giorni. Durante questo periodo, gli animali si nutrono esclusivamente di ghiande e di castagne che essi prelevano mentre percorrono i territori in cui ha luogo la fase di ingrasso (querceti e castagneti) almeno per i primi trenta giorni. L'integrazione a base di orzo è quindi autorizzata. La razione di orzo è inferiore a 4 kg/giorno/maiale. Il cumulo delle razioni giornaliere di orzo apportate dall'allevatore non deve superare il 30 % dell'alimentazione di castagne e/o ghiande durante il periodo di ingrasso.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:
Tutte le fasi della produzione (la nascita, l'allevamento, l'ingrasso e la macellazione dei suini, la trasformazione e la stagionatura dei singoli pezzi) devono obbligatoriamente avere luogo nella zona geografica.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:
Il taglio, l'affettatura e il condizionamento sono effettuati obbligatoriamente nella zona geografica per le seguenti ragioni:
— |
perdita del controllo delle qualità organolettiche durante l'immagazzinaggio e la manipolazione dei prodotti, |
— |
perdita della capacità di controllo dei prodotti, della tracciabilità e della rietichettatura. |
L'affettatura è realizzata manualmente, adoperando solo il coltello, onde evitare un riscaldamento della carne che rischierebbe di deteriorare le qualità organolettiche specifiche del prodotto. Materiale autorizzato: un coltello da trancio e un supporto.
Per i prodotti affettati viene previamente tolto l'involucro (budello naturale o retina di maiale).
Una volta porzionato o affettato, il prodotto viene immediatamente confezionato sotto vuoto.
La parte magra è caratterizzata da un colore che va dal rosso al rosso vivo. La mancanza di conservanti (che consente di limitare l'ossidazione e, quindi, di stabilizzare il colore del prodotto) a parte il sale, rende indispensabile il confezionamento sotto vuoto entro tempi brevissimi, onde evitare che la carne si annerisca.
Il grasso, caratterizzato da sapore, aroma, colore e lucentezza davvero tipici, irrancidisce facilmente se esposto all'aria, il che conferma la necessità di un confezionamento sotto vuoto in tempi brevissimi.
Per questa stessa ragione, un pezzo già tagliato deve essere interamente condizionato entro 12 ore.
Scopo di queste modalità è evitare qualsiasi denaturazione del prodotto, soprattutto in termini di caratteristiche organolettiche.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Indipendentemente dalle diciture regolamentari applicabili ai prodotti di salumeria, l'etichettatura dei prodotti che beneficiano della denominazione d'origine «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» comporta le seguenti indicazioni:
— |
il nome della denominazione d'origine «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», |
— |
il simbolo DOP dell'Unione europea, a partire dalla registrazione a livello dell'Unione europea. |
Una dicitura «alimentazione con castagne e/o ghiande» o «maiali alimentati con castagne e/o ghiande» o «100 % castagne/ghiande» può figurare sull'etichetta unicamente per i prodotti provenenti da animali nutriti esclusivamente con castagne e/o ghiande.
4. Definizione concisa della zona geografica:
La delimitazione della zona geografica della denominazione d'origine «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», si basa sui comuni il cui ambiente naturale risponde alle condizioni di allevamento e di trasformazione tradizionali del «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», il che corrisponde a tutto il territorio corso a parte il litorale, che non si addice alle condizioni di produzione.
Pertanto, la zona geografica comprende i dipartimenti della Corse-du-Sud e della Haute-Corse, includendo parzialmente i seguenti comuni:
|
dipartimento della Corse-du-Sud: Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbellara, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Belvédère-Campomoro, Bonifacio, Calcatoggio, Cannelle, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Conca, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Figari, Fozzano, Grosseto-Prugna, Lecci, Lopigna, Loreto-di-Tallano, Marignana, Monacia-d'Aullène, Olmeto, Olmiccia, Osani, Ota, Partinello, Piana, Pianottoli-Caldarello, Pietrosella, Pila-Canale, Porto-Vecchio, Propriano, Sainte-Lucie-de-Tallano, San-Gavino-di-Carbini, Sant'Andréa-d'Orcino, Sari-Solenzara, Sarrola-Carcopino, Sartène, Serra-di-Ferro, Serriera, Sollacaro, Sotta, Vico, Viggianello, Villanova, Zonza, |
|
dipartimento della Haute-Corse: Aghione, Aléria, Algajola, Antisanti, Aregno, Barbaggio, Barrettali, Bastia, Belgodère, Biguglia, Borgo, Brando, Cagnano, Calenzana, Calvi, Canale-di-Verde, Canari, Castellare-di-Casinca, Centuri, Cervione, Chiatra, Corbara, Ersa, Farinole, Furiani, Galéria, Ghisonaccia, Giuncaggio, L'Ile-Rousse, Linguizzetta, Lucciana, Lugo-di-Nazza, Lumio, Luri, Meria, Monte, Montegrosso, Monticello, Morsiglia, Nonza, Novella, Occhiatana, Ogliastro, Oletta, Olmeta-di-Capocorso, Olmeta-di-Tuda, Olmo, Palasca, Pancheraccia, Patrimonio, Penta-di-Casinca, Pietracorbara, Pietroso, Piève, Pigna, Pino, Poggio-di-Nazza, Poggio-d'Oletta, Poggio-Mezzana, Prunelli-di-Casacconi, Prunelli-di-Fiumorbo, Pruno, Rapale, Rogliano, Rutali, Saint-Florent, San-Gavino-di-Tenda, San-Giuliano, San-Martino-di-Lota, San-Nicolao, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Maria-di-Lota, Santa-Maria-Poggio, Santa-Reparata-di-Balagna, Santo-Pietro-di-Tenda, Serra-di-Fiumorbo, Sisco, Solaro, Sorbo-Ocagnano, Speloncato, Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone, Tomino, Tox, Urtaca, Vallecalle, Valle-di-Campoloro, Ventiseri, Venzolasca, Vescovato, Vignale, Ville-di-Paraso, Ville-di-Pietrabugno, Volpajola. |
Un documento cartografico che definisce i confini della zona geografica è stato depositato in municipio per i comuni parzialmente accettati. Per questi comuni, la zonizzazione cartografica è consultabile sul sito Internet della competente autorità nazionale conformemente alle esigenze della direttiva Inspire.
5. Legame con la zona gegografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
La Corsica possiede un ambiente naturale davvero sui generis, sia dal punto di vista climatico, orografico o pedologico, sia dal punto di vista del funzionamento degli ecosistemi.
Dal punto di vista geologico, si possono distinguere ad ovest una Corsica erciniana in cui predominano i graniti, le granuliti e i porfidi che danno vita a rilievi molto aspri, e a nord-ovest, una Corsica alpina in cui si trovano scisti lucidi e diversi terreni sedimentari con rilievi meno ardui e di altitudine più modesta. Insieme alla varietà del clima, i terreni consentono una notevole copertura vegetale e l'attecchimento di una flora utile all'allevamento suino.
La Corsica gode di clima mediterraneo ma, a causa della sua insularità nonché della diversità delle altitudini e delle esposizioni a loro volta frutto di una complessa topografia, questo clima presenta mille sfumature, con escursioni termiche talvolta impressionanti fra valli o addirittura fra versanti anche molto vicini.
La flora attuale della Corsica è essenzialmente paleomediterranea. L'isolamento ha favorito l'evoluzione delle specie e la flora dell'isola è caratterizzata da un'elevata percentuale di specie endemiche.
Tra i diversi livelli di vegetazione, si trova il livello mediterraneo sub-umido, caratterizzato dalla presenza di querce da sughero e di lecci.
Il livello mediterraneo umido è caratterizzato dal castagno. È a questo livello che scompare l'olivo, il cui limite massimo di altitudine coincide con il limite minimo del castagno.
Pertanto, la Corsica è un paese a vocazione forestale, con condizioni edafiche e climatiche complessivamente molto favorevoli alla foresta. Il castagno e la quercia sono particolarmente ben rappresentati in tutto il territorio dell'isola.
L'origine della produzione di questi salumi è antica ed è stata per molto tempo, insieme a quella di prodotti lattieri, una delle principali fonti di proteine animali nel regime alimentare tradizionale dell'isola.
Gli attuali sistemi di allevamento sono il retaggio di un'antica tradizione pastorale che consisteva nello spostare i suini sui territori silvo-pastorali di montagna o sui prati durante l'estate (pascoli) in base alle risorse foraggere spontanee offerte dall'ambiente circostante.
Di razza locale, il maiale «Nustrale» è di tipo iberico. Si tratta di un animale rustico particolarmente adattato a questo tipo di allevamento in grado di apprezzare abbastanza le risorse naturali che trova a sua diposizione. Sono le femmine a condurre i branchi di suini nei diversi pascoli, che presentano una certa diversità (zone arboree, pascoli estivi …). I pascoli possono evolvere anche in funzione delle stagioni e delle risorse foraggere presenti nella regione.
Dal momento dello svezzamento alla fine della crescita, l'allevatore apporta agli animali, sui pascoli, la razione alimentare indispensabile al loro sviluppo. I maiali possono alimentarsi anche con le risorse foraggere presenti sui territori (erbe, radici, tuberi …).
Durante la fase di ingrasso, gli animali sono liberi di muoversi fra i querceti e i castagneti all'epoca in cui gli alberi producono i frutti. Essi si nutrono essenzialmente di castagne e/o di ghiande durante tutto il periodo autunnale e invernale. Il solo complemento alimentare autorizzato è l'orzo.
Questa tappa è una fase fondamentale che si riflette sul peso e sulla qualità del grasso (elevato tasso di acidi grassi mono-insaturi e basso tasso di acidi grassi saturi).
Le condizioni climatiche delle zone di allevamento hanno reso necessario ricorrere a procedimenti di conservazione adattati in modo che ha finito con il prevalere la produzione di carni e salumi essiccati, adoperando procedimenti di conservazione quali la salagione e l'essiccazione.
In mancanza di freddo industriale, comparso solo alla fine del XIX secolo, gli isolani hanno tratto vantaggio dalle potenzialità offerte loro dall'ambiente naturale. È così che la macellazione e la trasformazione erano, e restano tuttora dipendenti in sommo grado dalle stagioni. Pertanto, il consumo del «Lonzo de Corse»«Lonzo de Corse — Lonzu» ha inizio a febbraio e termina a settembre. Si tratta di un prodotto per così dire «di stagione» nella categoria delle carni essiccate a base di suino ed è il primo ad ornare le tavole sulle quali viene servito come antipasto. Questo consumo, che si concentra per lo più durante la primavera, lo rende un prodotto quotidiano e destinato a tutti.
La trasformazione ricorre a processi naturali. Gli unici ingredienti storicamente disponibili e che ancor oggi entrano a far parte della fabbricazione sono il sale, il pepe o il peperoncino (senza conservanti). L'asciugatura avviene mediante il ricorso al calore del fuoco di legna proveniente delle latifoglie locali.
La durata e le condizioni tradizionali di stagionatura (in cantina naturale ed a temperatura ambiente) permettono di ottenere qualità organolettiche specifiche, particolarmente a livello dello viluppo degli aromi e della consistenza.
5.2. Specificità del prodotto:
Le caratteristiche specifiche del «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» sono le seguenti:
— |
la fetta presenta una parte magra di colore omogeneo da rosato a rosso, legato al tasso di pigmenti presente nei muscoli, |
— |
la parte magra presenta qualche venatura, a causa di un tasso di lipidi intramuscolari superiore o pari al 5 %, |
— |
la fetta è di aspetto talvolta oleoso, a causa di un tasso elevato di acido oleico, |
— |
la consistenza del grasso è piuttosto morbida, a causa di un'elevata lipolisi;, |
— |
la fetta presenta una lieve intensità aromatica (sapore di prosciutto secco o di nocciola o di fungo o di bosco), un sapore salato caratteristico connesso a un tasso di sale compreso fra 6,5 e 10 % e una nota pepata. |
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
L'utilizzo di suini di razza «Nustrale» è un elemento essenziale del territorio. In effetti, la rusticità di questa razza locale, unitamente ad una capacità di sopportare i forti sbalzi climatici ed alimentari e ad accumulare rapidamente riserve lipidiche quando il cibo è abbondante, nonché le condizioni di allevamento sono originali e particolarmente ben adattate al territorio: zona di montagna, allevamento sui pascoli, ciclo lungo di produzione (età di macellazione elevata per un peso carcassa sempre inferiore a 140 kg), alimentazione basata sulle risorse naturali particolarmente durante la fase di stagionatura.
Le aziende di allevamento suino di tipo estensivo dispongono pertanto, sulla quasi totalità del territorio corso, di cibo in abbondanza: i castagni ed i lecci sono infatti distribuiti sia sugli spazi naturali forestali fortemente antropizzati sia sulle superfici che si possono definire agroforestali.
Il connubio fra la capacità di adattamento della razza e le risorse naturali a disposizione consente di ottenere un prodotto la cui qualità si traduce in un colore da rosato a rosso, da una forte adiposità (proporzione grasso/parte magra e forti venature) ed un peso del prodotto secco inferiore a 1,1 kg.
Inoltre, la fase di stagionatura incide direttamente sui seguenti elementi:
— |
peso dell'animale, in particolare con un aumento dell'accumulo lipidico subcutaneo (superiore a 2,5 cm), |
— |
qualità del grasso (elevato tasso di acidi grassi monoinsaturi e basso tasso di acidi grassi saturi). |
La carne di maiale si presta quindi alla salagione. Le pratiche della salagione, fra cui il ricorso esclusivo al sale marino come unico agente conservante, spiegano il sapore salato del prodotto finito che è nettamente percepibile. Analogamente, la preparazione del prodotto gli conferisce un aspetto e una forma specifici (presenza parziale dello strato superficiale di grasso).
Questa carne di maiale consente così una stagionatura lunga in condizioni naturali. Ciò si traduce in caratteristiche organolettiche specifiche quali una consistenza secca e talvolta morbida e in una leggera intensità aromatica.
Il tasso relativamente elevato di sale e il ciclo lungo dei prodotti (asciugatura e stagionatura) sono alla base di una bassa proteolisi e di un'elevata lipolisi, il che si traduce nelle peculiarità organolettiche del prodotto, segnatamente nella sua consistenza piuttosto molle.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CDCLonzoDeCorse_cle0e6156.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(3) Cfr. nota 2.