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Document C:2012:071:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 71, 9 marzo 2012


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ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.071.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 71

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
9 marzo 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2012/C 071/01

Parere della Commissione, del 7 marzo 2012, sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto SPIRAL-2, ubicato in Francia, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 071/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2012/C 071/04

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio inerenti a misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d'Avorio

6

 

Commissione europea

2012/C 071/05

Tassi di cambio dell'euro

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

2012/C 071/06

Invito aperto a presentare proposte — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 — ReferNet — Rete europea del Cedefop nel campo dell’istruzione e della formazione professionale

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2012/C 071/07

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

10

2012/C 071/08

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 071/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

32

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 071/10

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto SPIRAL-2, ubicato in Francia, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2012/C 71/01

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato.

In data 15 settembre 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi dell’impianto SPIRAL-2 in Francia.

Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra l’impianto e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie il Regno Unito) è di 170 km.

2.

In condizioni operative normali gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comporteranno un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.

3.

I residui radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti in centri di trattamento o di smaltimento autorizzati situati in Francia.

4.

In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.

La Commissione è pertanto del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto SPIRAL-2 in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali né in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 71/02

In data 6 marzo 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6507. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 71/03

Data di adozione della decisione

12.10.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33023 (11/NN)

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Base giuridica

Insurance Act 1964

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 738 Mio EUR

Intensità

Durata

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Insurance Compensation Fund

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

26.1.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33314 (11/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Cataluña

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Base giuridica

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 1 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 6 Mio EUR

Intensità

20 %

Durata

13.4.2011-31.12.2016

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

20.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33422 (11/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Base giuridica

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwala nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Esportazione e internazionalizzazione

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Da determinare nella legge finanziaria annuale

Intensità

Durata

1.1.2012-31.12.2016

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/6


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio inerenti a misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d'Avorio

2012/C 71/04

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC del Consiglio, (1) attuata dalla decisione di esecuzione 2012/144/PESC del Consiglio, (2) e nell'allegato I, parte A del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, (3) attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2012 del Consiglio, (4) che istituiscono misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d'Avorio.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nei summenzionati allegati dovranno continuare ad essere incluse nell'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC e dal regolamento (CE) n. 560/2005.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG K Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(2)  GU L 71 del 9.3.2012, pag. 50.

(3)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

(4)  GU L 71 del 9.3.2012, pag. 5.


Commissione europea

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 marzo 2012

2012/C 71/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3242

JPY

yen giapponesi

108,18

DKK

corone danesi

7,4344

GBP

sterline inglesi

0,83865

SEK

corone svedesi

8,8894

CHF

franchi svizzeri

1,2050

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4210

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,767

HUF

fiorini ungheresi

292,90

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6977

PLN

zloty polacchi

4,1135

RON

leu rumeni

4,3558

TRY

lire turche

2,3514

AUD

dollari australiani

1,2441

CAD

dollari canadesi

1,3178

HKD

dollari di Hong Kong

10,2720

NZD

dollari neozelandesi

1,6045

SGD

dollari di Singapore

1,6593

KRW

won sudcoreani

1 477,43

ZAR

rand sudafricani

9,9663

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3664

HRK

kuna croata

7,5575

IDR

rupia indonesiana

12 097,94

MYR

ringgit malese

3,9772

PHP

peso filippino

56,430

RUB

rublo russo

39,3346

THB

baht thailandese

40,441

BRL

real brasiliano

2,3298

MXN

peso messicano

16,9511

INR

rupia indiana

66,7463


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/8


Invito aperto a presentare proposte — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet — Rete europea del Cedefop nel campo dell’istruzione e della formazione professionale

2012/C 71/06

1.   Obiettivi e descrizione

Con lo scopo di istituire una rete europea per VET- ReferNet, il presente invito intende selezionare un candidato proveniente dall’Irlanda e uno dalla Spagna (vedi punto 3 in basso, criteri di ammissibilità) con i quali Cedefop concluderà un accordo quadro di partenariato quadriennale. L’invito, inoltre, ha lo scopo di concludere una specifica convenzione di sovvenzione per l’esecuzione di un programma di lavoro con ciascun candidato selezionato della durata di 8 mesi nel corso del 2012.

Istituito nel 1975 e insediato in Grecia sin dal 1995, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è un’agenzia dell’Unione europea (UE). Noto come fonte autorevole di informazioni ed esperienza nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (VET), delle competenze e delle abilità, il Centro mira a promuovere lo sviluppo delle politiche europee in materia di istruzione e formazione professionale e a favorirne l’attuazione.

ReferNet è la rete europea di Cedefop incentrata sull’istruzione e la formazione professionale. Il suo compito consiste nel sostenere l’attività del Cedefop fornendo informazioni sui sistemi di VET e sugli sviluppi politici a livello nazionale, nonché aumentando la visibilità dell’istruzione e della formazione professionale e dei prodotti del Cedefop. La rete è composta da 29 membri noti come partner nazionali di ReferNet e provenienti da ciascun Stato membro dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia. I partner nazionali di ReferNet rappresentano istituzioni chiave operanti nel campo della VET nel paese che rappresentano.

Gli accordi quadro di partenariato vengono attuati mediante specifiche convenzioni di sovvenzione. Pertanto, i candidati dovranno inviare non solo una proposta per il partenariato quadro quadriennale (che, in caso di selezione, si tradurrà nella stipula di un accordo quadro di partenariato valido dal 2012 al 2015), ma anche la richiesta di sovvenzione per l’azione del 2012 (che potrebbe portare alla conclusione di una specifica convenzione di sovvenzione per 8 mesi nel corso del 2012). Il richiedente deve dimostrarsi in grado di svolgere tutte le attività previste per i quattro anni, oltre a garantire un adeguato cofinanziamento per l’attuazione del programma di lavoro.

2.   Bilancio e durata del progetto

Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 4 000 000 EUR, a seconda delle decisioni annuali dell’autorità di bilancio.

Il bilancio complessivo disponibile per il programma di lavoro annuale del 2012 (durata del progetto: 12 mesi) è di 955 000 EUR per i 27 Stati membri, l’Islanda e la Norvegia.

La sovvenzione varia in base alla popolazione del paese e viene concessa per consentire la realizzazione di un programma di lavoro annuale. Il bilancio complessivo disponibile per il programma di lavoro del 2012 verrà erogato in base a tre gruppi di Stati, in funzione della popolazione del paese:

—   Gruppo 1: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Islanda. Sovvenzione massima: 23 615 EUR.

—   Gruppo 2: Austria, Belgio Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia e Norvegia. Sovvenzione massima: 33 625 EUR.

—   Gruppo 3: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito. Sovvenzione massima: 43 620 EUR.

Poiché l’azione annuale per il partenariato ReferNet in Irlanda e Spagna durerà meno di 12 mesi nel 2012, la sovvenzione relativa sarà conseguentemente più bassa della cifra massima sopra indicata per paese nel corso dell’anno di riferimento.

La sovvenzione dell’Unione è un contributo finanziario per i costi che il beneficiario (e/o i cobeneficiari) deve sostenere, che deve essere integrato con un contributo finanziario proprio e/o con altri contributi locali, regionali, nazionali e/o privati. Il contributo complessivo dell’Unione non dovrà superare il 70% delle spese sovvenzionabili.

Il Cedefop si riserva il diritto di non concedere l’intero bilancio disponibile.

3.   Criteri di ammissione

Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

essere organizzazioni pubbliche o private, dotate di statuto e personalità giuridici (le persone fisiche, ossia i singoli, non possono essere ammesse).

b)

avere sede in uno dei seguenti paesi:

Irlanda,

Spagna.

4.   Scadenza

Le candidature per l’accordo quadro di partenariato nonché il programma di lavoro del 2012 devono essere inviati entro e non oltre il 16 aprile 2012.

Il programma di lavoro del 2012 successivo all’assegnazione della relativa convenzione di sovvenzione 2012 avrà inizio a maggio 2012 e durerà 8 mesi.

5.   Ulteriori informazioni

Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati saranno disponibili sul sito web del Cedefop a partire dal 13 marzo 2012 al seguente indirizzo:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Le candidature devono rispondere ai requisiti elencati nel testo integrale dell’invito ed essere presentate avvalendosi dei moduli ufficiali forniti.

La valutazione delle proposte si baserà sui principi di trasparenza e di equo trattamento.

Tutte le candidature inviate saranno valutate da un comitato di esperti sulla base dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione e di attribuzione definiti nel testo integrale dell’invito.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/10


Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

2012/C 71/07

La Commissione europea («Commissione») ha deciso di avviare di propria iniziativa un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Prodotto

Il prodotto oggetto della presente inchiesta di riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore («prodotto oggetto del riesame»). Il prodotto precedentemente accertato come facente oggetto di dumping (2) è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70.

2.   Misure in vigore

Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (3) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 71/97 (4) del Consiglio l'applicazione di questo dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. È stato inoltre deciso di istituire un sistema di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base («sistema di esenzione»). Le basi giuridiche per il funzionamento del sistema di esenzione sono state gettate dal regolamento (CE) n. 88/97 (5) della Commissione. Per ottenere l'esenzione dal dazio esteso, i produttori di biciclette dell'Unione devono rispettare un rapporto di parti di biciclette originarie della Cina inferiore al 60 % nelle loro operazioni o un valore aggiunto superiore al 25 % a tutte le parti utilizzate nelle operazioni. Attualmente oltre 250 società beneficiano di un’esenzione.

Sulla base di un’inchiesta di riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005 (6) ha deciso di aumentare il dazio antidumping in vigore portandolo al 48,5 % («riesame intermedio di modifica»).

In seguito a un riesame dell'estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base il Consiglio, col regolamento (CE) n. 171/2008 (7), ha deciso di mantenere le misure antielusione.

In seguito a un'inchiesta per un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il Consiglio ha deciso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 (8) del Consiglio, che le misure sopra menzionate dovevano essere mantenute.

3.   Motivazione del riesame

La Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che, per quanto riguarda il dumping e il pregiudizio, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure in vigore potrebbero essere cambiate e che tali cambiamenti potrebbero essere di carattere duraturo.

In particolare, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il sistema di quote all’esportazione che è stato applicato ai produttori di biciclette della Repubblica popolare cinese e che ha impedito ai produttori esportatori di avere accesso al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato nel riesame intermedio di modifica è stato abolito nel gennaio del 2011.

Vi sono state inoltre trasformazioni nella struttura dell’industria dell’Unione. In particolare, un certo numero di produttori dell’Unione hanno interrotto il ciclo completo di produzione per passare a operazioni di (parziale) montaggio di parti importate.

A causa degli allargamenti del 2004 e del 2007 dell’UE, inoltre, il numero di produttori di biciclette dell'Unione è notevolmente aumentato. In più, molti produttori che facevano parte dell'industria dell'Unione prima degli allargamenti hanno spostato i propri stabilimenti o ne hanno aperti di nuovi nei nuovi Stati membri. Di conseguenza il livello dei costi dell’industria dell’Unione potrebbe aver subito dei cambiamenti.

L’attuale livello di eliminazione del pregiudizio, infine, è stato calcolato prendendo in considerazione biciclette in acciaio, mentre al momento la maggior parte delle biciclette viene fabbricata in leghe di alluminio. Tali sviluppi sono verosimilmente di carattere duraturo, ed è quindi necessario rivedere le conclusioni relative al pregiudizio.

Il numero di società che si avvalgono di questo sistema di esenzione, inoltre, è in rapida crescita, ma il sistema stesso non è stato più aggiornato fin dalla sua introduzione nel 1997. In più il sistema di controllo delle importazioni di parti esentate dalle misure antidumping è diventato assai complesso e oneroso, il che può diminuirne l’efficacia.

Di conseguenza, il mantenimento delle misure ai livelli attuali potrebbe non essere più sufficiente a compensare gli effetti del dumping pregiudizievole.

4.   Procedimento

Avendo stabilito, previo parere del comitato consultivo, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio di un’inchiesta di riesame intermedio, la Commissione procede ad un’inchiesta di riesame conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

L’inchiesta di riesame valuterà se le misure siano tuttora necessarie per eliminare il dumping e se, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe, ovvero se le misure vigenti siano tuttora sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o abbiano cessato di esserlo.

L'inchiesta di riesame stabilirà quindi se vi sia necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti.

L’inchiesta valuterà inoltre il sistema di esenzione e il suo funzionamento, stabilendo se vi sia la necessità di cambiamenti.

4.1.    Procedura relativa al dumping  (9)

I produttori esportatori (10) del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto alla modifica e al mantenimento delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame della Commissione.

4.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

4.1.1.1.   Procedura da seguire per la scelta dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di consentire il completamento dell'inchiesta di riesame entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori soggetti all'inchiesta selezionando un campione (procedura detta «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento, e in tal caso di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato ed eventuali associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Se il campionamento è necessario, i produttori esportatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, gli estremi delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione sono tenuti a trasmettere un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (11).

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e i moduli di richiesta e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati nel seguito e nel punto 4.1.2.2. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Si evidenzia che per consentire alla Commissione di determinare i margini di dumping individuali per i produttori esportatori del paese non retto da un'economia di mercato occorre dimostrare che essi rispettano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o almeno quelli per il trattamento individuale («TI»), come specificato al successivo punto 4.1.2.2.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta di riesame.

4.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

4.1.2.1.   Scelta di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del punto 4.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo a economia di mercato adeguato. La Commissione ha scelto in via provvisoria il Messico, che era stato selezionato anche nelle inchieste che hanno portato alla modifica e al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono presentare a tal fine una richiesta debitamente motivata («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») verrà accordato se la valutazione della richiesta TEM dimostra che sono rispettati i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (12). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui è accordato il TEM viene calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori del paese interessato possono richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale («TI»). Per ottenere il tale trattamento, i produttori esportatori devono dimostrare di rispettare i criteri stabiliti nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (13). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si baserà sui valori stabiliti per il paese terzo a economia di mercato selezionato, come indicato sopra.

Il paragrafo 9 di questo avviso reca importanti informazioni supplementari.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori che chiedono il TEM devono inviare un modulo compilato di richiesta TEM entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diversa indicazione.

b)   Trattamento individuale («TI»)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato nelle sezioni relative al TI entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

4.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (14)  (15)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell'Unione, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto alla modifica e al mantenimento delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame della Commissione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta di riesame entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (procedura detta «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulla o sulle loro società come richiesto nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Se il campionamento sarà ritenuto necessario, gli importatori potranno essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto oggetto del riesame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori non collegati inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato deve contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e le vendite di tale prodotto.

4.2.    Procedimento relativo al pregiudizio  (16) e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

I produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto alla modifica e al mantenimento delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta di riesame entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulla o sulle loro società come richiesto nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell’Unione, la Commissione può anche contattare le associazioni note di produttori dell’Unione.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Se il campionamento sarà ritenuto necessario, i produttori dell’Unione potranno essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto oggetto del riesame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. La Commissione comunicherà gli estremi delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, i costi di produzione e le vendite del prodotto oggetto del riesame.

4.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento, la modifica o l’abrogazione delle misure antidumping non siano contrari all’interesse dell’Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta di riesame le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

4.4.    Procedimento relativo al sistema di esenzione

Senza che ciò pregiudichi il risultato del presente riesame, le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all’attuale funzionamento del sistema di esenzione, e ad un possibile modello futuro, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento e la gestione del sistema di esenzione nella sua forma attuale. A tale proposito, il presente riesame verterà in particolare sui problemi che si trovano ad affrontare le piccole e medie imprese.

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito al sistema di esenzione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

4.5.    Altre osservazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

4.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

4.7.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano i moduli di domanda TEM e TI o le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(da utilizzare da parte di esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti della Repubblica popolare cinese, produttori del paese terzo a economia di mercato), e

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(da utilizzare da parte di produttori dell'Unione, importatori non collegati, utilizzatori, consumatori, associazioni nell'Unione)

5.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Laddove si accerti che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

6.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti al fine di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Calendario dell'inchiesta di riesame

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta di riesame verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta di riesame saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (17).

9.   Informazioni importanti per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese: implicazioni della relazione dell'organo di appello dell'OMC EC-Antidumping measures (CE-Misure antidumping) WT/DS397 sulle modalità di svolgimento della presente inchiesta di riesame da parte della Commissione

La Commissione invita tutti i produttori esportatori del paese interessato, considerato non retto da un'economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea qualora siano interessati a collaborare e ottenere un dazio antidumping individuale, anche se non ritengono di rispettare i criteri per l'ottenimento del TI. La Commissione richiama la loro attenzione su quanto segue (18).

In «EC-Certain Iron or Steel fasteners from China» (WT/DS397), (CE-Determinati elementi di fissaggio di ferro o di acciaio provenienti dalla Cina) l'organo d'appello dell'OMC ha riscontrato un'incongruenza tra l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base e determinate disposizioni dell'accordo Antidumping dell'OMC, nonché l'articolo XVI:4 dell'accordo OMC.

Secondo l'articolo 2 del Regolamento (CE) No 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DBS) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (19) («il regolamento di abilitazione») qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio dell’Unione Europea può tra l’altro modificare le misure adottate dall’Unione in forza del regolamento di base al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata del DSB dell’OMC in merito a una misura non contestata.

Di conseguenza, se l'inchiesta di riesame avviata dal presente avviso dovesse portare alla modifica delle misure antidumping in vigore, a giudizio della Commissione l'articolo 2 di cui sopra costituirebbe una base giuridica per conformarsi alle interpretazioni giuridiche dell'organo di appello dell'OMC nella suddetta controversia. Ciò significa, in termini più pratici, che se un produttore esportatore si manifesta entro il termine sopraindicato e collabora pienamente fornendo tutte le informazioni pertinenti ma non richiede il TI, oppure lo richiede ma non risulta conforme ai criteri, l'articolo 2 del regolamento di abilitazione potrà servire, in casi debitamente motivati, da base giuridica per la concessione di un dazio individuale a tale produttore esportatore. Nel valutare la questione la Commissione terrà conto delle argomentazioni dell’organo di appello nella controversia summenzionata e in particolare degli elementi discussi nei paragrafi da 371 a 384 della relazione.

Gli operatori cui viene accordato un dazio individuale sulla base di questa sezione dell’avviso di apertura devono essere consapevoli del fatto che l'esito dell'inchiesta potrebbe comportare un dazio più alto di quello che sarebbe applicato se non si fosse determinato un dazio individuale.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto («il prodotto in esame») all'esportazione a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese interessato. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(4)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(5)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(6)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

(7)  GU L 55 del 28.2.2008, pag. 1.

(8)  GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2.

(9)  Cfr. nota 2.

(10)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(11)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base non vengono presi in considerazione margini nulli o minimi, né margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(12)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare quanto segue: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità; e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13)  I produttori esportatori devono in particolare dimostrare quanto segue: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato, e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(14)  Solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori possono essere inclusi nel campione. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario di questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) genitori e figli, iii) fratelli e sorelle (germani, consanguinei o uterini), iv) nonni e nipoti, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

(15)  I dati forniti dagli importatori non collegati possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(16)  Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. retardation of the establishment of such an industry.

(17)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(18)  Qualora si dovesse ritenere necessario il campionamento dei produttori esportatori, il dazio antidumping individuale sarà determinato esclusivamente per i produttori esportatori i) che siano stati selezionati per il campione o ii) per i quali il margine di dumping individuale sia stato determinato a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

(19)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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ALLEGATO C

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9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/23


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

2012/C 71/08

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 12 dicembre 2011 da Eurométaux («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione dell'Unione di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati nei codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici TARIC 8101991010 e 8515900010).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio (3).

4.   Motivi del riesame in previsione della scadenza

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e del pregiudizio.

4.1.   Denuncia del rischio di persistenza del dumping

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese cui, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato in base ai prezzi di vendita praticati in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al paragrafo 5.1.3 del presente avviso. Per le società cui, durante l'inchiesta, era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato, il valore normale è stato stabilito in base al valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alle frasi precedenti, e i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati risultano significativi.

4.2.   Denuncia del rischio di persistenza del pregiudizio

Si sostiene inoltre che il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese ha continuato a essere importato in quantità considerevoli nell'Unione e ad arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.

Elementi di prova sufficienti presentati dal richiedente evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno portato tra l'altro a ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

Il richiedente sostiene inoltre che, lasciando scadere tali misure, qualsiasi aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione. A tale proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione inizia detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio legato alla scadenza delle misure.

5.1.   Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti interessate devono manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società come specificato nell’allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Qualora fosse necessario un campione, i produttori esportatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori, se del caso tramite le autorità del paese interessato.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività della società relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato interno del paese interessato e sulle vendite di tale prodotto nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»).

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società come specificato nell’allegato B del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, diverse dalle informazioni sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Qualora fosse necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario deve contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività della società relative al prodotto oggetto del riesame e le vendite di tale prodotto.

5.1.3.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Nella precedente inchiesta sono stati scelti gli Stati Uniti d'America come paese a economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d'America a tale scopo. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di tale scelta. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.2.   Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

I produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione. Salvo diversa indicazione tutti i produttori dell'Unione e tutte le associazioni di produttori dell'Unione sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, preferibilmente a mezzo posta elettronica, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per manifestarsi e richiedere un questionario.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l’altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria della società, le attività della società relative al prodotto oggetto del riesame, i costi di produzione e le vendite del prodotto oggetto del riesame.

5.3.   Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venisse accertato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.   Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

5.5.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.   Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (7).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate che comunicano informazioni recanti la suddetta dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando la propria ragione sociale, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(per i produttori esportatori, gli importatori collegati, le associazioni e i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, i produttori nel paese terzo a economia di mercato) e

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(per i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori, i consumatori e le associazioni dell'Unione)

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le conclusioni raggiunte non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata che ritenga opportuno un riesame del livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 169 del 9.6.2011, pag. 14.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1.

(4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(5)  Possono essere inclusi nel campione solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» s'intendono persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/32


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 71/09

1.

In data 5 marzo 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Sortiva B.V. («Sortiva», Paesi Bassi) e Remondis Nederland B.V. («Remondis», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. («Sortiva P&K», Paesi Bassi) e di Stam Papier-Recycling B.V. («Stam», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Remondis: raccolta, separazione e selezione di carta, di cartone e di altri flussi di rifiuti,

Sortiva: separazione, selezione e riciclaggio di flussi di rifiuti non pericolosi, quali il legno e i calcinacci,

Sortiva P&K: separazione e selezione di carta e cartone,

Stam: raccolta, separazione e selezione di carta e di cartone e distruzione di archivi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/33


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 71/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA A NORMA DELL'ARTICOLO 9

«CARNE MARINHOA»

N. CE: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

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Descrizione del prodotto

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Zona geografica

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Prova dell'origine

Metodo di ottenimento

Legame

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Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

L'obiettivo è che la «Carne Marinhoa» possa essere commercializzata secondo classi di età e peso conformi alla legislazione in vigore e corrispondenti al peso reale degli animali al momento della macellazione, nel quadro del miglioramento genetico recentemente realizzato al fine di valorizzare la destinazione degli animali alla produzione di carni anziché al lavoro.

Le varie designazioni delle classi del prodotto secondo l'età e il peso degli animali al momento della macellazione sono conformi alla legislazione in vigore.

3.2.   Zona geografica:

Gli allevatori dei comuni di Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure, limitrofi alla zona geografica di produzione della «Carne Marinhoa», hanno chiesto all'associazione di produttori che gestisce la denominazione d'origine di estendere tale zona, basandosi sul fatto che sono soddisfatte tutte le condizioni previste per l'ottenimento del prodotto, in particolare per quanto concerne l'alimentazione, l'allevamento, la densità di capi, il sistema di produzione, la razza associata e la tradizione. Di fatto, è stato constatato che le condizioni edafo-climatiche, le tecniche di allevamento, la densità di capi, la flora dominante, la stessa razza «Marinhoa», le pratiche agricole e il sistema di produzione e di alimentazione sono molto simili se non identiche in questi comuni e che questi ultimi gestiscono dunque un prodotto con caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali del tutto identiche a quelle della «Carne Marinhoa».

3.3.   Prova dell'origine:

L'obiettivo è di applicare le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 510/2006 e (CE) n. 1898/2006 per quanto riguarda la prova dell'origine, indicando in modo più chiaro ed esplicito le procedure che gli allevatori e gli impianti di macellazione, di sezionamento e di condizionamento devono mettere in atto per ottenere garanzie sull'origine geografica del prodotto.

3.4.   Etichettatura:

Le disposizioni precedenti vengono precisate e riformulate; si chiede inoltre che vengano approvate disposizioni che impediscano a terzi di sfruttare il valore e il prestigio della denominazione di origine, vietando che alla DOP vengano associati nomi di distributori e altri operatori. Questo tipo di menzioni può tuttavia figurare sull'etichetta del prodotto.

In tutto il disciplinare sono stati inoltre introdotti alcuni miglioramenti di ordine redazionale e linguistico.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CARNE MARINHOA»

N. CE: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Nome:

«Carne Marinhoa»

2.   Stato membro o paese terzo:

Portogallo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1.

Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Carne molto tenera e succulenta, ottenuta da bovini della razza Marinhoa, caratterizzati da una robusta corpulenza e dal muso allungato. Il colore della «Carne Marinhoa» va dal rosa pallido della vitella al rosso scuro degli animali adulti. La consistenza è soda e leggermente umida, il che è indice di succulenza. Anche il colore del grasso oscilla tra il bianco e il giallo in funzione dell'età degli animali. Il prodotto può essere commercializzato nelle forme seguenti:

vitella — carcasse o pezzi provenienti da animali macellati fino agli 8 mesi di età; peso della carcassa compreso fra 70 kg e 180 kg;

vitellone — carcasse o pezzi provenienti da animali macellati fra gli 8 e i 12 mesi di età; peso della carcassa fino a 240 kg;

giovane bovino — carcasse o pezzi provenienti da maschi o femmine macellati fra i 12 e i 30 mesi di età; peso della carcassa superiore a 180 kg;

vacca — carcasse o pezzi provenienti da femmine di età superiore a 30 mesi; peso della carcassa superiore a 220 kg;

toro — carcasse o pezzi provenienti da maschi di età superiore a 30 mesi; peso della carcassa superiore a 220 kg.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Non applicabile.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

L'allevamento di bovini della razza «Marinhoa», quale è praticato nella zona geografica considerata, fa ricorso a un'alimentazione tradizionale, fondata sui pascoli naturali che abbondano nella regione.

In regime di stabulazione, secondo il periodo dell'anno, gli animali sono alimentati a base di loglio, granturco (foglie), paglie di cereali e fieno provenienti dall'azienda agricola o da aziende della regione.

È inoltre pratica abituale fornire agli animali farine prodotte nell'azienda agricola a base di granturco, riso e altri cereali e sottoprodotti di origine vegetale presenti nell'azienda.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica delimitata:

Gli animali da cui proviene la «Carne Marinhoa» devono essere nati, allevati e macellati nella zona geografica delimitata, essere iscritti nel Libro delle nascite e discendere da genitori iscritti entrambi nel libro genealogico della razza «Marinhoa».

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura:

Indipendentemente dalla forma di presentazione commerciale, l'etichetta deve obbligatoriamente contenere la dicitura «Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida», il marchio di conformità apposto in modo inviolabile e indelebile, nonché il logotipo della denominazione «Carne Marinhoa».

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Alla denominazione di vendita «Carne Marinhoa DOP» non può essere aggiunta nessun'altra indicazione o menzione, anche di marche di distributori o di altro genere, benché tali indicazioni o menzioni possano figurare nell'etichetta.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica in cui avvengono la nascita, l'allevamento e la macellazione degli animali da cui proviene la «Carne Marinhoa» è la seguente: comuni di Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure e Vagos, a cui si aggiungono le freguesias di Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta e Palmaz nel comune di Oliveira de Azeméis.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona geografica, che comprende i bacini idrografici dei fiumi Vouga, Águeda e Antuã, è una delle regioni più fertili del Portogallo. La zona di Marinha è caratterizzata da suoli fortemente irrigati, con nappe freatiche di scarsa profondità, molto fertili e propizi alla crescita di erbe foraggere. Nelle zone meno inondate predominano le colture cerealicole, in particolare il granturco. Le caratteristiche di questi suoli rendevano difficile la meccanizzazione; era dunque necessario un bovino di statura elevata e capace di lavorare su terreni molto pesanti, allevato in funzione sia della sua capacità di lavoro, sia delle carni.

Le condizioni esistenti consentono agli animali di pascolare liberamente su piccole parcelle di terreno o di essere alimentati con prodotti foraggeri e cerealicoli.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il bovino di razza «Marinhoa», molto bene adattato alla regione, era stato inizialmente allevato nella sua duplice funzione lavoro/carne. Attualmente, benché le colture e l'alimentazione tradizionale siano stati conservati, i bovini non sono più utilizzati per il lavoro e il miglioramento della razza ha dunque puntato al miglioramento delle carni.

Il bovino di razza «Marinhoa» presenta una morfologia e indici corporali facilmente compatibili con il tipo di suolo pesante della regione e con il sistema di allevamento specificamente adattato a queste condizioni.

Le carcasse ottenute nell'ambito di questo sistema di produzione presentano dimensioni proporzionalmente notevoli. Le carni ottenute dal sezionamento delle carcasse ha un colore che va dal rosa pallido della vitella al rosso scuro degli animali adulti. La consistenza è soda e leggermente umida. Il colore del grasso oscilla tra il bianco e il giallo in funzione dell'età degli animali.

Si tratta di una carne estremamente succulenta e saporita.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le condizioni edafo-climatiche esistenti nella regione di produzione, nonché le caratteristiche della razza e il tipo di alimentazione, composta di elementi di origine naturale, danno origine ad animali di medie/grandi dimensioni, con carcasse a volte pesanti per l'età di macellazione, con poco grasso cavitario e di copertura, ma con caratteristiche organolettiche particolari, di grande succulenza e tenerezza, gusto accentuato, struttura soda e consistenza gradevole alla masticazione e, soprattutto, con aroma e sapore caratteristici, non troppo intensi, dovuti interamente all'ambiente e all'alimentazione naturale proveniente dai pascoli all'aria aperta o fornita agli animali nella stalla.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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