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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 139, 7 maggio 2011


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ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.139.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 139

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
7 maggio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 139/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 130 del 30.4.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 139/02

Causa C-109/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan (Contratto di lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Ruolo del giudice nazionale)

2

2011/C 139/03

Causa C-221/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malta) — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali [Regolamento (CE) n. 530/2008 — Validità — Politica comune della pesca — Conservazione delle risorse — Ricostituzione degli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo]

2

2011/C 139/04

Causa C-274/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau (Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Concessione di servizio pubblico — Servizi di soccorso — Distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi)

3

2011/C 139/05

Causa C-275/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België — Belgio) — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest (Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente — Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2100 m — Nozione di costruzione — Rinnovo dell’autorizzazione di gestione)

4

2011/C 139/06

Causa C-326/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2004/113/CE — Politica sociale — Parità di trattamento fra uomini e donne — Accesso a beni e servizi e loro fornitura — Omessa trasposizione nel termine prescritto)

4

2011/C 139/07

Cause riunite C-372/09 e C-373/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Procedimenti avviati dal sig. Josep Peñarroja Fa (Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Periti giudiziari con qualifica di traduttore — Esercizio dei pubblici poteri — Normativa nazionale che riserva il titolo di perito giudiziario alle persone iscritte in elenchi istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali — Giustificazione — Proporzionalità — Direttiva 2005/36/CE — Nozione di professione regolamentata)

5

2011/C 139/08

Causa C-379/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Maurits Casteels/British Airways plc (Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 45 TFUE e 48 TFUE — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Salvaguardia dei diritti a pensione complementare — Mancanza di azione da parte del Consiglio — Lavoratore occupato successivamente da uno stesso datore di lavoro in vari Stati membri)

5

2011/C 139/09

Causa C-477/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Charles Defossez/Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi fonds de fermeture d’entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA) (Rinvio pregiudiziale — Direttive 80/987/CEE e 2002/74/CE — Insolvenza del datore di lavoro — Tutela dei lavoratori subordinati — Pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori — Determinazione dell’organismo di garanzia competente — Garanzia più favorevole in forza del diritto nazionale — Possibilità di avvalersene)

6

2011/C 139/10

Causa C-484/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros SA (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 72/166/CEE — Art. 3, n. 1 — Direttiva 84/5/CEE — Art. 2, n. 1 — Direttiva 90/232/CEE — Art. 1 — Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Condizioni di limitazione — Contributo alla causazione del danno — Assenza di colpa imputabile ai conducenti — Responsabilità oggettiva)

7

2011/C 139/11

Causa C-516/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse [Previdenza sociale dei lavoratori — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Ambito di applicazione ratione personae — Interpretazione della nozione di lavoratore subordinato — Prestazioni per figlio a carico — Prolungamento del congedo non retribuito]

7

2011/C 139/12

Causa C-540/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket [Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 — Esenzioni — Garanzia di sottoscrizione (underwriting guarantee) fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali — Operazioni relative a titoli]

8

2011/C 139/13

Causa C-23/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 17 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese [Inadempimento di uno Stato — Immissione in libera pratica di banane fresche — Peso dichiarato non corrispondente a quello reale — Obbligo delle autorità doganali di controllare il peso dichiarato — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 68 e segg. — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 290 bis — Allegato 38 ter — Sistema delle risorse proprie — Perdita di entrate — Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89 — Regolamento (CEE, Euratom) n. 1150/2000 — Artt. 2, 6, 9, 10 e 11]

8

2011/C 139/14

Causa C-29/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — Lussemburgo) — Heiko Koelzsch/Granducato di Lussemburgo (Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Scelta delle parti — Disposizioni imperative della legge applicabile in mancanza di scelta — Determinazione di tale legge — Nozione di paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro — Lavoratore che svolge il suo lavoro in più di uno Stato contraente)

9

2011/C 139/15

Causa C-51/10 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 marzo 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Segno esclusivamente costituito da cifre — Domanda di registrazione del segno 1000 come marchio per opuscoli, periodici e giornali — Carattere asseritamente descrittivo di detto segno — Criteri per l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Obbligo per l’UAMI di tenere conto della propria prassi decisionale anteriore]

10

2011/C 139/16

Causa C-85/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Telefónica Móviles España SA/Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 97/13/CE — Autorizzazioni generali e licenze individuali — Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di licenze individuali — Art. 11, n. 2 — Interpretazione — Normativa nazionale che non prevede una destinazione speciale per una tassa — Aumento della tassa per i sistemi digitali, senza che sia modificata per i sistemi analogici di prima generazione — Compatibilità)

10

2011/C 139/17

Causa C-95/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança (Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Art. 47, n. 2 — Effetto diretto — Applicabilità ai servizi che ricadono nell’allegato II B della direttiva)

11

2011/C 139/18

Cause riunite C-128/10 e C-129/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)/Ypourgos Emporikis Naftilías [Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Cabotaggio marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Artt. 1 e 4 — Previa autorizzazione amministrativa per servizi di cabotaggio — Controllo delle condizioni di sicurezza delle navi — Mantenimento dell’ordine nei porti — Obblighi di servizio pubblico — Mancanza di criteri precisi e noti in anticipo]

11

2011/C 139/19

Causa C-525/10 P: Impugnazione proposta il 10 novembre 2010 da Mariyus Noko Ngele avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 10 dicembre 2009, causa T-390/09, Mariyus Noko Ngele/Commissione europea

12

2011/C 139/20

Causa C-540/10: Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Transportes y Excavaciones J. Asensi, S.L./Regno di Spagna

12

2011/C 139/21

Causa C-51/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 febbraio 2011 — Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV/Sonnthurn Vertriebs GmbH

12

2011/C 139/22

Causa C-55/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 febbraio 2011 — Vodafone España, S.A.

12

2011/C 139/23

Causa C-57/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 febbraio 2011 — Vodafone España, S.A./Ayuntamiento de Tudela

13

2011/C 139/24

Causa C-58/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 febbraio 2011 — France Telecom España, S.A.

13

2011/C 139/25

Causa C-81/11 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2011 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-363/09, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gruppo Lepetit SpA

14

2011/C 139/26

Causa C-94/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 28 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Survival Godwin

14

2011/C 139/27

Causa C-107/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 3 marzo 2011 — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo

14

 

Tribunale

2011/C 139/28

Causa T-419/03: Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Altstoff Recycling Austria/Commissione (Concorrenza — Intese — Sistema di raccolta e di riciclaggio degli imballaggi usati in Austria — Accordi di raccolta e di cernita contenenti clausole di esclusiva — Decisione di esenzione individuale — Oneri imposti — Principio di proporzionalità)

15

2011/C 139/29

Causa T-369/07: Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Lettonia/Commissione (Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Lettonia per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012 — Termine di tre mesi — Art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87)

15

2011/C 139/30

Causa T-486/07: Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Ford Motor/UAMI — Alkar Automotive (CA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CA — Marchi comunitari verbale e figurativo anteriori KA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

16

2011/C 139/31

Causa T-233/09: Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Access Info Europe/Consiglio [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documento riguardante un procedimento legislativo in corso — Rifiuto parziale di accesso — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Ricevibilità — Divulgazione da parte di un terzo — Mancata cessazione dell’interesse ad agire — Individuazione delle delegazioni degli Stati membri autori delle proposte — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale]

16

2011/C 139/32

Causa T-372/09: Sentenza del Tribunale 21 marzo 2011 — Visti Beheer/UAMI — Meister (GOLD MEISTER) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo GOLD MEISTER — Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori MEISTER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2011/C 139/33

Causa T-429/09: Ordinanza del Tribunale 14 marzo 2011 — Campailla/Commissione (Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Art. 46 dello Statuto della Corte — Irricevibilità)

17

2011/C 139/34

Causa T-463/09: Ordinanza del Tribunale 8 marzo 2011 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa) (Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Revoca della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a provvedere)

17

2011/C 139/35

Causa T-44/10 P: Ordinanza del Tribunale 17 marzo 2011 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Rimborso delle spese mediche — Obbligo di motivazione — Atto che arreca pregiudizio — Impugnazione manifestamente infondata)

18

2011/C 139/36

Causa T-3/11: Ricorso proposto il 4 gennaio 2011 — Portogallo/Commissione

18

2011/C 139/37

Causa T-51/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione

19

2011/C 139/38

Causa T-52/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione

20

2011/C 139/39

Causa T-53/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione

20

2011/C 139/40

Causa T-107/11 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2010, causa F-87/08, Schuerings/ETF

21

2011/C 139/41

Causa T-108/11 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2010, causa F-88/08, Vandeuren/ETF

22

2011/C 139/42

Causa T-110/11: Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — ASA/UAMI — Merck (FEMIFERAL)

22

2011/C 139/43

Causa T-114/11: Ricorso proposto il 25 febbraio 2011 — Giordano/Commissione

23

2011/C 139/44

Causa T-136/11: Ricorso proposto il 10 marzo 2011 — pelicantravel.com/UAMI — Pelikan (Pelikan)

23

2011/C 139/45

Causa T-152/11: Ricorso proposto l’11 marzo 2011 — TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/UAMI — Comercial Jacinto Parera (MAD)

24

2011/C 139/46

Causa T-153/11: Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola v UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

24

2011/C 139/47

Causa T-154/11: Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola v UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

25

2011/C 139/48

Causa T-158/11: Ricorso proposto il 10 marzo 2011 — Magnesitas de Rubián e altri/Parlamento e Consiglio

25

2011/C 139/49

Causa T-160/11: Ricorso proposto il 18 marzo 2011 — Petroci/Consiglio

26

2011/C 139/50

Causa T-161/11: Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — High Tech v UAMI — Vitra Collections (Forma di una sedia)

26

2011/C 139/51

Causa T-162/11: Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Cofra/UAMI — O2 (can do)

27

2011/C 139/52

Causa T-163/11: Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Cofra/UAMI — O2 (can do)

27

2011/C 139/53

Causa T-174/11: Ricorso proposto il 18 marzo 2011 — Modelo Continente Hipermercados/Commissione

28

2011/C 139/54

Causa T-259/08: Ordinanza del Tribunale 14 marzo 2011 — Global Digital Disc/Commissione

29

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 139/55

Causa F-5/11: Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Mariën/Commissione

30

2011/C 139/56

Causa F-11/11: Ricorso proposto il 9 febbraio 2011 — Bouillez e a./Consiglio

30

2011/C 139/57

Causa F-15/11: Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — Mariën/Commissione

30

2011/C 139/58

Causa F-22/11: Ricorso presentato il 28 febbraio 2011 — Conticchio/Commissione

31

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/1


2011/C 139/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 130 del 30.4.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 120 del 16.4.2011

GU C 113 del 9.4.2011

GU C 103 del 2.4.2011

GU C 95 del 26.3.2011

GU C 89 del 19.3.2011

GU C 80 del 12.3.2011

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan

(Causa C-109/09) (1)

(Contratto di lavoro a tempo determinato - Direttiva 1999/70/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Ruolo del giudice nazionale)

2011/C 139/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Resistente: Gertraud Kumpan

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione, da una parte, degli artt. 1, 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) nonché, dall'altra, della clausola 5, punto 1, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Divieto di discriminazioni collegate all’età — Normativa nazionale che autorizza un contratto di lavoro a durata determinata alla sola condizione che il lavoratore abbia superato i 58 anni — Compatibilità di tale normativa con le citate disposizioni — Conseguenze giuridiche di una eventuale incompatibilità

Dispositivo

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che la nozione di «stretta connessione oggettiva con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro», di cui all’art. 14, n. 3, della legge sul lavoro a tempo parziale e sui contratti di lavoro a tempo determinato (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), del 21 dicembre 2000, dev’essere applicata alle fattispecie in cui un contratto a tempo determinato non sia stato immediatamente preceduto da un contratto a tempo indeterminato concluso con lo stesso datore di lavoro ed un intervallo di vari anni separi tali contratti, qualora, per tutto il corso di tale periodo, il rapporto di lavoro iniziale sia stato proseguito per la stessa attività e con lo stesso datore di lavoro mediante una successione ininterrotta di contratti a tempo determinato. Spetta al giudice del rinvio interpretare le pertinenti disposizioni di diritto nazionale in modo quanto più possibile conforme a detta clausola 5, punto 1.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malta) — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali

(Causa C-221/09) (1)

(Regolamento (CE) n. 530/2008 - Validità - Politica comune della pesca - Conservazione delle risorse - Ricostituzione degli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo)

2011/C 139/03

Lingua processuale: il maltese

Giudice del rinvio

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Parti

Ricorrente: AJD Tuna Ltd

Convenuti: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Validità del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

Dispositivo

1)

Dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, né quella dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, alla luce del principio del contraddittorio e del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

2)

Dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 530/2008, alla luce del requisito di motivazione derivante dall’art. 296, n. 2, TFUE, del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità.

3)

Il regolamento n. 530/2008 è invalido nei limiti in cui, essendo stato adottato sul fondamento dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2371/2002, i divieti da esso sanciti prendono effetto a partire dal 23 giugno 2008 per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, o registrate in tale Stato membro, e gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, mentre tali divieti prendono effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera maltese, greca, francese, italiana, nonché cipriota, oppure registrate in questi Stati membri, e per gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, senza che questa differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


7.5.2011   

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C 139/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

(Causa C-274/09) (1)

(Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Concessione di servizio pubblico - Servizi di soccorso - Distinzione tra «appalto pubblico di servizi» e «concessione di servizi»)

2011/C 139/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler

Convenuto: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

Con l’intervento di: Malteser Hilfsdienst eV, Bayerisches Rotes Kreuz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. a) e d), e n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Nozione di «appalto pubblico di servizi» e di «concessione di servizi» — Contratto riguardante la prestazione di servizi di pronto soccorso, concluso tra l’amministrazione aggiudicatrice e talune organizzazioni di soccorso, che prevede che la remunerazione dei servizi prestati dipenda da trattative tra tali organizzazioni e terzi quali gli enti previdenziali

Dispositivo

L’art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, quando la remunerazione dell’operatore economico selezionato è integralmente garantita da soggetti diversi dall’amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito il contratto di prestazione di servizi di soccorso e tale operatore economico incorre in un rischio di gestione, per quanto molto ridotto, poiché, in particolare, l’importo dei corrispettivi d’uso dei servizi in questione dipende dall’esito di trattative annuali con soggetti terzi e non gli è garantita una copertura integrale dei costi sostenuti nell’ambito di una gestione delle sue attività conforme ai principi sanciti dal diritto nazionale, tale contratto deve essere qualificato come contratto di «concessione di servizi», ai sensi dell’art. 1, n. 4, della stessa direttiva.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


7.5.2011   

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C 139/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België — Belgio) — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest

(Causa C-275/09) (1)

(Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente - Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2 100 m - Nozione di «costruzione» - Rinnovo dell’autorizzazione di gestione)

2011/C 139/05

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State van België

Parti

Ricorrenti: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, P. De Donder, F. De Becker, K. Colenbie, Ph. Hutsebaut, B. Kockaert, VZW Boreas, F. Petit, V.S. de Burbure de Wezembeek, L. Van Dessel

Convenuta: Vlaamse Gewest

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State van België — Interpretazione dell’allegato I, punto 7, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Costruzione di aeroporti con pista di decollo e di atterraggio di lunghezza pari o superiore a 2 100 metri — Nozione di «costruzione»

Dispositivo

L’art. 1, n. 2, secondo trattino, e il punto 7 dell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, devono essere interpretati nel senso che:

il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni;

spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


7.5.2011   

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C 139/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-326/09) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2004/113/CE - Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne - Accesso a beni e servizi e loro fornitura - Omessa trasposizione nel termine prescritto)

2011/C 139/06

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e M. Kaduczak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37)

Dispositivo

Non avendo adottato nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre la direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva.

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


7.5.2011   

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C 139/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Procedimenti avviati dal sig. Josep Peñarroja Fa

(Cause riunite C-372/09 e C-373/09) (1)

(Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Periti giudiziari con qualifica di traduttore - Esercizio dei pubblici poteri - Normativa nazionale che riserva il titolo di perito giudiziario alle persone iscritte in elenchi istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali - Giustificazione - Proporzionalità - Direttiva 2005/36/CE - Nozione di «professione regolamentata»)

2011/C 139/07

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Josep Peñarroja Fa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione degli artt. 43 CE, 45 CE, 49 CE e 50 CE — Normativa nazionale che riserva il titolo di consulente giudiziario a chi sia iscritto in uno degli albi istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali e che subordina tale iscrizione a requisiti di età, di competenza, di moralità e d’imparzialità, senza tener conto del già avvenuto riconoscimento della qualità di consulente da parte delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro e senza prevedere altre modalità di accertamento delle caratteristiche succitate — Compatibilità di tale normativa con le disposizioni del diritto primario relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi

Dispositivo

1)

Un incarico affidato caso per caso da un giudice, nel contesto di una controversia di cui è investito, ad un professionista in qualità di perito giudiziario traduttore costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 50 CE, al quale attualmente corrisponde l’art. 57 TFUE.

2)

Le attività dei periti giudiziari nel settore della traduzione come quelle oggetto della causa principale non costituiscono attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE, al quale corrisponde attualmente l’art. 51, primo comma, TFUE.

3)

L’art. 49 CE, al quale attualmente corrisponde l’art. 56 TFUE, osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, in forza della quale l’iscrizione ad un elenco di periti giudiziari traduttori è assoggettata a condizioni inerenti alla qualifica senza che gli interessati possano venire a conoscenza della motivazione della decisione adottata nei loro confronti e senza che questa possa essere oggetto di un effettivo ricorso di natura giurisdizionale che consenta di verificare la sua legittimità, soprattutto con riguardo all’osservanza del requisito, risultante dal diritto dell’Unione, che la loro qualifica acquisita e riconosciuta in altri Stati membri sia stata debitamente presa in considerazione.

4)

L’art. 49 CE, al quale attualmente corrisponde l’art. 56 TFUE, osta ad un requisito come quello previsto dall’art. 2 della legge 29 giugno 1971, n. 71-498, relativa ai periti giudiziari, come modificata dalla legge 11 febbraio 2004, n. 2004-130, da cui risulta che non è possibile figurare nell’elenco nazionale dei periti giudiziari in qualità di traduttore se non si dimostra di essere stati iscritti per tre anni consecutivi in un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d’appel, qualora siffatto requisito, nel contesto dell’esame di una domanda di una persona stabilita in un altro Stato membro e che non dimostra detta iscrizione, impedisca che la qualifica acquisita da tale persona e riconosciuta in tale altro Stato membro sia debitamente presa in considerazione per accertare se e in che limiti questa possa equivalere alle competenze che di norma ci si attende da una persona che sia stata iscritta per tre anni consecutivi ad un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d’appel.

5)

Le prestazioni dei periti giudiziari traduttori effettuate da periti iscritti in un elenco come l’elenco nazionale dei periti giudiziari istituito dalla Cour de cassation non rientrano nella nozione di «professione regolamentata» ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


7.5.2011   

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C 139/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Maurits Casteels/British Airways plc

(Causa C-379/09) (1)

(Libera circolazione dei lavoratori - Artt. 45 TFUE e 48 TFUE - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Salvaguardia dei diritti a pensione complementare - Mancanza di azione da parte del Consiglio - Lavoratore occupato successivamente da uno stesso datore di lavoro in vari Stati membri)

2011/C 139/08

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Maurits Casteels

Convenuta: British Airways plc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arebeidshof te Brussel — Interpretazione degli art. 39 CE e 42 CE della direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209, pag. 46) — Mancanza di azione da parte del Consiglio — Lavoratore occupato di volta in volta nelle sedi di lavoro di uno stesso datore di lavoro in più Stati membri (escluso il caso del distacco) e assoggettato ogni volta al regime di assicurazione per pensione complementare localmente applicabile

Dispositivo

1)

L’art. 48 TFUE non ha effetto diretto che può essere invocato da un singolo avverso un datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

2)

L’art. 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta, nell’ambito dell’applicazione obbligatoria di un contratto collettivo di lavoro:

a che, per determinare il periodo di acquisizione di diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in uno Stato membro, non si sia tenuto conto degli anni di servizio prestati da un lavoratore per lo stesso datore di lavoro nelle sedi di quest’ultimo situate in vari Stati membri e in forza dello stesso contratto di lavoro globale, e

a che un lavoratore che sia stato trasferito da una sede del suo datore di lavoro situata in uno Stato membro in una sede dello stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro sia considerato nel senso che ha lasciato detto datore di lavoro di propria iniziativa.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


7.5.2011   

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C 139/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Charles Defossez/Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi fonds de fermeture d’entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)

(Causa C-477/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttive 80/987/CEE e 2002/74/CE - Insolvenza del datore di lavoro - Tutela dei lavoratori subordinati - Pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori - Determinazione dell’organismo di garanzia competente - Garanzia più favorevole in forza del diritto nazionale - Possibilità di avvalersene)

2011/C 139/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Charles Defossez

Convenuti: Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi fonds de fermeture d’entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10), nel combinato disposto con l’art. 9 della direttiva medesima — Determinazione dell’ente di garanzia competente per il pagamento delle spettanze insolute dei lavoratori — Ente di garanzia dello Stato membro sul territorio del quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività — Possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi della garanzia più favorevole dell’ente presso il quale il datore di lavoro si è assicurato e versa i contributi in applicazione della normativa nazionale

Dispositivo

L’art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella versione di quest’ultima antecedente alla sua modifica operata dalla direttiva 2002/74/CE, deve essere interpretato nel senso che, per il pagamento dei crediti insoluti di un lavoratore, il quale abbia abitualmente esercitato la sua attività dipendente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede del suo datore di lavoro, dichiarato insolvente prima dell’8 ottobre 2005, qualora tale datore di lavoro non abbia sede in tale diverso Stato membro e adempia il suo obbligo di finanziamento dell’organismo di garanzia dello Stato membro in cui ha sede, è a quest’ultimo organismo che incombono gli obblighi definiti da detto articolo.

La direttiva 80/987 non osta a che una normativa nazionale preveda che un lavoratore possa avvalersi della garanzia salariale dell’organismo nazionale, conformemente al diritto di tale Stato membro, in via complementare o sostitutiva, rispetto a quella offerta dall’organismo identificato come competente in applicazione di tale direttiva, a condizione, tuttavia, che detta garanzia dia luogo a un livello maggiore di tutela del lavoratore.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


7.5.2011   

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C 139/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros SA

(Causa C-484/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 72/166/CEE - Art. 3, n. 1 - Direttiva 84/5/CEE - Art. 2, n. 1 - Direttiva 90/232/CEE - Art. 1 - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Condizioni di limitazione - Contributo alla causazione del danno - Assenza di colpa imputabile ai conducenti - Responsabilità oggettiva)

2011/C 139/10

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: Manuel Carvalho Ferreira Santos

Convenuta: Companhia Europeia de Seguros, S.A.

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Tribunal da Relação do Porto — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), dell’art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 7), nonché dell’art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) — Determinazione del regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli — Condizioni della limitazione del diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria sulla base della contribuzione al danno di uno dei conducenti responsabili per un incidente — Assenza di colpa dei due conducenti — Responsabilità oggettiva

Dispositivo

L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, l’art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e l’art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che, qualora una collisione tra due veicoli abbia causato danni senza che possa attribuirsi alcuna colpa ai conducenti, ripartisca la responsabilità per tali danni in proporzione al contributo causale di ciascuno dei veicoli al loro verificarsi e, in caso di dubbio, ripartisca detto contributo causale in eguale misura.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


7.5.2011   

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C 139/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

(Causa C-516/09) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Ambito di applicazione ratione personae - Interpretazione della nozione di «lavoratore subordinato» - Prestazioni per figlio a carico - Prolungamento del congedo non retribuito)

2011/C 139/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Tanja Borger

Convenuta: Tiroler Gebietskrankenkasse

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Prestazioni per figlio a carico — Ambito di applicazione ratione personae — Interpretazione della nozione di «lavoratore» — Persona residente in Svizzera, la quale abbia concordato con il suo datore di lavoro stabilito in uno Stato membro un periodo di aspettativa a seguito della nascita del proprio figlio («Karenz»), di durata più lunga dell'aspettativa biennale prevista dalla legge di detto Stato membro

Dispositivo

Lo status di «lavoratore subordinato», ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, deve essere riconosciuto ad una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, durante il periodo di prolungamento di sei mesi del congedo non retribuito preso in seguito alla nascita del figlio, a condizione che, durante tale periodo, detta persona sia assicurata, sia pure contro un solo rischio, a titolo di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale menzionato all’art. 1, lett. a), di tale regolamento. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione sia soddisfatta nella controversia della quale è investito.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


7.5.2011   

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C 139/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket

(Causa C-540/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 - Esenzioni - Garanzia di sottoscrizione («underwriting guarantee») fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali - Operazioni relative a titoli)

2011/C 139/12

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Ricorrente: Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp

Convenuto: Skatteverket

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta förvaltningsdomstolen (in precedenza Regeringsrätten) — Interpretazione dell’art. 13, parte B, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Garanzia di sottoscrizione fornita da una banca ad una società che emette nuove azioni contro il pagamento di una commissione — Operazione che consiste in un impegno della banca all’acquisto di una parte delle azioni della società emittente nel caso in cui il numero di azioni sottoscritte nel termine fosse insufficiente, per garantire alla società emittente il finanziamento perseguito con l’emissione (underwriting)

Dispositivo

L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


7.5.2011   

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C 139/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 17 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-23/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Immissione in libera pratica di banane fresche - Peso dichiarato non corrispondente a quello reale - Obbligo delle autorità doganali di controllare il peso dichiarato - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 68 e segg. - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Art. 290 bis - Allegato 38 ter - Sistema delle risorse proprie - Perdita di entrate - Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89 - Regolamento (CEE, Euratom) n. 1150/2000 - Artt. 2, 6, 9, 10 e 11)

2011/C 139/13

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Caeiros, agente)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 68 e segg. del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dell’art. 290 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) e del suo allegato 38 B, nonché degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (GU L 155, pag. 1) recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Immissione in libera pratica di banane fresche — Peso dichiarato non corrispondente a quello reale — Risorse proprie — Perdita di entrate

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, in ragione dell’accettazione sistematica, negli anni dal 1998 al 2000, da parte delle sue autorità doganali, di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di banane fresche, mentre dette autorità erano al corrente o dovevano ragionevolmente essere al corrente del fatto che il peso dichiarato non corrispondeva al peso effettivo delle banane, e in ragione del rifiuto, da parte delle autorità portoghesi, di mettere a disposizione le risorse proprie corrispondenti alla perdita di entrate e agli interessi di mora, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 13, 68 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l’art. 290 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 89, nonché in forza degli artt. 2, 6 e 9 — 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e degli stessi articoli del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica portoghese sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


7.5.2011   

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C 139/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — Lussemburgo) — Heiko Koelzsch/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-29/10) (1)

(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Contratto di lavoro - Scelta delle parti - Disposizioni imperative della legge applicabile in mancanza di scelta - Determinazione di tale legge - Nozione di paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» - Lavoratore che svolge il suo lavoro in più di uno Stato contraente)

2011/C 139/14

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel

Parti

Ricorrente: Heiko Koelzsch

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’appello — Interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a) della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1) — Determinazione della legge applicabile ad un’azione esperita per licenziamento illegittimo in mancanza di scelta ad opera delle parti di un contratto individuale di lavoro — Nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività» — Lavoratore che svolge il suo lavoro in vari paesi ma ritorni sistematicamente in uno di essi

Dispositivo

L’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


7.5.2011   

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C 139/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 marzo 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-51/10 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Segno esclusivamente costituito da cifre - Domanda di registrazione del segno «1000» come marchio per opuscoli, periodici e giornali - Carattere asseritamente descrittivo di detto segno - Criteri per l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Obbligo per l’UAMI di tenere conto della propria prassi decisionale anteriore)

2011/C 139/15

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentanti: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, causa T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso volto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 agosto 2006, R 447/2006-4, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione dell'esaminatore che rifiuta la registrazione del marchio denominativo «1000», per prodotti e servizi delle classi 16, 28 e 41 — Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


7.5.2011   

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C 139/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Telefónica Móviles España SA/Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

(Causa C-85/10) (1)

(Servizi di telecomunicazioni - Direttiva 97/13/CE - Autorizzazioni generali e licenze individuali - Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di licenze individuali - Art. 11, n. 2 - Interpretazione - Normativa nazionale che non prevede una destinazione speciale per una tassa - Aumento della tassa per i sistemi digitali, senza che sia modificata per i sistemi analogici di prima generazione - Compatibilità)

2011/C 139/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Telefónica Móviles España SA

Convenute: Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’art. 11, n. 2, del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15) — Tasse e diritti applicabili alle imprese titolari di licenze individuali — Imposizione di oneri pecuniari al di là di quanto autorizzato dalla direttiva e con una finalità non prevista da quest’ultima — Penalizzazione delle tecnologie più avanzate rispetto a quelle obsolete

Dispositivo

I requisiti, di cui all’art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, secondo cui i diritti imposti agli operatori di servizi di telecomunicazione per l’uso di risorse rare devono perseguire lo scopo di assicurare un impiego ottimale di tali risorse e tenere conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’imposizione di diritti agli operatori di servizi di telecomunicazione titolari di licenze individuali per l’uso di frequenze radio, senza prescrivere una destinazione specifica degli introiti ottenuti mediante tali diritti, e che aumenti in modo significativo l’importo dei medesimi per una determinata tecnologia senza modificarlo per un’altra.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


7.5.2011   

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C 139/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

(Causa C-95/10) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Art. 47, n. 2 - Effetto diretto - Applicabilità ai servizi che ricadono nell’allegato II B della direttiva)

2011/C 139/17

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Strong Segurança SA

Convenuti: Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 21, 23, 35, n. 4, e 47, n. 2, e dell’allegato II B della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Capacità economico finanziaria degli offerenti — Possibilità per un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti — Effetto diretto di una direttiva trasposta tardivamente

Dispositivo

Dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non discende l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare l’art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati all’allegato II B della direttiva medesima. Tuttavia, tale direttiva non impedisce che gli Stati membri e, eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici prevedano tale applicazione, rispettivamente, nella loro normativa e nei documenti relativi all’appalto.


(1)  GU C 113 del 1.5.2010.


7.5.2011   

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C 139/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)/Ypourgos Emporikis Naftilías

(Cause riunite C-128/10 e C-129/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Cabotaggio marittimo - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Artt. 1 e 4 - Previa autorizzazione amministrativa per servizi di cabotaggio - Controllo delle condizioni di sicurezza delle navi - Mantenimento dell’ordine nei porti - Obblighi di servizio pubblico - Mancanza di criteri precisi e noti in anticipo)

2011/C 139/18

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)

Convenuta: Ypourgos Emporikis Naftilías

Con l’intervento di: Koinopraxia Epibatikon Ochimatagogon Ploion Kavalas — Thasou (C 128/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Normativa nazionale che impone una previa autorizzazione amministrativa per servizi di cabotaggio — Sistema che consente di controllare la possibilità di effettuare i collegamenti marittimi in condizioni di sicurezza delle navi e di mantenimento dell’ordine nei porti — Insussistenza di criteri precisi e predeterminati

Dispositivo

Il combinato disposto degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce un regime di previa autorizzazione per i servizi di cabotaggio marittimo che prevede l’adozione di decisioni amministrative che impongono il rispetto di talune fasce orarie per ragioni collegate, da un lato, alla sicurezza delle navi e all’ordine nei porti e, dall’altro, a obblighi di servizio pubblico, purché siffatto regime sia fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in particolare nel caso in cui numerosi armatori intendano entrare contemporaneamente nello stesso porto. Per quanto riguarda decisioni amministrative che impongono obblighi di servizio pubblico, è inoltre necessario poter dimostrare una necessità reale di servizio pubblico a causa dell’insufficienza dei servizi regolari di trasporto in una situazione di libera concorrenza. È compito del giudice nazionale valutare se tali condizioni ricorrano nelle cause principali.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


7.5.2011   

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C 139/12


Impugnazione proposta il 10 novembre 2010 da Mariyus Noko Ngele avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 10 dicembre 2009, causa T-390/09, Mariyus Noko Ngele/Commissione europea

(Causa C-525/10 P)

2011/C 139/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mariyus Noko Ngele (rappresentante: F. Sabakunzi, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza 10 marzo 2011, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato che l’impugnazione era irricevibile.


7.5.2011   

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C 139/12


Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Transportes y Excavaciones J. Asensi, S.L./Regno di Spagna

(Causa C-540/10)

2011/C 139/20

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Transportes y Excavaciones J. Asensi, S.L. (rappresentante: avv. C. Nicolau Castellanos)

Convenuto: Regno di Spagna

Con ordinanza 10 marzo 2010 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato la propria manifesta incompetenza a conoscere del presente ricorso.


7.5.2011   

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C 139/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 febbraio 2011 — Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV/Sonnthurn Vertriebs GmbH

(Causa C-51/11)

2011/C 139/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV

Convenuta: Sonnthurn Vertriebs GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di salute contenuta nella definizione dell’espressione «indicazioni sulla salute» di cui all’art. 2, n. 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 (1) comprenda anche il benessere in generale.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se si debba considerare che una dicitura contenuta in una comunicazione commerciale apposta in sede di etichettatura o di confezione, o ancora nella pubblicità, di prodotti alimentari destinati ad essere consegnati in quanto tali al consumatore finale, si riferisca anche al benessere derivante dallo stato di salute, o si riferisca invece soltanto al benessere in generale, allorché si richiama a una delle funzioni menzionate agli artt. 13, n. 1, e 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 nelle modalità indicate all’art. 2, n. 2, punto 5, del medesimo regolamento.

3)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1), e se una dicitura nel senso descritto alla questione sub 2) può far riferimento anche al benessere derivante dallo stato di salute:

Se, tenuto conto della libertà di opinione e di informazione sancita dall’art. 6, n. 3, TUE in combinato disposto con l’art. 10 della CEDU, sia conforme al principio generale di diritto dell’Unione della proporzionalità includere nell’ambito del divieto di cui all’art. 4, n. 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 1924/2006 una dicitura secondo la quale una determinata bevanda con contenuto superiore all’1,2% in volume di alcol non presenta rischi per il corpo e né per le sue funzioni.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1924, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), da ultimo modificato dal regolamento (UE) della Commissione 9 febbraio 2010, n. 116 (GU L 37, pag. 16).


7.5.2011   

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C 139/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 febbraio 2011 — Vodafone España, S.A.

(Causa C-55/11)

2011/C 139/22

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Vodafone España, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE (1), relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente di imporre un contributo per i diritti di installare strutture sul demanio pubblico comunale gravante sugli operatori che, pur non essendo proprietari della rete, la utilizzano per prestare servizi di telefonia mobile.

2)

Qualora detta esazione sia giudicata compatibile con il citato art. 13 della direttiva 2002/20/CE, se le condizioni per la riscossione del contributo in parola stabilite dal regolamento locale controverso soddisfino i requisiti di obiettività, proporzionalità e non discriminazione prescritti dalla disposizione medesima, nonché l’esigenza di assicurare l’impiego ottimale delle risorse di cui trattasi.

3)

Se il citato art. 13 della direttiva 2002/20/CE sia dotato di effetto diretto.


(1)  GU L 108, pag. 21.


7.5.2011   

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C 139/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 febbraio 2011 — Vodafone España, S.A./Ayuntamiento de Tudela

(Causa C-57/11)

2011/C 139/23

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Vodafone España, S.A.

Convenuto: Ayuntamiento de Tudela

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE (1), relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente di imporre un contributo per i diritti di installare strutture sul demanio pubblico comunale gravante sugli operatori che, pur non essendo proprietari della rete, la utilizzano per prestare servizi di telefonia mobile.

2)

Qualora detta esazione sia giudicata compatibile con il citato art. 13 della direttiva 2002/20/CE, se le condizioni per la riscossione del contributo in parola stabilite dal regolamento locale controverso soddisfino i requisiti di obiettività, proporzionalità e non discriminazione prescritti dalla disposizione medesima, nonché l’esigenza di assicurare l’impiego ottimale delle risorse di cui trattasi.

3)

Se il citato art. 13 della direttiva 2002/20/CE sia dotato di effetto diretto.


(1)  GU L 108, pag. 21.


7.5.2011   

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C 139/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 febbraio 2011 — France Telecom España, S.A.

(Causa C-58/11)

2011/C 139/24

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: France Telecom España, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE (1), relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente di imporre un contributo per i diritti di installare strutture sul demanio pubblico comunale gravante sugli operatori che, pur non essendo proprietari della rete, la utilizzano per prestare servizi di telefonia mobile.

2)

Qualora detta esazione sia giudicata compatibile con il citato art. 13 della direttiva 2002/20/CE, se le condizioni per la riscossione del contributo in parola stabilite dal regolamento locale controverso soddisfino i requisiti di obiettività, proporzionalità e non discriminazione prescritti dalla disposizione medesima, nonché l’esigenza di assicurare l’impiego ottimale delle risorse di cui trattasi.

3)

Se il citato art. 13 della direttiva 2002/20/CE sia dotato di effetto diretto.


(1)  GU L 108, pag. 21.


7.5.2011   

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C 139/14


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2011 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-363/09, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gruppo Lepetit SpA

(Causa C-81/11 P)

2011/C 139/25

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gruppo Lepetit SpA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere il ricorso proposto dalla società Longevity Health Products, Inc.;

annullare la sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010, nella causa T-363/09;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale ha violato il suo diritto a un equo processo, in quanto non le ha accordato un termine per rispondere alle osservazioni dell'UAMI.

La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale non ha trattato gli argomenti esposti dal titolare del marchio in ordine al rischio di confusione.


7.5.2011   

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C 139/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 28 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Survival Godwin

(Causa C-94/11)

2011/C 139/26

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Parte nella causa principale

Survival Godwin

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (1) ostino alla possibilità che la condotta di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro, per la sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare per la mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa, possa essere prevista quale penalmente rilevante e sanzionata con la reclusione sino a quattro anni, nell’ipotesi di inosservanza al primo ordine del Questore, e con la reclusione sino a cinque anni per l’inosservanza agli ordini successivi.


(1)  GU L 348, pag. 98.


7.5.2011   

IT

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C 139/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 3 marzo 2011 — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo

(Causa C-107/11)

2011/C 139/27

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta

Convenuto: Massimiliano Rizzo

Questioni pregiudiziali

Se esista compatibilità tra la normativa nazionale, introdotta a partire dal decreto Bersani, cioè il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in L. n. 248 del 4 agosto 2006, e gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, con riferimento a una disciplina interna che prevede, fra l’altro:

a)

l’esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore e al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori,·

b)

la presenza di disposizioni che garantiscono, di fatto, il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);

c)

la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione.


Tribunale

7.5.2011   

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C 139/15


Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Altstoff Recycling Austria/Commissione

(Causa T-419/03) (1)

(Concorrenza - Intese - Sistema di raccolta e di riciclaggio degli imballaggi usati in Austria - Accordi di raccolta e di cernita contenenti clausole di esclusiva - Decisione di esenzione individuale - Oneri imposti - Principio di proporzionalità)

2011/C 139/28

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Altstoff Recycling Austria AG, già Altstoff Recycling Austria AG e ARGEV Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: H. Wollmann, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente W. Mölls, successivamente W. Mölls e H. Gading, e infine R. Sauer, agenti)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH (Vienna) (rappresentanti: A. Reidlinger e I. Hartung, avvocati); e Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Vienna) (rappresentante: K. Wessely, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 16 ottobre 2003, 2004/208/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Procedimenti COMP D3/35.470 — ARA e COMP D3/35.473 — ARGEV, ARO) (GU 2004, L 75, pag. 59).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Altstoff Recycling Austria AG sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione europea, dalla EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH e dalla Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/15


Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Lettonia/Commissione

(Causa T-369/07) (1)

(Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Lettonia per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012 - Termine di tre mesi - Art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87)

2011/C 139/29

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: inizialmente E. Balode Buraka e K. Bārdiņa, successivamente L. Ostrovska e, infine, Ostrovska e K. Drēviņa, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: U. Wölker, E. Kalnins e I. Rubene, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, agente); Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston Cross, successivamente S. Behzadi Spencer, I. Rao e F. Penlington, agenti, assistiti da J. Maurici, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 2007, C(2007) 3409, riguardante la modifica del piano nazionale di assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Lettonia per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 13 luglio 2007, C(2007) 3409, riguardante la modifica del piano nazionale di assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Lettonia per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Lettonia.

3)

La Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


7.5.2011   

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C 139/16


Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Ford Motor/UAMI — Alkar Automotive (CA)

(Causa T-486/07) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo CA - Marchi comunitari verbale e figurativo anteriori KA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 139/30

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Ingerl)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alkar Automotive, SA (Derio, Spagna) (rappresentante: avv. S. Alonso Maturi)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2007 (procedimento R 85/2006-4), relativa ad un'opposizione tra la Ford Motor Company e la Alkar Automotive, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ford Motor Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


7.5.2011   

IT

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C 139/16


Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Access Info Europe/Consiglio

(Causa T-233/09) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documento riguardante un procedimento legislativo in corso - Rifiuto parziale di accesso - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Divulgazione da parte di un terzo - Mancata cessazione dell’interesse ad agire - Individuazione delle delegazioni degli Stati membri autori delle proposte - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale)

2011/C 139/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti O. W. Brouwer e J. Blockx)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: C. Fekete e M. Bauer, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ellenica (rappresentanti: sig.ra E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Ossowski, agenti, assistiti da L.J. Stratford, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 26 febbraio 2009 con cui viene negato l’accesso a talune informazioni contenute in una nota del 26 novembre 2008, riguardante una proposta di regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio dell’Unione europea 26 febbraio 2009 con cui viene negato l’accesso a talune informazioni contenute in una nota del 26 novembre 2008, riguardante una proposta di regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è annullata.

2)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Access Info Europe.

3)

La Repubblica ellenica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


7.5.2011   

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C 139/17


Sentenza del Tribunale 21 marzo 2011 — Visti Beheer/UAMI — Meister (GOLD MEISTER)

(Causa T-372/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo GOLD MEISTER - Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori MEISTER - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 139/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Visti Beheer BV (Helmond, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. Herbetz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Meister Co. AG (Wollerau, Svizzera) (rappresentante: avv. V. Knies)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 26 giugno 2009 (procedimento R 1465/2008-1), relativa ad un’opposizione tra la Meister Co. AG e la Visti Beheer BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Visti Beheer BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI.

3)

La Meister Co. AG sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


7.5.2011   

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C 139/17


Ordinanza del Tribunale 14 marzo 2011 — Campailla/Commissione

(Causa T-429/09) (1)

(Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Art. 46 dello Statuto della Corte - Irricevibilità)

2011/C 139/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Campailla (Boulogne-sur-Mer, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.to P. Goergen, successivamente avv.ti G. Reuter e C. Verbruggen)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in seguito al rifiuto da parte della Commissione di intervenire in una controversia tra il ricorrente e lo Stato camerunese.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Massimo Campailla sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


7.5.2011   

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C 139/17


Ordinanza del Tribunale 8 marzo 2011 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)

(Causa T-463/09) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Revoca della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a provvedere)

2011/C 139/34

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. V. Schiller)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: C. Jenewein e B. Schmidt, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. N. Fischer)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 4 settembre 2009 (procedimento R 1614/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH e la Herm. Sprenger GmbH Co. KG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese della convenuta.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


7.5.2011   

IT

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C 139/18


Ordinanza del Tribunale 17 marzo 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-44/10 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Rimborso delle spese mediche - Obbligo di motivazione - Atto che arreca pregiudizio - Impugnazione manifestamente infondata)

2011/C 139/35

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 25 novembre 2009, causa F-11/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


7.5.2011   

IT

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C 139/18


Ricorso proposto il 4 gennaio 2011 — Portogallo/Commissione

(Causa T-3/11)

2011/C 139/36

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 4 novembre 2010 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui, a causa di «Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni», ha applicato rettifiche finanziarie in varie misure, escludendo dal finanziamento dell’Unione europea la somma di EUR 40 690 655,11 relativamente alle spese dichiarate dalla ricorrente, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un manifesto errore della Commissione per non aver tenuto conto degli elementi forniti dalle autorità portoghesi relativamente ai controlli effettuati nell'ambito del SIPA-SIG, sulla base dell’analisi dei rischi, ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione per non aver tenuto conto degli elementi forniti dalle autorità portoghesi relativamente all’intensificazione dei controlli effettuati nell'ambito del SIPA-SIG, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004.

3)

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione per non aver tenuto conto degli elementi forniti dalle autorità portoghesi relativamente ai controlli effettuati nell'ambito del SIPA-in osservanza della regola del 75 %/90 % cui allude la lett. c) del n. 1, dell'art. 24 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004.

4)

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione nel valutare i seri e ragionevoli dubbi quanto all’esistenza di controlli inconcludenti e/o carenti, basandosi su un unico caso specifico di inclusione di un’autostrada in una superficie ammissibile.

5)

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione nell’applicazione delle «linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG» contenute nel documento VI/5330/1997-PT, con la conseguente inosservanza del principio di uguaglianza tra gli Stati membri.

6)

Sesto motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione nell’applicazione delle rettifiche finanziarie oltre alle spese relative al Regime di Pagamento Unico, esercizio 2006, comprendendo, in tal modo, tutte le misure del primo e del secondo pilastro.

7)

Settimo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione per non aver considerato l’argomento relativo al «Calcolo delle sanzioni» a fronte degli elementi presentati dalle autorità portoghesi, dai quali risulta l’osservanza del disposto del n. 1, dell'art. 49 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004, come anche l’inesistenza di rischi per il Fondo, cosicché la decisione impugnata rappresenta, in questo caso, oltre al resto, una violazione del principio di proporzionalità.

8)

Ottavo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione quanto all’imputazione di intenzionale inosservanza a fronte degli elementi presentati dalle autorità portoghesi che dimostravano il pieno adempimento di quanto disposto dall’art. 53 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004.

9)

Nono motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione per non aver considerato gli elementi presentati dalle autorità portoghesi che dimostravano l’osservanza di quanto disposto dall’art. 21 del regolamento n. 2237/2003, per l’anno 2004, e dell'art. 13, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004, per l’anno 2005, relativamente ai controlli della densità minima degli alberi da frutta a guscio.

10)

Decimo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione quanto alle rettifiche incidenti sugli importi erogati nell'ambito della misura «Aiuti aggiuntivi» — premi per gli animali e fondi RPU erogati per diritti speciali


7.5.2011   

IT

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C 139/19


Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione

(Causa T-51/11)

2011/C 139/37

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: AECOPS — Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi e agli effetti dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione 27 ottobre 2010, relativa al fascicolo 880 369 P1, in base alla quale è ridotto a PTE 37 056 405 l’importo del contributo approvato con decisione della Commissione 29 aprile 1988, C(88) 831 e si chiede, contestualmente, il pagamento di EUR 294 298,41;

condannare la Commissione europea alle spese proprie e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione di un termine ragionevole per adottare la decisione, poiché ha avuto luogo:

la prescrizione del procedimento: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all'art. 3, del regolamento (CE, Euratom), del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Parimenti, anche se si fosse verificata un’eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto del quarto comma dell'art. 3, n. 1, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto l’esercizio del corrispondente diritto;

la violazione del principio della certezza del diritto: la ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l’adozione della decisione definitiva ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole;

la violazione dei diritti della difesa: la ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l’adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata della possibilità di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione: la ricorrente considera che la decisione impugnata non soddisfi i requisiti di motivazione imposti dall’art. 296 TFUE. Infatti, la decisione impugnata non espone, nemmeno in maniera sommaria, i motivi che hanno portato a ridurre il contributo finanziario concesso dal FSE e neanche la lettera dell’IGFSE che ha notificato la decisione impugnata alla ricorrente espone, in modo minimamente comprensibile, i motivi della riduzione di detto contributo e quali fossero le spese ammissibili e quelle non ammissibili. Secondo la ricorrente, anche il vizio di carenza di motivazione dovrà indurre il Tribunale ad annullare la decisione impugnata.


7.5.2011   

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C 139/20


Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione

(Causa T-52/11)

2011/C 139/38

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: AECOPS — Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi e agli effetti dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione 27 ottobre 2010, relativa al fascicolo 890 979 P3, in base alla quale è ridotto a PTE 426 070 l’importo del contributo approvato con decisione della Commissione 22 marzo 1989 C(89) 0570, e si chiede, contestualmente, il pagamento di EUR 14 430,02;

condannare la Commissione europea alle spese proprie e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione di un termine ragionevole per adottare la decisione, poiché ha avuto luogo:

la prescrizione del procedimento: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all'art. 3, del regolamento (CE, Euratom), del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Parimenti, anche se si fosse verificata un’eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto del quarto comma dell'art. 3, n. 1, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto l’esercizio del corrispondente diritto;

la violazione del principio della certezza del diritto: la ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l’adozione della decisione definitiva ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole;

la violazione dei diritti della difesa: la ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l’adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata della possibilità di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione: la ricorrente considera che la decisione impugnata non soddisfi i requisiti di motivazione imposti dall’art. 296 TFUE. Infatti, la decisione impugnata non espone, nemmeno in maniera sommaria, i motivi che hanno portato a ridurre il contributo finanziario concesso dal FSE e neanche la lettera dell’IGFSE che ha notificato la decisione impugnata alla ricorrente espone, in modo minimamente comprensibile, i motivi della riduzione di detto contributo e quali fossero le spese ammissibili e quelle non ammissibili. Secondo la ricorrente, anche il vizio di carenza di motivazione dovrà indurre il Tribunale ad annullare la decisione impugnata.


7.5.2011   

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C 139/20


Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione

(Causa T-53/11)

2011/C 139/39

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: AECOPS — Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi e agli effetti dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione 27 ottobre 2010, relativa al fascicolo 890771 P1, in base alla quale è ridotto a PTE 48 504 201 l’importo del contributo approvato con decisione della Commissione 22 marzo 1989, C(89) 0570 e si chiede, contestualmente, il pagamento di EUR 628 880,97;

condannare la Commissione europea alle spese proprie e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione di un termine ragionevole per adottare la decisione, poiché ha avuto luogo:

la prescrizione del procedimento: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all'art. 3, del regolamento (CE, Euratom), del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Parimenti, anche se si fosse verificata un’eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto del quarto comma dell'art. 3, n. 1, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto l’esercizio del corrispondente diritto;

la violazione del principio della certezza del diritto: la ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l’adozione della decisione definitiva ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole;

la violazione dei diritti della difesa: la ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l’adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata della possibilità di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione: la ricorrente considera che la decisione impugnata non soddisfi i requisiti di motivazione imposti dall’art. 296 TFUE. Infatti, la decisione impugnata non espone, nemmeno in maniera sommaria, i motivi che hanno portato a ridurre il contributo finanziario concesso dal FSE e neanche la lettera dell’IGFSE che ha notificato la decisione impugnata alla ricorrente espone, in modo minimamente comprensibile, i motivi della riduzione di detto contributo e quali fossero le spese ammissibili e quelle non ammissibili. Secondo la ricorrente, anche il vizio di carenza di motivazione dovrà indurre il Tribunale ad annullare la decisione impugnata.


7.5.2011   

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C 139/21


Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2010, causa F-87/08, Schuerings/ETF

(Causa T-107/11 P)

2011/C 139/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (rappresentante: avv. L. Levi)

Controinteressata nel procedimento: Gisela Schuerings (Nizza, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 9 dicembre 2010, nella causa F-87/08;

di conseguenza, respingere il ricorso in primo grado e, pertanto,

condannare la convenuta nel procedimento di impugnazione alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Il primo motivo si basa sull’errata interpretazione da parte del TFP delle nozioni di «interesse del servizio» e di «posto» e sulla sua violazione degli artt. 2 e 47 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea nonché dell’obbligo di motivazione, laddove il TFP ha dichiarato al punto 62 della sentenza impugnata che «prima di procedere al licenziamento di un agente beneficiario di un contratto a tempo indeterminato, per il motivo che le mansioni cui tale agente era stato preposto sono state soppresse o trasferite ad un altro organismo, l’agenzia interessata ha l’obbligo di esaminare se l’interessato possa essere riassegnato ad un altro posto esistente o che debba essere creato in un futuro prossimo in seguito, in particolare, all’attribuzione di nuove competenze all’agenzia interessata».

2)

Il secondo motivo si basa sulla violazione dei principi di proporzionalità e della certezza del diritto, laddove il TFP ha dichiarato, al punto 63 della sentenza impugnata, che l’amministrazione, al momento di esaminare le possibilità di riassegnazione, deve «ponderare l’interesse del servizio, che impone di assumere la persona più idonea ad occupare il posto esistente o che debba essere creato in un futuro prossimo, con l’interesse dell’agente di cui è previsto il licenziamento. Per fare ciò essa deve tenere conto (…) di diversi criteri tra i quali figurano le esigenze del posto rispetto alle qualifiche e al potenziale dell’agente (…), nonché la sua età, l’anzianità di servizio e il numero degli anni di contribuzione che gli restano prima di poter far valere i suoi diritti al pensionamento».

3)

Il terzo motivo si basa sulla violazione delle regole di non procedere ultra vires e di non procedere ultra petita, nonché delle regole procedurali relative al principio del contraddittorio, dal momento che il TFP:

si sarebbe basato su un argomento non discusso tra le parti,

avrebbe accolto un motivo diverso da quelli dedotti dalla sig.ra Schuerings e

avrebbe imposto alla ETF di reintegrare la sig.ra Schuerings, laddove quest’ultima non avrebbe chiesto di essere reintegrata.

4)

Il quarto motivo si basa sulla violazione dell’art. 226 TFUE e dell’obbligo di motivazione, in quanto il TFP non avrebbe riconosciuto il potere devoluto alla ETF nell’esecuzione di una sentenza di annullamento, nonché la giurisprudenza costante in materia, ordinando la reintegrazione dell’interessata in luogo di un risarcimento pecuniario in caso di annullamento della decisione di licenziamento.


7.5.2011   

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C 139/22


Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2010, causa F-88/08, Vandeuren/ETF

(Causa T-108/11 P)

2011/C 139/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (rappresentante: avv. L. Levi)

Controinteressata nel procedimento: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 9 dicembre 2010, causa F-88/08;

di conseguenza respingere il ricorso di primo grado e, pertanto,

condannare la convenuta nel procedimento di impugnazione alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli invocati nell’ambito della causa T-107/11 P, ETF/Schuerings.


7.5.2011   

IT

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C 139/22


Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — ASA/UAMI — Merck (FEMIFERAL)

(Causa T-110/11)

2011/C 139/42

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: ASA (Głubczyce, Polonia) (rappresentante: avv. M. Chimiak)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck Sp. z o.o. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

annullamento integrale della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2010, n. R 0182/2010-1;

condanna del convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «FEMIFERAL» per prodotti della classe 5 — domanda n. 5320701.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Merck Sp. z o.o.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «Feminatal» e marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «feminatal» per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di marchio nella sua integralità.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1) in conseguenza dell’erronea conclusione che i marchi «feminatal» e «FEMIFERAL» sono così simili tra loro da produrre il rischio di indurre in errore i consumatori polacchi sull’origine dei prodotti; errata valutazione della capacità distintiva del prefisso «femi» e mancata presa in considerazione delle specificità del consumatore polacco e dei principi della lingua polacca, nonché errata valutazione della somiglianza dei segni sotto tutti e tre i profili: visuale, fonetico e concettuale.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78, pag. 1)


7.5.2011   

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C 139/23


Ricorso proposto il 25 febbraio 2011 — Giordano/Commissione

(Causa T-114/11)

2011/C 139/43

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Giordano (Sète, Francia) (rappresentanti: avv.ti D. Rigeade e J. Jeanjean)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

constatare che l’emanazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee 12 giugno 2008, n. 530, ha causato un danno al sig. Jean-François Giordano;

condannare la Commissione delle Comunità europee a risarcire il danno causato al sig. Jean-François Giordano per un importo di EUR 542 594, unitamente a interessi di mora e alla capitalizzazione di questi ultimi;

condannare la Commissione delle Comunità europee alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), nonché sull’errore manifesto di valutazione, commesso in quanto solo un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche consentirebbe alla Commissione di adottare misure di emergenza. Il ricorrente fa valere che la Commissione non dimostra che, durante la campagna di pesca 2008 del tonno rosso, vi sia stata pesca oltre le quote consentite.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del libero esercizio e sfruttamento dell'attività professionale in violazione dell’art. 15, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto il regolamento n. 530/2008 avrebbe implicato una limitazione dell'attività del ricorrente.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il regolamento n. 530/2008 avrebbe vietato la pesca del tonno rosso a decorrere dal 16 giugno 2008, mentre essa era autorizzata fino al 30 giugno 2008 in Francia.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che il ricorrente poteva legittimamente aspettarsi di esercitare la sua attività di pesca fino al 30 giugno 2008, in quanto la pesca del tonno rosso era inizialmente autorizzata in Francia fino a tale data.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto il regolamento n. 530/2008 avrebbe implicato il blocco obbligatorio dell’attività di pesca al tonno rosso per il ricorrente, nonostante quest’ultimo disponesse di un'autorizzazione alla pesca accordata dal Ministro dell’agricoltura e della pesca per il periodo dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2008 — autorizzazione che costituirebbe un elemento indissociabile dell'interesse economico del ricorrente. Quest’ultimo fa valere:

di aver subito una perdita economica grave legata all’esercizio della sua attività professionale, dal momento che il tonno rosso frutto della pesca costituisce un «bene» ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e

che si tratta di un credito virtuale, nei limiti in cui il ricorrente poteva legittimamente aspettarsi di conseguirlo.


(1)  GU L 358, pag. 59.


7.5.2011   

IT

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C 139/23


Ricorso proposto il 10 marzo 2011 — pelicantravel.com/UAMI — Pelikan (Pelikan)

(Causa T-136/11)

2011/C 139/44

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo slovacco

Parti

Ricorrente: pelicantravel.com s.r.o. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentante: avv. M. Chlipala)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2010 nel procedimento R 1428/2009-2,

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo «Pelikan» per servizi delle classi 35 e 39 (marchio comunitario n. 3 325 941).

Titolare del marchio comunitario: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione addotta nella domanda di dichiarazione di nullità: al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede [art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)].

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto, secondo la ricorrente, l’UAMI non ha correttamente valutato le circostanze di fatto della controversia nonché le prove presentate ed è incorso in un errore di diritto, cosicché è giunto all’errata conclusione che il marchio di cui trattasi non era stato depositato in malafede.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)


7.5.2011   

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C 139/24


Ricorso proposto l’11 marzo 2011 — TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/UAMI — Comercial Jacinto Parera (MAD)

(Causa T-152/11)

2011/C 139/45

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH (Düsseldorf, Germania) (Rappresentanti: avv.ti B. Hein e M.-H. Hoffmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comercial Jacinto Parera, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 dicembre 2010, procedimento n. R 449/2009-2;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle sorte nel corso del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio figurativo «MAD» per prodotti della classe 25.

Titolare del marchio comunitario: Comercial Jacinto Parera, SA.

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto parziale della richiesta di marchio.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 15 e 51 del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) e della regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), in quanto la commissione di ricorso, in base alle documentazioni prodotte in relazione all’uso, non avrebbe dovuto concludere che il marchio figurativo «MAD» ha formato oggetto di un uso effettivo per «capi di abbigliamento».


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


7.5.2011   

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C 139/24


Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola v UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Causa T-153/11)

2011/C 139/46

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare ricevibile il presente ricorso unitamente ai relativi allegati

Annullare la decisione della Commissione di Ricorso (punti 1, 2 e 3 del dispositivo) nella parte in cui accoglie il ricorso, accoglie l’opposizione e rigetta integralmente la domanda di registrazione, condanna la richiedente alle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso

Condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «ZENATO RIPASSA» (richiesta di registrazione n. 5 848 015), per dei prodotti nella classe 33 (bevande alcoliche)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo italiano «RIPASSO» (n. 682 213), per dei prodotti nella classe 33 («vini, spiriti e liquori»)

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Accogliere l’opposizione e rigettare integralmente la domanda di registrazione

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del Regolamento n. 207/09.


7.5.2011   

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C 139/25


Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola v UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Causa T-154/11)

2011/C 139/47

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare ricevibile il presente ricorso unitamente ai relativi allegati

Annullare la decisione della Commissione di Ricorso (punti 1, 2 e 3 del dispositivo) nella parte in cui accoglie il ricorso, accoglie l’opposizione e rigetta integralmente la domanda di registrazione, condanna la richiedente alle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso

Condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «RIPASSA ZENATO» (richiesta di registrazione n. 5 877 865), per dei prodotti nella classe 33

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Camera di Commercio, Industria, Artigianato a Agricoltura di Verona

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo italiano «RIPASSO» (n. 682 213), per dei prodotti nella classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Accogliere l’opposizione e rigettare integralmente la domanda di registrazione

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n.1, lett. b), del Regolamento n. 207/09.


7.5.2011   

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C 139/25


Ricorso proposto il 10 marzo 2011 — Magnesitas de Rubián e altri/Parlamento e Consiglio

(Causa T-158/11)

2011/C 139/48

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Spagna), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Spagna), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atene, Grecia I) (rappresentanti: H H. Brokelmann, P. Martínez-Lage Sobredo, abogados)

Convenuti: Parlamento e Consiglio

Conclusioni

Oggetto del presente procedimento è l’annullamento della decisione individuale di cui all’art. 13, n. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 novembre 2010, 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (GU L 334, pag. 17), laddove crea l’obbligo a carico degli Stati membri di rispettare le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili riportate al punto 3.5 del «Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio» (GU C 166, pag. 5), per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione che le autorità competenti rilascino agli impianti per la fabbricazione di ossido di magnesio soggetti ad autorizzazione in forza della menzionata direttiva.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

In via principale, annullare la decisione impugnata;

In subordine, nel caso in cui il Tribunal non annullasse la menzionata decisione relativamente al punto 3.5 del Documento di riferimento nella sua interezza, annullare comunque il punto 3.5.5.4 di detto documento, inclusi, segnatamente riguardo ai valori delle emissioni fissati nella tabella 3.11;

In ogni caso, condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza della Commissione europea.

In proposito si fa valere che l’Unione europea non aveva la competenza necessaria per includere la fabbricazione di ossido di magnesio nel Documento di riferimento.

2)

Secondo motivo, vertente sulla sussistenza di violazioni delle forme sostanziali, e specificamente:

la mancata comunicazione alle ricorrenti dell’avvio del procedimento di elaborazione del Documento di riferimento e la loro tardiva partecipazione al medesimo;

l’assenza nel Documento di riferimento delle «split views» presentate dalle ricorrenti;

il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell’analisi per la versione finale del Documento di riferimento.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 1 della direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

In proposito si fa valere che il Documento di riferimento viola la finalità dichiarata nell’art. 1 della citata direttiva, consistente nella protezione dell’ambiente nel suo complesso, cosicché la violano parimenti le conclusioni riportate al punto 3.5 di tale documento, che la decisione impugnata rende vincolanti.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di parità di trattamento, in quanto la decisione impugnata sarebbe stata trattata nello stesso modo di imprese che invece si trovano in situazioni diverse.


7.5.2011   

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C 139/26


Ricorso proposto il 18 marzo 2011 — Petroci/Consiglio

(Causa T-160/11)

2011/C 139/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petroci Holding (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità, specificamente per quanto riguarda la società Petroci;

Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati dalla ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-142/11, SIR/Consiglio.


7.5.2011   

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C 139/26


Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — High Tech v UAMI — Vitra Collections (Forma di una sedia)

(Causa T-161/11)

2011/C 139/50

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: High Tech Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vitra Collections AG

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il marchio comunitario n. 2 298 420

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo tridimensionale avente ad oggetto la «Alu chair» (marchio comunitario n. 2 298 420), per dei prodotti nella classe 20

Titolare del marchio comunitario: Vitra Collections, AG

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell’articolo 7, primo paragrafo, lett. e), (iii), del Regolamento 207/2009. La ricorrente ha fatto anche valere la nullità del marchio sul presupposto che la sua registrazione ha lo scopo di escludere la richiedente del mercato degli oggetti di design caduti in pubblico dominio ed è pertanto una registrazione in malafede.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Interpretazione ed applicazione incorrette degli art. 7, primo paragrafo, lett. e, (iii), e 52, primo paragrafo, lett. b) del Regolamento 207/2009.


7.5.2011   

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C 139/27


Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Cofra/UAMI — O2 (can do)

(Causa T-162/11)

2011/C 139/51

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cofra Holding AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti K.-U. Jonas e J. Bogatz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, procedimento R 242/2009-4;

condannare il convenuto e, se del caso, gli altri interessati, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la O2 Holdings Ltd.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «can do» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 35, 36, 38 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «CANDA» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 15 e dell’art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), nonché della regola n. 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), dato che la commissione di ricorso, nella valutazione della prova dell’uso serio, avrebbe applicato criteri troppo ristretti e non avrebbe preso sufficientemente in considerazione la particolare situazione di vendita nell’impresa della ricorrente. Inoltre, violazione dell’art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto ingiustamente dei vari documenti presentati come prova dell'uso serio del marchio opposto. Infine, violazione dell’art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe informato la ricorrente che essa non aveva ritenuto sufficienti le prove relative all’uso e non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità di fornire in udienza ulteriori prove.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


7.5.2011   

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C 139/27


Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Cofra/UAMI — O2 (can do)

(Causa T-163/11)

2011/C 139/52

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cofra Holding AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti K.-U. Jonas e J. Bogatz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, procedimento R 246/2009-4;

condannare il convenuto e, se del caso, gli altri interessati, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la O2 Holdings Ltd.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «can do» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 35, 36, 38 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «CANDA», per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 15 e dell’art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), nonché della regola n. 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), dato che la commissione di ricorso, nella valutazione della prova dell’uso serio, avrebbe applicato criteri troppo ristretti e non avrebbe preso sufficientemente in considerazione la particolare situazione di vendita nell’impresa della ricorrente. Inoltre, violazione dell’art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto ingiustamente dei vari documenti presentati come prova dell'uso serio del marchio opposto. Infine, violazione dell’art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe informato la ricorrente che essa non aveva ritenuto sufficienti le prove relative all’uso e non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità di fornire in udienza ulteriori prove.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


7.5.2011   

IT

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C 139/28


Ricorso proposto il 18 marzo 2011 — Modelo Continente Hipermercados/Commissione

(Causa T-174/11)

2011/C 139/53

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Modelo Continente Hipermercados SA, filiale in Spagna (Alcorcón, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan, R. Calvo Salinero)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda e annullare, di conseguenza, l’art. 1, n. 1, in quanto dichiara che l’art. 12, n. 5, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades («TRLIS») contiene elementi di aiuti di Stato;

in subordine, annullare l’art. 1, n. 1, in quanto dichiara che l’art. 12, n. 5, TRLIS contiene elementi di aiuto di Stato quando si applica a acquisizioni di partecipazioni che comportano acquisto del controllo;

in ulteriore subordine, annullare la decisione per vizio sostanziale del procedimento, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 28 ottobre 2009 (aiuto n. C 45/2007, ex NN 51/2007, ex Cp 9/2007), relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere (GUUE 11 gennaio 2011, L 7, pag. 48).

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca tre motivi.

1)

Primo motivo, basato sulla violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE, per aver considerato che la misura costituisce un aiuto di stato.

La Commissione non ha dimostrato che la misura fiscale di cui trattasi favorisca «talune imprese o talune produzioni». Essa si limita ad affermare che tale misura è selettiva per il fatto che si applica soltanto all’acquisto di partecipazioni in società estere e non in società nazionali. La ricorrente sostiene che tale ragionamento è errato e circolare. La circostanza che la misura esaminata, come qualsiasi altro provvedimento fiscale, si basi sul soddisfacimento di determinati requisiti oggettivi, non rende la stessa una misura selettiva de iure o de facto. Il ragionamento utilizzato dalla Commissione porta a considerare selettiva, prima facie, qualsiasi norma tributaria.

In secondo luogo, il trattamento prima facie diverso dell’art. 12, n. 5, TRLIS, lungi dal costituire un vantaggio selettivo, ha il fine di porre su un piano di parità di trattamento fiscale tutte le operazioni di acquisto di azioni, siano esse nazionali o estere: a causa dell’impossibilità di realizzare fusioni transfrontaliere, l’ammortamento dell’avviamento finanziario può essere condotto solo in ambito nazionale, dove esistono norme tributarie che lo consentono. In tal senso l’art. 12, n. 5, TRLIS si limita ad estendere tale possibilità all’acquisto di attivi in società estere, operazione che costituisce l’equivalente funzionale più vicino alle fusioni nazionali e pertanto appartiene all’economia e alla logica del sistema spagnolo.

In subordine, la decisione della Commissione sarebbe sproporzionata, poiché almeno la sua applicazione ai casi di acquisto del controllo di imprese estere dovrebbe essere equiparata ai casi di fusioni nazionali e pertanto giustificata dall’economia e dalla logica del sistema spagnolo.

2)

Secondo motivo, basato sull’esistenza di un vizio sostanziale del procedimento in quanto non sarebbe stata rispettata la procedura applicabile agli aiuti esistenti.

La decisione impugnata respinge gli argomenti in merito all’equivalenza funzionale della misura, non accettando che le fusioni transfrontaliere all’interno dell’UE risultino di fatto impossibili. Secondo la Commissione la successiva adozione delle direttive UE in materia, tutte posteriori all’entrata in vigore della misura in parola, ha eliminato qualsiasi barriera o ostacolo che potesse esistere. La ricorrente sostiene al riguardo che se si accettasse la tesi della Commissione e se le direttive UE avessero effettivamente eliminato gli ostacoli alle fusioni transfrontaliere, ciò che si nega, ci si troverebbe comunque alla presenza di un caso di aiuti esistenti. Orbene, la procedura di controllo degli aiuti esistenti differisce in maniera sostanziale da quella seguita nel caso di specie, con la conseguenza che è stato commesso un errore di procedura sostanziale.

3)

Terzo motivo, basato sulla violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE, per errore di diritto nell’identificazione del beneficiario della misura.

Anche qualora si ritenga che l’art. 12, n. 5, TRLIS contenga elementi integranti aiuti di Stato, la Commissione avrebbe dovuto realizzare un’analisi economica esaustiva per determinare quali fossero stati i beneficiari del potenziale aiuto. La ricorrente considera che in alcuni casi i beneficiari dell’aiuto (nella forma di un sovrapprezzo per l’acquisto delle partecipazioni) sarebbero i venditori delle partecipazioni e non, come pretende la Commissione, le imprese spagnole che abbiano applicato detta misura.


7.5.2011   

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C 139/29


Ordinanza del Tribunale 14 marzo 2011 — Global Digital Disc/Commissione

(Causa T-259/08) (1)

2011/C 139/54

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


Tribunale della funzione pubblica

7.5.2011   

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C 139/30


Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Mariën/Commissione

(Causa F-5/11)

2011/C 139/55

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Peter Mariën (Elsene, Belgio) (rappresentanti: B. Theeuwes e F. Pons, attorneys)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del capo della delegazione UE in Afghanistan con la quale si impone ai membri di tale delegazione di lasciare i propri alloggi in hotel e di trasferirsi in un complesso residenziale dell’Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica dell’11 gennaio 2011, inviato dal Rappresentante speciale dell’UE e capo della delegazione UE in Afghanistan, con la quale si impone al ricorrente di trasferirsi, il 14 gennaio 2011, in un complesso residenziale a Kabul, Afghanistan;

condannare la Commissione a sopportare la totalità dei costi relativi alle misure di residenza temporanee;

condannare la Commissione a versare al ricorrente un indennizzo pari a EUR 10 000 per lo stress psicologico e il danno causato;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.


7.5.2011   

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C 139/30


Ricorso proposto il 9 febbraio 2011 — Bouillez e a./Consiglio

(Causa F-11/11)

2011/C 139/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vincent Bouillez (Overijse, Belgio) e altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’APN di non promuovere i ricorrenti nel grado superiore per l'esercizio di promozione 2010.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione del Consiglio 3 novembre 2010 che respinge il reclamo dei ricorrenti;

annullare, per quanto necessario, le decisioni di non promuovere i ricorrenti nel grado superiore per l'esercizio di promozione 2010;

condannare il Consiglio alle spese.


7.5.2011   

IT

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C 139/30


Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — Mariën/Commissione

(Causa F-15/11)

2011/C 139/57

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Peter Mariën (Elsene, Belgio) (rappresentanti: B. Theeuwes e F. Pons, attorneys)

Convenuta: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del capo della delegazione UE in Afghanistan con la quale si impone ai membri di tale delegazione di lasciare i propri alloggi in hotel e di trasferirsi in un complesso residenziale dell’Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica dell’11 gennaio 2011, inviato dal Rappresentante speciale dell’UE e capo della delegazione UE in Afghanistan, con la quale si impone al ricorrente di trasferirsi, il 14 gennaio 2011, in un complesso residenziale a Kabul, Afghanistan;

condannare il SEAE a sopportare la totalità dei costi relativi alle misure di residenza temporanee;

condannare il SEAE a versare al ricorrente un indennizzo pari a EUR 10 000 per lo stress psicologico e il danno causato;

condannare il SEAE alle spese del procedimento.


7.5.2011   

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C 139/31


Ricorso presentato il 28 febbraio 2011 — Conticchio/Commissione

(Causa F-22/11)

2011/C 139/58

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Rosella Conticchio (Roma, Italia) (Rappresentante: R. Giuffridda e A. Tortora, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione relativa alla fissazione dei diritti a pensione della ricorrente nella misura in cui le è stato riconosciuto un diritto alla pensione di anzianità con grado AST7/1 invece che con grado AST7/2.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione n. R/489/10 emessa in data 18.11.2010 e notificata in data 24.11.2010 con la quale l’AIPN ha rigettato il reclamo;

accordare in favore della ricorrente il passaggio a AST/1 ad AST/2 con efficacia retroattiva;

rideterminare l’ammontare della pensione spettante alla ricorrente, aumentandolo di circa 170 euro mensili;

condannare l’ente erogatore della pensione di cui fruisce la sig.ra Conticchio a restituire alla ricorrente l’aumento dovuto, che risulterà, dalla data del 01.06.2010 sino alla data dell’effettivo soddisfo, con interessi, rivalutazione oltre agli accessori di legge;

porre a carico della Commissione Europea, l’obbligo di restituire alla ricorrente le somme che all’esito del giudizio risulteranno dalla stessa indebitamente versate in ordine al riscatto dei diritti a pensione;

condannare la convenuta alle spese.


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