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Document C:2010:160:FULL
Official Journal of the European Union, C 160, 19 June 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 160, 19 giugno 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 160, 19 giugno 2010
ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.160.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 160/01 |
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2010/C 160/02 |
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2010/C 160/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5866 — Sun Capital/Beauty Business) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 160/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2010/C 160/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2010/C 160/06 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2010/C 160/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/1 |
Comunicazione della Commissione sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi
2010/C 160/01
1. INTRODUZIONE
L’UE ha introdotto nel 2009 il regime vincolante di sostenibilità più completo e avanzato al mondo nel suo genere. La direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (di seguito «direttiva sulle energie rinnovabili») (1) istituisce tali criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Per i biocarburanti, i criteri corrispondenti sono fissati nella direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (di seguito «direttiva sui carburanti») (2) e si applicano ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nell’UE e a quelli importati. Gli Stati membri hanno il compito di verificare che gli operatori economici rispettino i criteri di sostenibilità quando i biocarburanti/bioliquidi sono considerati ai fini (3) illustrati nella direttiva sulle energie rinnovabili, nella direttiva sulla qualità dei carburanti, nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (4) e nel regolamento sulle emissioni di CO2 delle autovetture (5).
Il regime di sostenibilità è costituito da due strumenti concepiti per ridurre l’onere amministrativo degli operatori economici:
1) |
possibilità di ricorrere a «sistemi volontari» o «accordi bilaterali e multilaterali» riconosciuti per dimostrare la conformità ad alcuni o a tutti i criteri di sostenibilità e |
2) |
possibilità di applicare i «valori standard» istituiti dalla direttiva al fine di dimostrare la conformità al criterio di sostenibilità riguardante la riduzione delle emissioni di gas serra. |
La Commissione può decidere che i sistemi volontari o gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi dall’Unione europea contengono dati accurati in merito ai criteri di sostenibilità e può aggiungere valori standard per i nuovi metodi di produzione dei biocarburanti/bioliquidi e aggiornare i valori esistenti. La presente comunicazione illustra in che modo la Commissione intende espletare le proprie funzioni per giungere ad adottare le decisioni descritte; fornisce inoltre informazioni agli Stati membri, ai paesi terzi, agli operatori economici e alle organizzazioni non governative.
Oltre a questa comunicazione la Commissione ne ha adottata un’altra sull’applicazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme per il calcolo per i biocarburanti (6), finalizzata ad agevolare un’applicazione omogenea del regime di sostenibilità.
Quando nella presente comunicazione si rimanda a disposizioni specifiche, i numeri degli articoli citati si riferiscono alla direttiva sulle energie rinnovabili. La tabella indica le disposizioni corrispondenti per i biocarburanti contenute nella direttiva sulla qualità dei carburanti. Quando nella presente direttiva si cita «la direttiva» si fa riferimento alla direttiva sulle energie rinnovabili. Nei casi in cui la direttiva sulla qualità dei carburanti contiene una disposizione corrispondente, l’espressione si applica anche a detta direttiva.
Tabella 1: Articoli e allegati citati nella presente comunicazione
Direttiva sulle energie rinnovabili |
Direttiva sulla qualità dei carburanti |
Articolo 17: criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi |
Articolo 7 ter: criteri di sostenibilità per i biocarburanti |
Articolo 18: verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi |
Articolo 7 quater: verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti |
Articolo 19: valcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi |
Articolo 7 quinquies: calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti |
Articolo 24: piattaforma per la trasparenza (7) |
Non previsto (8) |
Articolo 25: comitati |
Non previsto |
Allegato V: regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento |
Allegato IV: norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti |
2. SISTEMI VOLONTARI
Gli operatori economici devono dimostrare agli Stati membri che i criteri di sostenibilità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità e terreni che presentano un elevato stock di carbonio (9) sono stati rispettati (10). A tal fine hanno tre possibilità:
1. |
presentare all’autorità nazionale competente i dati, conformemente ai requisiti fissati dallo Stato membro («sistema nazionale») (11); |
2. |
utilizzare un «sistema volontario» riconosciuto dalla Commissione a tale scopo (12); |
3. |
conformarsi ai termini di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e i paesi terzi riconosciuto dalla Commissione a tal fine (13). |
Un sistema volontario dovrebbe comprendere alcuni o tutti i criteri di sostenibilità contenuti nella direttiva (14) e può anche riguardare altri aspetti legati alla sostenibilità (15) che non rientrano fra i criteri della direttiva (16).
Quando la Commissione riceve una richiesta di riconoscimento di un sistema volontario valuta se questo risponde ai requisiti del caso. Di seguito viene illustrata la procedura di valutazione.
2.1. Processo di valutazione e riconoscimento
Per valutare i sistemi volontari la Commissione intende:
— |
avviare il processo di valutazione non appena riceve la richiesta di riconoscimento, |
— |
valutare il sistema a prescindere dalla provenienza, cioè dal fatto che si tratti di un sistema concepito da governi o da organizzazioni private, ad esempio, |
— |
valutare il sistema a prescindere dal fatto che un altro sistema riconosciuto riguardi già lo stesso tipo di materie prime, lo stesso settore o altro, |
— |
valutare il sistema rispetto ai criteri di sostenibilità fissati nella direttiva (17) e dei requisiti di valutazione e riconoscimento definiti nel capitolo successivo del presente documento, |
— |
valutare se il sistema può anche rappresentare una fonte di dati accurati su altri aspetti della sostenibilità (18) non contemplati nei criteri di sostenibilità della direttiva (19). |
Se dalla valutazione emerge che il sistema risponde ai criteri di sostenibilità e ai requisiti di valutazione e riconoscimento, la Commissione si propone di:
— |
avviare il processo (20) per l’adozione di una decisione da parte sua, |
— |
riconoscere il sistema a prescindere dalla provenienza, ad esempio dal fatto che si tratti di un sistema concepito da governi o da organizzazioni private, |
— |
riconoscere il sistema a prescindere dal fatto che un altro sistema riconosciuto riguardi già lo stesso tipo di materie prime, lo stesso settore o altro, |
— |
in generale, riconoscere il sistema per un periodo massimo consentito di 5 anni (21), |
— |
indicare, nella decisione, quale parte o quali parti dei criteri di sostenibilità della direttiva rientrano nel sistema, |
— |
indicare, nella decisione, per quali altri eventuali aspetti della sostenibilità il sistema contiene dati accurati (22), |
— |
inserire un rimando alla decisione sulla piattaforma per la trasparenza della Commissione dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. |
Se dalla valutazione risulta che un sistema non soddisfa i requisiti, la Commissione ne informa di conseguenza l’organizzazione che presenta la domanda.
Se, una volta ottenuto il riconoscimento, un sistema volontario subisce modifiche dei contenuti tali da alterare la base che ne ha consentito il riconoscimento iniziale, la Commissione si attende che tali modifiche le siano notificate. In tal modo essa potrà essere in grado di valutare se il riconoscimento iniziale continua ad essere valido.
2.2. Requisiti in materia di valutazione e riconoscimento
Un sistema volontario dovrebbe riguardare, in tutto o in parte, i criteri di sostenibilità fissati nella direttiva (23). Il sistema dovrebbe comprendere un sistema di verifica (24) i cui requisiti sono istituiti nel presente capitolo.
2.2.1. Gestione della documentazione
Ai fini della partecipazione ai sistemi volontari, gli operatori economici devono preventivamente:
— |
disporre di un sistema verificabile per i dati su cui si basano le asserzioni che presentano o a cui fanno riferimento, |
— |
conservare i dati per almeno 5 anni e |
— |
accettare il compito di preparare eventuali informazioni connesse alla verifica di tali dati. |
Di norma, il sistema verificabile dovrebbe essere un sistema di qualità basato sui punti 2 e 5.2 del modulo D1 («Garanzia della qualità del processo di produzione») di cui all’allegato II della decisione relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (25).
2.2.2. Livello adeguato di verifica indipendente
In generale, un sistema volontario deve garantire che, prima di potervi partecipare, gli operatori economici siano sottoposti a audit (26).
A tal fine è possibile effettuare un «audit di gruppo», in particolare per gli agricoltori di piccole imprese agricole, per le organizzazioni di produttori e le cooperative. In tal caso, per tutte le unità interessate la verifica può avvenire sulla base di un campione di unità (27), eventualmente tenendo conto di una norma adeguata formulata a tale scopo (28). Gli audit di gruppo effettuati per verificare la conformità ai criteri relativi ai terreni previsti dal sistema possono essere accettati solo se le zone interessate sono vicine tra loro e se presentano caratteristiche simili. Gli audit di gruppo effettuati al fine di calcolare la riduzione delle emissioni di gas serra sono accettabili solo se le unità presentano sistemi di produzione e prodotti simili tra loro.
Il sistema volontario deve inoltre prevedere, almeno una volta all’anno, un audit periodico retrospettivo di un campione di asserzioni presentate nell’ambito del sistema medesimo (29). È compito dei verificatori definire la dimensione del campione necessaria che permetterà loro di raggiungere il livello di confidenza richiesto per rilasciare una dichiarazione di verifica.
Per i due tipi di audit indicati in precedenza il verificatore selezionato deve essere:
— |
esterno: l’audit non deve essere effettuato dall’operatore economico o dal sistema medesimo, |
— |
indipendente: il verificatore deve essere indipendente rispetto all’attività sottoposta a verifica e non deve avere conflitti di interesse, |
— |
in possesso di competenze generiche: l’organismo che effettua la verifica dispone delle competenze generiche per effettuare gli audit e |
— |
in possesso delle competenze specifiche adeguate: i verificatori dispongono delle competenze necessarie a svolgere l’audit rispetto ai criteri previsti dal sistema. |
Nelle domande di riconoscimento che presentano, i sistemi volontari devono dimostrare come intendono garantire le caratteristiche illustrate in precedenza nella selezione dei verificatori. La tabella 2 indica alcune modalità per farlo.
È preferibile, ma non essenziale, che i verificatori, ove possibile e opportuno, siano accreditati per il tipo di mansioni di verifica che sono chiamati a svolgere (30).
Tabella 2: Esempi di modalità per dimostrare la conformità dei verificatori ai requisiti
Attributo del verificatore |
Requisiti interessati |
||||||
Esperienza nella conduzione di audit conformemente alla norma ISO (31) 19011 che istituisce linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale. |
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||||||
Accreditamento rispetto alla norma ISO 14065 che istituisce requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento (32). |
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||||||
Esperienza nella conduzione di audit conformemente alla norma ISO 14064-3 che istituisce specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra. |
|
||||||
Esperienza nella conduzione di audit conformemente alla norma ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3000 sugli impegni di affidabilità diversi dalle revisioni o dai riesami di informazioni finanziarie storiche. |
|
||||||
Accreditamento rispetto alla Guida 65 dell’ISO (33) che istituisce requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti (34). |
|
Le domande di riconoscimento inviate alla Commissione devono dimostrare che gli audit saranno programmati, svolti e documentati adeguatamente. A tal fine il verificatore in genere:
— |
individua le attività svolte dall’operatore economico che sono attinenti ai criteri previsti dal sistema, |
— |
individua i sistemi interessati dell’operatore economico e l’organizzazione generale rispetto ai criteri del sistema e verifica che i sistemi di controllo siano effettivamente applicati, |
— |
istituisce almeno un «livello di garanzia limitato» (35) nel contesto del tipo di attività svolte dall’operatore economico e della relativa complessità, |
— |
analizza i rischi che potrebbero determinare inesattezze materiali, in base alle conoscenze professionali del responsabile della verifica e alle informazioni fornite dall’operatore economico, |
— |
stila un piano di verifica adeguato corrispondente all’analisi dei rischi nonché all’estensione e alla complessità delle attività dell’operatore economico, in cui siano definiti i metodi di campionamento da utilizzare per le attività dell’operatore economico, |
— |
attua il piano di verifica raccogliendo i dati su cui basare la conclusione della verifica, più tutti gli ulteriori elementi aggiuntivi di interesse, conformemente ai metodi di campionamento definiti, |
— |
chiede all’operatore economico di fornire eventuali elementi mancanti delle piste di audit, di spiegare le variazioni oppure rivedere le asserzioni o i calcoli, prima di giungere a una conclusione finale sulla verifica. |
2.2.3. Sistema dell’equilibrio di massa
In genere la catena di produzione dei biocarburanti/bioliquidi presenta molti elementi, dal giacimento alla distribuzione del carburante. Le materie prime (feedstock) sono spesso trasformate in un prodotto intermedio e successivamente nel prodotto finale. La conformità alla direttiva deve essere dimostrata rispetto al prodotto finale; a tal fine occorre presentare asserzioni sulla materia prima e/o sui prodotti intermedi utilizzati.
Il metodo che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali è noto sotto il nome di «catena di rintracciabilità» (chain of custody o CoC), cioè un sistema che in genere comprende tutte le fasi dalla produzione delle materie prime fino alla fornitura del carburante destinato al consumo. Il metodo istituito nella direttiva per la catena di rintracciabilità è il metodo dell’equilibrio di massa (36).
Il sistema volontario deve prevedere che la verifica del sistema dell’equilibrio di massa venga svolta contestualmente alla verifica della correttezza relativa al rispetto dei criteri del sistema (37). È inclusa la verifica di qualsiasi dato o sistema utilizzato per conformarsi ai requisiti del sistema di equilibrio di massa.
Per «sistema di equilibrio di massa» s’intende (38) un sistema in cui le «caratteristiche di sostenibilità» rimangono associate alle «partite». Tra le caratteristiche di sostenibilità possono figurare:
— |
dati comprovanti la conformità ai criteri di sostenibilità della direttiva e/o |
— |
dichiarazione che le materie prime utilizzate sono state ottenute in modo conforme ai criteri di sostenibilità associati ai terreni fissati nella direttiva e/o |
— |
una cifra corrispondente alle emissioni di gas serra e/o |
— |
una descrizione delle materie prime utilizzate (39) e/o |
— |
la dichiarazione «la produzione ha ottenuto un certificato di tipo X dal sistema volontario riconosciuto Y» ecc. |
Le caratteristiche di sostenibilità dovrebbero comprendere informazioni sul paese di origine delle materie prime, tranne per i bioliquidi (40).
Quando partite che presentano caratteristiche di sostenibilità diverse (o che non presentano tali caratteristiche) sono mescolate (41), le diverse dimensioni (42) e caratteristiche di sostenibilità di ciascuna partita rimangono associate alla miscela (43). Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano può essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilità (44) (corredata di dimensioni) purché la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilità presenti nella miscela. Una «miscela» può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto, ad esempio in un container, un sito o un impianto logistico o di trattamento (definito come luogo geografico precisamente delimitato all’interno del quale i prodotti possono essere mescolati).
L’equilibrio nel sistema può essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che non si verifichi un «deficit», cioè che in nessun momento la quantità di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta. Oppure l’equilibrio può essere raggiunto in un lasso di tempo adeguato e regolarmente verificato. In entrambi i casi è necessario predisporre adeguati sistemi volti a garantire che l’equilibrio sia rispettato.
2.3. Sistemi volontari atipici
Il capitolo 2.2 descrive i requisiti che la Commissione intende valutare per il riconoscimento dei sistemi volontari «tipici» che riguardano direttamente uno o più criteri indicati nella direttiva. I sistemi «atipici» possono presentarsi sotto forme diverse, ad esempio mappe indicanti che determinate aree geografiche sono conformi o non conformi, strumenti di calcolo per valutare le riduzioni di gas serra o i valori regionali dei gas serra di origine agricola associati ad una particolare materia prima. Per sistemi di questo tipo la Commissione stabilirà la procedura di valutazione più opportuna nel momento in cui riceverà una domanda di riconoscimento. In quell’occasione la Commissione verificherà se applicare i principi e i requisiti illustrati in precedenza o se sarà necessario adottare un approccio diverso.
2.4. Aggiornamento
Poiché si potrà fare esperienza solo dopo aver cominciato le valutazioni, potrebbe essere necessaria una certa flessibilità. La Commissione potrà rivedere la procedura istituita nel presente documento sulla base dell’esperienza acquisita o degli sviluppi del mercato, compresi i lavori svolti dagli organismi di normazione. In tal caso la Commissione intende riferirsi opportunamente alla piattaforma per la trasparenza.
2.5. Schemi volontari per i bioliquidi
Per i bioliquidi la Commissione non può riconoscere esplicitamente un sistema volontario come fonte di dati accurati per i criteri relativi ai terreni (45). Tuttavia, ove la Commissione decida che un sistema volontario fornisce dati accurati per i biocarburanti, incoraggia gli Stati membri ad accettarlo anche per i bioliquidi.
2.6. Riconoscimento di accordi bilaterali o multilaterali
L’Unione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva (46). Dopo essere stati conclusi, accordi di questo tipo devono ancora essere riconosciuti ai fini della direttiva, analogamente a quanto avviene per i sistemi volontari (47). Questo processo potrebbe anche prevedere di tener conto delle parti pertinenti del punto 2.2.2.
3. VALORI STANDARD
La direttiva prevede che gli operatori economici possano utilizzare dei «valori standard» per dimostrare la conformità al criterio di sostenibilità sulla riduzione dei gas serra; in tal modo dovrebbe essere possibile ridurre l’onere amministrativo per gli operatori, visto che le imprese potranno decidere di utilizzare tali valori predefiniti piuttosto che calcolare il valore reale (48). I valori standard sono fissati ad un livello conservativo, per evitare che, scegliendo questa possibilità, gli operatori economici dichiarino valori migliori di quelli reali. I valori standard possono essere aggiornati in base al progresso scientifico e tecnico (49).
3.1. Contesto per il calcolo dei valori standard
I valori standard fissati nella direttiva sono determinati in base a tre elementi: set di dati scientifici, metodologia indicata nella direttiva (50) e una regola di conversione dei valori tipici in valori standard. I dati scientifici per una particolare filiera di produzione dei biocarburanti/bioliquidi sono elaborati secondo la metodologia che consente di ottenere il valore tipico per quella filiera. Successivamente si applica un fattore di + 40 % alle emissioni prodotte dall’elemento «lavorazione» per convertire i valori tipici in valori standard conservativi. Nel caso del «trasporto e distribuzione» tale fattore non viene applicato visto che le emissioni legate a tale elemento danno un contributo limitato alle emissioni complessive (51); lo stesso vale per la «coltivazione», perché in tal caso l’elemento conservativo è rappresentato da alcune restrizioni all’uso dei valori standard (52).
3.2. Futuri aggiornamenti e aggiunta di valori standard
I dati scientifici sono compilati da esperti indipendenti (53) e pubblicati sul sito web del CCR (54). Per commentare i dati con argomentazioni scientifiche sarà necessario mantenere un contatto diretto con gli esperti; ciò permetterà di rivedere i dati come opportuno nel successivo esercizio di aggiornamento (55).
La direttiva prevede:
— |
«filiere generali», cioè filiere caratterizzate dal tipo di materia prima e dal tipo di biocarburante/bioliquido (ad esempio, «etanolo da barbabietola») e |
— |
«filiere specifiche», cioè caratterizzate da descrizioni più specifiche rispetto a quelle utilizzate per le filiere generali [ad esempio «etanolo da frumento (paglia come combustibile di processo in un impianto di cogenerazione)»]. |
La Commissione provvederà a inserire valori standard per altre filiere generali se:
— |
questi sono rilevanti nel mercato dell’UE ed esiste almeno un impianto/filiera o ci si può ragionevolmente attendere che una filiera generale entri in uso nell’UE entro tempi brevi e |
— |
gli esperti indipendenti ritengono che ci siano dati rilevanti di qualità e certezza sufficienti. |
Per l’introduzione di filiere specifiche la Commissione intende tener conto di due altri criteri:
— |
se la differenza tra i valori standard per le filiere specifiche e generali è notevole per dimensione e |
— |
(nel caso delle filiere specifiche con valori standard delle riduzioni dei gas serra inferiori a quelli validi per le filiere generali) se si stima che almeno un decimo del consumo UE della filiera generale dei biocarburanti/bioliquidi interessata è prodotto con pratiche che causano emissioni superiori a quelle rappresentate dal valore standard per la filiera generale in questione. |
La Commissione non intende introdurre valori standard per le filiere specifiche sulla base dell’origine geografica in cui sono prodotti le materie prime o i biocarburanti/bioliquidi, ma piuttosto in relazione a pratiche o tecnologie specifiche ecc.
Se lo riterrà opportuno, la Commissione si propone di aggiornare o aggiungere valori standard ogni due anni a partire dal 2010 e successivamente contestualmente alla relazione che deve presentare sui valori standard per i futuri biocarburanti prevista per il 2012 e successivamente ogni due anni (56). Tuttavia, se occorre sarà possibile aggiornare i valori standard anche nel periodo intermedio. A tal fine, la Commissione valuterà se sussistono le condizioni per l’inserimento di filiere specifiche, secondo quanto illustrato in precedenza. Le parti interessate potranno proporre modifiche alle filiere o suggerirne di nuove secondo le stesse modalità applicate per i commenti sui dati (cfr. sopra).
4. CONCLUSIONI
L’UE ha introdotto nel 2009 il regime vincolante di sostenibilità più completo e avanzato al mondo nel suo genere. Nella presente comunicazione la Commissione spiega in che modo intende utilizzare nei prossimi anni due strumenti del regime di sostenibilità destinati a ridurre l’onere amministrativo per gli operatori economici: la valutazione e il riconoscimento di sistemi volontari e accordi bilaterali o multilaterali, da un lato, e l’aggiunta e l’aggiornamento dei valori standard, dall’altro. Ciò dovrebbe agevolare il funzionamento del regime di sostenibilità. I sistemi volontari potrebbero avere un impatto su mercati delle materie prime ben più ampi dei mercati dei biocarburanti e dei bioliquidi, con potenziali effetti collaterali quali il rafforzamento della produzione sostenibile di materie prime agricole; a loro volta gli accordi bilaterali e multilaterali potrebbero rafforzare ulteriormente questo processo. Oltre ai processi descritti che vengono avviati dalla nuova politica dell’UE nel campo delle energie rinnovabili, la Commissione si attiverà anche nelle sedi internazionali per promuovere i criteri di sostenibilità in ambito mondiale.
(1) Direttiva 2009/28/CE.
(2) Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2009/30/CE.
(3) Per ulteriori precisazioni cfr. http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform_en.htm
(4) GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.
(5) Regolamento (CE) n. 443/2009.
(6) Cfr. pag 8 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) Consultabile online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform_en.htm
(8) La Commissione intende pubblicare gli eventuali documenti importanti per la direttiva sulla qualità dei carburanti anche nel sito web relativo alla direttiva in questione.
(9) Articolo 17, paragrafi 2-5.
(10) Articolo 18, paragrafo 1.
(11) Articolo 18, paragrafo 3.
(12) Articolo 18, paragrafo 4, secondo comma; articolo 18, paragrafo 7.
(13) Articolo 18, paragrafo 4, primo comma; articolo 18, paragrafo 7.
(14) I sistemi volontari non devono necessariamente riguardare il criterio riguardante i requisiti e le norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali per gli agricoltori dell’UE (articolo 17, paragrafo 6). Cfr. il punto 2.2 della comunicazione sull’applicazione pratica del regime di sostenibilità.
(15) Potrebbe, ad esempio, trattarsi degli aspetti di cui all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma.
(16) Gli Stati membri non possono utilizzare l’inclusione di tali altri criteri di sostenibilità in un sistema volontario come motivo per rifiutare di tener conto dei biocarburanti/bioliquidi che non rientrano nel sistema se tali biocarburanti/bioliquidi soddisfano i criteri di sostenibilità fissati nella direttiva.
(17) Le organizzazioni che presentano la domanda devono indicare i criteri (o gli aspetti ad essi connessi) di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e le informazioni di cui alla futura decisione della Commissione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, terzo comma, per i quali chiedono il riconoscimento.
(18) Cfr. articolo 18, paragrafo 4, secondo comma. Le organizzazioni che presentano la domanda devono indicare se tali aspetti rientrano nel sistema da loro presentato.
(19) In funzione della praticabilità, la Commissione potrebbe non procedere subito in tal senso ma in ogni caso lo farà al più presto.
(20) Con l’assistenza del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi istituito dall’articolo 25, paragrafo 2.
(21) Articolo 18, paragrafo 6.
(22) Per lo meno in relazione ai criteri indicati all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma.
(23) Cfr. nota [15].
(24) Ai fini della presente comunicazione i termini «audit»/«verificatore» e «verifica» sono considerati intercambiabili.
(25) Decisione n. 768/2008/CE.
(26) Ci potranno essere eccezioni alla regola dovute alla peculiarità di alcuni sistemi (per esempio quelli che prevedono solo valori standard per il calcolo dei gas serra); in tal caso, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento sarà necessario spiegare chiaramente la situazione specifica.
(27) È compito dei verificatori definire la dimensione del campione necessaria per raggiungere il livello di confidenza richiesto.
(28) Ad esempio la norma P035 della International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) che istituisce requisiti comuni per la certificazione dei gruppi di produttori.
(29) Gli operatori economici che fanno parte del campione dovrebbero essere diversi da un periodo all’altro.
(30) L’accreditamento dovrebbe essere fatto da membri del Forum internazionale per l’accreditamento, dagli organismi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dagli organismi che hanno concluso un accordo bilaterale con la Cooperazione europea per l’accreditamento (EA).
(31) Organizzazione internazionale per la standardizzazione.
(32) L’accreditamento rispetto a questa norma comprende spesso anche l’accreditamento rispetto a un «programma per i gas serra» specifico come il sistema europeo di scambio delle quote di emissione. In tal caso, gli eventuali requisiti supplementari richiesti da un tale programma non devono essere considerati ai fini della presente tabella; non vanno inoltre considerati se sono incompatibili con la direttiva.
(33) Equivalente alla norma europea EN 45011.
(34) L’accreditamento rispetto a questa norma comprende spesso anche l’accreditamento rispetto a requisiti specifici connessi, ad esempio, ad un prodotto. In tal caso, gli eventuali requisiti supplementari richiesti da un tale programma non devono essere considerati ai fini della presente tabella; non vanno inoltre considerati se sono incompatibili con la direttiva.
(35) Per «livello di garanzia limitato» s’intende una riduzione del rischio ad un livello accettabile che determini una formulazione in negativo da parte dei verificatori come «sulla base della nostra valutazione non sono venuti alla luce elementi che ci portino a ritenere che vi siano errori nei dati», mentre un «livello di garanzia accettabile» comporta una riduzione del rischio ad un livello sufficientemente basso da poter essere considerato come base per una formulazione espressa in positivo da parte dei verificatori, quale «sulla base della nostra valutazione i dati sono esenti da inesattezze materiali». (Cfr. ISEA 3000)
(36) Articolo 18, paragrafo 1.
(37) Un sistema volontario non dovrebbe prevedere ciò se riguarda solo un unico elemento della catena (ad esempio il luogo di produzione delle materie prime).
(38) Cfr. articolo 18, paragrafo 1.
(39) Ad esempio per dichiarare un valore standard.
(40) Cfr. articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva sulla qualità dei carburanti.
(41) Quando vengono mescolate partite aventi le stesse caratteristiche di sostenibilità, si adegua di conseguenza solo la dimensione della partita. Le caratteristiche di sostenibilità sono tendenzialmente le stesse quando si usano le stesse materie prime e quando si ricorre a «valori standard» o a «valori regionali reali».
(42) Quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite, occorre applicare fattori di conversione opportuni per adeguare di conseguenza la dimensione della partita.
(43) Pertanto, se le caratteristiche comprendono cifre diverse sulle emissioni di gas serra, queste rimangono separate e non possono essere calcolate come media al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di sostenibilità.
(44) In altri termini, quando una «caratteristica di sostenibilità» è la descrizione della materia prima, ad esempio «olio di colza», tale caratteristica può essere diversa da ciò che la partita contiene fisicamente, ad esempio una miscela di olio di colza e di girasole.
(45) Cfr. articolo 18, paragrafo 4, e il riferimento all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, ivi contenuto.
(46) L’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea istituisce il meccanismo che consente all’Unione di concludere accordi internazionali.
(47) Articolo 18, paragrafo 4.
(48) Articolo 19, paragrafo 1.
(49) Articolo 19, paragrafo 7.
(50) Allegato V, parte C.
(51) Cfr. articolo 19, paragrafo 7, lettera a).
(52) Articolo 19, paragrafi da 2 a 4.
(53) L’Istituto per l’ambiente e la sostenibilità del Centro di ricerca (CCR) della Commissione, nell’ambito del Consorzio JEC, composto dal Centro comune di ricerca della Commissione, dall’associazione dei costruttori automobilistici per la ricerca e lo sviluppo in Europa (EUCAR) e dall’associazione europea per l’ambiente, la salute e la sicurezza della raffinazione (CONCAWE) delle compagnie petrolifere.
(54) http://re.jrc.ec.europa.eu/biof/html/input_data_ghg.htm la Commissione intende pubblicare, nella piattaforma per la trasparenza, un foglio elettronico indicante il calcolo dei valori standard ricavati dai dati disponibili.
(55) Cfr. considerando 83 della direttiva sulle energie rinnovabili.
(56) I biocarburanti di cui all’allegato V, parti B ed E. Cfr. articolo 19, paragrafo 5.
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/8 |
Comunicazione della Commissione sull’attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti
2010/C 160/02
1. REGIME UE DI SOSTENIBILITÀ PER I BIOCARBURANTI E I BIOLIQUIDI
Nell’ambito della sua nuova politica in materia di energie rinnovabili, l’UE ha introdotto il regime vincolante di sostenibilità più completo e avanzato al mondo nel suo genere. Il regime si applicherà sia ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti internamente che a quelli importati. I criteri di sostenibilità sono fissati nella direttiva sulle energie rinnovabili adottata nel 2009 (1). Per i biocarburanti, i criteri corrispondenti sono fissati nella direttiva sulla qualità dei carburanti (2).
La presente comunicazione illustra in che modo gli Stati membri e gli operatori economici possono concretamente attuare i criteri di sostenibilità e le norme di calcolo per i biocarburanti di cui alla direttiva sulle energie rinnovabili. Essa non ha carattere vincolante, ma è finalizzata ad assistere gli Stati membri e ad agevolare un’applicazione coerente dei criteri di sostenibilità. È accompagnata da una comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard e dagli orientamenti della Commissione per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.
1.1. Introduzione alla presente comunicazione
I criteri di sostenibilità si applicano ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nell’UE e a quelli importati.
Gli Stati membri hanno il compito di verificare che siano rispettati i criteri di sostenibilità quando i biocarburanti/bioliquidi:
1) |
sono contabilizzati ai fini degli obiettivi nazionali previsti dalla direttiva sulle energie rinnovabili (3); |
2) |
sono utilizzati per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili (4); |
3) |
beneficiano di un sostegno finanziario per il loro consumo (5); |
4) |
sono contabilizzati ai fini dell’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra previsto dalla direttiva sulla qualità dei carburanti (unicamente biocarburanti) (6); |
5) |
beneficiano di aiuti agli investimenti e/o al funzionamento in conformità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (unicamente biocarburanti) (7); |
6) |
sono presi in considerazione nell’ambito delle disposizioni riguardanti i veicoli alimentati da carburante alternativo contenute nel regolamento sulle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (unicamente bioetanolo «E85») (8). |
La presente comunicazione è accompagnata dagli orientamenti della Commissione per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo (9), un documento vincolante adottato in conformità dell’allegato V, punto 10, della direttiva sulle energie rinnovabili, e da una comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard (10).
Quando nella presente comunicazione si rimanda a disposizioni specifiche, i numeri degli articoli citati si riferiscono alla direttiva sulle energie rinnovabili. La tabella indica le disposizioni corrispondenti per i biocarburanti contenute nella direttiva sulla qualità dei carburanti. Quando nella presente comunicazione si cita «la direttiva» si fa riferimento alla direttiva sulle energie rinnovabili. Nei casi in cui la direttiva sulla qualità dei carburanti contiene una disposizione corrispondente, l’espressione si applica anche a detta direttiva.
Tabella: articoli e allegati citati nella presente comunicazione
Direttiva sulle energie rinnovabili |
Direttiva sulla qualità dei carburanti |
Articolo 2: definizioni |
Non previsto |
Articolo 5: calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili |
Non previsto |
Articolo 17: criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi |
Articolo 7 ter: criteri di sostenibilità per i biocarburanti |
Articolo 18: verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi |
Articolo 7 quater: verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti |
Articolo 19: calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi |
Articolo 7 quinquies: calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti |
Articolo 21: disposizioni specifiche relative all’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti |
Non previsto |
Articolo 24: piattaforma per la trasparenza (11) |
Non previsto (12) |
Allegato III: contenuto energetico dei carburanti per autotrazione |
Non previsto |
Allegato V: regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento |
Allegato IV: norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti |
2. AMBITO E APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ
La direttiva contiene criteri di sostenibilità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (13), terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (14), terreni che presentano un elevato stock di carbonio (15) e pratiche agroambientali (16). Tali criteri di sostenibilità devono essere rispettati ai fini enumerati al punto 1. Questo significa che i criteri non si applicano a tutti i biocarburanti/bioliquidi, ma soltanto a quelli che rispondono ai fini suddetti, che peraltro rappresentano attualmente la stragrande maggioranza.
2.1. Criteri in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di terreni
Gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi considerati rispettano i criteri di sostenibilità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di terreni (17). Gli operatori economici possono avvalersi a tal fine di uno dei tre metodi seguenti:
1) |
presentare all’autorità nazionale competente i dati, conformemente ai requisiti fissati dallo Stato membro («sistema nazionale»; tutti gli Stati membri devono disporre di un sistema di questo tipo) (18); |
2) |
utilizzare un «sistema volontario» riconosciuto dalla Commissione a tale scopo (19); |
3) |
conformarsi ai termini di un accordo bilaterale o multilaterale concluso dall’Unione europea e riconosciuto dalla Commissione a tal fine (20). |
Per dimostrare il rispetto di criteri diversi si può far ricorso a metodi diversi.
Gli Stati membri devono identificare gli operatori economici che sono tenuti a presentare le informazioni in questione. La maggior parte dei carburanti per autotrazione sono soggetti ad accise da pagare al momento dell’immissione in consumo (21). La soluzione più ovvia è che la responsabilità di presentare le informazioni sui biocarburanti sia affidata agli operatori economici che pagano l’accisa. In quella fase, infatti, si dovrebbe disporre di informazioni sui criteri di sostenibilità lungo l’intera catena del combustibile (22).
Per i bioliquidi e per alcuni biocarburanti, per esempio quelli utilizzati per le flotte vincolate o l’aviazione, potrebbero essere necessarie disposizioni distinte per identificare l’operatore economico responsabile.
Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate (23). Tale condizione è soddisfatta se, per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità, gli operatori economici fanno ricorso a un sistema volontario o a un accordo bilaterale/multilaterale riconosciuto dalla Commissione. Nel caso in cui gli operatori seguano una procedura stabilita dalla legislazione nazionale, gli Stati membri sono invitati a far riferimento ai requisiti relativi al livello adeguato di controllo indipendente e al sistema dell’equilibrio di massa (24) di cui al punto 2.2 della comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard (25).
2.2. Requisiti e norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali per gli agricoltori dell’UE (26)
Il criterio riguardante i requisiti e le norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali per gli agricoltori dell’UE si applica unicamente ai biocarburanti/bioliquidi prodotti a partire da materie prime provenienti dall’UE. A differenza degli altri criteri, la verifica del rispetto di questo criterio non è contemplata dalla direttiva (27). Si suppone pertanto che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di controllo nazionali per verificare il rispetto di questo requisito da parte dei loro agricoltori (28). Gli Stati membri dovranno includere nei loro sistemi di controllo gli agricoltori stabiliti sul loro territorio che forniscono materie prime per la produzione di biocarburanti/bioliquidi e che non siano già assoggettati a tali sistemi.
Se un sistema di controllo individua una violazione di questo criterio, lo Stato membro dovrà provvedere affinché la medesima sia presa in conto ai fini enunciati al punto 1.
2.3. Materie rientranti nel campo di applicazione
Come stabilito nella direttiva, il termine «biocarburanti» designa i carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa e utilizzati per i trasporti. Il termine «bioliquidi» designa i combustibili liquidi prodotti a partire dalla biomassa e destinati a scopi energetici diversi dal trasporto (29). Tale categoria comprende unicamente i combustibili liquidi. Ne consegue che i criteri di sostenibilità si applicano al biogas utilizzato per i trasporti e non a quello utilizzato per il riscaldamento o la produzione di elettricità.
Nella direttiva sono menzionati diversi tipi di biocarburante (30), ma si tratta di elenchi non esaustivi destinati ad agevolare l’attuazione della direttiva. Anche i biocarburanti e i bioliquidi che non sono compresi in tali elenchi possono essere presi in conto per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi della direttiva.
Si considera che il termine «bioliquidi» comprenda liquidi viscosi quali oli di cottura esausti, grassi animali, olio di palma, tallolio grezzo e pece di tallolio.
Nel caso di biocarburanti/bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura si applica unicamente il criterio di sostenibilità relativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (31). La definizione di rifiuto o residuo è trattata al punto 5. I residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura sono residui prodotti direttamente dall’agricoltura, dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui prodotti da settori o processi di lavorazione correlati.
2.4. Armonizzazione dei criteri di sostenibilità
I criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva sono pienamente armonizzati a livello di UE e sono stati adottati sulla base dell’articolo 95 (mercato interno) del trattato CE. Pertanto gli Stati membri non possono adottare per proprio conto criteri supplementari ai fini da 1) a 4) enumerati al punto 1 (32). Ciò significa che gli Stati membri non possono, per i fini suddetti, escludere determinati biocarburanti/bioliquidi sulla base di criteri di sostenibilità diversi da quelli previsti dalla direttiva (33). Tuttavia, nel caso di biocarburanti/bioliquidi più vantaggiosi di altri ma nel contempo più costosi da produrre, i regimi di sostegno nazionali possono tener conto di tali costi di produzione più elevati (34).
2.5. Pubblicazione delle informazioni relative alla sostenibilità
Gli Stati membri riceveranno dagli operatori economici informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità. Riceveranno inoltre informazioni sul paese di origine di tutti i carburanti utilizzati per il trasporto su strada, fossili e rinnovabili, e sul relativo luogo di acquisto (35). La direttiva sulle energie rinnovabili non impone agli Stati membri l’obbligo di pubblicare tali informazioni, né istituisce un divieto in tal senso. La Commissione incoraggia gli Stati membri che pubblicano le informazioni a farlo in modo coerente per tutti i carburanti. A parere della Commissione, gli Stati membri che decidano di procedere alla pubblicazione dovrebbero tener conto della possibile sensibilità, sotto il profilo commerciale, delle informazioni specifiche di un’impresa a tale riguardo.
La Commissione pubblicherà sulla propria piattaforma per la trasparenza una sintesi delle informazioni aggregate trasmesse dagli Stati membri per i biocarburanti e i bioliquidi (36).
3. CALCOLO DELL’IMPATTO DEI GAS A EFFETTO SERRA
La direttiva impone una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 35 % (che passerà al 50 % nel gennaio 2017 e al 60 % nel gennaio 2018 per gli impianti in cui la produzione è iniziata nel 2017 o successivamente) (37). Essa prevede un metodo di calcolo di tale riduzione («valore reale») e «valori standard», compresi «valori standard disaggregati», che possono essere utilizzati in determinati casi per dimostrare il rispetto di tale criterio.
3.1. Deroga applicabile agli impianti già in servizio il 23 gennaio 2008
I biocarburanti/bioliquidi prodotti da impianti che erano già in servizio il 23 gennaio 2008 sono esentati dall’obbligo di rispettare il criterio relativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fino al 1o aprile 2013 (38), in modo che gli impianti di etanolo da frumento che utilizzano la lignite come combustibile di processo e gli impianti di olio di palma senza cattura di metano abbiano il tempo di adeguare i loro processi di produzione. Il termine «impianto» comprende qualsiasi impianto di lavorazione utilizzato nel processo di produzione. Esso non va inteso come comprensivo delle strutture produttive che possono essere state intenzionalmente aggiunte alla catena di produzione al solo scopo di beneficiare della deroga prevista da tale disposizione. Se almeno uno di tali impianti di lavorazione utilizzati nella catena di produzione era in servizio al più tardi il 23 gennaio 2008, il criterio di una riduzione minima del 35 % delle emissioni di gas a effetto serra si applica soltanto a decorrere dal 1o aprile 2013.
3.2. Valori standard
La direttiva prevede che gli operatori economici possano utilizzare «valori standard» per dimostrare la conformità al criterio relativo alla riduzione dei gas serra (39). L’allegato I della presente comunicazione fornisce orientamenti riguardo alla possibilità di fare ricorso a valori standard, e in particolare di utilizzare combinazioni di valori standard disaggregati e valori reali (40).
I valori standard possono essere aggiornati dalla Commissione. Le modalità di tale aggiornamento sono trattate nella comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard.
La direttiva contiene inoltre «valori tipici» per le emissioni di gas a effetto serra prodotte da biocarburanti (41). Tali valori non possono essere utilizzati dagli operatori economici. Possono essere utilizzati dagli Stati membri nelle rispettive relazioni biennali alla Commissione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (42).
3.3. Calcolo di un valore reale
I valori reali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra possono essere sempre utilizzati, a prescindere dal fatto che esista o no un valore standard per il biocarburante/bioliquido in questione. L’allegato V, parte C, della direttiva stabilisce le regole per il calcolo di un valore reale.
Non sembra necessario includere nel calcolo elementi che incideranno in misura minima o nulla sul risultato, quali le sostanze chimiche utilizzate in modesti quantitativi nella lavorazione (43).
Per il calcolo delle emissioni derivanti dalla coltivazione, il metodo prevede la possibilità di ricorrere a valori medi (per una particolare zona geografica) in alternativa ai valori reali (44). Questo può rivelarsi particolarmente utile per le materie prime per le quali non esistono valori standard e per le regioni dell’UE in cui non è autorizzato l’uso di valori standard per determinate materie prime (45). Gli Stati membri possono elaborare liste di tali valori medi, i quali possono essere altresì incorporati nei sistemi volontari per il trattamento degli impatti delle emissioni di gas a effetto serra (46).
La Commissione intende pubblicare sulla sua piattaforma per la trasparenza esempi commentati di calcolo dei valori reali nonché una serie di valori tipo tratti dalle serie di dati utilizzate per determinare i valori standard, che potrebbero essere utilizzati per alcuni dei coefficienti applicati nel calcolo dei valori reali.
Ulteriori elementi sul metodo di calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra sono riportati nell’allegato II della presente comunicazione.
4. RISPETTO DEI CRITERI RELATIVI AI TERRENI
La direttiva identifica categorie di terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (47) e dai quali non devono essere ottenute materie prime per la produzione di biocarburanti/bioliquidi.
La direttiva identifica categorie di terreni che presentano un elevato stock di carbonio (48). Dai terreni che rientravano in una di queste categorie nel gennaio 2008, ma che ora ne sono esclusi, non devono essere ottenute materie prime per la produzione di biocarburanti/bioliquidi.
La direttiva prevede deroghe per alcuni di questi criteri subordinatamente alla presentazione di determinati elementi di prova.
Ai terreni che rientrano in più di una delle suddette categorie si applicano tutti i criteri corrispondenti. L’ammissibilità a una deroga per un determinato criterio non conferisce il diritto di beneficiare di deroghe per gli altri criteri applicabili.
4.1. Terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità
Le materie prime non devono essere ottenute da foreste primarie e altri terreni boschivi (primari), aree naturali designate e terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità (49). La Commissione intende stabilire nel 2010 criteri e zone geografiche per la determinazione dei terreni erbosi che possono essere considerati ad elevata biodiversità (50).
I terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità possono essere ammessi a beneficiare di una deroga quando si dimostri che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi. Le aree naturali designate possono essere ammesse a beneficiare di una deroga quando si dimostri che la produzione delle materie prime non interferisce con l’obiettivo perseguito di protezione della natura (51). La Commissione è a conoscenza del fatto che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sta attualmente valutando quali sono le prove da fornire a questo riguardo.
La direttiva prevede una procedura in base alla quale possono essere prese in considerazione nuove aree naturali protette previa decisione della Commissione (52). Attualmente non esistono zone riconosciute di questo tipo. Eventuali decisioni di riconoscimento di aree naturali saranno pubblicate sulla piattaforma per la trasparenza della Commissione.
4.2. Terreni che presentano un elevato stock di carbonio
Le materie prime non devono essere ottenute da zone umide, zone boschive continue, zone boschive con una copertura della volta del 10-30 % e torbiere se lo status del terreno è cambiato rispetto allo status al gennaio 2008 (53).
Se le materie prime sono ottenute da terreni che erano zone umide (54) nel gennaio 2008 e che continuano ad esserlo al momento in cui le materie prime sono prelevate, l’utilizzo delle medesime non costituisce una violazione del criterio.
Il termine «status» fa riferimento alle categorie fisiche definite nella direttiva.
I cambiamenti di destinazione dei terreni che non rientrano in questo criterio devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra (cfr. allegato II).
4.2.1. Zone boschive continue (55)
Prima di analizzare il concetto di «zona boschiva continua», va ricordato che qualsiasi cambiamento di destinazione di un terreno deve essere preso in considerazione per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra (56), nonché, eventualmente, nell’ambito di settori diversi da quello della presente direttiva.
Le «zone boschive continue» sono definite nella direttiva come «terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ». Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico (57).
4.2.2. Zone boschive con una copertura della volta del 10-30 % (58)
I terreni simili alle zone boschive continue ma che presentano una copertura della volta compresa tra il 10 e il 30 % possono essere ammessi a beneficiare di una deroga quando si dimostri che l’impatto dei gas a effetto serra (59), compreso qualsiasi cambiamento intervenuto dal gennaio 2008 nello stock di carbonio della zona in questione, rispetta la soglia applicabile al criterio relativo alla riduzione dei gas a effetto serra.
4.2.3. Torbiere (60)
I biocarburanti/bioliquidi prodotti a partire da biomasse coltivate su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008 possono essere ammessi a beneficiare di una deroga quando si dimostri:
— |
che il suolo era completamente drenato nel gennaio 2008; oppure |
— |
che non vi è stato drenaggio del suolo dal gennaio 2008. |
Ciò significa che, nel caso di torbiere che erano parzialmente drenate nel gennaio 2008, un successivo drenaggio più profondo su terreni che non erano già completamente drenati costituirebbe una violazione del criterio.
La torba non è di per sé considerata una biomassa (61).
4.3. Dimostrare il rispetto dei criteri
Per dimostrare il rispetto del criterio relativo al terreno è possibile far ricorso a vari elementi di prova, in particolare fotografie aeree, immagini satellitari, carte geografiche, dati/basi di dati catastali (62) e rilevamenti topografici.
Gli elementi di prova possono essere «positivi» o «negativi».
Per esempio, il rispetto del criterio relativo alle «foreste primarie» può essere dimostrato mediante:
— |
una fotografia aerea del terreno che dimostri che si tratta di un terreno coltivato a canna da zucchero (positivo), oppure |
— |
una carta di tutte le foreste primarie della regione, che dimostri che il terreno è situato all’esterno delle medesime (negativo). |
I criteri si riferiscono allo status del terreno al gennaio 2008; tuttavia non è esclusa la possibilità di utilizzare elementi di prova che risalgono a una data precedente. Per esempio, per provare il rispetto di alcuni o della totalità dei criteri relativi al terreno può essere sufficiente dimostrare che un terreno era coltivato poco prima del 2008, per ipotesi nel 2005.
La Commissione intende pubblicare sulla sua piattaforma per la trasparenza una guida destinata agli operatori economici per l’identificazione delle varie categorie di terreni.
5. NORME DI CALCOLO PER I BIOCARBURANTI
5.1. Contabilizzazione di carburanti che provengono in parte da fonti non rinnovabili
Alcuni carburanti sono solo parzialmente composti da materiali rinnovabili. Per alcuni di questi, quali l’ETBE, l’allegato III della direttiva indica la percentuale prodotta da fonti rinnovabili ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi (63). Per i carburanti che non figurano nell’allegato III, compresi i carburanti prodotti mediante processi flessibili da cui non sempre si ottengono partite con la stessa combinazione di fonti, può essere opportunamente utilizzata, per analogia, la regola applicabile all’elettricità generata in impianti multicombustibile: «il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico» (64).
Ai fini della conformità al criterio di sostenibilità relativo alla riduzione dei gas a effetto serra, la frazione del carburante ottenuta dalla biomassa, cui fa riferimento il precedente paragrafo, deve rispettare la soglia prevista. Per alcuni carburanti, quali l’ETBE, la direttiva indica dei valori standard.
Le percentuali che figurano nell’allegato III della direttiva si applicano anche per stabilire se i carburanti contenenti biocarburanti devono recare un’indicazione specifica nei punti di vendita (65). Per esempio, per una benzina contenente il 20 % di ETBE non sarebbe necessaria un’indicazione specifica in quanto la frazione ottenuta da fonti rinnovabili è inferiore al 10 %.
5.2. Biocarburanti che contano il doppio
Alcuni biocarburanti contano il doppio ai fini della valutazione del rispetto dell’obiettivo che prevede una quota del 10 % di energie rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 e del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili (66). Tutti gli altri biocarburanti sono conteggiati in base alla percentuale effettiva. Nel caso di biocarburanti prodotti solo parzialmente a partire da materiali che contano il doppio, il doppio conteggio si applica solo a tale quota del biocarburante (67).
I biocarburanti che contano il doppio comprendono quelli prodotti a partire da rifiuti e residui.
La direttiva non contiene di per sé una definizione di «rifiuti» e «residui». La Commissione ritiene che tali termini debbano essere interpretati conformemente agli obiettivi della direttiva:
— |
per il doppio conteggio: diversificazione delle materie prime (68), |
— |
per la metodologia relativa ai gas a effetto serra: nessuna emissione è attribuita a prodotti secondari di cui non era prevista la produzione, quali la paglia nel caso della produzione di frumento (69). |
In tale contesto, per «rifiuto» si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi (70). Le materie prime che sono state intenzionalmente modificate per essere contabilizzate come rifiuti (ad esempio mediante l’aggiunta di rifiuti a materiali che non sono tali) non devono essere considerate ammissibili.
In tale contesto i residui possono includere:
— |
residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, e |
— |
residui della lavorazione. |
Un residuo della lavorazione è una sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione. Esso non costituisce l’obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo.
Tra gli esempi di residui figurano la glicerina grezza, la pece di tallolio e il letame.
(1) Articolo 17 della direttiva 2009/28/CE.
(2) Articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE.
(3) Articolo 17, paragrafo 1, lettera a). In base al campo di applicazione del «consumo energetico finale» di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008, sono inclusi i biocarburanti utilizzati nell’aviazione internazionale (quando sono venduti in uno Stato membro), ma non nel trasporto marittimo internazionale.
(4) Articolo 17, paragrafo 1, lettera b). Secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera l), della direttiva sulle energie rinnovabili.
(5) Articolo 17, paragrafo 1, lettera c). Generalmente nell’ambito di un regime di sostegno nazionale.
(6) Articolo 7 bis della direttiva sulla qualità dei carburanti.
(7) GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.
(8) Articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009.
(9) GU L 151 del 17.6.2010, pag. 19.
(10) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(11) Consultabile online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm
(12) La Commissione intende pubblicare eventuali documenti pertinenti ai fini della direttiva sulla qualità dei carburanti anche nel sito web relativo alla direttiva in questione.
(13) Articolo 17, paragrafo 2.
(14) Articolo 17, paragrafo 3.
(15) Articolo 17, paragrafi 4 e 5.
(16) Articolo 17, paragrafo 6.
(17) Articolo 18, paragrafo 1.
(18) Articolo 18, paragrafo 3.
(19) Articolo 18, paragrafo 4, secondo comma; articolo 18, paragrafo 7.
(20) Articolo 18, paragrafo 4, primo comma; articolo 18, paragrafo 7.
(21) Cfr. direttiva 2008/118/CE e direttiva 2003/96/CE.
(22) L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla distribuzione del combustibile (se necessarie per il calcolo del valore reale). Sarebbe opportuno utilizzare a tal fine un coefficiente standard.
(23) Articolo 18, paragrafo 3.
(24) Articolo 18, paragrafo 1.
(25) Una differenza importante consiste nel fatto che, in linea generale, un sistema volontario deve garantire che, prima di potervi partecipare, gli operatori economici siano sottoposti ad audit. Tale requisito non è necessario nei sistemi nazionali, nei quali potrebbe tuttavia essere opportuno prevedere la possibilità, per gli operatori, di presentare asserzioni ad hoc.
(26) Articolo 17, paragrafo 6.
(27) Cfr. articolo 18, paragrafo 1.
(28) Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009.
(29) Articolo 2.
(30) Per esempio negli allegati III e V.
(31) Cfr. articolo 17, paragrafo 1.
(32) Questo aspetto non è pertinente ai fini dei punti 5) e 6) elencati al punto 1.
(33) Articolo 17, paragrafo 8.
(34) Cfr. considerando 89 e 95 della direttiva sulle energie rinnovabili e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.
(35) Cfr. articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla qualità dei carburanti.
(36) Articolo 18, paragrafo 3.
(37) Articolo 17, paragrafo 2.
(38) Articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma.
(39) Allegato V.
(40) Va osservato che nel calcolo dei valori standard (disaggregati) è stata presa in considerazione l’assegnazione di emissioni a prodotti secondari.
(41) Allegato V.
(42) Cfr. articolo 22, paragrafo 2.
(43) Va osservato che le cifre relative alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra sono arrotondate al punto percentuale più prossimo.
(44) Cfr. allegato V, parte C, punto 6.
(45) Cfr. articolo 19, paragrafi 2 e 3.
(46) Cfr. articolo 18, paragrafo 4.
(47) Articolo 17, paragrafo 3.
(48) Articolo 17, paragrafi 4 e 5.
(49) Articolo 17, paragrafo 3.
(50) I documenti della consultazione pubblica sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/2010_02_08_biodiverse_grassland_en.htm
(51) Articolo 17, paragrafo 3, lettera b); si applica ai punti i) e ii).
(52) Articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii.
(53) Articolo 17, paragrafi 4 e 5.
(54) Articolo 17, paragrafo 4, lettera a).
(55) Articolo 17, paragrafo 4, lettera b).
(56) Cfr. allegato II della presente comunicazione.
(57) «Terreno ad uso agricolo», in questo contesto, si riferisce a formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, quali frutteti, piantagioni di palme da olio e sistemi agroforestali in cui le colture sono praticate sotto copertura arborea.
(58) Articolo 17, paragrafo 4, lettera c).
(59) Allegato V, parte C.
(60) Articolo 17, paragrafo 5.
(61) Cfr. articolo 2.
(62) P. es. il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) per la politica agricola comune dell’UE.
(63) Articolo 5, paragrafo 5.
(64) Articolo 5, paragrafo 3.
(65) Articolo 21, paragrafo 1.
(66) Articolo 21, paragrafo 2.
(67) Si tratta della quota fisica (il «sistema dell’equilibrio di massa» per i criteri di sostenibilità non si applica alla presente disposizione).
(68) Cfr. considerando 89 della direttiva sulle energie rinnovabili.
(69) Cfr. allegato V, parte C, punto 18.
(70) Compresi i materiali che devono essere ritirati dal mercato per motivi sanitari o di sicurezza.
ALLEGATO I
Metodi per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra
ALLEGATO II
Metodologia per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra: elementi complementari
Riduzioni delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola (allegato V, parte C, punto 1)
Una «migliore gestione agricola» potrebbe comprendere pratiche quali:
— |
il passaggio a una lavorazione ridotta del terreno o all’assenza di lavorazione, |
— |
il miglioramento della rotazione delle colture e/o delle colture di copertura, compresa la gestione dei residui di coltura, |
— |
una migliore gestione dei fertilizzanti o del letame, |
— |
l’utilizzo di ammendanti (p. es. compost). |
Le riduzioni delle emissioni derivanti dai suddetti miglioramenti possono essere prese in considerazione quando si dimostri che il carbonio nel suolo è aumentato o quando vi siano elementi attendibili e verificabili per ritenere che tale aumento si sia verificato nel periodo di coltura delle materie prime considerate (1).
Le riduzioni delle emissioni in termini di g CO2eq/MJ possono essere calcolate utilizzando una formula analoga a quella indicata al punto 7 del metodo, dove il divisore «20» è sostituito dalla durata (in anni) delle colture considerate.
Coltivazione (punto 6)
Gli input/le variabili che incidono sulle emissioni derivanti dalla coltivazione comprendono generalmente le sementi, il carburante, i fertilizzanti, gli antiparassitari, la resa e le emissioni di N2O del terreno. Il breve ciclo di assorbimento del biossido di carbonio nelle piante non è preso in considerazione in tale contesto; per compensare questo fatto, le emissioni provenienti dal carburante utilizzato sono prese in considerazione al punto 13.
La metodologia relativa alla «coltivazione» prevede la possibilità di avvalersi di valori medi, in alternativa ai valori reali, per regioni geografiche più piccole di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard. I valori standard sono stati calcolati per un livello globale (con un’eccezione). Tuttavia, all’interno dell’UE, la direttiva prevede delle limitazioni al loro utilizzo. Tali limitazioni si applicano a livello delle zone NUTS 2 (2). Da questo sembra conseguire che, all’interno dell’UE, i valori medi dovrebbero applicarsi alle NUTS 2 o a un livello più fine. Un livello analogo sarebbe ovviamente appropriato al di fuori dell’UE.
Emissioni di N2O (punto 6)
La metodologia IPCC costituisce un modo appropriato per tener conto delle emissioni di N2O del suolo, anche per quanto riguarda le emissioni di N2O dette «dirette» o «indirette» (3). Gli operatori economici potrebbero utilizzare tutti e tre i livelli (tier) della metodologia IPCC. Il livello 3, basato su misurazioni e/o modellizzazioni dettagliate, sembra più pertinente per il calcolo dei valori «regionali» delle coltivazioni (cfr. il punto 3.3 della presente comunicazione) che per il calcolo di valori reali.
Cambiamento di destinazione dei terreni (punti 7 e 10)
Il cambiamento di destinazione dei terreni va interpretato in riferimento ai cambiamenti in termini di copertura del suolo all’interno delle sei categorie di terreno utilizzate dall’IPCC (terreni forestali, terreni erbosi, terreni coltivati, zone umide, insediamenti e altri tipi di terreno), cui si aggiunge una settima categoria che comprende le colture perenni, cioè le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio (4). Ne consegue che il passaggio da terreno erboso a terreno coltivato, ad esempio, costituisce un cambiamento di destinazione del terreno, diversamente dal passaggio da una coltura a un’altra (ad esempio, dal granturco alla colza). Nella categoria dei terreni coltivati rientrano i maggesi (cioè i terreni messi a riposo per uno o più anni prima di essere nuovamente coltivati). Un cambiamento a livello delle attività di gestione o delle tecniche di lavorazione e di concimazione non è considerato un cambiamento di destinazione del terreno.
Gli orientamenti per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo (5) forniscono indicazioni particolareggiate su tali calcoli. La Commissione intende pubblicare sulla sua piattaforma per la trasparenza un esempio commentato per il calcolo delle emissioni risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento di destinazione dei terreni.
Intensità delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di energia elettrica di rete (punto 11)
La direttiva impone il ricorso all’intensità media delle emissioni per una «regione data». Nel caso dell’UE la scelta più logica è l’insieme dell’UE. Nel caso di paesi terzi, in cui l’interconnessione transfrontaliera delle reti è meno sviluppata, la media nazionale potrebbe costituire la scelta adeguata.
Allocazione energetica (punti 17 e 18)
Il valore calorifico inferiore utilizzato per applicare questa regola dovrebbe essere quello dell’intero prodotto (secondario), e non unicamente della sua frazione secca. In molti casi, tuttavia, in particolare per i prodotti quasi secchi, il valore calorifico della frazione secca potrebbe dare un risultato che costituirebbe un’adeguata approssimazione.
Dal momento che il calore non ha un potere calorifico inferiore, ad esso non possono essere allocate emissioni su questa base.
Non dovrebbero essere allocate emissioni ai residui delle colture agricole e ai residui della lavorazione, che sono considerati ad emissione zero fino al momento della raccolta (6), né ai rifiuti. Il punto 5.2 fornisce informazioni più particolareggiate sui rifiuti e i residui.
L’allocazione dovrebbe essere applicata subito dopo la produzione di un prodotto secondario (una sostanza che normalmente sarebbe immagazzinabile o commercializzabile) e di un biocarburante/bioliquido/prodotto intermedio in una fase del processo. Può trattarsi di una fase del processo all’interno di un impianto alla quale fa seguito un’ulteriore lavorazione a valle per uno dei prodotti. Tuttavia se la lavorazione a valle dei prodotti (secondari) in questione è collegata (mediante anelli di retroazione di materiali o di energia) con una parte a monte della lavorazione, il sistema è assimilato a una «raffineria» (7) e l’allocazione è applicata nei punti in cui ciascun prodotto non è più sottoposto a trattamenti a valle che sono collegati con una parte a monte della lavorazione mediante anelli di retroazione di materiali o di energia.
Elettricità da cogenerazione di energia elettrica e termica (CHP) (punto 16)
La regola generale di allocazione di cui al punto 17 non si applica all’elettricità prodotta da cogenerazione mediante 1) carburanti fossili; 2) bioenergia, se questa non è un prodotto secondario dello stesso processo; oppure 3) residui delle colture agricole, anche se si tratta di un prodotto secondario dello stesso processo. Si applica invece la regola di cui al punto 16 secondo le seguenti modalità.
a) |
Se la cogenerazione fornisce energia termica non solo per il processo di produzione di bioliquido/biocarburante ma anche per altri scopi, le dimensioni dell’impianto di cogenerazione devono essere virtualmente ridotte, ai fini del calcolo, alle dimensioni richieste per fornire unicamente il calore necessario per il processo di produzione del bioliquido/biocarburante. La produzione di elettricità primaria dell’impianto di cogenerazione deve essere ridotta proporzionalmente. |
b) |
Per la quantità di elettricità che rimane una volta effettuato tale adeguamento virtuale e soddisfatti eventuali fabbisogni elettrici interni, deve essere assegnato un credito di gas a effetto serra da detrarre dalle emissioni derivanti dalla lavorazione. |
c) |
L’entità di tale credito è pari alle emissioni del ciclo di vita imputabili alla produzione di un quantitativo corrispondente di elettricità a partire dallo stesso tipo di combustibile in una centrale elettrica. |
Carburante fossile di riferimento (punto 19)
Il carburante fossile di riferimento che deve essere attualmente utilizzato per i biocarburanti è pari a 83,8 g CO2eq/MJ. Tale valore sarà sostituito «dall’ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità» quando tale informazione sarà disponibile nelle relazioni presentate ai sensi della direttiva sulla qualità dei carburanti (8).
La relazione deve essere presentata annualmente; la prima è relativa al 2011. Se è possibile calcolarlo, la Commissione pubblicherà nella sua piattaforma per la trasparenza il nuovo valore del carburante fossile di riferimento, unitamente alla data a partire dalla quale il dato può essere considerato «disponibile» e deve essere utilizzato. La Commissione terrà conto dell’ultimo aggiornamento nella sua prossima modifica dei valori tipici e dei valori standard nella direttiva.
(1) Tali elementi di prova possono essere forniti dalle misure del contenuto di carbonio nel suolo, per esempio effettuate prima dell’inizio della coltura e successivamente ad intervalli regolari di diversi anni. In tal caso, prima di disporre della seconda misura, l’aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato utilizzando una base scientifica pertinente. A partire dalla seconda misura, i valori ottenuti costituirebbero la base per determinare l’esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e valutarne l’entità.
(2) Articolo 19, paragrafi 2 e 3. Tali regioni sono specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003. Mappe interattive delle regioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html
(3) Cfr. gli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra, volume 4, capitolo 11, http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf
(4) In quanto tali terreni presentano caratteristiche sia dei terreni coltivati che dei terreni forestali.
(5) GU L 151 del 17.6.2010, pag. 19.
(6) Analogamente, quando questi materiali sono utilizzati come materie prime, iniziano a zero emissioni al momento della raccolta.
(7) Cfr. allegato V, parte C, punto 18, ultimo comma.
(8) Ai sensi dell’articolo 7 bis della direttiva sulla qualità dei carburanti, i fornitori di carburante o energia (per veicoli stradali) designati dagli Stati membri trasmettono all’autorità designata: 1) il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti con l’indicazione del luogo di acquisto e dell’origine; e 2) le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita.
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/17 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5866 — Sun Capital/Beauty Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 160/03
In data 15 giugno 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5866. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/18 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 giugno 2010
2010/C 160/04
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2372 |
JPY |
yen giapponesi |
112,12 |
DKK |
corone danesi |
7,4398 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83570 |
SEK |
corone svedesi |
9,5599 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,3745 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8615 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,733 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
280,05 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7076 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0675 |
RON |
leu rumeni |
4,2400 |
TRY |
lire turche |
1,9290 |
AUD |
dollari australiani |
1,4249 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2723 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6309 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7588 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7170 |
KRW |
won sudcoreani |
1 490,51 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,3263 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,4454 |
HRK |
kuna croata |
7,2010 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 328,86 |
MYR |
ringgit malese |
4,0221 |
PHP |
peso filippino |
56,783 |
RUB |
rublo russo |
38,3840 |
THB |
baht thailandese |
40,091 |
BRL |
real brasiliano |
2,2000 |
MXN |
peso messicano |
15,5454 |
INR |
rupia indiana |
57,1220 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/19 |
Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA
(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
2010/C 160/05
Impresa di assicurazione |
|
||||
Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Provvedimento ISVAP n. 2795 del 14 aprile 2010 — Nomina del Commissario per la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 230 del D.Lgs. n. 209/2005. |
||||
Autorità competenti |
|
||||
Autorità di vigilanza |
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||||
Commissario nominato |
|
||||
Legge applicabile |
Italia Art. 230 del D.Lgs. n. 209/2005. |
Con Provvedimento ISVAP n. 2795 del 14 aprile 2010 è stata disposta la nomina, ai sensi dell’articolo 230 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del Dott. Angelo Cremonese quale Commissario per la gestione provvisoria di ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA, con sede in Milano, Viale Nazario Sauro 14, per la durata massima di due (2) mesi dalla data di adozione del presente Provvedimento. Sono conseguentemente sospese le funzioni degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Società.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/20 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese
2010/C 160/06
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La domanda è stata presentata il 7 maggio 2010 dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (European Ceramic Tile Manufacturers' Federation — CET) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 30 %, della produzione complessiva di piastrelle di ceramica dell'Unione.
2. Prodotto in esame
Il prodotto in esame è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, anche verniciate o smaltate, di ceramica e da cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, anche verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto («prodotto in esame»).
3. Denuncia di dumping (2)
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC 6907 10 00, 6907 90 10, 6907 90 91, 6907 90 93, 6907 90 99, 6908 10 10, 6908 10 90, 6908 90 11, 6908 90 21, 6908 90 29, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93, 6908 90 99. Tali codici vengono forniti a titolo puramente indicativo.
Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.
Su tale base, i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per il paese esportatore interessato.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato da essa detenuta, compromettendo gravemente l'andamento generale di quest'ultima.
5. Procedimento
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
5.1. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
5.1.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.
Al fine di consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:
— |
ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in m2 delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (periodo dell'inchiesta o «PI»), indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in m2 delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale, |
— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
I produttori esportatori dovrebbero inoltre indicare se, qualora non fossero inclusi nel campione, desiderino ricevere un questionario e altri formulari da completare al fine di richiedere un margine di dumping individuale, conformemente alla sezione b) riportata in seguito.
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrebbe contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato.
Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione, se del caso tramite le autorità del paese esportatore, comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese esportatore e alle associazioni di produttori esportatori.
Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.
Le società che avranno accettato di essere incluse nel campione, ma che non saranno state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione.
b) Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono richiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e altri moduli conformemente alla sezione a) riportata in precedenza e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito. Le risposte al questionario devono essere presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Va sottolineato che, per consentire alla Commissione di determinare margini di dumping individuali per tali produttori esportatori nel paese non retto da un'economia di mercato, deve essere dimostrato che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o per lo meno quelli relativi al trattamento individuale («TI»), come specificato al punto 5.1.2.2.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Procedura relativa ai produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato
5.1.2.1.
Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato. La Commissione ha provvisoriamente selezionato gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportuna tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.1.2.2.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata a tal fine («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM mostrerà che i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (6) sono soddisfatti. Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, impiegando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.
I singoli produttori esportatori nel paese interessato potrebbero inoltre, o in alternativa, richiedere il trattamento individuale («TI»). Per ricevere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (7). Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà fondato sui valori fissati per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato in precedenza.
a) Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
Tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo di richiesta TEM compilato entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo altrimenti disposto.
b) Trattamento individuale (TI)
Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato per quanto riguarda le sezioni relative al TI entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.
5.1.3. Inchiesta sugli importatori indipendenti (8) (9)
Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:
— |
ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame, |
— |
fatturato totale durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, |
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volume in m2 e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese effettuate sul mercato dell'Unione durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, |
— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori non disposti a collaborare si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato.
Ove sia necessario costituire un campione, la selezione degli importatori può essere effettuata in base al massimo volume rappresentativo delle vendite del prodotto in esame nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e a tutte le associazioni note di importatori.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le rivendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura per la determinazione del pregiudizio
Per pregiudizio si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell'Unione e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:
— |
ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale, |
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valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, |
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volume in m2 delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, |
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volume in m2 della produzione del prodotto in esame durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, |
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se del caso, volume in m2 delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame fabbricato nel paese interessato durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, |
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ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (11) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame (prodotto nell'Unione o nel paese interessato), |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Qualora alcune delle suddette informazioni siano già state fornite ai servizi di difesa commerciale della Commissione, non è necessario che vengano ripresentate. Manifestandosi e inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori dell'Unione non disposti a collaborare si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione può inoltre contattare tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni elencate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.
Se sarà necessario un campione, i produttori dell'Unione potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'UE che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori dell'Unione noti e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative, i fornitori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni quanto al fatto se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione sia in un formato libero che riprenda preferibilmente i punti presenti nel questionario. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo altrimenti disposto.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza
Qualsiasi comunicazione trasmessa dalle parti interessate, comprese le informazioni inviate per la selezione del campione, i moduli di richiesta TEM compilati, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, deve essere effettuata per iscritto sia in formato cartaceo che elettronico, e deve indicare la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione.
Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (12).
Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N-105 04/092 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22979805 |
E-mail: trade-ad-ceramic-tiles-china@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, il che consentirebbe la presentazione di pareri diversi e di controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana dalla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.
(4) I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(5) Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini, iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.
(6) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta ai segnali del mercato e senza significative interferenze da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(7) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.
(8) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.
(9) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(10) Si veda nota 5.
(11) Si veda nota 5.
(12) Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). È inoltre protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(13) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALTRI ATTI
Commissione europea
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/27 |
Avviso destinato alle persone, entità e organismi aggiunti all'elenco di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, in forza del regolamento (UE) n. 532/2010 della Commissione
2010/C 160/07
1. |
La posizione comune 2007/140/PESC (1) del Consiglio dispone, fra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza in conformità del punto 12 dell'UNSCR 1737 (2006) e del punto 7 dell'UNSCR 1803 (2008). |
2. |
Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di designare una persona fisica e 40 persone giuridiche, entità o organismi in conformità dei punti suddetti. Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati possono presentare in qualsiasi momento alle Nazioni Unite, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di designarli. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 532/2010 (2), che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (3). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 423/2007 si applicano pertanto alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi interessati:
|
4. |
Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi aggiunti all’allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio mediante il regolamento (UE) n. 532/2010, e sulla base della decisione delle Nazioni Unite del 9 giugno 2010, possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni sul loro inserimento nell’elenco. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:
|
5. |
Si segnala inoltre alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi interessati che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 532/2010 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
6. |
I dati personali delle persone fisiche che figurano nell’elenco del regolamento (UE) n. 532/2010 saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4. |
7. |
Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato IV sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, indicate nei siti web elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 423/2007, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 10 del regolamento oppure un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento. |
(1) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.
(2) GU L 154 del 18.6.2010, pag 5.
(3) GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.