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Document C:2010:067:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 67, 18 marzo 2010


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ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.067.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 67

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
18 marzo 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2010/C 067/01

Parere della Commissione, del 14 gennaio 2010, sul piano di modifica dello smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto ICEDA di condizionamento e stoccaggio di rifiuti attivati ubicato nel sito di Bugey in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 067/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5700 — Lloyds TSB Development Capital/PCH) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 067/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2010/C 067/04

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 067/05

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

6

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2010/C 067/06

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

11

 

Comitato permanente degli Stati EFTA

2010/C 067/07

Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la prima metà del 2009

12

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 067/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5820 — HPS/DKPS/SC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

2010/C 067/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5745 — AkzoNobel/Rohm and Haas powder coatings business) ( 1 )

25

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 067/10

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2010

sul piano di modifica dello smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto ICEDA di condizionamento e stoccaggio di rifiuti attivati ubicato nel sito di Bugey in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2010/C 67/01

In data 13 luglio 2009 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano di modifica relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi dell'impianto di condizionamento e deposito ICEDA, ubicato nel sito di Bugey in Francia.

Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

La distanza tra l'impianto ICEDA e il confine più vicino con un altro Stato membro, in questo caso l'Italia, è di 117 km. La Germania, il secondo paese più vicino, dista circa 266 km.

2)

In condizioni operative normali gli scarichi di effluenti gassosi non comporteranno un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro.

3)

I rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasportati in un impianto di trattamento o stoccaggio autorizzato dal governo francese.

4)

In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbero essere esposti altri Stati membri non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di un tali Stati.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto modificato relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall'impianto di condizionamento e stoccaggio ICEDA, ubicato a Bugey in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5700 — Lloyds TSB Development Capital/PCH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 67/02

In data 12 marzo 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5700. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 marzo 2010

2010/C 67/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3756

JPY

yen giapponesi

124,43

DKK

corone danesi

7,4406

GBP

sterline inglesi

0,89620

SEK

corone svedesi

9,7403

CHF

franchi svizzeri

1,4511

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0100

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,402

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

262,24

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7078

PLN

zloty polacchi

3,8682

RON

leu rumeni

4,0812

TRY

lire turche

2,0821

AUD

dollari australiani

1,4898

CAD

dollari canadesi

1,3902

HKD

dollari di Hong Kong

10,6769

NZD

dollari neozelandesi

1,9226

SGD

dollari di Singapore

1,9165

KRW

won sudcoreani

1 552,22

ZAR

rand sudafricani

10,0132

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3898

HRK

kuna croata

7,2577

IDR

rupia indonesiana

12 562,44

MYR

ringgit malese

4,5330

PHP

peso filippino

62,711

RUB

rublo russo

40,1270

THB

baht thailandese

44,465

BRL

real brasiliano

2,4222

MXN

peso messicano

17,1792

INR

rupia indiana

62,3800


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/4


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

2010/C 67/04

I costi medi annuali non tengono conto della riduzione del 20 % di cui all'articolo 94, paragrafo 2 e all'articolo 95, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (1).

I costi medi mensili netti sono stati ridotti del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2007

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2007 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2) saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Netto mensile

Italia

2 351,73 EUR

156,78 EUR

Portogallo

999,79 EUR

66,65 EUR

Regno Unito

1 820,42 GBP

121,36 GBP

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2007 di cui agli articolo 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002)

 

Annuale

Netto mensile

Italia

2 773,24 EUR

184,88 EUR

Portogallo

1 845,42 EUR

123,03 EUR

Regno Unito

3 368,98 GBP

224,60 GBP

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2008

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2008 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Netto mensile

Repubblica ceca (pro capite)

Familiari dei lavoratori di età inferiore a 65 anni

Pensionati di età inferiore a 65 anni

Familiari dei pensionati di età inferiorea 65 anni

14 035,48 CZK

935,70 CZK

Estonia (pro capite)

Familiari dei lavoratori di età inferiore a 63 anni

Pensionati di età inferiore a 63 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 63 anni

6 200,71 EEK

413,38 EEK

Spagna

1 283,27 EUR

85,55 EUR

Lituania (pro capite)

Familiari dei lavoratori di età inferiore a 65 anni

Pensionati di età inferiore a 65 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 65 anni

1 007,87 LTL

67,19 LTL

Ungheria (pro capite)

Familiari dei lavoratori di età inferiore a 65 anni

Pensionati di età inferiore a 65 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 65 anni

83 528 HUF

5 569 HUF

Austria

1 855,72 EUR

123,71 EUR

Slovenia (pro capite — per familiare di lavoratore)

663,97 EUR

44,26 EUR

Liechtenstein

4 300,95 CHF

286,73 CHF

Norvegia

40 650 NOK

2 710 NOK

Svizzera

2 680,15 CHF

178,68 CHF

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2008 di cui agli articolo 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuale

Netto mensile

Repubblica ceca (pro capite)

Familiari dei lavoratori di età superiore a 65 anni

Pensionati di età superiore a 65 anni

Familiari dei pensionati di età superiore a 65 anni

42 632,29 CZK

2 842,15 CZK

Estonia (pro capite)

Familiari dei lavoratori di età superiore a 63 anni

Pensionati di età superiore a 63 anni

Familiari dei pensionati di età superiore a 63 anni

14 970,08 EEK

998,01 EEK

Spagna

3 491,45 EUR

232,76 EUR

Lituania (pro capite)

Familiari dei lavoratori di età superiore a 65 anni

Pensionati di età superiore a 65 anni

Familiari dei pensionati di età superiore a 65 anni

2 726,71 LTL

181,78 LTL

Ungheria (pro capite)

Familiari dei lavoratori di età superiore a 65 anni

Pensionati di età superiore a 65 anni

Familiari dei pensionati di età superiore a 65 anni

260 448 HUF

17 363 HUF

Austria

4 681,70 EUR

312,11 EUR

Slovenia

1 835,16 EUR

122,34 EUR

Liechtenstein

9 197,40 CHF

613,16 CHF

Norvegia

73 392 NOK

4 893 NOK

Svizzera

7 088,55 CHF

472,57 CHF


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/6


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 67/05

Aiuto n.: XA 254/09

Stato membro: Nederland

Regione: N.v.t.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Regeling LNV-subsidies: onderdeel investeringssteun voor primaire landbouwondernemingen in technieken die leiden tot vermindering van de emissie van fijn stof

Base giuridica: Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:37, eerste lid, onderdeel d, bijlage 2 (hoofdstuk 5)

Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2009: 5 000 000 EUR.

2010: 20 000 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: Aiuti concessi in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006:

il 60 % dei costi di investimento supplementari, necessari alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, onde conformarsi ai requisiti minimi — di recente istituzione — in materia di qualità dell'aria,

importo massimo dell'aiuto: 400 000 EUR conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1857/2009.

Data di applicazione: L'aiuto è concesso nell'ambito del presente regime soltanto dopo la pubblicazione della scheda informativa sul sito web della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo del regime consiste nel permettere alle piccole e medie aziende agricole che superano, o potrebbero superare, i valori limite fissati dall'Unione europea in materia di particelle sottili (PM10) di conformarsi a tali valori entro l'11 giugno 2011. Il regime fa quindi parte del Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) — (programma nazionale di cooperazione in materia di qualità dell'aria). Detto programma comprende le misure necessarie a garantire il tempestivo rispetto dei valori limite in materia di qualità dell'aria stabiliti con la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, la quale tiene conto del rinvio e dell'esenzione previsti nella decisione della Commissione europea, del 7 aprile 2009 [C(2009) 2560], che concede ai Paesi Bassi un rinvio fino all'11 giugno 2011 [C(2009) 2560] per quanto riguarda il rispetto dei valori limite applicabili alle particelle sottili. In base a tale deroga, la data limite è posticipata e diventerà vincolante per i Paesi Bassi soltanto a partire dall'11 giugno 2011, cosicché il periodo fino all'11 giugno 2011 può essere considerato di transizione.

L'aiuto viene concesso in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2009 e le spese sovvenzionabili del regime di aiuto sono quelle che figurano nell'allegato 2, capitolo 5, lettera C, e nell'articolo 2, paragrafo 2, del Regeling LNV-subsidies (Normativa sulle sovvenzioni del ministero del'agricoltura, ambiente e alimentazione).

Settore economico: Tutte le piccole e medie aziende agricole primarie dedite alla produzione dei prodotti figuranti nell'allegato I del trattato CE.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Sito web: http://wetten.overheid.nl/BWBR0024549/geldigheidsdatum_12-11-2009

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021281/geldigheidsdatum_12-11-2009

Altre informazioni: Il 97 % delle emissioni di particelle sottili del settore agricolo provengono da aziende agricole primarie dedite all'allevamento di capi di bestiame (fonte: http://www.emissieregistratie.nl). Pertanto, le misure intese a ridurre le emissioni di particelle sottili si concentrano attualmente su tecniche efficaci di diminuzione delle emissioni, le quali possono essere applicate in tali aziende agricole.

L'aiuto è pienamente conforme ai requisiti stabiliti nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti non consente il cumulo con altri aiuti (articolo 1, paragrafo 16, del Regeling LNV-subsidies).

Aiuto n.: XA 256/09

Stato membro: Repubblica di Lituania

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pagalba kompensuojant dalį draudimo įmokų

Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 30 000 000 di LTL, pari a 8 688 600 EUR in base al tasso di cambio ufficiale.

Intensità massima di aiuti: Ai beneficiari dell’aiuto che hanno assicurato le loro colture contro le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali e/o contro le perdite causate da avversità atmosferiche (gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità, ecc.) i premi assicurativi sono rimborsati a concorrenza del 50 %.

Data di applicazione: Il regime di aiuto entrerà in vigore non appena la Commissione avrà inviato un avviso di ricevimento, attribuito un numero identificativo del regime e pubblicato una sintesi informativa su Internet.

Data provvisoria di attuazione — 1o dicembre 2009.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Premi assicurativi [articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione]

Settore economico: Produzione agricola di base.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Sito web: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=8138&p_query=&p_tr2=&p_org=13&p_fix= (Progetti di regolamenti recanti attuazione del regime di aiuti di Stato)

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/,all.1 (Sito da consultare per il testo completo dei regolamenti recanti attuazione del regime di aiuti di Stato).

Altre informazioni: A partire dalla data di entrata in vigore, tale regime di aiuti di Stato sostituirà il regime precedente, XA 119/09, «Aiuto per il rimborso di premi assicurativi».

Aiuto n.: XA 258/09

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra (East Anglia)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Managing a Masterpiece: The Stour Valley Landscape Partnership.

Base giuridica: National Parks and Access to the Countryside Act 1949

Countryside and Rights of Way Act 2000.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa totale prevista per il regime in oggetto è pari a 58 950 GBP. I dettagli della previsione di spesa nei tre anni di applicazione del regime sono riportati nella tabella che segue:

Intensità massima di aiuti: L’intensità dell’aiuto per gli investimenti di capitale può giungere al 100 % nei casi in cui la sovvenzione è concessa per la tutela di elementi non produttivi del patrimonio. Tuttavia, il tasso della sovvenzione è ridotto in conformità dei tassi previsti all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione nei casi in cui l’aiuto è destinato al ripristino di elementi produttivi del patrimonio.

L’intensità dell’aiuto destinato alle prestazioni di assistenza tecnica potrà giungere al 100 % a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 1o aprile 2010.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime inizia a decorrere dal 1o aprile 2010. Esso è applicabile fino al 31 marzo 2013. Il pagamento finale sarà eseguito al più tardi il 30 settembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: L’obiettivo dell’aiuto è quello di garantire che il paesaggio e il patrimonio della Stour Valley siano riconosciuti, tutelati e valorizzati da tutti coloro che vivono nella zona, la visitano o ci lavorano.

Il regime di aiuto si prefigge i seguenti obiettivi generali:

riconoscere l’evoluzione storica del paesaggio e l’assetto territoriale tradizionale che lo ha plasmato,

tutelare o ripristinare le caratteristiche naturali o costruite dall’uomo che danno carattere storico al paesaggio,

valorizzare le associazioni e le attività culturali della regione,

incoraggiare un numero maggiore di persone a scoprire la gestione del patrimonio naturale e a contribuirvi,

promuovere la conoscenza dell’artigianato locale e di altre competenze offrendo opportunità di formazione.

Questi obiettivi saranno conseguiti grazie a progetti gestiti in primo luogo da professionisti locali e intesi a diffondere la conoscenza del patrimonio naturale della regione, a preservarlo e a valorizzarlo.

Gli aiuti saranno concessi ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo alle prestazioni di assistenza tecnica. Saranno inoltre concesse sovvenzioni per investimenti di capitale relativi ad attivi non produttivi, quale la conservazione degli elementi tradizionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Il regime è destinato a tutti i soggetti coinvolti nella produzione agricola primaria.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Managing a Masterpiece: The Stour Valley Landscape Partnership Scheme

c/o Suffolk County Council

Endeavour House

8 Russell Road

Ipswich

IP1 2BX

UNITED KINGDOM

Ente ufficiale preposto al regime:

Suffolk County Council

Endeavour House

8 Russell Road

Ipswich

IP1 2BX

UNITED KINGDOM

Organismo incaricato della gestione del regime:

Managing a Masterpiece: The Stour Valley Landscape Partnership Scheme

c/o Dedham Vale AONB and Stour Valley Project

Suffolk County Council

Endeavour House

8 Russell Road

Ipswich

IP1 2BX

UNITED KINGDOM

Sito web: http://www.dedhamvalestourvalley.org/uploads/MaM%20SVLP%20SA%20Full%20text%20(5)%20Sept%2009.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 260/09

Stato membro: Regno Unito

Regione: Wales

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Support for Young Entrants into Farming Scheme (Wales)

Base giuridica:

Section 2(2) of the European Communities Act 1972.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

Numero minimo di partecipanti al regime

Numero annuale previsto di pagamenti

Importo massimo della sovvenzione

Somma totale

Totale partecipanti

2010-2011

100

50

16 000

800 000

100

2011-2012

100

125

16 000

2 000 000

200

2012-2013

100

100

16 000

1 600 000

300

2013-2014

100

100

16 000

1 600 000

400

2014-2015

100

125

16 000

2 000 000

500

Totale

500

500

16 000

8 000 000

1 500

Intensità massima di aiuti: Il regime consente un'intensità massima di aiuto del 100 % per beneficiario a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006. L'importo massimo per beneficiario non può superare 16 000 GBP.

Data di applicazione: Il regime ha inizio il 5 aprile 2010.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Si possono inviare domande per partecipare al regime dal 5 aprile 2010 fino al 4 aprile 2014, oppure fino ad esaurimento dei fondi disponibili. I pagamenti finali vanno effettuati entro il 4 aprile 2015, poiché i partecipanti al regime avranno al massimo un anno per avvalersi degli aiuti a titolo dell'assistenza.

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo settoriale. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006, i costi ammissibili consistono nel pagamento di una sovvenzione in conto capitale volta a sostenere i costi di installazione per giovani agricoltori che hanno meno di 40 anni al momento della domanda e che s'insediano per la prima volta come capi di un'azienda agricola.

L'aiuto promuoverà investimenti agricoli supplementari, che a loro volta genereranno nuove attività e/o aggiungeranno valore all'agricoltura nel Galles.

Settore economico: Il regime si rivolge a giovani agricoltori che saranno prevalentemente impegnati nella produzione, sebbene la trasformazione e la commercializzazione potrebbero far parte delle attività dell'azienda. Il regime si applica a tutti i tipi di produzione.

Il presente regime è destinato unicamente alle piccole e medie imprese (PME), come previsto all'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: L'organismo ufficiale preposto al regime è:

Department of Rural Affairs and Heritage

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

L'organismo incaricato della gestione è:

Department of Rural Affairs and Heritage

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

Sito web: http://www.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farming/youngentrantsupportscheme/?lang=en

Altre informazioni: Altre informazioni e dettagli relativi all'ammissibilità e alle norme del regime si possono consultare all'indirizzo Internet succitato.

Firmato e datato a nome del Department for Environment, Food and Rural Affairs (organismo competente nel Regno Unito)

Duncan Kerr

UK Agricultural State Aid Adviser

DEFRA

Area 5D, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London

SW1P 3JR

UNITED KINGDOM

Aiuto n.: XA 263/09

Stato membro: Finlandia

Regione: Manner-Suomi

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Maatilojen energiasuunnitelmatuki

Base giuridica: Valtionavustuslaki (688/2001)

Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta (xx/2009, non ancora emanato)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa prevista è pari a 500 000 EUR nel 2009 ed a 1 600 000 EUR nel 2010-2011, purché il bilancio statale includa uno stanziamento per il pagamento dell’aiuto. Lo stanziamento, se non viene utilizzato nel corso di un anno determinato, può essere riportato ai due anni successivi.

Intensità massima di aiuti: L’indennizzo è versato ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. L’importo dell’indennizzo ammonta all’85 % delle spese complessive ammissibili. L’importo totale delle spese ammissibili è di 1 100 EUR per progetto.

Data di applicazione: Il regime di aiuti non entrerà in vigore prima del 15 dicembre 2009.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti che rientrano nel regime possono essere erogati nel corso del periodo 2009-2013.

Obiettivo dell'aiuto: Sovvenzionare le spese sostenute dagli agricoltori nella realizzazione dei piani d’azione per l’efficacia energetica.

Settore economico: Aziende agricole ed orticole site nella Finlandia continentale.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Autorità che concede l’aiuto:

Alueen toimivaltainen työ- ja elinkeinokeskus (fino al 31 dicembre 2009)

Alueen toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (a decorrere dal 1o gennaio 2010)

Agenzia responsabile per l’applicazione dell’aiuto:

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Sito web: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010688

http://www.mmm.fi/maatilojenenergiaohjelma

Altre informazioni: —


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/11


Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

2010/C 67/06

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Data di adozione della decisione

:

18 novembre 2009

Aiuto n.

:

63204

Stato EFTA

:

Norvegia

Titolo e/o nome del beneficiario

:

Presunto aiuto di Stato concesso a Westfal-Larsen Gruppen/Scandinavian Electric AS

Tipo di misura

:

Nessun aiuto

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l'aiuto

:

Comune di Bergen

Postboks 7700

5020 Bergen

NORWAY

Altre informazioni

:

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


Comitato permanente degli Stati EFTA

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/12


Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All'attenzione del comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 74/1999 del Comitato misto SEE del 28 maggio 1999, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 4 dicembre 2009, dei seguenti elenchi riguardanti le autorizzazioni di commercializzazione di medicinali nel periodo 1o gennaio-30 giugno 2009:

Allegato I

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione nuove

Allegato II

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Allegato III

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Allegato IV

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione revocate

Allegato V

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione sospese


ALLEGATO I

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione nuove

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2009:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/08/462/001/NO-006/NO

Ranexa

Norvegia

4.2.2009

EU/1/08/474/001/NO-003/NO

Alisade

Norvegia

19.1.2009

EU/1/08/474/001-003/IS

Alisade

Islanda

16.1.2009

EU/1/08/475/001-034

Olanzapin Mylan

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/476/001-004/IS

Tadalafil Lilly

Islanda

16.1.2009

EU/1/08/480/001/NO-018/NO

Irbesartan Krka

Norvegia

17.2.2009

EU/1/08/480/001-018/IS

Irbesartan Krka

Islanda

29.1.2009

EU/1/08/481/001/NO-003/NO

Kuvan

Norvegia

5.1.2009

EU/1/08/481/001-003/IS

Kuvan

Islanda

25.1.2009

EU/1/08/482/001/NO-002/NO

Azarga

Norvegia

5.1.2009

EU/1/08/482/001-002/IS

Azarga

Islanda

26.1.2009

EU/1/08/483/001/NO-018/NO

Zomarist

Norvegia

5.1.2009

EU/1/08/483/001-018/IS

Zomarist

Islanda

16.1.2009

EU/1/08/484/001/NO-018/NO

Icandra

Norvegia

18.3.2009

EU/1/08/484/001-018/IS

Icandra

Islanda

15.1.2009

EU/1/08/488/001

Vidaza

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/488/001/IS

Vidaza

Islanda

15.1.2009

EU/1/08/488/001/NO

Vidaza

Norvegia

20.1.2009

EU/1/08/489/001

Opgenra

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/489/001/NO

Opgenra

Norvegia

24.3.2009

EU/1/08/489/01/IS

Opgenra

Islanda

25.3.2009

EU/1/08/490/001/NO-016/NO

Pramipexole Teva

Norvegia

5.2.2009

EU/1/08/490/001-016

Pramipexole Teva

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/490/001-016/IS

Pramipexole Teva

Islanda

23.2.2009

EU/1/08/491/001-080

Rasilez HCT

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/491/001-080/IS

Rasilez HCT

Islanda

17.3.2009

EU/1/08/492/001/NO-006/NO

RoActemra

Norvegia

6.2.2009

EU/1/08/492/001-006

RoActemra

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/492/001-006/IS

RoActemra

Islanda

18.3.2009

EU/1/08/494/001/NO-002/NO

Stelara

Norvegia

9.2.2009

EU/1/08/494/001-002

Stelara

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/494/001-002/IS

Stelara

Islanda

18.3.2009

EU/1/08/495/001/NO-008/NO

Zarzio

Norvegia

3.3.2009

EU/1/08/495/001-008

Zarzio

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/495/001-008/IS

Zarzio

Islanda

20.3.2009

EU/1/08/496/001/NO-008/NO

Filgrastim Hexal

Norvegia

3.3.2009

EU/1/08/496/001-008

Filgrastim Hexal

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/496/001-008/IS

Filgrastim Hexal

Islanda

20.3.2009

EU/1/08/497/001/NO

Nplate

Norvegia

2.3.2009

EU/1/08/497/001-002

Nplate (orphan)

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/497/001-002/IS

Nplate

Islanda

24.3.2009

EU/1/08/498/001/NO-008/NO

Thymanax

Norvegia

17.4.2009

EU/1/08/498/001-008

Thymanax

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/498/001-008/IS

Thymanax

Islanda

23.3.2009

EU/1/08/499/001/NO-008/NO

Valdoxan

Norvegia

16.4.2009

EU/1/08/499/001-008

Valdoxan

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/499/001-008/IS

Valdoxan

Islanda

23.3.2009

EU/1/08/500/001/NO-004/NO

Fablyn

Norvegia

24.3.2009

EU/1/08/500/001-004

Fablyn

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/500/001-004/IS

Fablyn

Islanda

24.4.2009

EU/1/08/501/001/NO-002/NO

Ixiaro

Norvegia

22.4.2009

EU/1/08/501/001-002

Ixiaro

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/501/001-002/IS

Ixiaro

Islanda

20.5.2009

EU/1/08/502/001

Mepact (orphan drug)

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/502/001/IS

Mepact

Islanda

19.5.2009

EU/1/08/502/001/NO

Mepact

Norvegia

12.5.2009

EU/1/08/503/001/NO-014/NO

Efient

Norvegia

1.4.2009

EU/1/08/503/001-014

Efient

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/503/001-014/IS

Efient

Islanda

3.3.2009

EU/1/08/504/001/NO-002/NO

Firmagon

Norvegia

12.3.2009

EU/1/08/504/001-002

Firmagon

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/504/001-002/IS

Firmagon

Islanda

13.3.2009

EU/1/08/505/001/NO-006/NO

Intanza

Norvegia

1.4.2009

EU/1/08/505/001-006

Intanza

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/505/001-006/IS

Intanza

Islanda

21.4.2009

EU/1/08/506/001

Celvapan

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/506/001/IS

Celvapan

Islanda

20.4.2009

EU/1/08/506/001/NO

Celvapan

Norvegia

23.3.2009

EU/1/08/507/001/NO-006/NO

Idflu

Norvegia

1.4.2009

EU/1/08/507/001-006

Idflu

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/507/001-006/IS

Idflu

Islanda

21.4.2009

EU/1/09/508/001/NO-009/NO

Synflorix

Norvegia

22.4.2009

EU/1/09/508/001-009

Synflorix

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/09/508/001-009/IS

Synflorix

Islanda

30.5.2009

EU/1/09/509/001/NO-004/NO

Ribavirin Teva

Norvegia

15.5.2009

EU/1/09/509/001-004

Ribavirin Teva

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/09/509/001-004/IS

Ribavirin Teva

Islanda

23.5.2009

EU/1/09/510/001/NO-019/NO

Fertavid

Norvegia

14.5.2009

EU/1/09/510/001-019

Fertavid

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/09/510/001-019/IS

Fertavid

Islanda

26.6.2009

EU/1/09/511/001/NO-004/NO

Conbriza

Norvegia

12.5.2009

EU/1/09/511/001-004

Conbriza

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/09/511/01-04/IS

Conbriza

Islanda

25.6.2009

EU/1/09/512/001/NO-002/NO

Removab

Norvegia

4.5.2009

EU/1/09/512/001-002

Removab

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/09/512/001-002/IS

Removab

Islanda

18.5.2009

EU/1/09/513/001/NO-020/NO

Rivastigmin Teva

Norvegia

5.5.2009

EU/1/09/513/001-020

Rivastigmin Teva

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/09/513/001-020/IS

Rivastigmin Teva

Islanda

2.6.2009

EU/1/09/514/001/NO-020/NO

Zebinix

Norvegia

27.5.2009

EU/1/09/514/001-020

Zebinix

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/09/514/001-020/IS

Zebinix

Islanda

30.5.2009

EU/1/09/515/001-004

Controloc Control

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/516/001-004

Somac Control

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/517/001-004

Pantozol Control

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/518/001-004

Pantecta

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/519/001-004

Pantoloc Control

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/520/001/NO-020/NO

Exalief

Norvegia

27.5.2009

EU/1/09/520/001-020

Exalief

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/09/520/001-020/IS

Exalief

Islanda

30.5.2009

EU/1/09/521/001-007

Renvela

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/522/001/IS

Ellaone

Islanda

22.6.2009

EU/1/09/522/001/NO

Ellaone

Norvegia

18.6.2009

EU/1/09/522/01

Ellaone

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/523/001-002

Modigraf

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/524/001

Qutenza

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/525/001-046

Nimvastid

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/09/525/001-046/IS

Nimvastid

Islanda

26.6.2009

EU/1/09/526/001

Iressa

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/8/491/001/NO-080/NO

Razilez HCT

Norvegia

19.2.2009

EU/107/440/001-002

Tyverb

Liechtenstein

30.4.2009

EU/108/462/001-012

Ranexa

Liechtenstein

30.4.2009

EU/2/06/067/001/NO-002/NO

Medisinsk oksygen

Norvegia

15.1.2009

EU/2/08/080/001/NO-004/NO

Reconcile

Norvegia

13.1.2009

EU/2/08/081/001/NO-003/NO

Posatex

Norvegia

13.1.2009

EU/2/08/082/001/NO-003/NO

Zactran

Norvegia

15.1.2009

EU/2/08/083/001/NO

Equioxx

Norvegia

4.2.2009

EU/2/08/085/001/IS

Easotic

Islanda

26.1.2009

EU/2/08/087/001/NO-002/NO

Masivet

Norvegia

5.1.2009

EU/2/08/088/001-004/IS

Acticam

Islanda

27.1.2009

EU/2/08/089/001/NO-020/NO

Onsior

Norvegia

19.1.2009

EU/2/08/089/001-020

Onsior

Liechtenstein

28.2.2009

EU/2/08/089/001-020/IS

Onsior

Islanda

25.1.2009

EU/2/08/090/001/NO-008/NO

Loxicom

Norvegia

13.3.2009

EU/2/08/090/001-008

Loxicom

Liechtenstein

28.2.2009

EU/2/08/091/001/NO-010/NO

Porcilis PCV

Norvegia

6.2.2009

EU/2/08/091/001-010

Porcilis PCV

Liechtenstein

28.2.2009

EU/2/08/091/001-010/IS

Porcilis PCV

Islanda

2.3.2009

EU/2/08/092/001/NO-007/NO

Startvac

Norvegia

16.3.2009

EU/2/08/092/001-007

Startvac

Liechtenstein

28.2.2009

EU/2/08/092/001-007/IS

Startvac

Islanda

24.3.2009

EU/2/09/093/001/NO-002/NO

Netvax

Norvegia

29.4.2009

EU/2/09/093/001-002

Netvax

Liechtenstein

30.4.2009

EU/2/09/093/001-002/IS

Netvax

Islanda

30.6.2009

EU/2/09/094/001/NO-005/NO

BTVPUR

Norvegia

11.5.2009

EU/2/09/094/001-005

BTVPUR

Liechtenstein

30.4.2009

EU/2/09/094/001-005/IS

BTVPUR

Islanda

28.5.2009

EU/2/09/095/001/NO-003/NO

Improvac

Norvegia

30.6.2009

EU/2/09/095/001-003

Improvac

Liechtenstein

30.6.2009


ALLEGATO II

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rinnovate negli Stati SEE-EFTA per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2009:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/03/263/001/NO-003/NO

Dukoral

Norvegia

27.5.2009

EU/1/03/263/001-003

Dukoral

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/03/263/001-003/IS

Dukoral

Islanda

24.4.2009

EU/1/03/264/001

Zevalin

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/03/264/001/IS

Zevalin

Islanda

22.2.2009

EU/1/03/265/003/NO-006/NO

Bonviva

Norvegia

17.4.2009

EU/1/03/265/003-006

Bonviva

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/03/265/003-006/IS

Bonviva

Islanda

16.4.2009

EU/1/03/266/003/NO-006/NO

Bondenza

Norvegia

17.4.2009

EU/1/03/266/003-006

Bondenza

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/03/266/003-006/IS

Bondenza

Islanda

16.4.2009

EU/1/03/267/001/NO-010/NO

Reyataz

Norvegia

15.4.2009

EU/1/03/267/001-010

Reyataz

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/03/267/001-010/IS

Reyataz

Islanda

8.4.2009

EU/1/03/268/001/NO-004/NO

Cholestagel

Norvegia

25.5.2009

EU/1/03/268/001-004

Cholestagel

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/03/268/001-004/IS

Cholestagel

Islanda

27.6.2009

EU/1/03/269/001/IS

Faslodex

Islanda

26.1.2009

EU/1/03/269/001/NO

Faslodex

Norvegia

3.3.2009

EU/1/03/270/001-003

Kentera

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/03/270/001-003/IS

Kentera

Islanda

24.6.2009

EU/1/03/271/001/NO-006/NO

Advate

Norvegia

14.4.2009

EU/1/03/271/001-006

Advate

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/03/271/001-006/IS

Advate

Islanda

27.5.2009

EU/1/04/272/001-002

PhotoBarr

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/04/272/001-002/IS

PhotoBarr

Islanda

28.4.2009

EU/1/04/273/001

Lysodren

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/04/273/001/IS

Lysodren

Islanda

28.5.2009

EU/1/04/273/001/NO

Lysodren

Norvegia

25.5.2009

EU/1/04/274/001/NO-002/NO

Velcade

Norvegia

5.6.2009

EU/1/04/274/001-002

Velcade

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/04/274/001-002/IS

Velcade

Islanda

29.6.2009

EU/1/04/275/001-002

Litak

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/04/275/002/IS

Litak

Islanda

25.6.2009

EU/1/04/276/001-020, 024-036

Abilify

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/04/277/001-004

TachoSil

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/04/278/001/NO-009/NO

Levemir

Norvegia

20.5.2009

EU/1/04/278/001-009

Levemir

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/04/278/001-009/IS

Levemir

Islanda

26.5.2009

EU/1/04/281/001-005

Erbitux

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/04/282/001-002

Telzir

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/04/283/008-012

Ariclaim

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/04/296/001-009

Cymbalta

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/04/297/001-008

Xeristar

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/06/367/001/NO-012/NO

Diacomit

Norvegia

5.1.2009

EU/1/06/380/001/IS

Prezista

Islanda

10.1.2009

EU/1/06/380/001/NO

Prezista

Norvegia

20.1.2009

EU/1/07/423/001-003

Vectibix

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/07/436/001/NO-002/NO

Isentress

Norvegia

24.2.2009

EU/1/07/440/001/NO-002/NO

Tyverb

Norvegia

18.6.2009

EU/1/07/440/001-002/IS

Tyverb

Islanda

25.5.2009

EU/1/98/089/001/NO-022/NO

Pritor

Norvegia

6.1.2009

EU/1/98/090/001/NO-020/NO

Micardis

Norvegia

6.1.2009

EU/1/98/091/001/NO-014/NO

Kinzalmono

Norvegia

6.1.2009

EU/1/98/095/001/NO-004/NO

Emadine

Norvegia

2.3.2009

EU/1/98/095/001-004

Emadine

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/98/095/001-004/IS

Emadine

Islanda

23.2.2009

EU/1/98/096/001/NO-012/NO

Temodal

Norvegia

5.2.2009

EU/1/98/096/001-012

Temodal

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/98/096/001-012/IS

Temodal

Islanda

16.1.2009

EU/1/99/097/001

Beromun

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/097/001/IS

Beromun

Islanda

19.5.2009

EU/1/99/097/001/NO

Beromun

Norvegia

4.6.2009

EU/1/99/099/001/NO-006/NO

Zerene

Norvegia

2.4.2009

EU/1/99/099/001-006

Zerene

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/099/001-006/IS

Zerene

Islanda

24.3.2009

EU/1/99/100/001/NO-003/NO

Cetrotide

Norvegia

25.5.2009

EU/1/99/100/001-003

Cetrotide

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/101/001

Regranex

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/101/001/IS

Regranex

Islanda

24.6.2009

EU/1/99/101/001/NO

Regranex

Norvegia

25.5.2009

EU/1/99/102/001/NO-006/NO

Sonata

Norvegia

2.4.2009

EU/1/99/102/001-006

Sonata

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/102/001-006/IS

Sonata

Islanda

24.3.2009

EU/1/99/103/001-004

ReFacto AF

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/107/001-005

Rebetol

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/107/001-005/IS

Rebetol

Islanda

2.6.2009

EU/1/99/110/001/NO-005/NO, 008/NO-010/NO

Sustiva

Norvegia

20.5.2009

EU/1/99/110/001-005&008-010/IS

Sustiva

Islanda

22.6.2009

EU/1/99/110/001-005, 008-009

Sustiva

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/111/001/NO-005/NO, 008/NO-011/NO

Stocrin

Norvegia

25.5.2009

EU/1/99/111/001-005&008-011/IS

Stocrin

Islanda

22.6.2009

EU/1/99/111/001-005, 008-011

Stocrin

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/112/001-002

Ziagen

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/99/119/001, 003, 005-015

NovoRapid

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/99/119/001/NO,-003/NO,-005/NO-015/NO

NovoRapid

Norvegia

16.6.2009

EU/2/03/041/001/NO-005/NO

Draxxin

Norvegia

21.1.2009

EU/2/04/042/001-006/IS

Novem

Islanda

14.5.2009

EU/2/04/042/005-006

Novem

Liechtenstein

30.4.2009

EU/2/04/043/001

Equilis StrepE

Liechtenstein

30.6.2009

EU/2/04/044/008

Aivlosin

Liechtenstein

30.4.2009

EU/2/04/045/001-007

Previcox

Liechtenstein

30.6.2009

EU/2/98/010/004-006,017-018,021-024

Econor

Liechtenstein

30.4.2009

EU/2/98/010/010/004-014&017-018&021-024/IS

Econor

Islanda

16.4.2009

EU/2/99/011/001/IS

Locatim

Islanda

25.1.2009

EU/2/99/011/001/NO

Locatim

Norvegia

6.2.2009


ALLEGATO III

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state prorogate negli Stati SEE-EFTA per il periodo 1o gennaio - 30 giugno 2009:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/00/133/009-032

Optisulin

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/00/155/007

Luveris

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/03/255/007-008

Ventavis

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/03/260/024/NO-033/NO

Stalevo

Norvegia

29.4.2009

EU/1/03/260/024-033/IS

Stalevo

Islanda

25.5.2009

EU/1/03/260/024-33

Stalevo

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/05/315/002

Aptivus

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/05/319/005/NO-010/NO

Xolair

Norvegia

12.5.2009

EU/1/05/319/005-010/IS

Xolair

Islanda

29.6.2009

EU/1/05/328/001-002/IS

Cubicin

Islanda

3.6.2009

EU/1/06/347/007-008

Sutent

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/06/363/010/NO-011/NO

Sprycel

Norvegia

11.2.2009

EU/1/06/363/010-011

Sprycel

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/06/363/010-011/IS

Sprycel

Islanda

22.2.2009

EU/1/06/368/143/NO-162/NO

Insulin Human Winthrop

Norvegia

15.4.2009

EU/1/06/368/143-162

Insulin Human Winthrop

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/06/368/143-162/IS

Insulin Human Winthrop

Islanda

22.4.2009

EU/1/06/368/163-168

Insulin Human Winthrop

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/06/370/034-036

Exforge

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/06/371/034-036

Dafiro

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/06/372/034-036

Copalia

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/06/373/034-036

Imprida

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/06/380/002/NO-003/NO

Prezista

Norvegia

24.2.2009

EU/1/06/380/002-003

Prezista

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/06/380/002-003/IS

Prezista

Islanda

13.5.2009

EU/1/06/380/004-005

Prezista

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/07/387/011/NO-013/NO

Advagraf

Norvegia

4.6.2009

EU/1/07/387/011-013

Advagraf

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/07/387/011-013/IS

Advagraf

Islanda

24.6.2009

EU/1/07/388/003

Sebivo

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/07/388/003/IS

Sebivo

Islanda

20.3.2009

EU/1/07/388/003/NO

Sebivo

Norvegia

14.5.2009

EU/1/07/395/065-095

Invega

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/07/395/077/NO-095/NO

Invega

Norvegia

5.3.2009

EU/1/07/395/077-095/IS

Invega

Islanda

27.2.2009

EU/1/07/401/007/NO-010/NO

Alli

Norvegia

12.2.2009

EU/1/07/401/007-010

Alli

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/07/401/007-010/IS

Alli

Islanda

19.3.2009

EU/1/08/446/004

Privigen

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/08/454/005

Extavia

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/08/455/015-016

Janumet

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/08/456/015-016

Velmetia

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/08/457/015-016

Efficib

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/08/458/012-014

Trevaclyn

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/08/459/012-014

Tredaptive

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/08/460/012-014

Pelzont

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/08/464/018-019

Clopidogrel BMS

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/08/465/018-019

Clopidogrel Winthrop

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/97/030/170/NO-189/NO

Insuman

Norvegia

8.4.2009

EU/1/97/030/170-189

Insuman

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/97/030/170-189/IS

Insuman

Islanda

22.4.2009

EU/1/97/030/190-195

Insuman

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/97/055/004

Viramune

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/98/063/008/NO-10/NO

Rebif

Norvegia

9.2.2009

EU/1/98/063/008-010

Rebif

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/98/063/008-010/IS

Rebif

Islanda

18.3.2009

EU/1/98/069/011a-011b

Plavix

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/98/070/011a-011b

Iscover

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/98/096/013-023

Temodal

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/98/096/023/IS

Temodal

Islanda

24.3.2009

EU/1/98/096/023/NO

Temodal

Norvegia

18.3.2009

EU/1/99/110/010

Sustiva

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/116/004-005

Remicade

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/99/123/013

Renagel

Liechtenstein

30.6.2009

EU/2/04/044/009-010

Aivlosin

Liechtenstein

30.6.2009

EU/2/06/058/004/IS

Flexicam

Islanda

27.1.2009

EU/2/07/078/004

Rheumocam

Liechtenstein

30.6.2009


ALLEGATO IV

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione revocate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state revocate negli Stati SEE-EFTA per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2009:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di revoca

EU/1/01/184/001/NO-073/NO

Nespo

Norvegia

11.3.2009

EU/1/01/184/001-073/IS

Nespo

Islanda

24.1.2009

EU/1/01/211/001/NO-012/NO

Dynepo

Norvegia

18.5.2009

EU/1/02/211/001-005&010-012/IS

Dynepo

Islanda

14.4.2009

EU/1/02/211/001-005,010-012

Dynepo

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/02/228/001-003/IS

Neupopeg

Islanda

24.1.2009

EU/1/02/232/001-003

Velosulin

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/02/232/001-003/IS

Velosulin

Islanda

18.3.2009

EU/1/04/291/001-003

Raptiva

Liechtenstein

30.6.2009

EU/1/04/291/001-003/IS

Raptiva

Islanda

27.4.2009

EU/1/04/293/001/NO-012/NO

Parareg

Norvegia

12.3.2009

EU/1/04/293/001-012/IS

Parareg

Islanda

23.1.2009

EU/1/06/344/001/NO-011/NO

Acomplia

Norvegia

11.3.2009

EU/1/06/344/001-011

Acomplia

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/06/344/001-011/IS

Acomplia

Islanda

23.1.2009

EU/1/06/345/001/NO-011/NO

Zimulti

Norvegia

13.2.2009

EU/1/06/345/001-011

Zimulti

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/06/345/001-011/IS

Zimulti

Islanda

23.1.2009

EU/1/99/102/007/NO-008/NO

Sonata

Norvegia

2.4.2009

EU/1/99/110/006/NO-007/NO

Sustiva

Norvegia

20.5.2009

EU/1/99/111/006/NO-007/NO

Stocrin

Norvegia

25.5.2009


ALLEGATO V

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione sospese

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state sospese negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o gennaio-30 giugno 2009:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di sospensione

EU/1/042/291/001-003

Raptiva

Liechtenstein

30.4.2009

EU/1/05/326/001

Ionsys

Liechtenstein

28.2.2009

EU/1/05/326/001/IS

Ionsys

Islanda

23.1.2009

EU/2/99/016/001-006

Porcilis Pesti

Liechtenstein

28.2.2009

EU/2/99/016/001-006/IS

Porcilis Pesti

Islanda

24.3.2009


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5820 — HPS/DKPS/SC)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 67/08

1.

In data 9 marzo 2010, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Haselsteiner Familien-Privatstiftung («HPS», Austria) e Krassny-Privatstiftung («DPKS», Austria) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft («SC», Austria) mediante l'acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

HPS: costruzioni,

DKPS: produzione chimica e tecnologie dell'acqua,

SC: gestione di fondi e gestione patrimoniale per clienti privati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5820 — HPS/DKPS/SC, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5745 — AkzoNobel/Rohm and Haas powder coatings business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 67/09

1.

In data 12 marzo 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa AkzoNobel N.V. («AkzoNobel», Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme delle attività relative a rivestimenti in polvere («Rohm and Haas powder coatings business», Stati Uniti) dell’impresa Rohm and Haas Chemicals LLC e delle sue imprese collegate, indirettamente controllate al 100 % da The Dow Chemical Company, mediante acquisto di quote e attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

AkzoNobel: produzione e commercializzazione di un’ampia gamma di vernici, rivestimenti e prodotti chimici speciali,

attività di Rohm and Haas relative a rivestimenti in polvere: ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e vendita di rivestimenti in polvere.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5745 — AkzoNobel/Rohm and Haas powder coatings business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/26


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 67/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MARRONE DELLA VALLE DI SUSA»

N. CE: IT-PGI-0005-0564-08.11.2006

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Marrone della Valle di Susa»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

La denominazione «Marrone della Valle di Susa» designa il frutto ottenuto da 5 ecotipi locali correntemente indicati con il nome del comune di provenienza cioè: Marrone di San Giorio di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di Sant’Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e Marrone di Villar Focchiardo. All’atto dell’immissione al consumo deve possedere le seguenti caratteristiche: numero di frutti per riccio non superiore a tre; forma ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento terminante con residui stilari anch’essi tormentosi; pericarpo di colore marrone-avana tendente al rossiccio con striature di colore più scuro in numero variabile di 25-30; episperma di colore nocciola scamosciato poco invaginato e che si separa facilmente dal seme; cicatrice ilare di forma ellittica che tende al rettangolare con dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, piatta e di colore più chiaro del pericarpo con residua pelosità al contorno; raggiatura stellare medio-grande evidente; pezzatura medio-grossa con non più di 85 frutti/kg; seme, uno per frutto, presenta polpa bianca o bianco-crema, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Nella zona geografica identificata devo avvenire le operazioni di raccolta, cernita, pulizia, calibratura e curatura. Il prodotto che non viene immesso sul mercato entro 30 giorni dalla raccolta subisce il trattamento di curatura. La curatura dei frutti serve al mantenimento della serbevolezza del prodotto e deve essere eseguita esclusivamente mediante acqua, sia a freddo con immersione in acqua a temperatura ambiente per un periodo dai 2 agli 8 giorni; sia a caldo, consistente nell’immersione dei frutti in acqua calda a 48 °C per 50 minuti e successivamente tenuti in acqua fredda per altri 50 minuti. Tale processo non danneggia le caratteristiche tipiche del prodotto.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

L’immissione al consumo del «Marrone della Valle di Susa» deve avvenire con le seguenti modalità: prodotto confezionato in sacchetti in rete nelle confezioni da 1-2-2,5-3, 10 kg ed in sacchi per le confezioni da 5-10-25 e 50 kg chiusi ermeticamente. Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Sulle confezioni dovrà essere apposto, all’atto della chiusura delle stesse, l’etichetta contenente il Logo dove la Indicazione Geografica Protetta «Marrone della Valle di Susa» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili nettamente distinguibile da altre scritte. E’ consentito specificare gli estremi atti ad individuare il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore; l’annata di produzione il peso lordo all’origine.

Il logo della IGP è costituito dalla rappresentazione di un sacco pieno di frutti, rovesciato in avanti, aperto sul lato superiore, dal quale fuoriescono i marroni.

Image

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona geografica è stata delimitata inserendo tutti i comuni della Val di Susa dove tradizionalmente si coltiva il marrone della Val di Susa. Tale zona comprende tutti i comuni in cui l’altitudine, l’esposizione e le temperature medie annue permettono la coltivazione del castagno. La zona di produzione del «Marrone della Valle di Susa» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino: Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La ricchezza in scheletro e sabbia dei suoli, la giacitura a franapoggio degli strati rocciosi e la pendenza influiscono nel bilancio idrico della Valle di Susa e di conseguenza anche sui castagneti. L’andamento climatico è caratterizzato da precipitazioni non molto elevate per la posizione della Valle incuneata tra le valli Sangone e Lanzo e con il massiccio dell’Orsiera a sud che ostacola l’afflusso delle masse di aria umida di origine mediterranea. Queste caratteristiche geologiche e pedologiche del territorio segusino permettono ai castagneti da frutto di vegetare nelle migliori condizioni tanto che le piante appaiono vigorose conferendo poi ai frutti quelle qualità organolettiche tipiche.

5.2.   Specificità del prodotto:

Le caratteristiche peculiari del prodotto si individuano nel colore e croccantezza della polpa, nel sapore dolce e profumato, nella pezzatura medio grossa. Queste caratteristiche rendono il «Marrone della Valle di Susa» un prodotto da sempre molto appezzato sul mercato interno ed estero.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il riconoscimento Indicazione Geografica Protetta per il «Marrone della Valle di Susa» viene richiesto soprattutto per l’indubbia reputazione di cui gode da secoli questo prodotto. Nella Valle di Susa, infatti, si hanno notizie circostanziate a partire dal 1200 della coltivazione dei castagneti da frutto.

Merita di essere ricordato il «Castagneretum di Templeris», situato tra i comuni di Villarfocchiardo e San Giorio di Susa, appartenente all’ordine dei Templari, ove ancora oggi vi sono le più antiche ceppaie. Nel Medioevo il castagno ebbe un ruolo fondamentale nell’economia locale perché la raccolta delle castagne garantiva un lavoro alquanto remunerativo ed assicurava una fonte alimentare insostituibile.

Successivamente la coltura si diffuse mediante la promozione fatta dalle istituzioni monastiche che costituirono estesi castagneti in tutta la Valle di Susa utilizzando gli ecotipi locali e che ancora oggi producono un marrone molto pregiato e molto richiesto, adatto al consumo fresco e alla produzione di Marrons glacées.

I documenti che attestano la storicità del Marroni della Valle di Susa sono molteplici e molti sono ordinativi di prodotto da parte di note aziende italiane ed estere di trasformazione. I più vecchi ordinativi risalgono alla fine dell’800.

Al Marrone della Valle di Susa sono stati dedicati diversi articoli su riviste tecniche, e su settimanali locali. Il Marrone della Valle di Susa è inserito nel Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino.

Inoltre negli ultimi quaranta anni il «Marrone della Valle di Susa» è protagonista assoluto di una Sagra di grande successo che attualmente richiama circa 50 000 visitatori.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Marrone della Val di Susa» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 3 febbraio 2006.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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