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Document C:2008:236:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 236, 13 settembre 2008


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 236

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
13 settembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 236/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 223 del 30.8.2008

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 236/02

Causa C-504/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/57/CEE — Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili — Art. 3, n. 1 — Trasposizione non corretta)

2

2008/C 236/03

Causa C-142/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 22 de Madrid — Spagna) — Ecologistas en Acción-CODA/Ayuntamiento de Madrid (Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di progetti — Lavori di riassetto e di miglioramento di strade urbane — Assoggettamento)

2

2008/C 236/04

Causa C-204/07 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 luglio 2008 — C.A.S. SpA/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Accordo di associazione CEE-Turchia — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 239 — Codice doganale comunitario — Rimborso e sgravio di dazi all'importazione — Concentrato di succhi di frutta proveniente dalla Turchia — Certificati di circolazione — Falsificazione — Situazione particolare)

3

2008/C 236/05

Causa C-237/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Dieter Janecek/Freistaat Bayern (Direttiva 96/62/CE — Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente — Fissazione dei valori limite — Diritto di un terzo vittima di danni alla salute alla predisposizione di un piano d'azione)

3

2008/C 236/06

Causa C-493/07: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Art. 26, n. 3 — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Numero di emergenza unico europeo — Mancato recepimento entro il termine stabilito)

4

2008/C 236/07

Causa C-127/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform (Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Familiari cittadini di paesi terzi — Cittadini di paesi terzi entrati nello Stato membro ospitante prima di divenire coniugi di cittadini dell'Unione)

4

2008/C 236/08

Causa C-364/07: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 12 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Kerkyras — Grecia) — Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos/Dimos Kerkyras (Art. 104, n. 3, primo comma del regolamento di procedura — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro successivi a tempo determinato nel settore pubblico — Nozioni di contratti successivi e di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di tali contratti — Misure dirette a prevenire abusi — Sanzioni — Disciplina nazionale delle controversie e dei ricorsi — Portata dell'obbligo d'interpretazione conforme)

5

2008/C 236/09

Causa C-265/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 giugno 2008 — Federutility e a./Autorità per l'energia elettrica e il gas

6

2008/C 236/10

Causa C-274/08: Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

7

2008/C 236/11

Causa C-276/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 26 giugno 2008 — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration

8

2008/C 236/12

Causa C-285/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 30 giugno 2008 — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe

8

2008/C 236/13

Causa C-287/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano (Italia) il 30 giugno 2008 — Crocefissa Savia e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e a.

9

2008/C 236/14

Causa C-301/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Lussemburgo) il 7 luglio 2008 — Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras/Deutscher Luftpool, Luxair, Le Comunità europee, lo Stato del Granducato di Lussemburgo, Foyer assurances

9

2008/C 236/15

Causa C-317/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA

10

2008/C 236/16

Causa C-318/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Filomena Califano/Wind SpA

10

2008/C 236/17

Causa C-319/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA

11

2008/C 236/18

Causa C-320/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Multiservice Srl/Telecom Italia SpA

11

2008/C 236/19

Causa C-323/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 16 luglio 2008 — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo e Bartolomé Valera Huete/Eredità giacente del sig. Rafael de las Heras Dávila, sig.ra. Sagrario de las Heras Dávila e Fondo de Garantía Salarial

12

2008/C 236/20

Causa C-328/08: Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

12

2008/C 236/21

Causa C-365/06: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 3 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

13

2008/C 236/22

Causa C-31/08: Ordinanza del presidente della Corte 6 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

13

 

Tribunale di primo grado

2008/C 236/23

Causa T-251/06: Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Meyer-Falk/Commissione

14

2008/C 236/24

Causa T-273/08: Ricorso proposto il 14 luglio 2008 — X Technology Swiss/UAMI — Ipko-Amcor (First-On-Skin)

14

2008/C 236/25

Causa T-276/08: Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Al-Aqsa/Consiglio

15

2008/C 236/26

Causa T-277/08: Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Bayer Healthcare/UAMI — Laboratorios ERN (CITRACAL)

15

2008/C 236/27

Causa T-284/08: Ricorso proposto il 21 luglio 2008 — People's Mojahedin of Iran/Consiglio

16

2008/C 236/28

Causa T-292/08: Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — Inditex/UAMI — Marín Díaz de Cerio (marchio denominativo OFTEN)

16

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/1


(2008/C 236/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 223 del 30.8.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 209 del 15.8.2008

GU C 197 del 2.8.2008

GU C 183 del 19.7.2008

GU C 171 del 5.7.2008

GU C 158 del 21.6.2008

GU C 142 del 7.6.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-504/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/57/CEE - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - Art. 3, n. 1 - Trasposizione non corretta)

(2008/C 236/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e I. Kaufmann-Bühler, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e W. Ferrante, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Errato recepimento dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245, pag. 6) — Designazione di coordinatori in materia di sicurezza e salute per un cantiere in cui saranno presenti più imprese

Dispositivo

1)

Non avendo provveduto alla corretta trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 22 de Madrid — Spagna) — Ecologistas en Acción-CODA/Ayuntamiento de Madrid

(Causa C-142/07) (1)

(Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE - Valutazione dell'impatto ambientale di progetti - Lavori di riassetto e di miglioramento di strade urbane - Assoggettamento)

(2008/C 236/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 22 de Madrid

Parti

Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA

Convenuto: Ayuntamiento de Madrid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 22 de Madrid — Interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Progetti di ristrutturazione di strade urbane nelle zone a forte densità di popolazione o relativi a paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico — Assoggettamento ad una procedura di valutazione a causa della loro natura e dimensione e del loro effetto — Applicabilità dei criteri della sentenza della Corte nella causa C-332/04, Commissione/Spagna

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretata nel senso che essa prevede la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di riassetto e di miglioramento di strade urbane qualora si tratti di progetti di cui all'allegato I, punto 7, lett. b), o c), di tale direttiva, o qualora si tratti di progetti di cui all'allegato II, punti 10, lett. e), o 13, primo trattino, della direttiva medesima che possano, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all'occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 luglio 2008 — C.A.S. SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-204/07 P) (1)

(Impugnazione - Accordo di associazione CEE-Turchia - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 239 - Codice doganale comunitario - Rimborso e sgravio di dazi all'importazione - Concentrato di succhi di frutta proveniente dalla Turchia - Certificati di circolazione - Falsificazione - Situazione particolare)

(2008/C 236/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: C.A.S. SpA (rappresentante: D. Ehle, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e S. Schønberg, agenti, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 6 febbraio 2007 nella causa T-23/03, C.A.S./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 18 ottobre 2002, REC 10/01, relativa ad una domanda di rimborso di dazi all'importazione riscossi a posteriori sui concentrati di succo di frutta provenienti dalla Turchia importati tramite certificati di origine rivelatisi falsi in occasione di un controllo posteriore — Inadempimento ed errori commessi dalle autorità turche e dalla Commissione tali da poter dar luogo ad una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Condivisione dell'onere della prova circa l'esistenza di una situazione particolare — Qualificazione giuridica dei documenti dei fatti

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 febbraio 2007, causa T-23/03, CAS/Commissione, è annullata.

2)

L'art. 2 della decisione della Commissione 18 ottobre 2002 (REC 10/01), è annullato.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese di entrambi i gradi del giudizio.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Dieter Janecek/Freistaat Bayern

(Causa C-237/07) (1)

(Direttiva 96/62/CE - Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente - Fissazione dei valori limite - Diritto di un terzo vittima di danni alla salute alla predisposizione di un piano d'azione)

(2008/C 236/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Dieter Janecek

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GU L 296, pag. 55) — Diritto di un terzo, che abbia subito danni alla salute, all'adozione di un piano d'azione quale previsto dalla direttiva, avendo lo stesso, in base al diritto interno, il diritto di chiedere in giudizio provvedimenti contro il superamento dei valori massimi fissati per le particelle

Dispositivo

1)

L'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, i soggetti dell'ordinamento direttamente interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell'ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico.

2)

Gli Stati membri hanno come unico obbligo di adottare, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione e a breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori o alle dette soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell'insieme degli interessi in gioco.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/4


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca

(Causa C-493/07) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Art. 26, n. 3 - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Numero di emergenza unico europeo - Mancato recepimento entro il termine stabilito)

(2008/C 236/06)

Lingua di procedura: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e J. Javorský, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: J. Čorba, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine stabilito, delle misure necessarie per conformarsi all'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51)

Dispositivo

1)

Non provvedendo a che le imprese che gestiscono reti telefoniche pubbliche mettano, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, per le chiamate destinate al numero di emergenza unico europeo 112 le informazioni relative alla localizzazione del chiamante a disposizione delle autorità che intervengono in caso di urgenza, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»).

2)

La Repubblica slovacca è condannata alle spese.


(1)  GU C 315 del 22.12.2007.


13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform

(Causa C-127/08) (1)

(Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Familiari cittadini di paesi terzi - Cittadini di paesi terzi entrati nello Stato membro ospitante prima di divenire coniugi di cittadini dell'Unione)

(2008/C 236/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska

Convenuto: Minister for Justice, Equality and Law Reform

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Coniuge cittadino di uno Stato terzo — Normativa nazionale dello Stato membro ospitante che subordina il diritto di soggiorno dei familiari al previo soggiorno legale in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, osta alla normativa di uno Stato membro la quale impone al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorna in questo Stato membro di cui non ha la cittadinanza, di avere previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, per poter beneficiare delle disposizioni della detta direttiva.

2)

L'art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38 dev'essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorna in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino dell'Unione, gode delle disposizioni della detta direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/5


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 12 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Kerkyras — Grecia) — Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos/Dimos Kerkyras

(Causa C-364/07) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro successivi a tempo determinato nel settore pubblico - Nozioni di «contratti successivi» e di «ragioni obiettive» per la giustificazione del rinnovo di tali contratti - Misure dirette a prevenire abusi - Sanzioni - Disciplina nazionale delle controversie e dei ricorsi - Portata dell'obbligo d'interpretazione conforme)

(2008/C 236/08)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Kerkyras (Tribunale monocratico di Corfù)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos

Convenuto: Dimos Kerkyras (Comune di Corfù)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Monomeles Protodikeio Kerkyras — Interpretazione della clausola 5, nn. 1 e 2, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Contratti di lavoro stipulati con la pubblica amministrazione — Nozione di ragioni obiettive idonee a giustificare il rinnovo, senza limiti, dei contratti a tempo determinato successivi — Nozione di contratti successivi

Dispositivo

1)

Nell'ipotesi di tardiva trasposizione di una direttiva nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e in mancanza di effetto diretto delle disposizioni pertinenti di quest'ultima, i giudici nazionali devono, nella misura del possibile, interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine di trasposizione, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima, privilegiando l'interpretazione delle disposizioni nazionali che sia maggiormente conforme a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della detta direttiva.

2)

La clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta all'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall'esistenza di elementi concreti relativi in particolare all'attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio.

3)

La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che non osta, in via di principio, a una normativa nazionale, come quella oggetto della terza questione pregiudiziale, in forza della quale soltanto i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che siano separati tra loro da un lasso di tempo inferiore ai tre mesi possono essere considerati «successivi» ai sensi della detta clausola.

4)

In circostanze come quelle di cui alla causa principale, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, nei limiti in cui l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non sembra comportare, nel settore di cui trattasi, altre misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi, esso osta all'applicazione di una norma di diritto nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, avendo avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro, devono essere considerati abusivi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, in base all'obbligo di interpretazione conforme ad esso incombente, verificare se il suo ordinamento giuridico interno non comporti queste altre misure effettive.

5)

Il principio dell'effetto utile del diritto comunitario e l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ostano, in via di principio, a una disposizione nazionale secondo la quale un'autorità amministrativa indipendente è competente ad eventualmente riqualificare contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Spetta tuttavia al giudice del rinvio vegliare a che sia garantito il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


13.9.2008   

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C 236/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 giugno 2008 — Federutility e a./Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Causa C-265/08)

(2008/C 236/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa

Convenuta: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Questioni pregiudiziali

1)

se l'articolo 23 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/55/CE (1) del 26 giugno 2003, che disciplina l'apertura del mercato del gas, debba essere interpretato, in conformità ai principi derivanti dal Trattato dell'U.E., nel senso che osti alla stessa disposizione e ai principi comunitari una norma nazionale (e i conseguenti atti applicativi) che, dopo la data dell'1 luglio 2007, mantenga ancora all'Autorità di regolazione nazionale il potere di definire prezzi di riferimento delle forniture di gas naturale ai clienti domestici (categoria indeterminata e non definita nelle fasce di riferimento che non implica, di per sé, la valutazione di particolari situazioni di disagio socio- economico che potrebbero giustificare la definizione dei suddetti prezzi di riferimento), che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, sono tenute a comprendere tra le proprie offerte commerciali; oppure:

2)

se tale norma (l'art. 23 cit.) debba essere interpretata in combinato disposto con l'art. 3 della Direttiva 2003/55/CE (il quale ultimo prevede che gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, per quel che qui interessa, il prezzo delle forniture) nel senso che non osti alle richiamate disposizioni comunitarie una norma nazionale che, tenuto conto della particolare situazione del mercato, ancora caratterizzato dall'assenza di condizioni di «effettiva concorrenza», almeno nel segmento della commercializzazione all'ingrosso, ammetta la determinazione in via amministrativa del prezzo di riferimento del gas naturale, da indicarsi obbligatoriamente tra le offerte commerciali praticate da ciascun venditore ai propri clienti domestici nell'ambito del concetto di servizio universale, ancorché tutti i clienti debbano essere considerati «liberi».


(1)  GU L 176, p. 57.


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C 236/7


Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-274/08)

(2008/C 236/10)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e P. Dejmek, ombud)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1), in quanto non ha adottato provvedimenti idonei a garantire l'esigenza di una separazione funzionale tra gli interessi della distribuzione e quelli della produzione in un'azienda integrata verticalmente, ai sensi dell'art. 15, n. 2, lett. b) e c), della detta direttiva, nonché in quanto non ha attribuito all'autorità di regolamentazione l'obbligo di fissare o di approvare anticipatamente almeno quelle metodologie che si applicano per calcolare o per constatare il ricorrere dei presupposti per l'accesso alla rete nazionale, incluse le tariffe di trasmissione e di distribuzione, ai sensi dell'art. 23, n. 2, lett. a), della detta direttiva;

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Svezia invoca diverse disposizioni della legge sull'elettricità per sostenere che l'art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva è stato recepito nel diritto svedese, disposizioni dalle quali risulta tra l'altro che la gestione da rete (attività di distribuzione) deve essere oggetto di contabilità distinta e che i revisori contabili della società che gestisce la rete devono esaminare tali conti separatamente. Peraltro, il Regno di Svezia afferma che i costi comuni della società di gestione della rete di distribuzione e di un'altra società devono essere contabilizzati alla prima delle due soltanto per la quota parte ad essa spettante. Inoltre, i gestionari della rete sono tenuti a stabilire un piano di vigilanza e ad assicurare che esso sia eseguito.

La Commissione ritiene, tuttavia, che i chiari requisiti in materia di organizzazione della direzione, posti dall'art. 15, n. 2, lett. b) e c), non possono essere considerati soddisfatti da regole generali relative, ad esempio, alla contabilizzazione distinta delle spese o da altre misure generali di carattere sanzionatorio.

Secondo il Regno di Svezia, le esigenze di separazione funzionale sono soddisfatte anche dalle disposizioni generali della legge sulle società per azioni, secondo le quali le società controllanti e le società controllate sono persone giuridiche distinte e soggetti di diritto distinti.

La Commissione è del parere che una società controllante, in qualità di azionista di maggioranza, esercita un'influenza determinante sulla sua o sulle sue controllate, in quanto talune questioni importanti ricadono nel potere decisionale degli azionisti. Una società di distribuzione e il suo consiglio di amministrazione non possono pertanto mai essere indipendenti dall'azionista di maggioranza soltanto sul fondamento del diritto societario generale. Allo stesso modo, la circostanza che una società integrata rispetti le disposizioni della legge sulle società per azioni in materia di controlli contabili e di limiti per il trasferimento degli attivi non significa, secondo la Commissione, che le esigenze di una direzione indipendente siano soddisfatte. Secondo la Commissione, una corretta trasposizione dell'art. 15, n. 2, lett. b) e c), presuppone l'esistenza di norme imperative che riflettono chiaramente le esigenze poste da tali disposizioni, cioè la garanzia che la direzione dell'attività di distribuzione possa agire in modo totalmente autonomo, indipendentemente dall'impresa di energia elettrica integrata, per quanto riguarda la distribuzione e gli elementi dell'attivo necessari per gestire, mantenere o sviluppare tale rete. Tali esigenze non sono soddisfatte dalle disposizioni della legge sulle società per azioni.

Come viene esposto all'art. 23, n. 2, lett. a), la direttiva prevede un regime di previa approvazione delle tariffe della rete ovvero almeno delle metodologie utilizzate per calcolarle o per fissarle. Il Regno di Svezia ha espressamente indicato che il regime svedese di calcolo delle tariffe di rete attualmente in vigore, nonché i criteri che esse devono soddisfare, è basato su un sistema di controllo a posteriori, ma che l'introduzione di un nuovo regime di approvazione preventiva è oggetto di studio, in quanto un progetto di legge in tal senso deve essere depositato in Parlamento nel giugno 2008.

In questo contesto, la Commissione ritiene che il Regno di Svezia non abbia correttamente recepito la direttiva 2003/54 e, più in particolare, i suoi artt. 15, n. 2, lett. b) e c), e 23, n. 2, lett. a).


(1)  GU L 176, pag. 37.


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C 236/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 26 giugno 2008 — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration

(Causa C-276/08)

(2008/C 236/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrenti: Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick

Convenuto: Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 2, punto 2, lett. a), 3, n. 1, e 7, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1), debbano essere interpretatati nel senso che essi riguardano solamente i familiari che abbiano ottenuto tale qualità prima della data in cui il cittadino dell'Unione che essi intendono accompagnare o raggiungere ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione attribuitogli dall'art. 39 del Trattato CE, o se, all'inverso, qualsiasi cittadino dell'Unione che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, abbia il diritto di farsi raggiungere da un familiare senza che quest'ultimo debba soddisfare specifici requisiti quanto alla data di acquisizione di tale qualità.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


13.9.2008   

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C 236/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 30 giugno 2008 — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe

(Causa C-285/08)

(2008/C 236/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation.

Parti

Ricorrente: Société Moteurs Leroy Somer.

Convenute: Société Dalkia France, Société Ace Europe.

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 9 e 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE (1), relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ostino all'interpretazione di un diritto nazionale ovvero di una giurisprudenza interna consolidata che consenta al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora il danneggiato stesso fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.


(1)  GU L 210, pag. 29.


13.9.2008   

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C 236/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano (Italia) il 30 giugno 2008 — Crocefissa Savia e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e a.

(Causa C-287/08)

(2008/C 236/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella

Convenuti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo — Limbiate, Úfficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo — Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo — Rho, Istituto Comprensivo — Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni — Rescaldina

Questioni pregiudiziali

1)

se sia consentito al legislatore di uno Stato della U.E. emanare una norma di asserita interpretazione autentica, ma in realtà innovativa per contenuti e tale — in particolare — da attribuire, retroattivamente, alla norma in tesi interpretata effetti diversi da quelli ad essa in precedenza attribuiti dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;

2)

se la risposta al precedente quesito possa essere influenzata dalla possibilità di qualificare la norma sopravvenuta, anziché come innovativa con effetti retroattivi, come norma genuinamente interpretativa, per quanto qualificazione sol dedotta dalla sua conformità alla lettura data al testo originario da una minoritaria giurisprudenza di merito, benché già ripetutamente contraddetta in sede di legittimità;

3)

se ed, in caso positivo, quale incidenza abbia, nell'uno e/o nell'altro caso, nella valutazione della compatibilità di una simile norma con il diritto Comunitario ed, in particolare, con i principi che concorrono alla qualificazione del processo come «equo», il fatto che lo stesso Stato sia parte in causa e che l'applicazione della norma sopravvenuta di fatto imponga al Giudice il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti;

4)

quali siano, in via indicativa, i «motivi imperiosi di carattere generale» idonei a giustificare, eventualmente anche in deroga alla risposta che per norma dovrebbe essere data ai quesiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il riconoscimento di effetti retroattivi ad una disposizione di legge riferita alla materia civile ed ai rapporti di diritto privato, benché intercorrenti con un ente pubblico;

5)

se tra tali motivi possano essere annoverate ragioni organizzative analoghe a quelle cui ha fatto riferimento la Corte di Cassazione Italiana nelle sentenze nn. 618, 677 e 11922/2008, per giustificare, in particolare, con la necessità di «governare una operazione di riassetto organizzativo di ampia portata», l'emanazione della norma destinata a regolamentare il trasferimento degli ATA dagli enti locali allo Stato a quasi sei anni di distanza dal trasferimento stesso;

6)

se, in ogni caso, sia compito del giudice nazionale individuare, nel silenzio della legge interna, i «motivi imperiosi di carattere generale» che — a processo pendente ed in deroga al principio di «uguaglianza delle armi nel processo» — potrebbero giustificare l'emanazione di una norma ad effetti retroattivi idonea a capovolgerne l'esito o se, viceversa, il giudice nazionale debba limitarsi a valutare la compatibilità con il diritto comunitario dei soli motivi posti espressamente a base delle proprie scelte dal legislatore del proprio Stato.


13.9.2008   

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C 236/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Lussemburgo) il 7 luglio 2008 — Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras/Deutscher Luftpool, Luxair, Le Comunità europee, lo Stato del Granducato di Lussemburgo, Foyer assurances

(Causa C-301/08)

(2008/C 236/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras

Convenuti: Deutscher Luftpool, Luxair, Le Comunità europee, lo Stato del Granducato di Lussemburgo, Foyer assurances

Questioni pregiudiziali

1)

Se la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come emendata all'Aia il 28 settembre 1955, a cui fa riferimento il regolamento (CE) n. 2027/97 (1), appartenga al diritto comunitario che la Corte di giustizia ha competenza d'interpretare in forza dell'art. 234 CE.

2)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, nella sua versione applicabile all'epoca dell'incidente, ossia il 21 dicembre 1998, debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda le questioni non espressamente disciplinate, le disposizioni della Convenzione di Varsavia — nella fattispecie l'art. 29 — continuino a essere applicate ai voli tra Stati membri della Comunità europea.

3)

In caso di soluzione affermativa delle prime due questioni, se l'art. 29 della Convenzione di Varsavia, con riferimento al regolamento (CE) n. 2027/97, debba essere interpretato nel senso che il termine di due anni in essa previsto possa essere sospeso o interrotto ovvero che il vettore o il suo assicuratore possano rinunciarvi con un atto che il giudice nazionale considera valere come riconoscimento di responsabilità


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285, pag. 1).


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C 236/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA

(Causa C-317/08)

(2008/C 236/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Ischia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Rosalba Alassini

Convenuta: Telecom Italia SpA

Questione pregiudiziale

Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE (1), alla direttiva 1999/44/CE (2), alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE (3) e alla direttiva 1998/257/CE (4) abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.


(1)  GU L 108, p. 51.

(2)  GU L 171, p. 12.

(3)  GU L 109, p. 56.

(4)  GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).


13.9.2008   

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C 236/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Filomena Califano/Wind SpA

(Causa C-318/08)

(2008/C 236/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Ischia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Filomena Califano

Convenuta: Wind SpA

Questione pregiudiziale

Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE (1), alla direttiva 1999/44/CE (2), alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE (3) e alla direttiva 1998/257/CE (4) abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.


(1)  GU L 108, p. 51.

(2)  GU L 171, p. 12.

(3)  GU L 109, p. 56.

(4)  GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).


13.9.2008   

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C 236/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA

(Causa C-319/08)

(2008/C 236/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Ischia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lucia Anna Giorgia Iacono

Convenuta: Telecom Italia SpA

Questione pregiudiziale

Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE (1), alla direttiva 1999/44/CE (2), alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE (3) e alla direttiva 1998/257/CE (4) abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.


(1)  GU L 108, p. 51.

(2)  GU L 171, p. 12.

(3)  GU L 109, p. 56.

(4)  GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).


13.9.2008   

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C 236/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Multiservice Srl/Telecom Italia SpA

(Causa C-320/08)

(2008/C 236/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Ischia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Multiservice Srl

Convenuta: Telecom Italia SpA

Questione pregiudiziale

Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE (1), alla direttiva 1999/44/CE (2), alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE (3) e alla direttiva 1998/257/CE (4) abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.


(1)  GU L 108, p. 51.

(2)  GU L 171, p. 12.

(3)  GU L 109, p. 56.

(4)  GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).


13.9.2008   

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C 236/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 16 luglio 2008 — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo e Bartolomé Valera Huete/Eredità giacente del sig. Rafael de las Heras Dávila, sig.ra. Sagrario de las Heras Dávila e Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-323/08)

(2008/C 236/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrenti: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete

Convenuti: Eredità giacente del sig. Rafael de las Heras Dávila, sig.ra. Sagrario de las Heras Dávila e Fondo de Garantía Salarial

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 51 dell'Estatuto de los Trabajadores spagnolo venga meno agli obblighi incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE (1), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in quanto limita il concetto [di licenziamenti collettivi] ai licenziamenti per cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione e non lo estende ai licenziamenti per qualsiasi motivo non inerente alla persona dei lavoratori.

2)

Se sia parimenti in contrasto con la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE la disposizione di legge contenuta all'art. 49, n. 1, lett. g) dell'Estatuto de los Trabajadores, la quale fissa un'indennità limitata ad un mese di retribuzione per i lavoratori che perdano il loro posto di lavoro a causa del decesso, pensionamento o incapacità del datore di lavoro, escludendoli dalle previsioni dell'art. 51 dello statuto in parola, venendo così meno a quanto disposto agli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della citata direttiva.

3)

Se la disciplina spagnola del licenziamento collettivo, e, concretamente, gli artt. 49, n. 1, lett. g) e 51 dell'Estatuto de los Trabajadores, violi l'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dal Consiglio europeo di Strasburgo il 9 dicembre 1989.


(1)  GU L 225, pag. 16.


13.9.2008   

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C 236/12


Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-328/08)

(2008/C 236/20)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e I. Koskinen)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (1) o comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva;

condannare Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2007.


(1)  GU L 143, pag. 56.


13.9.2008   

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C 236/13


Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 3 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-365/06) (1)

(2008/C 236/21)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006.


13.9.2008   

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C 236/13


Ordinanza del presidente della Corte 6 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-31/08) (1)

(2008/C 236/22)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


Tribunale di primo grado

13.9.2008   

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C 236/14


Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Meyer-Falk/Commissione

(Causa T-251/06)

(2008/C 236/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Meyer-Falk (Bruchsal, Germania) (rappresentante: S. Crosby, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 6 novembre 2006, che gli ha negato l'accesso a due documenti sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla riforma della giustizia in Bulgaria. Nella fase antecedente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha fatto domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio che il Tribunale di primo grado ha accolto con decisione 21 gennaio 2008.

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere, innanzitutto, sostanzialmente, che la convenuta avrebbe violato il principio della buona amministrazione, poiché la richiesta del ricorrente per accedere ai documenti sarebbe stata negata, sebbene i documenti fossero accessibili al pubblico ad eccezione del ricorrente.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l'applicazione dell'art. 4, primo comma, lett. a) e b), nonché dell'art. 4, terzo comma, del regolamento (CE), n. 1049/2001 (1), sarebbe inficiata da un manifesto sviamento di potere.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


13.9.2008   

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C 236/14


Ricorso proposto il 14 luglio 2008 — X Technology Swiss/UAMI — Ipko-Amcor (First-On-Skin)

(Causa T-273/08)

(2008/C 236/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Svizzera) (Rappresentante: avv. A. Herbertz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ipko-Amcor BV (Zoetermeer, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

Riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 maggio 2008 (procedimento R 281/2007-4) in modo che l'opposizione sia respinta.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «First-On-Skin» per prodotti delle classi 18, 23 e 25 (Domanda n. 4 019 981)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ipko-Amcor BV

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «FIRST» per prodotti della classe 25 (Registrazione nei paesi del Benelux n. 401 666), fermo restando che l'opposizione riguarda la registrazione dei prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.


13.9.2008   

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C 236/15


Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Al-Aqsa/Consiglio

(Causa T-276/08)

(2008/C 236/25)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Al-Aqsa (Heerlen, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Pauw e M. Uiterwaal, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il Consiglio è tenuto a risarcire alla ricorrente il danno subìto, nella misura di EUR 10 600 000, maggiorato degli interessi fino al giorno della pronuncia della futura sentenza, o quanto meno il danno che il Tribunale vorrà stabilire;

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede di essere risarcita del danno che sostiene di aver subìto in quanto essa nella decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE (1), figura nell'elenco delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 2001/2580 (2). Successivamente la collocazione della ricorrente è stata confermata in ogni revisione dell'elenco.

La ricorrente deduce che tale decisione per diversi motivi è illegittima. In primo luogo, la ricorrente deduce che la decisione 29 maggio 2006, 2006/379/CE (3), è stata annullata dal Tribunale in quanto in contrasto con l'obbligo di adeguata motivazione (4). La ricorrente deduce inoltre che nelle decisioni figurano vari vizi di contenuto. Al riguardo fa riferimento ai motivi da essa dedotti nelle cause T-327/03 e T-348/07, Al-Aqsa/Consiglio (5).

Secondo la ricorrente sussistono violazioni sufficientemente gravi di diritti dei singoli le quali giustificano quindi un risarcimento dei danni. Il danno subìto dalla ricorrente riguarda il danno di immagine, nonché il danno morale, per i quali il Consiglio è responsabile a partire dal 28 giugno 2003, data in cui sono entrate in vigore le misure comunitarie.


(1)  Decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/974/CE (GU L 160, pag. 81).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

(3)  Decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU L 144, pag. 21).

(4)  Sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007, causa T-327/03, Al-Aqsa/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.

(5)  GU 2003 C 289, pag. 30, e GU 2007 C 269, pag. 61.


13.9.2008   

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C 236/15


Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Bayer Healthcare/UAMI — Laboratorios ERN (CITRACAL)

(Causa T-277/08)

(2008/C 236/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayer Healthcare LLC (Morristown, Stati Uniti d'America) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios ERN, SA (Sant Just Desvern, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 maggio 2008 nel procedimento R 459/2007-4; e

condannare il convenuto o, in alternativa, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, al pagamento delle spese. In subordine, condannare in solido al pagamento delle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente (già Mission Pharmacal Company).

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CITRACAL» per prodotti della classe 5, domanda n. 1 757 855.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso (già Laboratorios Diviser-Aquilea, SL).

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo n. 223 532 «CITRACAL» per prodotti delle classi 1 e 5.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione relativamente a tutti i prodotti controversi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la commissione di ricorso non ha correttamente valutato la prova dell'uso, e, in particolare, la circostanza che sia stata prodotta un'adeguata traduzione degli elenchi dei prodotti per i quali è stato utilizzato il marchio citato nell'opposizione. Inoltre, la commissione di ricorso ha valutato in modo inesatto l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


13.9.2008   

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C 236/16


Ricorso proposto il 21 luglio 2008 — People's Mojahedin of Iran/Consiglio

(Causa T-284/08)

(2008/C 236/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organisation of Iran (Auvers sur Oise, Francia) (rappresentanti: J.-P. Spitzer, avvocato, e D. Vaughan, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio 2008/583/CE nei limiti in cui essa si applica alla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede un parziale annullamento, a norma dell'art. 230 CE e nei limiti in cui si applica alla ricorrente, della decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE (1) («la decisione impugnata»), che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata perché non c'era al momento della sua adozione nessuna decisione di un'autorità nazionale competente che giustificasse l'inserimento della ricorrente nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Inoltre, la ricorrente deduce che la decisione dovrebbe essere annullata perché, sebbene si baserebbe su «elementi nuovi» e su una decisione di un'autorità competente diversa da quella del Regno Unito, la prova presa dal Consiglio a fondamento della sua decisione non è stata resa nota alla ricorrente prima dell'adozione di quest'ultima. Inoltre, la ricorrente sostiene che non è stata fornita alcuna giustificazione del motivo per il quale tali elementi sarebbero da considerare nuovi o rilevanti.

La ricorrente osserva che la decisione impugnata è stata adottata senza valutare correttamente gli elementi nuovi e senza esaminare se essi costituissero elementi di prova affidabili e concreti, in base ai quali il Consiglio fosse legittimato ad agire, al fine di provare il coinvolgimento della ricorrente in attività terroristiche.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del suo diritto di essere sentita e dei suoi diritti fondamentali. La ricorrente sostiene, infine, che la decisione impugnata è stata adottata in circostanze che costituiscono un abuso o uno sviamento di procedura e/o di potere.


(1)   GU 2008 L 188, pag. 21.


13.9.2008   

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C 236/16


Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — Inditex/UAMI — Marín Díaz de Cerio (marchio denominativo OFTEN)

(Causa T-292/08)

(2008/C 236/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: avv.ti. E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio (Logroño, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 aprile 2008 e, previa l'opportuna trattazione processuale, pronunciare sentenza di annullamento della citata decisione con riferimento a tutti o a parte dei prodotti di cui trattasi.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «OFTEN» (domanda di registrazione n. 2.798.270), per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi spagnoli denominativo e figurativo «OLTEN» e marchio spagnolo figurativo «OLTENWATCH», per prodotti della classe 14

Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: In via principale, violazione degli artt. 61, n. 1 e 62, n. 1, del regolamento (CEE) n. 40/94 sul marchio comunitario e, in subordine, violazione degli artt. 43, n. 2, e 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.


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