EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:138:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 138, 05 giugno 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 138

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
5 giugno 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 138/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5113 — Abe Investment/Getty) ( 1 )

1

2008/C 138/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4900 — Solvay/Sibur/JV) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 138/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2008/C 138/04

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 411a riunione in data 3 luglio 2006 concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft

3

2008/C 138/05

Relazione finale del consigliere auditore sul caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft (redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/EC, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori in taluni procedimenti n materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

4

2008/C 138/06

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 412a riunione, in data 10 luglio 2006 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft

9

2008/C 138/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 12 luglio 2006, che fissa l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corporation in virtù della decisione C(2005) 4420 def. e che modifica tale decisione per quanto riguarda l'importo di tale penalità (Caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notificata con il numero C(2006) 3143]

10

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 138/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

15

2008/C 138/09

Elenco dei porti in cui sono consentiti sbarchi o trasbordi di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona di regolamentazione della convenzione per la pesca nell'Atlantico nordorientale

18

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2008/C 138/10

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] — Imposizione di oneri di servizio pubblico per voli di linea andata e ritorno tra Værøy (eliporto)-Bodø

20

2008/C 138/11

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte in merito agli aiuti di Stato in relazione a operazioni immobiliari relative agli appezzamenti nn. 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 e 2/32 effettuate dal comune di Time sul suo territorio

30

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2008/C 138/12

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, nonché di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese e a quelle degli stessi prodotti spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno

42

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 138/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5114 — Pernod Ricard/V&S) ( 1 )

48

2008/C 138/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5179 — Eramet/Tinfos) ( 1 )

49

2008/C 138/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5163 — DPWL/ZIM/CONTARSA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

50

2008/C 138/16

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK) ( 1 )

51

2008/C 138/17

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4985 — BHP Billiton/Rio Tinto) ( 1 )

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5113 — Abe Investment/Getty)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 138/01)

Il 6 maggio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5113. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4900 — Solvay/Sibur/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 138/02)

Il 16 maggio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M4900. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 giugno 2008

(2008/C 138/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5466

JPY

yen giapponesi

161,82

DKK

corone danesi

7,4586

GBP

sterline inglesi

0,7902

SEK

corone svedesi

9,3448

CHF

franchi svizzeri

1,6037

ISK

corone islandesi

119,48

NOK

corone norvegesi

7,9755

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,67

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

242,7

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7006

PLN

zloty polacchi

3,3763

RON

leu rumeni

3,6276

SKK

corone slovacche

30,325

TRY

lire turche

1,92

AUD

dollari australiani

1,61

CAD

dollari canadesi

1,561

HKD

dollari di Hong Kong

12,0754

NZD

dollari neozelandesi

1,974

SGD

dollari di Singapore

2,1081

KRW

won sudcoreani

1 575,99

ZAR

rand sudafricani

12,0403

CNY

renminbi Yuan cinese

10,7319

HRK

kuna croata

7,2497

IDR

rupia indonesiana

14 407,35

MYR

ringgit malese

5,0179

PHP

peso filippino

67,996

RUB

rublo russo

36,75

THB

baht thailandese

50,574

BRL

real brasiliano

2,5271

MXN

peso messicano

15,9609


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/3


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 411a riunione in data 3 luglio 2006 concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft

(2008/C 138/04)

1.

Il comitato consultivo concorda, sulla base delle relazioni del fiduciario e l'analisi della Commissione, tutti i documenti (1) che la Microsoft ha presentato entro il 15 dicembre 2005 a mezzanotte non costituiscono una documentazione tecnica completa ed accurata e che, pertanto, la Microsoft non ha ottemperato all'obbligo di divulgare le informazioni di cui all'articolo 5, lettere a) e c), della decisione del 24 marzo 2004.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione quando questa afferma che è stato giustificato inviare alla Microsoft la comunicazione degli addebiti il 21 dicembre 2005, dopo avere esaminato tutti i documenti presentati dalla Microsoft entro il termine previsto dalla decisione del 10 novembre 2005, ovverosia entro il 15 dicembre 2005.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione (2) quando questa, sulla base delle relazioni del fiduciario e degli esperti della Commissione, ritiene che la Microsoft, nel periodo 16 dicembre 2005-20 giugno 2006 non abbia ottemperato all'obbligo rispetto al quale era stata istituita la penalità di mora (ovverosia, essa non ha fornito la documentazione tecnica conformemente a quanto richiesto nell'ordine di divulgare le informazioni di cui agli articoli 5, lettere a) e c), della decisione del 24 marzo 2004).

4.

Il comitato consultivo concorda che la Commissione, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, fissi l'importo definitivo della penalità di mora rispetto al periodo di riferimento, prima che la Microsoft abbia soddisfatto l'obbligo di cui all'articolo 5, lettere a) e c), della decisione del 24 marzo 2004.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il periodo compreso tra il 16 dicembre 2005 e il 20 giugno 2006 costituisca il periodo di riferimento.

6.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tenere conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.


(1)  Rappresentati dalle versioni della documentazione di dicembre 2004, agosto 2005 e novembre 2005 e dalla lettera del 15 dicembre 2005 con relativi allegati.

(2)  La Commissione presenta una sintesi della propria posizione ai considerandi 232 e 233 della proposta di decisione.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/4


Relazione finale del consigliere auditore sul caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft

(redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/EC, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori in taluni procedimenti n materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2008/C 138/05)

Il progetto di decisione dà origine, nella fattispecie, alle seguenti osservazioni:

La procedura di cui all'art 24, paragrafo 1, basata sulla decisione finale del 24 marzo 2004

Il 24 marzo 2004, la Commissione ha adottato una decisione nel quadro di un procedimento avviato ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE (caso COMP/C-3/37.792) riguardante la Microsoft Corporation (Microsoft). In tale decisione (la decisione finale), la Commissione ha concluso, tra l'altro, che la Microsoft ha violato l'articolo 82 del trattato CE (l'articolo 82) e l'articolo 54 dell'accordo SEE, rifiutando di fornire alcune «informazioni specifiche relative all'interoperabilità» ai venditori di prodotti relativi ai sistemi operativi per server per gruppi di lavoro che avrebbero loro permesso di sviluppare e distribuire tali prodotti (1).

Il 10 novembre 2005, la Commissione ha adottato una decisione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (la decisione relativa all'articolo 24, paragrafo 1). In base all'articolo 1 di tale decisione, la Microsoft Corporation doveva garantire, entro il 15 dicembre 2005, l'osservanza completa degli obblighi di cui all'articolo 5, lettere a) e c), della decisione finale. In caso di inadempienza, a partire da tale data si sarebbe applicata alla Microsoft Corporation una penalità di mora giornaliera di 2 Mio EUR.

La decisione relativa all'articolo 24, paragrafo 1 ha individuato due casi in cui la Microsoft non ha adempiuto ai suoi obblighi di cui all'articolo 5, lettere a) e c) della decisione finale. Il presente procedimento riguarda unicamente l'asserzione secondo la quale la Microsoft non ha fornito, come previsto dalla decisione finale, la documentazione tecnica completa ed accurata contenente le informazioni relative all'interoperabilità.

Misure adottate dalla Microsoft per fornire una documentazione tecnica completa ed accurata e reazioni della Commissione

Il 14 dicembre 2004, la Microsoft ha inviato alla Commissione la documentazione tecnica (specifiche) che essa aveva preparato per i protocolli pertinenti (documentazione tecnica). Gli esperti tecnici esterni della Commissione OTR, dopo avere esaminato la documentazione tecnica, hanno pubblicato una relazione (la prima relazione OTR) con un giudizio negativo in merito alla completezza, all'accuratezza e alla pertinenza. Il 15 giugno 2005, i servizi della Commissione hanno inviato la prima relazione OTR alla Microsoft. L'8 luglio 2005, la Microsoft ha presentato i commenti alla prima relazione OTR.

Con la decisione del 28 luglio 2005, la Commissione ha istituito un meccanismo di controllo che prevede la nomina, il mandato e gli obblighi di un fiduciario di controllo (Monitoring Trustee). Il mandato del fiduciario consiste nell'aiutare la Commissione a verificare l'osservanza della decisione finale (2). Il 5 ottobre 2005, la Commissione ha nominato fiduciario di controllo una persona scelta da un elenco di quattro esperti proposti dalla Microsoft.

In risposta alle preoccupazioni sollevate nel quadro della prima relazione OTR sulle informazioni contenute nella documentazione tecnica, l'8 agosto 2005 la Microsoft ha inviato una versione aggiornata di tale documentazione.

Tale versione della documentazione tecnica è stata esaminata dagli esperti OTR, i quali hanno elaborato una nuova relazione sulla completezza e sull'accuratezza della documentazione tecnica, che ha confermato il giudizio negativo.

Per soddisfare i propri obblighi di cui all'articolo 5, lettera c), della decisione finale, la Microsoft ha proposto a tutte le imprese interessate un accordo di valutazione. A tutt'oggi, quattro società (Novell, IBM, Oracle e Sun) hanno concluso un accordo di valutazione di tre giorni con la Microsoft. I servizi della Commissione hanno invitato tali imprese a redigere e spedire una descrizione dettagliata della valutazione in loco e una valutazione della completezza e della accuratezza delle specifiche relative ai protocolli di cui alla decisione, contenute nella documentazione tecnica esaminata nel corso della valutazione, chiedendo inoltre la loro opinione sul valore della tecnologia illustrata nella documentazione tecnica.

In risposta alle due richieste della Commissione (la prima del settembre/ottobre 2005 e la seconda del marzo 2006), la Novell, l'IBM, la Oracle e la Sun hanno fornito osservazioni critiche in merito all'adeguatezza e alla sufficienza della documentazione tecnica messa a disposizione.

L'11 e il 23 novembre 2005, la Microsoft ha presentato una nuova versione della documentazione tecnica (la documentazione tecnica del novembre 2005). Il 30 novembre 2005, il fiduciario ha presentato una relazione preliminare sulla nuova documentazione tecnica, che è stata inviata alla Microsoft. Il 15 dicembre 2005, il fiduciario ha presentato la sua relazione finale sulla documentazione tecnica del novembre 2005.

Il 15 dicembre 2005, la Microsoft ha presentato una risposta alla relazione preliminare del fiduciario, annunciando che una nuova versione della documentazione tecnica (la documentazione tecnica del 15 dicembre) era disponibile a Redmond. Questa terza versione della documentazione tecnica, che è giunta alla Commissione solamente il 26 dicembre 2005 è stata commentata in una relazione del fiduciario del 3 marzo 2006.

Comunicazione degli addebiti

Il 21 dicembre 2005, la Commissione ha trasmesso alla Microsoft una comunicazione degli addebiti nella quale spiegava le ragioni per cui riteneva, in via preliminare, che la documentazione tecnica trasmessa l'11 e il 23 novembre 2005 non fosse sufficiente a soddisfare gli obblighi della Microsoft ai sensi dell'articolo 5, lettere a) e c) della decisione finale. La comunicazione degli addebiti faceva inoltre riferimento alla terza versione della documentazione tecnica, sostenendo che i cambiamenti presenti nella versione del 15 dicembre 2005 della documentazione tecnica si limitavano essenzialmente al livello della formattazione. La Commissione ha concluso che la versione del dicembre 2005 della documentazione tecnica non colmava le lacune individuate nelle versioni precedenti. Alla comunicazione degli addebiti sono state allegate le relazioni del fiduciario.

La Microsoft è stata invitata a rispondere entro il 31 gennaio 2006. Su richiesta della Microsoft, ho rinviato tale scadenza al 15 febbraio 2006, allo scopo precipuo di permettere agli esperti esterni della Microsoft di elaborare dei pareri motivati in merito alle critiche mosse dalla Commissione. Tale termine è stato rispettato.

In occasione dell'audizione e nella risposta scritta, la Microsoft ha sostenuto che la comunicazione degli addebiti fosse fondamentalmente viziata, in quanto non aveva tenuto sufficientemente conto della documentazione tecnica annunciata dalla Microsoft il 15 dicembre 2005. Poiché la Microsoft aveva informato la Commissione che tale documentazione tecnica sarebbe stata pronta per essere esaminata a partire dal 15 dicembre, la Commissione avrebbe dovuto aspettare che tale documentazione arrivasse a Bruxelles invece di pubblicare la comunicazione degli addebiti prima di tale data.

Non sono d'accordo con il parere della Microsoft, secondo il quale la comunicazione degli addebiti sarebbe viziata. Come riconosce la giurisprudenza, una comunicazione degli addebiti è un documento che illustra i risultati preliminari. Fino a quando non viene adottata una decisione, la Commissione può modificare o integrare la posizione illustrata, a condizione di permettere alle imprese interessate di esprimere il loro parere in proposito (3). Nella lettera di esposizione dei fatti del 10 marzo 2006 (cfr. paragrafo successivo), la Microsoft è stata debitamente informata della valutazione della Commissione in merito alla terza versione della documentazione tecnica della Microsoft e ha potuto disporre di un periodo di tempo sufficiente per esprimere un parere in proposito. Pertanto, ritengo che la Microsoft non possa sostenere che vi sia stata una violazione dei propri diritti in merito alla pubblicazione della comunicazione degli addebiti.

Altre comunicazione della Microsoft e lettera di esposizione dei fatti

Il 25 gennaio 2006, la Microsoft ha offerto ai titolari di licenze di documentazione tecnica l'accesso al codice sorgente di Windows tramite una licenza di riferimento al codice sorgente.

Il 30 gennaio 2006, la Microsoft ha presentato ai servizi della Commissione competenti una quarta versione della documentazione tecnica.

Il 10 marzo 2006, la Commissione ha trasmesso alla Microsoft una lettera di esposizione dei fatti, in cui spiegava che la versione del 15 dicembre 2005 della documentazione tecnica era stata considerata insufficiente dal punto di vista del rispetto dei delle disposizioni di cui alla decisione finale. La Microsoft è stata inoltre informata del fatto che la divulgazione del codice sorgente era stata giudicata priva di pertinenza rispetto agli obblighi della Microsoft di cui all'articolo 5, lettere a) e c), della decisione finale. A tale documento, sono stati allegati una relazione del fiduciario relativa alla terza versione della documentazione tecnica ed una relazione della TAEUS relativa alla quarta versione della documentazione tecnica, basata sull'esame delle specifiche di uno dei protocolli.

La Microsoft ha avuto a disposizione due settimane per esprimere un parere sulla lettera di esposizione dei fatti.

In una lettera del 14 marzo 2006, la Microsoft ha espresso il parere che la lettera di esposizione dei fatti conteneva nuove asserzioni e che costituiva pertanto una nuova comunicazione degli addebiti, la cui pubblicazione richiedeva un termine di quattro settimane per la risposta. In particolare, la Microsoft riteneva che l'affermazione contenuta nella lettera di esposizione dei fatti secondo cui la terza versione della documentazione tecnica non rispettava le disposizioni di cui all'articolo 5, lettere a) e c), della decisione della Commissione del 24 marzo 2004, costituiva una nuova asserzione.

Nella mia risposta del 17 marzo 2006, ho affermato di non condividere il parere della Microsoft secondo il quale la lettera di esposizione dei fatti della Commissione contenesse addebiti non presenti nella comunicazione degli addebiti della Commissione. A mio parere, il riferimento più preciso alla versione del 15 dicembre 2005 della documentazione tecnica non costituiva una presentazione di nuovi addebiti nei confronti della Microsoft, ma piuttosto una conferma, alla luce di nuovi fatti, di addebiti già illustrati. Per questa ragione, ho respinto le richieste della Microsoft. Tuttavia, soprattutto per permettere alla Microsoft di concentrarsi sulla preparazione dell'audizione, che avrebbe avuto luogo nei giorni successivi, relativa sia alla comunicazione degli addebiti che alla lettera di esposizione dei fatti, non ho chiesto alla Microsoft di presentare osservazioni scritte relative alla lettera di esposizione dei fatti prima dell'audizione, concedendole, a tal fine, un periodo di tempo che si estendeva fino ad due settimane dopo l'audizione, ovverosia fino al 14 aprile 2006. Tale termine è stato rispettato.

Altre comunicazioni della Microsoft e seconda lettera di esposizione dei fatti della Commissione

L'11 aprile 2006, la Microsoft ha presentato un'ulteriore versione corretta della documentazione tecnica.

In seguito ad una riunione tra il fiduciario e rappresentanti della Microsoft e della Commissione, tenutasi il 7 e il 8 aprile 2006, e ad una lettera da parte del membro della Commissione responsabile della concorrenza al Chief Executive Officer della Microsoft datata 13 aprile 2006, il 22 aprile 2006 la Microsoft ha fornito al fiduciario un piano di lavoro relativo alla fornitura di una documentazione tecnica completa ed accurata. Tale piano di lavoro prevede che una nuova documentazione tecnica relativa alla maggior parte dei protocolli descritti sia presentata entro il 30 giugno 2006 e che la documentazione tecnica relativa ai rimanenti protocolli sia fornita entro il 18 luglio 2006.

Il 15 maggio 2006, il fiduciario ha presentato due relazioni, una contenente osservazioni sulle relazioni degli esperti tecnici della Microsoft di cui alla lettera della Microsoft del 14 aprile 2006, l'altra contenente una valutazione sulla completezza e sull'accuratezza della documentazione tecnica presentata dalla Microsoft l'11 aprile 2006.

Il 15 maggio 2006 gli esperti TAEUS hanno presentato una relazione di valutazione sulla completezza e sull'accuratezza di tale documentazione contenente osservazioni sulle relazioni dell'esperto della Microsoft. Tale relazione è stata inviata alla Microsoft il 19 maggio 2006, assieme alla relazione del fiduciario del 15 maggio 2006 e alla relazione del fiduciario sulla documentazione tecnica presentata dalla Microsoft l'11 aprile 2006. Con la stessa lettera, la Commissione ha informato la Microsoft di essere giunta alla conclusione che gli addebiti sollevati il 21 dicembre 2005 relativi alla completezza e all'accuratezza non erano stati affrontati e che rimanevano quindi validi. La Commissione ha invitato la Microsoft a presentare osservazioni entro due settimane dal ricevimento di tale lettera.

Il 23 maggio 2006, la Microsoft ha chiesto che il termine per rispondere alla lettera della Commissione del 19 maggio 2006 fosse posticipato di due settimane.

Il 30 maggio 2006, ho accettato di posticipare alla 9 giugno 2006 il termine concesso alla Microsoft per rispondere alla lettera della Commissione delle 19 maggio 2006.

Il 9 giugno 2006, la Microsoft ha risposto alla lettera del 19 maggio 2006. Tale risposta comprendeva due nuove relazioni degli esperti tecnici della Microsoft.

Accesso al dossier

In seguito alla pubblicazione della comunicazione degli addebiti, il 23 dicembre 2005 è stato concesso alla Microsoft l'accesso al dossier. Con le lettere del 24 dicembre 2005 e del 2 gennaio 2006 e nel quadro di una riunione, in data 6 gennaio 2006, presso l'ufficio del consigliere-auditore, la Microsoft ha chiesto di accedere nuovamente al dossier della Commissione. Tale richiesta riguardava anche la corrispondenza tra la Commissione, da una parte, e gli esperti OTR e il fiduciario, dall'altra.

Con lettera del 13 gennaio 2006, ho informato la Microsoft che non avrei accolto la richiesta di accedere alla corrispondenza tra gli esperti OTR e il fiduciario. In seguito allo scambio con la Microsoft di lettere dettagliate in materia, ho ritenuto che tale corrispondenza fosse destinata ad un uso interno. Ho tuttavia verificato attentamente se l'accesso ai diversi documenti della corrispondenza non fosse necessario per la buona comprensione del metodo o per l'adeguata verifica tecnica della relazione del fiduciario o se fosse comunque indispensabile per la difesa della Microsoft. Poiché ciò non si poteva escludere nel caso di un test destinato a verificare se le informazioni fossero sufficienti (Sufficiency Test), effettuato dal fiduciario, ho deciso di concedere l'accesso a tale documento. Inoltre, per permettere alla Microsoft di verificare la selezione dei documenti effettuata dai servizi della Commissione, ho disposto che la Microsoft ricevesse un elenco descrittivo di tutti i documenti non ancora divulgati, potenzialmente legati alla comunicazione degli addebiti.

Con lettera del 17 gennaio 2006, la Microsoft ha richiesto l'accesso a tutti i documenti relativi ai contatti della Commissione con le quattro società che avevano risposto alla consultazione della Commissione (Novell, IBM, Oracle e Sun) nonché con tutte le altre parti con le quali la Commissione aveva avuto a che fare in questo contesto. Anche se le osservazioni di tali parti erano state inizialmente classificate come riservate, tutte le persone che hanno fornito le informazioni hanno rinunciato al diritto alla riservatezza per quanto riguarda i documenti inseriti nell'elenco fornito alla Microsoft. Tali documenti sono stati quindi resi accessibili. Poiché certe deroghe sono state esplicitamente concesse a condizione che la Microsoft non divulgasse le informazioni contenute nei documenti a persone diverse dal consigliere giuridico della Microsoft o dal personale direttamente interessato, ho debitamente informato la Microsoft in merito. Alcune persone che avevano fornito le informazioni si sono lamentate, sostenendo che la Microsoft ha utilizzato in maniera non opportuna le informazioni, servendosene non per la propria difesa nel quadro del presente procedimento, ma, in particolare, presentandole sul proprio sito Internet. La Microsoft ha avuto la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni in merito a tali segnalazioni. Infine, ho permesso l'accesso ad un documento appartenente alla corrispondenza scambiata tra gli esperti OTR e il fiduciario, da un lato, e un'altra parte, dall'altro.

Con lettera del 2 marzo 2006, indirizzata a me, la Microsoft ha chiesto di accedere a tutti i documenti direttamente trasmessi al fiduciario o agli esperti OTR da altre parti, in particolare, la Sun, la IBM, e la Oracle. Benché tali documenti non figurassero nel dossier della Commissione all'epoca della richiesta della Microsoft, i servizi competenti della Commissione hanno accettato di richiedere tale corrispondenza al fiduciario (mentre gli esperti OTR hanno informato la Commissione che non esiste alcuna corrispondenza con terzi). Fatta eccezione per alcuni documenti ritenuti riservati e non pertinenti, la Microsoft ha ricevuto tutte le informazioni richieste.

Con lettera del 22 marzo 2006, la Microsoft ha chiesto di avere accesso alle risposte ricevute dai servizi della Commissione da parte di terzi, in risposta alle richieste di informazioni di cui all'articolo 18. Ho fatto in modo che tale accesso fosse garantito non appena fossero state trattate le richieste di riservatezza dei terzi. Nella stessa lettera, la Microsoft ha chiesto l'accesso alla corrispondenza tra la Commissione e il nuovo gruppo di esperti, il TAEUS. Poiché considero che tale corrispondenza sia destinata ad un uso interno, non ho accolto la domanda della Microsoft. Ho tuttavia verificato che i documenti che fanno parte di tale corrispondenza non fossero indispensabili per verificare l'esattezza tecnica delle relazioni degli esperti TAEUS o per capire il metodo utilizzato. La Microsoft ha inoltre sostenuto che esistessero altre lettere scambiate tra i servizi della Commissione e terzi. Ho informato la Microsoft che tale corrispondenza non esiste.

Con lettera del 23 maggio 2006, la Microsoft ha richiesto l'accesso alla corrispondenza supplementare tra la Commissione, da una parte, e il fiduciario e gli esperti TAEUS, dall'altra, nonché all'elenco aggiornato delle comunicazioni tra la Commissione e le altre parti e alle copie delle versioni non riservate di tali comunicazioni.

Nella mia risposta del 2 giugno 2006, ho confermato la mia posizione secondo la quale la Microsoft non è autorizzata ad accedere alla corrispondenza interna scambiata tra la Commissione, da una parte, e gli esperti TAEUS e il fiduciario, dall'altra. Ho tuttavia verificato con attenzione che la corrispondenza non contenesse elementi indispensabili alla difesa della Microsoft. Inoltre, ho disposto che la Microsoft ricevesse un elenco aggiornato delle comunicazioni tra la Commissione e i terzi, nonché la copia di tutte le comunicazioni non riservate, ma collegate agli addebiti relativi alla Microsoft di cui al presente procedimento.

L'audizione

Nella sua comunicazione del 15 febbraio 2006, la Microsoft ha richiesto un'audizione pubblica. Nella mia lettera del 23 febbraio 2006, ho segnalato che, secondo la formulazione inequivoca dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 773/2004, le audizioni non possono essere pubbliche. Poiché tale disposizione non tutela solamente i diritti della Microsoft, ma anche quelli degli altri partecipanti all'audizione e al procedimento (in particolare per garantire che il dibattito si svolga in un clima sereno), ho ritenuto che la domanda della Microsoft non potesse indurmi a derogare da una norma consolidata che ha fatto sì che le audizioni si siano svolte in un clima costruttivo e produttivo per più di quarant'anni.

Non avendo accolto la richiesta della Microsoft di posporre la data, l'audizione si è svolta il 30 e il 31 marzo 2006.

Oltre alla Microsoft, nove altre parti hanno assistito all'audizione, presentando i propri pareri.

Alla Microsoft non sono stati imposti limiti per quanto riguarda la portata delle comunicazioni nel quadro dell'audizione. La società ha inoltre potuto utilizzare praticamente tutto il tempo di parola richiesto. Considerato il numero di parti interessate, ad alcune di queste è stato chiesto di ridurre il tempo di parola inizialmente richiesto. Tra la Microsoft e le altre parti è stato mantenuto un equilibrio generale. La Microsoft è stata autorizzata a rispondere alle osservazioni delle altre parti durante la fase finale dell'audizione.

L'audizione si è svolta essenzialmente sulla base delle informazioni fornite dalla Microsoft il 26 dicembre 2005 (terza versione della documentazione tecnica). Non sono tuttavia intervenuta quando è stata trasmessa la quarta versione della documentazione tecnica della Microsoft, in data 30 gennaio 2006, in quanto tale comunicazione era già stata affrontata nella relazione degli esperti TAEUS allegata alla lettera di esposizione dei fatti della Commissione del 10 marzo 2006.

Proposta di decisione finale

A mio parere, la proposta di decisione finale non contiene elementi di diritto che non siano stati definiti nella comunicazione degli addebiti, né elementi di fatto che non siano stati definiti nella comunicazione degli addebiti o nella lettera di esposizione dei fatti.

Alla luce di quanto esposto, ritengo che nel caso in questione, il diritto della Microsoft e delle altre parti ad essere ascoltate sia stato rispettato.

Bruxelles, 3 luglio 2006.

Karen WILLIAMS


(1)  In base all'articolo 5 del dispositivo della decisione finale,

per quanto riguarda l'abuso di cui all'art 2, lettera a):

a)

Entro 120 giorni dalla data di notifica della presente decisione, la Microsoft Corporation renderà disponibili le informazioni relative all'interoperabilità a tutte le imprese interessate allo sviluppo e alla distribuzione di prodotti relativi ai sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e permetterà l'utilizzo, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, delle informazioni relative all'interoperabilità da parte di tali imprese, allo scopo di sviluppare e distribuire tali prodotti relativi ai sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.

b)

La Microsoft Corporation garantirà che le informazioni relative all'interoperabilità siano aggiornate sistematicamente e tempestivamente.

c)

Entro 120 giorni dalla data di notifica della presente decisione, la Microsoft Corporation realizzerà un meccanismo di valutazione che darà alle imprese interessate la possibilità concreta di informarsi in merito al campo di applicazione e alle condizioni di utilizzo delle informazioni relative all'interoperabilità; la Microsoft Corporation può prevedere condizioni, ragionevoli e non discriminatorie, per garantire che le informazioni relative all'interoperabilità siano utilizzate esclusivamente per scopi di valutazione […].

(2)  Cfr. L'art 7 della decisione e l'articolo 3 della decisione relativa al fiduciario.

(3)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 settembre 2003 nelle cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line, paragrafo 115.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/9


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 412a riunione, in data 10 luglio 2006 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft

(2008/C 138/06)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'importo definitivo della penalità di mora sia fissato a 1,5 Mio EUR al giorno di inosservanza dell'obbligo, nel quadro del limite fissato con l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione (di 2 Mio EUR al giorno), per un totale di 280,5 Mio EUR.

2.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/10


Sintesi della decisione della Commissione

del 12 luglio 2006

che fissa l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corporation in virtù della decisione C(2005) 4420 def. e che modifica tale decisione per quanto riguarda l'importo di tale penalità

(Caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft)

[notificata con il numero C(2006) 3143]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/C 138/07)

Il 12 luglio 2006 la Commissione ha adottato una decisione che fissa l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corporation in virtù della decisione C(2005) 4420 def. e che modifica tale decisione per quanto riguarda l'importo di tale penalità. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione indica qui le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Nel sito Internet della DG CONCORRENZA (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html) si può consultare la versione pubblica del testo integrale della decisione, così come della decisione C(2005) 4420 del 10 novembre 2005, nella lingua facente fede nella fattispecie e nelle lingue di lavoro della Commissione.

1.   SINTESI DEL CASO

1.1.   Antefatti

1.

Il 24 marzo 2004 la Commissione ha adottato una decisione (C(2004) 900) in un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE (Caso COMP/C-3/37.792) nei confronti di Microsoft. In tale decisione (in appresso «la decisione») la Commissione ha stabilito, fra le altre cose, che Microsoft aveva violato l'articolo 82 del trattato CE e l'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo rifiutandosi, dall'ottobre del 1998 fino alla data della decisione, di rendere note certe specifiche «informazioni sulla interoperabilità» (2) ai venditori di prodotti destinati a sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, per consentire loro di elaborare e distribuire prodotti interoperabili.

2.

L'articolo 5, lettera a) del dispositivo della decisione stabilisce che:

«Entro un termine di 120 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, Microsoft Corporation metterà le informazioni sulla interoperabilità a disposizione di qualsiasi impresa interessata ad elaborare e distribuire prodotti destinati a sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, e consentirà a queste imprese, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, di usare le informazioni sulla interoperabilità per elaborare e distribuire prodotti destinati a sistemi operativi per server per gruppi di lavoro».

3.

La richiesta di Microsoft di misure provvisorie contro la decisione è stata respinta con ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado del 22 dicembre 2004 (T-201/04 R).

4.

Data la continua inosservanza, da parte di Microsoft, della decisione, dopo più di anno dalla sua adozione, il 10 novembre 2005, la Commissione ha adottato un'altra decisione infliggendo all'impresa il pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (in appresso «decisione ai sensi dell'articolo 24(1)»). L'articolo 1 di tale decisione dispone quanto segue:

«Entro il 15 dicembre 2005 Microsoft Corporation farà in modo di rispettare pienamente gli obblighi enunciati all'articolo 5, lettere a) e c) della decisione della Commissione (C(2004) 900) del 24 marzo 2004.

In caso di inadempienza, sarà inflitta a Microsoft Corporation una penalità di mora di 2 Mio EUR al giorno calcolata a partire da tale data.»

1.2.   Nomina di un fiduciario di controllo

5.

L'articolo 7 della decisione dispone che:

«Entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione, Microsoft Corporation presenterà alla Commissione una proposta per la creazione di un adeguato meccanismo destinato ad aiutare la Commissione a controllare l'osservanza, da parte di Microsoft Corporation, della presente decisione. Tale meccanismo includerà un fiduciario di controllo, indipendente da Microsoft.

Qualora la Commissione ritenga il meccanismo di controllo proposto da Microsoft Corporation come inadeguato, essa si riserva il diritto di imporre un tale meccanismo mediante decisione.»

6.

Il 28 luglio 2005 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 7 della decisione e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, che istituisce il meccanismo di controllo di cui all'articolo 7 della decisione (in appresso «decisione relativa al fiduciario di controllo») (3). Tale decisione dispone, fra gli altri punti, la nomina di un fiduciario di controllo.

7.

Con lettera del 12 agosto 2005, Microsoft ha proposto quattro candidati per la funzione di fiduciario di controllo. Dopo un colloquio con tutti e quattro i candidati proposti da Microsoft, la Commissione ha nominato come fiduciario di controllo (in appresso «il fiduciario») il professor Neil Barrett, con lettera del 4 ottobre 2005.

1.3.   Fasi del procedimento

8.

Il 21 dicembre 2005, alla luce delle relazioni fornite dal fiduciario sulla documentazione tecnica presentata da Microsoft e che doveva contenere le informazioni relative all'interoperabilità, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l'impresa non si era ancora conformata agli obblighi di cui all'articolo 5, lettere a) e c) della decisione. Di conseguenza la Commissione ha emanato una comunicazione degli addebiti indicando che intendeva, mediante decisione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, fissare l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft in virtù della decisione ai sensi dell'articolo 24(1) per inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione delle imprese interessate le informazioni sulla interoperabilità ai sensi dell'articolo 5, lettere a) e c) della decisione, e questo per il periodo compreso fra il 15 dicembre 2005 e la data specificata in una decisione ai sensi dell'articolo 24(2) del regolamento (CE) n. 1/2003.

9.

Dopo avere ottenuto una proroga, il 15 febbraio 2006 Microsoft ha risposto alla comunicazione degli addebiti.

10.

Il 10 marzo 2006, la Commissione ha inviato a Microsoft una lettera contenente altre relazioni del fiduciario e degli esperti tecnici della Commissione sulla documentazione tecnica fornita dall'impresa e l'ha invitata a presentare le proprie osservazioni, cosa che essa ha fatto il 14 aprile 2006.

11.

Il 30 e il 31 marzo 2006 si è tenuta a Bruxelles un'audizione.

12.

L'11 aprile 2006, Microsoft ha presentato una versione riveduta della documentazione tecnica che doveva contenere le informazioni sull'interoperabilità.

13.

Il 19 maggio 2006, la Commissione ha inviato a Microsoft una lettera contenente nuove relazioni del fiduciario e degli esperti tecnici della Commissione sulla documentazione tecnica riveduta presentata in aprile e ha invitato Microsoft a presentare le proprie osservazioni, cosa che l'impresa ha fatto il 9 giugno 2006.

1.4.   L'impresa e i prodotti interessati

14.

Microsoft è un'impresa di software stabilita a Redmond, nello Stato di Washington, USA. Il suo fatturato per l'esercizio finanziario luglio 2004-giugno 2005, che è l'ultimo esercizio sociale completo di Microsoft, è stato di 39 788 Mio USD. Microsoft impiega 55 000 persone in tutto il mondo. L'impresa è presente in tutti i paesi del SEE.

15.

I prodotti interessati dal presente procedimento sono i «sistemi operativi Windows per server per gruppi di lavoro», come definiti all'articolo 1, paragrafo 9 della decisione.

1.5.   Natura dell'inadempienza

16.

Come indicato nel considerando 1003 della decisione, l'obiettivo della decisione «è garantire che i concorrenti di Microsoft possano elaborare prodotti che interoperino con l'architettura di dominio Windows, nativamente supportata nel dominante sistema operativo Windows per PC Client, e che possano quindi competere efficacemente con il sistema operativo per server per gruppi di lavoro di Microsoft».

17.

La Commissione ha valutato l'osservanza, da parte di Microsoft, dell'articolo 5, lettere a) e c) della decisione sulla base di una valutazione della completezza e precisione della versione del dicembre 2005 della documentazione tecnica e delle versioni fornite fino all'aprile 2006 da Microsoft. La Commissione è stata assistita dal fiduciario e dai propri esperti tecnici. La Commissione è giunta alla conclusione che Microsoft, dopo più di due anni dall'adozione della decisione, non si era ancora conformata all'obbligo di divulgazione stabilito in tale decisione, non avendo fornito una documentazione tecnica completa e accurata che contenesse le informazioni sull'interoperabilità necessarie ai concorrenti per sviluppare server interoperativi con i dominanti sistemi operativi Microsoft per PC e per server per gruppi di lavoro.

2.   AMMONTARE DEFINITIVO DELLA PENALITÀ DI MORA

2.1.   Periodo di riferimento dell'inosservanza

18.

La presente decisione riguarda solo il periodo dal 16 dicembre 2005 al 20 giugno 2006, data in cui il progetto di decisione è stato trasmesso ai membri del comitato consultivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (in appresso «periodo di riferimento»).

2.2.   Ammontare definitivo della penalità di mora per il periodo di riferimento

19.

L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 dispone che, quando l'impresa interessata ha adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria. La Commissione deve avere anche il potere di fissare un importo definitivo, per un dato periodo di tempo, nel caso in cui un'impresa non si sia conformata, entro la fine di tale periodo, all'obbligo per la cui osservanza era stata inflitta la penalità di mora. Altrimenti un'impresa potrebbe evitare di pagare le penalità di mora continuando a non rispettare gli obblighi stabiliti, cosa che priverebbe l'articolo 24 di ogni effetto utile.

20.

Nella decisione ai sensi dell'articolo 24(1), la Commissione ha inflitto una penalità di mora di 2 Mio EUR al giorno. Nel far ciò la Commissione ha tenuto conto della necessità di irrogare una sanzione abbastanza alta da garantire il rispetto della decisione da parte di Microsoft, e della misura in cui il non rispetto, da parte dell'impresa, degli obblighi di cui all'articolo 5, lettere a) e c) della decisione aveva ridotto l'efficacia della misura correttiva. Benché la comunicazione degli addebiti riguardasse unicamente un aspetto dell'inosservanza di Microsoft, cioè il non aver fornito una documentazione tecnica completa e accurata che contenesse le informazioni sull'interoperabilità, vi veniva chiaramente indicato che il livello della penalità di mora doveva rispecchiare la misura in cui tale aspetto dell'inosservanza di Microsoft aveva ridotto l'efficacia della misura correttiva.

21.

A tale riguardo, va tenuto conto del fatto che la continua inosservanza della decisione da parte di Microsoft e la non cessazione della violazione molto grave dell'articolo 82 del trattato e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (4)  (5) può accrescere il rischio di eliminazione di un'effettiva concorrenza sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro individuato nella decisione (6). È necessario fissare le penalità di mora a un livello che rafforzi l'incentivo a rispettare una decisione presa ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, rendendo economicamente più ragionevole, per l'impresa interessata, conformarsi alla decisione piuttosto che raccogliere i benefici dell'inosservanza. Analogamente, la Commissione deve tenere conto della necessità di irrogare penalità di mora che siano proporzionate e sufficienti per costringere al rispetto degli obblighi un'impresa quale Microsoft, con le sue notevoli dimensioni e risorse finanziarie.

22.

La Commissione ha concluso che, nell'intero periodo di riferimento, la documentazione tecnica era talmente incompleta e imprecisa da non poter costituire una base adeguata, per un'impresa interessata, per cominciare a sviluppare sistemi operativi per server per gruppi di lavoro interoperativi con i prodotti Microsoft, come disposto dalla decisione. È pertanto stabilito che, nel periodo di riferimento, le disposizioni dell'articolo 5, lettere a) e c) della decisione non hanno prodotto nessun — o quasi nessun — effetto, indipendentemente dal carattere ragionevole o meno della remunerazione chiesta da Microsoft per le informazioni fornite. In tale contesto, la Commissione avrebbe il pieno diritto di fissare l'ammontare definitivo della penalità di mora, per il solo aspetto dell'inosservanza stabilito dalla presente decisione, ad una base di 2 Mio EUR al giorno per l'intero periodo di riferimento.

23.

È possibile tuttavia che la Commissione concluda anche che Microsoft non si sia conformata all'articolo 5, lettere a) e c) della decisione per quanto riguarda la ragionevolezza della remunerazione chiesta dopo per le informazioni fornite. In questa fase, ai fini di un'esecuzione efficace, è pertanto necessario mantenere la possibilità di fissare un ammontare definitivo per tale aspetto d'inosservanza a decorrere dalla data stabilita nella decisione ai sensi dell'articolo 24(1).

24.

L'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft per l'inosservanza dell'obbligo, di cui all'articolo 5, lettere a) e c) della decisione, di fornire una documentazione tecnica completa e accurata contenente le informazioni sull'interoperabilità, è stato quindi calcolato sulla base di un importo di 1,5 Mio EUR al giorno per tutto il periodo di riferimento.

2.3.   Conclusione

25.

L'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, per inosservanza dell'obbligo di fornire una documentazione completa e accurata contenente le informazioni sull'interoperabilità come stabilito all'articolo 5, lettere a) e c) della decisione, è stato fissato a 280,5 Mio EUR per il periodo dal 16 dicembre 2005 al 20 giugno 2006 incluso.

3.   AUMENTO DELLA PENALITÀ DI MORA

26.

Il ritardo di Microsoft nell'adempimento degli obblighi di cui alla decisione può aumentare il rischio di eliminazione di un'effettiva concorrenza sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, in cui l'impresa, all'epoca della decisione, occupava già una posizione dominante e poteva eliminare ogni concorrenza (considerando 1070 della decisione). I dati di mercato indicano che la quota di mercato di Microsoft continua ad aumentare costantemente. Poiché il mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro è caratterizzato da grosse barriere all'entrata (considerando da 515 a 525 della decisione), a causa, fra gli altri fattori, di effetti di rete indiretti che si rafforzano l'un l'altro (cfr. considerando 653 della decisione), il deterioramento della struttura del mercato rischia di diventare irreversibile. In tali circostanze, fare in modo che Microsoft si conformi agli obblighi imposti è ora una questione ancora più urgente di prima.

27.

Dopo la decisione ai sensi dell'articolo 24(1), che imponeva una penalità di mora di 2 Mio EUR al giorno, Microsoft non ha preso le misure necessarie per almeno sette mesi. Data la situazione d'urgenza, il livello della penalità di mora è aumentato a 3 Mio EUR, con effetto dal 31 luglio 2006. Poiché è possibile che l'obbligo di divulgazione di cui all'articolo 5, lettere a) e c) della decisione possa essere totalmente o largamente privato della sua efficacia, o per il non rispetto, da parte di Microsoft, dell'obbligo di fornire una documentazione completa e accurata contenente le informazioni sull'interoperabilità, o per l'irragionevole remunerazione chiesta dall'impresa, tale importo dovrebbe applicarsi a entrambi gli aspetti dell'inosservanza di Microsoft, come individuato preliminarmente nella decisione ai sensi dell'articolo 24(1). Di conseguenza, se Microsoft non si conforma agli obblighi imposti entro il 31 luglio 2006, la Commissione può decidere di fissare definitivamente l'ammontare totale di questa aumentata penalità di mora per ogni periodo di riferimento successivo di inosservanza dell'uno o dell'altro aspetto, presi isolatamente, o di entrambi, congiuntamente.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

(2)  Il termine «informazioni sulla interoperabilità» è definito all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione. Con esso si intendono «le specifiche complete ed esatte di tutti i protocolli implementati nei sistemi operativi Windows per server per gruppi di lavoro e che sono utilizzati dai server per gruppi di lavoro Windows per fornire servizi relativi a file e stampa e servizi di amministrazione di gruppi e di utenti, inclusi i servizi Domain Controller Windows, i servizi Active Directory e Group Policy, alle reti di gruppi di lavoro Windows». L'articolo 1, paragrafo 2 della decisione definisce un «protocollo» come «un insieme di norme di interconnessione ed interazione fra sistemi operativi Windows per server per gruppi di lavoro e sistemi operativi Windows per PC Client, installati su vari computer in una rete di gruppi di lavoro Windows».

(3)  Decisione della Commissione, del 28 luglio 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE [caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft — C(2005) 2988 def.].

(4)  Si vedano i considerando da 1068 a 1074 della decisione.

(5)  Si veda a tale proposito anche la sentenza nelle cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst, Racc. 1989, pag. 2859, punto 64, in cui la Corte si riferisce all'«obbligo per tutti i soggetti di diritto comunitario di riconoscere la piena efficacia degli atti delle istituzioni finché la Corte non ne abbia dichiarato l'invalidità e di rispettarne la forza esecutiva finché la Corte non abbia stabilito di sospenderne l'esecuzione […]».

(6)  Si vedano i considerando da 590 a 692 della decisione.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 138/08)

Numero dell'aiuto

XR 152/07

Stato membro

Portogallo

Regione

Madeira

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Regime de auxílios fiscais ao investimento em regime contratual na região autónoma da Madeira

Base giuridica

Decreto Legislativo Regional n.o 17/2006/M, de 23 de Maio

Decreto Regulamentar Regional n.o 6/2007/M, de 22 de Agosto

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

5,98 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

52 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

23.8.2007

Durata

31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Instituto de desenvolvimento empresarial

Avenida Arriaga, 21-A

Edifício Golden, 3.o Piso

P-9004-528 Funchal

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.ideram.pt/BeneficiosFiscaisLegislacao.Zip

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 196/07

Stato membro

Portogallo

Regione

Açores

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

SIDER — Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores

Base giuridica

Decreto Legislativo Regional n.o 19/2007/A, de 23 de Julho

Decreto Regulamentar Regional n.o 21/2007/A, de 24 de Outubro

Decreto Regulamentar Regional n.o 22/2007/A, de 25 de Outubro

Decreto Regulamentar Regional n.o 23/2007/A, de 29 de Outubro

Decreto Regulamentar Regional n.o 26/2007/A, de 19 de Novembro

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

19 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

50 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Secretaria Regional da Economia

Rua de São João, 47

P-9504-533 Ponta Delgada (S. Miguel) Açores

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sre-drace/textoTabela/SIDER+2007.htm

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 24/08

Stato membro

Polonia

Regione

Kujawsko — Pomorskie

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Uchwała nr XIV/92/07 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Szubin (Dz.Urz. Województwa Kuj–Pom. nr 146, poz. 2501)

Base giuridica

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, zmiana Dz.U. z 2005 r. nr 143, poz. 1199, z 2006 r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249 poz. 1828, nr 251, poz. 1847) oraz Uchwała nr XIV/92/07 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Szubin (Dz.Urz. Województwa Kuj–Pom. nr 146, poz. 2501)

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

0,85 Mio PLN

Intensità massima di aiuti

50 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Burmistrz Szubina

PL-89-200 Szubin

ul. Kcyńska 12

Tel. (48-52) 391 07 19

Fax (48-52) 384 80 71

E-mail: ugim@ugim.szubin.pl

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.szubin.pl/bip_download.php?id=3758

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 54/08

Stato membro

Lituania

Regione

87(3)(a)

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Priemonė „LYDERIS LT»

Base giuridica

2008 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-105 „Dėl priemonės „Lyderis LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

117 Mio LTL

Intensità massima di aiuti

40 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

23.3.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316440

Altre informazioni


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/18


Elenco dei porti in cui sono consentiti sbarchi o trasbordi di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona di regolamentazione della convenzione per la pesca nell'Atlantico nordorientale

(2008/C 138/09)

La pubblicazione dell'elenco (1) si basa sull'articolo 36 del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2).

Stato membro

Porti designati

Danimarca

Esbjerg

Fredericia

Hanstholm

Hirtshals

København

Skagen

Ålborg

Århus

Germania

Hamburg

Cuxhaven

Bremerhaven

Sassnitz

Rostock

Spagna

Vigo port area

Marin

Francia

Boulogne-sur-Mer

Brest

Douarnenez

Concarneau

Nantes-St Nazaire

Irlanda

Killybegs (3)

Lettonia

Riga

Liepaja

Ventspils

Lituania

Klaipeda

Paesi Bassi

Eemshaven

Ijmuiden

Harlingen

Velsen-Noord

Vlissingen

Scheveningen (3)

Polonia

Gdynia

Świnoujście

Szczecin

Portogallo

Lisbon port

Leixões

Aveiro

Setúbal

Madeira

Funchal

Azzorre

Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel

Horta, Ilha do Faial

Praia da Vitória, Ilha Terceira (3)

Svezia

Gothenburg

Regno Unito

Grimsby

Hull

Immingham

Peterhead

Aberdeen (3)

Fraserburgh (3)

Lerwick (3)

Scrabster (3)

Kinlochbervie (3)

Lochinver (3)

Ullapool (3)


(1)  L'elenco, corredato di informazioni più dettagliate, è altresì disponibile sui siti web dalla Commissione e della NEAFC.

(2)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

(3)  Non è un Posto di Ispezione frontaliera (PIF) comunitario.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/20


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie]

Imposizione di oneri di servizio pubblico per voli di linea andata e ritorno tra Værøy (eliporto)-Bodø

(2008/C 138/10)

1.   INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie la Norvegia ha deciso d'imporre dal 1o agosto 2008 oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea andata e ritorno sulla seguente rotta:

 

Værøy-Bodø

2.   GLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO PREVEDONO LE SPECIFICHE INDICATE DI SEGUITO PER LA SEGUENTE ROTTA VÆRØY-BODØ V.V.

2.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Frequenze, capacità, linee e orari sono soggetti alle seguenti disposizioni:

se non altrimenti specificato, le disposizioni si applicano tutto l'anno,

quando si applicano le disposizioni in materia di capacità, il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate all'allegato A della presente comunicazione,

si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Frequenze

dal 1o febbraio al 31 ottobre: almeno due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì, uno il sabato e uno la domenica,

dal 1o novembre al 31 gennaio: almeno un volo andata e ritorno giornaliero dal lunedì al venerdì, uno il sabato e uno la domenica,

se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy, almeno due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì, uno il sabato e uno la domenica durante tutto l'anno.

Capacità

dal 1o febbraio al 31 ottobre: per tutti i voli di andata e ritorno, si dovranno offrire ogni settimana almeno 180 posti,

dal 1o novembre al 31 gennaio: per tutti i voli di andata e ritorno, si dovranno offrire ogni settimana almeno 105 posti,

se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy, vale durante tutto l'anno il requisito di almeno 180 posti in entrambe le direzioni da offrire settimanalmente,

se il numero di posti occupati nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno oppure dal 1o agosto al 30 novembre supera il 70 % del numero di posti offerti, il vettore dovrà aumentare la capacità secondo le norme stabilite all'allegato A della presente comunicazione,

se il numero di posti occupati nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno oppure dal 1o agosto al 30 novembre è inferiore al 35 % del numero di posti offerti, il vettore potrà ridurre la capacità secondo le norme stabilite all'allegato A della presente comunicazione.

Linea

I servizi previsti devono essere diretti.

Orari

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano le seguenti disposizioni:

dal 1o al 28/29 febbraio: almeno 3 ore e 30 minuti tra il primo arrivo a Bodø e l'ultima partenza da Bodø,

dal 1o marzo al 30 settembre: almeno 5 ore e 30 minuti tra il primo arrivo a Bodø e l'ultima partenza da Bodø,

dal 1o al 31 ottobre: almeno 5 ore e 15 minuti tra il primo arrivo a Bodø e l'ultima partenza da Bodø.

Se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy, vale durante tutto l'anno il requisito di almeno 5 ore e 30 minuti tra il primo arrivo a e l'ultima partenza da Bodø.

2.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati elicotteri omologati per un minimo di 15 passeggeri.

2.3.   Condizioni tecniche e operative

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo:

Luftfartstilsynet (Autorità dell'aviazione civile)

PO Box 243

N-8001 Bodø

Tel. (47) 75 58 50 00

2.4.   Tariffe

La massima tariffa intera flessibile per un viaggio di sola andata (tariffa massima) per l'esercizio dal 1o agosto 2008 non deve superare il seguente importo:

Værøy-Bodø

634 NOK

Per ogni esercizio successivo, la tariffa massima viene adeguata il 1o agosto entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo di 12 mesi che termina il 15 giugno dello stesso anno, quale reso noto dall'ufficio statistico norvegese (http://www.ssb.no).

Il vettore deve mettere a disposizione i biglietti a un prezzo che non superi la tariffa massima tramite tutti i canali di vendita di sua proprietà.

La tariffa massima si applica anche ai biglietti offerti da altre compagnie tramite le quali opera il vettore. Quest'ultimo è responsabile del rispetto delle disposizioni da parte delle compagnie in questione.

La tariffa massima deve includere tutte le tasse e i diritti versati alle autorità, nonché qualsiasi altra spesa extra messa a carico dal vettore al rilascio dei biglietti.

Il vettore sarà parte contraente degli accordi interni tra compagnie aeree vigenti in qualsiasi periodo e offrirà tutti gli sconti possibili a norma di tali accordi.

3.   DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI A SEGUITO DELLA GARA

Una volta esperita la gara che limiterà a un solo vettore l'accesso alle linee, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

Tariffe

tutte le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi aerei dovranno essere offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe per i collegamenti con altri voli effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a piena flessibilità,

sui voli in oggetto non si possono né guadagnare né utilizzare i punti dei programmi «frequent flyer»,

saranno concessi sconti sociali conformemente agli orientamenti definiti all'allegato B della presente comunicazione.

Condizioni di trasferimento

tutte le condizioni previste dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, saranno fissate su basi oggettive e non discriminatorie.

4.   SOSTITUZIONE E RITIRO DI PRECEDENTI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

Gli oneri di servizio pubblico esposti nella presente comunicazione sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea GU C 268 e nel supplemento SEE n. S 54 del 4 novembre 2004 per i voli di linea andata e ritorno Værøy-Bodø.

5.   INFORMAZIONE

Ulteriori informazioni possono essere richieste al:

Ministry of Transport and Communications

PO Box 8010 Dep.

N-0030 Oslo

Tel. (47) 22 24 83 53

Fax (47) 22 24 56 09


ALLEGATO A

ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE/DELL'OFFERTA DI POSTI — CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

1.   Obiettivo della clausola di adeguamento dell'offerta

La clausola di adeguamento dell'offerta è intesa a garantire che la capacità di posti offerta dall'operatore sia adeguata alle variazioni della domanda del mercato. Ad ogni aumento considerevole del numero di passeggeri tale da superare i limiti specificati per la percentuale di posti occupati in qualsiasi momento (fattore di carico in termini di passeggeri), l'operatore è tenuto ad aumentare il numero di posti disponibili. Analogamente l'operatore può ridurre il numero di posti disponibili ad ogni diminuzione considerevole del numero di passeggeri. Si vedano le specifiche al punto 3 in appresso.

2.   Periodi per il calcolo del fattore di carico in termini di passeggeri

Per il calcolo e la valutazione del fattore di carico in termini di passeggeri si prendono in considerazione i periodi dal 1o gennaio al 30 giugno incluso e dal 1o agosto al 30 novembre incluso.

3.   Condizioni per modificare la produzione/l'offerta di posti disponibili

3.1.   Condizioni per l'aumento dell'offerta

3.1.1.

Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico supera il 70 %, si dovrà procedere ad un aumento dei posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle linee in oggetto supera il 70 % in uno qualsiasi dei periodi di cui al punto 2, su tali rotte l'operatore procede ad un aumento dell'offerta di posti disponibili pari almeno al 10 %, al più tardi a partire dalla successiva stagione di traffico IATA. L'offerta di posti disponibili deve aumentare almeno in misura tale che il fattore medio di carico in termini di passeggeri non superi il 70 %.

3.1.2.

Nell'aumentare l'offerta di posti disponibili secondo quanto sopra specificato, l'operatore può, se lo desidera, utilizzare aeromobili con una capacità inferiore a quella specificata nel bando di gara originario.

3.2.   Condizioni per la riduzione dell'offerta

3.2.1.

Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico risulta inferiore al 35 %, si può procedere ad una diminuzione dell'offerta di posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle rotte in questione è inferiore al 35 % in uno dei periodi di cui al punto 2, l'operatore può ridurre di non oltre il 25 % il numero di posti offerti su tali rotte, a partire dal primo giorno successivo al termine dei periodi suddetti.

3.2.2.

Sulle rotte su cui vengono effettuati più di due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione dell'offerta di cui al punto 3.2.1 dovrà avvenire tramite riduzione delle frequenze. L'unica eccezione è costituita dai casi in cui l'operatore utilizzi aeromobili con una capacità superiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico. In tali casi, egli può utilizzare aeromobili più piccoli, fermo restando che la capacità non può essere inferiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

3.2.3.

Sulle rotte su cui vengono effettuati solo uno o due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione di posti disponibili può avvenire solo utilizzando aeromobili con una capacità inferiore a quella indicata nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

4.   Procedure per la modifica dell'offerta

4.1.

Il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni ha la responsabilità, a norma di legge, di approvare gli orari proposti dall'operatore, comprese le modifiche dei posti disponibili. A questo proposito, si fa riferimento alla circolare N-3/2005 del ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni, contenuta nel capitolato d'oneri.

4.2.

In caso di riduzione dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.2, una proposta di un nuovo programma di voli verrà trasmessa ai consigli di contea interessati, cui sarà concesso il tempo necessario per esprimere il proprio parere prima che la modifica entri in vigore. Se il nuovo programma di voli proposto prevede modifiche non conformi a uno qualsiasi dei requisiti definiti negli oneri di servizio pubblico, ad eccezione del numero di voli e della capacità, il nuovo programma di voli deve essere trasmesso al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni per approvazione.

4.3.

In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, gli orari della nuova offerta vanno concordati fra l'operatore e la/le contee in qualità di enti amministrativi interessati.

4.4.

In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, se l'operatore e la/le contee, in qualità di enti amministrativi in causa, non raggiungono un accordo sugli orari in conformità del punto 4.3, l'operatore può, ai sensi del punto 4.1, chiedere al ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni l'approvazione di un diverso orario per la nuova offerta. Ciò non vuol dire che l'operatore possa chiedere l'approvazione di un orario che non preveda l'aumento dell'offerta richiesto. Il ministero approva le proposte diverse da quelle che potrebbero essere approvate dalle contee solo se vi sono motivi fondati.

5.   Mancato adeguamento del corrispettivo finanziario in caso di modifica dell'offerta

5.1.

In caso di aumento dell'offerta conformemente al punto 3.1, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.

5.2.

In caso di riduzione dell'offerta conformemente al punto 3.2, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.


ALLEGATO B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCONTI SOCIALI

1.

Sulle rotte sulle quali il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni acquista servizi aerei conformemente agli oneri di servizio pubblico, possono beneficiare di sconti sociali:

a)

coloro che hanno compiuto 67 anni di età al giorno della partenza;

b)

i disabili visivi di età superiore ai 16 anni;

c)

i disabili di età superiore ai 16 anni beneficiari di una pensione ai sensi della legge norvegese del 28 febbraio 1997 n. 19 del Folketrygd, capitolo 12, o di legge analoga di qualsiasi paese SEE;

d)

gli studenti di età superiore ai 16 anni che frequentano scuole speciali per persone con problemi auditivi;

e)

il coniuge/partner accompagnatore, indipendentemente dall'età, o chiunque accompagni una persona di cui alle lettere da a) a d);

f)

i viaggiatori di età inferiore ai 16 anni al giorno della partenza.

2.

Lo sconto per le persone di cui al punto 1 è pari al 50 % della tariffa massima.

3.

Lo sconto non si applica quando il viaggio è a carico del governo e/o di un ente previdenziale. Gli aventi diritto allo sconto possono decidere se hanno bisogno di un accompagnatore.

4.

I bambini al di sotto dei 2 anni possono viaggiare gratuitamente a seguito di un adulto (di età superiore ai 16 anni), purché non occupino un posto e a condizione che i due viaggiatori compiano insieme tutto il viaggio.

5.

Al momento dell'emissione del biglietto, al viaggiatore possono essere richiesti i seguenti documenti:

a)

le persone di cui al punto 1, lettera a), devono fornire un documento ufficiale con fotografia e data di nascita;

b)

le persone di cui al punto 1, lettere b) e c), devono essere munite di una documentazione ufficiale fornita da un ente previdenziale e/o dal Norges Blindeforbund che dimostri il loro diritto al beneficio. I cittadini di altri paesi SEE devono fornire analoga documentazione rilasciata dal paese di origine;

c)

le persone di cui al punto 1, lettera d), devono fornire un certificato di studente e una lettera dell'ente previdenziale in cui si dichiari che l'interessato riceve una pensione ai sensi della legge norvegese del Folketrygd. I cittadini di altri paesi SEE devono fornire analoga documentazione rilasciata dal paese di origine.


SERVIZI AEREI DI LINEA VÆRØY-BODØ v.v. (NORVEGIA)

BANDO DI GARA

1.   Introduzione

La Norvegia ha deciso di indire un nuovo bando di gara per i servizi aerei di linea regionali sulla rotta Værøy-Bodø v.v. per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011.

La Norvegia ha deciso di modificare, dal 1o agosto 2008, gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regionali di linea Værøy-Bodø v.v., precedentemente pubblicati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Gli oneri modificati sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (numero di riferimento e data di pubblicazione nella GU) e nel supplemento SEE (riferimento alla pubblicazione nel supplemento SEE).

Se entro due mesi dall'ultimo giorno disponibile per la presentazione dell'offerta (si veda la sezione 6) nessun vettore aereo avrà fornito al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni documenti che dimostrino l'istituzione di voli di linea, a decorrere dal 1o agosto 2008, in conformità con gli oneri di servizio pubblico modificati sul gruppo di linee di cui alla sezione 2 del presente bando, il ministero applicherà la procedura di appalto di cui all' articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a h), del regolamento (CEE) n. 2408/92, limitando così, a partire dal 1o agosto 2008, l'accesso a un solo vettore. La presente gara mira a raccogliere offerte da utilizzare come base per l'assegnazione dei diritti esclusivi in oggetto.

Qui di seguito sono riprese le parti più importanti delle condizioni del bando di gara. Il bando di gara completo può essere scaricato dal sito:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/andre/Anbud.html

o richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Ministry of Transport and Communications

PO Box 8010 Dep

N-0030 Oslo

Tel. (47) 22 24 83 53

Fax (47) 22 24 56 09

Tutti gli offerenti sono tenuti a prendere conoscenza del bando di gara nella sua integralità.

2.   Servizi oggetto del bando di gara

Il bando di gara riguarda i voli di linea dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011, in conformità con gli oneri di servizio pubblico di cui alla sezione 1. La rotta e il corrispondente appalto coperti dal presente bando di gara sono i seguenti:

 

Rotta

 

Værøy-Bodø v.v.

Se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy, gli oneri di servizio pubblico richiedono requisiti speciali. La definizione di una procedura di avvicinamento strumentale comporta un aumento dell'offerta di posti disponibili nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Gli offerenti dovranno indicare il prezzo alternativo per l'intero periodo coperto dalla gara, nonché per ciascun esercizio, che tenga conto dell'offerta maggiorata di posti disponibili ove fosse stabilita una procedura di avvicinamento strumentale a Værøy. L'offerta dovrà indicare il preventivo per entrambe le alternative (con o senza un'offerta maggiorata di posti disponibili). Detto preventivo deve indicare la ripartizione delle spese e degli entrate per ognuna delle offerte e definire con precisione il corrispettivo rivendicato per entrambe le alternative.

Se un vettore presenta un'offerta in cui il corrispettivo è pari a zero NOK, si riterrà che il vettore intende operare sulla rotta in esclusiva senza che lo Stato norvegese versi alcun corrispettivo.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Gara d'appalto

La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) 2408/92 e della sezione 4 del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 sulle procedure di gara in relazione agli oneri di servizio pubblico.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante gara d'appalto con procedura aperta.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di avviare ulteriori trattative se, alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte, c'è una sola offerta o se solo un'offerta non è stata respinta. Tali trattative devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico imposti. Inoltre, durante tali trattative le parti non sono autorizzate ad apportare modifiche sostanziali alle condizioni originali del contratto. Se tali trattative ulteriori non conducono ad una soluzione accettabile, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di annullare l'intera procedura. In tal caso, può essere pubblicata una nuova gara d'appalto a condizioni diverse.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può procedere all'aggiudicazione degli appalti mediante trattativa senza preventiva pubblicazione qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tale evenienza, non si devono apportare modifiche sostanziali agli oneri di servizio pubblico originali o ad altre condizioni del contratto. Qualora ciò risulti giustificato nel quadro della procedura di gara, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto respingere tutte le offerte.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento della conclusione della procedura di gara o dell'aggiudicazione dell'appalto.

5.   L'offerta

L'offerta deve essere redatta in conformità con i requisiti di cui alla sezione 5 delle condizioni del bando di gara, compresi quelli previsti dagli oneri di servizio pubblico.

6.   Presentazione dell'offerta

Il termine per la presentazione dell'offerta è il 7 luglio 2008 alle 12.00 ora locale. L'offerta deve pervenire al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni all'indirizzo di cui alla sezione 1 entro il termine per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere consegnata personalmente all'indirizzo del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, oppure inviata per posta o corriere.

Le offerte pervenute in ritardo saranno respinte. Tuttavia, le offerte pervenute dopo il termine per la presentazione ma prima della data di apertura non verranno respinte se risulta chiaramente che sono state inviate con anticipo sufficiente perché, in condizioni normali, potessero giungere entro la data di chiusura. La ricevuta della consegna alla posta o al servizio di corriere vale come prova della consegna stessa e della relativa data.

Tutte le offerte devono essere presentate in tre (3) copie.

7.   Aggiudicazione dell'appalto

7.1.

Di regola, l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il corrispettivo più basso. Per ciascuna rotta, ciò sta a significare che l'appalto è aggiudicato all'offerta che rivendica il corrispettivo minore per l'intero periodo contrattuale dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011. Il corrispettivo minore sarà determinato tenendo conto del prezzo di ciascuna delle due alternative proposte. La cifra ottenuta da detto calcolo sarà pari alla somma ponderata dei corrispettivi richiesti. Il prezzo rivendicato nell'ipotesi in cui venga stabilita una procedura di approccio strumentale a Værøy inciderà in misura del 60 %, quello nell'altra ipotesi, del 40 %. L'appalto sarà aggiudicato all'offerta che presenta la cifra ponderata più bassa per l'intero periodo contrattuale dal 1o agosto 2008 fino al 31 luglio 2011.

7.2.

Qualora non sia possibile effettuare l'aggiudicazione a causa della presenza di più offerte che rivendichino corrispettivi di pari importo, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta che mette a disposizione il numero di posti più elevato per l'intero periodo contrattuale.

8.   Periodo contrattuale

I contratti verranno conclusi per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011. Il contratto non può essere rescisso se non nei casi previsti dal contratto stesso, che figurano alla sezione 11.

9.   Corrispettivo finanziario

Il vettore ha diritto a un corrispettivo finanziario da parte del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, conformemente al capitolato d'oneri. Il corrispettivo deve essere specificato per ognuno dei tre esercizi operativi nonché per l'intero periodo contrattuale.

Non sono previsti adeguamenti del corrispettivo per il primo esercizio.

Per il secondo e il terzo esercizio, il corrispettivo verrà ricalcolato sulla base del preventivo dell'offerta adeguato in funzione delle entrate e delle spese operative. Tali adeguamenti devono essere contenuti entro il limite indicato dall'indice dei prezzi al consumo dell'ufficio statistico norvegese per i 12 mesi che terminano il 15 giugno dello stesso anno.

Non verranno apportate modifiche al corrispettivo in caso di adeguamento verso l'alto o verso il basso della produzione ai sensi della sezione 5.1, secondo paragrafo, delle condizioni del contratto.

Il versamento del corrispettivo è soggetto alla condizione che, al momento dell'adozione del bilancio annuale, lo Storting (il Parlamento norvegese) metta a disposizione del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni i fondi necessari a copertura del corrispettivo.

Il vettore trattiene tutte le entrate generate dal servizio. Se le entrate sono maggiori o le spese inferiori rispetto alle cifre su cui si basa il bilancio dell'offerta, l'operatore può trattenere il saldo. Analogamente, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni non è tenuto a coprire alcun saldo negativo relativo al bilancio dell'offerta.

Tutti gli oneri pubblici, comprese le tasse aeronautiche, sono a carico del vettore.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se durante un esercizio il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1,5 % di quelli previsti in conformità dell'orario approvato, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli.

Se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy (si veda la sezione 2), il corrispettivo verrà corrisposto in base al fabbisogno IFR del mese interessato.

10.   Rinegoziazione

Se, durante il periodo contrattuale, si verificano cambiamenti sostanziali o inattesi rispetto alle condizioni iniziali su cui si basa il contratto, ciascuna delle parti può chiedere che si proceda a trattative finalizzate alla revisione del medesimo. Tale richiesta deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi di tali cambiamenti.

Cambiamenti sostanziali negli oneri sociali cui è soggetto il vettore costituiscono sempre un motivo di rinegoziazione.

Se nuove disposizioni legislative o regolamentari o istruzioni emanate dall'Autorità dell'aviazione civile comportano un utilizzo dell'aeroporto diverso da quello originariamente previsto dal vettore, le parti cercheranno di negoziare modifiche del contratto che consentano al vettore di proseguire il servizio per il resto del periodo contrattuale. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il vettore ha diritto al corrispettivo sulla base delle norme relative alla chiusura o alla cessazione delle attività di tale aeroporto (sezione 11), nella misura in cui sono applicabili.

11.   Risoluzione del contratto a seguito di violazione delle clausole o cambiamenti imprevisti di condizioni importanti

Fatte salve le restrizioni previste dalla legge sull'insolvenza, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore sia in stato di insolvenza, abbia avviato procedimenti di regolamento dei debiti, dichiari fallimento oppure si trovi in una delle situazioni di cui alla sezione 14, secondo paragrafo, del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 su procedure d'appalto in relazione ad obblighi di servizio pubblico.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore perda la licenza o non sia in grado di rinnovarla.

Se, per cause di forza maggiore o per altri fattori al di fuori del suo controllo, l'operatore non è stato in grado di rispettare gli obblighi contrattuali per oltre quattro degli ultimi sei mesi, il contratto può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di un mese.

Se lo Storting decide di chiudere un aeroporto, o se un aeroporto viene chiuso a seguito di un'istruzione emanata dall'Autorità dell'aviazione civile, gli obblighi contrattuali ordinari delle parti scadono a partire dal momento dell'effettiva chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto.

Se il periodo di tempo compreso fra il momento in cui il vettore viene informato della chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto e quello in cui detta chiusura o cessazione delle attività diventa effettiva è superiore a un anno, il vettore non ha diritto ad un corrispettivo per le perdite finanziarie attinenti alla risoluzione del contratto. Se tale periodo è inferiore a un anno, il vettore ha diritto ad un corrispettivo finanziario che lo ponga nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse potuto proseguire l'attività per un anno a partire dalla data di notifica della chiusura o cessazione delle attività, oppure, in alternativa, fino al 31 luglio 2011, se tale data è anteriore alla precedente.

Nel caso di una violazione sostanziale del contratto, esso può essere risolto dall'altra parte con effetto immediato.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/30


Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte in merito agli aiuti di Stato in relazione a operazioni immobiliari relative agli appezzamenti nn. 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 e 2/32 effettuate dal comune di Time sul suo territorio

(2008/C 138/11)

Con decisione n. 717/07/COL, del 19 dicembre 2007, allegata alla presente sintesi nella lingua facente fede, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 all'accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte). Le autorità norvegesi sono state informate mediante invio di una copia della suddetta decisione.

L'Autorità di vigilanza EFTA invita pertanto gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'UE e le parti interessate a presentare eventuali osservazioni sulla misura in questione entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Protocollo

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Le osservazioni saranno comunicate alle autorità norvegesi. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

PROCEDIMENTO

Il 3 marzo 2007, l'Autorità ha ricevuto da un'associazione comunitaria una denuncia relativa alla vendita a due entità private distinte, da parte delle autorità del comune di Time, degli appezzamenti nn. 1/152, 1/301, 1/630, 4/165 situati in tale comune, nonché alla vendita a un investitore privato, da parte del Bryne fotballklubb (una società di calcio), dell'appezzamento n. 2/70 (stadio di Bryne, che comprende anche l'appezzamento n. 2/32) donato in precedenza alla società dal comune.

Con lettera del 9 maggio 2007, un investitore privato ha presentato all'Autorità una denuncia in merito alla vendita, da parte del comune di Time, di uno dei suddetti appezzamenti, il n. 4/165.

Con lettera del 19 giugno 2007, il Time pensjonistparti (un partito politico) ha denunciato il presunto conferimento alla Forum Jæren AS del diritto esclusivo di costruire un parcheggio sotterraneo con 200 posti macchina su un terreno situato nel centro di Bryne, destinato alla costruzione di una nuova scuola secondaria superiore (appezzamenti nn. 1/125, 2/277, 2/278 e 2/284).

In seguito a uno scambio di corrispondenza con le autorità norvegesi, l'Autorità ha deciso di avviare una procedura formale d'indagine sulle operazioni immobiliari effettuate dal comune di Time in merito agli appezzamenti nn. 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 e 2/32 situati sul suo territorio. Essa ha invece rilevato che, attualmente, le operazioni relative agli appezzamenti nn. 1/125, 2/277, 2/278 e 2/284, effettuate nel comune di Time non hanno comportato la concessione di aiuti di Stato.

VALUTAZIONE

La vendita degli appezzamenti nn. 1/152, 1/301 e 1/630 a Grunnsteinen AS

Mediante accordo di vendita del 25 agosto 2007, il comune di Time ha venduto al promotore immobiliare privato Grunnsteinen AS gli appezzamenti nn. 1/152 (1 312 m2), 1/301 (741 m2) e 1/630 (1 167 m2) situati nel centro della città di Bryne, centro amministrativo del comune di Time. Al momento dell'operazione, l'appezzamento n. 1/152 risultava utilizzato come parcheggio comunale con 44 posti.

Grunnsteinen non ha versato denaro per tali appezzamenti, ma si è impegnato a costruire un parcheggio sotterraneo sotto l'appezzamento n. 1/152 e di trasferire 65 posti al comune di Time. Secondo le autorità comunali, l'obbligo di costruire i posti macchina sostituisce il pagamento classico degli appezzamenti. In altri termini, i 44 nuovi posti macchina sotterranei compenserebbero la perdita dei 44 posti macchina in superficie e il valore dei 21 posti supplementari corrisponderebbe al valore dei due appezzamenti supplementari trasferiti. La Norvegia ha presentato calcoli secondo i quali il valore dei 21 posti macchina supplementari era pari a 2 625 000 NOK, mentre il valore dei due appezzamenti supplementari è stato stimato a 2 516 400 NOK. Tali calcoli si basavano sulla stima del valore dell'appezzamento n. 1/630, pari a 600 NOK/m2, e su calcoli effettuati dall'impresa edile Skanska, che indicavano un prezzo di costo di 150 000 NOK (al netto dell'IVA e dei costi d'acquisto/affitto del terreno) per ciascun posto macchina in un parcheggio sotterraneo.

Se un terreno pubblico viene venduto a un prezzo inferiore al valore di mercato, è probabile che siano state utilizzate risorse statali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e che Grunnsteinen abbia beneficiato di un vantaggio selettivo. L'Autorità ritiene in via preliminare che ciò sia effettivamente accaduto, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, l'acquirente non ha versato denaro per i beni immobili acquisiti. Risulterebbe quindi, a prima vista, che l'operazione comporti aiuti, in mancanza di prove convincenti del contrario.

A tale riguardo, non sarebbero state rispettate le procedure definite negli orientamenti dell'Autorità sulla vendita di terreni e di edifici da parte di autorità pubbliche, poiché non è stata bandita alcuna gara d'appalto e soltanto uno dei beni immobili trasferiti è stato stimato. Secondo l'Autorità, questa stima sarebbe altresì troppo superficiale per soddisfare i requisiti degli orientamenti.

Le autorità norvegesi sostengono inoltre che l'operazione costituisca uno scambio di beni immobili, dato che il comune offre al promotore tre beni, uno dei quali è utilizzato come parcheggio, e riceve in cambio un numero più elevato di posti macchina nel parcheggio sotterraneo. Questo ragionamento sembrerebbe basarsi sul principio che le stime presentate all'Autorità siano da ritenersi attendibili. Come si è detto in precedenza, tuttavia, la stima dell'appezzamento n. 1/630 presenta diverse lacune. Analogamente, la stima dei costi dei posti macchina del futuro parcheggio sotterraneo si baserebbe unicamente sull'esperienza e non terrebbe conto delle particolari caratteristiche del bene e del progetto in questione. L'operazione non sarebbe quindi stata effettuata a condizioni di mercato.

Se l'indagine confermasse quanto precede, la posizione di Grunnsteinen risulterebbe rafforzata rispetto a quella dei suoi concorrenti. Inoltre, il terreno avrebbe potuto interessare acquirenti stabiliti in altri Stati SEE. Pertanto, l'Autorità ritiene in via preliminare che l'operazione possa falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dello SEE.

Sarebbero quindi stati concessi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

La vendita dell'appezzamento n. 4/165 a Bryne Industripark AS

Il 31 agosto 2005, il comune di Time e il promotore immobiliare privato Bryne Industripark AS hanno firmato un accordo di vendita relativo all'appezzamento n. 4/165 situato a Håland, nel comune di Time. L'appezzamento è costituito da 56 365 m2 di terreno industriale e il prezzo di vendita è stato fissato a 4,7 Mio NOK (pari all'incirca a 83 NOK/m2).

Non è stata bandita alcuna gara d'appalto né eseguita alcuna stima prima della vendita. Il prezzo sarebbe stato calcolato sulla base di quello pagato dal comune di Time per l'acquisto della proprietà nel 1999, al quale sono state aggiunte le spese di capitale, giuridiche e amministrative. Tuttavia, nell'ottobre 2006 il comune aveva deciso che in futuro i terreni industriali avrebbero dovuto essere venduti a prezzo di mercato, dato che il metodo applicato fino a quel momento avrebbe comportato la vendita dei terreni a prezzi troppo bassi.

In tale contesto, l'Autorità ritiene in via preliminare che il terreno sia stato venduto a un prezzo inferiore al valore di mercato e che è probabile che siano state utilizzate risorse statali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e che Bryne Industripark abbia beneficiato di un vantaggio selettivo. Se ciò venisse confermato, la posizione di Bryne Industripark risulterebbe rafforzata rispetto a quella dei suoi concorrenti. Inoltre, il terreno avrebbe potuto interessare acquirenti stabiliti in altri Stati SEE. Pertanto, l'Autorità ritiene in via preliminare che l'operazione possa falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dello SEE.

Sarebbero quindi stati concessi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

La vendita degli appezzamenti nn. 2/70 e 2/32 alla società di calcio Bryne fotballklubb

Con accordo dell'8 agosto 2003, il comune di Time ha ceduto il titolo dello stadio di Bryne (nn. 2/32 e 2/70), che copre una superficie di circa 53 000 m2, alla Bryne fotballklubb (Bryne FK), una società locale di calcio che gioca attualmente in serie B.

Dato che la società non ha versato denaro per il terreno, l'Autorità ritiene probabile che siano state utilizzate risorse statali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e che la Bryne FK abbia beneficiato di un vantaggio selettivo. Le autorità norvegesi hanno obiettato che la Bryne FK non è un'impresa ai fini dell'accordo SEE. Dal sito web della Bryne FK risulta però che il club si occupa, tra l'altro, dell'acquisto e della vendita di giocatori professionisti, organizza spettacoli sotto forma di partite di calcio e mette a disposizione spazi pubblicitari dietro pagamento. Tali attività potrebbero essere considerate prestazioni di servizi sul mercato e sarebbero quindi di natura economica. L'Autorità ritiene pertanto, in via preliminare, che la Bryne FK eserciti attività d'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

L'operazione rafforza la posizione della Bryne FK rispetto a quella dei suoi concorrenti. Inoltre, il terreno avrebbe potuto interessare acquirenti stabiliti in altri Stati SEE. Pertanto, l'Autorità ritiene in via preliminare che l'operazione possa falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dello SEE.

Sarebbero quindi stati concessi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

COMPATIBILITÀ

Dalle informazioni di cui dispone l'Autorità non risulta che siano stati concessi aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche. Inoltre, gli aiuti concessi a una società sportiva non sembrano promuovere lo sviluppo culturale. In tale contesto, l'articolo 61, paragrafo 3, lettere da a) a c) dell'accordo SEE risulta inapplicabile.

OBBLIGHI PROCEDURALI E RECUPERO DI AIUTI ILLEGALI

L'articolo 1, paragrafo 3, della parte I, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte costituisce un obbligo di sospensione. L'articolo 14 della parte II del protocollo stabilisce che, in caso di decisione negativa, tutti gli aiuti illegali devono essere recuperati presso il beneficiario.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I, del protocollo 3, all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte in merito alle operazioni immobiliari effettuate dal comune di Time in relazione agli appezzamenti nn. 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 e 2/32 situati sul suo territorio.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 717/07/COL

of 19 December 2007

on the property transactions engaged in by the municipality of Time concerning property numbers 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70, 2/32, 1/125, 2/277, 2/278, 2/284 in Time

(NORWAY)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY,

HAVING REGARD TO the Agreement on the European Economic Area (1), in particular to Articles 61 to 63 and Protocol 26 thereof,

HAVING REGARD TO the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (2), in particular to Article 24 thereof and Article 1(2) and (3) in Part I and Articles 4(4) and 6(1) in Part II of Protocol 3 thereof,

HAVING REGARD TO the Authority's Guidelines (3) on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement, and in particular the Chapter relating to the Sale of Land and Buildings by public authorities,

Whereas:

I.   FACTS

1.   PROCEDURE

On 3 March 2007, the Authority received a complaint from an association named Aksjonsgruppa ‘Ta vare på trivelige Bryne’ (hereinafter referred to as ‘Aksjonsgruppa’), concerning the sales of property numbers 1/152, 1/301, 1/630, 4/165 in Time municipality by the municipal authorities to two different private entities, as well as the sale of title number 2/70 (Bryne stadium which also includes title No 2/32) by Bryne fotballklubb, previously given to the club by the municipality, to a private investor (Event No 414270).

By letter dated 9 May 2007, the private investor Mr Gunnar Oma sent a complaint to the Authority concerning the sale by Time municipality of one of the abovementioned properties, i.e. number 4/165. Mr Oma claimed that the sale had taken place without prior value assessment and without an unconditional tendering procedure (Event No 421805).

By letter dated 25 May 2007 (Event No 1080978), the Authority invited the Norwegian authorities to comment on the complaints and requested additional information. In addition to the property numbers mentioned above, the Authority also asked questions concerning the purchase by Time Municipality of a property to be used for the construction of a new high school (title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284), next to Bryne stadium. The sale had been the subject of articles in the local press which were enclosed with the complaint.

By letter dated 19 June 2007 (received by the Authority on 22 June 2007, Event No 426448), Time pensjonistparti complained about the exclusive right granted to Forum Jæren AS with respect to the development of 200 underground parking spaces at the property in the centre of the Bryne to be used for the construction of a new upper secondary school (title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284) (4). According to the complainant, 180 of the parking spaces were to be used by Forum Jæren.

By letter dated 3 July 2007 (Event No 427879) from the Norwegian Government, received and registered by the Authority on 3 July 2007, Norway replied to the information request.

By letter of 28 July 2007, Aksjonsgruppa submitted comments to the Norwegian authorities' reply, received and registered by the Authority on 30 July 2007 (Event No 437440).

By e-mail dated 7 September 2007 (Event No 439975), Aksjonsgruppa submitted an agreement between Rogaland county municipality and Time municipality regarding the development and use of the property to be used as a new upper secondary school (title numbers 1/125, 2/277, 2/278, and 2/284) (Event No 439974), which included a clause whereby the County Municipality agreed to grant Forum Jæren the right to develop 200 parking spaces under the new secondary school, as well as the exclusive right to use 180 thereof.

By e-mails dated 19 September 2007 (Event Nos 442381, 442382 and 442383), the complainant submitted press reports regarding the land sales. Finally, by e-mail dated 2 October 2007 (Event No 445092), the complainant submitted an audit carried out by external auditors (Deloitte) of Time municipality's sales of land and buildings over the last years (Event No 445091).

By letter of 23 October 2007 (Event No 448109), the Authority invited the Norwegian authorities to comment on the third complaint in the case (from Time Pensjonistparti) and requested additional information with respect to the agreements concerning the construction of a new upper secondary school and the rights conferred on Forum Jæren in that respect.

By letters of 21 and 22 November (Event Nos 453220 and 453452), the Norwegian authorities replied to the Authority's request.

2.   DESCRIPTION OF THE TRANSACTIONS

2.1.   The sale of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 to Grunnsteinen AS

By a sales agreement dated 25 August 2007, Time municipality sold title numbers 1/152 (1 312 square metres), 1/301 (741 square metres) and 1/630 (1 167 square metres) in the centre of Bryne, the municipal centre of Time municipality, to the private property developer Grunnsteinen AS. Clause 1 of the contract (5) states that the properties, at the time of entering into the contract, were zoned for residential and public road/parking purposes. On title number 1/152, there were 44 municipal parking spaces belonging to Time municipality.

Under Clause 1 of the contract, Grunnsteinen AS undertakes to build underground parking spaces on title number 1/152, of which 65 are to be transferred to Time municipality upon completion (clauses 1 and 5 of the agreement). Grunnsteinen did not pay anything for the property; however, according to the municipal authorities, the obligation to build the parking spaces replaces ordinary payment for the property (6). At present, none of the titles have been transferred to Grunnsteinen AS; however, Clause 7 of the agreement foresees that the titles should be transferred upon completion of the parking spaces, at the latest by the end of 2008. Furthermore, Clause 1 foresees that the underground car park will be registered as a separate title in the land register when re-transferred to Time Municipality.

The initiative to enter into the agreement appears to have been taken by the buyers, and no public bidding round was organised prior to the sale (7). According to the municipal authorities, the payment for title No 1/152 consisted of the 44 parking spaces on the property being compensated for in the underground car park. As for title numbers 1/301 and 1/630, the municipality had commissioned a value assessment of one of the properties, title No 1/630, which the municipality claims were assessed by Eiendomsmegler 1. Only the assessment of title No 1/630, which concluded that the market value was NOK 600 per square metre, has been presented to the Authority (8). However, reservations were expressed with respect to the size of the area, to any encumbrance on the title in the property register and to zoning regulations, as none of these had been checked. The Norwegian authorities have also presented calculations made by the construction firm Skanska Norge AS, showing that the price for a parking space in an underground car park would be approximately NOK 150 000, excluding VAT and costs of buying/renting the land (9). On the basis of these estimates, the Norwegian authorities claim that the market price for title numbers 1/301 and 1/630, based on the value assessment, would be NOK 2 516 400 (10), whereas the value of the additional 21 parking spaces which Grunnsteinen will build for the municipality is estimated to 2 625 000 (11). Thus, the municipality claims that the value of these two properties is fully compensated by Grunnsteinen through the construction of 21 additional parking spaces.

2.2.   The sale of title number 4/165 to Bryne Industripark AS

On 31 August 2005, Time Municipality and the private property developer Bryne Industripark AS signed a sales agreement concerning title No 4/165 at Håland in Time (12). The title comprises 56 365 square metres of industrial land, and the sales price was set at NOK 4,7 million (or approximately NOK 83 per square metre). At the time of the signing of the agreement, the area was zoned for industrial purposes but the detailed zoning plan was not adopted due to objections from the public road administration. According to the municipal authorities, the new detailed zoning regulations are expected to be adopted in autumn 2007. The contract contains a claw-back clause (Clause 7) for Time municipality in the event that the property has not been built on or put to use 5 years after the date of taking possession.

At the time of entering into the agreement, the property consisted of undeveloped land. In the memorandum for the municipal council which approved the agreement, the municipal administration states that the conclusion of a development agreement should be a condition for selling the land. However, for the time being, no such agreement has yet been entered into, since detailed zoning regulations for the area have not yet been adopted.

The municipality confirms that no public bidding round was organised prior to the sale, which came about following an initiative from the buyer. However, it claims that the availability of industrial land in the area in question was advertised on its web page in 2003-2004. A value assessment was not carried out prior to the sale. It follows from the administrative memorandum made in relation to the sale that the price charged was based on the price at which Time municipality bought the property in 1999, to which capital costs, regulatory work and administrative costs were added. The price was, thus, established in accordance with the municipality's general principle for the sale of industrial properties, i.e. selling at cost (13).

According to the complainant, the price per square metre for this type of property should be in the range of NOK 400. This is based on a claim that an independent asset valuer assessed the property in January 2007 (14). However, no documentation has been submitted to this effect. In contrast, the municipal authorities claim that other industrial properties were sold, in the same period, for prices ranging between NOK 80 and 115 per square metre in the area, and enclose contracts concerning such properties (15). It also claims that Bryne Industripark, by verbal agreement, sold a major part of the property (50 000 square metres) to Jæren Arena for the purpose of building a new football stadium in March 2007, at a price of NOK 100 per square metre (16). No documentation of the actual price has been provided. Moreover, according to the complainants, the same investors hold financial interests both in Bryne Industripark AS and Jæren Arena, and a possible transaction therefore cannot be assumed to have taken place on normal commercial terms.

2.3.   The sale of title numbers 2/70 and 2/32 to Bryne fotballklubb and the subsequent transfer of the property to Forum Jæren AS

By agreement dated 8 August 2003, Time municipality transferred the title to Bryne stadium, title numbers 2/32 and 2/70, an area of approximately 53 000 square metres, to Bryne fotballklubb (Bryne FK) (17). From the background papers from the sale, it appears that the municipality had, in turn, bought the land from the football club for NOK 1 million in 1996. The Authority has no further information on this sale.

Bryne FK is a local football club, currently playing in the so-called ‘Adecco League’ (1st division). In addition to Bryne FK, which is registered in the company register as a non-profit organisation (18), the football club has also set up a limited company, Bryne Fotball AS. The information provided by the Norwegian authorities with respect to the organisational relationship between Bryne FK and Bryne Fotball AS is not very extensive; however, from the annual report of Bryne FK, it appears that the company was created to take care of the club's aim of promotion to the Norwegian Premier League. It also seems that Bryne FK is the main shareholder in the company and paid its debts in 2006. It appears that the sports activities, including those of the elite team aiming for promotion to the Premier League take place within Bryne FK (19).

Before the transfer of the title to the land, the football club had a ground lease agreements with the municipality for its buildings on title numbers 2/70 and 2/32, which included the stadium, a club house and a sports hall (20). Thus, the agreement of 8 August 2003 only concerns ownership of the land, not to the buildings. One building not belonging to Bryne fotballklubb appears to remain on the land, and it was foreseen that the club would take over the municipality's rights under the lease agreement with the owner of the building (21). Under Clause 2 of the agreement, title numbers 2/32 and 2/70 are transferred to Bryne FK without remuneration. It is also provided in the agreement that the municipality covers all costs connected to the transfer of the property, such as parcelling, measuring etc. The titles comprise approximately 53 000 square metres, and it is expressly provided that it shall, primarily, be used for sports purposes.

It follows from Clause 1 of the agreement that the background for the transfer of the titles was that the football club had asked for such transfer due to the fact that it needed to increase its assets in order to comply with requirements laid down by the Norwegian football association for football pitches to be used for matches in Tippeligaen (the Norwegian Premier League). From the background memos, it seems to have been essential that the property may be used as security for debts, and it is mentioned that the provision that it may only be used for sports purposes may somewhat reduce its accounting value.

The complainant claims that, in 2007, Bryne FK plans to sell the stadium to Forum Jæren for NOK 50 million. This appears to have taken place at the same time as the football club bought a property for the construction of a new stadium at Håland from Bryne Industripark AS (a sale referred to above). In reply to the Authority's request for information, the Norwegian authorities have confirmed that a letter of intent has been signed between Bryne FK and Forum Jæren concerning title No 2/70. However, the municipal authorities were unable to produce a copy thereof and the Authority therefore has had no confirmation of either the price mentioned or the possible existence of a binding agreement.

2.4.   The purchase by Time municipality of title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284 for the purpose of building a new upper secondary school and the right to underground parking facilities granted to Forum Jæren

On 4 January 2007, Time Municipality and Forum Jæren entered into an agreement (22) whereby Time Municipality bought title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284 in Time, in total approximately 17 990 square metres, for NOK 59,5 million (i.e. NOK 3 307 per square metre). The municipality has confirmed that no value assessment was carried out of the property prior to the conclusion of the contract. It is claimed that the price had been based on Forum Jæren's purchasing costs (23). The contract also stipulates that it is Forum Jæren's responsibility to prepare the land for construction, i.e. to demolish existing buildings and foundations, etc.

In Norway, the county municipalities are responsible for running upper secondary schools (24); however, it is common practice that the land on which the buildings are to be constructed is offered by the municipalities free of charge. As stated in Clause 2 of the agreement, the property is to be used for the construction of a new upper secondary school. On 13 August 2007, the municipality effectively entered into an agreement with Rogaland County Municipality concerning the construction of the upper secondary school (25). Clause 3 of the agreement provides that, on the condition that the county municipality will not need more parking spaces than expected at the time of conclusion of the agreement, the county municipality accepts that Forum Jæren may cover its need for parking spaces in an underground car park comprising 200 spaces in total, to be constructed under the school buildings. The county municipality will be entitled to 10 per cent of the surface of the underground car park.

However, since Forum Jæren has been granted an extension of its deadline for compliance with the zoning requirements for parking spaces (1 parking space per 100 square metres) until 31 December 2008, no agreement has yet been entered into between Forum Jæren and Rogaland County municipality governing Forum Jæren's rights on the property. According to the Norwegian authorities, neither does the agreement between the municipality and the county municipality confer a legally enforceable right on Forum Jæren. The Norwegian authorities underline, in this context, that Forum Jæren did not take part in the negotiations prior to the conclusion of the agreement. Finally, Norway also takes the view that a separate agreement lying down, in detail, the conditions for Forum Jæren's right to use the property for parking purposes would be necessary at a later point (26).

3.   COMMENTS BY NORWAY

Norway was invited to comment on the complaints in the Authority's requests for information, and did so in its replies. The replies were drafted by Time municipality and the Government did not provide additional comments.

Concerning the first of the transactions mentioned above, the Norwegian authorities claim, in essence, that the transfer of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 without remuneration does not amount to aid since it should be considered as an exchange of real property. In fact, the municipality's 44 parking spaces above ground will be exchanged for parking spaces in an underground car park. With respect to title No 1/301 and 1/630, it is claimed that, based on the value of these two properties in comparison with the cost estimates of parking spaces in underground car parks in similar projects, the value of the increase in the number of parking spaces (21) which the municipality will get as a result of the deal more than covers the value of the properties transferred. Against this background, the Norwegian authorities take the view that no aid is granted, irrespective of the fact that title No 1/152 was not valued. It is also claimed that, in the event that aid is present, it would be de minimis aid.

As for the sale of title No 4/165 to Bryne Industripark AS, Time municipality claims that, irrespective of the fact that no value assessment was made and that the property in question appears to have a very attractive location, the price per square metre corresponds to the market price. This is due to specific difficulties pertaining to the property: there were, inter alia, objections to the zoning plan, which, therefore, had not yet been adopted, and the property was difficult to exploit efficiently due to the construction prohibition in proximity to the railway. Furthermore, it is claimed that equivalent industrial properties in the municipality were recently sold at prices which, per square metre, roughly correspond to the price paid by Bryne Industripark.

With respect to the sale of Bryne stadium to Bryne FK, the Norwegian authorities argue that the buyer, Bryne FK, is not an undertaking within the meaning of the EEA Agreement, but a non-profit organisation and a sports club. Consequently, the Norwegian authorities take the view that Article 61 EEA does not apply to the transaction regardless of whether or not it confers an economic advantage on the buyer.

With respect to the titles which are to be used for the construction of an upper secondary school and Forum Jæren's right to build parking spaces under the school buildings, Time municipality claims that no legally binding agreement has yet been entered into with Forum Jæren. It was always the municipality's intention that such a right could only be granted on market conditions, but it would now be up to the County Municipality to negotiate an agreement with Forum Jæren governing the conditions for the construction of parking spaces.

II.   ASSESSMENT

1.   THE PRESENCE OF STATE AID

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

‘Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement’.

It follows from this provision that, for State aid within the meaning of the EEA to be present, the following conditions must be met:

the aid must be granted through State resources,

the aid must favour certain undertakings or the production of certain goods, i.e. the measure must confer an economic advantage upon the recipient(s), which must be selective,

the beneficiary must be an undertaking within the meaning of the EEA Agreement,

the aid must be capable of distorting competition and affect trade between contracting parties.

Whether these conditions are met must be assessed individually with respect to each of the transactions described above.

1.1.   The sale of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 to Grunnsteinen AS

The term ‘State resources’ covers all aid granted from public sources, including municipalities. Aid granted by Time municipality would thus fall within the definition. If public land is sold below market value, State resources are present (27).

In the case at hand, the buyer did not pay any money for the properties. Thus, prima facie, the transaction would seem to involve aid, and it would be for the Norwegian authorities to rebut that presumption.

The Norwegian authorities argue that the buyer did pay a ‘price’ for the properties by taking on the obligation to build an underground car park in which the municipality would be entitled to 65 parking spaces. Thus, what remains to be considered is whether it can established, either in application of the procedures described in the State aid guidelines or by other methods, that the transaction therefore took place on market terms.

The Norwegian authorities have confirmed that the sale of the properties was not announced publicly, but came about following an initiative from Grunnsteinen. Thus, no unconditional bidding procedure (which could, theoretically, have led to a very low, or even no value being paid, given the obligation to provide parking spaces) within the meaning of the Guidelines took place.

Concerning sales without an unconditional bidding procedure, the Guidelines require, for the presence of State aid to be excluded on this basis, that ‘an independent evaluation should be carried out by one or more independent asset valuers prior to the sales negotiations in order to establish the market value on the basis of generally accepted market indicators and valuation standards. The market price thus established is the minimum purchase price that can be agreed without granting State aid’.

In the case at hand, since the payment consists of the construction of 65 underground parking spaces for public use, in order for State aid to be excluded on the basis of the guidelines, a value assessment of the properties would have to be undertaken, and the market price of the parking spaces would have to be established in a reliable manner.

As for the properties sold, it is clear that at least title number 1/152 was not assessed at all. The Norwegian authorities claim that both title numbers 1/301 and 1/630 were valued; however, only the assessment of title number 1/630 has been forwarded to the Authority on request. Thus, the procedure laid down for establishing the market price through independent value assessment cannot, under any circumstances, be considered to have been complied with. Moreover, since the properties were transferred en bloc, a value assessment should cover all three properties taken together. With respect to the title(s) which w(as)(ere) actually valued, the Authority has not been assured that it took place in accordance with the guidelines, which require that the market value should be established on the basis of generally accepted indicators and valuation standards. In the valuation by Eiendomsmegler 1, it is merely stated that the valuation is ‘carried out in accordance with our best judgement and conviction, on the basis of a visit of the property and information provided by the seller’. However, the valuation does neither set out the characteristics of the property which were decisive for the conclusion, nor the method applied, for example one of the methods recommended by the Norwegian Valuers And Surveyours Association (‘Norges Takseringsforbund (NTF)’) for commercial property (28). In the view of the Authority, the valuation carried out by Eiendomsmegler 1 does not give sufficient information for the Authority to ascertain that it was carried out in accordance with generally accepted indicators and valuation standards.

Concerning the value of the parking spaces which the municipality will receive in remuneration for the properties, the Norwegian authorities have enclosed estimates made by the construction firm Skanska Norge AS, arriving at NOK 150 000 per parking space. The Authority also notes that the estimates are subject to the reservation that building costs will vary, depending on a range of factors such as size, location, proximity to roads, lifts, fire security, etc., and also that ‘price will further depend on working methods, timing and market situation’. Although the guidelines on expert evaluation are not directly applicable to the valuation of the future car park, the Authority is not convinced that the evaluation by Skanska was carried out in a reliable manner. In particular, the calculations presented seem to have be carried out exclusively on the basis of experience from other projects and, thus, do not seem to take sufficient account of the characteristics of the specific property in question in order to be suitable for establishing the market price.

Against this background, the presence of aid cannot be excluded on the basis of, or by analogy to, the guidelines.

The Norwegian authorities also seem to argue that the presence of aid can be excluded on other grounds. In particular, they claim that the transaction is in fact an exchange of property, and that the fact that title No 1/152 was not valued is therefore irrelevant. The argument seems to be based on the idea that, since the 44 public parking spaces currently occupying title number 1/152 will be replaced by underground parking spaces, the municipality keeps what it had before entering into the contract. Concerning exploitation of title No 1/152 above ground, this area will now be regulated as a green area and thus will have no independent market value.

It must be assessed whether these arguments are capable of excluding the presence of State aid. In that regard, what remains to be considered is the market value of the property transferred at the time of the conclusion of the contract (29). Thus, the subjective value of the land for the municipality when used as a car park does not establish the market price as long as the land could also be exploited for different purposes. At the time of the contract, this seems to have been the case, and the possibility for alternative (and more profitable) uses must, therefore, be the basis for the calculation of the market price. The Authority takes the view that, even if parts of title number 1/152 might, more than two years later, be zoned as a green area, what must be assessed is what use of the properties (if sold together) potential buyers could expect at the time of the transaction.

Secondly, this argument seems to presuppose that the valuations of the two other titles and the parking spaces are acceptable, so that the value of the parking spaces equals or exceeds the value of the two additional titles. As shown above, the Authority has not found the calculations presented to it convincing.

Against this background, the Authority has serious doubts that the ‘price’ paid for the property reflected its market value.

Firstly, the measures must confer on Grunnsteinen AS advantages that relieve it of a financial burden that it would normally have to cover from its budget (in this case, any additional price payable for the land in question). Secondly, the measure must be selective in that it favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’.

If, and to the extent that, the price paid for the properties does not reflect their market value, Grunnsteinen obtains an advantage in the form of a lower purchase price which it would normally have to pay out of its own budget. Equally, the measure would be selective since it only benefits the buyer.

Under settled case law, the mere fact that an aid strengthens a firm's position compared with that of other firms competing in intra-EEA trade, is enough to conclude that the measure is likely to affect trade between the contracting parties and distort competition between undertakings established in other EEA States (30). If, and to the extent that, the transaction confers an economic advantage on Grunnsteinen, its position is strengthened in comparison with that of its competitors. Since the property in question appears to be centrally located commercial land which is, consequently, attractive, it might be of interest not only to Norwegian firms, to the effect that firms established in other EEA States may have been affected by the transaction. Moreover, the Norwegian buyers might be professional property investors who are active in Norway and other EEA States alike. Thus, it appears that the transaction may threaten to distort competition and affect trade within the EEA.

The Authority considers it possible that the economic advantage conferred on Grunnsteinen through the transaction could be de minimis (i.e. EUR 100 000 over a three-year period at the material time (31)) and as such not distort competition and affect trade within the EEA. However, in the absence of reliable value assessments, the Authority cannot establish with certainty that such is the case.

1.2.   The sale of title number 4/165 to Bryne Industripark AS

As described above, the land in question consists of more than 56 000 square metres of industrial land outside Bryne. No value assessment was carried out prior to the sale. The municipality states that the land was offered on its web page for some time, but it is unable to retrieve the announcement from its system, and the Authority therefore cannot verify its content. In any event, it is doubtful that a notice on a web page would qualify as a sufficiently well publicised offer within the meaning of the Guidelines. Against this background, the procedures described in the Authority's State aid Guidelines on the sale of land and buildings do not seem to have been followed and the presumption that aid is not present therefore does not apply.

The municipality has explained that property was sold at cost, i.e. at a price calculated by adding regulatory and administrative costs, capital costs and fees to the price for which the property was bought in 1999. As a preliminary point, the Authority notes that sales of public land at cost cannot exclude the presence of State aid, as this price calculation method does not take sufficient account of all the various factors which may influence a property's market value, in particular the supply and demand on the market at the time of the sale (32). Moreover, in this case, there seems to have been no adjustment for inflation.

In the case at hand, sales at cost was the general policy of the municipality at the time. However, by decision of 18 October 2006 (33), the municipality decided that land at Bryne, including Håland, should for the future be sold at market price. In the background memo for the decision, the municipality stated that industrial land at Bryne had become scarce and that land at Håland would be ‘cheap if we sell at cost’. The memo also states that one of the reasons for the transition to the market price principle was to ensure that ‘[i]ndustries which require large areas but are not labour intensive will find the land too expensive and establish themselves elsewhere’. Thus, it seems to have been expected that the market price would be higher than the cost price which was applied in the sale to Bryne Industripark.

The Norwegian authorities have argued that the price is comparable to the sales price of similar land sold in the area in the same period (34). The Authority accepts that such comparisons might give an indication of the appropriate price for the land (35). However, the Authority has doubts as to the relevance of the prices presented as it has not been presented with facts which demonstrate that the land plots in question are sufficiently comparable to the land sold to Bryne Industripark. All areas in question are, inter alia, considerably smaller than title No 4/165 and the Norwegian authorities have not provided details of their location showing that they are as attractive as title No 4/165. Moreover, all the properties referred to are stated to be unregulated in the sales contracts. By contrast, at the time of the sale, a zoning plan for the area sold to Bryne Industripark had been adopted on 5 June 2004. The Norwegian authorities state that objections from the Public Roads Administration seemed to make adjustments necessary. It is unclear to the Authority whether these objections were received before or after the sale to Bryne Industripark. In any event, the agreement refers to the detailed zoning plan adopted in 2004 and the property, therefore, does not seem to have been sold as unregulated. The relevance of comparing the land to areas which were unregulated can thus be questioned (36).

Against this background, the Authority has serious doubts that the cost price at which title No 4/165 in Time was sold corresponded to the property's market value at the time of the sale.

If, and to the extent that, the price paid for the title No 4/165 does not reflect its market value, Bryne Industripark obtains an advantage in the form of a lower purchase price, thus avoiding costs which it would normally have to pay out of its own budget. Equally, the measure would be selective since it only benefits the buyer.

As set out above, the mere fact that an aid strengthens a firm's position compared with that of other firms, which are competitors in EEA trade, is enough to conclude that competition is distorted and intra-EEA trade is affected. If, and to the extent that, Bryne Industripark bought the land below market price, its position is strengthened compared with that of its competitors. In the case at hand, the property in question appears to be industrial land of potential interest to a variety of activities. Accordingly, it may well be of interest not only to Norwegian firms. Moreover, the Norwegian buyers might be professional property investors who are active both in Norway and other EEA States.

Thus, the transaction may threaten to distort competition and affect trade within the EEA.

1.3.   The sale of title numbers 2/70 and 2/32 to Bryne FK

As described above, the stadium was transferred to Bryne football club in 2003 for NOK 0. At the time, Bryne FK had two lease agreements with the municipality on title numbers 2/70 and 2/32, concerning, respectively, a grandstand for football and a clubhouse, and a sports hall (37). Furthermore, a company called Stadion Trim & Bowling AS had a lease contract for a sports building for 99 years from 1997. It also appears that Bryne Friidrettsklubb (Bryne Athletics) had certain rights of use to the stadium prior to the transfer of the ground to Bryne FK, and that these rights had to be waived before the transfer could be implemented.

The existence of long term lease agreements and special rights of use may lead to the value of the land being reduced if sold to a third party. However, it is implausible that the property would have no market value at all, inter alia because such special rights might be waived at a later stage. This would seem to be demonstrated by recent events: In fact, the sports club has now decided to move its stadium and, thus, to sell the property in question. Norwegian authorities have confirmed that no value assessment was carried out of the property prior to the sale.

Against this background, the Authority has strong doubts that the property was transferred at market price and, thus, that no State resources were involved.

If the presence of State resources were to be proven, the transaction must be held to confer an advantage on Bryne FK. The measure would, thus, be selective within the meaning of Article 61(1) EEA.

The Norwegian authorities have claimed that Bryne FK does not constitute an undertaking within the meaning of the EEA Agreement because it is a sports club and a private consumer-oriented organisation with no profit-making purposes. According to the Norwegian Government, the club is not active in commercial activities. To substantiate its position, the Norwegian authorities have enclosed the club's annual report, focussing on its activities for adolescents and children.

As a starting point, the Authority notes that the concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an economic activity (38). Any activity consisting in offering goods and services on a given market is an economic activity (39). Therefore, it is not decisive that the football club is not organised as a limited company or that it is registered as a non-profit organisation in the company register. The Court of Justice of the European Communities has held that where a sporting activity takes the form of gainful employment or the provision of services for remuneration, which is true of the activities of semi-professional or professional sportsmen, it constitutes an economic activity for the purposes of Community law. Therefore, it is subject, inter alia, to the rules on competition (40).

Bryne FK currently plays in the so-called Adecco league, i.e. the 1st division in Norwegian football (i.e. the division below the Premier League). From Bryne FK's homepage, it appears that the club is, inter alia, active in selling and buying professional players (41), providing entertainment in the form of football matches and in offering advertising space in return for payment (42). In light of the practice of the European Commission, such activities would seem to qualify as the provision of services on a market and therefore to be economic in nature (43). The club's annual accounts, forwarded by the Norwegian authorities, show that it had an annual turnover in the range of NOK 28 million in 2006, of which approximately 11,6 million was generated through sponsorship. Other major sources of revenue include income from matches, non-sports activities, rent income/public contributions and miscellaneous revenues. In addition, about NOK 400 000 stemmed from membership fees. In the view of the Authority, all these items, with the possible exception of a part of the membership fees, seem to have been generated through economic activity.

In light of the above, the Authority takes the preliminary view that Bryne FK must be held to be an undertaking for the purposes of the State aid rules of the EEA Agreement.

Provided that it is established that Bryne FK got the property without paying the market price, it receives an advantage which strengthens its position compared with that of its competitors, thus threatening to distort competition. As demonstrated above, Bryne FK's commercial activities appear to include, inter alia, the selling and buying of players from clubs in other EEA States, the offering of advertising space and the provision of entertainment in the form of football matches. In doing so, the club competes with undertakings established in other EEA States. Insofar as the measure is deemed to distort competition, it will, therefore, also be capable of affecting trade between the Contracting Parties.

1.4.   The purchase by Time municipality of title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284 for the purpose of building a new upper secondary school and the right to underground parking facilities granted to Forum Jæren

With respect to the right to build parking spaces under title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284, allegedly granted to Forum Jæren by Time Municipality, it appears to the Authority that Forum Jæren has not yet obtained a legally enforceable right of use of the property. As long as the contractual conditions governing Forum Jæren's future right of use, and thus the commercial balance of the contract, have not yet been determined, it is not possible to assess whether a potential future agreement would involve the granting of State aid. Thus, even if the possible future granting of such a right were to constitute State aid, the aid has not yet been put into effect. As the Authority only has the power to assess aid which has already been put into effect (44) or plans to grant aid notified to it by the national authorities (45), it cannot, at this stage, take a decision on the possible aid involved in granting Forum Jæren the right to construct parking spaces under the foreseen school buildings. Thus, the Authority finds that no State aid has been granted at this stage.

This finding does not preclude the Authority from adopting a decision if, at a later stage, a measure possibly involving aid should be put into effect or notified to the Authority pursuant to Article 1 of Section I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

2.   PROCEDURAL REQUIREMENTS

Pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid (…). The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.

Title number 4/165 and title numbers 2/70 and 2/32 have been sold under legally binding sales contracts and the titles have been transferred in the land register. The measures must therefore be deemed to have been put into effect.

As for the sale of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 to Grunnsteinen, the titles have not yet been transferred in the land register. However, a legally binding contract has been entered into, from which the municipal authorities cannot withdraw without incurring financial consequences. Thus, no further formal measures are required for the buyer to receive the economic benefit of the transaction, and it must therefore be deemed to have been put into effect.

These transactions have not been notified to the Authority. To the extent that these transactions involve State aid, it can be concluded that the Norwegian Government has not respected its obligations pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

3.   COMPATIBILITY OF THE AID

The Norwegian authorities have argued that the transactions do not contain aid, and have not put forward arguments concerning compatibility. However, after assessing the likelihood that State aid may be involved in the transactions described above, it has to be considered whether any aid involved in the transactions could be compatible with the EEA Agreement under Article 61(3)(a)-(c) EEA.

In the case of the sale of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 to Grunnsteinen, the information available to the Authority does not seem to indicate that any aid was granted to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment, to promote a project of common European interest or to facilitate the development of certain economic activities. Moreover, any aid granted to the sports club would not seem to promote cultural development. Against that background, Article 61(3)(a)-(c) appears to be inapplicable.

For the same reasons, any possible aid involved in the sale of title number 4/165 to Bryne Industripark and the sale of title numbers 2/70 and 2/32 to Bryne FK does not seem to be compatible with the functioning of the EEA Agreement by virtue of Article 61(3)(a)-(c).

4.   CONCLUSION

Based on the information available to the Authority, including the information submitted by the Norwegian Government, the Authority cannot exclude that the sales of title numbers 1/152, 1/301, 1/630 (to Grunnsteinen AS), 4/165 (to Bryne Industripark AS), 2/70, 2/32 (to Bryne FK) constitute aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, the Authority has doubts, to the extent that State aid is involved, that they can be regarded as complying with Article 61(3)(c) of the EEA Agreement. Consequently, the Authority has doubts that the transactions referred to above do not constitute State aid or are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

Consequently, and in accordance with Article 4(4) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, the Authority is obliged to open the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 of the Surveillance and Court Agreement. The decision to open proceedings is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measures in question do not constitute State aid or are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

The Authority also draws the attention of the Norwegian authorities to the fact that Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement constitutes a standstill obligation and that Article 14 in Part III of that Protocol provides that, in the event of a negative decision, all unlawful aid may be recovered from the beneficiary, save in exceptional circumstances. At this stage, the Authority has not been presented with any facts indicating the existence of exceptional circumstances on the basis of which the beneficiary may legitimately have assumed the aid to be lawful.

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, requests Norway to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the transactions described above, within one month of the date of receipt of this decision. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential aid recipient of the aid immediately.

In the light of the foregoing consideration, the Authority requires, within one month of receipt of this decision, to provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the property transactions engaged in by the Municipality of Time and, in particular, value assessments stating the value of title numbers 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 and 2/32 at the time of the sale, carried out by an independent asset valuer in accordance with the procedure described in the Authority's Guidelines relating to Sales of Land and Buildings by Public Authorities,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

1.

The Authority has decided to open the formal investigation procedure provided for in Article 1 (2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement against Norway in relation to the sale by the Municipality of Time of the properties registered under title numbers 1/152, 1/301, 1/630 (to Grunnsteinen AS); title number 4/165 (to Bryne Industripark AS) and title numbers 2/70 and 2/32 (to Bryne FK) in Time.

2.

At present, the transactions relating to title numbers 1/125, 2/277, 2/278, 2/284 in Time do not involve the granting of State aid, within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement, to Forum Jæren AS.

3.

The Norwegian Government is requested, pursuant to Article 6(1) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, to submit its comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification of this decision.

4.

The Norwegian Government is required to provide within one month from notification of this decision all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure, in particular value assessments stating the value of title numbers 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 and 2/32 at the time of the sale, carried out by an independent asset valuer in accordance with the procedure described in the Authority's Guidelines relating to Sales of Land and Buildings by Public Authorities.

5.

The Norwegian Government is requested to forward a copy of this Decision to the potential recipients of aid immediately.

6.

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Done at Brussels, 19 December 2007.

For the EFTA Surveillance Authority

Per SANDERUD

President

Kristján Andri STEFÁNSSON

College Member


(1)  Hereinafter referred to as the EEA Agreement.

(2)  Hereinafter referred to as the Surveillance and Court Agreement.

(3)  Procedural and Substantive Rules in the Field of State Aid — Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement and Article 1 of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, adopted and issued by the EFTA Surveillance Authority on 19 January 1994, published in OJ L 231, 3.9.1994, EEA Supplement No 32, 3 September 1994, last amended by the Authority's Decision No 154/07/COL, hereinafter referred to as the State Aid Guidelines.

(4)  The property numbers referred to in the complaint are 1/125, 2/25, 2/274, 2/277, 2/278 and 2/288. Attempts have been made to check this with the complainant, but a clear answer could not be obtained (e-mails from the case handler of 19 October 2007 and Reply from Time Pensjonistparti of 22 October 2007, Event Nos 447785, 447999 and 448000). Based on the description of the properties in the complaint, the Authority, nevertheless, takes the view that the property referred to must be the property on which a new upper secondary school is to be constructed, i.e. title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284.

(5)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 1).

(6)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879), Question 1(e).

(7)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879), reply to question 1(e).

(8)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 2). In Norway's reply, it is claimed that the value assessment concerned title numbers 1/301 and 1/630. However, this is not reflected in the actual assessment, neither does the number of square metres stated therein indicate that both properties have been taken into account.

(9)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 5).

(10)  This appears to be based on a value of NOK 600 per square metre plus the value of a building on title No 1/301. The Authority has not been presented with a valuation of the building.

(11)  This is based on the Municipality's original cost estimate of NOK 125 000, set out in the background papers for the deliberations in the municipal council (Event No 413558, pp. 16-17). The estimate by Skanska appears to have been obtained at a later stage.

(12)  Event No 413558, p. 19 et seq.

(13)  Event No 413558, pp. 16-17.

(14)  See Event No 413558 (original complaint), repeated in Aksjonsgruppa's comments to Norway's reply, Event No 477440.

(15)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annexes 13-17).

(16)  See Article from the local newspaper Jærbladet of 28 March 2007, referring to this price.

(17)  Event No 413558, p. 29 and Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 29).

(18)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 21).

(19)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 22).

(20)  The ground lease agreements provided by Norway, Annexes 18 and 19 to Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879).

(21)  See Annex 24 to Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879).

(22)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 26).

(23)  Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879).

(24)  See the Act relating to Education of 17 July 1998, No 61, Section 13-3.

(25)  Agreement between Time Municipality and Rogaland County Municipality relating to the construction of a new upper secondary school, Event No 439974.

(26)  Norway's reply to the Authority's second request for information (Event Nos 453220 and 453452).

(27)  Case T-274/01, Valmont Nederland BV v Commission, [2004] ECR II-3145, paragraphs 44-45.

(28)  The Authority has previously held that these standards fulfil the requirements of the Guidelines, ref. Decision No 170/05/COL on the sale of the University Library Building and Part of Adjacent Property in Oslo.

(29)  See Case T-366/00, Scott SA v Commission, judgment of 29 March 2007 (not yet reported), paragraph 106.

(30)  See Case 730/79, Philip Morris Holland BV v Commission, [1980] ECR p. 2671, paragraphs 11-12 and Joined Cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04, FESIL, Finnfjord, PIL and Others, and the Kingdom of Norway v the Authority, paragraph 94.

(31)  See Article 2(2) of Commission Regulation (EC) No 69/2001, incorporated into the EEA Agreement by Joint Committee Decision No 88/2002 (OJ L 266, 3.10.2002, p. 56 and EEA Supplement No 49, 3 October 2002, p. 42), e.i.f. 1 February 2003.

(32)  Case T-366/00, Scott (cited above), paragraph 106.

(33)  Decision No KS-075/06, forwarded by the complainant (Annex 3 to Event No 437440).

(34)  Land sale agreements attached as Annexes 13-17 to Norway's reply to the Authority's first request for information, (Event No 427879).

(35)  Case T-366/00, Scott (cited above), paragraph 116.

(36)  It may also be noted that it follows from the sales agreements that it was considered to be highly likely that the areas were of archaeological interest and that the ground would, therefore, have to be explored before any development could take place, see Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annexes 13, 14 and 15. This does not seem to be the case with respect to the title No 4/165, see Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 8).

(37)  See Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annexes 18 and 19).

(38)  Case C-41/90, Höfner and Elser [1991] ECR I-1979, paragraph 21.

(39)  Case 218/00, Cisal [2002] ECR I-691, paragraph 23.

(40)  Case Case C-519/04 P, Meca-Medina and Majcen vs Commission, [2006] ECR I-6991, paragraphs 22, 23 and 30.

(41)  For example, the news archive of the club features headlines like ‘Striker on trial’ (18 March 2004), ‘Frenchman for trial’ (30 March 2004), ‘Serbian trial player at Bryne’ (2 August 2007) and ‘Icelandic U21 player ready for Bryne’ (31 August 2007):

http://www.brynefk.no/Brynefk/index.nsf/DESIGNARKIV?openform

(42)  For example, in a news item of 13 April 2007, the club states that ‘For the first time Bryne FK has received more than 12 million in mere sponsorship money. The capacity [for advertisements] at Bryne stadium is exhausted and in order to exceed the 12 million threshold the club has invested in advertising rolls. The VIP stand has also been nearly sold out’.

See: http://www.brynefk.no/brynefk/index.nsf/DESIGNUNIK/SFUS-76RJ37?OpenDocument

(43)  See paragraph 17 of the Commission's opening Decision in Case C-49/03 (NN 51/03), Sale of land to AZ and AZ Vastgoed BV (OJ C 266, 5.11.2003, p. 8).

(44)  Unlawful aid or existing aid, under, respectively, Section III and V of Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

(45)  Section II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/42


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, nonché di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese e a quelle degli stessi prodotti spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno

(2008/C 138/12)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 5 marzo 2008 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea (Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union) («il richiedente») per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 25 %, della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («il prodotto in esame»), attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90. Tali codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e su quelle degli stessi prodotti spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2004 del Consiglio (4).

4.   Motivazioni dei riesami

4.1.   Motivazione del riesame in previsione della scadenza

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un appropriato paese a economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d) del presente avviso. La probabilità del persistere del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi applicati al prodotto in esame venduto all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

Inoltre, il richiedente precisa che, durante il periodo di applicazione delle misure, i produttori esportatori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno tentato di eludere le misure in vigore. Tali pratiche di elusione sono state oggetto delle contromisure di cui ai regolamenti (CE) n. 763/2000 (5), (CE) n. 2052/2004 (6), (CE) n. 2053/2004 (6) e (CE) n. 655/2006 del Consiglio (7).

La denuncia di una probabile reiterazione delle pratiche di dumping da parte della Thailandia si basa sul confronto tra il valore normale costruito, stabilito sulla base dei costi di produzione, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

Il richiedente ha presentato elementi di prova del fatto che il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ha continuato ad essere importato in quantità considerevoli e che tale flusso dovrebbe mantenersi inalterato, se non aumentare, a causa, tra l'altro, delle misure applicate in mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, gli Stati Uniti) alle importazioni del prodotto originarie dei paesi interessati e dell'esistenza di capacità inutilizzate nei paesi interessati.

Il richiedente sostiene che l'attuale miglioramento della situazione è dovuto prevalentemente all'esistenza delle misure e che, se tali misure fossero lasciate scadere, il persistere o la reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbero causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

4.2.   Motivazione del riesame intermedio

Il richiedente ha fornito informazioni secondo cui, per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, la misura non è più sufficiente per controbilanciare il dumping e il relativo pregiudizio, in particolare per quel che riguarda l'estensione della misura alle importazioni spedite da Taiwan. Il richiedente ha comunicato elementi a riprova, prima facie, del fatto che l'esonero delle importazioni delle imprese Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) dall'estensione della misura non è più giustificata in quanto tali società sembrano implicate in pratiche di elusione, quali il trasbordo di taluni accessori per tubi, di ferro o d'acciaio, originari della Repubblica popolare cinese via Taiwan.

5.   Procedura

Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un esame intermedio parziale, limitatamente all'esonero di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio prodotti dalle imprese Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) dall'estensione delle misure antidumping, istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di tali prodotti spediti da Taiwan, la Commissione avvia i riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

5.1.   Procedura in previsione della scadenza e dei riesami intermedi

L'inchiesta determinerà se lo scadere delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame intermedio determinerà se, per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame spedito da Taiwan, l'esonero di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, prodotti dalle imprese Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) dall'estensione delle misure antidumping istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese spedite da Taiwan sia ancora giustificato per controbilanciare le pratiche di dumping e il relativo pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate nel mercato interno tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi effettuate tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame, volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, capacità produttiva e investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (8) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori del prodotto in esame nella Comunità o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i,) del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 dei prodotti in esame originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia o spediti da Taiwan, Sri Lanka, Indonesia, Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan, Sri Lanka, Indonesia, Filippine o meno,

i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione (9),

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i) e nel formato indicato al punto 7, del presente avviso:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008,

i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (9) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18, del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria costituente il campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutti i produttori esportatori in Thailandia, alle imprese Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan), a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, a tutti gli utilizzatori e alle loro associazioni, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

La Commissione prevede di utilizzare gli Stati Uniti d'America come paese comparabile ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali indicati al punto 6, lettera a), sottopunto ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si sottolinea che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disposte a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizioni diverse), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (10) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e si possono utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base. Il riesame intermedio avviato con il presente avviso può tuttavia comportare la revoca dell'esonero dai dazi per le due società di cui al punto 4.2.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (ovvero aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopra indicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 238 del 10.10.2007, pag. 20.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(3)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

(4)  GU L 275 del 25.8.2004, pag. 1.

(5)  GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/2000 (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 15).

(6)  GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 4.

(7)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1.

(8)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(9)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(10)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/48


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5114 — Pernod Ricard/V&S)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 138/13)

1.

In data 29 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Pernod Ricard S.A. («Pernod Ricard», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa V&S Vin & Spirit AB («V&S», Svezia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Pernod Ricard: produzione e distribuzione di vino e bevande alcoliche,

per V&S: produzione e distribuzione di vino e bevande alcoliche.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5114 — Pernod Ricard/V&S, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/49


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5179 — Eramet/Tinfos)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 138/14)

1.

In data 29 maggio 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Eramet SA («Eramet», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parte di Tinfos A/S (tutti gli attivi di Tinfos ad esclusione del 60 % dell'impianto di energia idroelettrica di Tinfos) («Tinfos», Norvegia) mediante acquisto di quote e di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Eramet: si tratta di un gruppo minerario e metallurgico francese attivo nei settori del nichel, del manganese e delle leghe,

per Tinfos: si tratta di un'impresa norvegese attiva nel settore delle leghe di manganese, delle scorie di titanio, della ghisa, del commercio di materie prime e della produzione di energia idraulica.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5179 — Eramet/Tinfos, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/50


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5163 — DPWL/ZIM/CONTARSA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 138/15)

1.

In data 26 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese DP World Ltd («DPWL», Emirati Arabi Uniti) e ZIM Integrated Shipping Services («ZIM», Israele), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa dell'insieme di Contarsa Sociedad de Estiba, S.A. («CONTARSA», Spagna) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per DPWL: gestione di terminali marittimi a livello mondiale,

per ZIM: trasporto (servizi mondiali di trasporto regolare di contenitori) e servizi logistici su scala mondiale, gestione di terminali per container,

per CONTARSA: prestazione di servizi di stivaggio nel porto di Tarragona.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5163 — DPWL/ZIM/CONTARSA, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/51


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 138/16)

1.

In data 23 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Compagnie des Levures Lesaffre SA («Lesaffre», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo delle imprese GB Ingredients Ltd («GBI», Regno Unito) e BFP Wholesale Ltd («BFP», Regno Unito) nonché di GBI UK, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Lesaffre: produzione e vendita di vari tipi di lievito e di prodotti di panificazione per panettieri artigiani, industriali e privati,

per GBI: produzione e vendita di vari tipi di lievito, compresi i lieviti di panificazione e i lieviti di fermentazione,

per BFP: distribuzione di ingredienti per i prodotti della panetteria per panetterie indipendenti e altri piccoli negozi al dettaglio.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/52


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4985 — BHP Billiton/Rio Tinto)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 138/17)

1.

In data 30 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese BHP Billiton plc (Regno Unito) e BHP Billiton Limited (Australia) (di seguito «BHP Billiton») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme delle imprese Rio Tinto plc (Regno Unito) e Rio Tinto Limited (Australia) (di seguito «Rio Tinto») mediante offerta pubblica condizionata per l'acquisizione dell'intero capitale azionario.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per BHP Billiton: società di risorse diversificate a livello mondiale con attività di produzione di minerale di ferro, carbone termico e metallurgico, alluminio, rame, uranio, diamanti, altri metalli comuni (tra cui il piombo, lo zinco, l'oro, il molibdeno e l'argento), prodotti speciali (tra cui le sabbie minerali), manganese, petrolio e materiali in acciaio inossidabile (tra cui il nichel e il cobalto),

per Rio Tinto: società di risorse diversificate a livello mondiale con attività di produzione di minerale di ferro, carbone termico e metallurgico, alluminio, rame, uranio e diamanti, nonché altri metalli comuni e minerali industriali (compresi i borati, le sabbie minerali, il sale e il talco).

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4985 — BHP Billiton/Rio Tinto, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


Top