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Document C:2008:023:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 23, 28 gennaio 2008


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 23

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
28 gennaio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Corte dei conti

2008/C 023/01

Parere n. 8/2007 su un progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

1

2008/C 023/02

Parere n. 9/2007 sulla proposta di un regolamento del Consiglio recante un regolamento finanziario applicabile al 10o Fondo europeo di sviluppo

3

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Corte dei conti

28.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/1


PARERE N. 8/2007

su un progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(presentato in virtù dell’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

(2008/C 23/01)

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto il progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3),

visto il parere n. 4/2006 della Corte dei conti sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

vista la richiesta di un parere in merito al progetto di regolamento suddetto, presentata dalla Commissione alla Corte dei conti il 20 luglio 2007,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.

Il progetto di regolamento prevede l’adeguamento del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «il regolamento finanziario generale») alle ultime modifiche apportate dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, al regolamento finanziario generale.

2.

La Corte non ha alcun commento da formulare sulla proposta della Commissione.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 6 dicembre 2007.

Per la Corte dei conti

Hubert WEBER

Presidente


(1)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(2)  GU L 390 del 30.12.2006.

(3)  SEC(2007) 1013 def. — 2007/0151 (CNS).

(4)  GU C 273 del 9.11.2006, pag. 2.


28.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/3


PARERE N. 9/2007

sulla proposta di un regolamento del Consiglio recante un regolamento finanziario applicabile al 10o Fondo europeo di sviluppo

(presentato in virtù dell’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

(2008/C 23/02)

INDICE

1

INTRODUZIONE

2-11

PRINCIPALI OSSERVAZIONI

2

Allineamento con il regolamento finanziario generale

3

Semplificazione

4

Necessità di un unico regolamento finanziario, applicabile a tutti i FES

5-6

Ripartizione delle responsabilità per l’attuazione e il discarico del FES

7-9

Responsabili dei pagamenti

10

Scadenze per la conclusione di singoli contratti e convenzioni

11

Conti provvisori

12-33

ALTRE OSSERVAZIONI

12

Indice

13-14

Risorse e partecipazione finanziaria degli Stati membri

15-20

Esecuzione delle risorse del FES

21

Aggiudicazione degli appalti

22

Titoli VII e VI

23-24

Sovvenzioni

25-27

Presentazione dei conti e contabilità

28-30

Controllo esterno e discarico

31-33

Disposizioni specifiche relative alle risorse del FES gestite dalla BEI

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 248, paragrafo 4,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 [di seguito «l’accordo di partenariato ACP-CE» (1)] e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea [di seguito «Decisione sull’associazione d’oltremare» (3)], modificata con decisione 2007/249/CE del Consiglio, del 19 marzo 2007 (4),

vista la decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 2 giugno 2006, che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE riveduto (5),

visto il parere della Corte n. 2/2002 su una proposta modificata di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee (6), di seguito «regolamento finanziario generale»,

visto il parere della Corte n. 12/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 9o Fondo europeo di sviluppo in virtù dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (7),

visto il parere della Corte n. 10/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8),

visto il parere della Corte n. 4/2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9),

visto il parere della Corte n. 2/2007 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario applicabile al 9o Fondo europeo di sviluppo (10),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (di seguito «l’accordo interno»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, che prevede la consultazione della Corte dei conti (11),

vista la proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante un regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (12),

vista la richiesta di un parere della Corte dei conti, presentata dal Consiglio a quest’ultima il 27 luglio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

INTRODUZIONE

1.

La Corte constata che il tempo a sua disposizione per esprimere il presente parere era molto limitato. In pratica, il regolamento finanziario applicabile al 10o FES deve essere adottato prima della fine del 2007, in modo che possa essere attuato all’inizio del 2008. Il Consiglio ha già raggiunto uno stadio avanzato nel processo legislativo in vista dell’adozione di tale regolamento. Quindi, il presente parere si concentra su questioni di fondo essenziali, senza necessariamente proporre un testo alternativo.

PRINCIPALI OSSERVAZIONI

Allineamento con il regolamento finanziario generale

2.

La Corte constata che la proposta di regolamento finanziario ben integra le modifiche apportate all’atto della revisione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale e che potrebbero essere applicate anche nel contesto dei FES. La Corte accoglie favorevolmente il fatto che il calendario per la dichiarazione di affidabilità e per la relazione annuale compilate dalla Corte stessa sia in linea con le corrispondenti date previste dal regolamento finanziario generale.

Semplificazione

3.

La Corte accoglie favorevolmente il fatto che il progetto di regolamento finanziario fornisce, come raccomandato nel parere n. 12/2002 emesso dalla Corte stessa, un testo legislativo semplice e chiaro, incentrato su disposizioni essenziali e necessarie all’attuazione del FES, senza reiterare inutilmente le disposizioni contenute nell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE, nell’accordo interno o nelle modalità di esecuzione del regolamento finanziario generale.

Necessità di un unico regolamento finanziario, applicabile a tutti i FES

4.

La Corte constata con rammarico che, malgrado i suggerimenti espressi nei pareri n. 12/2002 e n. 2/2007, il progetto di regolamento finanziario non coglie l’opportunità di introdurre un regolamento finanziario unico applicabile a tutti i FES presenti e futuri, che, come avviene per il regolamento finanziario generale, potrebbe essere modificato ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Questo modo di procedere assicurerebbe continuità, senza rischi di interruzione nell’attuazione dei FES, e semplificherebbe notevolmente la gestione.

Ripartizione delle responsabilità per l’attuazione e il discarico del FES

5.

Sulla base dell’articolo 11 dell’accordo interno, gli articoli 2 e 3 del progetto di regolamento finanziario dispongono una ripartizione delle principali responsabilità di esecuzione del FES tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI), creando due settori distinti di gestione, uno per ciascuna di queste istituzioni. Viene mantenuta una categoria di spese che, pur restando soggetta al controllo della Corte (in base all’accordo trilaterale BEI-Corte-Commissione di cui all’articolo 134 del progetto di regolamento finanziario), non sono soggette al discarico delle autorità competenti.

6.

Gli articoli relativi al discarico, in particolare l’articolo 143, paragrafo 1, escludono la gestione del Fondo investimenti espletata dalla BEI dalla portata del discarico del Parlamento. La Corte si rammarica che le operazioni gestite dalla BEI non siano soggette, in virtù dell’accordo interno (articolo 11, paragrafi 8 e 9), a una procedura di discarico che faccia intervenire il Consiglio e il Parlamento, anche se queste operazioni sono eseguite dalla BEI a nome e a rischio della Comunità (articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo interno), con risorse del FES. La Corte ricorda che queste risorse sono fornite dal contribuente europeo e non dai mercati finanziari.

Responsabili dei pagamenti

7.

Gli articoli da 48 a 50 definiscono la figura di un nuovo attore finanziario, il responsabile dei pagamenti, che si occupa dell’esecuzione dei pagamenti nella valuta nazionale degli Stati ACP o nella valuta locale dei PTOM, attingendo ai conti dei delegati ai pagamenti. I considerando del progetto di regolamento finanziario non chiariscono perché si ritenga necessario creare questa nuova figura; inoltre, le disposizioni proposte non ne determinano chiaramente le responsabilità e gli obblighi, specialmente nei confronti dell’ordinatore e del contabile. La Corte è particolarmente preoccupata del fatto che, come disposto dall’articolo 49, paragrafo 1, la decisione con cui il contabile nomina il responsabile dei pagamenti sarebbe basata su una proposta dell’ordinatore competente e stabilirebbe le responsabilità e gli obblighi rispettivi del responsabile dei pagamenti e dell’ordinatore. Inoltre, dato che il responsabile dei pagamenti non viene citato nell’articolo 31, non è chiaro se venga garantito il principio della separazione delle funzioni.

8.

La Corte rileva che, per l’esecuzione del 9o FES, tali pagamenti possono essere effettuati da un contabile sottodelegato (articolo 66, paragrafo 1, del regolamento finanziario relativo al 9o FES) e ritiene, quindi, che non ci siano ostacoli all’inserimento di simili disposizioni nel progetto di regolamento finanziario. Inoltre, la Corte constata che la figura del responsabile dei pagamenti non ha equivalenti all’interno del regolamento finanziario generale, il quale prevede, oltre all’ordinatore e al contabile, solo un amministratore degli anticipi. Le casse degli amministratori degli anticipi sono alimentate unicamente dal contabile, senza il coinvolgimento dell’ordinatore (articolo 63).

9.

Di conseguenza, la Corte suggerisce che tutti i riferimenti al responsabile dei pagamenti nel progetto di regolamento finanziario vengano soppressi.

Scadenze per la conclusione di singoli contratti e convenzioni

10.

L’articolo 74, paragrafo 2, e l’articolo 79, lettera a), stipulano che le clausole aggiuntive ai contratti esistenti possano essere concordate oltre i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento. Ciò si discosta dalle corrispondenti disposizioni del regolamento finanziario generale (articolo 166, paragrafo 2), che consente tale possibilità solo per la conclusione di contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile e alla valutazione. In ogni caso, la proroga di tale deroga per la conclusione di clausole aggiuntive priverebbe di senso la norma generale secondo la quale i singoli contratti e le convenzioni possono essere conclusi entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento.

Conti provvisori

11.

Per quanto riguarda gli articoli 124 e 125, la Corte attira l’attenzione su quanto espresso nel parere n. 2/2002 (paragrafi 20 e 21), dove suggeriva che tutti i riferimenti a conti «provvisori» fossero soppressi. I conti da sottoporre al controllo il 31 marzo dovrebbero essere completi, compilati in modo adeguato e approvati dalla Commissione. Nel regolamento finanziario non deve sussistere confusione alcuna tra il ruolo dell’entità controllata e quello del controllore per quanto attiene alla compilazione dei conti. I servizi della Corte non possono in nessun caso avere il compito di assistere la Commissione nella preparazione dei conti. Questa responsabilità, di carattere amministrativo e contabile, compete unicamente ai servizi della Commissione ed è incompatibile con la funzione di controllo esterno della Corte.

ALTRE OSSERVAZIONI

Indice

12.

Sarebbe utile aggiungere un indice, come quello esistente per il regolamento finanziario generale.

Risorse e partecipazione finanziaria degli Stati membri

13.

Il titolo III della parte prima del progetto di regolamento finanziario contiene solo un capitolo riguardante la composizione delle risorse FES. È necessario un ulteriore capitolo, riguardante il calcolo dei contributi annuali degli Stati membri.

14.

L’articolo 16 non esprime chiaramente se i contributi finanziari provenienti dagli Stati membri, da altri paesi donatori o da organizzazioni internazionali e destinati ad alcuni progetti o programmi che la Commissione gestirà per loro conto saranno risorse FES in senso stretto e verranno gestiti secondo le norme applicabili al FES.

Esecuzione delle risorse del FES

15.

L’articolo 26 stipula che, nel caso di gestione centralizzata indiretta, la Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni delle entità cui affida l’esecuzione «siano equivalenti ai propri sistemi e tengano debitamente conto delle norme riconosciute a livello internazionale» (dopo averne dapprima verificato l’esistenza e il corretto funzionamento). Come la Corte ha già affermato nell’opinione n. 4/2006 (paragrafo 9), le entità cui la Commissione affida l’esecuzione del bilancio in tali circostanze non sono vincolate dalle disposizioni del regolamento finanziario. Inoltre, dato che per i sistemi di aggiudicazione degli appalti e per gli audit di conformità non esistono norme riconosciute a livello internazionale, la loro menzione è priva di sostanza. Lo stesso dicasi per i sistemi di concessione delle sovvenzioni.

16.

Per motivi di completezza, l’articolo 35 dovrebbe citare anche i casi di gestione congiunta con organizzazioni internazionali in deroga a tale norma.

17.

L’articolo 36 traspone il primo comma dell’articolo 23 del regolamento finanziario applicabile al 9o FES, ma omette il secondo comma. La Corte ritiene che sia necessario mantenere tale disposizione, al fine di comunicare chiaramente che qualsiasi misura adottata dall’ordinatore delegato in virtù di tale articolo lo è in nome e per conto dell’ordinatore nazionale o regionale interessato.

18.

Se, nonostante le osservazioni della Corte espresse ai paragrafi 7 e 9, il concetto di responsabile dei pagamenti viene mantenuto, l’articolo 52, paragrafo 2, deve prevedere altresì che questi ultimi siano responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto.

19.

Per quanto riguarda gli articoli 76 e 80, la Corte ribadisce i suggerimenti espressi nel parere n. 12/2002 [paragrafo 15, lettera f)] e cioè che tali disposizioni debbano essere riviste per salvaguardare il concetto che i conti devono restare aperti fino a quando un’operazione non sia stata definitivamente chiusa, senza tuttavia introdurre l’idea di poter rinviare un disimpegno quando esistono informazioni che consentono di correggere, spesso riducendolo, il livello del corrispondente obbligo comunitario. È necessario evitare di bloccare inutilmente dei fondi che potrebbero servire per altri progetti e programmi.

20.

L’articolo 78, paragrafo 1, utilizza il termine «stanziamento», inadeguato nel contesto di fondi fuori bilancio.

Aggiudicazione degli appalti

21.

L’articolo 92, paragrafo 2, dovrebbe far riferimento anche alle decisioni di sovvenzione. Inoltre, come suggerito dalla Corte nel parere n. 12/2002 (paragrafo 17), sarebbe utile inserire un capitolo «Garanzie e controllo» come previsto all’articolo 103 del regolamento finanziario generale.

Titoli VII e VI

22.

Nella versione in lingua inglese il titolo VII «Appalti in economia e appalti in amministrazione decentrata indiretta» (Title VII, Direct Labour and Indirect Decentralised Operations) e il titolo VI «Sovvenzioni» (Title VI, Grants), riportano una numerazione errata.

Sovvenzioni

23.

Per quanto riguarda gli articoli 105 e 107, la Corte desidera attirare l’attenzione sui propri pareri n. 10/2005 (paragrafi da 41 a 48) e n. 4/2006 (paragrafi da 14 a 16), nei quali indicava che alcune eccezioni e deroghe ai principi dell’esclusione dei profitti e della non cumulabilità non sono realmente giustificate in quanto:

a)

potrebbero comportare rischi aggiuntivi e complicare la gestione;

b)

in alcuni casi, la verifica potrebbe risultare problematica;

c)

si sarebbero potute trovare soluzioni più semplici.

24.

Come per il regolamento finanziario generale (articolo 120, paragrafo 2), l’articolo 116, paragrafo 2, dovrebbe specificare che, ai fini della lettera c), l’importo massimo del sostegno finanziario che il beneficiario può versare a terzi è stabilito nelle modalità di esecuzione del regolamento finanziario generale stesso.

Presentazione dei conti e contabilità

25.

Per assicurarne la coerenza con il regolamento finanziario applicabile al 9o FES (articolo 97) e con il regolamento finanziario generale (articolo 123), è necessario sostituire «shall» (dovrebbe) con «must» (deve) all’articolo 119 della versione in lingua inglese.

26.

All’articolo 124, la data per la trasmissione della relazione sulla gestione finanziaria è fissata un mese dopo quella per la trasmissione del progetto di conti che dovrebbe accompagnare in virtù dell’articolo 118, paragrafo 2. Come suggerito dalla Corte nel parere n. 12/2002 [paragrafo 21, lettera a)], per essere in linea con le corrispondenti disposizioni del regolamento finanziario generale (articolo 128), la relazione dovrebbe essere trasmessa insieme ai conti, il 31 marzo.

27.

All’articolo 129, paragrafo 2, sarebbe utile aggiungere al piano contabile comunicato alla Corte dei conti anche le norme e i metodi contabili applicabili, di cui al paragrafo 1.

Controllo esterno e discarico

28.

All’articolo 135, paragrafo 1, l’espressione «tempestivamente» andrebbe sostituita da «entro 15 giorni lavorativi».

29.

Al paragrafo 1 dell’articolo 136, occorre inserire la frase «del trattato che istituisce la Comunità europea» prima di «dell’accordo ACP-CE». Come segnalato dalla Corte nell’opinione n. 12/2002 [paragrafo 22, lettera a)], il trattato costituisce, infatti, la base giuridica sia per la decisione sull’associazione d’oltremare che per il regolamento finanziario applicabile al 9o FES (13). Sarebbe anche utile menzionare l’accordo interno, che costituisce anch’esso la base giuridica del regolamento finanziario del 10o FES (14).

30.

L’articolo 136, paragrafo 2, si riferisce erroneamente al «paragrafo 6». Il riferimento esatto è «articolo 138, paragrafi 4 e 5».

Disposizioni specifiche relative alle risorse del FES gestite dalla BEI

31.

L’articolo 149, paragrafo 1, prevede che la BEI elabori le norme e i metodi contabili pertinenti in base alle norme internazionali e che ne informi la Commissione e gli Stati membri. Ciò si discosta dalle corrispondenti disposizioni del regolamento finanziario applicabile al 9o FES (articolo 125, paragrafo 1), che prevede che la BEI e la Commissione stabiliscano di comune accordo le norme e i metodi contabili pertinenti. Come indicato ai paragrafi 5 e 6, la Corte constata con rammarico la creazione di due settori distinti di gestione; ciò limita la portata del discarico del Parlamento europeo.

32.

All’articolo 149, paragrafo 2, la data per la trasmissione della relazione sull’esecuzione delle operazioni finanziate a valere sulle risorse FES gestite dalla BEI è fissata un mese dopo quella per la trasmissione dei conti. Come suggerito dalla Corte nel parere n. 12/2002 [paragrafo 21, lettera b)], la relazione dovrebbe essere trasmessa insieme ai conti, entro il 28 febbraio.

33.

L’articolo 150 dovrebbe dichiarare che «le regole della BEI» per i contratti dovrebbero attenersi alle norme generali che disciplinano la gestione del FES, in specie l’accordo di partenariato con gli Stati ACP, l’accordo interno e il regolamento finanziario (15).

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 6 dicembre 2007.

Per la Corte dei conti

Hubert WEBER

Presidente


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 28.10.2005.

(3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001.

(4)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(5)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.

(6)  GU C 92 del 17.4.2002, pag. 1.

(7)  GU C 12 del 17.1.2003, pag. 19.

(8)  GU C 13 del 18.1.2006, pag. 1.

(9)  GU C 273 del 9.11.2006, pag. 2.

(10)  GU C 101 del 4.5.2007, pag. 1.

(11)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(12)  COM(2007) 410 def. del 16 luglio 2007.

(13)  Cfr. il primo visto della proposta che forma oggetto del presente parere.

(14)  Cfr. il quinto visto della proposta che forma oggetto del presente parere.

(15)  Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo interno.


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