EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:044:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 44, 22 febbraio 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 44

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
22 febbraio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 044/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 044/2

Elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore della pesca e dell'acquacoltura

2

2006/C 044/3

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 1 )

4

2006/C 044/4

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi conformemente al Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

5

2006/C 044/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4055 — Talanx/Gerling) ( 1 )

11

2006/C 044/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3918 — Doughty Hanson/Moeller) ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

22.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 febbraio 2006

(2006/C 44/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1906

JPY

yen giapponesi

141,61

DKK

corone danesi

7,4625

GBP

sterline inglesi

0,68210

SEK

corone svedesi

9,3887

CHF

franchi svizzeri

1,5598

ISK

corone islandesi

77,02

NOK

corone norvegesi

8,0545

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5746

CZK

corone ceche

28,455

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

251,87

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7773

RON

leu rumeni

3,4969

SIT

tolar sloveni

239,47

SKK

corone slovacche

37,263

TRY

lire turche

1,5683

AUD

dollari australiani

1,6116

CAD

dollari canadesi

1,3668

HKD

dollari di Hong Kong

9,2413

NZD

dollari neozelandesi

1,7931

SGD

dollari di Singapore

1,9421

KRW

won sudcoreani

1 153,16

ZAR

rand sudafricani

7,2213

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5825

HRK

kuna croata

7,3080

IDR

rupia indonesiana

11 027,93

MYR

ringgit malese

4,428

PHP

peso filippino

61,697

RUB

rublo russo

33,5830

THB

baht thailandese

46,916


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/2


ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI RICONOSCIUTE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Tale pubblicazione è conforme all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 33) (Situazione al 22.2.2006)

 

Nombre y dirección

Název a adresa

Navn og adresse

Name und Anschrift

Nimi ja aadress

Ονομασία και διεύθυνση

Name and address

Nom et adresse

Nome e indirizzo

Nosaukums un adrese

Pavadinimas ir adresas

Név és cím

Naam en adres

Nazwa i adres

Nome e endereço

Názov a adresa

Ime in naslov

Nimi ja osoite

Namn och adress

Fecha del reconocimiento/Fecha de retirada

Datum uznání/Datum vyřazení

Dato for anerkendelsen/Tilbagekaldelsesdato

Datum der Anerkennung/Datum des Widerrufs

Tunnustamise kuupäev/Loetelust kõrvaldamise kuupäev

Ημερομηνία αναγνώρισης/Ημερομηνία ανάκλησης

Date of recognition/Date of withdrawal

Date de reconnaissance/Date de retrait

Data del riconoscimento/Data del ritiro

Atzīšanas diena/Datums, kurā organizāciju svītro no saraksta

Pripažinimo data/Panaikinimo data

Elismerés dátuma/A visszavonás dátuma

Datum van erkenning/Datum intrekking

Data dopuszczenia/Data wycofania

Data de reconhecimento/Data de retirada

Dátum uznania/Dátum odobratia

Datum priznanja/Datum preklica

Hyväksymispäivä/Peruuttamispäivä

Datum för godkännandet/Datum för återkallande

ESPAÑA

ESP OI-002

AQUAPISCIS

27.8.2002

C/General Moscardó, 3-5o F

 

E-28020 Madrid

Tel. (34) 915 53 06 16

 

Fax (34) 915 53 06 64

 

E-mail: info@piscicultores.org

Circunscripción económica o actividad (R. 104/2000, art. 13, ap. 6): Nacional

Medidas de extensión a los no afiliados (R. 104/2000, art. 15): no

Fecha de inicio:

Fecha de vencimiento:

ESP OI-001

INTERATÚN

26.7.2001

Carretera del colegio Universitario, 16

 

E-36310 Vigo (Pontevedra)

Tel. (34) 986 46 93 01

 

Fax (34) 986 46 92 69

 

E-mail: info@interatun.com

Circunscripción económica o actividad (R. 104/2000, art. 13, ap. 6): Nacional

Medidas de extensión a los no afiliados (R. 104/2000, art. 15): no

FRANCE

FRA OI-001

Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture

C.I.P.A.

24.7.1998

71, Rue Fondary

Tél.: 01 40 58 68 00

F-75015 Paris

Fax: 01 40 59 00 19

Zone économique ou activité (R.104/2000 Art. 13§6): France

Actions d'extensions aux non-membres (R. 104/2000 Art.15): non

Début de validité:

Fin de validité:

ITALIA

ITA OI-001

Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca ed acquacoltura in Italia

O.I. FILIERA ITTICA

27.8.2002

Via Emilio de' Cavalieri 7

Tel. 06 85 54 198

I-00198 Roma

Fax 06 85 35 29 92

 

E-mail: filieraittica@federop.it

Zona economica o attività (art. 13 § 6 del reg. 104/2000): Nazionale

Estensione ad operatori non membri (art. 15 del reg. 104/2000): no

Inizio del periodo di validità:

 

Fine del periodo di validità:

 


22.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/4


Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)  (2)

(2006/C 44/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GRECIA

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria A:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

HELLAS WINGS LTD

Vasileos Pyrrou 1 and Mikras Asias

GR-15233 Chalandri — Athens

passeggeri, posta, merci

30.1.2006


(1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1

(2)  Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005


22.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/5


Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi conformemente al Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(2006/C 44/04)

Aiuto n.: XA 6/04

Stato membro: Italia

Regione: Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura

Titolo del regime di aiuto: Sostegno per l'attuazione di Programmi intesi a produrre Energia da Fonti Rinnovabili

Base giuridica:

Legge regionale del 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» Art. 4, Comma 1, Lett. e)

Deliberazione n. VII/14019 dell'8.8.2003 dal Titolo: «Approvazione dei criteri riguardanti “Sostegno per l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili”».

Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sono ammissibili al finanziamento gli interventi, oggetto di delibera, ad esclusione degli interventi di incenerimento o coincenerimento che saranno oggetto di aiuto separato

Sono ammissibili gli interventi di cui:

Art.1(Finalità): primi quattro interventi ammessi

Art.2 (Beneficiari): 2.1- 2.3 esclusi i soggetti di cui al punto 2.2.

L'aiuto è rivolto esclusivamente alle PMI con una cifra d'affari inferiore a 40 milioni di Euro e che siano economicamente redditizie secondo i criteri di cui all'art.5 del Reg. 1257/1999 e successive modifiche e specificate nel PSR

Art.3 (Tipologie di intervento): 3.1 — 3.2 — 3.3 — 3.4

Art.4 (Entità del contributo): 4.1

Art.7 (Limiti,divieti, ammissibilità): 7.1 esclusi i beneficiari al punto 2.2

Spesa annua prevista nel quadro del regime: È previsto uno stanziamento iniziale di EUR 5 000 000

Le spese ammissibili non devono superare i limiti previsti nel PSR:

Per le piccole imprese agricole situate nelle zone svantaggiate di cui all'art. 18 del Regolamento, la cui redditività è stata definita al punto 4.1.1.a del PSR: l'investimento massimo ammissibile per l'intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale è pari a 350 000 EUR per impresa,

Negli altri casi: il massimale ammissibile per l'intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale è invece pari a 800 000 EUR per singola impresa e a 1 000 000 di EUR nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale,

Per le aziende associate e cooperative: 1 500 000 EUR per progetto e per l'intero periodo di applicazione del PSR,

Per le aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli il massimale è quello previsto dal Reg. di esenzione n. 1/2004 art. 1 parag. 3.

A norma dell'art. 17, punto 1 lett b) del reg. 1/2004, si attesta che le effettive disponibilità al bilancio regionale di competenza al 31.12.2003 per l'attuazione dell'iniziativa sono:

capitolo 5405 — contributi in conto capitale EUR 2 330 000

capitolo 1550 — contributi in conto interessi mutui EUR 8 612 000

capitolo 1770 — contributi in conto interessi mutui EUR 1 503 000

capitolo 1946 — contributi in conto interessi mutui EUR 8 315 000

capitolo 2328 — contributi in conto interessi mutui EUR 1 583 000

per un totale di disponibilità complessiva in conto interessi di EUR 20 013 000; nell'ipotesi di concessione di contributo in conto interessi (es. mutui decennali) la disponibilità annua è di EUR 2 020 000 circa

Gli investimenti ipotizzabili, calcolando un contributo medio de 30 %, sarebbero:

disponibilità conto interessi EUR 2 020 000

disponibilità in conto capitale EUR 2 330 000

totale disponibilità EUR 4 350 000/30 % = investimenti EUR 14 500 000

Intensità massima dell'aiuto:

Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari al 30 % per le opere.

Per le domande presentate da giovani imprenditori agricoli, entro cinque anni dall'insediamento e di età compresa tra 18 e 40 anni, il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari al 45 % per le opere

Data di applicazione: La concessione dell'aiuto potrà aver luogo dopo che il regime sarà istituito e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003

Durata del regime: Si ritiene utile considerare l'aiuto in regime illimitato e comunque con durata prevista dal regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 e successive modifiche

Obiettivo dell'aiuto: La presente iniziativa si pone l'obiettivo di incentivare le aziende agricole, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art.4 del reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003) per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici, l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nonché ad attivare sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici

Costi ammissibili coperti dal regime:

Gli aiuti vengono concessi per le seguenti tipologie di intervento:

Interventi necessari per la messa in opera ed il corretto funzionamento di generatori termici alimentati a biomassa vegetale;

Utilizzo delle fonti rinnovabili per la razionalizzazione dei consumi energetici delle aziende agricole quali: pompe di calore, cogenerazione a combustione, coibentazione;

Intervento di coibentazione e riduzione delle perdite di calore e l'applicazione di tecnologie tendenti alla produzione di energia con fonti rinnovabili nelle serre;

Intervento finalizzato al recupero del biogas su impianti nuovi od esistenti anche di tipo semplificato, comprensivo della vasca del digestore;

Sono escluse dal finanziamento:

Acquisto di terreni, di animali vivi, di diritti di produzione, di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate, di macchine di natura non agricola(furgoncini o altro) non iscrivibili all'UMA;

Opere di manutenzione;

Investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola

A norma dell'art. 4, punto 6 del Reg. 1/2004 si attesta che «esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione» (Vedi Allegato I e Allegato II)

Settori interessati: Il regime d'aiuto si applica alla trasformazione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Lombardia — Direzione Generale Agricoltura

Piazza IV Novembre, 5

I-20124 Milano

Sito web: www.agricoltura.regione.lombardia.it

Aiuto n.: XA 8/04

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto: Investimenti nelle aziende agricole

Base giuridica:

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 20/02 dell'1.1.2000)

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione

Decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato n. 368/2000 trasmessa con lettera SG (2001) D/285819 del 2.2.2001.

Spesa annua prevista nel quadro del regime: EUR 4 000 000 all'anno (vedi tabella allegata).

Si tratta di una modifica di un aiuto di Stato esistente e già autorizzato a suo tempo dalla Commissione. La previsione diminuisce, per gli anni dal 2004 al 2006, rispetto a quanto previsto nella notifica del succitato Aiuto di Stato n. 368/2000, misura «Investimenti nelle aziende agricole», approvato con decisione della Commissione trasmessa con lettera SG (2001) D/285819 del 2.2.2001

Intensità massima dell'aiuto: 60 % dei costi ammissibili per tutti gli investimenti nelle aziende agricole effettuati dai Giovani Agricoltori, così come definiti all'articolo 8, comma 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

Data di applicazione: Il regime di aiuto entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Durata del regime di aiuto: Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo principale è di adeguare alle normative comunitarie vigenti (in particolare ai regolamenti CE 1/2004 e 1783/2003) il tasso di aiuto per gli investimenti a favore dei Giovani Agricoltori per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture ed infrastrutture aziendali, l'adeguamento igienico-sanitario e del benessere animale e la meccanizzazione (adeguamento del tasso di aiuto dal 55 al 60 %)

Come detto si tratta di una modifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) 1/2004, di un aiuto di Stato esistente e già autorizzato a suo tempo dalla Commissione. Gli obiettivi generali della misura sono quelli di migliorare e razionalizzare le strutture aziendali, migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali, incrementare la competitività aziendale ed il reddito degli agricoltori.

Settore o settori interessati: L'intervento riguarda le PMI di produzione di tutti i comparti agricoli regionali (foraggero-zootecnico, frutticolo, viticolo, ecc.)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato dell'Agricoltura, Protezione civile e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione Politiche Agricole e Sviluppo zootecnico.

Località Grande Charrière 66

I-11020 St Christophe (Aosta)

Sito Web: http://www.regione.vda.it/

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE (EUR)

Anno

Costo totale

Spesa pubblica

Fondi privati

Totale pubblico

CE

Contributo pubblico nazionale

Totale

% Costo totale

Totale

% Costo totale

Stato

Regione

Enti locali

2004

8 500 000

4 000 000

0

0

4 000 000

47

0

4 000 000

0

4 500 000

2005

8 500 000

4 000 000

0

0

4 000 000

47

0

4 000 000

0

4 500 000

2006

8 500 000

4 000 000

0

0

4 000 000

47

0

4 000 000

0

4 500 000

Totale

25 500 000

12 000 000

0

0

12 000 000

47

0

12 000 000

0

13 500 000

Aiuto n.: XA 9/04

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto: Ricomposizione fondiaria.

Base giuridica:

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 20/02 dell'1.1.2000)

Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione

Decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato n. 368/2000 trasmessa con lettera SG (2001) D/285819 del 2.2.2001

Spesa annua prevista nel quadro del regime: EUR 900 000 all'anno (vedi tabella allegata)

Si tratta della modifica di un aiuto di Stato esistente e già autorizzato a suo tempo dalla Commissione. La previsione non muta in maniera significativa, per gli anni dal 2004 al 2006, rispetto a quanto previsto nella notifica del succitato Aiuto di Stato n. 368/2000, misura «Ricomposizione fondiaria», approvato con decisione della Commissione trasmessa con lettera SG (2001) D/285819 del 2.2.2001

Intensità massima dell'aiuto: 100 % delle spese di realizzazione di un Piano di Riordino Fondiario, per l'elaborazione dello studio preliminare, del progetto del piano di riordino, nonché tutte le spese inerenti ai trasferimenti dei diritti di proprietà e di altri diritti reali

Data di applicazione: Il regime di aiuto entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Il problema della ricomposizione fondiaria riveste una particolare rilevanza in Valle d'Aosta a causa dei gravi limiti strutturali presenti nel comparto agricolo dovuti ai fenomeni di polverizzazione accompagnati da quelli di frammentazione e dispersione fondiaria delle aziende agricole, organizzate in genere su più corpi fondiari spesso distanti fra di loro.

Gli obiettivi della misura sono quelli di sostenere le PMI agricole nell'azione di accorpamento dei terreni aziendali e delle proprietà al fine di ottenere la riduzione dei costi di produzione e dei tempi di lavoro

Come detto si tratta di una modifica di un aiuto di Stato esistente e già autorizzato a suo tempo dalla Commissione.

La modifica, proposta ai sensi dell'art. 12 del reg. 1/2004, consiste nell'allargamento dei possibili beneficiari dell'intervento alle aziende agricole associate e ai proprietari di terreni agricoli, nella rettifica e ridefinizione di alcune condizioni da rispettare da parte dei beneficiari suddetti e delle aziende agricole singole.

Infatti, il finanziamento degli oneri relativi ai trasferimenti dei diritti di proprietà e di altri diritti reali, finalizzati alla ricomposizione fondiaria da parte di aziende agricole singole e associate in possesso della redditività minima aziendale o di proprietari di terreni può essere erogato a condizione che:

mantenere la destinazione agricola dei terreni accorpati e coltivarli secondo le BPA, direttamente o tramite terzi, per almeno 15 anni;

non effettuare operazioni (alienazioni, successioni, ecc.) tali da frazionare i terreni accorpati per almeno 15 anni

Settore o settori interessati: L'intervento riguarda le PMI di produzione di tutti i comparti agricoli regionali (foraggero-zootecnico, frutticolo, viticolo, ecc.)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato dell'Agricoltura, Protezione civile e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Servizio Promozione e Sviluppo Agricolo

Sito web: http://www.regione.vda.it/

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA (EUR)

Anno

Costo totale

Totale pubblico

Spesa pubblica

Fondi privati

CE

Contributo pubblico nazionale

Stato

Regione

Enti locali

Totale

% Costo totale

Totale

% Costo totale

2004

1 300 000

900 000

0

0

900 000

69

0

900 000

0

400 000

2005

 1 300 000

900 000

0

0

900 000

69

0

900 000

0

400 000

2006

1 300 000

900 000

0

0

900 000

69

0

900 000

0

400 000

Totale

3 900 000

2 700 000

0

0

2 700 000

69

0

2 700 000

0

1 200 000

Aiuto n.: XA 11/04

Stato membro: Italia

Regione: Marche

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: «Assistenza tecnica nel settore zootecnico»

Base giuridica: Art. 6 della Legge Regionale 22.12.2003, n. 27 «Interventi regionali nel settore della zootecnia».

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: La legge regionale citata nella base giuridica riguarda anche altri regimi di aiuto non tutti specificatamente previsti nel regolamento di esenzione e troverà applicazione nel 2004, prevedendo per tale anno un impegno complessivo di EUR 1 612 290,02 di cui non più di EUR 100 000 verranno destinati al presente regime

La legge nel complesso potrà arrivare ad una spesa annua massima di EUR 4 000 000 di cui non più di EUR 300 000 di verranno destinati agli interventi del presente regime di aiuto

Intensità massima dell'aiuto: Il regime di aiuto prevede la concessione di contributi alle Associazioni degli allevatori e alle organizzazioni dei produttori zootecnici per la prestazione di servizi ausiliari e sostitutivi agli agricoltori e per l'organizzazione di concorsi, fiere e mostre

Le attività ed i servizi di cui sopra sono accessibili a tutti gli allevatori in quanto beneficiari finali degli stessi

I contributi sono concessi fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di 100 000 EUR per beneficiario e per un periodo di tre anni

Data di applicazione: Dal 2004 e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1o comma dell'articolo 19 del Regolamento CE 1/2004.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La durata è indeterminata ed è legata agli stanziamenti annuali di bilancio decisi dalla Regione Marche ed al periodo di validità del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1/2004)

Obiettivo dell'aiuto: Il sostegno riguarda le piccole e medie imprese agricole singole o associate

Gli obiettivi particolari del regime di aiuto sono quelli di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale delle aziende agricole oltrechè la qualità ed il miglioramento delle produzioni zootecniche

I costi ammissibili saranno esclusivamente quelli previsti nel 1o e nel 2o comma della base giuridica e nel 2o comma, lett. a) iii) e lett. d) dell'art.14 del Regolamento CE 1/2004 ed in particolare quelli relativi:

Si precisa che non saranno concessi aiuti per i servizi di sostituzione in caso di assenza dell'allevatore e/o suo collaboratore, per partecipazione a mostre, concorsi e fiere zootecniche.

Settori interessati: Il regime di aiuto si applica alla produzione zootecnica e ricomprende tutte le tipologie di allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche — Servizio Gestione Attività Agricole e Rurali.

Via Tiziano 44, I-60100 Ancona

Sito Web: www.agri-marche.it

Altre informazioni:

1.

La legge regionale citata nella base giuridica prevede altri diversi regimi di aiuto, non previsti specificatamente nel regolamento 1/2004, i quali verranno pertanto notificati a parte ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2.

Gli aiuti saranno accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. L'appartenenza alle associazioni o organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

3.

Se del caso, il fornitore del supporto tecnico sarà scelto e remunerato in base a principi di mercato, in modo non discriminatorio, laddove necessario ricorrendo a gare di appalto conformi alla normativa comunitaria, e in ogni caso utilizzando forme di pubblicità tali da permettere al mercato dei servizi di aprirsi alla concorrenza e da consentire di verificare l'imparzialità delle norme sugli appalti.

Aiuto n.: XA 12/04

Stato membro: Italia

Regione: Marche

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo

«Investimenti nelle aziende zootecniche e sviluppo della linea vacca — vitello»

Base giuridica: Artt. 9 e 3 della Legge Regionale 22.12.2003, n. 27 «Interventi regionali nel settore della zootecnia».

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: La legge regionale citata nella base giuridica riguarda anche altri regimi di aiuto non tutti specificatamente previsti nel regolamento di esenzione e troverà applicazione nel 2004, prevedendo per tale anno un impegno complessivo di EUR 1 612 290,02 di cui non oltre EUR 1 000 000 verranno destinati agli interventi previsti dal presente regime di aiuti

La legge nel complesso potrà raggiungere una spesa annua massima di EUR 4 000 000 di cui non oltre 3 milioni di EUR saranno destinati agli investimenti nelle aziende zootecniche e allo sviluppo della linea vacca — vitello

Intensità massima dell'aiuto: I contributi sono concessi nel limite massimo del 40 % del volume dell'investimento, aumentato al 50 % per le zone svantaggiate. Per investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, le percentuali sono elevate rispettivamente al 45 % e al 55 %

Qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 40 % e 50 % possono essere aumentati del 20 o del 25 per cento, unicamente per gli investimenti necessari all'adeguamento ai nuovi requisiti comunitari minimi o volti al superamento di tali requisiti. Non saranno in ogni caso concessi aiuti per i maggiori costi per l'approvvigionamento e la produzione di energia elettrica, nonché per l'approvvigionamento di risorse idriche

La maggiorazione sarà limitata ai soli costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

Data di applicazione: Dal 2004 e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1o comma dell'articolo 19 del Regolamento CE 1/2004

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La durata è indeterminata ed è legata agli stanziamenti annuali di bilancio decisi dalla Regione Marche ed al periodo di validità del Regolamento di esenzione (Reg CE 1/2004)

Obiettivo dell'aiuto: Il sostegno riguarda le piccole e medie imprese agricole singole o associate che rispondono ai criteri di redditività già stabiliti nel PSR della Regione Marche, già approvato dalla Commissione con decisione C(2000) 2726 DEF del 26.9.2000, e trova il suo riferimento nell'art. 4 del Reg. CE 1/2004.

Le finalità e gli obiettivi della Legge Regionale citata nella base giuridica del regime di aiuto sono il miglioramento della qualità delle produzioni animali ed il patrimonio genetico del bestiame, la garanzia della sicurezza della alimentazione umana, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dell'allevamento estensivo nelle zone montane e svantaggiate.

Gli obiettivi specifici del regime di aiuto sono quelli di sostenere le tipologie di investimento dettagliamene elencate nel 1o comma dell'articolo 9 della base giuridica, con la sola eccezione di quelle di cui alle lettere h) [primo acquisto di bestiame)] ed i) [acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici].

Per queste due ultime tipologie si proseguirà sulla base del regime di aiuto già approvato dalla Commissione [aiuto n.110/03 — decisione della Commissione C(2003) 2915 del 4.8.2003]

Le spese ammissibili, in linea con quanto previsto nel 4o comma dell'art.4 del Reg. CE 1/2004 sono le seguenti:

costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine o attrezzature, compresi i programma informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di finanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui ai punti precedenti

Settori interessati: Il regime di aiuto si applica alla produzione zootecnica e ricomprende tutte le tipologie di allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche — Servizio Gestione Attività Agricole e Rurali.

Via Tiziano 44, I-60100 Ancona

Sito Web: www.agri-marche.it

www.regione.marche.it

Altre informazioni:

1.

La base giuridica prevede altri diversi regimi di aiuto, non previsti specificatamente nel regolamento 1/2004, i quali verranno pertanto notificati a parte ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore agricolo

2.

Gli aiuti verranno esclusivamente concessi alle PMI operanti nel settore agricolo di provata redditività per produzioni per le quali esistono o esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato, per investimenti che non comportino un aumento della capacità produttiva delle stesse PMI superiore al 20 % da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale;

Relativamente ai criteri e modalità con cui effettuate le valutazioni e misurazioni tendenti a verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra (previste al 5o, 6o, 8o comma, lettera a), dell'articolo 4 del Regolamento CE 1/2004) si precisa che si farà ricorso a quanto già stabilito in merito dal PSR della Regione Marche, di cui al Reg.to 1257/1999, già approvato dalla Commissione con decisione C(2000) 2726 DEF del 26.9.2000 e pubblicato su internet al seguente indirizzo www.agri.marche.it


22.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4055 — Talanx/Gerling)

(2006/C 44/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 15.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Talanx Aktiengesellschaft («Talanx», Germania) controllata da HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. («HDI V.a.G.», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di tutte le filiali operative dell'impresa Gerling Versicherungsgruppe («Gerling», Germania) mediante: acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Talanx: assicurazioni — vita, assicurazioni di altro tipo (non vita) e riassicurzaioni,

per HDI V.a.G.: assicurazioni ( sulla filiale Talanx),

per Gerling: assicurazioni — vita, assicurazioni di altro tipo (non vita) e riassicurzaioni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4055 — Talanx/Gerling, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


22.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3918 — Doughty Hanson/Moeller)

(2006/C 44/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5.9.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3918. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


Top