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Document C:2005:224:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 224, 13 settembre 2005


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 224

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
13 settembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 224/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 224/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3961 — Permira-KKR/SBS Broadcasting) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

2

2005/C 224/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3892 — Bayerische Landesbank/Speed) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

2005/C 224/4

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3798 — NYK/Lauritzen Cool/LauCool JV) ( 1 )

4

2005/C 224/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3887 — Clerical Medical/MLP-Life Insurance) ( 1 )

4

2005/C 224/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3897 — WestLB/NordLB/Shinsei/Flowers/JV) ( 1 )

5

2005/C 224/7

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3926 — Spohn Cement/Heidelbergcement) ( 1 )

5

2005/C 224/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3915 — Apax/Versatel) ( 1 )

6

2005/C 224/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3912 — Bidvest/Deli XL) ( 1 )

6

2005/C 224/0

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

7

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 224/1

Azioni preparatorie per la gestione dei rimpatri nel settore dell'immigrazione — Invito a presentare proposte nel 2005

11

2005/C 224/2

UK-Lerwick: Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra lo Shetland continentale (Tingwall/Sumburgh) e le isole di Foula, Fair Isle, Out Skerries e Papa Stour ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 settembre 2005

(2005/C 224/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2313

JPY

yen giapponesi

135,20

DKK

corone danesi

7,4552

GBP

sterline inglesi

0,67435

SEK

corone svedesi

9,2834

CHF

franchi svizzeri

1,5443

ISK

corone islandesi

77,19

NOK

corone norvegesi

7,8015

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5729

CZK

corone ceche

29,190

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

244,53

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9328

RON

leu rumeni

3,4950

SIT

tolar sloveni

239,44

SKK

corone slovacche

38,183

TRY

lire turche

1,6463

AUD

dollari australiani

1,5945

CAD

dollari canadesi

1,4587

HKD

dollari di Hong Kong

9,5565

NZD

dollari neozelandesi

1,7446

SGD

dollari di Singapore

2,0618

KRW

won sudcoreani

1 262,88

ZAR

rand sudafricani

7,8592

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9641

HRK

kuna croata

7,4250

IDR

rupia indonesiana

12 436,13

MYR

ringgit malese

4,641

PHP

peso filippino

68,953

RUB

rublo russo

34,9310

THB

baht thailandese

50,290


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/2


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3961 — Permira-KKR/SBS Broadcasting)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 224/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 2.9.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa PKS Media S.à.r.l. («PKS», Luxembourg) controllata da Permira Holdings Limited («Permira», Guernsey) e Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. («KKR», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa SBS Broadcasting SA («SBS», Lussemburgo) mediante acquisto di azioni o quote .

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per PKS: società veicolo appositamente creata,

per Permira: fondo di investimento,

per KKR: fondo di investimento,

per SBS: televisione free to-air; trasmissione via radio e pubblicazione di guide per TV e radio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3961 — Permira-KKR/SBS Broadcasting, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/3


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3892 — Bayerische Landesbank/Speed)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 224/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 5.9.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Bayerische Landesbank («BLB», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di dell'impresa Speed Investments Ltd. («SPEED», Jersey), che a sua volta controlla diverse società del gruppo Formula One tramite l'impresa SLEC Holdings Ltd. («SLEC», Jersey), ed in particolare Formula One Asset Management Ltd (UK), Formula One World Championship Ltd. (UK), Formula One Holding Ltd. (UK), Formula One Administration Ltd. (UK), Petara Ltd. (Jersey), Formula One Management Ltd. (UK), Formula One Licensing BV (Paesi Bassi), Formula One Productions Ltd. (UK), Formula One World Travel Ltd. (UK), Mirren Holdings Ltd. (Bahamas), Formula 1.com Ltd. (UK), tramite la risoluzione di un patto parasociale tra gli azionisti BLB, J. P. Morgan Chase Bank («JPM», USA) e Lehmann Commercial Paper Inc. («Lehmann Brothers», USA).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per BLB: attività bancarie,

per SPEED: controllo, tramite SLEC, dei diritti commerciali relativi alle competizioni di Formula Uno.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3892 — Bayerische Landesbank/Speed, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3798 — NYK/Lauritzen Cool/LauCool JV)

(2005/C 224/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 19/8/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3798. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3887 — Clerical Medical/MLP-Life Insurance)

(2005/C 224/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5/9/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3887. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3897 — WestLB/NordLB/Shinsei/Flowers/JV)

(2005/C 224/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5/9/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3897. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3926 — Spohn Cement/Heidelbergcement)

(2005/C 224/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 6/9/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3926. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3915 — Apax/Versatel)

(2005/C 224/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 6/9/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3915. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3912 — Bidvest/Deli XL)

(2005/C 224/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 31/8/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3912. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/7


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 224/10)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE ) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«SARDEGNA»

N. CE: 00284/18.03.2003

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della DOP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione Europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre n. 20 — I-00187 Roma

Tel.

06 481 99 68

Fax

06 42 01 31 26

E-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Richiedente

2.1

Nome

1.

L.A.R.P.O. — Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli,

2.

A.P.P.O.O. — Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano,

3.

A.P.P.O.S. — Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Sassari,

4.

A.R.P.OL. — Associazione Regionale Produttori Olivicoli,

5.

A.P.P.O.N. — Associazione Provinciale Produttori Olivicoli,

6.

A.P.P.O.C. — Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Cagliari,

7.

Associazione Regionale Olivicoltori Sardi;

2.2

Indirizzo

1.

Piazza Roma, Pal. Sotico — I-09170 Oristano,

2.

Via Cavour, 6 — I-09170 Oristano,

3.

Via Budapest, 10/A — I-07100 Sassari,

4.

Via XX Settembre, 25 — I-09125 Cagliari,

5.

Via Alghero, 3 — I-08100 Nuoro,

6.

Via Sassari, 3 — III p. — I-09123 Cagliari,

7.

Via Emiciclo Garibaldi, 16 — I-07100 Sassari;

2.3

Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

classe 1.5 Olio extravergine di oliva

4.   Descrizione del disciplinare

(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par.2)

4.1   Nome: «Sardegna»

4.2   Descrizione: Olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

acidità in acido oleico < 0,5 %

panel test e altri parametri >= 7 e comunque nel rispetto della normativa vigente

numero di perossidi < 15

polifenoli > 100 ppm

tocoferoli > 100 ppm

colore: da verde a giallo con variazioni cromatiche nel tempo;

odore: fruttato;

sapore: fruttato con sentori di amaro e di piccante;

4.3   Zona geografica: La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sardegna» interessa il territorio amministrativo dei comuni nella provincia di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari indicati nel disciplinare di produzione e situati nella Regione Sardegna.

4.4   Prova dell'origine: La coltivazione dell'olivo in Sardegna risale ad epoche remote in quanto specie autoctona, facente parte della flora spontanea dell'isola. Il rinvenimento di navi puniche e romane contenenti anfore di vino ed olio sono la testimonianza che vi era già a quell'epoca un fiorente traffico del prodotto. Il diffondersi degli ordini religiosi, in particolare dopo il mille, portò ad incrementare la coltivazione dell'olivo nell'isola. A questo proposito, si hanno diverse attestazioni dell'opera degli ordini monastici che si erano insediati nell'isola. Durante il lungo periodo di dominazione spagnola la coltivazione dell'olivo continuò ad estendersi in virtù di precisi provvedimenti che imponevano, tra l'altro, l'obbligo per ogni cittadino di innestare almeno dieci olivastri all'anno, pena il pagamento di 40 soldi ai contravventori; gli alberi restavano di proprietà di chi li innestava. Negli stessi anni, giunsero dalla Spagna alcuni innestatori con il compito di preparare in loco degli istruttori con l'incarico di diffondere la tecnica dell'innesto. Inoltre, i proprietari con più di 500 piante di olivo erano tenuti a costruire una macina per l'estrazione dell'olio.

Non fu solo la dominazione spagnola ad adottare provvedimenti a favore dell'olivicoltura ma anche i Re sabaudi incoraggiarono la coltivazione dell'olivo introducendo una serie di norme, tra le quali l'obbligo di delimitare i terreni con alberi di olivo e di innestare gli alberi selvatici entro tre anni. Nel 1806 furono promulgate le prime leggi che favorivano gli agricoltori, dediti all'innesto ed alla piantagione degli oliveti, con facilitazioni e premi.

Le azioni svolte a favore dell'olivicoltura produssero l'effetto che all'esposizione del 1901 a Cagliari parteciparono 12 produttori — imbottigliatori della Sardegna. Anche negli anni più recenti l'olivicoltura regionale ha ricevuto particolare attenzione rientrando in specifici programmi di interventi per favorirne lo sviluppo ed il miglioramento.

Al fine di garantire la tracciabilità l'organismo di controllo terrà un elenco aggiornato degli oliveti, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

4.5   Metodo di ottenimento: Il processo produttivo è sinteticamente il seguente. La denominazione di Origine Protetta «Sardegna» è riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti nell'oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l'80 %: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20 % concorrono le varietà minori presenti nel territorio. Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva DOP «Sardegna» è ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha. La resa massima delle olive in olio è del 22 %. La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invasatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono: la «brucatura dalla pianta» e la raccolta con mezzi meccanici. Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualità originaria, in ambienti freschi e ben areati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Sardegna» deve avvenire nei luoghi di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati al punto 4.3 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità organolettica. La temperatura massima di gramolazione consentita è pari a 30 °C; la durata massima della gramolazione consentita è pari a 75 minuti. I soggetti che intendono produrre la Denominazione d'Origine Protetta «Sardegna» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'U.E.

Al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo del prodotto, le operazioni di estrazione dell'olio, ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito nella zona indicata al punto 4.3. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio, garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo Regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

4.6   Legame: Le proprietà e le caratteristiche qualitative dell'olio «Sardegna» sono strettamente riconducibili all'ambiente pedoclimatico tipico mediterraneo, di cui la Sardegna è esempio, il quale risponde perfettamente alle esigenze termiche dell'olivo. La specie, infatti, è presente in tutta l'isola ed alla sua coltivazione è interessato il 95 % dei comuni della Sardegna. L'ambiente favorevole alla specie ha contribuito a diffondere e differenziare diverse varietà autoctone. Uno specifico studio ha elencato diciotto varietà sarde di olivo, costituendo un patrimonio genetico naturale molto importante. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La piovosità media delle aree olivate è di 550/600 mm all'anno con valori minimi nella zona di Cagliari e massimi nella zona di Bosa. Le temperature hanno andamento stagionale, con massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Ciò concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione d'ulivo. I terreni sono a giacitura prevalentemente collinare.

La vita delle popolazioni locali è da sempre collegata alla coltivazione dell'olivo e la dimostrazione della stretta correlazione sono i diverse provvedimenti a favore dell'espansione dell'olivicoltura che di fatto hanno caratterizzato ed influenzato l'andamento socio economico della regione. L'olio prodotto nella regione ha raggiunto alti livelli qualitativi conseguendo numerosi riconoscimenti nei diversi concorsi a cui hanno partecipato i produttori. Tali attestazioni hanno contribuito all'affermazione e notorietà della denominazione che da alcuni decenni è presente sui mercati europei con ottimi risultati.

4.7   Struttura di controllo: Il controllo sulla conformità del prodotto verrà svolto dai consorzi:

Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura (provincia di Cagliari, Nuoro e Oristano)

Indirizzo: Via Carloforte, 51 — I- 09100 Cagliari

Consorzio provinciale per la frutticoltura (provincia di Sassari)

Indirizzo: Viale Adua, 2C — I-07100 Sassari

4.8   Etichettatura: In etichetta deve comparire la dicitura Denominazione di Origine Protetta «Sardegna» e deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della DOP costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio che, con le foglie dell'ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della Sardegna. Le specifiche del logo sono riportate nel disciplinare di produzione. L'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di capacità non superiori a litri 5.

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura – Unità politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles


III Informazioni

Commissione

13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/11


Azioni preparatorie per la gestione dei rimpatri nel settore dell'immigrazione

Invito a presentare proposte nel 2005

(2005/C 224/11)

1.   Obiettivi e descrizione

Le azioni preparatorie riguardanti i RIMPATRI devono contribuire all'elaborazione di un'efficace politica comunitaria in tale materia. Questa politica costituisce non soltanto la necessaria integrazione di una credibile politica riguardante l'immigrazione legale e l'asilo, ma anche un importante fattore della lotta contro l'immigrazione illegale. Il programma in oggetto finanzierà progetti intesi a migliorare in tutti i suoi aspetti la gestione del rimpatrio dei migranti clandestini, nell'intento di sostenere e potenziare la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati membri e di favorire la cooperazione con gli Stati nei quali avverrà il rimpatrio.

Per definizione, i progetti di tale programma hanno carattere transnazionale e devono cointeressare almeno due organizzazioni site in due diversi Stati membri. A titolo eccezionale, si potranno finanziare progetti proposti da un unico Stato membro, se presentino un effettivo valore aggiunto, per esempio in termini d'impostazioni innovatrici rispetto alla prassi degli Stati membri e degli Stati di rimpatrio.

I progetti devono prevedere azioni in tre settori principali:

Settore A

:

Azioni volte ad avviare e migliorare l'organizzazione e l'attuazione di una gestione integrata dei rimpatri.

Settore B

:

Azioni volte a introdurre e migliorare provvedimenti specifici relativi alla gestione dei rimpatri.

Settore C

:

Azioni volte a incrementare le conoscenze e competenze nella gestione dei rimpatri.

2.   Candidati ammissibili

Questo invito a presentare proposte è rivolto alle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri e alle organizzazioni non governative registrate in uno degli Stati membri, ed anche alle organizzazioni internazionali e alle agenzie comunitarie, purché esse non perseguano la realizzazione di profitti e dispongano di comprovata perizia ed esperienza relative alle questioni in oggetto. Le azioni proposte possono prevedere l'intervento di partner e partecipanti degli Stati di rimpatrio, escludendo tuttavia ogni costo a carico della Commissione.

3.   Bilancio e durata dei progetti

Per il 2005 è disponibile uno stanziamento di 15 000 000 EUR, di cui 8 000 000 EUR sono destinati a progetti nel settore A, 6 000 000 EUR a progetti nel settore B e 1 000 000 EUR a progetti nel settore C. Questa ripartizione del bilancio fra i tre settori è soltanto indicativa.

Per ogni progetto, l'importo della sovvenzione non potrà essere superiore al 50 % del totale dei costi ammissibili in caso di progetti che prevedano azioni in un solo Stato membro e al 70 % del totale dei costi ammissibili in caso di progetti che prevedano azioni in più di uno Stato membro. Tuttavia, in caso di progetti aventi carattere eccezionalmente innovatore, e in presenza di giustificati motivi, un progetto potrà essere cofinanziato a concorrenza di una percentuale più elevata.

Per ogni progetto comprendente azioni in un solo Stato membro, il finanziamento non sarà superiore a 1 000 000 EUR per i settori A e B.

Per ogni progetto comprendente azioni in più di uno Stato membro, il finanziamento non sarà superiore a 2 500 000 EUR per i settori A e B ed a 250 000 EUR per il settore C.

Per ogni progetto, il finanziamento non sarà inferiore a 300 000 EUR per i settori A e B ed a 50 000 EUR per il settore C.

Per tutti i settori, i progetti non devono avere durata superiore a 18 mesi e le attività devono avere inizio tra il 1o marzo 2006 e il 31 ottobre 2006.

4.   Termine di presentazione

Le proposte vanno presentate alla Commissione entro il 31 ottobre 2005.

5.   Informazioni supplementari

Le specifiche ed i moduli di presentazione sono disponibili sul seguente sito internet della Commissione:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/return/wai/funding_return_en.htm

Le candidature devono soddisfare le condizioni indicate nelle specifiche e vanno presentate mediante i moduli previsti.


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/13


UK-Lerwick: Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra lo Shetland continentale (Tingwall/Sumburgh) e le isole di Foula, Fair Isle, Out Skerries e Papa Stour

(2005/C 224/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Regno Unito ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra lo Shetland continentale e le isole di Foula (da Tingwall), Fair Isle (da Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (da Tingwall) e Papa Stour (da Tingwall). Le norme previste dagli oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 394/05 del 30.12.1997, modificate mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 356/3 del 12.12.2000 e C 358/07 del 15.12.2001 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 306/24 del 10.12.2004 e C 223 del 10.9.2005.

Se entro l'1.3.2006 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra lo Shetland continentale e le isole di Foula (da Tingwall), Fair Isle (da Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (da Tingwall) e Papa Stour (da Tingwall), conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, il Regno Unito, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà l'accesso ai collegamenti in questione a un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dall'1.4.2006.

Il contratto viene assegnato dallo Shetland Islands Council, di seguito «Autorità aggiudicatrice».

2.   Oggetto della gara d'appalto: Fornitura, a decorrere dall'1.4.2006, di servizi aerei di linea tra lo Shetland continentale e le isole di Foula (da Tingwall), Fair Isle (da Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (da Tingwall) e Papa Stour (da Tingwall) conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 394/05 del 30.12.1997, modificati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 356/3 del 12.12.2000 e C 358/07 del 15.12.2001 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 306/24 del 10.12.2004 e C 223 del 10.9.2005.

3.   Partecipazione: La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. I servizi in questione saranno soggetti alle norme dell'Autorità dell'aviazione civile (CAA).

4.   Procedura d'appalto: La gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.   Capitolato d'oneri/qualifiche ecc.: Il capitolato d'oneri completo, che comprende il formulario della gara, le specifiche tecniche, le condizioni contrattuali e lo scadenzario, nonché il testo degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 394/05 del 30.12.1997, modificati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 356/3 del 12.12.2000 e C 358/07 del 15.12.2001 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 306/24 del 10.12.2004 e C 223 del 10.9.2005 possono essere richiesti gratuitamente all'indirizzo dell'autorità aggiudicatrice:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland. Tel. (44) 15 95 74 48 00. Fax (44) 15 95 74 48 69 (persona di contatto: Ian Bruce, Service Manager — Transport Operations).

I vettori sono invitati a includere nel fascicolo della gara documenti relativi alla loro situazione finanziaria (una garanzia bancaria pari all'importo totale del contratto, una relazione annuale, i conti certificati relativi agli ultimi 3 esercizi, nonché il fatturato e i profitti prima delle imposte relativi agli ultimi 3 esercizi), alla loro esperienza e alla capacità tecnica di fornire i servizi in questione. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni sulle risorse e sull'idoneità tecnico-finanziaria di qualsiasi offerente.

Le offerte devono essere espresse in GBP e i documenti giustificativi devono essere in lingua inglese. Il contratto si considera stipulato ai sensi della legge scozzese e soggetto all'esclusiva giurisdizione delle corti scozzesi.

6.   Compensazione finanziaria: Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione per 3 anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio del servizio. Il corrispettivo deve essere calcolato conformemente alle specifiche. L'importo esatto del corrispettivo accordato può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

Il contratto viene rilasciato dallo Shetland Islands Council. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del contratto devono essere in GBP.

7.   Durata, modifiche e rescissione del contratto: Il contratto per le 4 rotte è valido per il periodo di 3 anni, dall'1.4.2006 al 31.3.2009. Qualsiasi modifica del contratto o recesso dallo stesso deve essere conforme alle disposizioni del contratto. Una modifica delle condizioni di esercizio è ammessa solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

8.   Sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del vettore: Nel caso in cui un vettore venga meno per qualsiasi ragione al suo obbligo di operare un volo, l'autorità aggiudicatrice può ridurre il corrispettivo in misura proporzionale per ogni volo non effettuato. Tale riduzione, tuttavia, non è praticata se la mancata effettuazione del volo è conseguenza di una delle seguenti circostanze (e non è imputabile ad atti o omissioni del vettore):

condizioni meteorologiche,

chiusura degli aeroporti,

ragioni di sicurezza,

scioperi,

ragioni di incolumità.

Conformemente alle disposizioni del contratto, il vettore è tenuto a indicare le ragioni della mancata effettuazione del servizio.

9.   Termine di presentazione delle offerte: 1 mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione

10.   Invio delle offerte: Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick, Shetland ZE1 0JN.

Le persone ammesse all'apertura delle offerte saranno scelte tra il personale dell'autorità aggiudicatrice. Le offerte non vanno recapitate all'indirizzo di cui al paragrafo 5.

11.   Validità della gara: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.3.2006, un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dall'1.4.2006 o prima di tale data, in conformità con gli oneri di servizio pubblico imposti, come modificati, e senza corrispettivo finanziario. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di non accettare alcuna offerta se, per ragioni fondate, nessuna di esse è considerata accettabile.


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