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Document C:2005:083:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 83, 05 aprile 2005


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 83

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
5 aprile 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 083/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 083/2

Imposizione e modifica, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico imposti su servizi aerei di linea all'interno della Guyana ( 1 )

2

2005/C 083/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3774 — Pirelli/DB Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

5.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 83/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 aprile 2005

(2005/C 83/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2883

JPY

yen giapponesi

139,18

DKK

corone danesi

7,4502

GBP

sterline inglesi

0,68700

SEK

corone svedesi

9,1818

CHF

franchi svizzeri

1,5535

ISK

corone islandesi

78,43

NOK

corone norvegesi

8,1980

BGN

lev bulgari

1,9441

CYP

sterline cipriote

0,5846

CZK

corone ceche

30,020

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

247,36

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4302

PLN

zloty polacchi

4,1113

ROL

leu rumeni

36 498

SIT

tolar sloveni

239,68

SKK

corone slovacche

38,885

TRY

lire turche

1,7564

AUD

dollari australiani

1,6777

CAD

dollari canadesi

1,5691

HKD

dollari di Hong Kong

10,0480

NZD

dollari neozelandesi

1,8214

SGD

dollari di Singapore

2,1456

KRW

won sudcoreani

1 305,60

ZAR

rand sudafricani

7,9968

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6626

HRK

kuna croata

7,4250

IDR

rupia indonesiana

12 219,53

MYR

ringgit malese

4,895

PHP

peso filippino

70,631

RUB

rublo russo

35,9380

THB

baht thailandese

50,939


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 83/2


Imposizione e modifica, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico imposti su servizi aerei di linea all'interno della Guyana

(2005/C 83/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre, a decorrere dal 1o luglio 2005, oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Grand-Santi – Saint-Laurent – Caienna e di modificare, a decorrere dalla stessa data, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Maripasoula, Saint-Georges-de-l'Oyapock e Saül da un lato e Caienna dall'altro, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 254 del 13 settembre 2001.

2

Contenuto degli oneri di servizio pubblico

2.1.

Frequenze minime

Devono essere garantiti tutto l'anno:

 

tra Caienna e Maripasoula

almeno due voli giornalieri di andata e ritorno;

 

tra Caienna e Saül

almeno un volo giornaliero di andata e ritorno;

 

tra Caienna e Saint-Georges-de-l'Oyapock

almeno un volo giornaliero di andata e ritorno il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica;

 

tra Caienna e Grand-Santi, via Saint-Laurent-du-Maroni

almeno un volo giornaliero di andata e ritorno.

2.2.

Capacità

Per ciascuno dei quattro collegamenti deve essere offerta una capacità minima rispondente alla domanda. In ogni caso, la capacità minima non deve essere inferiore a quanto indicato di seguito:

 

tra Caienna e Maripasoula

33 000 posti l'anno;

440 tonnellate di merci l'anno;

 

tra Caienna e Saül

8 000 posti l'anno;

100 tonnellate di merci l'anno;

 

tra Caienna e Saint-Georges-de-l'Oyapock

5 000 posti l'anno;

 

tra Caienna e Saint-Laurent-du-Maroni e tra Caienna e Grand-Santi

8 000 posti l'anno;

300 tonnellate di merci l'anno.

Le suddette capacità vanno intese come somma dei posti disponibili nei due sensi della rotta per i passeggeri e, in partenza da Caienna o da Saint-Laurent-du-Maroni, soltanto per le merci; le capacità di trasporto delle merci non includono i bagagli al seguito.

2.3.

Tariffe passeggeri

Su tutti i voli, senza restrizioni di capacità, devono essere proposte una tariffa base e una tariffa ridotta. La tariffa ridotta si applica ai passeggeri in possesso di un titolo di soggiorno attestante una residenza di almeno sei mesi e un giorno all'anno nel comune (Maripasoula, Saül, Saint-Georges-de-l'Oyapock o Grand-Santi) per il quale chiedono di usufruire della riduzione (voli in partenza o in arrivo).

Le tariffe non devono superare gli importi seguenti:

Rotta

Tariffa base per un biglietto di sola andata tasse escluse

Tariffa ridotta per un biglietto di sola andata tasse escluse

Caienna – Maripasoula

58,20 EUR

35,75 EUR

Caienna – Saül

42,60 EUR

26,20 EUR

Caienna – Saint-Georges-de-l'Oyapock

42,60 EUR

26,20 EUR

Caienna – Grand-Santi

58,20 EUR

35,75 EUR

Grand-Santi – Saint-Laurent-du-Maroni

42,60 EUR

26,20 EUR

Le suddette tariffe si intendono al netto delle tasse e dei tributi riscossi dallo Stato, dagli enti locali e dalle autorità aeroportuali per ciascun passeggero, evidenziati come tali sul titolo di trasporto.

2.4.

Tariffe merci

Le tariffe per il trasporto delle merci (espresse in euro per chilogrammo) non devono superare, a seconda della categoria di prodotti, gli importi seguenti:

 

Generi alimentari

Merci ordinarie

Bagagli al seguito

Prodotti agroalimentari in partenza dai comuni

Di prima necessità

Normali

Caienna – Maripasoula

0,67 EUR

0,84 EUR

0,97 EUR

1,49 EUR

0,42 EUR

Caienna – Saül

0,48 EUR

0,61 EUR

0,76 EUR

1,22 EUR

0,30 EUR

Caienna – Grand-Santi

0,67 EUR

0,84 EUR

0,97 EUR

1,49 EUR

0,42 EUR

Grand-Santi – Saint-Laurent-du-Maroni

0,48 EUR

0,61 EUR

0,76 EUR

1,22 EUR

0,30 EUR

Per «generi alimentari di prima necessità» si intendono i prodotti inclusi nell'elenco riportato in allegato, utilizzato dai servizi dello Stato come documento generico di informazione economica.

Le tariffe massime potranno essere modificate ogni anno in funzione dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio su base annua. Tale modifica sarà comunicata per posta ai vettori che gestiscono i collegamenti in questione 90 giorni prima della sua applicazione.

2.5.

Qualità del servizio

Il vettore deve essere in grado, mediante un sistema di refrigerazione, di effettuare lo stoccaggio di tutti i prodotti surgelati, congelati e refrigerati.

2.6.

Continuità del servizio

Salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, ogni anno, il 3 % dei voli programmati.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei che intendono operare su una di tali rotte devono garantire l'effettuazione del servizio per almeno 12 mesi consecutivi.

Il vettore può interrompere la prestazione del servizio soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che l'inosservanza degli oneri di servizio pubblico nell'esercizio delle suddette rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.


ALLEGATO

Generi di prima necessità

Farina di frumento tipo 45

Pasta di qualità superiore

Riso pretrattato

Riso non pretrattato

Semolino di frumento

Verdure secche (tutte)

Conserve di verdure

Conserve di carne

Conserve di pesce

Conserve di cibi pronti

Pesce essiccato o affumicato

Carne sotto sale

Zucchero

Sale fino

Sale grosso

Tavolette di cioccolato

Cacao amaro

Confetture

Acqua in bottiglia

Latte a lunga conservazione

Latte in polvere

Burro

Margarina

Oli

Carne e pesce congelati e surgelati


5.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 83/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3774 — Pirelli/DB Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 83/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 23 marzo 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Pirelli C. Real Estate S.p.A. («PRE», Italia), DB Real Estate Global Opportunities IB, L.P. («DBRE», Isole Cayman) e Investitori Associati SGR S.p.A. («IA SGR», Italia) acquisiscono) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa La Rinascente S.p.A. («La Rinascente», Italia) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per PRE: investimenti e servizi immobiliari,

per DBRE: fondo immobiliare chiuso,

per IA SGR: servizi di gestione del risparmio,

per La Rinascente: distribuzione al dettaglio di generi di abbigliamento e accessori, nonché di prodotti per la casa e altri beni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3774 — Pirelli/Db Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


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